Camera dei deputati Dossier NV4551 PREMESSA

Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: (AC 4551) - Proroga per l'anno 2011 delle missioni internazionali - DL 107/2011 - AS 2824
Riferimenti:
AC N. 4551/XVI     
Serie: Note di verifica    Numero: 325
Data: 02/08/2011
Descrittori:
DECRETO LEGGE 2011 0107   MISSIONI INTERNAZIONALI DI PACE
PROROGA DI TERMINI     
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari
IV-Difesa

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 4551

 

Proroga per l’anno 2011 delle missioni internazionali

 

 

(Conversione del decreto legge n. 107/2011 –

Approvato dal Senato A.S. 2824)

 

 

 

 

 

N. 325 – 2 agosto 2011

 

 



 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissioni (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissioni

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estremi del provvedimento

 

 

A.C.

 

4551

Titolo breve:

 

Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, recante proroga delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia e disposizioni per l’attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni unite, nonché degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione. Misure urgenti antipirateria

Iniziativa:

 

 

 

Commissione di merito:

 

III e IV

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

 

Gruppo:

 

Relazione tecnica:

 

 

 

 

 

 

Parere richiesto

 

Destinatario:

 

 

Oggetto:

 

 

 



INDICE

 

 

ARTICOLO 1. 6

Iniziative in favore dell’Afghanistan.. 6

ARTICOLO 2. 7

Interventi di cooperazione e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione. 7

ARTICOLO 3. 12

Regime degli interventi12

ARTICOLO 4, commi 1-30. 25

Missioni internazionali delle Forze armate e di polizia.25

ARTICOLO 4, commi 31 e 31-bis.. 29

Dotazioni del Corpo delle capitanerie di porto.. 29

ARTICOLO 4-bis. 32

Misure di sostegno.. 32

ARTICOLO 5. 33

Ulteriori misure di contrasto alla pirateria.. 33

ARTICOLO 6. 35

Disposizioni in materia di personale. 35

ARTICOLO 6, comma 4-quater.. 38

Autorizzazione di spesa per esigenze di reclutamento.. 38

ARTICOLI 7 e 8, commi 1 e 2. 41

Disposizioni in materia penale e contabile. 41

ARTICOLO 8, comma 2-bis. 42

Somme rivenienti da dismissioni immobiliari42

ARTICOLO 9. 44

Riduzione del personale militare impegnato nelle missioni internazionali44

ARTICOLO 10, commi 1, 2 e 4. 44

Copertura finanziaria.. 44

ARTICOLO 10, comma 3. 46

Interventi in Libia (periodo 18 marzo – 30 giugno 2011)46


PREMESSA

 

Il disegno di legge in esame – come modificato in prima lettura al Senato - dispone la conversione del DL 12 luglio 2011, n. 107, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, nonché degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione. Il provvedimento reca, altresì, disposizioni per l’attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per fronteggiare la crisi in Libia e misure urgenti antipirateria.

Il testo originario del provvedimento[1] è corredato di relazione tecnica.

Si esaminano, di seguito, le norme considerate dalla relazione tecnica, nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

 

ONERI QUANTIFICATI DAL PROVVEDIMENTO

(euro)

Art.1

comma 1

Interventi per la Cooperazione allo sviluppo di cui alla L. 49/1987 (Afghanistan)

Missione di stabilizzazione (Afghanistan e Pakistan)

10.800.000 (*)

Art. 1

comma 1

Partecipazione a Fondi fiduciari NATO (Afghanistan)

1.000.000

Art. 1

comma 6

Ufficio NATO Senior Civilian Representative di Herat

24.000

Art. 1       TOTALE

 

11.824.000

Art. 2

Comma 1

Interventi per la Cooperazione allo sviluppo di cui alla L. 49/1987 (Iraq, Libano, Myanmar, Pakistan, Somalia e Sudan)

8.600.000 (*)

Art. 2

Comma 1

Interventi di sminamento umanitario di cui alla legge n. 58/2001

350.000 (*)

Art. 2

Comma 3

Prosecuzione degli interventi operativi di emergenza e di sicurezza e per la tutela dei cittadini e degli interessi italiani nei territori bellici e ad alto rischio

5.159.751

Art. 2

Comma 4

Interventi a sostegno dei processi di stabilizzazione in Iraq e Libia

2.295.224

Art. 2

Comma 5

Rafforzamento misure di sicurezza delle Rappresentanze diplomatiche e consolari

4.162.000

Art. 2

Comma 6

Partecipazione al Fondo fiduciario NATO (Iraq), al Fondo del Gruppo di contatto istituito presso UNODC e al progetto STANDEX (NATO-Russia Council)

340.000

Art. 2

Comma 7

Contributo al Tribunale Speciale delle Nazioni unite per il Libano

200.000

Art. 2

Comma 7-bis

Contributo allo Staff College di Torino

250.000 (*)

Art. 2

Comma 8

Partecipazione ad operazioni civili di mantenimento della Pace e diplomazia preventiva e progetti di cooperazione OSCE

399.983

Art. 2

Comma 9

Partecipazione iniziative PESC-PSDC e di altre organizzazioni internazionali

994.938

Art. 2

Comma 10

Interventi a sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza nell’Africa sub-sahariana

1.000.000

Art. 2

Comma 11

Invio in missione di personale del MAE presso le sedi in Afghanistan, Iraq, Libia, Pakistan e Yemen

437.250

Art. 2

Comma 11

Viaggi per congedo in Italia del personale in servizio presso le sedi in Afghanistan, Iraq e Pakistan e per i familiari a carico

61.971

Art. 2

Comma 11

Invio in missione di un funzionario diplomatico per assistere la presenza italiana in Kurdistan

180.436

Art. 2

Comma 12

Partecipazione di personale del Ministero degli esteri alle operazioni internazionali di gestione delle crisi, comprese le missioni PESD e gli Uffici dei Rappresentanti Speciali dell’Unione europea

403.200

Art. 2

Comma 12

Viaggi di servizio personale MAE in servizio presso gli uffici situati in Afghanistan, Iraq e Pakistan.

36.000

Art. 2

Comma 13

Partecipazione Fondo Fiduciario InCE

1.000.000

Art.2

Comma 14

Partecipazione alla Fondazione Iniziativa adriatico-ionica

300.000

Art. 2       TOTALE

 

26.170.753

Art. 3

Comma 17

Commissariato generale del Governo per l’esposizione universale di Shangai.

200.000

Art. 3

Comma 18

Contributo all'Associazione culturale “Villa Vigoni”

60.000

Art. 3       TOTALE

 

260.000

Art. 4

Comma 1

ISAF ed EUPOL – Afghanistan

399.704.836

Art. 4

Comma 2

UNIFIL– Libano compreso UNIFIL Marittime Task Force

92.021.055

Art. 4

Comma 3

MSU, EULEX in Kosovo, Security Force Training Plan in Kosovo; Joint Enterprise

33.234.000

Art. 4

Comma 4

(ALTHEA), IPU dell’UE – Bosnia Erzegovina

150.248

Art. 4

Comma 5

Active Endeavour - Mediterraneo

7.308.028

Art. 4

Comma 6

Temporary International Presence in Hebron (TIPH 2)

603.986

Art. 4

Comma 7

Unione europea (EUBAM) - Valico di Rafah

61.345

Art. 4

Comma 8

UNAMID - Darfur (Sudan)

128.507

Art. 4

Comma 9

Unione europea - EUPOL RD Congo

104.721

Art. 4

Comma 10

United Nations Peacekeeping Force (UNFICYP) – Cipro

134.228

Art. 4

Comma 11

Assistenza alle Forze armate albanesi

158.749

Art. 4

Comma 12

353.164

Art. 4

Comma 13

Operazione militare UE (Atalanta) e operazione della NATO di contrasto alla pirateria

20.873.434

Art. 4

Comma 14

Addestramento forze armate e di polizia irachene

4.240.689

Art. 4

Comma 15

Impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein e a Tampa per esigenze connesse con le missioni in Afghanistan e in Iraq

10.483.835

Art. 4

Comma 16

Impiego di personale militare dell’Unione Europea (EUTM)  Somalia

508.319

Art. 4

Comma 17

Contratti di trasporto e per la realizzazione di infrastrutture nelle missioni internazionali

64.255.200

Art. 4

Comma 18

Interventi urgenti, acquisti e lavori da eseguire in economia in Afghanistan.

1.600.000

Art. 4

Comma 19

Protezione popolazione civile Libia, divieto di sorvolo ed embargo armi Libia (periodo 1°luglio – 31 dicembre 2011)

58.075.656

Art. 4

Comma 20

Forze di Polizie italiane – Albania e Paesi dell’area balcanica

3.382.400

Art. 4

Comma 21

Polizia di Stato (EULEX) – Kosovo

867.940

Art. 4

Comma 21

Polizia di Stato (UNMIK) – Kosovo

31.480

Art. 4

Comma 22

Polizia di Stato (EUPOL COPPS) - Palestina

63.730

Art. 4

Comma 23

Carabinieri e Polizia di Stato (EUPM) – Bosnia Erzegovina

270.851

Art. 4

Comma 24

Guardia di finanza (ISAF) – Afghanistan

1.600.179

Art. 4

Comma 25

Guardia di finanza (EULEX) – Kosovo

342.220

Art. 4

Comma 26

Guardia di finanza (JMOUs) - Afghanistan e Emirati Arabi Uniti e Kosovo

227.628

Art. 4

Comma 27

Magistrati, Polizia penitenziaria e pers. amministrativo del Ministero della giustizia (EULEX) – Kosovo

260.991

Art. 4

Comma 28

Un magistrato EUPOL COPPS- Palestina

19.254

Art. 4

Comma 29

Due magistrati EUPM – Bosnia-Erzegovina

96.971

Art. 4

Comma 30

Mantenimento del dispositivo info-operativo AISE a protezione delle Forze armate impiegate in missioni internazionali

5.000.000

Art. 4

Comma 31

Completamento attività di corporazione tecnico nel settore della sicurezza con la Repubblica di Panama

17.400.000

Art. 4       TOTALE

 

723.563.644

Art. 6

Comma 4-quater

Esigenze di reclutamento delle FF.AA.

53.000.000 (*)

Art. 10

Comma 3

Protezione popolazione civile Libia, divieto di sorvolo ed embargo armi Libia (periodo 18 marzo – 30 giugno 2011)

142.000.000

Artt.1, 2, 3, 4, 6 e 10 TOTALE

 

956.818.397

 

(*) Importi modificati (art. 1, comma 1 e articolo 2, comma 1) e introdotti (articolo 2, comma 7-bis e articolo 6, comma 4-quater) a seguito degli emendamenti approvati nel corso dell’esame in prima lettura al Senato.

 

La RT evidenzia altresì maggiori oneri con riferimento all’art. 3, commi 4, 6 e 7. Detti oneri sono quantificati nella misura indicata nel seguente prospetto e ricondotti alle “autorizzazioni di spesa” di cui agli articoli 1, comma 1 e 2 commi 1 e 2 del provvedimento in esame.

(euro)

Disposizioni derogatorie di norme di risparmio vigenti

Onere

Art. 3

Comma 4

UTL e relative Sezioni distaccate

191.416

Comma 6

spesa per manutenzione autovetture

46.000

Comma 7

Consulenze e contratti di collaborazione coordinata e continuativa

449.660

Per quanto riguarda in particolare l’importo di euro 449.660 - riferito all’art. 3, comma 7 - la RT precisa che, nell’ambito del medesimo, una quota, pari ad euro 355.682, è finanziata a valere sull’autorizzazione di spesa di cui ai summenzionati articoli, mentre, per i rimanenti euro 93.978, la RT non sembra individuare puntualmente l’autorizzazione di spesa di riferimento.

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLO 1

Iniziative in favore dell’Afghanistan

Le norme, modificate al Senato, autorizzano le seguenti spese, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011:

·        euro 10.800.000[2] (comma 1), ad integrazione delle risorse finanziarie di cui alla legge n. 49/1987[3], come determinate dalla tabella C, allegata alla legge n. 220/2010 (legge di stabilità  2011) per iniziative di cooperazione in Afghanistan, ed euro 1.000.000 per la partecipazione italiana al Fondo fiduciario della NATO destinato al sostegno dell’esercito nazionale afgano e al Fondo NATO – Russia Council per l’Afghanistan

La norma prevede, altresì, la partecipazione alla missione di stabilizzazione economica, sociale e umanitaria in Afghanistan e in Pakistan, la cui organizzazione è finanziata a valere sull’autorizzazione di spesa di cui al comma 1 (comma 2). La norma precisa inoltre, che le attività operative della missione di stabilizzazione sono finalizzate al sostegno del settore sanitario ed educativo, delle istituzioni e dell’apparato tecnico, della piccola e media impresa localizzata in particolare nell’area di frontiera e dei mezzi di comunicazione locali (comma 3). Nel quadro delle suddette attività, il Ministero degli esteri identifica le misure per favorire l’intervento delle ONG che intendano operare in Afghanistan e in Pakistan per fini umanitari. Nell’ambito di tali misure, si provvede, altresì, alla realizzazione di una “Casa della società civile” a Kabul (comma 4) Nell’ambito dell’autorizzazione di spesa di euro 10.800.000 - di cui al comma 1 - il Ministero degli esteri può inviare o reclutare in loco personale presso la sede della cooperazione ad Herat[4] in Afghanistan (comma 5);

·        euro 24.000 (comma 6), per le esigenze operative e di funzionamento dell’Ufficio NATO Senior Civilian Representative di Herat.

 

La relazione tecnica, riferita al testo originario del provvedimento, afferma che le disposizioni del presente articolo comportano oneri solo come limite massimo di spesa. In merito al comma 1, la RT precisa che la partecipazione al Fondo NATO - Russia Council per l’ Afghanistan è finalizzato alla manutenzione di elicotteri e all’addestramento di elicotteristi.

Talune quantificazioni sono operate specificamente con riguardo al comma 6, in merito al quale, la RT precisa gli elementi di quantificazione con particolare riferimento alla esigenze operative e di funzionamento dell’Ufficio NATO Senior Civilian Representative di Herat.

 

Al riguardo, si rileva che gli oneri recati dalle norme in esame sono limitati all’entità dei rispettivi stanziamenti ed appaiono in linea con le precedenti autorizzazioni di spesa riferite alle medesime finalità.

Si evidenzia tuttavia che la RT non indica gli elementi sottostanti il limite di spesa autorizzato, con l’esclusione delle spese relative al comma 6.

 

ARTICOLO 2

Interventi di cooperazione e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione

Le norme, modificate al Senato, autorizzano le seguenti spese a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre  2011:

·        euro 8.600.000[5] (comma 1), per iniziative volte al miglioramento delle condizioni di vita e per la ricostruzione civile in Iraq, Libano, Myanmar, Pakistan, Sudan e Somalia, ad integrazione delle risorse finanziarie di cui alla legge n. 49/1987, come determinate dalla tabella C, allegata alla legge finanziaria 2011;

·        euro 350.000[6] (comma 1) per interventi di sminamento di cui alla legge 58/2001.

Il comma 1 precisa che, nell’ambito dello stanziamento di euro 8.600.000 e nel periodo di applicazione delle disposizioni di cui al decreto in esame, il Ministro degli affari esteri può destinare risorse per la cooperazione in altre aree di crisi, in caso di necessità e urgenza di intervento, nel limite del 15 per cento (comma 1);

·        euro 5.159.751,per la prosecuzione degli interventi operativi di emergenza e di sicurezza a tutela dei cittadini e degli interessi italiani nei territori bellici e ad alto rischio (comma 3);

·        euro 2.295.224, per gli interventi a sostegno dei processi di stabilizzazione in Iraq e Libia (comma 4).

La norma precisa che, nell’ambito del medesimo stanziamento il Ministro degli affari esteri, con proprio decreto, può destinare risorse, per iniziative in altre aree di crisi, per le quali emergano urgenti necessità di intervento nel periodo di applicazione delle disposizioni di cui al decreto in esame;

·        euro 4.162.000, per il rafforzamento delle misure di sicurezza attiva,  passiva e informatica delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari (comma 5);

·        euro 340.000, per la partecipazione al Fondo fiduciario NATO destinato all’addestramento della polizia irachena, al Fondo del Gruppo di contatto istituito presso lo United Nations Office on Drug and Crime (UNODC) per il contrasto alla pirateria nel Golfo di Aden e dell’Oceano Indiano e per la partecipazione al progetto STANDEX nel quadro NATO-Russia Council (comma 6);

·        euro 200.000,per l’erogazione del contributo italiano al Tribunale Speciale delle Nazioni Unite per il Libano (comma 7);

·        euro 399.983, per la partecipazione alle operazioni civili di mantenimento della pace e di diplomazia preventiva, nonché ai progetti di cooperazione promossi dall’OSCE[7] (comma 8);

·        euro 994.938, per assicurare la partecipazione italiana alle iniziative PESC-PSDC[8] e a quelle di altre organizzazioni internazionali (comma 9);

·        euro 1.000.000, per la realizzazione degli interventi e delle iniziative a sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza nell’Africa sub-sahariana ad integrazione degli stanziamenti già assegnati per l’anno 2011 per l’attuazione della legge  n. 180/1992[9] (comma 10);

·        euro 437.250, per l’invio in missione di personale del Ministero degli affari esteri presso le rappresentanze italiane (sedi nel testo) in Afghanistan, Iraq, Libia,  Pakistan e Yemen, euro 61.971, per il parziale pagamento delle spese di viaggio per congedo in Italia[10], per il personale in servizio presso le sedi in Afghanistan, Iraq e  Pakistan e per i relativi familiari a carico, nonché euro 180.436 per l’invio in missione di un funzionario diplomatico con l’incarico di assistere la presenza italiana in Kurdistan (comma 11).

La norma precisa che al personale inviato in missione presso le rappresentanze italiane in Afghanistan, Iraq, Libia, Pakistan e Yemen, è corrisposta un’indennità, senza assegno di rappresentanza, pari all'80% dell’indennità di servizio all’estero riconosciuta dall’Amministrazione degli affari esteri[11]. Al funzionario diplomatico inviato in Kurdistan è corrisposta un'indennità pari all'80% dell’indennità di servizio all’estero riconosciuta dall’Amministrazione degli affari esteri[12] ed il rimborso forfettario degli oneri derivanti dalle attività in Kurdistan, commisurato alla diaria per i viaggi di servizio all'interno dell'Iraq. Per l'espletamento delle sue attività, il predetto funzionario può avvalersi del supporto di due unità da reperire in loco, con contratto a tempo determinato, di durata comunque inferiore al periodo di applicazione delle disposizioni del decreto in esame;

·        euro 403.200, per la partecipazione di personale del Ministero degli affari esteri alle operazioni internazionali di gestione delle crisi, tra le quali le missioni PESD, nonché agli uffici dei Rappresentanti speciali dell’UE per le varie aeree di crisi, ed euro 36.000 per i viaggi di servizio[13] del personale del Ministero degli affari esteri in servizio presso gli uffici situati in Afghanistan, Iraq e Pakistan (comma 12).

Ai funzionari è corrisposta un'indennità, detratta quella eventualmente concessa dall'organizzazione internazionale di riferimento e senza assegno di rappresentanza, pari all'80% dell’indennità di servizio all’estero riconosciuta dall’Amministrazione degli affari esteri[14]; per incarichi presso il contingente italiano in missioni internazionali l’indennità non può superare il trattamento attribuito per la stessa missione all’organo di vertice del contingente;

·        euro 1.000.000, per la partecipazione italiana al Fondo Fiduciario InCE istituito presso la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo e destinato al rafforzamento della cooperazione regionale nell’area dell’Iniziativa Centro europea (comma 13);

·        euro 300.000, per la partecipazione italiana alla Fondazione Iniziativa Adriatico-Ionica (comma 14);

Le norme prevedono, altresì (comma 2), la possibilità di utilizzare i beni pubblici libici in Italia, precedentemente “congelati”, quale garanzia a tutela del rischio politico e commerciale – sul piano della sicurezza operativa e della sostenibilità finanziaria - a favore di persone giuridiche che intraprendono iniziative onerose per l’assistenza al popolo libico. Le stesse risorse possono essere, inoltre, utilizzate per l’apertura di linee di credito a favore del Consiglio Nazionale Transitorio libico per le stesse finalità.

Tale disposizione si fonda su quanto previsto dall'articolo 8-bis del Regolamento (UE) 204/2011, del 2 marzo 2011 (Regolamento del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia), e successive modificazioni[15]. La citata disposizione prevede che le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea possano utilizzare, alle condizioni ritenute più opportune, beni congelati, appartenenti a persone, entità o organismi elencati all’allegato III dello stesso Regolamento, per finalità umanitarie a favore del popolo libico dandone comunicazione agli altri Stati membri e alla Commissione entro due settimane dal rilascio dell’autorizzazione. La disposizione tiene conto anche di quanto è stato affermato nella terza riunione del Gruppo di contatto svoltasi ad Abu Dhabi il 9 giugno 2011, ed in quella tenutasi ad Istanbul il 15 luglio 2011. Ad Abu Dhabi il Gruppo di contatto ha formalmente avanzato la possibilità di offrire aiuti al Consiglio Nazionale Transitorio della Libia usando quale garanzia finanziaria le risorse congelate riconducibili al governo libico. Nella riunione di Istanbul il Gruppo contatto ha riconosciuto come autorità di governo legittima sul territorio libico il CNT di Bengasi.

Viene autorizzata, infine, la concessione di un contributo volontario pari a euro 250.000 per l’anno 2011, in favore dello Staff College, con sede in Torino, istituito quale organismo internazionale dalla risoluzione n. 55/278 del 12 luglio 2001 dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite e finalizzato a sostenere le attività rivolte alla formazione e all’aggiornamento del personale che presta servizio, ovvero da inserire, presso gli organismi internazionali dell’Organizzazione delle Nazioni Unite[16] (comma 7-bis).

 

La relazione tecnica, riferita al testo originario del provvedimento, afferma che le disposizioni dell’articolo in esame comportano oneri solo come limite massimo di spesa. La RT espone analiticamente gli elementi posti alla base della quantificazione. Alla stessa si rinvia per l’illustrazione, nel dettaglio, delle voci di costo relative a ciascuna autorizzazione di spesa.

Gli elementi ed i criteri posti alla base della quantificazione degli oneri recati dall’articolo in esame risultano identici a quelli riferiti, per analoghe fattispecie, dalla RT del precedente provvedimento di proroga missioni internazionali di pace (DL n. 228/2010[17]).

Con riguardo alla possibilità di utilizzare i beni libici congelati in Italia, quale garanzia per le attività di assistenza umanitaria al popolo libico e per l’apertura di linee di credito a favore del Consiglio Nazionale Transitorio libico (comma 2), la RT precisa quanto segue. La finalità della norma è quella di consentire l’utilizzazione dei beni libici congelati come garanzia per l’apertura di una linea di credito da parte di una banca privata per il finanziamento di spese umanitarie in favore della popolazione libica, nel quadro di quanto previsto dall’art. 8-bis del Regolamento UE 204/2011, modificato con il Regolamento UE 572/2011. La norma in riferimento si configurerebbe – prosegue la RT - come un’interpretazione estensiva del citato articolo. Quest’ultimo, infatti, consente di sbloccare per fini umanitari soltanto i beni che sono stati congelati con decisione autonoma UE (Allegato III del Regolamento UE 204/2011). La norma in esame consentirebbe, altresì, lo sblocco dei beni congelati in attuazione delle Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite nn. 1970 e 1973 (Allegato II alla Risoluzione n.1973). La RT afferma che i beni congelati sono pressoché tutti riconducibili nella categoria di cui all’Allegato II della Risoluzione n. 1973, in quanto si tratta delle disponibilità della Banca centrale libica. La specifica indicazione del riconoscimento italiano della titolarità del Governo da parte del Consiglio nazionale di transizione (CNT) nei territori libici dallo stesso controllati, ha lo scopo di superare la limitazione insita nei regolamenti UE, che prevedono che lo scongelamento dei beni può essere richiesto soltanto dai titolari legittimi dei beni congelati. A seguito della Dichiarazione congiunta Italia–CNT del 31 maggio 2011, i titolari dei beni potrebbero includere il CNT per la zona da questo controllata. In questa logica, afferma la RT, i beni della Banca centrale libica, sono utilizzabili anche da questa Autorità. Sulla base dei regolamenti UE vigenti, la RT informa che l’Italia sta autorizzando un’operazione umanitaria a valere sui fondi congelati per le zone controllate da Gheddafi.

La RT afferma, inoltre, che l’utilizzazione di tali fondi per finalità umanitarie non determina nuovi costi a carico dell’erario, posto che gli stessi, attualmente congelati, sono meramente custoditi in funzione dell’evoluzione del quadro bellico in Libia.

Con specifico riguardo, inoltre, all’invio in missione di “personale del Ministero degli affari esteri presso le sedi in Afghanistan, Iraq, Libia, Pakistan e Yemen” (comma 11), la RT individua le Rappresentanze italiane interessate dalla disposizione. Trattasi delle ambasciate italiane a Kabul, Baghdad, Tripoli, Islamabad e Sana’a, nonché del Consolato Generale a Bengasi (Libia) e del Consolato a Karachi (Pakistan). La spesa di euro 61.971, per il parziale pagamento delle spese di viaggio per congedo in Italia (comma 11) viene quantificata – conformemente a quanto previsto dalla norma – esclusivamente con riferimento al personale (e ai relativi familiari a carico) in servizio presso le sedi in Afghanistan, Iraq e  Pakistan. Sul punto la RT precisa che siffatta previsione di spesa risponde alla necessità di favorire un adeguato recupero delle energie fisiche e psichiche del personale in organico presso sedi diplomatico-consolari localizzate in aree di crisi.

 

Al riguardo si evidenzia che la norma di cui al comma 11, nel disciplinare il trattamento indennitario del personale MAE in missione presso le rappresentanze italiane in Afghanistan, Iraq, Pakistan, Libia e Yemen, non attribuisce a questi ultimi due Paesi la qualifica di sedi disagiate, ai fini del riconoscimento, al personale ivi in servizio, del diritto al parziale pagamento delle spese di viaggio per congedo in Italia. Non appaiono evidenti le ragioni di tale diversificazione che sembrano, comunque, suscettibili di produrre minori spese per le sedi della Libia e dello Yemen.

Non si hanno, altresì, osservazioni da formulare in merito alle altre disposizioni dell’articolo in esame, essendo i relativi oneri limitati all’entità dei rispettivi stanziamenti, che appaiono in linea con le precedenti autorizzazioni di spesa riferite alle medesime finalità.

 

ARTICOLO 3

Regime degli interventi

Le norme, modificate nel corso dell’esame in prima lettura:

·        affidano al Ministro degli affari esteri[18] la costituzione di strutture operative temporanee nell’ambito degli stanziamenti di cui agli articoli 1 e 2 (comma 1);

·        autorizzano, per le finalità e nei limiti temporali di cui agli artt. 1 e 2 e in casi di necessità e urgenza, il Ministero degli affari esteri a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato (comma 2);

·        recano la disciplina relativa all’indennità di missione per il personale della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri[19], inviato in missione per le attività e le iniziative di cui agli artt. 1 e 2. Il Ministero degli affari esteri, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio per il funzionamento delle Unità tecniche di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo[20] e delle Sezioni distaccate[21] è autorizzato a sostenere le spese di vitto ed alloggio strettamente indispensabili per il personale inviato in missione nei Paesi di cui all’art. 1, comma 1 (Afghanistan), e all’art. 2, comma 1 (Iraq, Libano, Myanmar, Pakistan, Somalia, Sudan) e comma 2 (Libia) che, per motivi di sicurezza debba essere alloggiato in locali comunque a disposizione dell'Amministrazione. Le norme prevedono, altresì, che alle spese per il funzionamento delle Unità tecniche e delle relative Sezioni distaccate, non si applica l’art. 9, comma 28, del DL n. 78/2010[22]. Agli effetti derivanti sui saldi di finanza pubblica si provvede a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui ai citati art. 1, comma 1 e art. 2, comma 1 (commi 3 e 4);

Nello specifico, la norma (comma 3) prevede che al personale della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri (DGCS) è corrisposta l'indennità di missione di cui al R.D. n. 941/1926, nella misura intera incrementata del trenta per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman. In base all'art. 16 della L. n. 49/1987 e successive modifiche, il personale addetto alla DGCS è costituito oltre che da personale del Ministero degli affari esteri anche, nel limite massimo di sette unità, da magistrati ordinari o amministrativi ovvero da avvocati dello Stato. Possono inoltre far parte del personale della DGCS esperti e tecnici assunti con contratti di diritto privato, oltre a personale dell'amministrazione dello Stato, degli enti locali o di enti pubblici non economici, posto in posizione di fuori ruolo o di comando, nonché, nei limiti di un massimo di 30 unità, funzionari esperti di cittadinanza italiana provenienti da organismi internazionali, anch'essi assunti con contratti di diritto privato. L'art. 13, comma 2, della L. n. 49/1987 prevede che le Unità tecniche di cooperazione nei paesi in via di sviluppo, siano costituite da esperti e tecnici assunti con contratto di diritto privato, da funzionari esperti, di cittadinanza italiana, provenienti da organismi internazionali nei limiti di un contingente massimo di trenta unità, assunti dalla DGCS, nonché da personale assumibile in loco con contratti a tempo determinato, nonché da esperti tecnico-amministrativi assegnati dalla DGCS, e da personale esecutivo e ausiliario assunto in loco con contratti a tempo determinato[23]. La direzione di ciascuna unità tecnica è posta in capo a un esperto dell'Unità tecnica centrale, responsabile anche in ordine all'amministrazione dei fondi nei confronti del Capo della Rappresentanza diplomatica competente per territorio.

L’art. 9, comma 28, del DL n. 78/2010 riduce del 50% rispetto alla spesa sostenuta nell’anno 2009 la spesa delle pubbliche amministrazioni per il personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nonché per i contratti di formazione lavoro, somministrazione di lavoro, nonché il lavoro accessorio[24]. Alla norma in riferimento sono ascritti effetti complessivi di minor spesa pari a 73 milioni per ciascun anno del triennio 2011-2013, sul saldo netto da finanziare e a 40,7 milioni per il 2011 e 37,5 milioni per ciascun anno del biennio 2012-2013, sul fabbisogno e sull’indebitamento netto;

·        prevedono che alle spese previste dagli articoli 1 e 2 del decreto in esame non si applichino gli artt. 60, comma 15, del DL n. 112/2008[25] e 6, comma 14, del DL 78/2010. All’effetto derivante sulla finanza pubblica si provvede a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui ai medesimi articoli del presente decreto (comma 6).

L’art. 60, comma 15, del DL 112/2008 prevede che per agevolare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica le amministrazioni dello Stato, salvo i comparti della sicurezza e del soccorso, non possano assumere mensilmente impegni superiori ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna unità previsionale di base. A tale norma non sono soggette le spese per stipendi, retribuzioni, pensioni e altre spese fisse o aventi natura obbligatoria ovvero non frazionabili in dodicesimi, nonché quelle per interessi, poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili, per accordi internazionali, per obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, per annualità relative ai limiti di impegno e per rate di ammortamento mutui. Il prospetto riepilogativo (allegato 7) e la RT non associano alla norma in riferimento effetti sui saldi di finanza pubblica. L'articolo 6, comma 14, del DL n. 78/2010 dispone che, a decorrere dal 2011, la spesa per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni, (con l’esclusione delle autovetture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di quelle utilizzate per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica) non può essere superiore all’80 per cento della spesa 2009. Alla norma non sono ascritti effetti diretti di minor spesa sui saldi di finanza pubblica. La RT allegata al decreto legge afferma che i risparmi conseguibili per effetto della disposizione in riferimento, al pari di tutte le altre disposizioni di cui all’art. 6, risultano compresi in quelli ascritti all’articolo 2 del medesimo provvedimento (riduzione lineare del 10 per cento delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell’ambito delle spese rimodulabili delle missioni di ciascun Ministero).

·        autorizzano il Ministero degli affari esteri - per le finalità, entro i limiti temporali e nell’ambito delle risorse di cui agli articoli 1 e 2 – all’affidamento di incarichi di consulenza a tempo determinato e alla stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa con personale estraneo alla P.A. e in possesso di specifiche professionalità, in deroga alle disposizioni di cui art. 6, comma 7, e all’art. 9, comma 28, del DL n. 78/2010, all’art. 1, comma 56, della legge n. 266/2005, e all’art. 61, commi 2 e 3, del DL n. 112/2008, nonché in deroga alle disposizioni di cui  agli articoli 7 e 36 del D. Lgs. n. 165/2001 (comma 7).

L’art. 6, comma 7, del DL n. 78/2010 riduce, a decorrere dal 2011, la spesa annua dalle pubbliche amministrazioni per studi ed incarichi di consulenza, compresi gli studi ed incarichi conferiti a pubblici dipendenti, disponendo che essa non potrà essere superiore al 20% di quella sostenuta nell'anno 2009. Alla norma non sono ascritti effetti diretti di minor spesa sui saldi di finanza pubblica. La RT allegata al decreto legge afferma che i risparmi conseguibili per effetto delle disposizioni di cui all’art. 6, sono complessivamente ricompresi in quelli ascritti all’art. 2 del medesimo provvedimento (riduzione lineare delle dotazioni dei Ministeri).

L’art. 1, comma 56, della legge n. 266/2005 (finanziaria 2006) prevede le somme riguardanti indennità, compensi, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti per incarichi di consulenza da parte delle pubbliche amministrazioni sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005.

L'art. 61 del DL n. 112/2008, ai commi 2 e 3, limita al 30% della spesa sostenuta nel 2004 la spesa annua per studi e incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all’amministrazione [comma 2, lettera a)], chiarendo che a tale limite è soggetta anche la spesa annua per studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti [comma 2, lettera b)]. Al comma 3 viene infine precisato che tali disposizioni si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2009. Alla norma in riferimento non sono ascritti effetti diretti sui saldi. Gli artt. 7 e 36 del D.lgs.n. 165/2001 disciplinano l’utilizzo di contratti di lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni, prevedendo, tra l’altro, in tema di durata massima del rapporto di lavoro flessibile, il divieto per le pubbliche amministrazioni di ricorrere all’utilizzo del medesimo lavoratore con più tipologie contrattuali per periodi di servizio superiori ai tre anni nell’arco dell’ultimo quinquennio, nonché la responsabilità dirigenziale in caso di violazione di siffatto divieto;

·        dispongono - nei limiti delle risorse di cui agli articoli 1 e 2, del provvedimento in esame, nonché delle disponibilità  degli stanziamenti di cui agli artt. 1 e 2 del DL n. 1/2010[26], agli artt. 1 e 2 del DL n. 102/2010[27] ed agli artt. 1 e 2 del DL n. 228/2010[28]- la convalida degli atti adottati, delle attività svolte e delle prestazioni effettuate dal 1º gennaio 2011 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, conformi alla disciplina contenuta nel presente articolo (comma 8);

Si evidenzia che il summenzionato comma 8 del provvedimento in esame, è quasi identico all'art. 3, comma 5-ter, del DL n. 228/2010, salvo il riferimento alle “disponibilità” anziché dei “residui non impegnati”.

·        dispongono che le risorse finanziarie di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, non impegnate nell’esercizio di competenza possano essere impegnate nell’esercizio finanziario 2011 e in quello successivo e che i residui non impegnati relativi agli stanziamenti di cui agli artt. 1 e 2 del DL n. 1/2010, agli artt. 1 e 2 del DL n. 102/2010, nonché agli artt. 1 e 2 del DL n. 228/2010, possano essere impegnati nel corso dell’intero esercizio finanziario 2011 (commi 9 e 10);

·        autorizzano il Ministero degli affari esteri a proseguire le azioni di cui all’art. 2, comma 6, del DL n. 102/2010, nonché a quelle di cui all’art. 2, comma 1, ultimo periodo del DL n. 228/2010, nell’ambito delle risorse ivi previste senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, anche avvalendosi di organizzazioni non governative idonee o di enti pubblici e privati di formazione (comma 11).

L’art. 2, comma 6, del DL n. 102/2010, prevede, tra l’altro, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 778.500 per favorire iniziative dirette ad eliminare le mutilazioni genitali femminili. Per la medesima finalità, l’art. 2, comma 1, ultimo periodo, del DL n. 228/2010 autorizza, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 500.000;

·        escludono - in caso di oggettive difficoltà di utilizzo del sistema bancario locale attestate dal capo missione - i pagamenti effettuati dalle rappresentanze diplomatiche[29] fino ad un importo di 10.000 euro, dall’applicazione dell’ art. 3 della legge n. 136/2010 (comma 12).

L’art. 3 della legge n. 136/2010, (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) obbliga – al fine di consentire la tracciabilità dei flussi finanziari e di prevenire infiltrazioni di tipo criminale - gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate a lavori, a servizi e forniture pubbliche, ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati alle pubbliche commesse;

·        dispongono che l’organizzazione delleattività di coordinamento degli interventi relativi alla missione di stabilizzazione in Afghanistan e Pakistan[30], sia definita con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro degli affari esteri. Con gli stessi provvedimenti verranno, tra l’altro, istituiti presso il MAE un’apposita Task Force, con il compito di individuare, gestire e coordinare gli interventi, nonché un comitato di controllo degli interventi stessi (comma 13).

Si evidenzia che il comma 13 è identico all'art. 3, comma 7, del DL n. 228/2010 (missioni internazionali);

·        novellano l’articolo 21, comma 1, del D.lgs. n. 71/2001[31] che attribuisce al Capo dell’Ufficio consolare la competenza al rilascio dei passaporti. In base alla modifica intervenuta questa competenza è disposta in capo all’Ufficio consolare (comma 14);

·        prorogano al 31 ottobre 2011 il termine di scadenza del Commissariato generale del governo per all’Esposizione universale di Shanghai. A tal fine autorizza la spesa di euro 200.000 per l’anno 2011 (comma 15);

L’art. 1, comma 953, della legge (finanziaria 2007), ai fini della partecipazione italiana all’Esposizione di Shanghai 2010, ha istituito, un Commissariato generale. La norma prevede che lo stesso cessi di operare entro nove mesi dalla chiusura delle relativa Esposizione. L'esposizione si è svolta tra il 1 maggio 2010 e il 31 ottobre 2010. I nove mesi previsti dalla disposizione citata scadono, pertanto, il 31 luglio 2011.

·        incrementano di euro 60.000 - a decorrere dal 2011 - il contributo di cui all’art. 1, comma 1, della legge n. 78/2002 a favore dell’Associazione culturale “Villa Vigoni” con sede in Menaggio (comma 16).

L’art. 1, comma 1, della legge n. 78/2002, dispone che il contributo annuo, pari a 154.937 euro, concesso all'Associazione culturale “Villa Vigoni”, con sede in Menaggio, ai sensi della legge n. 161/1991, venga elevato a 464.811 euro per l’anno 2002 e a 309.874 euro a decorrere dall'anno 2003.

 

La relazione tecnica, riferita al testo originario del provvedimento, con riguardo ai commi 4, 6, 7, 8, 12, 14 (ex 16), 15 (ex 17) e 16 (ex 18) afferma quanto segue.

 

Comma 4 (Spese per il funzionamento delle Unità tecniche e delle relative Sezioni distaccate)

 

Per quanto concerne la disapplicazione dei limiti previsti dall’art. 9, comma 28, del DL 78/2010, la RT precisa che la copertura finanziaria degli eventuali oneri da essa derivanti, pari a euro 191.416 (dettagliato di seguito) è operata mediante le autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 1, comma 1 e 2, comma 1 e 2[32] del provvedimento in esame

 

(euro)

 

PAESE

PERSONALE LOCALE DELL’UTL

UNITA’ DI PERSONALE

COSTO COMPESSIVO***

AFGHANISTAN

24

43.170,00

IRAQ*

0

0

LIBANO

8

70.143,03

MYANMAR*

0

0

PAKISTAN**

4

14.109,00

SOMALIA*

0

0

SUDAN

13

63.994,00

                                  TOTALE

 

191.416,03

* Paesi nei quali non è istituita un’UTL né una Sezione distaccata.

** L’UTL è stata istituita e se ne prevede la piena operatività nel corso dei prossimi mesi.

*** I costi unitari del personale assunto in loco variano a seconda del mercato locale.

Per Kabul ed Islamabad i costi indicati sono indicativi ed eventualmente da sostenere secondo l’evolversi della situazione.

 

Comma 6 (Limiti alla spesa per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture)

 

In relazione alla disapplicazione dei limiti di spesa relativi all’acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio delle autovetture, di cui all’articolo 6, comma 14, del DL 78/2010, la RT precisa che la copertura finanziaria (dettagliata di seguito) è operata mediante l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 1 e articolo 2, comma 1 e 2 del provvedimento in esame

 

La RT indica, nella tabella riportata a seguire.

(euro)

PAESE

N. AUTOVEICOLI

COSTO COMPLESSIVO ANNUO AUTOVETT.

PREVISIONE DI MAGGIORE SPESA IN DEROGA

AFGHANISTAN

Non possiede autovetture per motivi di sicurezza

 0

0,00

0,00

IRAQ

 

 

 

LIBANO

1

3.120,00

6.000,00

MYANMAR

 

 

 

PAKISTAN

 

 

30.000,00

SOMALIA

 

 

 

SUDAN

4

5.600,00

10.000,00

 

TOTALE (*)

8.720,00

46.000,00

(*) Si evidenzia che la RT non riporta i totali degli importi sopra esposti.

 

 

Comma 7 (Affidamento di incarichi di consulenza e contratti di collaborazione coordinata e continuativa)

 

Per quel che riguarda la disapplicazione dei limiti di spesa previsti per l’affidamento di incarichi di consulenza e contratti di collaborazione coordinata e continuativa introdotti rispettivamente dall’articolo 6, comma 7, e dall’articolo 9, comma 28, del DL 78/2010, la RT precisa che la copertura finanziaria degli eventuali oneri da essa derivanti - così come di seguito articolati e quantificati in complessivi euro 449.660,35 - è assicurata dalle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 1 e 2 del provvedimento.

1)      Previsione di spesa per incarichi di consulenza nell’ambito delle attività di cui all’articolo 1, comma 1 e all’articolo 2, comma 1 e 2: euro 355.682,35.

 

(euro)

PAESI/SETTORI DI UTILIZZO

IMPORTO

N. CONTRATTI

Libano

49.393,50

1

Afghanistan e Pakistan

34.288,85

1

Iraq

160.000,00

6

Restanti Paesi

22.000,00

1

Emergenze

90.000,00

3

Totale

355.682,35

15

 

2)      Previsioni di spesa per incarichi di consulenza e contratti di collaborazione coordinata e continuativa nell’ambito delle attività di cui all’articolo 2, comma 5, per interventi a sostegno della stabilizzazione in Iraq e Yemen;  euro 93.978,00.

La RT riporta a riguardo i dati e gli elementi di quantificazione del suddetto importo riferito a contratti di collaborazione con 1 professionista e 3 esperti Junior . Per maggiori elementi di dettaglio si rinvia alla Relazione tecnica.

 

Comma 8 (Convalida di atti adottati a valere sui residui di precedenti stanziamenti)

 

Per quel che concerne la disposizione di convalida di atti adottati a valere sui residui di precedenti stanziamenti, la RT precisa che dalla norma non discendono effetti finanziari diretti poiché essa si limita a chiarire l’interpretazione e l’ambito di applicazione temporale di norme già vigenti, sulla scorta di una precedente prassi legislativa consolidata.

La norma è destinata a convalidare gli atti indispensabili per dare continuità alle iniziative e ai programmi da realizzare con carattere di necessità ed urgenza nei Paesi e nei territori indicati nel provvedimento di legge e caratterizzati da condizioni belliche o socio-politiche particolarmente gravi.

Per quel che concerne la possibilità di impegnare le somme non impegnate nell’esercizio di competenza, anche in quello successivo, la RT precisa che la disposizione era già contenuta nei precedenti decreti missioni ed è assolutamente necessaria per garantire concreta attuazione e continuità alle azioni urgenti autorizzate dal provvedimento in esame. Inoltre, in assenza di detta previsione e considerato il tempo che normalmente intercorre tra la conversione in legge del provvedimento e l’effettivo trasferimento delle risorse in esso autorizzate sui capitoli di bilancio, è impossibile impegnare e liquidare le relative spese entro il semestre di vigenza del decreto-legge, che pure è caratterizzato dalla straordinaria necessità ed urgenza.

 

Comma 12 (Deroga alle disposizioni in materia di antiriciclaggio)

 

La RT afferma che la disposizione è resa indispensabile a seguito della legge n. 136/2010 e successive modificazioni. Tali nuove norme sono di difficile applicazione nei Paesi in via di sviluppo, dove operano le rappresentanze diplomatiche cui sono accreditati i fondi per la realizzazione di iniziative di cooperazione allo sviluppo: i pagamenti effettuati a valere su tali fondi non avvengono in Italia o in Paesi dell’Unione Europea, ma in Paesi in cui il sistema bancario è arretrato o presenta scarse garanzie di tempestività dei pagamenti. E’ quindi necessario disporre, per i pagamenti fino a 10.000 euro, di una deroga che permetta di adottare le modalità previgenti alla legge n. 136/2010. Rimane tuttavia ferma la preferenza per metodi di pagamento tracciabili e si richiede pertanto al capo missione di attestare, sotto la propria responsabilità, la presenza di difficoltà oggettive di utilizzo del sistema bancario locale.  Ciò premesso, la RT afferma che dalla disposizione non scaturiscono oneri finanziari nuovi o aggiuntivi.

 

Comma 14[33] (Uffici Consolari all’estero)

 

La RT afferma che le attuali situazioni di crisi internazionale, specie nell’area mediterranea e mediorientale, stanno mettendo nuovamente in luce l’importanza di una adeguata presenza sul terreno e di una pronta azione degli uffici all’estero del MAE per far fronte alle emergenze in loco in termini di efficacia di prestazione dei servizi istituzionali, a cominciare da quelli rivolti a connazionali ed imprese. In tali situazioni, l’urgenza di affrontare le diverse priorità operative (misure di assistenza consolare, rimpatri di connazionali, interventi umanitari, ecc.) si manifesta nel contesto di  un generalizzato contenimento delle risorse umane e finanziarie degli uffici all’estero del MAE. Considerando tali limitazioni di mezzi, la norma - in una linea di coerenza con il provvedimento in cui si inserisce - intende assicurare una più efficace rispondenza dell’attività consolare a situazioni di difficoltà nella rete estera, intervenendo sui meccanismi operativi,ossia introducendo una maggiore flessibilità di azione e ulteriore semplificazione con riferimento alle procedure previste dalla legge per la delega di funzioni, con particolare riguardo alla materia dei passaporti.

Dalla disposizione in esame non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari. Al contrario, la maggiore flessibilità nell’esercizio della delega consentirà in diversi casi il dispiego efficace delle funzioni consolari in materia di passaporti, facendo ricorso a personale della seconda area, anziché della terza area, con conseguenti risparmi di spesa sul capitolo 1276.

 

Comma 15[34](Commissariato Generale di Shanghai)

 

La RT afferma che la disposizione in riferimento comporta oneri solo come limite massimo di spesa. Nello specifico, La RT rappresenta che il Commissariato Generale ha potuto disporre di finanziamenti pubblici, stanziati con legge finanziaria 2007 (art. 1 comma 952, della legge n. 296/06) e legge finanziaria 2008 (art. 2 comma 68, della legge 244/07), integrati dal DPCM del 23 settembre 2008, che si possono riassumere come segue (al netto di riduzioni di bilancio operate nel corso di alcuni esercizi finanziari):

(euro)

2007

800.000

2008

6.750.000

2009

8.492.492

2010

19.788.869

2011

765.000

TOTALE

36.596.361

 

 Al fine di ridurre gli oneri a carico del bilancio dello Stato, il Commissariato Generale ha avviato fin dal suo insediamento una serie di ricerche di mercato tra i più importanti gruppi italiani per reperire contributi alla realizzazione e all’allestimento del Padiglione Italiano, nonché per sostegni finanziari alla realizzazione di eventi, in cambio di un rapporto di collaborazione a carattere promo - pubblicitario per la diffusione del marchio.

L’ammontare complessivo di tali contributi in beni e in denaro è dunque valutabile in circa 13 milioni di euro.

La RT sottolinea che le società e le aziende italiane che hanno sostenuto questo encomiabile impegno economico, tra l’altro in un difficile momento per l’economia italiana, attendono ora di concludere 1’attività promozionale con l’evento finale rappresentato dalla riapertura ufficiale del Padiglione italiano inizialmente prevista nella prima metà dell’anno in corso, ma ora rimandata al prossimo mese di ottobre dalle Autorità Cinesi. La spesa finora sostenuta dall’inizio dell’attività del Commissariato sul finanziamento pubblico è di circa 33 milioni di euro. Restano ancora somme da pagare riferite a personale, affitti e funzionamento valutabili in 300.000 euro circa fino al 31 luglio 2011 (termine dell’attività fissato dalla legge istitutiva). Prolungando l’attività dal 31 luglio al 31 ottobre 2011, con un numero di personale ridotto, si prevede una spesa di euro 200.000. Alla luce di queste previsioni si stima dunque di far rientrare nelle casse dell’Erario, al termine delle attività del Commissariato Generale, oltre 3 milioni di euro.

 

Comma 18[35](Centro italo-tedesco di Villa Vigoni)

 

La RT afferma che la disposizione in riferimento comporta oneri solo come limite massimo di spesa. La norma è finalizzata a reintegrare il contributo italiano per il funzionamento del Centro italo-tedesco di Villa Vigoni, previsto dalla legge 78/2002 e quantificato in euro 310.000 a decorrere dall’anno 2003. Tuttavia i tagli operati sugli stanziamenti di bilancio, una decurtazione del 30% (10% per ciascun esercizio finanziario) ed una ulteriore riduzione del 10%, hanno ridotto il contributo a euro 250.000.

Nel corso di un recente incontro svoltosi tra il Presidente della Repubblica Napolitano e il Presidente tedesco, quest’ultimo ha rinnovato la richiesta di reintegro del contributo italiano per il Centro di Villa Vigoni, “centro eccellenza” italo-tedesco per lo sviluppo di iniziative in ambito europeo di cooperazione in favore dei PVS più colpiti dai conflitti nonché nei settori della cultura, della scienza e della formazione. La decurtazione operata da parte italiana è stata pertanto registrata da parte tedesca non solo come un segnale di nostro disimpegno da un’istituzione che ha acquisito negli anni un ruolo di rilievo nelle relazione tra Italia e Germania, ma anche come una violazione delle intese del 1986.

La RT segnala inoltre che il Governo tedesco, in quanto titolare della proprietà del vasto complesso immobiliare di Villa Vigoni, provvede alle spese di manutenzione del medesimo con un ulteriore contributo annuale di circa 600 mila euro.  

 

Al riguardo, in riferimento alla possibilità di impegnare nel corso dell'esercizio finanziario 2011 ed in quello successivo le somme di cui agli articoli 1 e 2 nonché alla possibilità di impegnare nel corso del 2011 i residui non impegnati derivanti da precedenti disposizioni (commi 8, 9 e 10), pur prendendo atto di quanto affermato nella RT, si rileva che tali previsioni assumono una portata derogatoria rispetto alla disciplina generale relativa ai limiti temporali di impegnabilità di risorse iscritte in bilancio. Dette deroghe appaiono in linea di principio suscettibili di determinare un’accelerazione della spesa rispetto alle previsioni tendenziali, con conseguenti possibili effetti di peggioramento dei saldi di fabbisogno e di indebitamento. Come rilevato anche in occasione dell’esame di precedenti provvedimenti in materia, andrebbero pertanto acquisiti dal Governo gli elementi che inducono a ritenere neutrali, dal punto di vista dell’impatto sui saldi, le disposizioni in esame.

In merito alla prosecuzione delle iniziative dirette ad eliminare le mutilazioni femminili (comma 11), si evidenzia che la norma - assistita da specifica clausola di non onerosità – prevede che il Ministero degli affari esteri possa anche avvalersi di organizzazioni non governative o di enti pubblici e privati di formazione. Sul punto, al fine di verificare la coerenza della norma rispetto all’obbligo d’invarianza, occorrerebbe disporre di dati, anche quantitativi, relativi al regime convenzionale - instaurato o da istaurare – con i soggetti indicati dalla disposizione, nonché in merito alle risorse a tal fine disponibili a legislazione vigente. Occorrerebbe inoltre chiarire se la possibilità di utilizzo per le predette finalità delle risorse stanziate dal D.L. n. 102/2010, per le quali era previsto un termine di utilizzo entro il 31 dicembre 2010, possa determinare effetti di incremento della spesa, rispetto alle previsioni tendenziali, in analogia con quanto osservato con riferimento ai commi 9 e 10.

Si osserva, infine, che i commi 1-10 in esame prevedono misure che, con varie modalità indicate nel testo, dovrebbero trovare applicazione nell’ambito delle risorse di cui ai precedenti articoli 1 e 2. Poiché la RT quantifica puntualmente solo alcuni degli effetti finanziari derivanti dai commi 1-10, andrebbero acquisiti dati volti a confermare la compatibilità delle diverse finalizzazioni previste dal testo, rispetto agli stanziamenti di cui ai precedenti articoli 1 e 2. Va in proposito rilevato che gli articoli 1 e 2 recano autorizzazioni di spesa che, in quanto tali, dovrebbero avere effetto nei limiti degli specifici stanziamenti indicati dal testo. Andrebbe quindi preliminarmente chiarito se gli oneri in questione possano essere ricondotti a limiti di spesa. Poiché, inoltre, per la copertura degli oneri derivanti dai commi 4 e 6 la relazione tecnica richiama specificamente anche l’articolo 2, comma 2 (che prevede l’utilizzo dei beni pubblici libici congelati), si osserva che tale disposizione non reca un’autorizzazione di spesa in senso tecnico. Pertanto, non essendo noti l’entità ed i possibili tempi e modalità di utilizzo di tali risorse, occorrerebbe acquisire chiarimenti circa l’effettiva idoneità delle stesse a compensare gli oneri recati dalle citate disposizioni - che appaiono riferirsi a spese certe di parte corrente - anche con riferimento all’allineamento temporale e all’ equivalenza di effetti sui tre saldi di finanza pubblica.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si osserva che il comma 18 dell’articolo in esame dispone cheil contributo all’associazione culturale “Villa Vigoni”, di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 23 aprile 2002, n. 78, sia incrementato, a decorrere dall’anno 2011, di euro 60.000. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3 della legge 4 giugno 1997, n. 170.

 

Al riguardo,si osserva che le risorse di cui alla legge n. 170 del 1997, recante la ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione nei Paesi gravemente colpiti dalla siccità e/o dalla desertificazione, in particolare in Africa, con allegati, fatta a Parigi il 14 ottobre 1994, sono iscritte nel capitolo 2302 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relativo a spese per contributi obbligatori ad organismi internazionali.

In proposito, si ricorda che su tale tipologia di copertura, più volte utilizzata in passato, le Commissioni bilancio della Camera e del Senato, avevano formulato una osservazione nella quale si invitava il Governo a prescindere dall’utilizzo delle risorse di cui alla predetta legge n. 170 del 1997, dal momento che le stesse erano iscritte in bilancio come spese obbligatorie.

Tale osservazione è stata superata, da ultimo, nell’esame dell’atto Camera n. 3881, alla luce delle nuove modalità di iscrizione in bilancio delle risorse relative alla suddetta legge n. 170 del 1997.

Infatti, nel bilancio 2011-2013, a differenza di quanto previsto precedentemente, le risorse relative ai contributi obbligatori ad organismi internazionali non sono più iscritte in un solo capitolo, ma sono state ripartite nei capitoli 2302 e 2303, il primo recante spese rimodulabili e il secondo obbligatorie.

Dalle schede di analisi allegate alla tabella di bilancio dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, si evince che le risorse relative alla legge n. 170 del 1997 sono iscritte in bilancio come spese rimodulabili, nell’ambito del capitolo 2302, nella misura di 380.000 euro. Da un interrogazione effettuata al Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, sul capitolo sussistono ancora disponibilità pari a circa 308.000 euro. Al riguardo, appare opportuna una conferma da parte del Governo.

 

ARTICOLO 4, commi 1-30

Missioni internazionali delle Forze armate e di polizia.

Le norme autorizzano le seguenti spese a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, per la proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali:

·        euro 399.704.836, per le missioni ISAF[36] ed EUPOL[37] in Afghanistan (comma 1);

·        euro 92.021.055, per la missioni UNIFIL[38] in Libano, compreso l’impiego di unità navali nella UNIFIL Maritime Task Force (comma 2);

·        euro 33.234.000, per le missioni nei Balcani Multinational Specialized Unit (MSU), EULEX Kosovo[39], Security Force Training Plan in Kosovo e Joint Enterprise (comma 3);

·        euro 150.248, per la missione ALTHEA, nel cui ambito opera la missione IPU[40] dell’UE (comma 4);

·        euro 7.308.028, per la missione Active Endeavour nel Mediterraneo (comma 5);

·        euro 603.986, per la missione Temporary International Presence in Hebron (TIPH 2) (comma 6);

·        euro 61.345, per la missione dell’UE di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EUBAM Rafah) (comma7);

·        euro 128.507, per la missione delle Nazione Unite denominata United Nations/African Union Mission in Darfur (UNAMID) (comma 8);

·        euro 134.228, per la missione delle Nazioni Unite UNFICYP[41] a Cipro (comma 10);

·        euro 158.749, per l’assistenza alle forze armate albanesi (comma 11);

·        euro 353.164, per la missione di vigilanza dell’UE in Georgia, denominata EUMM[42] Georgia (comma 12);

·        euro 20.873.434, per l’operazione militare dell’UE denominata Atalanta e per la partecipazione all’operazione della NATO per il contrasto alla pirateria (comma 13);

·        euro 4.240.689, per la missione in Iraq di addestramento delle Forze armate e di polizia irachene (comma 14);

·        euro 10.483.835, per l’impiego di personale militare negli Emirati Arabi Riuniti, in Bahrein e a Tampa (Florida) per esigenze connesse con le missioni in Afghanistan e in Iraq (comma 15);

·        euro 508.319, per la missione militare dell’Unione europea denominata EUTM Somalia (comma 16);

·        euro 64.255.200, per la stipulazione di contratti di assicurazione e di trasporto di durata annuale e per la realizzazione di infrastrutture, relativi alle missioni di cui al provvedimento in esame (comma 17).

L’articolo 4, comma 17, del DL n. 228/2010[43], (proroga missioni internazionali) in riferimento alle missioni di cui al medesimo decreto, ha autorizzato, dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 80.506.000 per la stipulazione dei contratti di assicurazione e di trasporto di durata annuale e per la realizzazione di infrastrutture, relativi alle missioni di cui al medesimo decreto;

·        euro 1.600.000, per interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia in in Afghanistan, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, disposti nei casi di necessità e urgenza dai comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni internazionali di cui al decreto in esame  (comma 18).

L’articolo 4, comma 18, del DL n. 228/2010, ha autorizzato, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa complessiva di euro 7.988.794 per interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, disposti nei casi di necessità e urgenza dai comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni internazionali di cui al medesimo decreto, entro il limite di euro 6.378.204 in Afghanistan, euro 1.200.000 in Libano, euro 410.590 nei Balcani;

·        euro 3.382.400, per i programmi di cooperazione delle Forze di polizia in Albania e nei Paesi dell’area balcanica (comma 20);

·        euro 867.940, ed euro 31.480, rispettivamente, per la partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione EULEX[44] Kosovo e alla missione UNMIK[45] in Kosovo (comma 21);

·        euro 63.730, per la partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione EUPOL COPPS[46] nei territori palestinesi (comma 22);

·        euro 270.851, per la partecipazione di personale dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia di Stato alla missione EUPM[47] in Bosnia-Erzegovina (comma 23);

·        euro 1.600.179, per la partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza, alla missione ISAF in Afghanistan (comma 24);

·        euro 342.220, per la partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione EULEX in Kosovo (comma 25);

·        euro 227.628, per la partecipazione del Corpo della guardia di finanza alle unità di coordinamento interforze denominate Joint Multimodal Operational Units (JMOUs) in Afghanistan, negli Emirati Arabi Uniti e in Kosovo (comma 26);

·        euro 260.991, per la partecipazione di sei magistrati collocati fuori ruolo, di personale della Polizia penitenziaria e di personale amministrativo del Ministero della giustizia alla missione EULEX Kosovo (comma 27);

·        euro 19.254, per la partecipazione di un magistrato collocato fuori ruolo alla missione EUPOL COPPS in Palestina (comma 28);

·        euro 96.971, per la partecipazione di due magistrati collocati fuori ruolo alla missione EUPM in Bosnia-Erzegovina (comma 29);

·        euro 5.000.000 per il mantenimento del dispositivo info-operativo dell’Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) a protezione del personale delle Forze armate impiegato in missioni internazionali (comma 30).

La normaautorizza, altresì, le seguenti spese a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 30 settembre 2011:

·        euro 104.721, per la missione dell’UE nella Repubblica democratica del Congo denominata EUPOL RD CONGO (comma 9);

·        euro 58.075.656 per la missione militare di attuazione degli interventi per la protezione dei civili e delle aree a popolazione civile della Libia sotto la minaccia di un attacco, per il rispetto del divieto di sorvolo nello spazio aereo della Libia e per l’embargo delle armi[48] (comma 19).

 

La relazione tecnica, riferita al testo originario del provvedimento, afferma che le disposizioni dell’articolo in esame comportano oneri solo come limite massimo di spesa. La RT fornisce i relativi dati ed elementi di quantificazione che appaiono sostanzialmente identici a quelli riferiti, per le medesime fattispecie, dalla RT allegata al precedente provvedimento di proroga missioni internazionali di pace (DL n. 228/2010). Per gli elementi di dettaglio concernenti le voci di costo relative alle suddette autorizzazioni, si rinvia al testo della RT allegata al provvedimento in esame.

Con riguardo alle spesa di cui al comma 19 (euro 58.075.656 per l’attuazione degli interventi per la protezione dei civili in Libia, per il rispetto del divieto di sorvolo nello spazio aereo libico e per l’embargo delle armi) la RT fornisce i dati e gli elementi di quantificazione del relativo onere. Anche in tal caso, per gli elementi di dettaglio si rinvia alla RT allegata al provvedimento in esame.

 

Al riguardo, con riferimento alle norme di cui al comma 17 (stipulazione di contratti di assicurazione e di trasporto e realizzazione di infrastrutture) e al comma 18 (interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia), pur rilevando che gli oneri sono limitati all’entità degli stanziamenti, si osserva che la RT non fornisce gli elementi posti alla base della quantificazione degli stessi, che ammontano, rispettivamente, ad euro 64.255.200 e ad euro 1.600.000. Sul punto andrebbero acquisiti dati ed elementi di valutazione da parte del Governo, anche al fine di precisare il raccordo con le disposizioni di cui ai commi 17 e 18 dell’articolo 4 del DL n. 228/2010, che autorizzano – a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2011 - per le medesime finalità, rispettivamente la spesa di euro 80.506.000 e di euro 7.988.794 (in tal caso la spesa autorizzata è riferita non solo all’ Afghanistan, ma anche al Libano e all’area dei Balcani).

 

ARTICOLO 4, commi 31 e 31-bis

Dotazioni del Corpo delle capitanerie di porto

Le norme dispongono quanto segue:

Ÿ        viene incrementata di euro 17.400.000, per il 2011, l’autorizzazione di spesa prevista all’art. 3-bis, comma 3, del DL n. 135/2009[49], limitatamente alle esigenze di cui al comma 2, del citato articolo. Tale incremento di autorizzazione di spesa è finalizzato a dare attuazione del Memorandum d’intesa tra il Governo italiano e il Governo della repubblica di Panama[50], nella parte in cui si prevede la cessione gratuita a quest’ultimo di 2 unità in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto[51] (comma 31).

Si segnala che l’onere indicato dal testo (17,4 milioni) è oggetto di copertura nell’ambito del successivo articolo 10 del decreto legge in esame (v. art. 10, comma 2).

L’articolo 3-bis del DL 135/2009, sopra richiamato, prevede che:

-    dal 2009 sia autorizzata l’implementazione del programma pluriennale di dotazione infrastrutturale (flotta e comunicazioni) della Guardia di finanza previsto dalla legge 266/2005 (contributi pluriennali per un ammontare complessivo di 40 milioni di euro all’anno dal 2006) (comma 1);

-    dal 2009 sia autorizzato l’avvio di un programma pluriennale di rafforzamento della componente aeronavale del Corpo delle capitanerie di porto, volto a garantire l’attuazione della normativa comunitaria in materia di monitoraggio del traffico navale e di controllo sull’attività di pesca (comma 2);

-    per l’attuazione dei predetti commi 1 e 2 sia istituito un Fondo presso il Ministero dell’economia, da ripartire in eguale misura per ciascuna delle finalità di cui ai medesimi commi. Al Fondo affluiscono le risorse disponibili, in conto residui, non ancora impegnate alla data del 1° ottobre 2009, dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 884, della legge 296/2006 (contributi pluriennali e annuali, per 40 milioni all’anno, dal 2007, per la realizzazione di programmi ad elevato contenuto tecnologico nei settori aeronautico, spaziale ed elettronico) (comma 3).

Si rammenta che l’art. 4, comma 32, del DL 228/2010 (Missioni internazionali), in attuazione del citato Memorandum d’intesa, ha autorizzato la cessione, a titolo gratuito, al Governo della Repubblica di Panama, di 4 unità navali “classe 200/s” in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto. Alla norma non sono stati ascritti effetti finanziari;

Ÿ        viene sostituita la tabella D allegata al DL 533/1954[52] (recante gli importi dei tributi speciali previsti per i servizi resi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in materia di navigazione da diporto e per finalità commerciali e di pesca) con una nuova tabella, riportata a seguire. Le maggiori entrate derivanti dal presente comma vengano destinate alle esigenze di funzionamento del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia costiera (comma 31-bis).

 

Nuova tabella D del DL 533/1954

Tributi speciali per servizi resi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

(Pers. delle Capitanerie di porto)

OGGETTO

euro

ANNOTAZIONI

1. Ammissione a pratica di navi e iscrizione di navi, unità da pesca e da diporto compresi i passaggi di proprietà.

62,00

Riduzione del 50 per cento per le navi inferiori alle 250 tonnellate di stazza lorda; aumento del 100 per cento per le navi di qualsiasi stazza adibite al trasporto di prodotti petroliferi e di merci pericolose alla rinfusa; esclusione delle navi di linea che effettuano più di una corsa giornaliera e di quelle da pesca, il cui importo è ridotto ad euro 5,17.

2. Visite di sicurezza, di idoneità e tecnico sanitarie (comprese le unità da diporto).

51,65

Riduzione del 50 per cento per le navi inferiori alle 250 tonnellate di stazza lorda; aumento del 100 per cento per le navi di qualsiasi stazza adibite al trasporto di prodotti petroliferi e di merci pericolose alla rinfusa.

3. Inchieste per sinistri marittimi, svolte ad istanza degli interessati.

129,12

 

4. Scritturazione di atti contrattuali originali e di copie e di estratti degli atti stessi.

0,26

Il compenso spetta per ogni pagina

 

Si evidenzia che la tabella D allegata al DL n. 533/1954 – nel testo vigente – riporta le medesime voci ed annotazioni della nuova tabella introdotta dal testo in esame, con l’indicazione dei corrispondenti importi espressi in lire: la misura di questi ultimi è identica a quella riportata (in euro) nella nuova tabella.

 

La relazione tecnica, riferita al testo originario del provvedimento, conferma che le norme introdotte con l’articolo 4 comportano oneri solo come limite massimo di spesa.

Per quanto concerne la spesa di cui al comma 31 (euro 17,4 milioni per la cessione di 2 unità navali attualmente in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto), la RT precisa che tali unità navali costituiscono parte del corrispettivo relativo alla procedura concorsuale avviata con apposito bando[53], in base alle risorse finanziarie previste dall’art. 3-bis, commi 2 e 3, del DL 135/2009 per l’affidamento relativo alla realizzazione di 2 unità navali multiruolo. L’8 novembre 2010 è stata decretata l’aggiudicazione definitiva, che prevede il corrispettivo di complessivi euro 125.400.000 – IVA esente – al netto della contestuale retrocessione in permuta delle due unità navali in questione da detrarre a titolo di parziale pagamento del prezzo, per un valore complessivo di euro 17.400.000. Il costo per la realizzazione delle 2 nuove unità è, pertanto, coperto per 108 milioni di euro, mediante le risorse previste dal DL 135/2009 e, per la restante quota di 17,4 milioni di euro, mediante la permuta delle 2 unità sopra citate. Per onorare l’impegno assunto con la Repubblica di Panama, si è ritenuta percorribile la soluzione di utilizzare le unità navali oggetto di retrocessione, corrispondendo alla società aggiudicataria, in luogo di quelle, il controvalore in denaro pari a 17,4 milioni di euro, contrattualmente stabilito come detrazione dal prezzo per la fornitura di 2 nuovi pattugliatori. Il valore dei 2 pattugliatori oggetto di retrocessione è stato determinato in complessivi euro 17, 4 milioni di euro da parte di un’apposita commissione tecnica del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.

Con riguardo alla richiesta di chiarimenti formulata[54] in prima lettura in merito alla procedura di calcolo del valore delle 2 unità navali oggetto di cessione gratuita, il Governo ha fornito[55] i dati relativi alla procedura di valutazione inventariale: euro 9.405.015,22 (per la CP 902 Diciotti) ed euro 7.957.238,12[56] (per la CP 903 Dattilo), per un valore complessivo pari a circa 17.400.000 euro.

 

Al riguardo, con riferimento al comma 31-bis, si osserva che la norma sembrerebbe limitarsi ad effettuare una conversione in euro degli importi previsti, in lire, dalla tabella allegata al DL 533/1954, per i servizi resi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in materia di navigazione da diporto e per finalità commerciali e di pesca. Andrebbe quindi chiarito a quali valori tariffali si applichino le variazioni, previste dalla norma in esame e dalle quali deriveranno le ulteriori entrate da destinare alle esigenze di funzionamento delle Capitanerie di porto, come indicato dal comma 31-bis.

 

La normadispone chela dotazione del fondo da ripartire di cui all'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per la quota parte relativa ai proventi per l'anno 2011 delle addizionali di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a), della legge n. 350 del 24 dicembre 2003 e successive modificazioni, e comunque nel limite di euro 10 milioni, è destinata all'adozione di misure di sostegno e di rilancio dei settori dell'economia delle province interessate da ingenti danni a seguito delle limitazioni imposte dalle attività operative militari ex Risoluzione ONU n. 1973 che hanno inciso sulla operatività degli scali aeroportuali civili. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta dei Ministeri dell'economia e delle finanze, dell'interno, della difesa e delle infrastrutture e dei Trasporti, sentite le province interessate, si provvede, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, alla individuazione degli interventi da attuare in riferimento al comma 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.».

 

Al riguardo, si ricorda che le risorse del Fondo da ripartire di cui all’articolo 2, comma 616, della legge n. 244 del 2007 sono iscritte nel capitolo 3005 del Ministero dell’interno. In tale capitolo sono state iscritte le risorse relative ad alcune disposizioni di legge per le quali, ai sensi dell’articolo 1, comma 615 della suddetta legge n. 244 del 2007, non si dà più luogo alle iscrizioni di stanziamenti negli stati di previsione dei Ministeri in correlazione a versamenti di somme all’entrata del bilancio dello Stato autorizzate dai provvedimenti legislativi specificatamente indicati  nell’elenco n. 1 allegato alla medesima legge. Da una interrogazione effettuata al Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato risultano disponibili sul suddetto capitolo risorse pari a circa 14,8 milioni di euro. A tale proposito, appare opportuno che il Governo confermi che l’utilizzo delle suddette disponibilità non pregiudica gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

 

ARTICOLO 5

Ulteriori misure di contrasto alla pirateria

La norma, modificata al Senato, prevede che il Ministero della difesa possa stipulare con l’armatoria privata italiana e con altri soggetti aventi analogo potere di rappresentanza, convenzioni per la protezione delle navi battenti bandiera italiana che debbano attraversare spazi marittimi internazionali a rischio di episodi di pirateria, mediante l’imbarco a titolo oneroso e a richiesta degli armatori, di Nuclei militari di protezione (NMP) della Marina, composti eventualmente anche di personale delle altre Forze armate, dotati di armamento previsto per l’espletamento del servizio (comma 1). Gli NMP operano in conformità con le direttive e le regole d’ingaggio emanate dal Ministero della difesa. Al comandante di ciascun nucleo ed al personale da questo dipendente, vengono attribuite le funzioni di ufficiale e di agente di polizia giudiziaria riguardo ai reati di cui agli artt. 1135 e 1136 del codice della navigazione[57] e quelli ad essi connessi ai sensi dell’art. 12 del Codice di procedura penale. Al personale degli NMP sono corrisposti – mediante riassegnazione delle risorse versate ai sensi del comma 3 - il compenso forfetario di impiego e le indennità previsti per i militari imbarcati sulle unità della Marina negli spazi internazionali (comma 2). Per la fruizione dei servizi di protezione mediante gli NMP, gli armatori provvedono al ristoro dei relativi oneri, comprensivi delle spese per il personale di cui al comma precedente e di quelle di funzionamento come definiti nelle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1. Le somme devono essere corrisposte mediante versamenti all’entrata del bilancio dello Stato e riassegnati entro sessanta giorni ai relativi capitoli di previsione della spesa del Ministero della difesa[58] (comma 3). La norma prevede, altresì, che nell’ambito delle attività internazionali di contrasto della pirateria e della partecipazione di personale militare alle operazioni di cui all’articolo 4, comma 13, del decreto in esame, è consentito, nei casi in cui non sono previsti i servizi di protezione di cui al comma 1 e nei limiti di cui ai commi 5, 5-bis e 5-ter, l’impiego di guardie giurate[59] a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana, che transitano in acque internazionali a rischio di episodi di pirateria (comma 4). Il suddetto impiego è consentito esclusivamente a bordo delle navi predisposte per la difesa da atti di pirateria[60], nonché autorizzate alla detenzione delle armi ai sensi del comma 5-bis, attraverso il ricorso a guardie giurate individuate preferibilmente tra quelle che abbiano prestato servizio nelle Forze armate, anche come volontari[61] (comma 5). Il personale di cui al comma 4, nell’espletamento del servizio di cui al comma 5 ed entro i limiti territoriali delle acque internazionali a rischio di pirateria ivi previsti, può utilizzare le armi in dotazione delle navi detenute previa autorizzazione del Ministro dell'interno[62]. La predetta autorizzazione è rilasciata anche per l’acquisto, il trasporto e la cessione in comodato al medesimo personale di cui al comma 4 (comma 5-bis). Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le modalità attuative dei commi 5, 5-bis e 5-ter, comprese quelle relative al porto e al trasporto delle armi e del relativo munizionamento, alla quantità di armi detenute a bordo della nave e la loro tipologia, nonché ai rapporti tra il personale di cui al comma 4 ed il comandante della nave durante l'espletamento dei compiti di cui al medesimo comma (comma 5-ter).

Le norme integrano, altresì, il quadro delle attribuzioni funzionali della Marina militare individuate all’art. 111, comma 1, del D.lgs. n. 66/2010 (codice dell’ordinamento militare). Nello specifico viene sostituita la lett. a) della citata disposizione, prevedendo che rientrano nelle competenze della stessa Forza armata anche la vigilanza a tutela degli interessi nazionali e delle vie di comunicazione marittime al di là del limite esterno del mare territoriale, ivi compreso il contrasto alla pirateria, anche con le modalità di cui al comma 1 del provvedimento in esame (comma 6-bis).

L’art. 111, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 66/2010 – nel testo vigente – prevede che rientrano nelle competenze della Marina militare, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente, anche la vigilanza a tutela degli interessi nazionali al di là del limite esterno del mare territoriale.

La norma dispone, infine, che dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 6-ter).

 

La relazione tecnica, riferita al testo originario del provvedimento, non considera la norma

Al riguardo, si rileva che la norma, disponendo l’impiego di personale militare per lo svolgimento di attività di protezione delle navi battenti bandiera italiana che debbano attraversare spazi marittimi internazionali a rischio di episodi di pirateria (comma 1), appare potenzialmente in grado di incidere sulla funzionalità operativa – con connessi possibili effetti onerosi - dei reparti e delle unità dai quali lo stesso personale verrà distolto. Sul punto si chiede di acquisire una valutazione da parte del Governo, tenuto conto che il nuovo impiego di appartenenti alle Forze armate previsto dalla norma potrebbe comportare aggravi di natura amministrativa ed operativa per il restante personale.

 

ARTICOLO 6

Disposizioni in materia di personale

Le norme, modificate in prima lettura dal Senato:

·  recano - facendo rinvio all’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 3, commi da 1 a 9, della legge n. 108/2009, all’art. 3, comma 6, del DL n. 152/2009 e all’art. 5, comma 2-bis, del DL n. 102/2010 - la disciplina relativa al trattamento del personale impegnato nelle missioni internazionali di cui al provvedimento in esame (comma 1).

       In particolare, le norme di cui all’art. 3, commi da 1 a 9, della legge n. 108/2009 prevedono, tra          l’altro:

·  l’attribuzione di una indennità di missione in misura diversificata a seconda delle missioni stesse;

·  la disciplina della valutazione dei periodi di comando;

·  la possibilità di richiamare in servizio gli ufficiali della riserva di complemento;

·  la possibilità di prorogare il periodo di ferma dei volontari in ferma prefissata di un anno;

·  l’estensione ai volontari in “rafferma biennale” dell’indennità di impiego operativo prevista dall’articolo;

·  il trattamento del personale in stato di prigionia o disperso.

Le norme, inoltre, fanno rinvio all’art. 3, comma 6, del DL n. 152/2009 il quale, a sua volta, dispone l’applicazione al personale del Corpo della guardia di finanza delle disposizioni di cui all’art. 13 del DL n. 451/2001, che regolamentano la partecipazione del personale delle forze armate impiegato in missioni internazionali ai concorsi interni banditi dal Ministero di appartenenza. La norma da ultimo richiamata, a tale riguardo, prevede che il personale militare che ha presentato domanda di partecipazione ai concorsi interni banditi dal Ministero della difesa per il personale in servizio e che non può partecipare alle varie fasi concorsuali, in quanto impiegato in missioni internazionali è rinviato d'ufficio al primo concorso utile successivo, fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando di concorso per il quale ha presentato domanda. Al medesimo personale, qualora vincitore del concorso e previo superamento del relativo corso ove previsto, sono attribuite, ai soli fini giuridici, la stessa anzianità assoluta dei vincitori del concorso per il quale ha presentato domanda e l'anzianità relativa determinata dal

posto che avrebbe occupato nella relativa graduatoria.

L’art. 5, comma 2- bis, del DL n. 102/2010, prevede, altresì, che al contributo corrisposto direttamente dall'Unione europea al personale che partecipa alla missione EUPM, di cui all'articolo 4, comma 22, del presente decreto, non si applica l'art. 1, comma 1238, della legge n. 296/2006 (finanziaria 2007). La norma richiamata ha previsto che il fondo istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa per la tenuta in efficienza dello strumento militare, sia alimentato, tra l’altro, con i pagamenti a qualunque titolo effettuati da Stati od organizzazioni internazionali, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle missioni di pace. La summenzionata norma della finanziaria 2007, è stata abrogata dall’art. 2268, comma 1, n. 1059, del D.Lgs. n. 66/2010 (Codice dell’ordinamento militare), a  decorrere dal 9 ottobre 2010, ai sensi dell’art. 2272, comma 1 del medesimo decreto legislativo. Il contenuto normativo dell’abrogata disposizione è confluito nell’art. 616 del Codice;

 

·  stabiliscono che, per talune missioni, l’indennità di missione di cui all’articolo 3, comma 1, della legge  n. 108, sia corrisposta nelle seguenti misure (comma 2):

·   il 98 per cento, al personale impiegato nelle missioni UNAMID, se usufruisce di vitto e alloggio gratuiti, EUPM e nell’Unità di coordinamento interforze JMOUs in Kosovo, di cui all’articolo 4, commi 8, 23 e 26 del presente decreto-legge;

·   il 98 per cento, indennità calcolata sulla diaria prevista con riferimento alla Repubblica democratica del Congo, corrisposta al personale impiegato nella missione EUTM Somalia, di cui all’articolo 4, comma 16 del presente decreto;

·   nella misura intera incrementata del 30 per cento, se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, al personale impiegato presso il NATO HQ Skopje; stessa disposizione si applica al personale impiegato in qualità di istruttore militare nella missione a protezione dei civili di cui al comma 19 dell'articolo 4 del decreto in esame;

·  introducono deroghe ai limiti per il compenso forfetario di impiego e retribuzione per lavoro straordinario da corrispondere al personale impiegato nelle missioni di cui al decreto in esame e fissano il compeno forfetario di impego nella misura di cui all’art. 9, comma 4, del DPR n. 171/2007 (comma 3).

Quest'ultimo fissa la corresponsione del compenso citato, per determinate categorie di personale militare, in misura pari al 70% di quella prevista per il 1° Caporal Maggiore e gradi corrispondenti. Tale misura corrisponde alla fascia 1, la più alta, della tabella n. 3 del DPR n. 163 del 2002 e risulta essere pari a 62 euro, elevata a 124 euro per sabato domenica e festivi;

·  prevedono che il Ministro della difesa possa avvalersi del personale - con i relativi mezzi - appartenente alla Croce Rossa Italiana ausiliario delle Forze armate, nei limiti dei finanziamenti statali (comma 4).

L'articolo 11, quarto comma, del decreto del presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613 (Riordinamento della Croce rossa italiana) - richiamato dal comma in esame - dispone che "l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi della C.R.I. ausiliari delle Forze armate sono sovvenzionati dallo Stato". Si ricorda che il cap. 1356 dello stato di previsione del Ministero della difesa (recante "Somma da corrispondere alla Croce Rossa Italiana per la preparazione del personale e dei materiali necessari per assicurare l'organizzazione ed il funzionamento del corpo militare della Croce Rossa Italiana e del corpo delle infermiere volontarie ausiliarie delle forze armate") reca uno stanziamento, per ciascuno degli anni 2011-2013, di 11,5 milioni di euro;

·  differiscono al 31 dicembre 2011 il termine - precedentemente previsto al 31 dicembre 2006, e prorogato al 31 marzo 2011 dall’art. 1, comma 1, del DL 225/2010 - entro il quale il personale che sia stato licenziato in seguito alla chiusura delle basi militari debba aver prestato servizio continuativo per almeno un anno, per poter accedere all’assunzione presso pubbliche amministrazioni, e dispongono che le assunzioni possono essere disposte nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui all’art. 2, comma 100, della legge n. 244/2007 (comma 4-ter)[63]

L’articolo 2, commi 100-101, della legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244/2007), ha istituito un Fondo, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, avente una dotazione annua, a decorrere dal 2008, di 7,250 milioni di euro, al fine di favorire l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni dei cittadini italiani che, come personale civile, abbiano prestato servizio continuativo per almeno un anno, alla data del 31 dicembre 2006, alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne facciano parte, operanti sul territorio nazionale. In particolare, il Fondo concerne i soggetti che siano stati licenziati, in conseguenza di provvedimenti - adottati entro il 31 dicembre 2006, termine ora differito - di soppressione o riorganizzazione delle basi militari degli organismi suddetti.

 

La relazione tecnica, riferita al testo originario del provvedimento, non considera le disposizioni in esame.

 

Al riguardo, si osserva che gli oneri connessi all’applicazione delle disposizioni recate dall’articolo trovano copertura nelle risorse destinate a finanziare le missioni di cui al provvedimento in esame. In proposito si rinvia alle parti della Nota riguardanti i precedenti articoli.

Per quanto attiene invece al comma 4-ter, non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto che le assunzioni in questione possano trovare effettiva ed integrale copertura entro il limite delle risorse assegnate al Fondo di cui all’art. 2, comma 100, della legge n. 244/2007.

Si ricorda che in sede di esame del DL 225/2010, che aveva disposto la precedente proroga, era stato rilevato che – stante il tenore letterale della norma originaria e alla luce di quanto affermato dal Governo in prima lettura al Senato – si sarebbe determinato un ampliamento della platea degli interessati dalle procedure di collocamento presso pubbliche amministrazioni a seguito della soppressione o della riorganizzazione delle basi NATO. Sul punto, erano stati richiesti al Governo elementi per la quantificazione degli effetti finanziari della norma nonché dati in merito alla compatibilità della stessa con le risorse del fondo - di cui articolo 2, comma 100, della legge n. 244/2007 - che restano confermate nell’importo originario.

Nel corso della trattazione al Senato del provvedimento in esame, sono stati richiesti chiarimenti in merito all’eventualità che il nuovo differimento del termine previsto dal comma 4-ter determini un ampliamento della platea degli interessati dal collocamento presso le pubbliche amministrazioni per effetto della soppressione o della riorganizzazione delle basi NATO. Al riguardo, il Governo, in risposta alle osservazioni formulate, ha depositato presso al 5ª Commissione del Senato una nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato nella quale è stato evidenziato che il conseguente ampliamento della platea dei destinatari dovrà, comunque, essere effettuato nell’ambito del limite di spesa inizialmente previsto dalla norma.

 

ARTICOLO 6, comma 4-quater

Autorizzazione di spesa per esigenze di reclutamento

La norma, introdotta al Senato, autorizza la spesa di euro 53 milioni per l’anno 2011 in relazione alle esigenze di completamento del reclutamento del personale dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica. Si stabilisce, inoltre, che al relativo onere si provveda: 

·              quanto ad euro 12.817.622, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all’art. 7-quinquies, comma 1, del DL n. 5/2009[64] (lettera a);

·              quanto ad euro 8.790.335, mediante utilizzo delle some versate all’entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell’art. 8, comma 11, del DL n. 78/2010, non ancora riassegnate ai pertinenti programmi alla data di entrata in vigore del decreto in esame[65] (lettera b);

·              quanto ad euro 31.392.043, mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie relative alle spese rimodulabili[66] riferite al Ministero della difesa (lettera c).

A tal fine la norma precisa che, in materia di flessibilità nella gestione del bilancio, si applica l’art. 10, comma 14, del DL n. 98/2011[67]. La norma richiamata prevede che, in via sperimentale e nel rispetto dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica, per gli anni 2012, 2013 e 2014 consente di adottare variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie relative alle spese di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito di ciascun Ministero, anche tra programmi diversi; la misura della variazione, qualora siano interessate autorizzazioni di spesa di fattore legislativo, comunque, deve essere tale da non pregiudicare il conseguimento delle finalità definite dalle relative norme sostanziali e comunque non può essere superiore al 20 per cento delle risorse finanziarie complessivamente stanziate. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti. Le variazioni disposte con i decreti di cui al presente comma hanno effetto esclusivamente per l'esercizio in corso.

 

Al riguardo si osserva che dalla lettera della norma non risulta evidente la destinazione della spesa autorizzata, ovvero se le risorse indicate si intendano riferite ad un programma di reclutamento del personale. In tal caso, andrebbe specificato sia il numero delle unità di personale che si prevede possano essere interessate dalla norma, sia la durata temporale del reclutamento cui tali risorse sembrerebbero essere preordinate, al fine di verificare l’idoneità della copertura apprestata, che è limitata all’anno 2011.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria si ricorda che:

la lettera a) del comma 4-quater prevede l’utilizzo del fondo da ripartire per il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili come rifinanziato ai sensi dell’articolo 3, comma 2-bis, lettera b), del decreto-legge n. 40 del 2010, avente ad oggetto l’estinzione delle controversie tributarie pendenti davanti alla Corte di cassazione tramite il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia. La suddetta disposizione prevedeva anche la specifica destinazione di tali risorse al finanziamento delle missioni internazionali di pace previo accertamento annuale con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze. Da una interrogazione del capitolo 3071 del Ministero dell’economia e delle finanze relativo al fondo da ripartire per il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili risulta che lo stanziamento di competenza del suddetto capitolo è stato incrementato nella misura di circa 106 milioni di euro di cui una quota pari a circa 12,8 milioni di euro in attuazione della disposizione in esame. Al riguardo, appare opportuna una conferma da parte del Governo;

la lettera b) del comma 4-quater prevede l’utilizzo delle somme relative ai rimborsi corrisposti dall’Organizzazione delle Nazioni unite quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell’ambito delle operazioni internazionali di pace versate all’entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell’articolo 8, comma 11, del decreto-legge n. 78 del 2010. Al riguardo, appare opportuno che il Governo chiarisca se il riferimento all’entrata del bilancio dello Stato anziché al fondo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace (capitolo 3004 del Ministero dell’economia e delle finanze) come previsto dal suddetto articolo 8 sia dovuto al fatto che tali somme siano state acquisite all’entrata del bilancio dello Stato, ma non ancora riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione della spesa. Da una interrogazione effettuata al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato tale riassegnazione, infatti, non risulta ancora effettuate.

La lettera c) del comma 4-quater prevede la riduzione delle dotazioni finanziarie relative alle spese rimodulabili di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b) della legge n. 196 del 2009 riferite al Ministero della difesa, che sono conseguentemente accantonate e rese indisponibili fino a concorrenza dell’onere. Al riguardo, si segnala che la disposizione si configura come una riduzione delle dotazioni relative al suddetto Ministero in ordine alla cui sostenibilità appare opportuno un chiarimento del Governo, anche alla luce delle norme di analogo tenore che sono state recentemente adottate. Al riguardo, appare opportuno che il Governo chiarisca anche le modalità con le quali si provvederà alla riduzione delle dotazioni di bilancio del Ministero della difesa dal momento che non si specifica se la riduzione sia operata in modo lineare ovvero secondo altre modalità. Si osserva, inoltre, che la disposizione prevede anche l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 10, comma 14, del decreto-legge n. 98 del 2011. La suddetta disposizione prevede che, in via sperimentale e nel rispetto dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica, è consentita la possibilità di adottare variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie relative alle spese rimodulabili, anche relative a specifiche autorizzazioni legislative di spesa, tra programmi diversi nell'ambito di ciascun Ministero. Si segnala, tuttavia, che tali disposizioni fanno riferimento agli esercizi 2012, 2013 e 2014, mentre per l’anno 2011, ai sensi dell’articolo 17, comma 13, della legge di bilancio per il 2011, il Ministro dell’economia e delle finanze su proposta del Ministro competente, possono essere effettuate variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie interne a ciascun programma, relative a capitoli di natura rimodulabile, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa direttamente regolate con legge Al riguardo, appare opportuno acquisire l’avviso del Governo

 

ARTICOLI 7 e 8, commi 1 e 2

Disposizioni in materia penale e contabile

Le norme dispongono:

·        l'applicazione del codice penale militare di pace e delle disposizioni in tema di competenza territoriale per l’accertamento dei reati militari, concentrata sul tribunale militare di Roma[68] (articolo 7);

·        l’applicabilità di quanto previsto dall’articolo 5, commi 1 e 2, del decreto legge 152/09 (articolo 8, comma 1).

Detta norma prevede che per le esigenze connesse con le missioni internazionali e in circostanze di necessità e urgenza, possano essere attivate le procedure d'urgenza previste dalla normativa vigente per l'acquisizione di forniture e servizi, nonché l’esecuzione in economia di lavori, servizi e forniture per specifiche esigenze, entro il limite complessivo di 50 milioni di euro annui a valere sulle risorse finanziarie stanziate per le missioni internazionali;

·        l’anticipazione da parte del Ministero dell’economia e delle finanze di una somma non superiore alla metà delle spese autorizzate dal decreto in esame e comunque, per il Ministero della difesa, pari a euro 350.000.000 a valere sullo stanziamento di cui all’articolo 10, comma 1 (articolo 8, comma 2).

 

La relazione tecnica, riferita al teso originario del provvedimento, non considera le norme.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 8, comma 2-bis

Somme rivenienti da dismissioni immobiliari

Normativa vigente. L’articolo 307, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66[69], disciplina la dismissioni di immobili del Ministero della difesa.

In particolare il comma 10 stabilisce che il Ministero della difesa - Direzione generale dei lavori e del demanio individua gli immobili militari, non compresi negli elenchi di cui al comma 2, che tratta degli immobili non più utilizzati per finalità istituzionali, da alienare secondo le seguenti procedure:

a)  le alienazioni, permute, valorizzazioni e gestioni dei beni sono effettuate direttamente dal Ministero della difesa;

b)  la determinazione del valore dei beni da porre a base d'asta è decretata dal Ministero della difesa previo parere di congruità emesso da una commissione  appositamente nominata dal Ministro della difesa, presieduta da un magistrato amministrativo o da un avvocato dello Stato e composta da rappresentanti dei Ministeri della difesa e dell'economia e delle finanze e da un esperto. Dall'istituzione della Commissione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e ai componenti della stessa non spetta alcun compenso o rimborso spese;

c)  i contratti di trasferimento di ciascun bene sono approvati dal Ministero della difesa;

d)  i proventi monetari derivanti dalle procedure di cui alla lettera a), sono destinati, previa verifica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze della compatibilità finanziaria con gli equilibri di finanza pubblica, con particolare riferimento al rispetto del conseguimento, da parte dell'Italia, dell'indebitamento netto strutturale concordato in sede di programma di stabilità e crescita:

·          fino al 42,5 per cento, al Ministero della difesa[70] per confluire nei fondi di cui all'articolo 619 del decreto legislativo. n. 66/2010, per le spese di riallocazione di funzioni, ivi incluse quelle relative agli eventuali trasferimenti di personale, e per la razionalizzazione del settore infrastrutturale della difesa, nonché, fino alla misura del 10 per cento, nel fondo casa di cui all'articolo 1836 del medesimo decreto legislativo;

·          in misura non inferiore al 42,5 per cento, all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al fondo di ammortamento dei titoli di Stato;

·          in una misura compresa tra il 5 ed il 15 per cento proporzionata alla complessità ed ai tempi di valorizzazione, agli enti locali interessati alle procedure di valorizzazione degli immobili della difesa, secondo la ripartizione stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ove non sia assegnata la percentuale massima, la differenza viene distribuita in parti uguali alle percentuali di cui ai primi due punti.

La norma, introdotta al Senato, stabilisce che, al fine di accelerare il processo di acquisizione di risorse da destinare al Ministero della difesa, consentendo il conseguimento dei relativi effetti positivi per la finanza pubblica e per la dotazione del fondo per le missioni internazionali[71], l'articolo 307, comma 10 lettera b), del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, si interpreta nel senso che gli oneri per la partecipazione alla commissione ivi prevista sono a carico, in aggiunta a quanto stabilito per la dismissione del bene, del privato cittadino acquirente.

 

La norma, introdotta dal Senato, non risulta corredata di relazione tecnica.

 

Al riguardo appare utile che il Governo chiarisca se l’interpretazione autentica fornita sia meramente ricognitiva della prassi amministrativa già adottata nel corso dell’espletamento delle procedure di dismissione ovvero sia volta a risolvere dubbi interpretativi sorti a tal riguardo. Deve comunque rilevarsi che non appare evidente attraverso quali meccanismi gli oneri relativi alla partecipazione alla commissione possano essere effettivamente posti a carico del cittadino. Anche a tal proposito appare utile acquisire chiarimenti dal Governo.

Si rileva, infine, che la dotazione del fondo delle missioni internazionali non appare figurare tra le possibili destinazioni del ricavato dei beni in questione. Andrebbe quindi chiarito se tale finalizzazione possa ridurre l’entità delle somme destinate alle finalità già previste a legislazione vigente, tra le quali figura la riduzione del debito pubblico.

 

ARTICOLO 9

Riduzione del personale militare impegnato nelle missioni internazionali

La norma, come modificata al Senato, prevede che il personale militare impegnato nelle missioni nel semestre di riferimento del decreto legge in esame sia ridotto, rispetto alle attuali 9.250, di 1.000 unità entro il 30 settembre 2011. Il Governo assicura l’ulteriore riduzione di almeno 1.070 unità entro il 31 dicembre 2011 (comma 1)

La norma prevede (comma 2), inoltre, che entro 60 giorni dalla scadenza del termine di applicazione del decreto semestrale o annuale, di proroga delle missioni, il Governo presenti al Parlamento una relazione analitica sulle missioni militari e di polizia di cui al presente decreto con riferimento all’evoluzione di ciascuna missione, agli obiettivi prefissati e alla verifica dei risultati conseguiti. In base alla relazione, ai fini di un contenimento degli oneri relativi alle missioni di pace e di sicurezza, nel rispetto degli impegni internazionali assunti, viene indicato un piano per la rimodulazione dell’impegno militare (comma 2).

 

La relazione tecnica, riferita al testo originario del provvedimento, non considera la disposizione, modificata nel corso dell’esame al Senato.

 

Al riguardo, appare utile acquisire chiarimenti circa i possibili effetti di risparmio derivanti dalle disposizioni.

 

ARTICOLO 10, commi 1, 2 e 4

Copertura finanziaria

La norma dispone che agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni del presente decreto, escluso l’articolo 3, comma 18 e 4, comma 31, pari complessivamente a euro 744.358.397 per l’anno 2011, si provvede rispettivamente:

a) quanto a 725.064.192 euro per l’anno 2011 mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 11.294.205 euro mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni e integrazioni;

b-bis)  quantoa 8 milioni di euro per l’anno 2011 mediante riduzione delle dotazioni finanziarie relative alle spese rimodulabili di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, e successive modificazioni e integrazioni, riferite al Ministero degli affari esteri, che sono conseguentemente accantonate e rese indisponibili fino a concorrenza dell’onere .

La norma dispone, inoltre, che agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 4, comma 31, pari a euro 17.400.000, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per la quota di risorse destinate al fondo di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Infine, si dispone che il Ministro dell’economia e delle finanze è  autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Al riguardo si osserva che le risorse delle quali è previsto l’utilizzo, ai sensi della lettera a) del comma 1, sono iscritte nel capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze relativo al Fondo per interventi strutturali di politica economica. Il Fondo è stato, da ultimo, rifinanziato, nella misura di 835 milioni di euro per l’anno 2011, dall’articolo 40, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011. Al riguardo, appare opportuno che il Governo confermi che il suddetto rifinanziamento sia stato in parte destinato all’attuazione della presente disposizione.

Per quanto concerne le risorse di cui alla lettera b), le stesse sono iscritte nel capitolo 3004 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, recante il fondo di riserva per le spese derivanti dalla proroga delle missioni internazionali di pace. Da un interrogazione effettuata al Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, sul capitolo risultano accantonate per il provvedimento in esame le necessarie risorse.

Con riferimento alla riduzione delle dotazioni finanziarie relative alle spese rimodulabili di cui al comma 1, lettera b-bis), si rinvia alle osservazioni formulate con riferimento all’articolo 6, comma 4-bis.

Con riferimento alle risorse delle quali è previsto l’utilizzo ai sensi del comma 2 dell’articolo in esame, si ricorda che le stesse sono iscritte nel Fondo strategico per l’economia reale istituito presso la Presidenza del Consiglio. Al riguardo, appare opportuno che il Governo chiarisca se il Fondo rechi le necessarie disponibilità e se le stesse possano essere utilizzate per gli interventi di cui al presente provvedimento senza pregiudicare la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente. Appare, inoltre, opportuno che il Governo chiarisca se tali risorse possano essere destinate alla spesa senza precedentemente essere riassegnate al bilancio dello Stato.

Infine, sotto il profilo formale, si segnala che il comma non richiama espressamente tra le disposizioni escluse dalla copertura finanziaria di cui all’articolo in esame  gli articoli 4-bis e 6, comma 4-bis, che già sono dotate di autonome clausole di coperture finanziaria.

 

ARTICOLO 10, comma 3

Interventi in Libia (periodo 18 marzo – 30 giugno 2011)

Normativa vigente: l’articolo 5, commi 5 quater e 5 quinquies, della legge n. 225/1992[72] autorizza i presidenti delle regioni interessate da calamità naturali o da eventi straordinari  a deliberare aumenti  di tributi , nonché ad elevare ulteriormente la misura dell’imposta regionale sulla benzina per autotrazione. Qualora tali misure non risultino sufficienti, la norma prevede la possibilità che siano utilizzate le risorse del Fondo nazionale per la protezione civile. Le norme hanno previsto, infine, la possibilità di fare ricorso al Fondo di riserva per le spese impreviste. In tal caso, tuttavia, il Fondo deve essere obbligatoriamente reintegrato con le maggiori entrate derivanti da un aumento dell’aliquota dell’accisa su alcuni prodotti energetici (benzina, benzina senza piombo, gasolio usato come carburante). La misura dell’aumento non può superare 5 centesimi al litro ed è stabilita con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Dogane.

In data 28 giugno 2011 è stata pubblicata la determinazione del direttore dell’Agenzia delle Dogane n. 77579, con la quale si è dato conto della “necessità di provvedere all’incremento dell’aliquota di accisa al fine di fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all’eccezionale afflusso di cittadini appartenenti a paesi del Nord Africa”. Ciò premesso, è stato disposto l’incremento dell’aliquota dell’accisa sulle benzine e sul gasolio usato come carburante nella misura di euro 40 per mille litri di prodotto (=4 centesimi di euro per litro) per il solo periodo 28 giugno-31 dicembre 2011[73].

Si ricorda che in precedenza, sempre nel 2011, era stato previsto un incremento di accise integralmente finalizzato alla copertura di oneri recati dal DL n. 34/2011 (interventi urgenti per la cultura): si fa riferimento alla determinazione dell’Agenzia delle dogane 5 aprile 2011, i cui effetti di incremento del gettito erano finalizzati ad alcuni specifici obiettivi (aumento del Fondo unico per lo spettacolo; interventi per la manutenzione dei beni culturali; interventi in favore di enti ed istituzioni culturali).

La norma provvede alla copertura degli oneri connessi all’attuazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU n. 1970 (2011)[74] e n. 1973 (2011)[75] nel periodo dal 18 marzo 2011 al 30 giugno 2011, mediante quota parte delle maggiori entrate acquisite ai sensi dell’articolo 5, comma 5-quinquies, della legge n. 225/1992, nella misura di:

Ÿ        di euro 134 milioni a favore del Ministero della difesa;

Ÿ        di euro 8 milioni a favore del Ministero degli affari esteri.

 

La relazione tecnica, riferita al testo originario del provvedimento, specifica che la norma autorizza per il periodo compreso tra il 18 marzo 2011 e il 30 giugno 2011, la spesa massima di euro 134 milioni per la missione militare di attuazione degli interventi per la protezione dei civili e delle aree a popolazione civile della Jamahiriya Araba Libica sotto la minaccia di un attacco, per il rispetto del divieto di sorvolo nello spazio aereo della Jamahiriya Araba Libica e per l’embargo sulle armi, di cui alle risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011), adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

La RT, dopo aver affermato che la disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa, indica i dati e i parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti in relazione sia alle spese di personale che alle spese di funzionamento, al cui dettaglio si fa esplicito rinvio.

In merito agli interventi già effettuati in Libia, la RT, riferisce che le iniziative assunte in relazione alla crisi si sono estese anche ai Paesi confinanti. Pertanto si rendono necessari stanziamenti legati ad esigenze emerse nel corso della prima parte dell’anno, anche a fronte di richieste delle autorità locali. In particolare, la RT specifica che gli 8 milioni di euro a favore del Ministero degli esteri sono così finalizzati:

Ÿ        1.000.000 di euro quale contributo ad UNICEF per il sostegno alle fasce più vulnerabili;

Ÿ        2.000.000 di euro per il finanziamento di interventi nel quadro di impegni assunti con le autorità locali;

Ÿ        3.000.000 di euro per sostegno alle iniziative umanitarie delle Agenzie delle Nazioni Unite e della CRI, nonché per reintegrare le scorte di aiuti umanitari;

Ÿ        2.000.000 di euro da destinare ad aiuti alimentari già richiesti dall’Egitto in relazione alla situazione critica venutasi a creare in quel Paese.

 

Al riguardo, andrebbe preliminarmente chiarito se le “maggiori entrate acquisite”, delle quali è previsto l’utilizzo, siano esclusivamente quelle derivanti dalla determinazione dell’Agenzia delle dogane 28 giugno 2011, finalizzata a fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria in Italia in relazione alla crisi del Nord Africa.

Come detto, con tale provvedimento dell’Agenzia delle dogane è stato stabilito un incremento dell’aliquota dell’accisa sui carburanti (+4 centesimi di euro per litro) per il solo periodo dal 28 giugno al 31 dicembre 2011. Secondo quanto disposto dalla legislazione vigente, i relativi introiti dovrebbero essere utilizzati per reintegrare il Fondo di riserva per le spese impreviste in caso di ricorso a quest’ultimo in presenza di calamità naturali o di eventi straordinari.

Ciò premesso, andrebbe chiarito se nell’ambito di tali risorse siano emerse eccedenze di entrata che possano essere utilizzate per le nuove finalità previste dal testo in esame.

Si ricorda che la risoluzione 1970 (2011) prevede, fra l’altro, l’assistenza umanitaria alla popolazione libica, volta anche a sostenere il ritorno nel paese delle agenzie umanitarie, nonché la possibilità di intervenire per la pace e la sicurezza con strumenti non militari. La 1973 (2011) autorizza gli Stati membri ad adottare “tutte le misure necessarie” per proteggere la popolazione civile, stabilendo – fra l’altro - il divieto di sorvolo dello spazio aereo libico e un bando ai voli di aerei libici fuori dallo spazio aereo libico.

In proposito si osserva che non sono noti gli effetti di gettito connessi all’adozione del predetto provvedimento di incremento delle aliquote. Tali elementi andrebbero acquisiti ai fini di una verifica dell’effettiva disponibilità delle risorse di cui è previsto l’utilizzo con la norma in esame. Agli stessi fini, andrebbe altresì chiarito a quanto ammontino - ad oggi -  le previsioni di spesa connesse alla necessità di fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria in Italia per l’afflusso di cittadini provenienti dal Nord Africa.

Infine, con riferimento agli altri interventi da finanziare con le risorse in esame (8 milioni di euro a favore del Ministero degli esteri), si segnala che la relazione tecnica, nel dettagliare le finalità cui destinare lo stanziamento di 2 milioni di euro per impegni assunti con le autorità locali egiziane, elenca interventi per un importo pari ad 1 milione di euro. Sarebbe opportuno un chiarimento volto a specificare a quali ulteriori misure sia destinata la quota restante di 1 milione.

 




[1] AS n. 2824

[2] L’importo previsto dal testo originario della norma era pari ad euro 5.800.000.

[3] Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

[4] Sotto il coordinamento dell’Unità tecnica locale, di cui all’art. 13, della legge n. 49/1987.

[5] L’importo previsto dal testo originario della norma era pari ad euro 5.900.000.

[6] L’importo previsto dal testo originario della norma era pari ad euro 300.000.

[7] Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa.

[8] ex PESD.

[9] Partecipazione italiana alle iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale.

[10] In merito alle spese di viaggio per congedo in Italia, la norma prevede, inoltre, che il relativo diritto, in deroga all’art. 181, comma 1, del DPR n. 18/1967, spetti ogni 6 mesi e sia acquisito dopo 4 mesi ancorché i viaggi siano stati effettuati precedentemente.

[11] Indennità determinata ai sensi dell’articolo 171 del DPR n. 18/1967.

[12] Indennità determinata ai sensi dell’articolo 171 del DPR n. 18/1967.

[13] Ai sensi dell’art. 186 del DPR 1967, n. 18/1967.

[14] Indennità determinata ai sensi dell'articolo 171 del DPR n. 18/1967.

[15] Da ultimo il Regolamento (UE) 572/2011, del 16 giugno 2011.

[16] Em 2.302 (testo 2)

[17] Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia,  Convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 22 febbraio 2011, n. 9.

 

[18] Con propri decreti di natura non regolamentare.

[19] Di cui all'articolo 16 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 (Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo).

[20] Di cui all'articolo 13 della legge 26 febbraio 1987, n. 49.

[21] Di cui all’art. 4, del DPR n. 177/1988 (Regolamento di esecuzione della legge n. 49/1987, sulla disciplina della cooperazione dell’Italia con i Paesi in via di sviluppo) che prevede che alle Unità tecniche di cooperazione può essere attribuita una competenza limitata al Paese in cui ha sede la rappresentanza diplomatica presso la quale sono istituite, oppure estesa anche ad altri Paesi. In tali altri Paesi possono essere istituite Sezioni distaccate.

[22] Convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

[23] Comma così modificato dai nn. 1) e 2) della lett. b) del comma 7-bis dell’art. 3, D.L. n. 228/2010, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

[24] Di cui all'art. 70, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 276/2003, (attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà anche in caso di committente pubblico).

[25] Convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

[26] Convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30.

[27] Convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126.

[28] Convertito con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.

[29] A valere sui fondi loro accreditati, di cui all’articolo 1, comma 1, e all’articolo 2, comma 1, del provvedimento in esame.

[30] D i cui all’art. 1, commi 2 e 3, del DL in esame.

[31] Ordinamento e funzioni degli uffici consolari.

[32] Il rinvio al comma 2, dell’art. 2, è stato espunto dal testo del provvedimento in esame per effetto delle modifiche approvate al Senato.

[33] Nella RT allegata al testo originario: comma 16.

[34] Nella RT allegata al testo originario: comma 17.

[35] Nella RT allegata al testo originario: comma 18.

[36] International Security Assistance Force (ISAF).

[37] European Police (EUPOL)

[38] United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL).

[39] European Union Rule of Law in Kosovo.

[40] Integrated Police Unit.

[41] United Nations Peacekeeping Force in Cyprus (UNFICYP).

[42] European Union Monitoring Mission.

[43] Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia,  Convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 22 febbraio 2011, n. 9.

[44] European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo).

[45] United Nations Mission in Kosovo (UNMIK).

[46] European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS).

[47] European Union Police Mission (EUPM) in Bosnia - Herzegovina.

[48] Di cui alle risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011), adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

[49] Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari, e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee, convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 2009, n. 166.

[50] Il Memorandum - stipulato il 30 giugno 2010 e non soggetto a legge di autorizzazione alla ratifica ai sensi dell’art. 80 della Costituzione - è entrato in vigore il 30 settembre 2010.

[51] Le unità navali CP902 “Diciotti” e  CP903 “Dattilo”.

[52] Disciplina relativa ai diritti, compensi e proventi percepiti dal personale dell'Amministrazione dello Stato.

[53] Pubblicato sulla G.U.C.E. S/97 del 20 maggio 2010.

[54] Cfr. Resoconto 5ª Commissione del Senato della Repubblica, n. 554, del 19, luglio 2011.

[55] Con note del Ministero dell’Economia e delle finanza – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e del Ministero della difesa del 20 luglio 2011

[56] Al netto del valore del motore interno da sostituire (pari ad euro 1.194.822,55).

[57] L’art. 1135, del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (codice della navigazione) in merito al reato di pirateria, prevede che il comandante o l’ufficiale di nave nazionale o straniera, che commetta atti di depredazione a danno di una imbarcazione nazionale o straniera o del relativo carico, ovvero a scopo di depredazione commetta violenze a danno di persone imbarcate, sia punito con la reclusione da dieci a venti anni, condanna diminuita di un terzo per gli altri componenti dell'equipaggio e della metà per gli estranei presenti a bordo. L’art. 1136 del codice della navigazione stabilisce prevede, altresì, che il comandante o l’ufficiale di nave nazionale o straniera, fornita abusivamente di armi, che navighi senza essere munita delle carte di bordo, sia punito con la reclusione da cinque a dieci anni, con misure ridotte per gli altri componenti dell’equipaggio e per gli estranei.

[58] In deroga a quanto previsto dalla legge finanziaria 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 2, commi 615, 616 e 617) in materia di iscrizioni di stanziamenti negli stati di previsione dei Ministeri.

[59] Autorizzate ai sensi degli articoli 133 e 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al RD 18 giugno 1931, n. 773.

[60]Mediante l’attuazione di almeno una delle vigenti tipologie ricomprese nelle “best management practices” di autoprotezione del naviglio definite dall'International Maritime Organization (IMO).

[61] La norma esclude i militari di leva e precisa che coloro che hanno prestato servizio nelle Forze armate, devono - al fine dell’applicazione della norma - aver superato i corsi teorico-pratici di cui all’art. 6 del decreto del Ministro dell’interno 15 settembre 2009, n. 154, adottato in attuazione dell’art 18 del DL n. 144/2005, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.

[62] Rilasciata all’armatore ai sensi dell'articolo 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

[63] Comma introdotto in seguito alle modifiche apportate in sede di esame del provvedimento al Senato, Em. 6.1.

[64] Fondo per il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili

[65] Trattasi delle somme relative ai rimborsi corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle operazioni internazionali di pace che sono riassegnati al fondo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace.

[66] Come definite dall’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Si tratta delle spese rimodulabili nell’ambito delle dotazioni dei singoli ministeri previste in relazione a ciascun programma.

[67] Convertito con modificazioni dalla legge n. 111/2011.

[68] Cfr. art. 5 DL. 209/2008.

[69] Recante il codice dell’ordinamento militare.

[70] Mediante riassegnazione in deroga ai limiti previsti per le rassegnazioni agli stati di previsione dei Ministeri, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato.

[71] Di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni e integrazioni.

[72] Introdotto dal DL n. 225/2010 (proroga termini 2011)

[73] Si ricorda che tale incremento di accisa è stato reso permanente, a decorrere dal 1° gennaio 2012,  dall’art. 23 del DL n. 98/2011.

[74]I  risoluzione 1970 (2011) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sulla crisi libica

[75] II risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sulla crisi libica

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