Camera dei deputati Dossier LA0407 SERVIZIO STUDI

Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento lavoro
Titolo: Norme in materia di cumulo tra prestazioni INAIL e INPS - A.C. 758 Schede di lettura e riferimenti normativi
Riferimenti:
AC N. 758/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 411
Data: 24/11/2010
Descrittori:
CUMULO DI PENSIONI   ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE ( INPS )
ISTITUTO NAZIONALE PER L' ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO ( INAIL )   PENSIONE DI INVALIDITA'
VITALIZI     
Organi della Camera: XI-Lavoro pubblico e privato

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di

Progetti di legge

Norme in materia di cumulo tra prestazioni INAIL e INPS

A.C. 758

 

 

 

 

 

 

 

n. 411

 

 

 

24 novembre 2010

 



Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Lavoro

( 066760-8448 – * st_lavoro@camera.it

 

 

.

 

 

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File: LA0407

 



INDICE

Schede di lettura

§      Premessa                                                                                                        5

Normativa nazionale

§      Costituzione della Repubblica (artt. 2, 3, 38 e 117)                                      19

§      D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. (a disposizione presso il Servizio Studi)  22

§      L. 12 giugno 1984, n. 222 Revisione della disciplina della invalidità pensionabile. (artt. 1 e 2)         23

§      L. 8 agosto 1995, n. 335 Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare (art. 1, commi 6, 14, 15 e 43 – Tab. A)                                                                     27

§      L. 23 dicembre 2000, n. 388 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001). (artt. 73 e 78)                                                29

Giurisprudenza

§      Corte Costituzionale Ordinanza del 22-29 maggio 2002, n. 227                  41

 

 





Premessa

La proposta di legge in esame modifica la disciplina di cui al comma 43 dell’articolo 1 della L. 8 agosto 1995, n. 335[1], relativa al divieto di cumulo tra la pensione di inabilità o l’assegno ordinario di invalidità erogati dall’INPS (liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale) e la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante da parte dell’INAIL, fino alla concorrenza della rendita vitalizia stessa, introducendo criteri più favorevoli per i percettori rispetto all’attuale assetto normativo[2].

Ai sensi del vigente articolo 1, comma 43 della L. 335/1995, infatti, in presenza della corresponsione di una rendita vitalizia da parte dell’INAIL, le pensioni di inabilità o l’assegno ordinario di invalidità sono attribuiti soltanto nella misura che eccede la medesima rendita, ad eccezione dei trattamenti previdenziali in godimento al 17 agosto 1995 (data di entrata in vigore della citata L. 335/1995), con riassorbimento sui futuri miglioramenti.

Si ricorda che il testo dell’articolo 1, comma 43, della L. 335/1995 originariamente prevedeva un divieto di cumulo ancora più esteso, che riguardava anche il trattamento pensionistico di reversibilità. In seguito su tale disciplina hanno inciso gli articoli 73, comma 1 e 78, comma 20[3], della L. 388/2000 (legge finanziaria per il 2001), che hanno escluso, a decorrere dal 1° luglio 2000[4], il trattamento pensionistico di reversibilità dal divieto di cumulo con la rendita ai superstiti erogata dall'INAIL incaso di decesso del lavoratoreconseguente ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale. Il divieto di cumulo è stato in tal modo eliminato non soltanto per i trattamenti pensionistici di reversibilità dell'Assicurazione generale obbligatoria[5], ma anche per quelli erogati dalle forme sostitutive[6], esclusive[7] ed esonerative[8] della medesima.

Si fa presente inoltre, per quanto riguarda l’applicazione della vigente disciplina, che la circolare INPS n. 91 del 20 aprile 1996 ha chiarito che sono esclusi dal divieto di cumulo in esame i seguenti trattamenti previsti dal D.P.R. 1124 del 1965 diversi dalla rendita vitalizia, e cioè:

§         gli indennizzi in capitale liquidati in luogo della rendita vitalizia: ai sensi dell’articolo 75 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124,  trascorso un decennio dalla costituzione della rendita vitalizia, qualora il grado di inabilità permanente risulta determinato in maniera definitiva in misura superiore al 10% ed inferiore al 16%, ad estinzione di ogni diritto è corrisposta una somma pari al valore attualizzato dell’ulteriore rendita spettante per il periodo futuro;

§         le rendite di passaggio: riconosciute, dall’articolo 150 del D.P.R. n. 1124 del 1965, per un anno nel caso in cui l'assicurato abbandoni, per ragioni profilattiche, la lavorazione cui attendeva e nella quale ha contratto la silicosi o l'asbestosi con inabilità permanente di qualunque grado, non superiore all'80%);

§         l’assegno continuativo mensile: spettante, ai sensi dell’articolo 1 della L. 248 del 1976[9], al coniuge e ai figli superstiti[10] in caso di morte per cause non dipendenti dall'infortunio o dalla malattia professionale del titolare di rendita per inabilità permanente di grado non inferiore al 65%;

§        l’assegno per l'assistenza personale e continuativa: spettante, ai sensi degli articoli 76 e 218 del D.P.R. n. 1124 del 1965, ad integrazione della rendita, nei casi di invalidità permanente assoluta conseguente a particolari menomazioni, nei quali sia necessaria un'assistenza personale continuativa. L’assegno non spetta quando l'assistenza personale sia esercitata in luogo di cura a spese dell’INAIL o di altro istituto pubblico[11].

Con successiva circolare INPS n. 115 del 30 maggio 1996 è stato poi chiarito che restano esclusi dal divieto di cumulo l'indennità giornaliera per inabilità temporanea e le quote integrative della rendita vitalizia, spettanti, ai sensi dell'articolo 77 del D.P.R. 1124 del 1965, qualora l'infortunato abbia moglie e figli minori, nella misura di un ventesimo per la moglie e per ciascun figlio, a prescindere dalle date di matrimonio e di nascita[12].

 

Alla luce di tale quadro normativo, il provvedimento in esame è volto ad ampliare la possibilità di cumulo tra i due trattamenti (previdenziale ed assicurativo) rispetto alla vigente disciplina, tenendo conto che nella realtà l’incumulabilità può diventare totale poiché spesso l’importo della rendita vitalizia INAIL supera l’importo della pensione di inabilità o dell’assegno di invalidità. Ciò soprattutto a causa dell’incremento della rendita INAIL a seguito del nuovo sistema di indennizzo introdotto dal D.Lgs. 38/2000[13], che tra l’altro ha previsto una copertura del danno biologico oltre che del danno patrimoniale.

Si evidenzia che anche nella precedente legislatura, con i progetti di legge abbinati C. 110 e C. 1989, è stata affrontata la questione del divieto di cumulo, tra le pensioni di inabilità o l’assegno ordinario di invalidità liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale e la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante da parte dell’INAIL, fino a concorrenza della rendita vitalizia stessa. La XI Commissione non ha però concluso l’esame di tali provvedimenti a causa della fine anticipata della legislatura.

 

Il comma 1 dell’articolo unico della pdl in esame in primo luogo disciplina il cumulo tra rendita vitalizia erogata dall’INAIL e pensione di inabilità, distinguendo a seconda che tale pensione sia liquidata con il sistema retributivo (ai sensi de dell’articolo 2 della L. 222/1984) o con il sistema contributivo (ai sensi dell’articolo 1, comma 15, della L. 335/1995).

 

Si ricorda che i lavoratori iscritti all’INAIL, in quanto svolgono un’attività lavorativa compresa tra quelle pericolose, in caso di infortunio hanno diritto, sulla base del D.P.R. 1124 del 1965), alle forme di indennizzo di seguito riportate.

§         Indennità giornaliera per inabilità temporanea[14]: viene erogata all’infortunato per il periodo di sussistenza di inabilità assoluta, provocata da un infortunio o malattia professionale, che impediscano totalmente ma temporaneamente al lavoratore di attendere la propria occupazione. Essa sostituisce il reddito da lavoro per i giorni di malattia ed è corrisposta dal datore di lavoro per il giorno dell’infortunio (nella misura del 100% della retribuzione giornaliera effettiva) e i tre successivi (nella misura del 60% della retribuzione giornaliera effettiva), e dall’INAIL per tutto il residuo periodo di assenza, nella misura del 60% della retribuzione giornaliera effettiva. Nel caso in cui la durata dell'inabilità si prolunghi oltre i novanta giorni, anche non continuativi, la misura dell'indennità giornaliera è elevata, a decorrere dal novantunesimo giorno, al 75%della retribuzione giornaliera effettiva.

§         Rendita diretta per inabilità permanente: viene invece erogata nel caso in cui il lavoratore, a seguito di infortunio o malattia professionale, subisca una perdita o una diminuzione permanente dell’attitudine al lavoro.

 

La disciplina vigente, inoltre, distingue la rendita per inabilità permanente assoluta, che viene erogataa seguito dell’infortunio o della malattia professionale per cui il lavoratore perde completamente per tutta la vita l’attitudine al lavoro, e la rendita per inabilità permanente parziale, se l’attitudine lavorativa sia diminuita per tutta la vita solo in maniera parziale[15].

La rendita è rapportata al grado d’inabilità sulla base delle seguenti aliquote stabilite in percentuale alla retribuzione:

§        aliquota crescente con il grado di inabilità tra il 50% ed il 60% della retribuzione[16], per grado di inabilità tra l’11% e il 60%;

§        aliquota pari al grado di inabilità, per grado di inabilità tra il 61% e il 79%;

§        aliquota pari al 100% della retribuzione, per grado di inabilità superiore all’80%.

La rendita è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa e non è soggetta ad IRPEF.

Si ricorda che l’articolo 13 del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38[17] ha introdotto una forma di indennizzo INAIL anche per il danno biologico, definito come ”lesione all’integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale”. Le relative menomazioni vengono indennizzate con una prestazione che sostituisce la rendita permanente di cui all’articolo 66, primo comma, numero 2), del D.P.R. 1124 del 1965. L’indennizzo per danno biologico, a differenza della rendita diretta per inabilità permanente, è determinato indipendentemente dall’importo della retribuzione dell’assicurato, sotto forma di capitale per gradi di invalidità pari o superiore al 6 per cento ed inferiori al 16 per cento sotto forma di rendita per gradi di invalidità pari almeno al 16 per cento.

Si ricorda inoltre che la pensione di inabilità, ai sensi del citatoarticolo 2 della L. 222 del 1984, è erogata dall'INPS, nei casi di infermità o difetto fisico o mentale, in favore di soggetti che abbiano un’anzianità di iscrizione al regime assicurativo di almeno cinque anni e tre anni di contribuzione nel quinquennio precedente la domanda, i quali si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Pertanto la pensione di inabilità è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa e ne implica la cessazione. Lo svolgimento sopravvenuto di qualsiasi attività lavorativa comporta la revoca della pensione di inabilità a decorrere dal mese successivo a quello in cui ciò è avvenuto.

L’importo della pensione di inabilità, nel sistema retributivo, viene determinato secondo il meccanismo di calcolo di cui al comma 3 dell’articolo 2 della L. 222 del 1984. Tale importo è costituito dall’assegno di invalidità (cfr. infra), calcolato in riferimento all’anzianità contributiva secondo le norme vigenti nell’Assicurazione generale obbligatoria (senza però applicare l’integrazione al minimo), maggiorato di una somma che, per i lavoratori dipendenti, è pari alla differenza tra la misura dello stesso assegno e la misura che invece sarebbe spettata, sulla base della retribuzione pensionabile, con una anzianità contributiva aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data di decorrenza della pensione e la data di compimento dell’età pensionabile (nel caso di soggetti con invalidità pari almeno all’80%, 60 anni di età per gli uomini e a 55 per le donne[18]). La norma precisa che comunque non può essere computata una anzianità contributiva superiore a 40 anni. Il comma 4 del medesimo articolo 2 fa salva in ogni caso la disciplina dell’integrazione al minimo.

Anche nel caso di pensione di inabilità liquidata con il sistema contributivo, ai sensi dell’articolo 1, comma 15, della L. 335 del 1995, viene prevista una maggiorazione rispetto all’importo dell’assegno di invalidità con criteri similari mutatis mutandis. In particolare, al montante contributivo individuale effettivamente maturato al momento di ammissione al pensionamento viene aggiunta un’ulteriore quota di contribuzione con riferimento al periodo che manca rispetto al raggiungimento del sessantesimo anno di età; anche in tale caso si precisa che non può essere conteggiata una anzianità contributiva superiore a 40 anni. Ai fini della determinazione della misura della pensione, si applica un coefficiente di trasformazione relativo all'età di 57 anni nel caso in cui l'età dell'assicurato all'atto dell'attribuzione della pensione sia ad essa inferiore.

Nel caso di liquidazione con il sistema retributivo, il comma in esame sembrerebbe prevedere che la pensione di inabilità sia cumulabile con la rendita vitalizia erogata dall’INAIL nella misura corrispondenteall’importo calcolato in base all’anzianità contributiva effettivamente posseduta (praticamente coincidente con l’assegno di invalidità), incrementata dell’integrazione al trattamento minimo.

In sostanza, sembrerebbe che il divieto di cumulo venga mantenuto per la quota corrispondente alla maggiorazione di cui all’articolo 2, comma 3, lettere a) e b), della L. 222 del 1984.

Si osserva, al riguardo, che nel testo in esame, nella parte in cui si precisa che la misura della pensione deve essere “determinata ai sensi del citato articolo 2, commi 3 e 4, della legge n. 222 del 1984”, lo specifico riferimento al comma 3 dello stesso articolo 2 non appare coerente con la previsione secondo cui la pensione di inabilità sia cumulabile con la rendita vitalizia INAIL solamente “nella misura corrispondente all’importo calcolato in base all’anzianità contributiva”. Si consideri, infatti, che il citato articolo 2, comma 3 (cfr. amplius supra) dispone invece che la pensione di inabilità è calcolata maggiorando l’importo dell’assegno di invalidità di una quota ottenuta sulla base dell’anzianità contributiva che si sarebbe raggiunta al compimento dell’età pensionabile.

Pertanto sarebbe opportuno mantenere nel testo solamente il riferimento all’articolo 2, comma 4, della L. 222/1984, che dispone l’applicabilità dell’integrazione al minimo secondo la gestione previdenziale di riferimento.

Nel caso di liquidazione con il sistema contributivo, per cui già nella disciplina generale non vige l’istituto dell’integrazione al minimo, il comma 1 prevede che il trattamento sia commisurato al montante contributivo individuale effettivamente maturato.

Pertanto, il divieto di cumulo verrebbe mantenuto per la quota corrispondente alla maggiorazione di cui all’articolo 1, comma 15, della L. 335/1995 (cfr. supra).

Si dispone però che l’importo della pensione sia calcolato sulla base del coefficiente di trasformazione corrispondente all’età di 62 anni nel caso di età inferiore al momento dell’attribuzione del trattamento.

Tale previsione a beneficio dell’assicurato sembrerebbe diretta a compensare almeno in parte l’impossibilità di cumulare la quota corrispondente alla maggiorazione di cui all’articolo 1, comma 15, della L. 335/1995.

Il comma 2 dell’articolo unico in esame disciplina invece il cumulo tra rendita vitalizia erogata dall’INAIL e assegno di invalidità, anche in tal caso distinguendo a seconda che tale trattamento sia liquidato con il sistema retributivo (ai sensi de dell’articolo 1 della L. 222/1984) o con il sistema contributivo (ai sensi dell’articolo 1, comma 14, della L. 335/1995).

 

Si consideri che il provvedimento in esame non affronta la questione dell’eventuale concorrenza di redditi da lavoro con l’assegno di invalidità. Nel silenzio del testo è da presumere che sulla disciplina del cumulo tra il medesimo assegno e la rendita vitalizia INAIL, di cui al comma 2, è ininfluente l’eventuale svolgimento di attività lavorativa e quindi la percezione di redditi da lavoro.

 

Si ricorda chel’assegno ordinario di invalidità è erogato dall'ente previdenziale nel caso in cui la capacità lavorativa sia ridotta in modo permanente, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, a meno di un terzo, in favore di soggetti con i medesimi requisiti contributivi già illustrati con riferimentoalla pensione di inabilità (cfr. supra)[19].

Tale assegno, non reversibile ai superstiti, è riconosciuto per tre anni ed è confermabile, su domanda del titolare dell'assegno, qualora permangano le condizioni che diedero luogo alla liquidazione della prestazione stessa, tenuto conto anche dell'eventuale attività lavorativa svolta. Si ricorda al riguardo che l’assegno di invalidità è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa, ferma restando la disciplina relativa al cumulo tra redditi da lavoro e trattamento pensionistico.

Al compimento dell'età stabilita per il diritto a pensione di vecchiaia, l'assegno di invalidità viene trasformato, in presenza dei requisiti di assicurazione e di contribuzione, in pensione di vecchiaia.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della L. 222/1984, l’assegno di invalidità, qualora risulti inferiore al trattamento minimo previsto nelle singole gestioni[20], è integrato per un importo pari all'assegno sociale[21], fino a raggiungere la misura massima del medesimo trattamento minimo. Si consideri però che l’integrazione al trattamento minimo non spetta ai soggetti che posseggono redditi per un importo superiore a due volte la misura della pensione sociale; nel caso di soggetti coniugati, l’integrazione non spetta qualora la somma dei redditi dell’assicurato e del coniuge sia superiore a tre volte la misura della pensione sociale[22].

Per le altre forme di tutela per i soggetti affetti da invalidità totale o parziale previste dalla vigente legislazione, cfr. infra .

Nel caso di liquidazione con il sistema retributivo, il comma in esame prevede che l’assegno di invalidità sia cumulabile con la rendita vitalizia erogata dall’INAIL nella misura corrispondente all’importo “a calcolo”, cioè all’importo calcolato in base all’anzianità contributiva effettivamente maturata, senza applicazione del beneficio dell’integrazione al trattamento minimo di cui al citato articolo 1, comma 3 della L. 222/1984.

Si evidenzia pertanto che, in base al comma in esame, nel caso di assegno di invalidità liquidato con il sistema retributivo il divieto di cumulo riguarderebbe esclusivamente l’eventuale quota relativa all’integrazione al trattamento minimo.

Nel caso di liquidazione con il sistema contributivo, per cui già nella disciplina generale non vige l’istituto dell’integrazione al minimo, il comma 2 prevede che il trattamento sia commisurato al montante contributivo individuale effettivamente maturato secondo le modalità di cui all’articolo 1, comma 14, della L. 335/1995.

Si ricorda che tale disposizione, ai fini della determinazione della misura della pensione, prevede che al montante contributivo effettivamente maturato si applica un coefficiente di trasformazione relativo all'età di 57 anni nel caso in cui l'età dell'assicurato all'atto dell'attribuzione della pensione sia ad essa inferiore.

Si evidenzia quindi che, in base al comma in esame, nel caso di assegno di invalidità liquidato con il sistema contributivo il divieto di cumulo verrebbe completamente eliminato, potendosi cumulare integralmente lo stesso assegno (così come determinato in base alla disciplina vigente) con la rendita vitalizia INAIL.

Il comma 3 prevede una “clausola di salvaguardia”, in base alla quale vengono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli eventualmente goduti dai lavoratori al momento dell’entrata in vigore del provvedimento in esame, con riassorbimento sui futuri miglioramenti del trattamento.

Infine il comma 4 dispone espressamente l’abrogazione dell’articolo 1, comma 43, della L. 335 del 1995, che come detto disciplina attualmente la questione del cumulo tra pensione di inabilità o assegno di invalidità e rendita INAIL.

 

Si osserva infine che il provvedimento in esame, pur introducendo nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, non reca alcuna clausola di copertura finanziaria.

Nell'attuale quadro normativo sono previste diverse forme di tutela per i soggetti affetti da invalidità totale o parziale (oltre a quelle già considerate precedentemente).

Innanzitutto vanno distinti i trattamenti assistenziali (invalidi civili), che prescindono da una prestazione lavorativa[23], dai trattamenti previdenziali, che presuppongono l'esistenza di un rapporto di lavoro e vengono erogati dai rispettivi enti previdenziali[24]. Viene poi in considerazione il diverso grado di menomazione che può dar luogo ad un trattamento di inabilità, quando l'incapacità di prestare lavoro è totale, o di invalidità, quando la stessa è solamente parziale.

A parte trattamenti particolari previsti per i non vedenti (ciechi assoluti o parziali) e i sordomuti, le prestazioni di natura assistenziale sono riassumibili nelle seguenti.

Pensione di inabilità per mutilati e invalidi civili[25].

Spetta agli invalidi civili nei confronti dei quali sia stata accertata una totale inabilità al lavoro e che si trovino in stato di bisogno economico. Per questa seconda condizione vengono annualmente fissati dei limiti di reddito personale che non devono essere superati dal titolare della pensione di inabilità.

La pensione, l’importo della quale per il 2010 è pari a 256,67 euro per 13 mensilità, è riconosciuta alle seguenti condizioni:

§        età compresa fra i 18 e i 65 anni di età;

§        essere cittadino italiano residente in Italia, o essere straniero titolare di carta di soggiorno;

§        invalidità riconosciuta pari al 100%;

§        reddito annuo personale non superiore a euro 15.154,24.

La pensione di invalidità è compatibile con l'indennità di accompagnamento riconosciuta agli invalidi civili non deambulanti o non i grado di compiere gli attiquotidiani della vita. E' invece incompatibile con altre provvidenze concesse a seguito della stessa menomazione per causa di guerra, servizio e lavoro.

Assegno mensile di assistenza[26]

La provvidenza inizialmente spettava agli invalidi civili nei confronti dei quali fosse stata accertata una riduzione della capacità lavorativa a due terzi (67%). Successivamente l’articolo 9 del D.Lgs. 509 del 1988 ha elevato la percentuale di invalidità minima al 74%[27].

L’assegno, il cui importo è pari per il 2010 a 256,67 euro per 13 mensilità, è erogato alle seguenti condizioni:

§            età compresa fra i 18 e i 65 anni di età;

§            essere cittadino italiano residente in Italia, o essere straniero titolare di carta di soggiorno;

§            invalidità riconosciuta dal 74% al 99%;

§            reddito annuo personale non superiore ad euro 4.408,95;

§            essere incollocati o incollocabili al lavoro; se non si è iscritti alle liste di collocamento bisogna disporre di un certificato di incollocabilità; può percepire l'assegno anche chi è occupato part-time; in tal caso infatti si può non essere cancellati dalle liste di collocamento.

L'assegno è incompatibile con pensioni di invalidità di guerra, lavoro e servizio. Dopo il sessantacinquesimo anno di età l'assegno viene trasformato in pensione sociale.

In sostituzione della pensione di inabilità per mutilati e invalidi civili o dell’assegno mensile di assistenza, in precedenza richiamati, i mutilati e invalidi civili, dal primo giorno del mese successivo al compimento dell'età di 65 anni, su comunicazione delle competenti Prefetture-Uffici Territoriali del Governo, sono ammessi al godimento della pensione sociale a carico del fondo per la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della L. 30 aprile 1969, n. 153[28].

 

Le prestazioni di natura previdenziale, oltre alla pensione ordinaria di inabilità e all’assegno ordinario di invalidità già considerate (per tali trattamenti cfr. supra, quanto detto nell’ambito dell’esame del provvedimento), sono invece riassumibili nelle seguenti.

 

Pensione privilegiata di inabilità[29].

È erogata dall'ente previdenziale, a fronte di totale inabilità lavorativa derivante da causa di servizio in favore di dipendenti del settore pubblico e privato, indipendentemente dal possesso di requisiti assicurativi e contributivi minimi; tale trattamento è reversibile.

 

Assegno privilegiato di invalidità[30].

È erogato dall'ente previdenziale, in caso di riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo, in favore di lavoratori privati, indipendentemente dal possesso di requisiti assicurativi e contributivi minimi; tale trattamento non è reversibile.

 

Assegno mensile per l’assistenza personale e continuativa[31]

E’ erogato dall’ente previdenziale ai pensionati per inabilità, che si trovano nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, hanno necessità di un'assistenza continua. Tale assegno è erogato nella stessa misura prevista nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali[32].

 

Per quanto riguarda le indennità erogate dall’INAIL con riferimento all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, cfr. supra quanto detto nell’ambito dell’esame del provvedimento.

Si consideri infine che per i soli dipendenti delle pubbliche amministrazioni rimasti in regime di diritto pubblico, di cui all’articolo 3 del D.Lgs. 165 del 2001, è prevista l’erogazione di un equo indennizzo[33], ovvero di un’indennità una tantum erogata a coloro che subiscono, per causa di servizio, una menomazione non comportante la totale inabilità.

 



Nello schema seguente vengono riassunti i trattamenti erogabili ai soggetti affetti da invalidità in relazione o meno allo svolgimento di un’attività lavorativa.

Prestazioni in favore degli invalidi

Invalidità da rischi comuni

 

Se colpisce una persona che non lavora o che, pur lavorando, non ha maturato i requisiti assicurativi e contributivi minimi (prestazioni concesse dalle regioni e erogate dall’INPS)[34]

Se colpisce un lavoratore che ha maturato i requisiti assicurativi e contributivi minimi richiesti (prestazioni erogate dall’ente previdenziale):

Se l’attività lavorativa non rientra tra quelle pericolose (prestazioni erogate dall’ente previdenziale):

·   Pensione di inabilità, se è del tutto inabile al lavoro;

 

·   Assegno di invalidità, se ha una residua capacità lavorativa

·   Pensione ordinaria di inabilità (se è del tutto inabile al lavoro)

·   Assegno ordinario di invalidità (se ha una residua capacità lavorativa)

·   Pensione privilegiata di inabilità (se è del tutto inabile al lavoro).

·   Assegno privilegiato di invalidità (se ha una residua capacità lavorativa).

 

Invalidità da rischi professionali

 

Se l’attività lavorativa rientra tra quelle pericolose (che comportano l’obbligo dell’iscrizione all’INAIL). Le prestazioni sono erogate dall’INAIL:

·     Indennità giornaliera per inabilità temporanea: sostituisce il reddito da lavoro per i giorni di malattia;

·     Rendita diretta per inabilità (assoluta o parziale) permanente: viene concessa a chi ha una percentuale di invalidità permanente compresa tra l’11% e il 100%. Non è soggetta all’IRPEF ed è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa.

In entrambi i casi non è richiesto alcun requisito assicurativo e contributivo minimo.

 




 

Costituzione della Repubblica
(artt. 2, 3, 38 e 117)

(omissis)

Articolo 2.

 

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

 

 

Articolo 3

 

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale [disp. att. Cost. XIV] (1) e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso [Cost. 29, 37, 48, 51], di razza, di lingua [Cost. 6; disp. att. Cost. X], di religione [Cost. 8, 19, 20]; di opinioni politiche [Cost. 22], di condizioni personali e sociali.

 

E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

 

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(1) Per la salvaguardia dei diritti dell'uomo vedi la L. 4 agosto 1955, n. 848; L. 13 luglio 1966, n. 653; D.P.R. 14 aprile 1982, n. 217.

(omissis)

Articolo 38

 

Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.

 

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi, adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

 

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.

 

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.

 

L'assistenza privata è libera.

(omissis)

Articolo 117

 

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali .

 

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

 

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

 

b) immigrazione;

 

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

 

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

 

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

 

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

 

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

 

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

 

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

 

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

 

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

 

n) norme generali sull'istruzione;

 

o) previdenza sociale;

 

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

 

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

 

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

 

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali .

 

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato .

 

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato .

 

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

 

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

 

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

 

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni .

 

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato (167).

 

 

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(167)  Articolo così sostituito dall'art. 3, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3. Per l'attuazione del presente articolo vedi la L. 5 giugno 2003, n. 131 e il D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 208.

 

(omissis)



 

D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124
Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

(a disposizione presso il Servizio Studi)

 



L. 12 giugno 1984, n. 222
Revisione della disciplina della invalidità pensionabile.
(artt. 1 e 2)

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 16 giugno 1984, n. 165.

(2)  Vedi, anche, l'art. 1, L. 8 agosto 1995, n. 335.

(3)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 20 aprile 1996, n. 91; Circ. 25 maggio 1996, n. 112; Circ. 23 luglio 1996, n. 153; Circ. 1 agosto 1996, n. 160; Circ. 8 agosto 1996, n. 165; Circ. 3 ottobre 1996, n. 189; Circ. 24 dicembre 1996, n. 262; Circ. 28 dicembre 1996, n. 263; Circ. 10 febbraio 1997, n. 26; Circ. 22 febbraio 1997, n. 41; Circ. 28 marzo 1997, n. 82; Circ. 27 giugno 1997, n. 144; Circ. 24 dicembre 1997, n. 267; Circ. 13 gennaio 1998, n. 8; Circ. 17 luglio 1998, n. 156; Circ. 10 novembre 2000, n. 185; Circ. 15 maggio 2002, n. 91; Circ. 24 ottobre 2002, n. 160; Circ. 14 aprile 2003, n. 78; Msg. 17 marzo 2003, n. 91; Circ. 17 settembre 2003, n. 153; Msg. 5 ottobre 2004, n. 31044;

- Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Circ. 24 giugno 1998, n. 57;

- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 21 luglio 1998, n. 317;

- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per la funzione pubblica e gli affari regionali: Circ. 18 marzo 1996, n. 2283;

- Ufficio italiano Cambi: Circ. 23 aprile 1997, n. 373.

 

 

 

Articolo 1

Assegno ordinario di invalidità.

 

1. Si considera invalido, ai fini del conseguimento del diritto ad assegno nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo.

 

2. Sussiste diritto ad assegno anche nei casi in cui la riduzione della capacità lavorativa, oltre i limiti stabiliti dal comma precedente, preesista al rapporto assicurativo, purché vi sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità.

 

3. L'assegno di invalidità di cui al presente articolo è calcolato secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, ovvero nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi. Qualora l'assegno risulti inferiore al trattamento minimo delle singole gestioni, è integrato, nel limite massimo del trattamento minimo, da un importo a carico del fondo sociale pari a quello della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni.

 

4. L'integrazione di cui al comma precedente non spetta ai soggetti che posseggono redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un importo superiore a due volte l'ammontare annuo della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni. Per i soggetti coniugati e non separati legalmente, l'integrazione non spetta qualora il reddito, cumulato con quello del coniuge, sia superiore a tre volte l'importo della pensione sociale stessa. Dal computo dei redditi predetti è escluso il reddito della casa di abitazione (2/cost).

 

5. Per l'accertamento del reddito di cui al precedente comma, gli interessati devono presentare alle gestioni previdenziali di competenza la dichiarazione di cui all'articolo 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114.

 

6. L'assegno di invalidità di cui al presente articolo non è reversibile ai superstiti. Agli stessi spetta la pensione di reversibilità, in base alle norme che, nelle gestioni previdenziali di competenza, disciplinano detta pensione in favore dei superstiti di assicurato. Ai fini del conseguimento dei requisiti di contribuzione di cui al secondo comma del successivo articolo 4, si considerano utili i periodi di godimento dell'assegno di invalidità, nei quali non sia stata prestata attività lavorativa.

 

7. L'assegno è riconosciuto per un periodo di tre anni ed è confermabile per periodi della stessa durata, su domanda del titolare dell'assegno, qualora permangano le condizioni che diedero luogo alla liquidazione della prestazione stessa, tenuto conto anche dell'eventuale attività lavorativa svolta. La conferma dell'assegno ha effetto dalla data di scadenza, nel caso in cui la domanda sia presentata nel semestre antecedente tale data, oppure dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, qualora la stessa venga inoltrata entro i centoventi giorni successivi alla scadenza suddetta.

 

8. Dopo tre riconoscimenti consecutivi, l'assegno di invalidità è confermato automaticamente, ferme restando le facoltà di revisione di cui al successivo articolo 9.

 

9. I periodi di contribuzione effettiva, volontaria e figurativa, successivi alla decorrenza originaria dell'assegno, sono utili ai fini della liquidazione di supplementi secondo la disciplina di cui all'articolo 7 della legge 23 aprile 1981, n. 155. In caso di nuova liquidazione dell'assegno di invalidità, l'ammontare dello stesso sarà determinato in misura non superiore all'assegno precedentemente liquidato, incrementato dagli aumenti di perequazione automatica e maggiorato per effetto della contribuzione successivamente intervenuta, valutata secondo la disciplina dell'articolo 7 sopra citato.

 

10. Al compimento dell'età stabilita per il diritto a pensione di vecchiaia, l'assegno di invalidità si trasforma, in presenza dei requisiti di assicurazione e di contribuzione, in pensione di vecchiaia. A tal fine i periodi di godimento dell'assegno nei quali non sia stata prestata attività lavorativa, si considerano utili ai fini del diritto e non anche della misura della pensione stessa. L'importo della pensione non potrà, comunque, essere inferiore a quello dell'assegno di invalidità in godimento al compimento dell'età pensionabile.

 

11. All'assegno di invalidità di cui al presente articolo si applica la disciplina del cumulo prevista dall'articolo 20 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

12. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'assegno mensile di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è incompatibile con l'assegno di invalidità (3).

 

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(2/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 13-22 ottobre 1999, n. 395 (Gazz. Uff. 27 ottobre 1999, n. 43, serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, quarto comma, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38, primo comma, della Costituzione.

 

(3) Vedi, anche, l'art. 37, L. 9 marzo 1989, n. 88.

 

 

Articolo 2

Pensione ordinaria di inabilità.

 

1. Si considera inabile, ai fini del conseguimento del diritto a pensione nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'assicuratore il titolare di assegno di invalidità con decorrenza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge il quale, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

 

2. La concessione della pensione al soggetto riconosciuto inabile è subordinata alla cancellazione dell'interessato dagli elenchi anagrafici degli operai agricoli, dagli elenchi nominativi dei lavoratori autonomi e dagli albi professionali, alla rinuncia ai trattamenti a carico dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e ad ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione. Nel caso in cui la rinuncia o la cancellazione avvengano successivamente alla presentazione della domanda, la pensione è corrisposta a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della rinuncia o della cancellazione.

 

3. La pensione di inabilità, reversibile ai superstiti, è costituita dall'importo dell'assegno di invalidità, non integrato ai sensi del terzo comma del precedente articolo, calcolato secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ovvero nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e da una maggiorazione determinata in base ai seguenti criteri:

a) per l'iscritto nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, la maggiorazione è pari alla differenza tra l'assegno di invalidità e quello che gli sarebbe spettato sulla base della retribuzione pensionabile, considerata per il calcolo dell'assegno medesimo con una anzianità contributiva aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data di decorrenza della pensione di inabilità e la data di compimento dell'età pensionabile. In ogni caso, non potrà essere computata una anzianità contributiva superiore a 40 anni;

b) per iscritto nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, la misura della maggiorazione è costituita dalla differenza tra l'assegno di invalidità e quello che gli sarebbe spettato al compimento dell'età pensionabile, considerato il periodo compreso tra la data di decorrenza della pensione di inabilità e la data di compimento di detta età coperto da contribuzione di importo corrispondente a quello stabilito nell'anno di decorrenza della pensione per i lavoratori autonomi della categoria alla quale l'assicurato ha contribuito, continuativamente o prevalentemente, nell'ultimo triennio di lavoro autonomo (4) (4/cost).

 

4. Sono fatti salvi, in ogni caso, i trattamenti minimi secondo le norme previste nei singoli ordinamenti.

 

5. La pensione di inabilità è incompatibile con i compensi per attività di lavoro autonomo o subordinato in Italia o all'estero svolte successivamente alla concessione della pensione. È, altresì, incompatibile con l'iscrizione negli elenchi anagrafici degli operai agricoli, con l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori autonomi o in albi professionali e con i trattamenti a carico dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e con ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione. Nel caso in cui si verifichi una delle predette cause di incompatibilità, il pensionato è tenuto a darne immediata comunicazione all'ente erogatore che revoca la pensione di inabilità sostituendola, sempreché ne ricorrano le condizioni, con l'assegno di cui all'articolo 1, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo al verificarsi della incompatibilità medesima. Nel caso in cui sia riconosciuto il diritto all'assegno di invalidità, la restituzione delle somme indebitamente percepite da parte dell'interessato avverrà limitatamente alla differenza tra l'importo della pensione di inabilità e quello dell'assegno di invalidità.

 

6. Ove l'inabilità sia causata da un infortunio sul lavoro o malattia professionale da cui derivi il diritto alla relativa rendita, la maggiorazione di cui alle lettere a) e b) del terzo comma è corrisposta soltanto per la parte eventualmente eccedente l'ammontare della rendita stessa (5) (5/cost).

 

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(4) Vedi, anche, l'art. 1, L. 8 agosto 1995, n. 335.

 

(4/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 5-17 luglio 2001, n. 255 (Gazz. Uff. 25 luglio 2001, n. 29, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, terzo comma, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 38 della Cost.

 

(5) Vedi, anche, l'art. 38, L. 28 dicembre 2001, n. 448.

 

(5/cost) La Corte costituzionale con sentenza 18-30 maggio 1995, n. 205 (Gazz. Uff. 7 giugno 1995, n. 24, serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione.

(omissis)



L. 8 agosto 1995, n. 335
Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare
(art. 1, commi 6, 14, 15 e 43 – Tab. A)

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 16 agosto 1995, n. 190, S.O.

(2)  L'art. 1, L. 8 agosto 1996, n. 417 (Gazz. Uff. 12 agosto 1996, n. 188) ha differito i termini per l'esercizio delle deleghe normative previste dalla presente legge al 30 aprile 1997. Vedi, anche, l'art. 59, L. 27 dicembre 1997, n. 449, nonché l'art. 45, L. 17 maggio 1999, n. 144.

 

 

Articolo 1, commi 6, 14, 15 e 43

Princìpi generali; sistema di calcolo dei trattamenti pensionistici obbligatori e requisiti di accesso; regime dei cumuli.

 

Comma 6. L'importo della pensione annua nell'assicurazione generale obbligatoria e nelle forme sostitutive ed esclusive della stessa, è determinato secondo il sistema contributivo moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione di cui all'allegata tabella A relativo all'età dell'assicurato al momento del pensionamento. Per tener conto delle frazioni di anno rispetto all'età dell'assicurato al momento del pensionamento, il coefficiente di trasformazione viene adeguato con un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore e il coefficiente dell'età inferiore a quella dell'assicurato ed il numero dei mesi. Ad ogni assicurato è inviato, con cadenza annuale, un estratto conto che indichi le contribuzioni effettuate, la progressione del montante contributivo e le notizie relative alla posizione assicurativa nonché l'ammontare dei redditi di lavoro dipendente e delle relative ritenute indicati nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta (3).

 

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 (3)  Comma così modificato dall'art. 6, D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314. Per l'estensione dell'applicabilità del coefficente di trasformazione previsto dal presente comma vedi il comma 12-quinquies dell'art. 12, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

 

Comma 14. L'importo dell'assegno di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222 , liquidato con il sistema contributivo, ovvero la quota di esso nei casi di applicazione del comma 12, lettera b), sono determinati secondo il predetto sistema, assumendo il coefficiente di trasformazione relativo all'età di 57 anni nel caso in cui l'età dell'assicurato all'atto dell'attribuzione dell'assegno sia ad essa inferiore. Il predetto coefficiente di trasformazione è utilizzato per il calcolo delle pensioni ai superstiti dell'assicurato nel caso di decesso ad un'età inferiore ai 57 anni.

 

Comma 15. Per il calcolo delle pensioni di inabilità secondo i sistemi di cui ai commi da 6 a 12, le maggiorazioni di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 12 giugno 1984, n. 222 , si computano, secondo il sistema contributivo, per l'attribuzione di un'anzianità contributiva complessiva non superiore a 40 anni, aggiungendo al montante individuale, posseduto all'atto dell'ammissione al trattamento, un'ulteriore quota di contribuzione riferita al periodo mancante al raggiungimento del sessantesimo anno di età dell'interessato computata in relazione alla media delle basi annue pensionabili possedute negli ultimi cinque anni e rivalutate ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503. Per la liquidazione del trattamento si assume il coefficiente di trasformazione di cui al comma 14 (7).

 

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(7)  La Corte costituzionale, con ordinanza 5-17 luglio 2001, n. 255 (Gazz. Uff. 25 luglio 2001, n. 29, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 15 e 17, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 38 della Cost.

 

43. Le pensioni di inabilità, di reversibilità o l'assegno ordinario di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante, a norma del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 , fino a concorrenza della rendita stessa. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti (32) (33).

 

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(32)  Vedi, anche, l'art. 3, D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 414. Per la limitazione del divieto di cumulo di cui al presente comma vedi, anche, gli artt. 73, comma 1, e 78, comma 20, L. 23 dicembre 2000, n. 388.

(33)  La Corte costituzionale, con ordinanza 22-29 maggio 2002, n. 227 (Gazz. Uff. 5 giugno 2002, n. 22, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 43, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione.

 

 (omissis)

Tabella A

(v. articolo 1, comma 6)

 

 

Divisori

Età

Valori

22,627

57

4,419%

22,035

58

4,538%

21,441

59

4,664%

20,843

60

4,798%

20,241

61

4,940%

19,635

62

5,093%

19,024

63

5,257%

18,409

64

5,432%

17,792

65

5,620%

tasso di sconto = 1,5%


(107) Tabella così sostituita a decorrere dal 1° gennaio 2010, dal comma 14 dell'art. 1 e dall'allegato 2 alla L. 24 dicembre 2007, n. 247.

 



L. 23 dicembre 2000, n. 388
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2001).

(artt. 73 e 78)

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2000, n. 302, S.O.

(omissis)

Articolo 73

Revisione della normativa in materia di cumulo tra rendita INAIL e trattamento di reversibilità INPS.

 

 

1. A decorrere dal 1° luglio 2001, il divieto di cumulo di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non opera tra il trattamento di reversibilità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, nonché delle forme esclusive, esonerative e sostitutive della medesima, e la rendita ai superstiti erogata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) spettante in caso di decesso del lavoratore conseguente ad infortunio sul lavoro o malattia professionale ai sensi dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle rate di pensione di reversibilità successive alla data del 30 giugno 2001, anche se la pensione stessa è stata liquidata in data anteriore.

 

2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 66, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, è ridotta di lire 58 miliardi per l'anno 2001 e di lire 70 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003.

 

3. All'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, le parole da: «In caso di danno biologico» a «denunciati» sono sostituite dalle seguenti: «In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate».

 

 (omissis)

Articolo 78

Interventi urgenti in materia di ammortizzatori sociali, di previdenza e di lavori socialmente utili.

 

1. La data di presentazione della domanda di ammissione alla contribuzione volontaria di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, è differita al 30 aprile 2001, fermo restando il possesso, alla data del 31 dicembre 1999, dei relativi requisiti.

 

2. Ferma restando la possibilità di stipulare convenzioni ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000, tenendo conto dei conguagli derivanti dall'applicazione dell'articolo 45, comma 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato a stipulare, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'àmbito del Fondo per l'occupazione, convenzioni con le regioni in riferimento a situazioni straordinarie che non consentono, entro il 30 giugno 2001, di esaurire il bacino regionale dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000; conseguentemente, a tal fine, il termine del 30 aprile 2001, di cui all'articolo 8, comma 3, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000 è differito al 30 giugno 2001 e il rinnovo di cui all'articolo 4, comma 2, del citato decreto legislativo potrà avere una durata massima di otto mesi. In particolare le convenzioni prevedono (222):

 

a) la realizzazione, da parte della Regione, di programmi di stabilizzazione dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000, con l'indicazione di una quota predeterminata di soggetti da avviare alla stabilizzazione che, per il primo anno, non potrà essere inferiore al 30 per cento del numero dei soggetti appartenenti al bacino regionale; le convenzioni possono essere annualmente rinnovate, a condizione che vengano definiti, anche in base ai risultati raggiunti, gli obiettivi di stabilizzazione dei soggetti di cui al citato articolo 2, comma 1;

 

 

b) le risorse finanziarie necessarie ad assicurare a tutti i soggetti non stabilizzati entro il 31 dicembre 2000, ad esclusione di quelli impegnati in attività progettuali interregionali di competenza nazionale e dei soggetti che maturino il cinquantesimo anno di età entro il 31 dicembre 2000, anche la copertura dell'erogazione della quota di cui all'articolo 4, comma 2, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000, pari al 50 per cento dell'assegno per prestazioni in attività socialmente utili e dell'intero ammontare dell'assegno al nucleo familiare, che le regioni si impegnano a versare all'INPS; nonché, nell'àmbito delle risorse disponibili a valere sul Fondo per l'occupazione, un ulteriore stanziamento di entità non inferiore al precedente finalizzato ad incentivare la stabilizzazione dei soggetti interessati da situazione di straordinarietà; a tale scopo per l'anno 2001 verranno utilizzate le risorse destinabili alle regioni, ai sensi dell'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 81 del 2000, tenendo conto dei conguagli derivanti dall'applicazione dell'articolo 45, comma 6, della citata legge n. 144 del 1999, che saranno erogati a seguito della stipula delle convenzioni;

 

 

c) la possibilità, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'àmbito del Fondo per l'occupazione, per i soggetti, di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000, che abbiano compiuto, alla data del 31 dicembre 2000, il cinquantesimo anno di età, di continuare a percepire in caso di prosecuzione delle attività da parte degli enti utilizzatori, l'assegno per prestazioni in attività socialmente utili e l'assegno per nucleo familiare, nella misura del 100 per cento, a partire dal 1° gennaio 2001 e sino al 31 dicembre 2001;

 

 

d) la possibilità di impiego, da parte delle regioni, delle risorse del citato Fondo per l'occupazione, destinate alle attività socialmente utili e non impegnate per il pagamento di assegni, per misure aggiuntive di stabilizzazione e di politica attiva del lavoro e per il sostegno delle situazioni di maggiore difficoltà (223).

 

3. A seguito dell'attivazione delle convenzioni di cui al comma 2, sono trasferite alle regioni le responsabilità di programmazione e di destinazione delle risorse finanziarie, ai sensi del medesimo comma 2, e rese applicabili le misure previste dal citato decreto legislativo n. 81 del 2000 fino al 31 dicembre 2001. Ai fini del rinnovo delle convenzioni di cui al comma 2, lettera a), saranno previste, a partire dall'anno 2002, apposite risorse a tale scopo preordinate, nell'àmbito delle disponibilità del Fondo per l'occupazione, per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2000, di pertinenza del bacino regionale, inclusi i soggetti di cui al comma 2, lettera c), non stabilizzati entro il 31 dicembre 2001 (224).

 

4. All'articolo 9, comma 11, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, è soppressa la parola: «assicurativi».

 

5. I soggetti impegnati in prestazioni di attività socialmente utili, ai sensi della lettera d) del comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, che abbiano effettivamente maturato dodici mesi di permanenza in tali attività nel periodo tra il 1° gennaio 1998 e il 31 dicembre 1999 e che a quest'ultima data siano esclusi da ogni trattamento previdenziale, se in possesso, dei requisiti di ammissione alla contribuzione volontaria di cui alla lettera a), comma 5, dell'articolo 12 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, possono presentare la relativa domanda intesa ad ottenere il solo beneficio di cui alla medesima lettera a) nei limiti e condizioni ivi previsti, e nei limiti delle risorse stabilite nel predetto comma 5 entro i termini di cui al comma 1 del presente articolo.

 

6. In deroga a quanto disposto dall'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e limitatamente agli anni 2001, 2002 e 2003, le regioni e gli altri enti locali che hanno vuoti in organico e nell'àmbito delle disponibilità finanziarie possono, relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, effettuare assunzioni di soggetti collocati in attività socialmente utili. L'incentivo previsto all'articolo 7, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000, è esteso agli enti locali e agli enti pubblici dotati di autonomia finanziaria, per le assunzioni ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 468 del 1997 (225).

 

7. Resta ferma la facoltà di cui all'articolo 45, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

 

8. In attesa della definizione, tra le parti sociali, dei criteri di attuazione della normativa di cui al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, recante benefìci per le attività usuranti, e successive modificazioni, è riconosciuto, entro i limiti delle disponibilità di cui al comma 13, il beneficio della riduzione dei requisiti di età anagrafica e contributiva previsti dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, commi 36 e 37, della legge 8 agosto 1995, n. 335, agli assicurati che:

 

a) per il periodo successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo n. 374 del 1993, risultino avere svolto prevalentemente mansioni particolarmente usuranti, per le caratteristiche di maggior gravità dell'usura che queste presentano, individuate dall'articolo 2 del decreto 19 maggio 1999, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 4 settembre 1999;

 

b) entro il 31 dicembre 2001 potrebbero far valere:

 

1) i requisiti per il pensionamento di anzianità tenendo conto della riduzione dei limiti di età anagrafica e di anzianità contributiva previsti rispettivamente dall'articolo 1, comma 36, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dal secondo periodo del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, come introdotto dall'articolo 1, comma 35, della citata legge n. 335 del 1995;

 

2) i requisiti per il pensionamento di vecchiaia nel regime retributivo o misto tenendo conto della riduzione dei limiti di età pensionabile e di anzianità contributiva previsti dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, e successive modificazioni;

 

3) i requisiti per il pensionamento di vecchiaia nel regime contributivo con la riduzione del limite di età pensionabile prevista dall'articolo 1, comma 37, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

 

9. All'articolo 5, comma 2, primo periodo, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è soppressa la parola: «pubblico»;

 

10. Per coloro che, potendo far valere i requisiti di cui all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, come modificato dai commi 3 e 4 dell'articolo 69, presentino domanda entro il 30 giugno 2001, la maggiorazione decorre dal 1° gennaio 2001 o dal mese successivo a quello del compimento dell'età prevista, qualora quest'ultima ipotesi si verifichi in data successiva.

 

11. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attestazione dello svolgimento, da parte dei lavoratori, delle attività di cui al citato decreto 19 maggio 1999, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, nonché i criteri per il riconoscimento del beneficio di cui al comma 8 nella misura determinata dai limiti dello stanziamento di cui al comma 13 (226).

 

12. La domanda per il riconoscimento del beneficio di cui al comma 8 deve essere presentata dagli interessati all'ente previdenziale di appartenenza entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 11, a pena di decadenza.

 

13. All'onere derivante dal riconoscimento di cui al comma 8, corrispondente all'incremento delle aliquote contributive di cui all'articolo 1 del decreto 19 maggio 1999, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità di cui all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 38, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

 

14. All'articolo 8, comma 1-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, introdotto dall'articolo 17, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) dopo le parole: «acquisti effettuati tramite moneta elettronica» sono inserite le seguenti: «o altro mezzo di pagamento»;

 

b) le parole: «con il titolare della moneta elettronica e» sono soppresse;

 

c) al terzo periodo, dopo le parole: «fondo pensione» è inserita la seguente: «complementare».

 

15. Nei limiti delle risorse rispettivamente indicate a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per l'anno 2001:

 

a) sono prorogati, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2001, i trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità di cui all'articolo 62, comma 1, lettera g), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, limitatamente alle imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta addetti. L'onere differenziale tra prestazioni, ivi compresa la contribuzione figurativa, e gettito contributivo è pari a lire 50 miliardi (227);

 

b) all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come modificato dall'articolo 62, comma 5, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole: «31 dicembre 2000» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2001» e le parole: «per ciascuno degli anni 1999 e 2000» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001». L'onere derivante dalla presente disposizione è pari a lire 9 miliardi;

 

c) all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, le parole: «31 dicembre 2000» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2001». All'onere derivante dalla presente disposizione si provvede entro il limite massimo di lire 40 miliardi;

 

d) ... (228);

 

e) le disposizioni previste dall'articolo 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si applicano anche nei casi in cui i lavoratori licenziati beneficiano del trattamento di cui all'articolo 11 della citata legge n. 223 del 1991. L'onere derivante dalla presente disposizione è pari a lire 2 miliardi.

 

16. I piani di inserimento professionale di cui all'articolo 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e successive modificazioni, avviati alla data del 30 giugno 2001, possono essere comunque conclusi entro il termine previsto dagli stessi piani. La relativa dotazione finanziaria per l'anno 2001 è pari a lire 50 miliardi, a valere sul Fondo di cui al comma 15.

 

17. In relazione a quanto disposto al comma 15, lettera d), restano comunque validi agli effetti previdenziali e assistenziali i versamenti contributivi effettuati sulla base dell'articolo 2, comma 215, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. L'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 15, lettera d), è pari a lire 525 milioni.

 

18. All'articolo 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144, le parole: «e fino a lire 590 miliardi a decorrere dall'anno 2001» sono sostituite dalle seguenti: «, lire 562 miliardi per il 2001 e fino a lire 590 miliardi a decorrere dall'anno 2002,».

 

19. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, la percentuale di commisurazione alla retribuzione dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali, di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni, è elevata al 40 per cento dal 1° gennaio 2001 e per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a 50 anni è estesa fino a nove mesi. Tali incrementi non si applicano ai trattamenti di disoccupazione agricoli, ordinari e speciali, né all'indennità ordinaria con requisiti ridotti di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.

 

20. Per il periodo dal 1° gennaio 2001 al 30 giugno 2001, il divieto di cumulo di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non opera tra il trattamento di reversibilità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, nonché delle forme esclusive, esonerative e sostitutive della stessa, e la rendita ai superstiti erogata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro spettante in caso di decesso del lavoratore conseguente ad infortunio sul lavoro o malattia professionale ai sensi dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, e successive modificazioni. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle rate di pensione di reversibilità successive alla data del 31 dicembre 2000, anche se la pensione stessa è stata liquidata in data anteriore.

 

21. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 66, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, è ridotta di lire 227 miliardi per l'anno 2001 e di lire 317 miliardi a decorrere dall'anno 2002.

 

22. La contribuzione figurativa accreditata per i periodi successivi al 31 dicembre 2000 per i quali è corrisposto il trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini è utile ai fini del conseguimento del diritto e della determinazione della misura del trattamento pensionistico, compreso quello di anzianità.

 

23. Per i lavoratori già impegnati in lavori di sottosuolo presso miniere, cave e torbiere, la cui attività è venuta a cessare a causa della definitiva chiusura delle stesse, e che non hanno maturato i benefìci previsti dall'articolo 18 della legge 30 aprile 1969, n. 153, il numero delle settimane coperto da contribuzione obbligatoria relativa ai periodi di prestazione lavorativa ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche è moltiplicato per un coefficiente pari a 1,2 se l'attività si è protratta per meno di cinque anni, a 1,225 se l'attività si è protratta per meno di dieci anni e a 1,25 se superiore a tale limite.

 

24. ... (229).

 

25. Le risorse finanziarie comunque derivanti dagli effetti dell'applicazione della decisione 2000/128/CE della Commissione delle Comunità europee dell'11 maggio 1999 in materia di contratti di formazione e lavoro, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L042 del 15 febbraio 2000, da accertare con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono assegnate al Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per essere destinate, nei limiti delle medesime risorse, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad interventi in materia di ammortizzatori sociali, con particolare riferimento all'incremento dell'indennità di disoccupazione previsto dal comma 19, in caso di indennità di disoccupazione con requisiti ridotti.

 

26. Alla legge 17 maggio 1999, n. 144, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 45, comma 1, lettera a), numero 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «con revisione e razionalizzazione del collocamento ordinario, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, in funzione del miglioramento dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro e con valorizzazione degli strumenti di informatizzazione»;

b) all'articolo 55, comma 2, quinto periodo, le parole: «entro un anno» sono sostituite dalle seguenti: «entro due anni».

 

27. Agli agenti temporanei, in servizio presso gli organismi dell'Unione europea, che hanno chiesto, anteriormente al 13 maggio 1981, data di entrata in vigore del decreto 19 febbraio 1981, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 13 maggio 1981, emanato in attuazione dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, il trasferimento dell'equivalente attuariale delle posizioni assicurative al Fondo per le pensioni CE in base alle disposizioni del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, e successive modificazioni, si applica il coefficiente attuariale rideterminato sulla base delle tariffe del citato decreto 19 febbraio 1981, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Lo Stato concorre alla copertura degli oneri derivanti dalla presente disposizione e di quella di cui al comma 28 nel limite massimo di lire 15 miliardi per l'anno 2001; la quota differenziale dei medesimi oneri è a carico degli organismi di cui al presente comma.

 

28. Per il calcolo delle quote di pensione relative alle posizioni assicurative di cui al comma 27, le retribuzioni di riferimento determinate per ciascun anno solare sono rivalutate in misura corrispondente alle variazioni dell'articolo 3, undicesimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, per le liquidazioni delle pensioni aventi decorrenza nell'anno 1983.

 

29. All'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: «entro il 14 febbraio 2000» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2000»;

b) le parole: «centoquarantacinque unità e nel limite di lire 7 miliardi e 240 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «duecentottantanove unità e nel limite di lire 14 miliardi».

 

30. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 16 e ai commi da 22 a 29, valutati in lire 76,5 miliardi per l'anno 2001, in lire 7,4 miliardi per l'anno 2002 e in lire 12,4 miliardi a decorrere dall'anno 2003, si provvede, per gli anni 2002 e 2003, a valere sulle disponibilità del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

 

31. Ai fini della stabilizzazione dell'occupazione dei soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili presso gli istituti scolastici, sono definite, in base ai criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, mediante decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, procedure di terziarizzazione, ai sensi della normativa vigente, secondo criteri e modalità che assicurino la trasparenza e la competitività degli affidamenti. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 287 miliardi per l'anno 2001 e di lire 575 miliardi per l'anno 2002. Al relativo onere si provvede, quanto a lire 249 miliardi per l'anno 2002, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 66, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144 (230).

 

32. Per l'integrazione dei servizi informativi catastale e ipotecario e la costituzione dell'Anagrafe dei beni immobiliari, previsti dall'articolo 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, da realizzare attraverso un piano pluriennale di attività straordinarie finalizzate all'implementazione e all'integrazione dei dati presenti negli archivi, anche al fine di favorire il processo di decentramento di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il Ministero delle finanze e l'agenzia del territorio, a decorrere dalla data di trasferimento a quest'ultima delle funzioni del Dipartimento del territorio, possono provvedere, in attesa di una definitiva stabilizzazione e nei limiti delle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 3, comma 193, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dell'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla stipulazione di contratti per l'assunzione a tempo determinato, anche parziale, per dodici mesi, anche rinnovabili, e fino ad un massimo di 1650 unità, dei soggetti impiegati nei lavori socialmente utili relativi al progetto denominato «Catasto urbano» (231).

 

33. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346. La presente disposizione acquista efficacia a decorrere dal 27 gennaio 2001 (232).

 

 

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(222)  Per la proroga del termine previsto dal presente alinea vedi l'art. 3, comma 77, L. 24 dicembre 2003, n. 350, l'art. 1, comma 262, L. 30 dicembre 2004, n. 311, l'art. 1, comma 430, L. 23 dicembre 2005, n. 266 e l'art. 1, comma 1166, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(223)  La Corte costituzionale, con sentenza 16 gennaio - 5 febbraio 2003, n. 37 (Gazz. Uff. 11 febbraio 2003, Ediz. Str.), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 78, commi 2, 3 e 33, sollevata in riferimento agli artt. 4, n. 1), e 48 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n.1 e all'art. 97 della Costituzione.

(224)  La Corte costituzionale, con sentenza 16 gennaio - 5 febbraio 2003, n. 37 (Gazz. Uff. 11 febbraio 2003, Ediz. Str.), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 78, commi 2, 3 e 33, sollevata in riferimento agli artt. 4, n. 1), e 48 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n.1 e all'art. 97 della Costituzione.

(225)  Comma così modificato prima dall'art. 2-bis, D.L. 11 giugno 2002, n. 108, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione e poi dall'art. 50, comma 5, L. 27 dicembre 2002, n. 289.

(226)  In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi il D.M. 17 aprile 2001.

(227)  Vedi, anche, il D.M. 28 maggio 2001 e il D.M. 18 aprile 2002, n. 30956.

(228)  Sostituisce il comma 5 dell'art. 16, L. 7 agosto 1997, n. 266.

(229)  Sostituisce il comma 6 dell'art. 36, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

(230)  Vedi, anche, il comma 126 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311, il comma 245 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266 e l'art. 34, D.L. 29 novembre 2008, n. 185.

(231)  Vedi, anche, il comma 24 dell'art. 9, L. 28 dicembre 2001, n. 448.

(232)  La Corte costituzionale, con sentenza 16 gennaio - 5 febbraio 2003, n. 37 (Gazz. Uff. 11 febbraio 2003, Ediz. Str.), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 78, commi 2, 3 e 33, sollevata in riferimento agli artt. 4, n. 1), e 48 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n.1 e all'art. 97 della Costituzione.

 

 

 

 (omissis)





Corte Costituzionale
Ordinanza del 22-29 maggio 2002, n. 227

 

 

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai Signori: Presidente: Cesare RUPERTO; Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE,

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), promossi con due ordinanze emesse il 27 marzo 2001 dal Tribunale di Pisa, iscritte ai numeri 465 e 466 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, prima serie speciale, dell'anno 2001.

 

Visti gli atti di costituzione di Angiolo Martini, di Piero Pugliesi e dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS) nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 

udito nell'udienza pubblica del 9 aprile 2002 il Giudice relatore Franco Bile;

 

uditi l'avvocato Domenico Concetti per Angiolo Martini e l'avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Ritenuto che, con due ordinanze emesse il 27 marzo 2001 in due giudizi promossi da pensionati contro l'INPS, il Tribunale di Pisa ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n.335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), nella parte in cui prevede che le pensioni di inabilità, di reversibilità o l'assegno ordinario di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante a norma del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, fino a concorrenza della rendita stessa;

 

che nella specie i ricorrenti erano titolari di rendita a carico dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nonché, in relazione alla medesima patologia, anche di trattamenti a carico dell'INPS (assegno ordinario di invalidità in un caso, pensione di inabilità nell'altro);

 

che - essendo state queste ultime prestazioni soppresse in ragione del divieto di cumulo posto dalla norma censurata - i due ricorrenti chiedevano la condanna dell'INPS alla loro corresponsione;

 

che, secondo il Tribunale rimettente, la citata norma viola: a) gli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione, perché l'esigenza di contenimento della finanza pubblica non può sacrificare il diritto costituzionalmente garantito alla tutela previdenziale, né incidere su attribuzioni patrimoniali ispirate a criteri di solidarietà sociale e di garanzia del reddito in caso di invalidità, essendo il nostro ordinamento costituzionale ispirato ai principi dello Stato sociale; b) l'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo dell'irragionevolezza intrinseca (perché il divieto di cumulo in questione opera solo se l'invalidità deriva dal medesimo evento e non già se gli eventi invalidanti sono distinti, onde possono aversi due soggetti entrambi privi di capacità lavorativa ai quali saranno attribuiti trattamenti quantitativamente diversi solo perchè in un caso gli eventi invalidanti sono stati diversi e nell'altro si è trattato di un unico evento; c) ancora l'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della disparità di trattamento, perché - dopo che l'art. 73 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001), ha stabilito che a decorrere dal 1° luglio 2001 il divieto di cumulo in questione non opera tra il trattamento di reversibilità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, nonché delle forme esclusive esonerative e sostitutive della medesima, e la rendita ai superstiti erogata dall'INAIL, spettante in caso di decesso del lavoratore conseguente ad infortunio sul lavoro o malattia professionale - ne risulta, a parità di condizioni, una disciplina privilegiata dei trattamenti di reversibilità rispetto ai trattamenti diretti;

 

che i pensionati ricorrenti si sono costituiti aderendo alle prospettazioni dell'ordinanza di rimessione e chiedendo la dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione censurata;

 

che si è costituito anche l'INPS (solo in un giudizio) contrastando le argomentazioni d

 

el Tribunale e chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;

 

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la manifesta infondatezza della questione.

 

Considerato che i due giudizi devono essere riuniti, avendo ad oggetto la stessa questione;

 

che il giudice rimettente sottopone alla Corte, in riferimento agli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n.335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), nella parte in cui prevede che le pensioni di inabilità, di reversibilità o l'assegno ordinario di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante a norma del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, fino a concorrenza della rendita stessa;

 

che l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, pur avendo una connotazione risarcitoria, appartiene comunque al complessivo sistema di sicurezza sociale, di cui l'assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti costituisce componente fondamentale, sicché l'esigenza dell'indefettibile tutela previdenziale di cui all'art. 38, comma 2, della Costituzione può essere soddisfatta - nel bilanciamento con le compatibilità economiche e le esigenze di equilibrio della finanza pubblica - anche dall'approntamento di una sola prestazione adeguata ad emendare la situazione di bisogno del lavoratore assicurato, determinata dal verificarsi di un evento protetto;

 

che questa Corte (sentenza n. 218 del 1995) - nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità del regime di incompatibilità (e quindi del divieto di cumulo) tra indennità di mobilità ed assegno o pensione di invalidità - ha già ritenuto che il legislatore, nel porre la disciplina di tutela in favore del lavoratore che versi in una situazione di bisogno, può tener conto del fatto che l'ordinamento contempli già altro intervento di tutela, ed ha affermato in particolare che « (...) rientra nella discrezionalità del legislatore, nel prevedere un regime di incompatibilità o divieto di cumulo, catalogare le plurime prestazioni che in tale regime ricadono», onde non è irrilevante la circostanza che « (...) il lavoratore assicurato abbia già beneficiato di una prestazione assicurativa e quindi gli sia già stata apprestata una provvista che astrattamente lo rende meno vulnerabile di fronte al secondo possibile evento pregiudizievole»;

 

che quindi il legislatore, nel dimensionare la prestazione a carico dell'INPS, può tener conto del fatto che il lavoratore assicurato benefici già - in ragione di uno stesso evento inabilitante - di una rendita a carico dell'INAIL, mentre la pluralità di prestazioni previdenziali ed assistenziali non garantisce di per sè al lavoratore assicurato una tutela sufficiente;

 

che questa Corte (ordinanze n. 143 del 2001 e n. 174 del 1985) ha anche ritenuto manifestamente infondata la questione di costituzionalità del regime di non cumulabilità della pensione sociale rispettivamente con le pensioni di guerra e con le rendite erogate dall'INAIL;

 

che pertanto non può escludersi un intervento legislativo che, per inderogabili esigenze di contenimento della spesa pubblica e con criteri di gradualità, introduca un divieto di cumulo tra prestazioni previdenziali o assistenziali (sentenza n. 240 del 1994), prima non previsto, sempre che, nel rispetto del principio di solidarietà sociale (art. 38 della Costituzione) e di eguaglianza sostanziale (art. 3, secondo comma, della Costituzione), sia garantito il soddisfacimento delle esigenze di vita cui erano precedentemente commisurate le prestazioni considerate;

 

che il presupposto dell'unicità dell'evento inabilitante vale a differenziare la fattispecie della disposizione censurata rispetto all'ipotesi (evocata dal giudice rimettente come tertium comparationis) della sequenza di distinti eventi inabilitanti, cui il divieto di cumulo in esame non si applica, sicché la diversità di disciplina non è ingiustificata;

 

che il successivo intervento del legislatore (art. 73 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 cit.) - che ha rimosso il divieto di cumulo in questione tra il trattamento di reversibilità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, nonché delle forme esclusive, esonerative e sostitutive di essa, e la rendita ai superstiti erogata dall'INAIL in caso di decesso del lavoratore conseguente ad infortunio sul lavoro o malattia professionale - non ha introdotto una disciplina privilegiata per i trattamenti di reversibilità (come mostra di ritenere il giudice rimettente, che ne ricava argomenti a sostegno del dubbio di incostituzionalità della norma impugnata per ingiustificata disparità di trattamento), ma ha solo inteso modificare la normativa del settore tenendo conto della giurisprudenza di legittimità formatasi al riguardo;

 

che pertanto la questione di costituzionalità è, sotto

 

ogni profilo, manifestamente infondata.

 

per questi motivi

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

riuniti i giudizi,

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n.335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare) sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione, dal Tribunale di Pisa con le ordinanze indicate in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 2002.

 

F.to:

 

Cesare RUPERTO, Presidente

 

Franco BILE, Redattore

 

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

 

Depositata in Cancelleria il 29 maggio 2002.

 

Il Direttore della Cancelleria

 

F.to: DI PAOLA



 




[1]    “Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare”.

[2]    Si ricorda che l'istituto della rendita vitalizia è disciplinato dagli articoli 74 e seguenti del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

[3]    Si ricorda, che l’articolo 78, comma 20, ripropone il contenuto, ad esclusione del periodo di riferimento, dell’articolo 1, comma 2, del D.L. 24 novembre 2000, n. 324, decaduto per mancata conversione nei termini costituzionali.

[4]    In realtà, l’articolo 73 rimuove il divieto di cumulo a partire dal 1° luglio 2001, mentre l’articolo 78, comma 20, fa riferimento al periodo tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2001. Nella circolare INPS n. 38 del 15 febbraio 2001, si afferma che, in pratica, dal coordinamento tra gli articoli 73, comma 1, e 78, commi 20 e 33, discende che a decorrere dal 1° luglio 2000 non è più operante il divieto di cui all’articolo 1, comma 43 della legge n. 335 del 1995. Le disposizioni riguardano tutte le rate di pensione di reversibilità successive alla data sopra indicata, indipendentemente dalla data di liquidazione della medesima pensione.

[5]     L'Assicurazione generale obbligatoria di cui al R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, recante Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale, convertito, con modificazioni, nella L. 6 aprile 1936, n. 1155, è gestita dall'INPS e copre la maggior parte dei lavoratori dipendenti privati e dei lavoratori autonomi.

[6]     Le gestioni sostitutive sono state costituite a favore di determinate categorie professionali. L'iscrizione a questi fondi sostituisce l'iscrizione all'INPS (anche se alcuni di questi fondi sono gestiti direttamente dall'INPS stesso). Tra le gestioni sostitutive sono ricomprese anche le forme pensionistiche gestite dagli enti previdenziali privatizzati di cui al D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza. Tali enti gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza in favore di specifiche categorie professionali, tra le quali i liberi professionisti, i giornalisti professionisti, i dirigenti di aziende industriali e gli impiegati dell'agricoltura.

[7]     Le gestioni previdenziali esclusive derivano la loro origine dalla volontà legislativa di sottrarre all'obbligo dell'iscrizione al regime generale alcune categorie di soggetti, a causa delle particolari caratteristiche del datore di lavoro (pubblico) e dello speciale rapporto di lavoro instaurato tra questi e il personale dipendente.

[8]     Le gestioni esonerative, presenti soprattutto nel settore creditizio, hanno natura privata e si pongono in alternativa rispetto al regime generale gestito dall'INPS.

[9]    L. 5 maggio 1976, n. 248, “Provvidenze in favore delle vedove e degli orfani dei grandi invalidi sul lavoro deceduti per cause estranee all'infortunio sul lavoro o alla malattia professionale ed adeguamento dell'assegno di incollocabilità di cui all'articolo 180 del testo unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124”.

[10]   I figli devono, ai fini del beneficio in questione, essere minori di anni 18 ovvero, qualora frequentino la scuola media superiore, di anni 21; se studenti universitari, il beneficio è concesso per l'intera durata legale del corso, ma non oltre il ventiseiesimo anno.

[11]   Si ricorda che è prevista un’incompatibilità tra l’assegno in questione erogato dall’INAIL e l’assegno per l'assistenza personale e continuativa liquidato dall'INPS ai titolari di pensione di inabilità ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

[12]   La circolare INPS n. 153 del 1996 ha ridefinito l’applicazione di tale divieto di cumulo con riferimento ai casi di plurinfermità.

[13]   “Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della L. 17 maggio 1999, n. 144”.

[14]   Articolo 68 del D.P.R. 1124 del 1965.

[15]   Articolo 74del D.P.R. 1124 del 1965.

[16]   Secondo quanto stabilito dalla Tabella di cui all’allegato n. 6 del D.P.R. 1124 del 1965.

[17]   “Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della L. 17 maggio 1999, n. 144”.

[18]   Si consideri che l’articolo 1 del D.Lgs. 503 del 1992, nell’elevare l’età per il pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le donne, ha previsto (comma 8) che tale elevazione non si applica ai soggetti con invalidità non inferiore all’80%, per i quali pertanto rimangono fermi i limiti di età per il pensionamento di 60 anni per gli uomini e 55 anni per le donne.

In tal senso, va ricordato che sui requisiti anagrafici di 60 anni richiesti per il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia delle lavoratrici dipendenti dell'AGO per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti è dapprima intervenuto l’articolo 22-ter del D.L. n. 78 del 2009 che ha predisposto un sistema di incrementi progressivi dell’anzianità per il raggiungimento, a regime, dei 65 anni a decorrere dal 2018, e successivamente, con l’articolo 12, comma 12-sexies del D.L. n. 78 del 2010 si è previsto che tale raggiungimento del requisito anagrafico dei 65 anni operi a regime a decorrere dal 1° gennaio 2012.

 

[19]   La norma riconosce l’assegno anche nei casi in cui la riduzione della capacità lavorativa preesista al rapporto assicurativo, purché vi sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità.

[20]   Per l’Assicurazione Generale Obbligatoria dei lavoratori dipendenti, tale importo nel 2010 è pari a 461,40 euro.

[21]   411,53 euro per il 2010.

[22]   In ogni caso è escluso dal calcolo il reddito della casa di abitazione. Per il 2010, l’integrazione al minimo di applica fino a un reddito annuo individuale di 11.985,22 euro nel caso di soggetto non coniugato e fino a un reddito cumulato di 23.970,44 euro nel caso di soggetto coniugato.

[23]   Si ricorda che, a seguito del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59, le competenze per la concessione di tali emolumenti sono state trasferite dal Ministero dell’interno alle Regioni, con la competenza delle Aziende sanitarie locali per l’accertamento, fermo restando all’INPS il compito di erogare gli emolumenti medesimi.

[24]   I trattamenti assistenziali competono sino al compimento del sessantacinquesimo anno di età, dopodiché si trasformano automaticamente in assegno sociale, mentre l'assegno ordinario o privilegiato di invalidità viene sostituito, al compimento dell'età pensionabile, qualora sussistano i relativi requisiti, dalla pensione di vecchiaia.

[25]   Articolo 12 della Legge 30 marzo 1971, n. 118, Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili.

[26]   Articolo 13 della Legge 30 marzo 1971, n. 118, Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili.

[27]   L'innalzamento è decorso dall'entrata in vigore delle tabelle percentuali di invalidità di cui al D.M. 5 febbraio 1992.

[28]   “Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale”.

[29]   Articolo 6 della L. 222/1984.

[30]   Articolo 6 della L. 222/1984.

[31]   Articolo 5 della L. 222/1984.

[32]   L’assegno di cui all’articolo 5 della L. 222/1984 non è compatibile con l'assegno mensile dovuto dall'INAIL agli invalidi a titolo di assistenza personale continuativa a norma degli articoli 76 e 218 del D.P.R. 1124/1965, e successive modificazioni.

[33]   Articolo 68 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, recante Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

[34]   Si ricorda che, a seguito del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59, le competenze per la concessione di tali emolumenti sono state trasferite dal Ministero dell’interno alle Regioni, con la competenza delle Aziende sanitarie locali per l’accertamento, fermo restando all’INPS il compito di erogare gli emolumenti medesimi.

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