Camera dei deputati Dossier LA0543_0 [data]

Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento lavoro
Titolo: Disciplina delle modalità di sottoscrizione della lettera di dimissioni volontarie e della lettera di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro - A.C. 3409 - Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 3409/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 594
Data: 13/02/2012
Organi della Camera: XI-Lavoro pubblico e privato

SIWEB

13 febbraio 2012

 

n. 594/0

 

Disciplina delle modalità di sottoscrizione della lettera di dimissioni volontarie e della lettera di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro

A.C. 3409

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

 

Numero del progetto di legge

3409 (on. Gatti e altri)

Titolo

Disciplina delle modalità di sottoscrizione della lettera di dimissioni volontarie e della lettera di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro

Iniziativa

Parlamentare

Iter al Senato

No

Numero di articoli

2

Date:

 

presentazione alla Camera

20 aprile 2010

assegnazione

28 giugno 2010

Commissione competente

XI Commissione Lavoro

Sede

Referente

Pareri previsti

I, II, V, X e della Commissione parlamentare per le questioni regionali



Contenuto

La proposta di legge C. 3409 (Gatti e altri)ha lo scopo di contrastare la pratica di far firmare al lavoratore le dimissioni “in bianco” al momento dell’assunzione e quindi nel momento in cui la posizione dello stesso lavoratore è più debole, pratica riguardante prevalentemente le donne lavoratrici.

 

Il provvedimento, che si compone di 2 articoli, è  sostanzialmente volto a ripristinare quanto previsto dalla legge n.188 del 2007 (ampliandone, peraltro, l’ambito applicativo anche alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro), successiva­mente abrogata dall’articolo 39, comma 10, del  decreto-legge n.112 del 2008.

 

Le ragioni che hanno indotto il Governo all’abrogazione della disposizione sono desumibili dalla risposta all’interrogazione in Commissione 5-02121 (On. Codurelli), fornita nella seduta del 18 novembre 2009 fornito dal sottosegretario Viespoli.

 

L’articolo 1 definisce l’oggetto della proposta di legge, ossia le modalità di sottoscrizione della lettera di dimissioni volontarie e della lettera di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, da utilizzare in tutti i casi in cui si intende recedere per iscritto dal contratto di lavoro.

 

L’articolo 2 si compone di 8 commi.

 

Il comma 1 prevede che, fermi restando i termini di preavviso di cui all’articolo 2118 del Codice civile, la lettera di dimissioni volontarie deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dalla lavoratrice, dal lavoratore, dalla prestatrice d'opera o dal prestatore d'opera, su appositi moduli, resi disponibili gratuitamente dalle direzioni provinciali del lavoro, dagli uffici comunali e dai centri per l'impiego.

 

Il richiamato articolo 2118 c.c., prevede che ciascuno dei contraenti possa recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti dagli usi o secondo equità. In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l'altra parte a un'indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso.

 

Il comma 2 prevede che la lettera di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dalla lavoratrice, dal lavoratore, dalla prestatrice d'opera o dal prestatore d'opera, su appositi moduli, resi disponibili gratuitamente dalle direzioni provinciali del lavoro, dagli uffici comunali e dai centri per l'impiego.

 

La disposizione richiama l’articolo 1372 c.c., ove si prevede che il contratto ha forza di legge tra le parti e non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge.

 

Il comma 3 elenca le tipologie di contratti di lavoro ai quali si applica la legge. Si tratta di:

§       tutti i contratti inerenti i rapporti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 c.c., indipendentemente dalle caratteristiche e dalla durata;

Ai sensi dell’articolo 2094 c.c., si definisce prestatore di lavoro subordinato il soggetto che si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore.

§       i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto;

La collaborazione coordinata e continuativa si configura come un rapporto di lavoro nel quale il collaboratore si impegna a compiere un’opera od un servizio, in via continuativa, a favore del committente, ed in coordinamento con il committente stesso, senza che però si crei un vero e proprio vincolo di subordinazione. L’articolo 61 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 ha introdotto una specifica disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative (lavoro a progetto), finalizzata a superare gli abusi che hanno condotto all’uso talvolta improprio di tale strumento contrattuale per eludere la disciplina del rapporto di lavoro subordinato. A tal fine si stabilisce l’obbligo di ricondurre i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ad uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso, determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con l’organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione dell’attività lavorativa. Da tale previsione sono escluse le prestazioni meramente occasionali (v. oltre). Sono escluse anche le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi. Nel caso in cui i richiamati rapporti siano instaurati senza individuare uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso, vengono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato fin dalla data di costituzione del rapporto (articolo 69, comma 1).

§       i contratti di collaborazione di natura occasionale;

L’art. 61, comma 2, del D.Lgs. 276/2003, dispone che sono escluse dall’obbligo di ricondurre i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ad uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso le prestazioni occasionali, intendendosi per tali i rapporti di collaborazione di durata complessiva non superiore a 240 ore per anno solare con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore a 5.000 euro, nel qual caso di applicano le disposizioni concernenti il lavoro a progetto.

§       i contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 2549 c.c. , per cui l'associato fornisca prestazioni lavorative e quindi i suoi compensi redditi derivanti dalla partecipazione agli utili siano qualificati come redditi da lavoro autonomo;

L’articolo 2549 c.c. stabilisce che con il contratto di associazione in partecipazione l'associante attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto, che può consistere in un apporto di capitale oppure in una determinata attività lavorativa. L’associazione in partecipazione, fermo restando che la gestione dell’impresa spetta all’associante, implica l’obbligo del rendiconto periodico dell’associante in relazione al potere di controllo dell’associato sulla gestione economica dell’impresa e l’esistenza a carico di quest’ultimo di un rischio di impresa (salvo patto contrario, partecipazione alle perdite nella stessa misura degli utili ma comunque non oltre il valore dell’apporto).

Ai sensi dell’art. 86, comma 2, del D.Lgs. 276/2003, al fine di evitare l’elusione della disciplina normativa e contrattuale del rapporto di lavoro subordinato, nel caso in cui l’associazione in partecipazione si configuri senza un’effettiva partecipazione ed adeguate erogazioni per chi lavora, il lavoratore ha diritto ai trattamenti contributivi economici e normativi stabiliti dalla legge e dai CCNL per il lavoro subordinato svolto in posizione corrispondente nel medesimo settore di attività, o, in mancanza di CCNL, in una corrispondente posizione secondo il contratto di settore analogo, a meno che il datore di lavoro, o committente, o altrimenti utilizzatore non comprovi, con idonee attestazioni o documentazioni, che la prestazione rientra in una delle tipologie di lavoro disciplinate nel presente decreto ovvero in un contratto di lavoro subordinato speciale o con particolare disciplina, o in un contratto nominato di lavoro autonomo, o in altro contratto espressamente previsto nell'ordinamento..

Si consideri inoltre che, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi), sono redditi di lavoro autonomo gli utili derivanti da associazioni in partecipazione quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro.

§       i contratti di lavoro instaurati dalle cooperative con i propri soci;

Si ricorda che la legge n.142 del 2001 reca la disciplina della posizione del socio lavoratore di cooperativa, precisando che tale disciplina si applica alle cooperative nelle quali il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio, sulla base di previsioni di regolamento che definiscono l'organizzazione del lavoro dei soci.

In particolare, ai sensi dell’art. 1, comma 3, della L. 142/2001, tra socio lavoratore e cooperativa si instaurano due diversi rapporti giuridici: quello associativo e, successivamente, quello di lavoro. Difatti il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all’instaurazione del rapporto associativo un rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma (compresa quella della collaborazione coordinata non occasionale), con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali.

Ai sensi dell’articolo 2 della medesima legge, se il rapporto di lavoro è svolto in forma subordinata, al socio lavoratore di cooperativa si applicano, tra le altre: le disposizioni della legge n. 300/1970 (cd. Statuto dei lavoratori). Fanno eccezione le norme concernenti: la reintegrazione nel posto di lavoro nel caso di licenziamento illegittimo nell’ambito di operatività della tutela reale (art. 18 della legge n. 300/1970), qualora venga a cessare anche il rapporto associativo assieme a quello di lavoro; i diritti sindacali (artt. 19-27 della legge n. 300/1970), che possono essere esercitati, compatibilmente con lo status di socio lavoratore, solamente se ciò è previsto da specifici accordi collettivi tra associazioni nazionali del movimento cooperativo ed organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative.

Se il rapporto di lavoro è svolto in forma autonoma (o parasubordinata), al socio lavoratore si applicano esclusivamente le norme dello Statuto dei lavoratori relative alla libertà di opinione, religiosa e sindacale (art. 1 della legge n. 300/1970), al divieto per il datore di lavoro di effettuare indagini sulle convinzioni politiche, religiose e sindacali dei lavoratori o su fatti non rilevanti ai fini della valutazione della loro professionalità (art. 8 della legge n. 300/1970), al diritto di associazione e di attività sindacale (artt. 14 e 15 della legge n. 300/1970). Tuttavia, in sede di accordi collettivi su citati, tenendo conto della peculiarità del sistema cooperativo, possono essere individuate forme specifiche di esercizio dei diritti sindacali.

 

Il comma 4 dispone che i richiamati moduli, realizzati secondo specifiche direttive definite con decretodel Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, devono in ogni caso riportare:

§         un codice alfanumerico progressivo di identificazione;

§         la data di emissione, a decorrere dalla quale i moduli hanno una validità temporale massima di 15 giorni;

§         appositi spazi, da compilare a cura dei firmatari, dedicati all'identificazione del lavoratore, del prestatore d'opera, del datore di lavoro o del committente, della tipologia di contratto da cui si intende recedere, della sua data di stipulazione e ogni altro elemento utile.

 

Il comma 5 rinvia al decreto attuativo di cui al comma 4 anche la definizione delle modalità per evitare eventuali contraffazioni o falsificazioni dei moduli

 

Il comma 6 prevede che i moduli siano resi disponibili anche attraverso il sito INTERNET del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo modalità definite con il decreto attuativo di cui al comma 4. In ogni caso, la pubblicazione sulla rete deve garantire allo stesso tempo la titolarità del richiedente, la riservatezza dei dati personali nonché la data di rilascio, ai fini della verifica del rispetto del termine di validità di quindici giorni richiamato in precedenza.

 

Il comma 7 dispone che con apposite convenzioni a titolo gratuito, definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, sono stabilite le modalità mediante le quali sia possibile al lavoratore acquisire gratuitamente i moduli, anche tramite le organizzazioni sindacali dei lavoratori, i patronati e le organizzazioni dei datori di lavoro.

Il comma 8, infine, dispone che all'attuazione della legge si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie già previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Relazioni allegate

Trattandosi di una proposta di legge di iniziativa parlamentare, ad essa è allegata la sola relazione illustrativa.

Nella relazione illustrativa si ricorda che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, rispondendo in data 31 marzo 2010 a un'interrogazione presso la Commissione Lavoro della Camera dei deputati (5-02473, on. Gatti) ha reso noti i dati concernenti il numero delle donne che si dimettono volontariamente nel primo anno di vita del bambino, pari a quasi 18.000 nel 2009.

Il fenomeno delle «dimissioni in bianco» è diffuso soprattutto nel mondo delle piccole imprese, dove possono concentrarsi fenomeni distorsivi del mercato del lavoro attraverso un uso spregiudicato e fuori controllo della manodopera a basso costo e dove l'azione dei sindacati è meno presente.

In molti casi, la lettera di «dimissioni in bianco» è utilizzata anche nei confronti di altre fasce di lavoratori «deboli», immigrati e precari, i quali, pur di ottenere un posto di lavoro sono disposti a sottostare a condizioni vessatorie e illegali.

Far firmare una lettera di «dimissioni in bianco» significa avere la possibilità di «liberarsi» in qualsiasi momento della lavoratrice o del lavoratore «scomodo». Scomodità provocata anche dalla malattia o dall'infortunio e comunque in tutti casi in cui il lavoratore diventa troppo costoso in termini fiscali e previdenziali.

La relazione, poi, ricorda che la proposta di legge d'iniziativa parlamentare, divenuta poi la legge n. 188 del 2007, alla Camera dei deputati era stata votata quasi all'unanimità e al Senato con il voto favorevole di una parte dell'opposizione.

Necessità dell’intervento con legge

L’intervento con un atto normativo di rango primario si rende necessario poiché il provvedimento interviene sulla disciplina civilistica dei rapporti di lavoro, disponendo la nullità delle dimissioni che non siano presentate secondo determinate modalità.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento, dettando disposizioni relative alla disciplina civilistica dei rapporto di lavoro, riguarda la materia “ordinamento civile” di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, attribuita alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Attribuzione di poteri normativi

L’articolo 1, comma 3 affida ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione , da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, l’individuazione delle direttive per la realizzazione dei moduli necessari per presentare le dimissioni.

Il comma 4 prevede che tali moduli sono resi disponibili anche attraverso il sito INTERNET del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo modalità definite con il decreto di cui al precedente comma.

Il comma 5 attribuisce ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, la definizione di convenzioni volte ai stabilire le modalità mediante le quali sia possibile al lavoratore acquisire gratuitamente i moduli richiamati in precedenza, anche tramite le organizzazioni sindacali dei lavoratori, i patronati e le organizzazioni dei datori di lavoro.

Coordinamento con la normativa vigente

Si consideri che nell’ordinamento sono già presenti specifiche tutele per i lavoratori dipendenti contro il richiamato fenomeno delle false dimissioni. In particolare, l’articolo 55, comma 4, del D.Lgs. 151 del 2001 prevede (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) che la richiesta di dimissioni presentata dalla lavoratrice durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante il primo anno di vita del bambino o nel primo anno di accoglienza del minore adottato o in affidamento, debba essere convalidata dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro competente per territorio. A detta convalida è condizionata la risoluzione del rapporto di lavoro.

Inoltre, l’articolo 35, comma 4, del D.Lgs. 198 del 2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna) stabilisce la nullità delle dimissioni presentate dalla lavoratrice nel periodo intercorrente dal giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio, purché segua la celebrazione, ad un anno dopo la celebrazione stessa, salvo che siano dalla lavoratrice medesima confermate entro un mese alla Direzione provinciale del lavoro.

Poiché tali particolari discipline già garantiscono una adeguata tutela del lavoratore tramite la necessità dell’intervento della Direzione provinciale del lavoro ai fini della validità delle dimissioni, sembrerebbe che in tali casi non sia necessario presentare le dimissioni secondo le modalità prescritte dal provvedimento in esame.

Collegamento con lavori legislativi in corso

Non vi sono lavori legislativi in corso sulla materia.



 

 

 



Dipartimento Lavoro                                                                                                        ( 06/67604884 - *st_lavoro@camera.it

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