Camera dei deputati Dossier NV3083 PREMESSA

Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: AC 3083 - Ratifica EUROGENDFOR
Riferimenti:
AC N. 3083/XVI     
Serie: Note di verifica    Numero: 166
Data: 03/03/2010
Descrittori:
FORZE DI POLIZIA   RATIFICA DEI TRATTATI
UNIONE EUROPEA     
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 3083

 

Ratifica ed esecuzione della Dichiarazione di intenti e del Trattato tra Francia, Italia, Olanda, Portogallo e Spagna, relativi alla creazione di una Forza di gendarmeria europea (EUROGENDFOR)

 

 

 

 

 

 

 

 

N. 166 – 3 marzo 2010

 

 



 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estremi del provvedimento

A.C.

 

3083

Titolo breve:

 

Dichiarazione di intenti e trattato istitutivo della Forza di gendarmeria europea  “EUROGENDFOR”.

 

Iniziativa:

 

 

 

 

Commissione di merito:

 

III e IV Commissione

 

Relatori per le

Commissioni di merito:

 

 

Malgieri e Ascierto

Gruppo:

 

 

                                            

 

 

Relazione tecnica:

 

 

 

 

 

 

Parere richiesto

 

Destinatario:

 

III e IV Commissione

 

Oggetto:

 

 

 



INDICE

ARTICOLI 4 e 7 della Dichiarazione e ARTICOLI 7, 33, 34 e 43 del Trattato.. 3

Struttura e  costi comuni3

ARTICOLO 5 e 7, comma 7, della Dichiarazione d’intenti , ARTICOLI 4, 5, 6 e 32  del Trattato.. 6

Struttura della forza.. 6

ARTICOLO 7, comma 3, della Dichiarazione d’intenti e ARTICOLO 10 del Trattato.. 8

Supporto logistico.. 8

ARTICOLO 18 del Trattato.. 8

Assistenza sanitaria.. 8

ARTICOLI 19, 20 e 24 del Trattato.. 9

Disposizioni in materia fiscale. 9

ARTICOLI 28 e 29 del Trattato.. 11

Indennizzi11

ARTICOLO 4 del disegno di legge di ratifica.. 12

Clausola di copertura finanziaria.. 12

 





 

PREMESSA

 

Il disegno di legge in esame reca la ratifica e l’esecuzione:

a)      della Dichiarazione di intenti relativa alla creazione di una Forza di gendarmeria europea, firmata a Noordwijk il 17 settembre 2004;

b)     del Trattato per l’istituzione della Forza di gendarmeria europea, EUROGENDFOR, firmato a Velsen il 18 ottobre 2007

Entrambi gli atti sono sottoscritti da Spagna, Francia, Italia, Paesi Bassi e Portogallo.

Lo scopo del Trattato è quello di costituire una Forza di Gendarmeria europea operativa e dispiegabile in tempi rapidi , composta da elementi delle forze di polizia a statuto militare delle parti (articolo 1 del Trattato).

L’articolo 3 del disegno di legge di ratifica prevede che, ai fini del Trattato, la Forza di polizia italiana a statuto militare per la Forza di gendarmeria europea sia l’Arma dei carabinieri.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Si esaminano, di seguito, le disposizioni della Dichiarazione d’intenti e del Trattato che presentano profili di interesse finanziario.

 

 

ONERI QUANTIFICATI DALLA RELAZIONE TECNICA

 

(euro)

Disposizioni del Trattato

2010

2011

2012

Articolo 34 – Spese comuni

141.200

141.200

141.200

Articolo 34 – Spese a carico Stato ospitante Q.G.

50.000

50.000

50.000

Totale onere articolo 34

191.200

191.200

191.200

 

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLI 4 e 7 della Dichiarazione e ARTICOLI 7, 33, 34 e 43 del Trattato

Struttura e  costi comuni 

Le norme dispongono che l’organizzazione EUROGENDFOR sia così articolata:

·        un Alto Comitato interministeriale (CIMIN), a cui è attribuito il coordinamento   politico-militare e la nomina del Comandante dell’EUROGENDFOR. Il Comitato è composto dai rappresentanti dei ministri responsabili di ogni paese ed è assistito, nelle proprie funzioni, da gruppi di lavoro. Per l’Italia sono previsti rappresentanti del Ministero della difesa e del Ministero degli affari esteri[1] (articolo 4 della dichiarazione d’intenti, commi 1 e 2 e allegato A).

Viene previsto, tra l’altro, che la struttura, la composizione, l’organizzazione, il funzionamento del CIMIN e le riunioni siano disciplinati con apposito regolamento (articolo 7, commi 1 e 6 del Trattato).

·        un Quartiere generale permanente, con sede in Italia, operante sotto il comando del Comandante dell’EUROGENDFOR  e costituito da un nucleo multinazionale che potrà essere rinforzato, qualora necessario, col consenso unanime dei Paesi membri. Il Quartiere generale[2] risulta composto complessivamente da 15 ufficiali e da 14 marescialli, di cui in rappresentanza dell’Italia 5 ufficiali e 6 marescialli; la sua costituzione era prevista nel 2005 (articolo  4 della Dichiarazione d’intenti). Inoltre, viene riconosciuto il diritto a distaccare un ufficiale di collegamento presso il Quartiere generale permanente anche agli Stati dell’UE, o candidati all’ingresso nell’UE, che richiedano lo status di Osservatore (articolo 43 del Trattato);

·        un Consiglio finanziario, formato da un esperto finanziario nominato da ciascuna delle parti[3] (articolo 33 del Trattato).

Per quanto riguarda le spese comuni, esse graveranno proporzionalmente sui Paesi membri, i quali  contribuiranno su base annuale al budget richiesto dall’ufficiale comandante dell’EUROGENDFOR  e approvato dall’Alto comitato interministeriale (articolo 7, commi 2, 4 e 5, della Dichiarazione d’intenti).

Le spese per le attività di EUROGENDFOR sono disciplinate dall’articolo 34 del Trattato, che le distingue fra spese comuni, spese dello Stato ospitante per il Quartiere generale permanente e spese nazionali.

 

La relazione tecnica, riprendendo la classificazione delle spese contenuta nell’articolo 34 del Trattato, indica nel dettaglio quelle gravanti sull’Italia, che ammontano complessivamente a 191.200 euro annui.

Per quanto concerne le spese comuni, cofinanziate da tutti i Paesi membri di EUROGENDFOR, dette spese afferiscono al bilancio amministrativo e di investimento del Quartier generale e delle missioni schierate nei Teatri operativi.

Per le spese del Quartiere generale, la quota attribuita all’Italia - in relazione ai costi medi annui stimati in 400.000 euro - è pari a euro 141.200 (pari al 35,3% annuo).

Tale quota è proporzionale alle attuali posizioni di impiego riconosciute nell’ambito del Quartiere Generale, la cui sede è stata individuata in una porzione della Caserma “Chinotto” di Vicenza, infrastruttura perfettamente funzionante e già dotata di tutti i servizi necessari per il funzionamento del Quartier Generale, di proprietà del demanio militare e sede del “Centro di eccellenza per le Stability Police Units” dell’arma dei Carabinieri.

La RT indica nel dettaglio l’elenco delle spese comuni afferenti al Quartiere generale, sulla base del quale risulta determinato l’onere a carico dell’Italia.

Si tratta, tra l’altro, di spese di personale, spese per materiali e apparecchiature, spese per automezzi e spese per esercitazioni e addestramento.

Per informazioni di dettaglio si rinvia a quanto indicato nella RT.

 

Riguardo all’altra voce rientrante fra le spese comuni relativa alle missioni nei teatri operativi, per le quali la RT non quantifica specifici oneri, si rinvia alla successiva scheda dedicata alla struttura della forza.

 

Un’altra categoria di spese enucleata dall’articolo 34, oltre alle spese comuni, è quella relativa agli ulteriori oneri a carico dello Stato ospitante per il Quartiere generale, che la RT quantifica in  50.000 euro annui: in merito a tale onere si rinvia alla successiva scheda riguardante il supporto logistico.

 

Infine, con riferimento alle ulteriori spese nazionali, la RT afferma che restano a carico di ciascun Paese membro di EUROGENDFOR gli oneri relativi al personale in servizio presso il Quartiere Generale e a quello schierato nei teatri di operazione nell’ambito delle missioni.  Viene precisato in proposito che, per il personale italiano (solo Carabinieri), sono incluse nella relativa voce di spesa tutte le indennità, la fornitura dell’equipaggiamento, l’alloggiamento, i trasporti, il trattamento alimentare, il servizio di lavanderia e le cure mediche, ove previste. Pertanto, la RT riferisce che si tratta di spese che non necessitano di specifica quantificazione e copertura in quanto il personale italiano in servizio presso il Quartiere Generale è compreso nelle pre-esistenti articolazioni ordinative dell’Arma dei carabinieri destinate a compiti militari ed è sostenuto con le risorse finanziarie disponibili, per le dotazioni organiche dell’Arma, a legislazione vigente.

 

L’onere complessivo del provvedimento da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della Difesa, a decorrere dall’anno 2010, ammonta quindi a 191.200 euro annui (inclusi i 50.000 euro a carico dello Stato ospitante).

Sul punto si fa presente che la relazione tecnica riferisce che “gli elementi alla base dei calcoli costituiscono riferimenti inderogabili”.

 

Al riguardo si rileva che la relazione tecnica fa riferimento all’inderogabilità degli elementi posti alla base dei calcoli in essa riportati e il disegno di legge di ratifica indica conseguentemente l’onere come limite di spesa. Tuttavia il meccanismo di imputazione delle spese prefigurato sembra implicare una determinazione annuale dei contributi a carico di ciascuno Stato, tenuto conto del budget proposto dall’ufficiale comandante dell’EUROGENDFOR e approvato dall’Alto comitato interministeriale (art. 7 della Dichiarazione di intenti). In proposito andrebbe acquisito l’avviso del Governo.

Quanto alla mancanza di oneri ipotizzata dalla relazione tecnica con riferimento alle ulteriori spese nazionali per l’impiego del personale interessato, non si hanno osservazioni da formulare, preso atto che la RT precisa che saranno impiegati carabinieri in servizio presso il Quartiere generale utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente: infatti, come precisato  dalla RT, il medesimo personale risulta compreso nelle pre-esistenti articolazioni ordinative dell’Arma dei carabinieri destinate a compiti militari.

 

 

ARTICOLO 5 e 7, comma 7, della Dichiarazione d’intenti , ARTICOLI 4, 5, 6 e 32  del Trattato

Struttura della forza

Le norme prevedono che, nel caso in cui l’EUROGENDFOR prenderà parte ad una operazione, l’unità potrà essere composta, oltre che dal Quartiere generale, anche da una componente operativa, da una componente dedicata alla lotta contro il crimine e da una componente del supporto logistico.

Viene disposto che i Paesi membri provvedano, su base periodica, all’individuazione delle forze specializzate in termini di capacità da assegnare a richiesta all’EGF, mentre la designazione nominale definitiva sarà effettuata al momento opportuno.

Viene stabilito che la capacità iniziale di reazione rapida di EUROGENDFOR debba essere di circa 800 persone nell’arco di 30 giorni (articolo 5 della Dichiarazione d’intenti).

Si dispone che i finanziamenti per scopi operativi saranno forniti dai paesi contribuenti e dalle altre organizzazioni internazionali (articolo 7, comma 7 della Dichiarazione d’intenti).

Si prevede, inoltre, che la forza di EUROGENDFOR dovrà essere in grado di coprire l’intera gamma delle missioni di polizia, tramite la sostituzione o il rafforzamento, durante tutte le fasi di un’operazione di gestione della crisi e potrà essere messa a disposizione dell’Unione Europea, delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni internazionali (articoli 4 e 5 del Trattato).

Viene disposto che le condizioni di ingaggio e di schieramento saranno stabilite di volta in volta dal CIMIN e regolate da specifico mandato per ciascuna operazione e che le parti, al fine di preparare le missioni, potranno schierare o posizionare le loro forze e il loro personale sul territorio delle altre parti o di uno stato terzo (articolo 6 del Trattato).

Viene, infine, prevista  l’applicazione delle disposizioni in materia giurisdizionale e disciplinare e di quelle sugli indennizzi per danni, previste per il personale militare e civile dell’EUROGENDFOR, anche ad esperti tecnici e scientifici che svolgano missioni specifiche (articolo 32 del Trattato).

In proposito, la relazione illustrativa riferisce che in tale ambito sono comprese tutte quelle figure di supporto alla funzione di comando nei teatri di operazioni all’estero che, di volta in volta, si dovessero ritenere necessarie, in ragione delle attività contingenti in corso affidate al Comando stesso. Si tratta di figure esistenti e già codificate (Legal advisor, Political advisor)che vengono attinte dalle amministrazioni dello Stato, Difesa ed Esteri; pertanto non viene istituita una nuova figura di «esperto tecnico o scientifico».

 

La relazione tecnica specifica che nel caso di missioni di  EUROGENDFOR nei teatri operativi, la quota parte a carico dell’Italia risulta quantificabile solo in base agli effettivi scenari operativi di riferimento. I maggiori oneri relativi all’eventuale impiego all’estero, pertanto, troveranno necessaria quantificazione e copertura, come per tutti gli altri contingenti impiegati nelle missioni internazionali, nell’ambito dei provvedimenti di legge che autorizzeranno i singoli interventi. Infatti il Trattato concernente  EUROGENDFOR non prevede alcuna specifica missione internazionale e si limita a fornire la disciplina quadro per l’organizzazione e il funzionamento del comando e della struttura ai fini dell’eventuale successivo impiego in teatri di operazione all’estero, ove richiesto.

 

Al riguardo, con riferimento al rinvio ad ulteriori provvedimenti legislativi della quantificazione e della copertura dei maggiori oneri derivanti dall’impiego all’estero di contingenti militari in caso di missione, non si hanno osservazioni da formulare, tenuto conto che  le norme in esame assumono rilievo di normativa quadro.

In ordine all’estensione agli esperti tecnici e scientifici delle norme in materia di indennizzi, andrebbero acquisiti ulteriori chiarimenti, tenuto conto che in base all’articolo 32 del Trattato detti esperti non sembrano appartenere né al personale militare né al personale civile, pur trattandosi di soggetti che svolgono specifiche missioni all’interno dell’EUROGENDFOR.

 

ARTICOLO 7, comma 3, della Dichiarazione d’intenti e ARTICOLO 10 del Trattato

Supporto logistico

Le norme dispongono che il supporto logistico per la struttura del Quartiere generale permanente sarà fornito dall’Italia e che con apposito accordo tecnico saranno definite tra le Parti le modalità di rimborso delle spese ordinarie (articolo 7, comma 3, della Dichiarazione d’intenti).

Viene, inoltre, previsto che lo Stato ospitante fornisca a titolo gratuito le infrastrutture necessarie allo svolgimento dei compiti di EUROGENDFOR (articolo 10 del Trattato).

Il medesimo Stato si impegna ad adottare anche tutte le misure che si renderanno necessarie a garantire la disponibilità dei servizi richiesti (elettricità, acqua, gas naturale, servizi postali, telefonici e telegrafici, raccolta dei rifiuti e protezione antincendio)[4].

Le spese che gravano sull’Italia quale Stato ospitante per il Quartiere generale permanente sono sostenute ai sensi dell’articolo 34, comma 1, lettera b), del Trattato.

 

La relazione tecnica riferisce che le spese a carico dello Stato ospitante il Quartiere Generale,  poiché la sede è a Vicenza, sono poste a carico dell’Italia. Esse sono pari a 50.000 euro annui e riguardano la manutenzione della caserma che ospita l’organismo.

 

Al riguardo andrebbero forniti gli elementi posti alla base della quantificazione dell’indicato onere di 50.000 euro annui.

Andrebbe inoltre confermato che la quota a carico dell’Italia delle spese ordinarie, da ripartire fra i diversi Paesi, risulti già ricompresa nell’elenco che la RT riferisce alle spese comuni, il cui ammontare complessivo è pari a 141.200 euro annui.

 

ARTICOLO 18 del Trattato

Assistenza sanitaria

La norma prevede che al personale di EUROGENDFOR e ai rispettivi familiari sia garantita l’assistenza sanitaria, alle stesse condizioni previste per il personale del medesimo grado o categoria equivalente dello Stato ospitante o dello Stato ricevente[5].

 

La relazione tecnica non considera la norma.

La tabella di dettaglio relativa alle spese comuni [articolo 34, comma 1, lett. a)] espone una voce “esigenze sanitarie (MEDEVAC)” che riporta un importo annuale pari a 5.000 euro. 

 

Al riguardo andrebbe chiarito se la spesa per assistenza sanitaria prevista dalla norma in esame rientri nella voce “esigenze sanitarie” indicata nella tabella della relazione tecnica, ovvero se si tratti di un ulteriore onere a carico dell’Italia in qualità di Stato ospitante. In tal caso essa dovrebbe essere oggetto di apposita quantificazione.  

 

ARTICOLI 19, 20 e 24 del Trattato

Disposizioni in materia fiscale

Le norme disciplinano alcune esenzioni relative ai redditi ed ai beni di  EUROGENDFOR ove utilizzati per ragioni d’istituto.

In particolare viene disposta:

·        l’esenzione dall’imposizione diretta sui redditi, beni e altre proprietà (articolo 19, comma 1);

·        l’esenzione dall’imposta sul  volume d’affari e da ogni altra forma di imposizione indiretta per gli acquisti di beni e di servizi di « consistente importo » (articolo 19, comma 2);

·        l’esenzione dai diritti doganali e da altre imposte indirette per l’importazione di beni e di merci (articolo 19, comma 3);

·        l’esenzione dalla tassa automobilistica e dall’imposta provinciale di trascrizione per gli automezzi destinati all’uso ufficiale (articolo 19, comma 4);

·        l’esenzione da diritti e imposte indirette per gli acquisti e per l’importazione di carburanti e di lubrificanti[6] (articolo 19, comma 6).

Viene precisato che le esenzioni dei commi da 1 a 3 non si applicano alle forze  EUROGENDFOR (articolo 19, comma 5).

In ogni caso, nessuna agevolazione è concessa a EUROGENDFOR per le importazioni, le imposte e le tasse che costituiscono il pagamento per i servizi di pubblica utilità e nessuna esenzione da diritti o da imposte, di qualunque tipo, può essere concessa per materiali ed equipaggiamenti militari (articolo 19, commi 8 e 9).

Le norme dispongono, inoltre, un particolare regime di esenzione anche con riferimento al personale di EUROGENDFOR del Quartiere generale permanente[7] che non sia residente o cittadino dello stato ospitante.

In particolare, viene prevista:

·        l’esenzione dai diritti doganali e da altre imposte indirette per l’importazione degli effetti personali, delle masserizie e di un veicolo a motore oppure l’esenzione dall’imposta sul volume di affari per l’acquisto dei medesimi effetti nel Paese ospitante (articolo 20, comma 1).

Tale disposizione sarà applicata solo ad un membro del personale la cui assegnazione duri almeno un anno, e i beni importati in regime di esenzione potranno essere riesportati liberamente (articolo 20, commi 2 e 4);

·        l’esenzione alla tassa automobilistica e dall’imposta provinciale di trascrizione, limitatamente a un veicolo a motore per ciascuna unità di personale (articolo 20, comma 5).

Per quanto riguarda, infine, le imposte sul reddito e sulla proprietà, viene stabilito il mantenimento, ai fini dell’applicazione dell’imposizione diretta, il domicilio fiscale nello Stato della fonte. Tale regime è applicato sia ai dipendenti di EUROGENDFOR che ai loro coniugi[8] (articolo 24).

 

La relazione tecnica non considera le norme.

La relazione illustrativa, con riferimento all’articolo 20, evidenzia che tali esenzioni sono limitate esclusivamente al personale di cui all’articolo 3, lett. c), del Trattato, ovvero al personale militare che presta servizio permanente presso EUROGENDFOR e a un limitato contingente di personale civile designato dalle parti, permanentemente impiegato

 

Al riguardo andrebbero forniti dati volti a escludere che le agevolazioni in esame possano determinare apprezzabili effetti di riduzione del gettito.

In proposito andrebbero tra l’altro  chiariti gli effetti di eventuali incrementi del contingente di personale qualora si provvedesse ad un successivo rinforzo della struttura (articolo 4 della Dichiarazione d’intenti), ovvero nel caso di adesione al Trattato di ulteriori Paesi (articoli 42 e 43 del Trattato).

 

ARTICOLI 28 e 29 del Trattato

Indennizzi

Le norme sanciscono la rinuncia delle Parti ad esigere ogni indennizzo dalle altre Parti, in caso di danno procurato alle sue proprietà nell’ambito della preparazione e  dell’esecuzione dei compiti di cui al Trattato. Tale rinuncia è estesa anche ai danni al personale, fatta eccezione per le riscontrate ipotesi di colpa grave o di dolo. Il comma 4 precisa che, fatta salva quest’ultima eccezione, ciascuna parte rinuncia a pretendere l’indennizzo  nei casi in cui il danno sia inferiore a un importo minimo stabilito dal Comitato interministeriale (articolo 28).

In caso di danno provocato a terzi o a beni appartenenti a terzi da un membro o dai beni di una delle Parti, il risarcimento di tale danno sarà suddiviso dalle Parti in base alle disposizioni allo scopo previste negli accordi o intese di attuazione (articolo 29).

 

La relazione tecnicanon considera la norma.

La relazione illustrativa  specifica che i casi di risarcimento di danni sono assolutamente eventuali e non qualificabili e che al verificarsi di questi si provvederà secondo le modalità ordinarie previste a legislazione vigente.

 

Al riguardo si rileva che le norme non sembrano includere tra i danni oggetto di indennizzo, da porre a carico anche degli altri Stati, quelli relativi alla struttura, di proprietà italiana, che ospita il Quartier generale dell’EUROGENDFOR. Pertanto le spese di manutenzione, che fanno carico esclusivamente all’Italia [articolo 34 comma 1 lett. b) del Trattato], potrebbero essere gravate dagli oneri per eventuali danni. Sul punto appare opportuno acquisire l’avviso del Governo.

Quanto agli indennizzi per i danni procurati nell’ambito dell’esecuzione dei compiti del Trattato, comprese le esercitazioni, andrebbe chiarito se la rinuncia all’indennizzo disciplinata dall’articolo 28, fatta salva l’ipotesi di cui al comma 3, debba intendersi riferita ai soli danni di importo inferiore a determinati limiti stabiliti dal Comitato interministeriale, come sembra potersi evincere dal comma 4. In ogni caso, andrebbe chiarito se l’Italia, come parte ospitante, possa essere maggiormente esposta a tali pretese di indennizzo.

Nulla da osservare con riferimento alle norme relative ai danni verso terzi, considerato quanto specificato dalla relazione illustrativa.

ARTICOLO 4 del disegno di legge di ratifica

Clausola di copertura finanziaria

La norma per l’attuazione del presente provvedimento, autorizza la spesa di 191.200 euro annui a decorrere dal 2010. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3, comma 1, della legge 4 giugno 1997, n. 170.

L’articolo 3, comma 1, della legge n. 170 del 1997 reca la copertura finanziaria della ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione nei Paesi gravemente colpiti dalla siccità e/o dalla desertificazione, in particolare in Africa, con allegati, fatta a Parigi il 14 ottobre 1994

 

Al riguardo, si segnalache l’autorizzazione di spesa - che ha carattere permanente - è formulata in termini di limite massimo di spesa e che la relazione tecnica conferma tale configurazione degli oneri, precisando che gli elementi alla base dei calcoli costituiscono riferimenti inderogabili. Peraltro, anche in considerazione del fatto che dalla dichiarazione di intenti di cui il disegno di legge prevede la ratifica e l’esecuzione dispone che le spese ordinarie verranno proporzionalmente divise tra i Paesi membri e che l’ammontare dei contributi al budget della Forza di gendarmeria europea verrà definito su base annuale, appare opportuno che il Governo chiarisca se sussistano meccanismi di decisione finanziaria attraverso i quali sia possibile garantire il rispetto del suddetto limite di spesa. In caso contrario, potrebbe valutarsi l’opportunità di riformulare l’autorizzazione di spesa in termini di previsione, e di corredarla di una specifica clausola di salvaguardia.

Con riferimento, invece, all’autorizzazione di spesa della quale è prevista la riduzione, si ricorda che le relative risorse sono iscritte in uno specifico piano di gestione del capitolo 2302 dello stato di previsione relativo al Ministero degli affari esteri, recante contributi obbligatori ad organismi internazionali. Si segnala, tuttavia, che il suddetto capitolo è iscritto in bilancio tra quelli aventi natura obbligatoria e per i quali in caso di necessità è possibile prevedere il reintegro del relativo stanziamento mediante prelievo dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine di cui all’articolo 26 della legge n. 196 del 2009. In considerazione della particolare natura del capitolo, appare, quindi, opportuno che il Governo chiarisca, come già fatto nel corso dell’esame dei diversi provvedimenti di ratifica che hanno previsto l’utilizzo delle suddette risorse, che l’ulteriore riduzione dell’autorizzazione di spesa in questione è compatibile con le esigenze finanziarie già programmate a legislazione vigente. In caso contrario, infatti, l’utilizzo dell’autorizzazione di spesa in esame potrebbe determinare, indirettamente, successivi prelievi dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine.

 




[1] Allegato A alla Dichiarazione d’intenti.

[2] Secondo quanto indicato nell’allegato B della Dichiarazione d’intenti.

[3] La nomina di un esperto finanziario da parte di ogni Paese membro è prevista anche dall’articolo 7, coma 6 della Dichiarazione d’intenti.

[4] Le condizioni relative ai servizi di supporto dello Stato ospitante saranno specificate in accordi di attuazione conclusi tra le competenti autorità delle Parti.

[5] Per Stato ricevente si intende quello sul cui territorio le forze EUROGENDFOR stazionano o transitano.

[6] Tale esenzione non si applica agli acquisti e alle importazioni effettuate nel loro territorio dalle forze di  EUROGENDFOR.

[7] A norma dell’articolo 3, comma 1, del Trattato con tale definizione si indicano i membri di una forza di polizia a statuto militare assegnate dalle Parti al Quartiere generale permanente nonché un numero limitato di personale civile designato dalle parti a supportare stabilmente il funzionamento dello stesso.

[8] Che non esercitino un’attività professionale o commerciale nello Stato di accoglienza.

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