| Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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| Autore: | Servizio Studi - Dipartimento lavoro | ||||||
| Titolo: | Norme in materia di cumulo tra prestazioni INAIL e INPS - A.C. 758 Schede di lettura e riferimenti normativi | ||||||
| Riferimenti: |
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| Serie: | Progetti di legge Numero: 411 | ||||||
| Data: | 02/12/2010 | ||||||
| Descrittori: |
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| Organi della Camera: | XI-Lavoro pubblico e privato | ||||||
SIWEB
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2 dicembre 2010 |
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n. 411/0 Seconda Edizione |
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Norme in materia di cumulo tra prestazioni INAIL e INPSAA.C. 758, 1030 e 1532Elementi per l’istruttoria legislativa |
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Numero del progetto di legge |
758 |
1030 |
1523 |
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Titolo |
Disposizioni in materia di cumulo tra le prestazioni erogate dall'INAIL e dall'INPS |
Disposizioni in materia di cumulabilità della pensione di invalidità corrisposta dall'INPS e della rendita vitalizia corrisposta dall'INAIL |
Disposizioni in materia di cumulo tra le prestazioni erogate dall'INAIL e dall'INPS |
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Iniziativa |
On. Bellanova ed altri |
On. Carlucci |
On. Caparini ed altri |
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Iter al Senato |
No |
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Numero di articoli |
1 |
2 |
2 |
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Date: |
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presentazione alla Camera |
6 maggio 2008 |
14 maggio 2008 |
23 luglio 2008 |
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assegnazione |
19 dicembre 2008 |
16 settembre 2008 |
27 ottobre 2008 |
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Commissione competente |
XI (Lavoro) |
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Sede |
Referente |
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Pareri previsti |
I (Affari costituzionali), V (Bilancio) e XII (Affari sociali) |
I (Affari costituzionali), V (Bilancio) e XII (Affari sociali) |
I (Affari costituzionali), V (Bilancio), IX (Trasporti) e XII (Affari sociali) |
Le pdl 758 (Bellanova e altri), 1030 (Carlucci) e 1532 (Caparini e altri), di contenuto quasi identico, intervengono sulla disciplina relativa al parziale divieto di cumulo tra pensione di inabilità o assegno ordinario di invalidità erogati dall’INPS e rendita vitalizia erogata dall’INAIL, in modo da consentire di cumulare tali provvidenze tramite criteri più favorevoli per i percettori rispetto all'attuale assetto.
Con riferimento alla pensione di inabilità (articolo 1, comma 1), si prevede che tale pensione sia cumulabile con la rendita vitalizia erogata dall’INAIL:
- se liquidata con il sistema retributivo, nella misura corrispondente all’importo calcolato in base all’anzianità contributiva effettivamente posseduta, eventualmente maggiorata dell’integrazione al minimo;
- se liquidata con il sistema contributivo, nella misura corrispondente all’importo riferito al montante contributivo individuale applicando però il più favorevole coefficiente di trasformazione relativo all’età di 62 anni nel caso l’età dell’assicurato sia inferiore.
Si segnala che, mentre le pdl 758 e 1532 prevedono la cumulabilità tra pensione di inabilità e la rendita vitalizia liquidata dall’INPS per lo stesso evento invalidante, nella pdl 1030 a tale fine viene prevista l’ulteriore condizione della cessazione del rapporto di lavoro, per cui la cumulabilità tra le due provvidenze si ha, di fatto, soltanto nel caso di rendita per perdita permanente dell’attitudine al lavoro.
Con riguardo all'assegno ordinario di invalidità (articolo 1, comma 2), si prevede che tale assegno sia cumulabile con la rendita vitalizia erogata dall’INAIL:
- se liquidato con il sistema retributivo e misto, nella misura corrispondente all’importo calcolato in base all’anzianità contributiva effettivamente posseduta con esclusione dell’integrazione al minimo;
- se liquidato con il sistema contributivo, nella misura corrispondente all'importo riferito al montante contributivo individuale secondo la disciplina di cui al comma 14 dell’art. 1 della legge n. 335/1995, cioè applicando il coefficiente di trasformazione relativo all’effettiva età dell’assicurato o a 57 anni se inferiore.
Inoltre si precisa che restano salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli con riassorbimento sui futuri miglioramenti (articolo 1, comma 3).
Infine, si dispone l’abrogazione dell’articolo 1, comma 43, della legge n. 335 del 1995, che attualmente disciplina il cumulo tra pensione o assegno di invalidità e rendita INPS (articolo 1, comma 4).
Ai provvedimenti in esame sono allegate le relazioni illustrative.
L’intervento con legge si rende necessario in quanto le proposte di legge in esame mirano alla modifica di una disposizione di rango legislativo (il comma 43 dell’articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335).
La materia della previdenza sociale rientra tra le materie di esclusiva competenza statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera o), della Costituzione.
I provvedimenti possono riconnettersi all’articolo 38 Cost., che sancisce il diritto dei lavoratori a fruire di “mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria”.
I provvedimenti possono altresì presentare connessioni con il principio di uguaglianza di cui all’articolo 3 Cost., eliminando la differenza di trattamento rispetto a coloro per cui sono stati fatti salvi i trattamenti pensionistici più favorevoli, al momento dell’introduzione del divieto di cumulo (ai sensi dell’art. 1, comma 43 della legge n. 335/1995).
Non si può invece sostenere che i provvedimenti servano a sanare una discriminazione di trattamento che investe anche i principi costituzionali.
Si consideri, al riguardo, che una presunta violazione degli
articoli 2, 3 e 38 della Costituzione da parte del comma 43 dell’articolo 1
della legge n. 335/1995 è stata sostenuta anche in sede giudiziaria e ritenuta
rilevante e non manifestamente infondata dal tribunale di Pisa.
Non è prevista l’attribuzione di poteri normativi.
Si ricorda che ai sensi del vigente articolo 1, comma 43 della L. 335/1995, in presenza della corresponsione di una rendita vitalizia da parte dell’INAIL, le pensioni di inabilità o l’assegno ordinario di invalidità attribuiti in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale sono liquidati soltanto nella misura che eccede la medesima rendita, ad eccezione dei trattamenti previdenziali in godimento al 17 agosto 1995 (data di entrata in vigore della citata L. 335/1995), con riassorbimento sui futuri miglioramenti.
Le proposte di legge in esame sono volte a modificare tale disciplina del divieto di cumulo, introducendo criteri più favorevoli per i percettori rispetto all’attuale quadro normativo. Conseguentemente, si dispone l’abrogazione dell’articolo 1, comma 43, della L. 335 del 1995.
Si ricorda inoltre che il testo dell’articolo 1, comma 43, della L. 335 del 1995 originariamente prevedeva un divieto di cumulo ancora più esteso, che riguardava anche il trattamento pensionistico di reversibilità. In seguito su tale disciplina hanno inciso gli articoli 73, comma 1 e 78, comma 20, della L. 388 del 2000 (legge finanziaria per il 2001), che hanno escluso, a decorrere dal 1° luglio 2000, il trattamento pensionistico di reversibilità dal divieto di cumulo con la rendita ai superstiti erogata dall'INAIL incaso di decesso del lavoratoreconseguente ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale.
Non vi sono lavori legislativi in corso sulla materia.
Al comma 1, dell’articolo 1 delle pdl in esame si
osserva che nel testo, nella parte in cui si precisa che la misura della
pensione deve essere “determinata ai sensi del citato articolo 2, commi 3 e 4,
della L. 222 del
Si osserva che la pdl 758 (Bellanova ed altri), composta da un solo articolo e di carattere oneroso, in quanto consente di cumulare tra loro trattamenti ora non cumulabili, non reca disposizioni di quantificazione degli oneri da essa recati e di copertura finanziaria degli stessi.
All’articolo 2 delle pdl 1030 (Carlucci) e della 1532 (Caparini ed altri) si dispone che all’onere derivante da esse si provveda mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, del Fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2008, allo scopo utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Tuttavia, mentre nella pdl 1532 (Caparini ed altri) non sono quantificati gli oneri in essa recati, nella pdl 1030 (Carlucci)tali oneri sono quantificati in 15,5 milioni di euro per l'anno 2008, in 17,8 milioni di euro per il 2009, e in 20,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010.
Inoltre, le coperture degli oneri in esse recati andrebbero riformulate - posto che l’entrata in vigore della disciplina è fatta decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dei provvedimenti (articolo 1) - facendo riferimento al bilancio triennale 2011-2013, nonché alla disciplina contabile della riclassificazione per missioni e programmi.
Infine, si osserva che le disposizioni di copertura andrebbero complessivamente riformulate alla luce della nuova disciplina contabile, ed in particolare dell’articolo 17, commi 1 e 12 della legge 196/2009, il quale prevede, nell’ipotesi di un’autorizzazione legislativa recante una previsione di spesa, la necessità di una specifica clausola di salvaguardia finanziaria.
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