Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento lavoro | ||||
Titolo: | Incentivi in materia di premi INAIL A.C. 1986 Elementi per l'istruttoria legislativa | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 429 | ||||
Data: | 01/02/2011 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | XI-Lavoro pubblico e privato |
1 febbraio 2011 |
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n. 429/0 |
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Incentivi in materia di premi INAILA.C. 1986Elementi per l’istruttoria legislativa |
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Numero del progetto di legge |
1986 |
Titolo |
Incentivi per il miglioramento della sicurezza nei luoghi di lavoro mediante la riduzione degli importi dei premi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in favore delle imprese presso le quali non si verificano infortuni sul lavoro |
Iniziativa |
Parlamentare |
Iter al Senato |
No |
Numero di articoli |
1 |
Date: |
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presentazione |
4 dicembre 2008 |
assegnazione |
13 gennaio 2009 |
Commissione competente |
XI (lavoro pubblico e privato) |
Sede |
Referente |
Pareri previsti |
I, II, V, X, XII e XIII |
La proposta di legge C. 1986 (Polidori) è volta a introdurre Incentivi per il miglioramento della sicurezza nei luoghi di lavoro mediante la riduzione degli importi dei premi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in favore delle imprese presso le quali non si verificano infortuni sul lavoro.
Il provvedimento si compone di un solo articolo, composto di 3 commi.
Il comma 1 dispone che le imprese dei settori dell'industria, dell'agricoltura, dell'artigianato, del commercio e dei servizi nei cui stabilimenti, impianti e uffici, o comunque nel cui ambito, per un periodo non inferiore a due anni, non si sono verificati incidenti sul lavoro, attribuibili a colpa o dolo del datore di lavoro, che abbiano dato luogo a decesso o a invalidità permanenti o a lesioni gravi dei lavoratori dipendenti, possono usufruire, nell'anno successivo, di una riduzione del 30 per cento dell'importo dei premi dovuti all’INAIL.
Il comma 2 prevede che il beneficio sia immediatamente revocato qualora, per colpa o dolo del datore di lavoro, si verifichi un incidente che dà luogo a decesso o a invalidità permanente o a lesioni gravi di uno o più dipendenti.
Il comma 3 prevede che nel caso di cui al comma 2, il periodo di due anni per usufruire della riduzione di cui al comma 1 inizia nuovamente a decorrere dalla data dell'infortunio.
Al provvedimento è allegata la relazione illustrativa, nella quale si da conto dei dati in merito all’andamento infortunistico contenuti nel rapporto INAIL 2007.
Al riguardo si fa presente che l’INAIL ha successivamente pubblicato il rapporto 2008, che evidenzia un miglioramento dei dati infortunistici rispetto all’anno precedente, a conferma di un trend positivo che dura ormai da alcuni anni.
La relazione illustrativa evidenzia, poi, che buona parte degli infortuni si concentra all’interno di un numero limitato di aziende, osservando come l’attuale struttura dei premi rischia di penalizzare le imprese virtuose, che andrebbero invece premiate attraverso adeguati sgravi contributivi.
Appare opportuno verificare l’effettiva necessità dell’intervento con legge, in quanto un meccanismo di oscillazione dei premi INAIL in relazione all’andamento infortunistico dell’azienda è già previsto e disciplinato dall’articolo 22, commi 6 e 7, del DM 12 dicembre 2000. Un intervento normativo volto a modificarne il funzionamento potrebbe pertanto essere realizzato attraverso un DM che intervenga su tali disposizioni.
Le disposizioni oggetto della proposta di legge in esame sono riconducibili alle materie di potestà esclusiva statale “ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali”, di cui all’articolo 117, comma 2, lett.g), Cost. e “previdenza sociale”, di cui all’articolo 117, comma 2, lett.o), Cost.
Si fa presente che il provvedimento in esame configurerebbe una rilegificazione della materia, attualmente disciplinata da una fonte normativa secondaria. L’oscillazione dei premi INAIL in relazione all’andamento infortunistico dell’azienda è infatti prevista e disciplinata dall’articolo 22, commi 6 e 7, del DM 12 dicembre 2000.
Non è prevista l’attribuzione di poteri normativi.
Si fa presente che la normativa vigente in tema di assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro è raccolta in un testo unico (adottato con il DPR n.1124 del 1965). Al fine di assicurare il coordinamento con la normativa vigente sarebbe quindi opportuno configurare le disposizioni del provvedimento in esame come novella di tali testo unico.
Non vi sono lavori legislativi in corso sulla materia.
Si evidenzia in primo luogo la necessità di chiarire se la riduzione del premio del 30% prevista dalla proposta di legge in esame sia da considerarsi aggiuntiva o sostitutiva rispetto alle agevolazioni già previste dalla normativa vigente (che possono arrivare fino al 35% di riduzione del premio, ai sensi dell’articolo 22, commi 6 e 7, del DM 12 dicembre 2000 (v. oltre “Quadro della normativa vigente”).
Nel caso in cui essa debba intendersi come aggiuntiva, poi, andrebbe introdotta una norma volta a quantificare e coprire i conseguenti oneri finanziari (al fine di assicurare l’invarianza del fabbisogno e dell’indebitamento netto, considerando che l’INAIL rientra nel conto consolidato della P.A.)
Al comma 2 andrebbe chiarito quale sia il soggetto competente a revocare il beneficio nel caso si verifichi un incidente e, in particolare, se la revoca debba intervenire (come sembrerebbe opportuno) a seguito dell’accertamento giudiziale della responsabilità del datore di lavoro in relazione all’incidente medesimo.
1. L’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (INAIL)
L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gliinfortuni sul lavoro (INAIL), istituito più di un secolo fa con la legge 17 marzo 1898, n. 80, provvede all'erogazione di prestazioni economiche volte ad indennizzare il lavoratore per una riduzione della capacità di lavoro (e, quindi, di reddito) in seguito ad infortuni sul lavoro ed a malattie professionali. Tali prestazioni risultano costituite sostanzialmente dalle rendite per inabilità permanente ed ai superstiti e dalle indennità di inabilità temporanea; in aggiunta sono previste altre prestazioni integrative dell'assicurazione. L'INAIL eroga inoltre altre tipologie di prestazioni nella forma di beni e servizi socio-sanitari.
In sostanza, l’INAIL tutela il lavoratore contro i danni fisici ed economici derivanti da infortuni e malattie causati dall’attività lavorativa ed esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile conseguente all’evento lesivo subito dai propri dipendenti (salvi i casi in cui, in sede penale o, se occorre, in sede civile, sia riconosciuta la sua responsabilità per reato commesso con violazione delle norme di prevenzione e igiene sul lavoro).
L’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è una forma di assicurazione obbligatoria prevista dalla Costituzione (articolo 38, secondo comma) e attualmente disciplinata da un apposito testo unico, approvato con il D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (modificato con il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, che ha operato un’ampia riforma del sistema assicurativo previgente).
All’assicurazione sono tenuti tutti i datori di lavoro che occupano lavoratori dipendenti (articolo 4 del D.P.R. 1124 del 1965; articoli 4 e 6 del D.Lgs. 38 del 2000) e lavoratori parasubordinati che svolgono attività di collaborazione coordinata e continuativa (articolo 5 del D.Lgs. 38 del 2000) nelle attività che la legge individua come rischiose. La legge, inoltre, individua ulteriori categorie (articolo 4 del D.P.R. 1124 del 1965). In particolare, gli artigiani ed i lavoratori autonomi dell’agricoltura sono tenuti ad assicurare anche se stessi.
2. La tariffa dei premi INAIL
Il datore di lavoro è tenuto al pagamento del premio assicurativo, che rappresenta il costo dell'assicurazione.
Il calcolo del premio assicurativo si effettua moltiplicando le retribuzioni imponibili corrisposte ai lavoratori per il tasso applicato dall’INAIL alla specifica lavorazione. Sul premio è inoltre dovuta un’addizionale dell’1%.
La tariffa dei premi INAIL è un elenco classificativo di lavorazioni, ognuna abbinata al tasso medio nazionale corrispondente al proprio rischio, ed ha la funzione di distribuire gli oneri della gestione assicurativa secondo un criterio di solidarietà tra aziende che svolgono la stessa lavorazione. Per ottenere il tasso medio nazionale in un determinato periodo di osservazione (triennio) si opera il rapporto tra gli oneri sostenuti per gli eventi occorsi alle persone addette ad una determinata lavorazione e l’ammontare complessivo delle retribuzioni erogate alle persone addette a tale lavorazione
La tariffa, periodicamente aggiornata, viene deliberata dall'INAIL e approvata con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Il D.M. 12 dicembre
Specifici sgravi sui premi sono previsti per specifiche categorie di lavoratori (in linea generale le riduzioni contributive disposte dalla legge allo scopo di incentivare l’assunzione di determinate categorie di lavoratori o in determinate zone geografiche valgono anche ai fini assicurativi).
Ai sensi dell’articolo 42 del D.P.R. 1124 del 1965, alcune lavorazioni, a causa della loro natura o modalità di svolgimento costituiscono un’eccezione al sistema ordinario della determinazione del premio con l’applicazione del tasso all’ammontare delle retribuzioni. Per queste lavorazioni sono approvati, con appositi D.M., premi speciali unitari in base ad altri parametri, quali il numero delle persone, la durata della lavorazione, il numero delle macchine o la quantità di carburante utilizzato.
A fronte del tasso medio nazionale si colloca il tasso specifico aziendale, che può essere superiore od inferiore al tasso medio nazionale (c.d. oscillazione) in relazione al fatto che l’andamento infortunistico della singola azienda considerata (rapporto oneri/retribuzioni) sia favorevole o sfavorevole (oscillazione per andamento infortunistico) e all’adozione di misure di prevenzione (oscillazione per prevenzione).
3. L’oscillazione della tariffa (sistema bonus/malus)
Il D.M. 12 dicembre 2000 prevede che il tasso di tariffa può variare (c.d. oscillazione), in aumento o in riduzione, dopo i primi due anni di attività (periodo di osservazione), in relazione all’andamento degli infortuni e alle misure di prevenzione adottate dall’azienda, configurando in questo modo un particolare sistema di bonus/malus.
L’oscillazione per andamento infortunistico è prevista e disciplinata dall’articolo 22, commi 6 e 7, del DM 12 dicembre 2000. L’oscillazione è legata al fenomeno infortunistico aziendale e, più precisamente, all’entità dello scarto tra tasso specifico aziendale e tasso medio nazionale. L’aumento del tasso medio nazionale si applica alle aziende con andamento infortunistico (rapporto oneri/retribuzioni e quindi tasso specifico) più oneroso rispetto alla media nazionale. La riduzione del tasso medio nazionale si applica alle aziende con andamento infortunistico (rapporto oneri/retribuzioni e quindi tasso specifico) meno oneroso rispetto alla media nazionale. La misura dell’aumento o della riduzione è variabile in rapporto sia all’entità dello scarto tra il tasso medio e quello specifico, sia alla dimensione aziendale, ed è soggetta a limiti prefissati. In particolare, ai sensi del comma 6, l’oscillazione è in concreto determinata togliendo o aggiungendo al tasso medio di tariffa una parte della differenza tra detto tasso medio e il tasso specifico aziendale pari a:
a) 1/3, se i lavoratori-anno del periodo non sono superiori a 100, nei limiti del sette per cento del tasso medio;
b) 1/2, se i lavoratori-anno del periodo superano i 100 e fino a 200, nei limiti del dieci per cento del tasso medio;
c) 2/3, se i lavoratori-anno del periodo superano i 200 e fino a 500, nei limiti del tredici per cento del tasso medio;
d) l'intera differenza, se i lavoratori-anno del periodo superano i 500, nei limiti del venti per cento del tasso medio.
Il comma 7 prevede che all'oscillazione di cui al comma 6 si aggiunge una ulteriore oscillazione, pari al cinque per cento, al dieci per cento o al quindici per cento del tasso medio di tariffa, in relazione alla entità dello scarto tra tasso specifico aziendale e tasso di tariffa nonché alla dimensione dell'azienda espressa dal numero dei lavoratori-anno del periodo
Complessivamente, quindi, la riduzione massima del premio
consentita per effetto dei commi 6 e
L’oscillazione per prevenzione è prevista e disciplinata dall’articolo 24, del DM 12 dicembre 2000. La riduzione del premio per le aziende in regola con gli adempimenti contributivi e assicurativi che realizzano interventi in materia di sicurezza in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa vigente (decreto legislativo n.81/2008) è stabilita in via permanente ed è fissata al 10% per i datori di lavoro con lavoratori-anno fino a 500 e al 5 % per i datori di lavoro con lavoratori-anno oltre 500.
Il datore di lavoro, per ottenere il riconoscimento della riduzione prevista dal presente articolo, deve presentare specifica istanza. Il provvedimento è adottato sulla base dei seguenti criteri di valutazione: strutturazione del servizio prevenzione e protezione e dei sistemi di pronto soccorso, di emergenza e antincendio; caratteristiche tecniche delle attrezzature, delle macchine e degli impianti; modalità di attuazione della sorveglianza sanitaria; livello di informazione e formazione dei lavoratori; stato della programmazione delle misure di prevenzione e protezione.
A pena d'inammissibilità, l'istanza deve essere presentata alla competente sede territoriale dell'Inail, unitamente alla documentazione prescritta, entro il 31 gennaio dell'anno per il quale la riduzione è richiesta. Per la definizione dell'istanza l'Inail può provvedere alla verifica tecnica di quanto dichiarato. Il relativo provvedimento motivato è comunicato al datore di lavoro con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro 120 giorni dalla data della domanda. La riduzione del premio ha effetto per l'anno in corso alla data di presentazione della domanda ed è applicata in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno.
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