Camera dei deputati Dossier NV4864 PREMESSA

Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: (C.4864)-DL 215/2011-Proroga per l'anno 2012 delle missioni internazionali-Nuovo testo
Riferimenti:
AC N. 4864/XVI     
Serie: Note di verifica    Numero: 372
Data: 26/01/2012
Descrittori:
DECRETO LEGGE 2011 0215   MISSIONI INTERNAZIONALI DI PACE
PROROGA DI TERMINI     
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari
IV-Difesa

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 4864

 

Proroga per l’anno 2012 delle missioni internazionali

 

 

(Conversione del decreto legge n. 215/2011 - Nuovo testo)

 

 

 

 

 

 

N. 372 – 26 gennaio 2012

 

 



 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estremi del provvedimento

 

A.C.

 

4864

Titolo breve:

 

Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni urgenti per l’Amministrazione della difesa.

 

Iniziativa:

 

 

 

Commissione di merito:

 

III e IV

Relatore per la

Commissione di merito:

 

 

Gruppo:

 

Relazione tecnica:

 

 

 

 

 

Parere richiesto

 

Destinatario:

 

III e IV

 

Oggetto:

 

Nuovo testo

 

 

 

Esito:

 



INDICE

 

 

 

ARTICOLO 1, commi 1-29. 7

Missioni internazionali delle Forze armate e di polizia.7

ARTICOLO 2. 11

Disposizioni in materia di personale. 11

ARTICOLI 3 e 4. 14

Disposizioni in materia penale e contabile. 14

ARTICOLO 5. 15

Disposizioni concernenti l’Amministrazione della difesa.. 15

ARTICOLO 6. 24

Misure di contrasto alla pirateria.. 24

ARTICOLO 7. 25

Iniziative di cooperazione allo sviluppo.. 25

ARTICOLO 8. 26

Sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione ai processi di pace e di stabilizzazione  26

ARTICOLO 9. 30

Regime degli interventi30

ARTICOLO 10. 40

Copertura finanziaria.. 40

ARTICOLO 10-bis.. 41

Comunicazioni al Parlamento.. 41




PREMESSA

 

Il disegno di legge in esame dispone la conversione del DL 29 dicembre 2011, n. 215, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazioni allo sviluppo e sostegno dei processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione. Il provvedimento reca, altresì, disposizioni urgenti per l’amministrazione della difesa.

Le Commissioni di merito hanno elaborato un nuovo testo.

Il testo originario è corredato di relazione tecnica e di un prospetto che riepiloga gli effetti finanziari in misura identica sui tre saldi di finanza pubblica (saldo netto da finanziare, fabbisogno, indebitamento netto).

Si esaminano, di seguito, le norme considerate dalla relazione tecnica, nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

 

ONERI QUANTIFICATI DAL PROVVEDIMENTO

(euro)

NORMA

OGGETTO

ONERE 2012

(SNF-Fabb.-Ind.netto)

Art.1

Comma 1

ISAF ed EUPOL – Afghanistan

747.649.929

Art. 1

Comma 2

UNIFIL– Libano compreso UNIFIL Marittime Task Force

157.012.056

Art. 1

Comma 3

MSU, EULEX in Kosovo, Security Force Training Plan in Kosovo; Joint Enterprise

98.548.822

Art. 1

Comma 4

(ALTHEA), IPU dell’UE – Bosnia Erzegovina

298.461

Art. 1

Comma 5

Active Endeavour - Mediterraneo

20.967.090

Art. 1

Comma 6

Temporary International Presence in Hebron (TIPH 2)

1.212.168

Art. 1

Comma 7

Unione europea (EUBAM) - Valico di Rafah

122.024

Art. 1

Comma 8

UNAMID - Darfur (Sudan)

256.320

Art. 1

Comma 9

United Nations Peacekeeping Force (UNFICYP) – Cipro

266.997

Art. 1

Comma 10

Assistenza alle Forze armate albanesi

309.242

Art. 1

Comma 11

Operazione militare UE (Atalanta) e operazione Ocean Shield della NATO di contrasto alla pirateria

49.686.380

Art. 1

Comma 12

Impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein e a Tampa per esigenze connesse con le missioni in Afghanistan e in Iraq

21.977.519

Art. 1

Comma 13

Impiego di personale militare dell’Unione Europea (EUTM)  Somalia e iniziative UE per la Regional maritime capacity building nel Corno d’Africa e Oceano indiano occidentale

2.293.954

Art. 1

Comma 14

Contratti di trasporto e per la realizzazione di infrastrutture nelle missioni internazionali

139.885.137

Art. 1

Comma 15

Interventi urgenti, acquisti e lavori da eseguire in economia in Afghanistan, Libano e Balcani.

7.485.360

Art. 1

Comma 16

Impiego personale militare in attività di assistenza, supporto e formazione in Libia

9.742.928 (*)

Art. 1

Comma 16-bis

Cessione a titolo gratuito di mezzi non più in uso alle Forze armate, al Governo provvisorio libico.

1.025.000 (*)

Art. 1

Comma 16-ter

Missione di vigilanza dell’UE in Georgia (EUMM)

338.947 (*)

Art. 1

Comma 17

Partecipazione di personale militare alla missione ONU United nations Mission in South Sudan (UNMISS)

143.259

Art. 1

Comma 18

Cessione a titolo gratuito di mezzi di trasporto e logistici alle FF.AA. della Repubblica di Gibuti

430.000

Art. 1

Comma 19

Forze di Polizie italiane – Albania e Paesi dell’area balcanica

6.180.586

Art. 1

Comma 20

Polizia di Stato (EULEX) – Kosovo

1.695.480

Art. 1

Comma 20

Polizia di Stato (UNMIK) – Kosovo

62.630

Art. 1

Comma 21

Polizia di Stato (EUPOL COPPS) - Palestina

128.190

Art. 1

Comma 22

Carabinieri e Polizia di Stato (EUPM) – Bosnia Erzegovina

541.803

Art. 1

Comma 23

Guardia di finanza (ISAF) – Afghanistan

3.048.367

Art. 1

Comma 24

Guardia di finanza (EULEX) – Kosovo

735.454

Art. 1

Comma 25

Guardia di finanza (JMOUs) - Afghanistan e Emirati Arabi Uniti e Kosovo

514.244

Art. 1

Comma 26

Magistrati, Polizia penitenziaria e pers. amministrativo del Ministero della giustizia (EULEX) – Kosovo

289.043

Art. 1

Comma 27

Un magistrato EUPOL COPPS- Palestina

29.410

Art. 1

Comma 28

Un  magistrato EUPM – Bosnia-Erzegovina

80.440

Art. 1

Comma 29

Mantenimento del dispositivo info-operativo AISE a protezione delle Forze armate impiegate in missioni internazionali

10.000.000

Art. 1       TOTALE

 

1.282.957.240

Art. 5

comma 4

Programmi di spesa per la Difesa

25.000.000

Art. 5       TOTALE

 

25.000.000

Art.7

comma 1

Iniziative di Cooperazione allo sviluppo di cui alla L. 49/1987 (Afghanistan e Pakistan)

34.700.000

Art. 7

comma 3

Iniziative di Cooperazione allo sviluppo di cui alla L. 49/1987 (Iraq, Libano, Myanmar, Somalia, Sudan, Sud Sudan, Libia e Paesi a questa limitrofi)

33.300.000

Art. 7

comma 3

Programmi di sminamento umanitario di cui alla legge n. 58/2001

2.000.000

Art. 7       TOTALE

 

70.000.000

comma 1

Interventi a sostegno dei processi di stabilizzazione nei Paesi in situazione di fragilità e contributo all’Unione per il Mediterraneo.

5.236.199

Art. 8

comma 2

Fondi fiduciari ONU destinati al Middle Est North Africa e al Gruppo di Contatto per la lotta alla pirateria

800.000

Art. 8

Comma 3

Partecipazione ad operazioni civili di mantenimento della Pace e diplomazia preventiva e progetti di cooperazione OSCE

995.800

Art. 8

Comma 4

Partecipazione al Fondo fiduciario NATO (Afghanistan) e per NATO-Russia Council

3.500.000

Art. 8

comma 5

Partecipazione iniziative PESC-PSDC

3.167.719

Art. 8

Comma 6

Contributo al Tribunale Speciale ONU per il Libano

800.000

Art. 8

Comma 7

Contributo allo Staff College di Torino

250.000

Art. 8

comma 8

Partecipazione a processi di pace nell’Africa sub-sahariana

3.000.000

Art. 8

comma 9

Partecipazione Fondo Fiduciario InCE

2.000.000

Art. 8

comma 10

Interventi operativi di emergenza e di sicurezza e per la tutela dei cittadini e degli interessi italiani nei territori bellici e ad alto rischio

11.500.000

Art. 8

comma 11

Partecipazione di personale del Ministero degli esteri alle operazioni internazionali di gestione delle crisi, comprese le missioni PESD e gli Uffici dei Rappresentanti Speciali dell’Unione europea

616.940

Art. 8

comma 11

Viaggi di servizio personale MAE in Afghanistan, Iraq e Pakistan.

152.000

Art. 8

Comma 12

Ufficio NATO Senior Civilian Representative a HERAT

48.000

Art. 8

Comma 13

Rafforzamento misure di sicurezza delle Rappresentanze diplomatiche e consolari

8.514.728

Art. 8

Comma 13

Finanziamento Fondo per messa in sicurezza di sedi diplomatiche-consolari, istituti di cultura ed istituzioni scolastiche in Paesi arischio

8.200.000

Art. 8

comma 14

Invio in missione di personale MAE presso le sedi in Afghanistan, Iraq, Libia, Pakistan e Yemen

852.945

Art. 8

comma 14

Viaggi per congedo in Italia di personale MAE in servizio presso le sedi in Afghanistan, Iraq, Libia, Pakistan e Yemen

178.022

Art. 8

comma 14

Invio in missione di un funzionario diplomatico per assistere la presenza italiana in Kurdistan

360.872

Art. 8

comma 15

Contributo al Comitato Atlantico italiano

300.000

Art. 8       TOTALE

 

50.473.225

Artt. 1, 5, 7 e 8 TOTALE ONERI 2012

 

1.428.430.465  

(*) Importi modificati (art. 1, comma 16) e introdotti (articolo 1, comma 16-bis e 16-ter) a seguito degli emendamenti approvati nel corso dell’esame in sede referente.

Si evidenzia che l’onere recato dall’art. 5, comma 4, è pari ad euro 25.000.000 per ciascuno degli anni dal 2012 al 2016 ed euro 125.000.000 per ciascuno degli anni 2017 e 2018: si tratta di contributi finalizzati alla prosecuzione di alcuni interventi relativi a programmi per la Difesa. A tale onere viene data copertura, nell’ambito del medesimo comma 4, mediante una corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa recante il finanziamento di programmi nel settore aeronautico (art. 2, comma 180, della legge 244/2007). Si evidenzia, inoltre, che l’art. 5, comma 2, lett. e), n. 1, reca una minore spesa; vengono infatti ridotti gli importi dei contributi (indicati nella Tabella C allegata alla legge n. 183/2011) a carico del Ministero della difesa per il finanziamento, nel triennio 2012-2014, dell’Agenzia industrie difesa: la minore spesa in conto capitale ammonta ad euro 610.000 per il 2012, euro 1.610.000 per il 2013 ed euro 2.610.000 per il 2014.

Pertanto gli effetti finanziari derivanti dal provvedimento per il triennio 2012-2014 sono i seguenti:

 

(segno «-» = peggioramento)                                (mln di euro-importi arrotondati)

NORMA

OGGETTO

SNF – Fabbisogno – Indebitamento netto

2012

2013

2014

Art. 1

Missioni internazionali FF.AA

-1.283

0,0

0,0

Art. 5, c. 2

Riduzione contributi Agenzia industrie difesa

0,61

1,61

2,61

Art. 5, c. 4

Programmi di spesa

per la Difesa

-25

-25

-25

Art. 5, c. 4

Riduzione finanziamento di programmi aeronautici

25

25

25

Art. 7

Cooperazione allo sviluppo

-70

0,0

0,0

Art. 8

Processi di pace e di stabilizzazione

-50,5

0,0

0,0

Art. 10

Riduzione del Fondo missioni internazionali

(copertura oneri artt. 1, 7 e 8)

1.403,5

0,0

0,0

Totale oneri

-1.428,5

-25

-25

Totale riduzioni di spesa

1.429,1

26,61

27,61

Effetti finanziari complessivi

0,61

1,61

2,61

Oltre a quanto disposto per il 2012, con riferimento all’esercizio 2011, l’articolo 1, comma 16, stabilisce che per l’impiego di personale militare in Libia nel periodo 1° ottobre-31 dicembre 2011 si provveda a valere sulle risorse disponibili dell’autorizzazione di spesa per interventi di protezione dei civili nella stessa Libia (art. 4, comma 19, del DL). Sul punto si rinvia alla successiva scheda dedicata all’articolo 1.

 

Al riguardo si osserva che tutti gli importi esposti nelle precedenti tabelle vengono riportati, nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari allegato al testo del provvedimento, in misura uniforme sui tre saldi di finanza pubblica. Tenuto conto che le spese in questione hanno natura prevalentemente corrente, ma in parte anche in conto capitale, l’ipotesi di equivalenza degli effetti sui tre saldi andrebbe suffragata alla luce di più puntuali elementi di valutazione, con particolare riferimento all’articolo 5, comma 4, (programmi di spesa per la Difesa). In proposito si rinvia alle osservazioni formulate nella successiva scheda dedicata a tale norma.

 

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLO 1, commi 1-29

Missioni internazionali delle Forze armate e di polizia.

Le norme autorizzano, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, le spese per la proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali.

Si segnala che il calcolo degli oneri per l’anno 2012 sconta un giorno in più (il 29 febbraio). Pertanto le quantificazioni delle spese per le retribuzioni, le assicurazioni, la logistica e il funzionamento sono ottenute moltiplicando l’onere giornaliero per 366 invece che per 365 (v. relazione tecnica).

In particolare, vengono autorizzate le seguenti spese:

         euro 747.649.929, per le missioni ISAF[1] ed EUPOL[2] in Afghanistan (comma 1);

         euro 157.012.056, per la missioni UNIFIL[3] in Libano, compreso l’impiego di unità navali nella UNIFIL Maritime Task Force (comma 2);

         euro 98.548.822, per le missioni nei Balcani Multinational Specialized Unit (MSU), EULEX Kosovo[4], Security Force Training Plan in Kosovo e Joint Enterprise (comma 3);

         euro 298.461, per la missione ALTHEA, nel cui ambito opera la missione IPU[5] dell’UE (comma 4);

         euro 20.967.090, per la missione Active Endeavour nel Mediterraneo (comma 5);

         euro 1.212.168, per la missione Temporary International Presence in Hebron (TIPH 2) (comma 6);

         euro 122.024, per la missione dell’UE di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EUBAM Rafah) (comma7);

         euro 256.320, per la missione delle Nazione Unite denominata United Nations/African Union Mission in Darfur (UNAMID) (comma 8);

         euro 266.997, per la missione delle Nazioni Unite UNFICYP[6] a Cipro (comma 9);

         euro 309.242, per l’assistenza alle forze armate albanesi (comma 10);

         euro 49.686.380, per l’operazione militare dell’UE denominata Atalanta e per la partecipazione all’operazione della NATO Ocean Shield per il contrasto alla pirateria (comma 11);

         euro 21.977.519, per l’impiego di personale militare negli Emirati Arabi Riuniti, in Bahrein e a Tampa (Florida) per esigenze connesse con le missioni in Afghanistan e in Iraq (comma 12);

         euro 2.293.954, per la partecipazione di personale militare alla missione militare dell’Unione europea denominata EUTM Somalia e alle iniziative dell’Unione europea per la Regional maritime capacity building nel Corno d’Africa e nell’Oceano indiano occidentale (comma 13);

         euro 138.885.137, per la stipulazione di contratti di assicurazione e di trasporto di durata annuale e per la realizzazione di infrastrutture, relativi alle missioni di cui al provvedimento in esame (comma 14);

         euro 7.485.360, per interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, disposti nei casi di necessità e urgenza dai comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni internazionali di cui al decreto in esame, entro il limite di euro 6.500.000 in Afghanistan,. euro 800.000 in Libano, ed euro 185.360 nei Balcani  (comma 15);

         euro 9.742.982[7], per l’impiego di personale militare in attività di assistenza, supporto e formazione in Libia[8]. La norma prevede inoltre che, per l’impiego di personale militare nel periodo dal 1° ottobre 2011 al 31 dicembre 2011, si provveda[9] a valere sulle risorse disponibili dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 4, comma 19, del DL n. 107/2011[[10]] (comma 16).

La norma richiamata ha autorizzato dal 1° luglio al 30 settembre 2011, la spesa di euro 58.075.656 per la missione militare di attuazione degli interventi per la protezione dei civili e delle aree a popolazione civile della Jamahiriya Araba Libica sotto la minaccia di un attacco, per il rispetto del divieto di sorvolo nello spazio aereo della Jamahiriya Araba Libica e per l'embargo delle armi, di cui alle risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011), adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;

         euro 1.025.000, per la cessione a titolo gratuito da parte del Ministero della difesa di mezzi non più in uso alle Forze armate, al Governo provvisorio libico (comma 16-bis);

         euro 338.947, per la missione di vigilanza dell’UE in Georgia, denominata EUMM[11] Georgia (comma 16-ter);

         euro 143.259, per la partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite nella Repubblica del Sud Sudan, United Nations Mission in South Sudan (UNMISS)[12] (comma 17);

         euro 430.000, per la finalità connessa alla cessione a titolo gratuito da parte del Ministero della difesa di mezzi di trasporto e logistici alle Forze armate della Repubblica di Gibuti (comma 18);

         euro 6.180.586, per i programmi di cooperazione delle Forze di polizia in Albania e nei Paesi dell’area balcanica (comma 19);

         euro 1.695.480, ed euro 62.630, rispettivamente, per la partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione EULEX[13] Kosovo e alla missione UNMIK[14] in Kosovo (comma 20);

         euro 128.190, per la partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione EUPOL COPPS[15] nei territori palestinesi (comma 21);

         euro 541.803, per la partecipazione di personale dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia di Stato alla missione EUPM[16] in Bosnia-Erzegovina (comma 22);

         euro 3.048.3367, per la partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza, alla missione ISAF in Afghanistan (comma 23);

         euro 735.454, per la partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione EULEX in Kosovo (comma 24);

         euro 514.244, per la partecipazione del Corpo della guardia di finanza alle unità di coordinamento interforze denominate Joint Multimodal Operational Units (JMOUs) in Afghanistan, negli Emirati Arabi Uniti e in Kosovo (comma 25);

         euro 289.043, per la partecipazione di sei magistrati collocati fuori ruolo, di personale della Polizia penitenziaria e di personale amministrativo del Ministero della giustizia alla missione EULEX Kosovo (comma 26);

         euro 29.410, per la partecipazione di un magistrato collocato fuori ruolo alla missione EUPOL COPPS in Palestina (comma 27);

         euro 80.440, per la partecipazione di un magistrato collocato fuori ruolo alla missione EUPM in Bosnia-Erzegovina (comma 28).

         euro 10.000.000 per il mantenimento del dispositivo info-operativo dell’Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) a protezione del personale delle Forze armate impiegato in missioni internazionali (comma 29).

 

La relazione tecnica afferma che le disposizioni dell’articolo in esame comportano oneri solo come limite massimo di spesa. La RT fornisce i relativi dati ed elementi di quantificazione che appaiono sostanzialmente identici a quelli riferiti, per le medesime fattispecie, dalla RT allegata al precedente provvedimento di proroga delle missioni internazionali di pace (DL n. 107/2011). Per gli elementi di dettaglio concernenti le voci di costo relative alle suddette autorizzazioni, si rinvia al testo della RT allegata al provvedimento in esame.

Con riguardo alla norma di cui all’art. 1, comma 16, secondo periodo (utilizzo delle risorse disponibili di cui all’autorizzazione di spesa disposta dall’art. 4, comma 19 del DL n. 107/2011, per la copertura degli oneri connessi all’utilizzo di personale militare in Libia dal 1° ottobre al 31 dicembre 2011), la RT afferma che l’impiego in territorio libico di un team di istruttori (10 unità) comporta un onere complessivo pari ad euro 274.657, che la RT provvede a quantificare fornendo i dati posti alla base della stima. Tale onere viene finanziato attraverso le minori spese che si sono determinate nell’ambito dell’operazione Unified Protector, in relazione al rientro anticipato di personale straniero alleato (con oneri a carico dell’Italia per il sostegno logistico) e al funzionamento dei mezzi (riduzione ore di volo).

Con riferimento, infine, all’autorizzazione di spesa di euro 430.000 per la cessione a titolo gratuito di mezzi di trasporto e logistici a Gibuti (articolo 1, comma 18), la RT precisa che per la quantificazione dell’onere è stato preso a riferimento il costo (riportato dalla RT) per il ripristino dell’efficienza dei mezzi in cessione. Anche con riguardo alle due fattispecie normative da ultimo citate si rinvia, per gli elementi di dettaglio, alla RT allegata al provvedimento in esame.

 

Al riguardo si osserva che gli oneri per il 2012 derivanti dall’articolo in esame sono limitati all’entità dei rispettivi stanziamenti, che appaiono in linea con le precedenti autorizzazioni di spesa riferite alle medesime finalità. Sul punto non si formulano, pertanto, rilievi in ordine ai profili di quantificazione.

Con riferimento all’onere relativo all’impiego di personale militare in attività di assistenza, supporto e formazione in Libia (articolo 1, comma 16, primo periodo), si evidenzia che questo, nel corso dell’esame in sede referente, è stato rideterminato in euro 9.742.982, in riduzione rispetto a quanto previsto dal testo originario della disposizione (euro 10.081.868). Sul punto, si rileva l’opportunità di acquisire gli elementi di quantificazione sottostanti la nuova determinazione dell’onere.

Riguardo agli oneri connessi all’utilizzo di personale militare in Libia dal 1° ottobre al 31 dicembre 2011 (articolo 1, comma 16, secondo periodo), appare utile acquisire l’indicazione dell’entità delle risorse disponibili a valere sulle quali trovano compensazione i predetti oneri. In proposito la relazione tecnica si limita ad affermare che si tratta di risorse disponibili ed a specificare la tipologia delle voci di costo interessate (sostegno logistico e funzionamento dei mezzi). Appare tuttavia opportuno chiarire se tali risparmi siano stati integralmente utilizzati per la compensazione delle maggiori spese sostenute per il personale militare in Libia ovvero abbiano in parte determinato economie di spesa.

Appare, infine, opportuno acquisire i dati e gli elementi di quantificazione relativi alle spese autorizzate dall’articolo 1, comma 16-bis (euro 1.025.000, per la cessione a titolo gratuito di mezzi non più in uso alle Forze armate, al Governo provvisorio libico,) e dall’articolo 1, comma 16-ter (euro 338.947 per la missione di vigilanza dell’UE in Georgia), introdotti nel corso dell’esame in sede referente.

 

ARTICOLO 2

Disposizioni in materia di personale

Le norme recano la disciplina relativa al trattamento del personale impegnato nelle missioni internazionali di cui al provvedimento in esame (comma 1). In proposito il testo opera un rinvio ad alcune specifiche disposizioni della legge n. 108/2009, del decreto legge n. 152/2009 e del decreto legge n. 102/2010.

Si tratta, in particolare, delle seguenti disposizioni.

L’art. 3, commi da 1 a 9, della legge n. 108/2009 prevede, tra l’altro: l’attribuzione di una indennità di missione in misura diversificata a seconda delle missioni stesse; la disciplina della valutazione dei periodi di comando; la possibilità di richiamare in servizio gli ufficiali della riserva di complemento; la possibilità di prorogare il periodo di ferma dei volontari in ferma prefissata di un anno; l’estensione ai volontari in “rafferma biennale” dell’indennità di impiego operativo prevista dall’articolo; la disciplina applicabile al personale in stato di prigionia o disperso.

L’art. 3, comma 6, del DL n. 152/2009 dispone l’applicazione al personale del Corpo della guardia di finanza delle disposizioni di cui all’art. 13 del DL n. 451/2001, che regolamentano la partecipazione del personale delle forze armate impiegato in missioni internazionali ai concorsi interni banditi dal Ministero di appartenenza. In particolare l’articolo 13 prevede che il personale militare che ha presentato domanda di partecipazione ai concorsi interni banditi dal Ministero della difesa per il personale in servizio e che non può partecipare alle varie fasi concorsuali, in quanto impiegato in missioni internazionali è rinviato d'ufficio al primo concorso utile successivo, fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando di concorso per il quale ha presentato domanda. Al medesimo personale, qualora vincitore del concorso e previo superamento del relativo corso ove previsto, sono attribuite, ai soli fini giuridici, la stessa anzianità assoluta dei vincitori del concorso per il quale ha presentato domanda e l'anzianità relativa determinata dal posto che avrebbe occupato nella relativa graduatoria.

L’art. 5, comma 2- bis, del DL n. 102/2010, prevede che al contributo corrisposto direttamente dall'Unione europea al personale che partecipa alla missione EUPM, di cui all'articolo 4, comma 22, del presente decreto, non si applica l'art. 1, comma 1238, della legge n. 296/2006 (finanziaria 2007). La norma richiamata ha previsto che il fondo istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa per la tenuta in efficienza dello strumento militare sia alimentato, tra l’altro, con i pagamenti a qualunque titolo effettuati da Stati od organizzazioni internazionali, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle missioni di pace[17].

Viene, inoltre, disposto (comma 2) che, per talune missioni, l’indennità di missione di cui all’articolo 3, comma 1, della legge  n. 108/2009, sia corrisposta nelle seguenti misure:

         98 per cento,  se usufruisce di vitto e alloggio gratuiti, al personale impiegato in Gran Bretagna e a Gibuti nelle missioni Atalanta e Ocean Shield[18], nonché al personale impiegato nella missione in Libia[19], nella missione EUPM e nell’Unità di coordinamento interforze JMOUs in Kosovo[20];

         98 per cento calcolato sulla diaria prevista con riferimento alla Repubblica democratica del Congo, corrisposta al personale impiegato nella missione EUTM Somalia e alle iniziative dell’Unione europea per la Regional maritime capacity building nel Corno d’Africa e nell’Oceano indiano occidentale[21];

         diaria intera incrementata del 30 per cento, se non si usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, al personale impiegato presso il NATO HQ Skopje; stessa disposizione si applica al personale impiegato nella missione UNMISS del Sud Sudan[22].

Al personale che partecipa alle missioni Active Endeavour, Atalanta e all’operazione NATO per il contrasto della pirateria è corrisposto il compenso forfetario di impiego ovvero la retribuzione per lavoro straordinario in deroga, con i limiti previsti – rispettivamente - dall’articolo 9, comma 3, del DPR n. 171/2007 (protrazione dell’operazione, senza soluzione di continuità, per almeno quarantotto ore con l’obbligo di rimanere disponibili nell’ambito dell’unità operativa e possibilità di corrispondere il compenso per un periodo non superiore a 120 giorni all’anno) e dall’articolo 10, comma 3, della legge n. 231/1990 (limiti orari individuali). Il compenso è corrisposto, inoltre, ai volontari in ferma prefissata di un anno nella misura prevista per i volontari in ferma prefissata quadriennale, pari al 70 per cento di quella spettante ai volontari di truppa in servizio permanente[23]. Il medesimo trattamento economico è previsto anche per il personale che fa parte dei nuclei militari di protezione[24] (NMP) imbarcati a bordo delle navi commerciali battenti bandiera italiana (comma 3).

Le norme prevedono, infine, che il Ministero della difesa possa avvalersi del personale - con i relativi mezzi - appartenente alla Croce Rossa Italiana ausiliario delle Forze armate, nei limiti dei finanziamenti statali (comma 4).

 

La relazione tecnica non considera le disposizioni in esame.

 

Al riguardo non si formulano osservazioni, considerato che gli oneri connessi all’applicazione delle disposizioni recate dall’articolo sono quantificati nell’ambito delle autorizzazioni di spesa previste dal provvedimento in esame.

 

ARTICOLI 3 e 4

Disposizioni in materia penale e contabile

Le norme dispongono:

·        l'applicazione del codice penale militare di pace e delle disposizioni in tema di competenza territoriale per l’accertamento dei reati militari: quest’ultima viene  concentrata sul tribunale militare di Roma[25] (articolo 3);

·        l’applicazione di quanto previsto dall’articolo 5, commi 1 e 2, del decreto legge 152/2009 (articolo 4, comma 1).

Detta norma prevede che, per le esigenze connesse con le missioni internazionali e in circostanze di necessità e urgenza, possano essere attivate le procedure d'urgenza previste dalla normativa vigente per l'acquisizione di forniture e servizi, nonché l’esecuzione in economia di lavori, servizi e forniture per specifiche esigenze, entro il limite complessivo di 50 milioni di euro annui a valere sulle risorse finanziarie stanziate per le missioni internazionali;

·        l’estensione ai fondi destinati al pagamento di spese per servizi e forniture aventi finalità di difesa nazionale e agli emolumenti dovuti al personale amministrato dal Ministero della difesa del regime previsto dall’art. 1, del DL n. 313/1994[26], che esclude dagli atti di esecuzione forzata i fondi di contabilità speciale delle Prefetture, delle direzioni di amministrazione delle Forze armate e della Guardia di finanza (articolo 4, comma 1-bis).

·        la nullità degli atti di sequestro e di pignoramento afferenti ai summenzionati fondi  (articolo 4, comma 1-ter).

·        l’anticipazione da parte del Ministero dell’economia e delle finanze di una somma non superiore alla metà delle spese autorizzate dal decreto in esame e comunque: per il Ministero della difesa, pari a euro 600.000.000; per il Ministero degli esteri, pari a euro 60.000.000. Tali anticipazioni vengono effettuate a valere sullo stanziamento previsto dalla norma di copertura finanziaria del decreto legge in esame[27] (articolo 4, comma 2).

 

La relazione tecnica non considera le norme.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 5

Disposizioni concernenti l’Amministrazione della difesa

Le norme disciplinano alcuni profili organizzativi e gestionali dell’Amministrazione della difesa. In particolare, viene previsto che il Ministero della difesa, per il triennio 2012-2014, riservi al personale tecnico da destinare agli arsenali e agli stabilimenti militari il 60 per cento delle assunzioni di personale civile autorizzate dalle disposizioni in materia di turn over[28].

Il testo fa riferimento alle seguenti norme in materia di assunzioni.

L'art. 3, comma 102, della legge n. 244/2007 prevede, per il quadriennio 2010-2013, limitazioni alla possibilità di assumere personale a tempo indeterminato per le amministrazioni pubbliche (ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), le quali possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20% di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascun anno, il 20% delle unità cessate nell'anno precedente.

L’art. 66, comma 9-bis, del DL n. 112/2008 prevede che a decorrere dal 2010 i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possano procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella sostenuta per il personale cessato dal servizio nel corso dell’anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell’anno precedente.

Per le predette assunzioni non si applica l’articolo 30, comma 2-bis, del D.lgs. n. 165/2001, che prevede che le amministrazioni pubbliche, prima di procedere all’espletamento di procedure concorsuali finalizzate alla copertura dei posti vacanti in organico, debbano attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1 del medesimo articolo[29] (comma 1, secondo periodo).

Le norme recano, inoltre, modifiche ed integrazioni al Codice dell’ordinamento militare ed, in particolare:

         disciplinano[30] - in presenza di vacanze organiche e su richiesta della Forza armata interessata - il transito nei ruoli normali dei Corpi sanitari, mediante concorso per titoli ed esami, degli ufficiali di grado non superiore a tenente colonnello appartenenti ad altri ruoli della medesima Forza armata, in possesso delle lauree e delle relative abilitazioni professionali richieste per tali corpi. Tali transiti sono effettuati secondo le modalità di cui all’art. 797, commi 2  e 3, del Codice dell’ordinamento militare [comma 2, lett. a), n.2].

L’art. 797, comma 2, del D.lgs. n.66/2010 (Codice dell’ordinamento militare) prevede che nel trasferimento da ruolo a ruolo si conserva l’anzianità posseduta prima del trasferimento. Il successivo comma 3 dispone che nei trasferimenti da ruolo a ruolo, a parità di anzianità assoluta, l’ordine di precedenza sia determinato dall’età, salvo il caso di militari provenienti dallo stesso ruolo, per i quali si osserva l’ordine di precedenza acquisito nel comune ruolo di provenienza. A parità di età si raffrontano le anzianità assolute successivamente nei gradi inferiori fino a quello in cui non si riscontra parità di anzianità. Se si riscontra parità anche nell’anzianità assoluta di nomina, è considerato più anziano colui che ha maggior servizio effettivo;

         estendono[31] agli ufficiali con il grado di capitano la disciplina  per il transito a domanda dal ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell’Esercito ai corrispondenti ruoli speciali della medesima Arma, già prevista, dalla previgente normativa, per gli ufficiali con il grado di maggiore e di tenente colonnello [comma 2, lett. b)];

         recano[32] disposizioni per il trasferimento[33] nel ruolo normale del Corpo del genio navale della Marina militare, degli ufficiali laureati in ingegneria edile, civile, civile idraulica, dell’ambiente e del territorio o in architettura[34], ed operanti nel settore infrastrutture, attualmente appartenenti al Corpo delle armi navali o ad altri Corpi della Marina militare. Viene previsto, inoltre, che gli ufficiali di grado non superiore a capitano di fregata dei ruoli normali della Marina militare laureati in ingegneria o in architettura, che operano o hanno operato per almeno tre anni nel settore infrastrutture[35], possano transitare a domanda nel ruolo normale del Corpo del genio navale della Marina militare[36]. [comma 2, lett. c)];

         prevedono[37] che, per essere valutati ai fini dell’avanzamento al grado superiore, gli ufficiali in servizio permanente delle Forze armate possano adempiere ai prescritti obblighi di comando o di imbarco non solo presso enti, reparti, comandi organicamente costituiti - come previsto dalla previgente disposizione[38] -  ma anche presso comandi, unità, reparti ed enti costituiti in relazione a specifiche esigenza operative o logistiche [comma 2, lett. d)];

         dispongono[39] la proroga dal 31 dicembre 2011 al 31 dicembre 2014 del termine entro il quale le unità gestite unitariamente dall’Agenzia industrie difesa (AID) debbono conseguire l’obbiettivo dell’economia di gestione, disciplinando le modalità di liquidazione per le citate unità che non dovessero conseguire tale risultato gestionale. La norma determina, inoltre, gli importi dei contributi diretti a carico del Ministero della difesa per il finanziamento dell’Agenzia – in riduzione rispetto a quelli indicati nella Tabella C allegata alla legge n. 183/2011 (euro 6.610.000 per ciascun anno del triennio 2012-2014) in euro 6.000.0000 per il 2012, euro 5.000.000 per il 2013, euro 4.000.000 per il 2014, fino alla loro completa soppressione a decorrere dall’anno 2015 [comma 2, lett. e), n. 1].

Si rammenta che l’articolo 2190, comma 1,  del Codice dell’ordinamento militare, nel testo previgente, prevedeva che le unità produttive e industriali, gestite unitariamente dall’Agenzia industrie difesa, anche mediante la costituzione di società di servizi nell’ambito delle disponibilità esistenti, fossero soggette a chiusura se, entro il 31 dicembre 2011, non avessero raggiunto la capacità di operare secondo criteri di economica gestione;

         autorizzano[40] l’Agenzia industrie difesa a prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato[41] non oltre la scadenza del 31 dicembre 2014 e, in ogni caso, entro i limiti della spesa già sostenuta nell'anno 2011 per tale tipologia di contratti, ridotta per gli anni 2012, 2013 e 2014, rispettivamente, del 10 per cento, del 20 per cento e del 30 per cento [comma 2, lett. e), n. 2].

Si rammenta che l’articolo  2190, comma 3, del Codice dell’ordinamento militare, nel testo previgente, prevedeva che l’Agenzia industrie difesa fosse autorizzata a prorogare fino al 31 dicembre 2011 i contratti di lavoro stipulati ai sensi dell’articolo 143 del citato regolamento, alla data di entrata in vigore del codice. L’articolo 143, comma 3, del DPR n. 90/2010, consente all'Agenzia di assumere, in relazione a particolari e motivate esigenze, cui non si può far fronte con il personale in servizio, e nell'ambito delle proprie disponibilità finanziarie, personale tecnico o altamente qualificato, con contratti a tempo determinato di diritto privato, previa procedura di valutazione comparativa che accerti il possesso di un'adeguata professionalità in relazione alle funzioni da esercitare, desumibile da specifici e analitici curricula culturali e professionali.

Vengono, altresì, introdotte misure volte a semplificare le procedure necessarie per assicurare il sostegno di programmi di investimento mediante l’utilizzo di contributi pluriennali, limitatamente al settore dei programmi di interesse della Difesa, prevedendo che una serie di atti e adempimenti procedurali -  tra i quali l’acquisizione del parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti - siano realizzati nell’ambito del decreto di cui all’articolo 4, comma 177-bis della legge n. 350/2003 (comma 3).

L’articolo 4, comma 177-bis, della legge n. 350/2003, prevede, tra l’altro, che in sede di attuazione di disposizioni legislative che autorizzano contributi pluriennali, il relativo utilizzo, anche mediante attualizzazione, sia disposto con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa verifica dell'assenza di effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto rispetto a quelli previsti dalla legislazione vigente. In caso si riscontrino effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, gli stessi possono essere compensati a valere sulle disponibilità del Fondo per la compensazione degli effetti conseguenti all'attualizzazione dei contributi pluriennali[42].

Le norme, infine, autorizzano la prosecuzione degli interventi di finanziamento dello sviluppo tecnologico nel settore aeronautico[43], con un contributo di euro 25.000.000 per ciascuno degli anni dal 2012 al 2016 e di euro 125.000.000 per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’art.2, comma 180, della legge n. 244/2007 (comma 4).

L’articolo 2, comma 180, della legge n. 244/2007, per il finanziamento di programmi del settore aeronautico, ha autorizzato la spesa di euro 318 milioni per l’anno 2008, 468 milioni per il 2009, 918 milioni per il  2010 e 1.100 milioni per ciascuno degli anni 2011 e 2012.

 

La relazione tecnica, con riguardo alle disposizioni in esame, riferisce quanto segue.

 

Articolo 5, comma 1 (Assunzioni personale civile del Ministero della difesa)

La RT afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le previste assunzioni, in ciascuno degli anni di riferimento, rientrano nell’ambito di quelle consentite al Ministero dalle disposizioni vigenti in materia di turn over (art. 3, comma 102, della legge n. 244/2007 e all’art. 66, comma 9-bis, del DL n. 112/2008).

 

Articolo 5, comma 2, lett. a (Corpi sanitari delle FF.AA.)

La RT afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto il previsto transito nei ruoli del Corpi sanitari degli ufficiali appartenenti ad altri ruoli della medesima Forza Armata, consentito solo in presenza di vacanze organiche, non ha effetti né sul trattamento economico del personale interessato né sul numero complessivo di promozioni da effettuare in ciascuno dei ruoli interessati. La RT afferma, inoltre, che la disposizione consente di sopperire alla carenza delle figure professionali sanitarie attraverso un migliore sfruttamento delle risorse umane già appartenenti all’organizzazione militare. La RT precisa, infine, che  nell’Esercito risultano attualmente  in servizio 9 ufficiali in possesso di laurea in medicina e chirurgia e 6 ufficiali laureati in psicologia, che potrebbero essere interessati al transito nel Corpo sanitario.

 

Articolo 5, comma 2, lett. b (transito ufficiali dell’Esercito da ruoli normali a ruoli speciali d’Arma)

La RT afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto il previsto transito a domanda non ha effetti né sul trattamento economico del personale, che prescinde dal ruolo di appartenenza, né sul numero complessivo di promozioni da effettuare in ciascuno dei ruoli interessati. La RT evidenzia, inoltre, che la carriera degli ufficiali del ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell’Esercito è limitata al grado massimo di colonnello e corrispondenti, a differenza di quella degli ufficiali del corrispondente ruolo normale, che può proseguire fino al grado di vertice di generale di corpo d’armata. Peraltro l’accesso alla dirigenza nel grado di colonnello vede tassi di avanzamento più favorevoli per il ruolo normale delle varie Armi (80 %) rispetto al corrispettivo ruolo speciale (18 %). La RT evidenzia, inoltre, che la previsione si rende necessaria per bilanciare le consistenze dei capitani del ruolo normale delle suddette Armi dell’Esercito, che risultano essere sovradimensionate rispetto ai volumi organici di legge.

La RT riporta le seguenti consistenze[44] di ufficiali con il grado di capitano in servizio nell’Esercito: ruolo normale [1.144 unità (organico 875)]; ruolo speciale [1.213 unità (organico 1.604)]. La RT evidenzia pertanto eccedenze nel ruolo normale, nella misura di 269 unità, e carenze nel ruolo speciale di 391 unità.

La RT afferma, infine, che i transiti sono comunque consentiti solo entro il numero e con le modalità stabiliti dal decreto di cui all’articolo 833, comma 1, del Codice dell’ordinamento militare.

 

Articolo 5, comma 2, lett. c (Corpo del genio navale della Marina Militare)

La RT afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto il transito nel ruolo normale del Corpo del genio navale della Marina militare, degli ufficiali appartenenti al Corpo delle armi navali o ad altri Corpi della Marina militare non determina effetti né sul trattamento economico né sul numero complessivo delle promozioni da effettuare in ciascuno dei ruoli interessati. I Corpi delle armi navali e del genio navale, essendo Corpi omologhi preposti a funzioni similari, possiedono lo stesso sviluppo di carriera. La RT evidenzia che gli ufficiali dei Corpi delle armi navali e del genio navale destinati al settore delle infrastrutture della Marina Militare, negli anni 2000-2005, sono stati reclutati mediante gli stessi concorsi a “nomina diretta” e hanno svolto gli stessi incarichi. A partire dal 2006, gli ufficiali del settore infrastrutture sono stati reclutati mediante concorsi “a nomina diretta” limitati al solo Corpo del genio navale.

La RT riporta le seguenti consistenze degli ufficiali del Corpo del genio navale: capitani di fregata [105 (organico 123)]; tenenti di vascello [101 (organico 118)].

Gli ufficiali del settore infrastrutture del Corpo delle armi navali interessati al transito d’autorità nel Corpo del genio navale sono in numero di 10 unità. Per il transito a domanda degli ufficiali di altri ruoli normali della Marina Militare, di grado non superiore a capitano di fregata, laureati in ingegneria o in architettura, che operano o hanno operato per almeno tre anni nel settore  infrastrutture, la RT afferma che potrebbe esser interessata 1 unità con il grado di capitano di fregata.

Con riguardo alla norma in riferimento la relazione illustrativa evidenzia che dal 1999 al 2005  la Marina militare ha reclutato, in via sperimentale, giovani laureati in ingegneria edile, civile, ambiente e territorio e architettura[45], immettendo i vincitori dell’unico concorso nei due Corpi del genio navale e delle armi navali, per questioni legate agli organici. Tali ufficiali, per i quali è previsto un identico sviluppo di carriera, sono stati selezionati con gli stessi criteri e requisiti, hanno seguito lo stesso iter formativo, sono stati tutti impiegati presso enti della stessa tipologia, per svolgere incarichi analoghi. L’unico fattore di distinzione tra loro è dato dall’appartenenza formale all’uno o all’altro Corpo. A partire dall’anno 2006[46], la Marina ha proceduto a reclutare tali ufficiali nel solo Corpo del genio navale, continuando, peraltro, a impiegare, presso la direzione generale dei lavori del demanio, nonché presso le direzioni del genio militare per la Marina ed enti subordinati, alcuni ufficiali laureati in ingegneria appartenenti al Corpo delle armi navali, reclutati a suo tempo mediante i corsi normali dell’accademia militare. La disposizione in esame risponde all’esigenza di riunire nel solo ruolo normale del Corpo del genio navale gli ufficiali operanti nel settore infrastrutture appartenenti al Corpo delle armi navali o ad altri Corpi della Marina, che, in possesso di adeguato titolo di studio, abbiano operato per un congruo periodo presso tale settore di attività.

 

Articolo 5, comma 2, lett. e (Agenzia industrie difesa)

La RT afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, bensì risparmi di spesa. La Tabella C allegata alla legge n. 183/2011 (legge di stabilità 2012), infatti riporta attualmente, alla voce “Difesa e sicurezza del territorio – ministero della difesa” la somma di euro 6.610.000 per ciascuno degli anni del triennio 2012-2014, quali risorse assegnate al Ministero per il finanziamento dell’Agenzia industrie difesa, ai sensi dell’art. 559, del  Codice dell’ordinamento militare. La RT afferma, inoltre, che tenuto conto che la disposizione prevede la riduzione di tali contributi ad euro 6.000.000 nel 2012, ad euro 5.000.000 nel 2013 e ad euro 4.000.000 nel 2014, nonché la completa soppressione degli stessi a decorrere dal 2015, questa comporta risparmi di spesa pari a euro 610.00 nel 2012, in euro 1.610.000 nel  2013 ed in euro 2.610.000 nel 2014. Tali riduzioni di spesa vengono riportate  (con identici importi sui tre saldi) anche nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari allegato al provvedimento.

 

Articolo 5, comma 3 (Contributi pluriennali in programmi d’interesse della difesa)

La RT afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L’intervento costituisce una misura di semplificazione dell’azione amministrativa volta ad accelerare la realizzazione dei programmi d’investimento mediante l’utilizzo di contributi pluriennali, limitatamente al settore dei programmi di interesse della difesa. La norma, pertanto, non solo non comporta nuovi o maggiori oneri né effetti finanziari diretti, ma è suscettibile di determinare un miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione degli apparati amministrativi delle amministrazioni competenti nel settore. A tale miglioramento di efficienza può essere ricollegato, in via generale, un risparmio di spesa derivante da un migliore impiego delle risorse.

 

Articolo 5, comma 4 (finanziamento dello sviluppo tecnologico nel settore aeronautico)

La RT afferma che la disposizione reca oneri solo come limite massimo di spesa e che questa è finalizzata alla prosecuzione degli interventi di finanziamento dello sviluppo tecnologico nel settore aeronautico di cui all’articolo 5, del DL n. 321/1996. Si tratta, in particolare,  di programmi prioritari, quali: l'acquisizione del satellite SICRAL 2; l'acquisizione di elicotteri per il soccorso Combact SAR; l’acquisizione di velivoli per l'addestramento avanzato M346; la realizzazione della digitalizzazione della componente terrestre (Forza NEC – Network Enabled Capabilities); la realizzazione del Sistema di comunicazione terrestre (SICOTE) dell'Arma dei carabinieri.

La RT afferma, inoltre, che alla copertura dei citati oneri (euro 25.000.000 per ciascun anno dal 2012 al 2016 ed euro 125.000.000 per ciascuno degli anni 2017 e 2018) si provvede attraverso corrispondente riduzione di spesa di all’art.2, comma 180, della legge n. 244/2007, concernente il finanziamento di programmi aeronautici di elevato contenuto tecnologico, i cui importi sono evidenziati nella Tabella E allegata alla legge n. 183/2012, alla voce, legge n. 244 del 2007, alinea “Art. 2, comma 180: Interventi nel settore aeronautico – Interventi a favore delle imprese industriali”.

 

La relazione illustrativa, con riferimento all’articolo 5, comma 4, afferma che per la continuazione dei summenzionati programmi di sviluppo e investimento sussistono cogenti vincoli di natura contrattuale o di natura pattizia tra Governi, che in caso di loro violazione determinerebbero l’insorgere di significativi maggiori oneri derivanti dall'applicazione dei meccanismi sanzionatori.

La relazione sottolinea, infine, con riferimento all’impatto sui saldi di finanza pubblica, che tutti i richiamati programmi sono inclusi nelle rilevazioni periodicamente predisposte per la determinazione degli effetti sul deficit, anche tendenziale, dei programmi militari, definita in base alle vigenti disposizioni Eurostat, di concerto fra i Ministeri della difesa e dell'economia e delle finanze e l’Istat.

 

In una Nota del Ministero della difesa, trasmessa[47] alle Commissioni riunite III^ e IV^ in data 17 gennaio 2012, è stato inoltre evidenziato – sempre con riferimento all’articolo 5, comma 4 – che, considerato che le risorse relative al richiamato DL n. 321/1996 non risultano più disponibili per il 2012, si è reso indispensabile ed urgente intervenire per evitare ritardi nell’evoluzione dei predetti programmi. In tal senso il Governo ha inteso agire individuando le possibilità di intervento offerte dalle disponibilità del bilancio 2012, senza ulteriormente aggravare con nuove o maggiori spese il quadro generale della finanza pubblica. Ciò premesso si è provveduto - afferma la Nota - ad individuare nell’autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 244/2007, relativa al programma EFA (Eurofighter), quei possibili margini di manovra per reperire, nell’immediato, fondi sufficienti a garantire la prosecuzione delle attività relative all'annualità 2012.

 

Al riguardo, con riferimento al comma 4 (prosecuzione di programmi di spesa nel settore della Difesa), si osserva che la relazione tecnica non fornisce elementi volti a chiarire lo stato di avanzamento delle acquisizioni e degli interventi interessati. Tali elementi andrebbero acquisiti al fine di valutare se possa determinarsi la necessità di stanziamenti ulteriori, successivi al periodo di riferimento, finalizzati al completamento dei predetti programmi. Sul punto andrebbe pertanto acquisito un chiarimento del Governo.

Inoltre, come osservato in premessa con riferimento al medesimo comma 4, nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari l’onere previsto dal testo e dalla relazione tecnica viene riportato uniformemente sui tre saldi di finanza pubblica. In proposito andrebbero esplicitati i criteri posti alla base di tale valutazione.

Sul punto la relazione illustrativa si limita ad affermare – come detto - che la determinazione degli effetti sul deficit di tutti i programmi di spesa interessati  dalla norma in esame viene definita in base alle vigenti disposizioni Eurostat.

Si ricorda che, per gli acquisti di forniture militari[48], i criteri di registrazione sui tre saldi sono, in linea di principio, diversi. Infatti, in genere: sul SNF viene registrato lo stanziamento autorizzato dalla norma; sul fabbisogno viene registrata la previsione di pagamento basata su una stima dell’avanzamento dei lavori (da cui dipendono i pagamenti effettivi); sull’indebitamento netto viene registrato il valore dei beni che si prevede saranno consegnati nel periodo di riferimento[49]. In particolare, in base ai criteri Eurostat[50], le spese per forniture militari sono contabilizzate sull’indebitamento netto della PA alla consegna del bene, prescindendo dai relativi pagamenti.

Non si hanno, infine, osservazioni da formulare con riguardo alle restanti disposizioni dell’articolo in esame, preso atto di quanto in proposito affermato nella relazione tecnica.

In merito ai profili di copertura finanziaria, il comma 4, dispone che per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 5 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, è autorizzato un contributo di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2012 al 2016 e di 125 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 180, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

 

Al riguardo, si osserva che le risorse delle quali è previsto l’utilizzo sono iscritte nel capitolo 7421 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Tali risorse, come rideterminate dalla tabella E allegata alla legge di stabilità 2012 ammontano a 1.000 milioni di euro per l’anno 2012, a 1.100 milioni di euro per l’anno 2013, a 1.200 milioni di euro per l’anno 2014 e a 4.800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Le suddette risorse sono iscritte in bilancio come limiti di impegno e risultano interamente impegnabili.

 

ARTICOLO 6

Misure di contrasto alla pirateria

Normativa previgente: l’art. 5, comma 5, del DL n. 107/2011, prevede che le guardie giurate impiegabili, con funzioni di protezione, sulle navi mercantili italiane in aree a rischio pirateria debbano essere individuate preferibilmente tra quelle che abbiano prestato servizio nelle Forze armate, anche come volontari, con esclusione dei militari di leva, e che abbiano superato specifici corsi teorico-pratici per l’espletamento di servizi di sicurezza sussidiaria[51]. L’art. 5, comma 5-bis del medesimo decreto prevede, altresì, che le guardie giurate, nell’espletamento del suddetto servizio di protezione, ed entro i limiti territoriali delle acque internazionali a rischio di pirateria, possano utilizzare le armi in dotazione delle navi, detenute previa autorizzazione del Ministro dell'interno[52].

La norma dispone modifiche ed integrazioni alla disciplina sul ricorso alle guardie giurate per la protezione di navi mercantili battenti bandiera italiana che transitano in aree marittime a rischio di pirateria, introdotta dall’art. 5, commi 4, 5, 5-bis e 5-ter, del DL n. 107/2011. In particolare  la norma prevede:

         che possano essere impiegate per un periodo transitorio, fino al 31 dicembre 2012, anche guardie giurate che non abbiano frequentato i previsti corsi teorico-pratici per l’espletamento di servizi di sicurezza sussidiaria, a condizione[53] che abbiano partecipato per almeno sei mesi, quali appartenenti alle Forze armate, a missioni internazionali con incarichi operativi [comma 1, lett. a)];

         che possa essere autorizzato dal Ministro dell’interno l’imbarco e lo sbarco delle armi – utilizzabili dalle guardie giurate a bordo delle navi mercantili -  nei porti degli Stati le cui acque territoriali sono confinanti con le aree a rischio pirateria [comma 1, lett. b), n. 2];

 

La relazione tecnica non considera la norma in esame.

La relazione illustrativa afferma che le modifiche apportate alla disciplina in riferimento non determinano riflessi di carattere finanziario.

 

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare, stante il carattere ordinamentale delle disposizioni in esame.

 

ARTICOLO 7

Iniziative di cooperazione allo sviluppo

Le norme, autorizzano le seguenti spese a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012:

         euro 34.700.000, per iniziative di cooperazione in Afghanistan e Pakistan[54] (comma 1).

Nell’ambito della suddetta autorizzazione di spesa può essere inviato o reclutato in loco personale presso la sede della cooperazione civile italiana ad Herat[55] in Afghanistan. Il comma 2 prevede, inoltre che il Ministro degli esteri e il Ministro per la cooperazione internazionale e l’integrazione, d’intesa tra loro e fatto salvo quanto previsto dalla legge n. 49/1987, identifichino le misure volte ad agevolare l’intervento delle ONG che intendano operare in Afghanistan e in Pakistan per fini umanitari;

         euro 33.300.000[[56]]per iniziative di cooperazione in Iraq, Libano, Myanmar, Somalia, Sudan, Sud Sudan, Libia e Paesi a questa limitrofi, nonché euro 2.000.000 per interventi di sminamento di cui alla legge 58/2001 (comma 3).

Il comma 3 prevede inoltre che, nell’ambito dello stanziamento di euro 33.300.000 e nel periodo di applicazione delle disposizioni di cui al decreto in esame, il Ministro degli affari esteri e il Ministro per la cooperazione internazionale e l’integrazione, d’intesa tra loro, possano destinare risorse per la cooperazione in altre aree di crisi, in caso di necessità e urgenza di intervento, nel limite del 15 per cento del predetto stanziamento.

Viene disposto, infine, che fatto salvo quanto previsto dalla legge n. 49/1987, per assicurare il necessario coordinamento delle attività e l’organizzazione degli interventi e delle iniziative di cui al presente articolo, nell’ambito degli stanziamenti previsti, il Ministro degli affari esteri e il Ministro per la cooperazione internazionale e l’integrazione, possono provvedere alla costituzione di strutture operative temporanee (comma 3-bis).

 

La relazione tecnica afferma che le disposizioni del presente articolo comportano oneri solo come limite massimo di spesa.

Con riferimento alla spesa autorizzata al comma 1 (euro 34.700.000 per iniziative di cooperazione allo sviluppo di cui alla legge n. 49/1987 in Afghanistan e Pakistan), la RT precisa che, in Afghanistan l’intervento italiano è destinato all’alimentazione dell’Afghanistan Reconstruction Trust Fund (programmi agricoli, educativi e sanitari, e finanziamento di attività di investimento del governo afghano). Per quanto riguarda il Pakistan la RT precisa che l’intervento è volto a consolidare le iniziative di assistenza tecnica nel settore dello sviluppo agricolo, rurale e del microcredito, nonché al finanziamento di attività di organismi internazionali operativi in loco nell’ambito della sicurezza alimentare (PAM e FAO) e degli aiuti di emergenza.

Con riguardo al rifinanziamento delle iniziative di cooperazione allo sviluppo in Iraq, Libano, Myanmar, Somalia, Sudan, Sud Sudan, Libia e Paesi limitrofi (comma 3), la RT afferma che l’autorizzazione di spesa (euro 33.300.000) è finalizzata alla prosecuzione e al consolidamento degli interventi già avviati e per nuove iniziative sia sul canale bilaterale che multilaterale, ivi inclusi gli interventi di emergenza.

 

Nulla da osservare al riguardo, considerato che gli oneri recati dalle norme in esame sono limitati all’entità degli stanziamenti autorizzati.

Si evidenzia tuttavia che la RT non fornisce i dati e gli elementi posti alla base delle quantificazioni.

 

ARTICOLO 8

Sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione ai processi di pace e di stabilizzazione

Le norme autorizzano le seguenti spese a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre  2012:

         euro 5.236.199, per gli interventi a sostegno dei processi di ricostruzione e di stabilizzazione nei Paesi in situazione di fragilità, di conflitto o post-conflitto e per il contributo all’Unione per il Mediterraneo (comma 1);

         euro 800.000, per la partecipazione italiana al Fondo fiduciario ONU destinato al Middle East North Africa e al Fondo fiduciario del Gruppo di Contatto per la lotta alla pirateria istituito presso l’UNODC[57](comma 2);

         euro 995.800, per la partecipazione alle operazioni civili di mantenimento della pace e di diplomazia preventiva, nonché ai progetti di cooperazione promossi dall’OSCE[58] (comma 3);

         euro 3.500.000, per la partecipazione italiana al Fondo fiduciario NATO destinato al sostegno dell’esercito nazionale afgano e al Fondo NATO – Russia Council destinato al settore elicotteristico (comma 4);

         euro 3.167.719, per assicurare la partecipazione italiana alle iniziative PESC-PSDC[59] e a quelle di altre organizzazioni internazionali (comma 5);

         euro 800.000,per l’erogazione del contributo italiano al Tribunale speciale delle Nazioni Unite per il Libano (comma 6);

         euro 250.000, per l’erogazione del contributo italiano in favore dello Staff College di Torino[60] (comma 7);

         euro 3.000.000, ad integrazione degli stanziamenti già assegnati per il 2012 per l’attuazione della legge n. 180/1992[61], per la partecipazione italiana alle iniziative a sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza in Africa sub-sahariana (comma 8);

         euro 2.000.000, per la partecipazione italiana al Fondo fiduciario InCE, istituito presso la BERS[62] e destinato al rafforzamento della cooperazione regionale nell’area dell’Iniziativa Centro europea (comma 9);

         euro 11.500.000,per la prosecuzione degli interventi operativi di emergenza e di sicurezza a tutela dei cittadini e degli interessi italiani nei territori bellici e ad alto rischio (comma 10);

         euro 616.940, per la partecipazione di personale del Ministero degli esteri alle operazioni internazionali di gestione delle crisi, tra le quali le missioni PESD, nonché agli Uffici dei rappresentanti speciali dell’UE per le varie aeree di crisi, ed euro 152.000 per i viaggi di servizio[63] del personale del Ministero degli esteri in servizio presso gli uffici situati in Afghanistan, Iraq e Pakistan e per le altre aree di crisi che dovessero manifestarsi nel corso del periodo (comma 11).

Al citato personale è corrisposta un'indennità, detratta quella eventualmente concessa dall'organizzazione internazionale di riferimento e senza assegno di rappresentanza, pari all'80% dell’indennità di servizio all’estero riconosciuta dall’Amministrazione degli affari esteri[64]; per incarichi presso il contingente italiano in missioni internazionali l’indennità non può superare il trattamento attribuito per la stessa missione all’organo di vertice del contingente;

         euro 48.000,per le esigenze operative e di funzionamento dell’Ufficio NATO Senior civilian representative di Herat in Afghanistan (comma 12);

         euro 8.514.728, per il rafforzamento delle misure di sicurezza attiva,  passiva e informatica delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari, nonché euro 8.200.000, per il finanziamento del Fondo[65] per la messa in sicurezza delle sedi diplomatico-consolari, degli Istituti di cultura e delle istituzioni scolastiche all’estero poste in Paesi a rischio. Alle spese di cui al presente comma non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 8, comma 1 del DL n. 78/2010[66], (comma 13).

L’articolo 8, comma 1, del DL n. 78/2010, ha ridotto, a decorrere dal 2011, dal 3 al 2 per cento, l’aliquota, applicabile al valore degli immobili utilizzati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che costituisce la spesa massima per la loro manutenzione, ordinaria e straordinaria. Il limite originario del 3 per cento è stato fissato dall’articolo 2, comma 618, della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008). Il prospetto riepilogativo allegato al DL n. 78/2010, non ascriveva alla norma in riferimento effetti finanziari. La RT, con riguardo alla medesima norma, riferiva che le risorse destinabili, nel limite massimo del 3 % del valore degli immobili (stimato dall'Agenzia del Demanio in circa 65 miliardi di euro), alla manutenzione straordinaria ed ordinaria dei medesimi immobili, erano quantificabili in circa 1,95 miliardi di euro. Riducendo la percentuale al 2%, tale limite sarebbe stato portato a circa 1,3 miliardi di euro, con differenza pari a 650 milioni di euro;

         euro 852.945, per l’invio in missione di personale del Ministero degli affari esteri presso le rappresentanze italiane (sedi nel testo) in Afghanistan, Iraq, Libia,  Pakistan e Yemen; euro 178.022 per il parziale pagamento delle spese di viaggio per congedo in Italia[67] del personale in servizio presso le medesime e dei familiari a carico; euro 360.872 per l’invio in missione di un funzionario diplomatico con l’incarico di assistere la presenza italiana in Kurdistan (comma 14).

La norma precisa che al personale inviato in missione presso le rappresentanze italiane in Afghanistan, Iraq, Libia, Pakistan e Yemen è corrisposta un’indennità, senza assegno di rappresentanza, pari all'80% dell’indennità di servizio all’estero riconosciuta dall’Amministrazione degli affari esteri[68]. Al funzionario diplomatico inviato in Kurdistan vengono corrisposti un'indennità (pari all'80% dell’indennità di servizio all’estero riconosciuta dall’Amministrazione degli affari esteri[69]) ed il rimborso forfettario degli oneri derivanti dalle attività in Kurdistan, commisurato alla diaria per i viaggi di servizio all'interno dell'Iraq. Per l'espletamento delle sue attività, il predetto funzionario può avvalersi del supporto di due unità da reperire in loco per un periodo non superiore a quello di applicazione delle disposizioni del provvedimento in esame;

         euro 300.000 come contributo straordinario per l’anno 2012 al Comitato Atlantico Italiano[70] (comma 15).

Viene disposto infine che, fatto salvo quanto previsto dalla legge n. 49/1987, per assicurare il necessario coordinamento delle attività e l’organizzazione degli interventi e delle iniziative di cui al presente articolo nell’ambito degli stanziamenti previsti, il Ministro degli affari esteri possa provvedere alla costituzione di strutture operative temporanee (comma 15-bis).

Tale ultimo comma, introdotto dalle Commissioni di merito, è di contenuto analogo al comma 1 dell’articolo 9, soppresso in sede referente. Quest’ultima, tuttavia, conteneva  un inciso in base al quale la costituzione delle strutture operative temporanee era consentita “nell’ambito degli stanziamenti di cui agli articoli 7 e 8”. Tale clausola  è stata modificata: infatti nel nuovo testo la costituzione delle strutture temporanee è consentita “nell’ambito degli stanziamenti previsti”.

 

La relazione tecnica afferma che le disposizioni dell’articolo in esame comportano oneri solo come limite massimo di spesa. La RT espone analiticamente gli elementi posti alla base della quantificazione. Ad essa si rinvia per l’illustrazione, nel dettaglio, delle voci di costo relative a ciascuna autorizzazione di spesa.

 

Al riguardo andrebbe chiarito, in ordine al comma 15-bis, entro quali stanziamenti potranno essere costituite le strutture operative temporanee, atteso che la norma non reca più il riferimento agli articoli 7 e 8.

 

ARTICOLO 9

Regime degli interventi

Le norme:

         autorizzano, per le finalità e nei limiti temporali di cui agli artt. 7 e 8 e in casi di necessità e urgenza, il Ministero degli affari esteri a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato (comma 2);

         recano la disciplina relativa all’indennità di missione per il personale della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri[71], inviato in missione per le attività e le iniziative di cui agli artt. 7 e 8 (comma 3):

Nello specifico, la norma (comma 3) prevede che al personale della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri (DGCS) sia corrisposta l'indennità di missione di cui al R.D. n. 941/1926, nella misura intera incrementata del 30 per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman. In base all'art. 16 della legge 49/1987, il personale addetto alla DGCS è costituito oltre che da personale del Ministero degli affari esteri anche, nel limite massimo di 7 unità, da magistrati ordinari o amministrativi ovvero da avvocati dello Stato. Possono inoltre far parte del personale della DGCS esperti e tecnici assunti con contratti di diritto privato, oltre a personale dell'amministrazione dello Stato, degli enti locali o di enti pubblici non economici, posto in posizione di fuori ruolo o di comando, nonché, nei limiti di un massimo di 30 unità, funzionari esperti di cittadinanza italiana provenienti da organismi internazionali, anch'essi assunti con contratti di diritto privato. L'art. 13, comma 2, della legge 49/1987 prevede che le Unità tecniche di cooperazione nei paesi in via di sviluppo siano costituite da esperti e tecnici assunti con contratto di diritto privato, da funzionari esperti, di cittadinanza italiana, provenienti da organismi internazionali nei limiti di un contingente massimo di 30 unità, assunti dalla DGCS, nonché da personale assumibile in loco con contratti a tempo determinato, nonché da esperti tecnico-amministrativi assegnati dalla DGCS, e da personale esecutivo e ausiliario assunto in loco con contratti a tempo determinato[72]. La direzione di ciascuna unità tecnica è posta in capo a un esperto dell'Unità tecnica centrale, responsabile anche in ordine all'amministrazione dei fondi nei confronti del capo della rappresentanza diplomatica competente per territorio;

         autorizzano il Ministero degli affari esteri - per il funzionamento delle Unità tecniche di cooperazione nei paesi in via di sviluppo[73] e delle Sezioni distaccate[74] e nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio -  a sostenere le spese di vitto ed alloggio strettamente indispensabili per il personale inviato in missione nei Paesi di cui all’art. 7 (Afghanistan, Pakistan, Iraq, Libano, Myanmar, Somalia, Sudan, Sud Sudan, Libia e Paesi a questa limitrofi, nonché nei Paesi interessati dai programmi di sminamento umanitario) che, per motivi di sicurezza, debba essere alloggiato in locali comunque a disposizione dell'Amministrazione. Le norme prevedono, altresì, che alle spese per il funzionamento delle Unità tecniche e delle relative Sezioni distaccate, non si applica l’art. 9, comma 28, del DL n. 78/2010[75]. Agli effetti derivanti sui saldi di finanza pubblica si provvede a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui all’art. 7 (comma 4);

L’art. 9, comma 28, del DL n. 78/2010 riduce del 50% rispetto alla spesa sostenuta nell’anno 2009 la spesa delle pubbliche amministrazioni per il personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nonché per i contratti di formazione lavoro, somministrazione di lavoro, nonché il lavoro accessorio[76]. Alla norma sono ascritti effetti complessivi di minor spesa pari a 73 milioni per ciascun anno del triennio 2011-2013, sul saldo netto da finanziare e a 40,7 milioni per il 2011 e 37,5 milioni per ciascun anno del biennio 2012-2013, sul fabbisogno e sull’indebitamento netto;

         dispongono che alle spese previste dagli articoli 7 e 8 del decreto in esame non si applichino l’articolo  60, comma 15, del DL n. 112/2008[77] e l’articolo 6, comma 14, del DL 78/2010. All’effetto derivante sulla finanza pubblica si provvede a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui ai medesimi articoli 7 e 8 del DL  in esame (comma 6).

L’art. 60, comma 15, del DL 112/2008 prevede che per agevolare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica le amministrazioni dello Stato, salvo i comparti della sicurezza e del soccorso, non possano assumere mensilmente impegni superiori ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna unità previsionale di base. A tale norma non sono soggette le spese per stipendi, retribuzioni, pensioni e altre spese fisse o aventi natura obbligatoria ovvero non frazionabili in dodicesimi, nonché quelle per interessi, poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili, per accordi internazionali, per obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, per annualità relative ai limiti di impegno e per rate di ammortamento mutui. Il prospetto riepilogativo e la RT non associano alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica. L'articolo 6, comma 14, del DL n. 78/2010 dispone che, a decorrere dal 2011, la spesa per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni, (con l’esclusione delle autovetture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di quelle utilizzate per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica) non può essere superiore all’80 per cento della spesa 2009. Alla norma non sono ascritti effetti diretti di minor spesa sui saldi di finanza pubblica. La RT allegata al decreto legge afferma che i risparmi conseguibili per effetto della disposizione in riferimento, al pari di tutte le altre disposizioni di cui all’art. 6, risultano compresi in quelli ascritti all’articolo 2 del medesimo provvedimento (riduzione lineare del 10 per cento delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell’ambito delle spese rimodulabili delle missioni di ciascun Ministero);

         autorizzano il Ministero degli affari esteri - per le finalità, entro i limiti temporali e nell’ambito delle risorse di cui agli articoli 7 e 8 – all’affidamento di incarichi di consulenza a tempo determinato e alla stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa con personale estraneo alla P.A. e in possesso di specifiche professionalità, in deroga alle disposizioni di cui art. 6, comma 7, e all’art. 9, comma 28, del DL n. 78/2010, all’art. 1, comma 56, della legge n. 266/2005, e all’art. 61, commi 2 e 3, del DL n. 112/2008, nonché in deroga alle disposizioni di cui  agli articoli 7 e 36 del D. Lgs. n. 165/2001 (comma 7).

L’art. 6, comma 7, del DL n. 78/2010 riduce, a decorrere dal 2011, la spesa annua dalle pubbliche amministrazioni per studi ed incarichi di consulenza, compresi gli studi ed incarichi conferiti a pubblici dipendenti, disponendo che essa non potrà essere superiore al 20% di quella sostenuta nell'anno 2009. Alla norma non sono ascritti effetti diretti di minor spesa sui saldi di finanza pubblica. La RT allegata al decreto legge afferma che i risparmi conseguibili per effetto delle disposizioni di cui all’art. 6, sono complessivamente ricompresi in quelli ascritti all’art. 2 del medesimo provvedimento (riduzione lineare delle dotazioni dei Ministeri).

L’art. 1, comma 56, della legge n. 266/2005 (finanziaria 2006) prevede le somme riguardanti indennità, compensi, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti per incarichi di consulenza da parte delle pubbliche amministrazioni sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005. Alla norma non sono ascritti effetti diretti di minor spesa sui saldi di finanza pubblica.

L'art. 61, del DL n. 112/2008, ai commi 2 e 3, limita al 30% della spesa sostenuta nel 2004 la spesa annua per studi e incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all’amministrazione [comma 2, lettera a)], chiarendo che a tale limite è soggetta anche la spesa annua per studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti [comma 2, lettera b)]. Al comma 3 viene infine precisato che tali disposizioni si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2009. Alla norma in riferimento non sono ascritti effetti diretti sui saldi. Gli artt. 7 e 36 del D. lgs.n. 165/2001 disciplinano l’utilizzo di contratti di lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni, prevedendo, tra l’altro, in tema di durata massima del rapporto di lavoro flessibile, il divieto per le pubbliche amministrazioni di ricorrere all’utilizzo del medesimo lavoratore con più tipologie contrattuali per periodi di servizio superiori ai tre anni nell’arco dell’ultimo quinquennio, nonché la responsabilità dirigenziale in caso di violazione di siffatto divieto;

         dispongono - nei limiti delle risorse di cui agli articoli 7 e 8 del provvedimento in esame, nonché delle disponibilità degli stanziamenti di cui agli artt. 1 e 2 del DL n. 228/2010[78] e agli artt. 1, 2 e 10, comma 3, del DL n. 107/2011[79], la convalida degli atti adottati, delle attività svolte e delle prestazioni effettuate dal 1º gennaio 2012 fino alla data di conversione del decreto in esame, conformi alla disciplina contenuta nel presente articolo (comma 8).

Si evidenzia che il comma 8 del provvedimento in esame riproduce l’articolo. 3, comma 5-ter, del DL n. 228/2010, salvo il richiamo alle “disponibilità”, che nella precedente norma era invece riferito ai “residui non impegnati”;

         escludono - in caso di oggettive difficoltà di utilizzo del sistema bancario locale attestate dal capo missione - i pagamenti effettuati dalle rappresentanze diplomatiche[80] fino ad un importo di 10.000 euro, dall’applicazione dell’ art. 3 della legge n. 136/2010 (comma 9).

L’art. 3 della legge n. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie) obbliga – al fine di consentire la tracciabilità dei flussi finanziari e di prevenire infiltrazioni di tipo criminale - gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate a lavori, a servizi e forniture pubbliche, ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati alle pubbliche commesse;

         prevedono la proroga al 29 febbraio 2012 dei contratti quadriennali, in scadenza il 31 dicembre 2011[81], degli esperti per i compiti di natura tecnica relativi ai programmi, alle iniziative e agli interventi di cooperazione allo sviluppo[82]. Non si procede, in ogni caso, alla proroga dei rapporti contrattuali oltre il compimento del 67° anno di età (comma 10).

L’articolo 3, comma 12, del DL 102/2010 (Proroga missioni internazionali per il 2011) ha prorogato fino al 31 dicembre 2011 i contratti degli esperti in scadenza il 31 dicembre 2010. Tale proroga – specificava il testo (per questa parte non modificato dal comma 10 in esame) – è stata disposta “nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente”.

Si rammenta che in base all’art. 3, comma 13, del DL n. 102/2010, tali contratti, peraltro, devono stipularsi ai sensi dell’articolo 1, comma 01, del D. lgs. n. 368/2001, il quale prevede che il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato. Ai fini della disciplina di tali contratti si provvede con uno o più decreti del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previo parere del Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo.

 

La relazione tecnica considera esclusivamente i commi 4, 6, 7, 8, 9, 10. In proposito afferma quanto segue.

 

Comma 4  (Spese per il funzionamento delle Unità tecniche e delle relative Sezioni distaccate)

Per quanto concerne la disapplicazione dei limiti previsti dall’art. 9, comma 28, del DL n. 78/2010, la RT precisa che la copertura finanziaria degli eventuali oneri da essa derivanti, pari a euro 252.643 (dettagliato di seguito), è operata mediante le autorizzazioni di spesa di cui all’articolo 7 del provvedimento in esame:

 

(euro)

 

PAESE

PERSONALE LOCALE DELLE UTL (unità tecniche locali)

UNITA’ DI PERSONALE

COSTO COMPLESSIVO***

AFGHANISTAN

24

96.340

IRAQ*

0

0

LIBANO

0

0

LIBIA*

0

0

MYANMAR*

0

0

PAKISTAN**

4

28.218

SOMALIA*

0

0

SUD SUDAN

3

29.635

SUDAN

10

98.450

TOTALE

 

252.643

* Paesi nei quali non è istituita né un’UTL né una Sezione distaccata.

** I costi unitari del personale assunto in loco variano a seconda del mercato locale.

 

Comma 6 (Limiti alla spesa per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture)

In relazione alla disapplicazione dei limiti di spesa relativi all’acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio delle autovetture, di cui all’articolo 6, comma 14, del DL n. 78/2010, la RT precisa che la copertura finanziaria dell’onere di euro 37.280 (dettagliato di seguito) è operata mediante l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 7 del provvedimento in esame.

 

(euro)

PAESE

N. AUTOVEICOLI

COSTO COMPLESSIVO ANNUO AUTOVETTURE

PREVISIONE DI MAGGIORE SPESA IN DEROGA

AFGHANISTAN

0

0

0

IRAQ*

 

 

 

LIBANO

1

3.120

6.000

MYANMAR*

 

 

 

PAKISTAN

 

 

30.000

SOMALIA*

 

 

 

SUD SUDAN

1

1.400

5.000

SUDAN

3

4.200

5.000

 

TOTALE (*)

8.720 (B)

46.000 (A)

 

TOTALE (B-A)

37.280

(*) Paesi nei quali non è istituita né un’UTL né una Sezione distaccata.

Si presume che per “costo complessivo annuo” la RT intenda indicare il costo attualmente sostenuto sulla base del DL n. 78/2010 (80 % della spesa 2009).

 

Sempre con riferimento alla deroga recata all’articolo 6, comma 14, del DL n. 78/2010, la RT evidenzia ulteriori oneri (dettagliati di seguito) connessi alla medesima fattispecie (spesa per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture), per un importo complessivo pari ad euro 800.000. La RT afferma che la copertura finanziaria degli stessi è operata mediante le autorizzazioni di spesa di cui all’articolo 8, comma 10 del provvedimento (euro 11.500.000 per laprosecuzione degli interventi operativi di emergenza e di sicurezza a tutela dei cittadini e degli interessi italiani nei territori bellici e ad alto rischio)

(euro)

SEGRETERIA GENERALE-UNITA’ DI CRISI

Paese

Acquisto autoblindo

Manutenzione

Carburante

Assicurazione

Noleggio vetture blindate

TOTALE

Afghanistan

139.000

90.000

14.000

57.000

 

300.000

Libano

 

32.000

22.000

18.000

28.000

100.000

Iraq

 

60.000

20.000

20.000

 

100.000

Libia

300.000

 

 

 

 

300.000

TOTALE GENERALE

 

800.000[83]

Si evidenzia che la RT con riferimento all’art. 8, comma 10, tra gli addendi che integrano l’onere complessivo di euro 11.500.000 riporta anche le voci di spesa indicate nella sopra riportata  tabella.

 

Comma 7 (Affidamento di incarichi di consulenza e contratti di collaborazione coordinata e continuativa)

Per quel che riguarda la disapplicazione dei limiti di spesa previsti per l’affidamento di incarichi di consulenza e contratti di collaborazione coordinata e continuativa (introdotti rispettivamente dall’articolo 6, comma 7, e dall’articolo 9, comma 28, del DL 78/2010), la RT precisa che la copertura finanziaria degli eventuali oneri da essa derivanti - così come di seguito articolati e quantificati in complessivi euro 642.000 - è assicurata dall’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 7 del provvedimento.

 

(euro)

PAESI/SETTORI DI UTILIZZO

IMPORTO

N. CONTRATTI (mesi/unità)

Libia e Paesi limitrofi

90.000

2 (18)

Afghanistan e Pakistan

80.000

2 (16)

Iraq

232.000

4 (48)

Restanti Paesi

60.000

2 (12)

Emergenze

180.000

3 (36)

Totale

642.000

13 (130)

 

Sempre con riferimento alla deroga ai limiti di spesa per consulenze e collaborazioni, la RT evidenzia ulteriori oneri per un importo complessivo pari ad euro 189.792, la cui copertura finanziaria viene operata mediante le autorizzazioni di spesa di cui all’articolo 8 del provvedimento.

La relazione tecnica riporta i dati e gli elementi di quantificazione del suddetto importo riferito a contratti di collaborazione con 1 professionista e 3 esperti Junior. Per gli elementi di dettaglio si rinvia alla medesima RT.

 

Comma 8 (Convalida di atti adottati a valere su disponibilità di precedenti stanziamenti)

Per quel che concerne la disposizione di convalida di atti adottati a valere sui residui di precedenti stanziamenti, la RT precisa che dalla norma non discendono effetti finanziari diretti poiché la disposizione si limita a chiarire l’interpretazione e l’ambito di applicazione temporale di norme già vigenti, sulla scorta di una precedente prassi legislativa consolidata. La norma è destinata a convalidare gli atti indispensabili per dare continuità alle iniziative e ai programmi da realizzare con carattere di necessità ed urgenza nei Paesi e nei territori indicati nel provvedimento e caratterizzati da condizioni belliche o socio-politiche particolarmente gravi.

 

Comma 9 (Deroga alle disposizioni in materia di antiriciclaggio)

La RT afferma che la disposizione è resa indispensabile a seguito della legge n. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie e delega al Governo in materia di normativa antimafia). Tali nuove norme sono di difficile applicazione nei Paesi in via di sviluppo, dove operano le rappresentanze diplomatiche alle quali sono accreditati i fondi per la realizzazione di iniziative di cooperazione allo sviluppo: i pagamenti effettuati a valere su tali fondi non avvengono in Italia o in Paesi dell’Unione europea, ma in Paesi in cui il sistema bancario è arretrato o presenta scarse garanzie di tempestività dei pagamenti. E’ quindi necessario disporre, per i pagamenti fino a 10.000 euro, una deroga che permetta di adottare le modalità previgenti alla legge n. 136/2010. Rimane tuttavia ferma la preferenza per metodi di pagamento tracciabili e si richiede, pertanto, al capo missione di attestare - sotto la propria responsabilità - la presenza di difficoltà oggettive di utilizzo del sistema bancario locale.  Ciò premesso, la RT afferma che dalla disposizione non scaturiscono oneri finanziari nuovi o aggiuntivi.

 

Comma 10 (proroga al 29 febbraio 2012 dei contratti quadriennali degli esperti in materia  di cooperazione allo sviluppo)

La RT afferma che la disposizione riveste carattere di necessità ed urgenza per evitare il blocco di tutta l’attività della cooperazione allo sviluppo italiana. Senza la disposta proroga al 29 febbraio 2012, alla data del 31 dicembre 2011 sarebbero decaduti i contratti stipulati con gli esperti di cooperazione impiegati nelle attività di cooperazione allo sviluppo previste nel presente decreto. La norma è finalizzata alla copertura del tempo richiesto per l’entrata in vigore del regolamento che prevede la stipula dei nuovi contratti previsti dall’articolo 3, comma 13, del DL n. 102/2010. Tale regolamento non è stato pubblicato in quanto è ancora sottoposto alla valutazione della Corte dei conti. La RT precisa, inoltre, che senza il personale in questione l’Unità tecnica centrale operante presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri non sarebbe in grado di svolgere i propri compiti. La RT precisa inoltre che con l’articolo 3, commi 12 e 13, del DL n. 102/2010 è stata prevista la stipula di contratti a tempo indeterminato e contestualmente è stata prevista l’adozione di uno o più regolamenti che definissero il nuovo statuto professionale del suddetto personale in coerenza con la durata a tempo indeterminato del contratto di lavoro. La RT afferma, infine, che il provvedimento non comporta nuovi oneri per la finanza pubblica, in quanto questi sono già stati previsti e trovano copertura nello stanziamento del capitolo 2150 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per il 2012.

Si ricorda che l’articolo 3, comma 12, del DL 102/2010 (Proroga missioni internazionali per il 2011) aveva prorogato fino al 31 dicembre 2011 i contratti degli esperti in scadenza il 31 dicembre 2010. Tale proroga – specificava il testo (che per questa parte non è stato modificato dal comma 10 in esame) – è stata disposta “nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente”.

 

Al riguardo, si osserva preliminarmente che anche nel caso dell’articolo in esame (come per il precedente articolo 2) gli oneri connessi all’applicazione delle norme appaiono integralmente ricompresi (salvo il caso dei commi 4, 8 e 10)[84] nell’ambito delle autorizzazioni di spesa previste dagli articoli 7 e 8: le spese connesse all’applicazione dell’articolo 9 dovrebbero quindi trovare un limite nell’ambito degli stanziamenti autorizzati dai predetti articoli. Sul punto appare opportuno acquisire una conferma del Governo.

Ciò premesso, con riferimento a specifiche disposizioni dell’articolo 9 in esame si osserva quanto segue.

In ordine al comma 4, la relazione tecnica non fornisce una quantificazione delle spese di vitto e alloggio per il personale inviato in missione. Poiché la norma precisa che il Ministero degli affari esteri provvederà “nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio” per il funzionamento delle unità tecniche, andrebbero acquisiti elementi volti a dimostrare la congruità delle risorse disponibili per le finalità in esame rispetto alle presumibili spese da sostenere.

Riguardo al comma 6 (deroghe alla limitazione di alcune spese di funzionamento e per autovetture), andrebbe confermato che il costo totale annuo, pari ad euro 8.720 (che ai fini della quantificazione viene detratto dall’onere complessivo), risulti già scontato nelle previsioni tendenziali di bilancio. Inoltre, andrebbe chiarito se la previsione di maggior spesa in deroga si riferisca anche ad acquisti di ulteriori veicoli, i cui costi di gestione e di manutenzione potrebbero quindi riflettersi anche sugli anni successivi.

In ordine al comma 8, al fine di comprendere la portata finanziaria della norma, andrebbe chiarito quale sia il motivo della convalida prevista dal testo, atteso che - a seguito della modifica introdotta dalle Commissioni di merito - la disposizione sembra fare riferimento esclusivamente ad atti conformi al presente articolo e adottati in vigenza del decreto in esame. Inoltre, poiché detta convalida dovrà essere effettuata a valere su risorse derivanti anche dai precedenti decreti di proroga, i cui stanziamenti coprivano soltanto l’esercizio 2011, andrebbe precisato se le risorse utilizzate per la convalida riguardino residui, il cui impiego nel 2012 è suscettibile di determinare effetti peggiorativi sui saldi di cassa.

Con riferimento al comma 10, si osserva che – secondo la relazione tecnica - la proroga al 29 febbraio 2012 dei contratti quadriennali stipulati dal Ministero degli esteri con esperti in materia di cooperazione allo sviluppo, in scadenza al 31 dicembre 2011, è finalizzata alla copertura del tempo richiesto per l’entrata in vigore di un regolamento[85] che dovrebbe prevedere la stipula di contratti a tempo indeterminato con i medesimi esperti. La RT afferma che il relativo onere dovrebbe essere finanziato nell’ambito di uno stanziamento di bilancio già esistente (capitolo 2150 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per il 2012). In merito a tale proroga di due mesi, disposta dalla norma, si rileva che la RT non fornisce una quantificazione del relativo onere né indicazioni sull’entità delle risorse di bilancio a valere sulle quali il medesimo onere dovrebbe trovare copertura. Tali elementi appaiono necessari al fine di verificare la coerenza dell’onere derivante dalla proroga in esame rispetto alle risorse effettivamente disponibili (anche alla luce delle finalizzazioni originariamente previste, a legislazione vigente, per il medesimo stanziamento), tenuto conto, inoltre, che la disposizione prevede un preciso limite temporale, che rende l’onere non modulabile in ragione delle risorse disponibili.

Quanto al riferimento alla procedura di stabilizzazione del personale in questione - pur rilevando che la RT afferma che la stessa viene effettuata in attuazione di una disposizione contenuta nel precedente DL n. 102/2010 - appare utile conoscere a valere su quali risorse di bilancio detta procedura sia effettuata e quale sia la proiezione temporale delle risorse medesime.

Si ricorda in proposito che l’articolo 17, comma 7, della legge n. 196/2009 prevede che le disposizioni legislative in materia di pubblico impiego devono contenere un quadro analitico di proiezioni finanziarie, almeno decennali. Dette quantificazioni non risultavano riportate nella RT allegata al D.L. 102/2010, tenuto conto che l’art. 3, comma 12, di tale provvedimento si limitava a prevedere la proroga per un anno dei contratti “nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente”.

Si ricorda che, nel corso dell’esame parlamentare del citato DL n. 102/2010 (C 3610), con riferimento all’art. 3, commi 12 e 13, il relatore aveva avanzato una richiesta di chiarimenti circa la possibilità che il riferimento alla disciplina di cui al D.Lgs. 368/2001 – contenuto al comma 13 - potesse “prefigurare la necessità di procedere alla futura stabilizzazione del personale che, peraltro, in caso di reiterato rinnovo dei contratti medesimi, avrebbe potuto rendersi obbligatoria, in applicazione degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 368/2001”. In proposito il relatore evidenziava la necessità di ulteriori informazioni circa la compatibilità di tale rilievo normativo con la copertura, limitata ad un anno, prevista dal provvedimento. In risposta a tali rilievi, il rappresentante del Governo ha ritenuto che non sussistesse “la possibilità di stabilizzazione automatica ipotizzata in quanto nel caso di specie si tratta di esperti con contratto di diritto privato non riconducibili alla normativa generale del personale a tempo determinato”[86].

 

ARTICOLO 10

Copertura finanziaria

La norma dispone che agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto, escluso l'articolo 5, comma 4, pari complessivamente a euro 1.403.430.465 per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Al riguardo, si osserva che le risorse delle quali è previsto l’utilizzo sono iscritte nel capitolo 3004 dello stato di previsione relativo al Ministero dell’economia e delle finanze. La suddetta autorizzazione di spesa è stata rifinanziata, da ultimo, nella misura complessiva di 1.400 milioni di euro nell’anno 2012 dall’articolo 33, comma 18, della legge di stabilità per il 2012, come modificata dal decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011. Al fine di verificare la sussistenza delle risorse delle quali è previsto l’utilizzo, appare opportuno che il Governo confermi che sul suddetto capitolo sia ancora disponibile quota parte dei 4,3 milioni di euro autorizzati sulla base di quanto disposto dall’articolo 55, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2010.

Con riferimento alla formulazione della disposizione, appare opportuno acquisire l’avviso del Governo in ordine all’opportunità di escludere dalla norma le disposizioni onerose dotate di una autonoma copertura finanziaria. Si tratta, in particolare, di quelle – per le quali, tuttavia, non è fornita una esplicita quantificazione – relative all’articolo 1, comma 16, secondo periodo relative al periodo 1° ottobre – 31 dicembre 2011.

 

 

ARTICOLO 10-bis

Comunicazioni al Parlamento

La norma prevede che i ministri degli esteri e della difesa, con cadenza quadrimestrale, rendano comunicazioni alle Commissioni parlamentari competenti sullo stato delle missioni in corso e degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione previsti dal provvedimento in esame (articolo 10-bis).

 

La relazione tecnica non considera la norma in esame, introdotta nel corso dell’esame del provvedimento presso le Commissioni di merito.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

 




[1] International Security Assistance Force (ISAF).

[2] European Police (EUPOL)

[3] United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL).

[4] European Union Rule of Law in Kosovo.

[5] Integrated Police Unit.

[6] United Nations Peacekeeping Force in Cyprus (UNFICYP).

[7]L’importo previsto dal testo originario della norma era pari ad euro 10.081.868.

[8] La norma precisa che la suddetta attività è disposta in linea con le risoluzioni 2009(2011), 2016(2011) e 2022(2011) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

[9] Per una spesa quantificata dalla RT in 274.657.

[10] Convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130. Si tratta del precedente provvedimento di proroga delle missioni internazionali di pace.

[11] European Union Monitoring Mission

[12] Di cui alla risoluzione 1996(2011), adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in data 8 luglio 2011.

[13] European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo).

[14] United Nations Mission in Kosovo (UNMIK).

[15] European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS).

[16] European Union Police Mission (EUPM) in Bosnia - Herzegovina.

[17] Si ricorda che l'art. 1, comma 1238, della legge n. 296/2006 (finanziaria 2007) è stato abrogato dall’art. 2268, comma 1, n. 1059, del D.Lgs. n. 66/2010 (Codice dell’ordinamento militare), a decorrere dal 9 ottobre 2010 (ai sensi dell’art. 2272, comma 1 del medesimo decreto legislativo). Il contenuto normativo dell’abrogata disposizione è confluito nell’art. 616 del Codice.

[18] Di cui all’art. 1, comma 11, del decreto in esame.

[19] Di cui all’art. 1, comma 16, del decreto in esame.

[20] Di cui all’art. 1, commi 22 e 25, del decreto in esame.

[21] Articolo 1,  comma 13 del presente decreto.

[22] Di cui all’art. 1, comma 17 del decreto in esame.

[23] Ai sensi dell’art. 9, comma 4 del DPR n. 171/2007.

[24] Di cui all’art., comma 2, del DL n. 107/2011.

[25] Articolo 5 del DL. 209/2008 (Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali per il 2009).

[26] Il DL in riferimento (convertito in legge con modificazioni dalla legge n. 460/1994) reca la disciplina dei pignoramenti sulle contabilità speciali delle prefetture, delle direzioni di amministrazione delle Forze armate e della Guardia di finanza.

[27] V. il successivo articolo 10, comma 1.

[28] Art. 3, comma 102, della legge n. 244/2007 e art. 66, comma 9-bis, del DL n. 112/2008.

[29] L’art. 30, comma 2-bis, del D.lgs. n. 165/2001, prevede, inoltre, che le suddette amministrazioni provvedano, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza; il trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria.

[30] Con l’aggiunta del comma 6-bis, all’art. 831, del D. lgs. n. 66/2010 (Codice dell’ordinamento militare).

[31] Con la modifica dell’art. 833, comma 1, del D.lgs. n. 66/2010 (Codice dell’ordinamento militare).

[32] Con l’aggiunta dell’art. 833-bis, del D. lgs. n. 66/2010 (Codice dell’ordinamento militare).

[33] A decorrere dal 1° gennaio 2013.

[34] Reclutati ai sensi dell’articolo 652, comma 1, del Codice dell’ordinamento militare.

[35] Nell’ambito della direzione generale dei lavori e del demanio e delle direzioni del genio militare per la Marina ed enti subordinati.

[36] Anche in tal caso i trasferimenti ed i transiti sono effettuati secondo le modalità di cui all’art. 797, commi 2  e 3, del Codice dell’ordinamento militare.

[37] Con la modifica dell’art. 1096, comma 3, del D.lgs. n. 66/2010 (Codice dell’ordinamento militare).

[38] Art. 1096, comma 3, del D.lgs. n. 66/2010 (Codice dell’ordinamento militare)

[39] Con la sostituzione del comma 1, dell’art. 2190, del D. lgs. n. 66/2010 (Codice dell’ordinamento militare).

[40] Con la sostituzione del comma 3, dell’art. 2190, del D. lgs. n. 66/2010 (Codice dell’ordinamento militare).

[41] Di cui all'articolo 143, comma 3, del DPR n. 90/2010 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare).

[42] La disciplina sull’attualizzazione dei contributi pluriennali è recata, oltre che dalla legge 350/2003 (articolo 4, commi 177, 177-bis e 178), anche dalla legge 296/2006 (articolo 1, commi 511 e 512), dal DL 154/2008 (articolo 6, comma 2) e dalla circolare della RGS n. 15 del 28 febbraio 2007.

[43] Di cui all’articolo 5, del DL n. 321/1996.

[44] Rilevate al 1° dicembre 2011.

[45] Ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del D.lgs. n. 490/1997 (ora, articolo 652, comma 1, del Codice dell’ordinamento militare).

[46] In virtù dell’aumento dell’organico degli ufficiali determinato dalla tabella A allegata al D.lgs. n. 215/2001 (ora, articolo 799 del codice dell’ordinamento militare).

[47]  Per la consultazione del testo integrale della summenzionata nota, Cfr.: Resoconto Commissioni Riunite III^ e IV^ - Martedì 17 gennaio 2012.

[48] Come precisato nel manuale della RGS sui criteri contabili: MEF-RGS “I principali saldi di finanza pubblica – 2008”, gli acquisti di forniture militari nel bilancio e nel conto del settore pubblico sono iscritti tra gli investimenti fissi, mentre nel conto consolidato della PA sono registrati tra i consumi intermedi.

[49] A prescindere dal fatto che i relativi pagamenti siano o meno avvenuti.

[50] Decisione Eurostat 31/2006 del 9 marzo 2006.

[51] Di cui all’art. 6 del decreto del Ministro dell’interno 15 settembre 2009, n. 154, adottato in attuazione dell’art 18 del DL n. 144/2005, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.

[52] Rilasciata all’armatore ai sensi dell'articolo 28 e 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

[53] Tale condizione deve essere attestata dal Ministero della difesa.

[54] Ad integrazione delle risorse finanziarie di cui alla legge n. 49/1987 (Cooperazione allo sviluppo), come determinate dalla tabella C, allegata alla legge n. 183/2011 (legge di stabilità  2012).

[55] Sotto il coordinamento dell’Unità tecnica, di cui all’art. 13, della legge n. 49/1987.

[56] Anche in tal caso la suddetta autorizzazione è disposta ad integrazione delle risorse finanziarie di cui alla legge n. 49/1987[56], come determinate dalla tabella C, allegata alla legge n. 183/2011 (legge di stabilità  2012).

[57] United Nations Office on Drug and Crime.

[58] Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa.

[59] ex PESD.

[60] Lo Staff College di Torino è stato istituito, quale organismo internazionale, dalla risoluzione n. 55/278 del 12 luglio 2001 dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite. L’organismo è  finalizzato a sostenere le attività rivolte alla formazione e all’aggiornamento del personale che presta servizio, ovvero da inserire, presso gli organismi internazionali dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

[61] Partecipazione italiana alle iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale.

[62] Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo.

[63] Ai sensi dell’art. 186 del DPR 1967, n. 18/1967.

[64] Indennità determinata ai sensi dell'articolo 171 del DPR n. 18/1967.

[65] Di cui all’articolo 3, comma 159, della legge n. 350/2003.

[66] Convertito con modificazioni, dalla legge n. 122/2010.

[67] In merito alle spese di viaggio per congedo in Italia, la norma prevede, inoltre, che il relativo diritto, in deroga all’art. 181, comma 1, del DPR n. 18/1967, spetti ogni 6 mesi e sia acquisito dopo 4 mesi ancorché i viaggi siano stati effettuati precedentemente.

[68] Indennità determinata ai sensi dell’articolo 171 del DPR n. 18/1967.

[69] Indennità determinata ai sensi dell’articolo 171 del DPR n. 18/1967.

[70] Ente incluso nella tabella degli enti a carattere internazionalistico di cui alla legge n. 948/1982.

[71] Di cui all'articolo 16 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 (Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo).

[72] Comma così modificato dai nn. 1) e 2) della lett. b) del comma 7-bis dell’art. 3, D.L. n. 228/2010, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

[73] Di cui all'articolo 13 della legge 26 febbraio 1987, n. 49.

[74] Di cui all’art. 4, del DPR n. 177/1988 (Regolamento di esecuzione della legge n. 49/1987, sulla disciplina della cooperazione dell’Italia con i Paesi in via di sviluppo) che prevede che alle Unità tecniche di cooperazione può essere attribuita una competenza limitata al Paese in cui ha sede la rappresentanza diplomatica presso la quale sono istituite, oppure estesa anche ad altri Paesi. In tali altri Paesi possono essere istituite Sezioni distaccate.

[75] Convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

[76] Di cui all'art. 70, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 276/2003, (attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà anche in caso di committente pubblico).

[77] Convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

[78] Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 9/2011.

[79] Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 130/2011.

[80] A valere sui fondi loro accreditati, di cui all’articolo 7 del provvedimento in esame.

[81] Ai sensi dell’art. 3, comma 12, del DL n. 102/2010.

[82] Di cui all’art. 16, comma 1, lettere c) ed e), della legge n. 49/1987.

[83] La RT riporta erroneamente il totale di euro 500.000. In altra parte della stessa RT, invece, tutti i costi relativi alle aree indicate dalla tabella sono correttamente riportate ai fini della quantificazione dell’onere relativo all’articolo 8, comma 10.

[84] Infatti il primo periodo del comma 4 – per la copertura delle spese di vitto e alloggio del personale inviato in missione - fa riferimento agli ordinari stanziamenti di bilancio Ministero degli affari esteri, mentre riguardo al comma 10 la RT precisa che la copertura della proroga dei contratti agli esperti viene finanziata con le risorse già stanziate con il DL 102/2010. Il comma 8, infine, prevede la convalida di atti utilizzando – tra l’altro - le disponibilità di stanziamenti già autorizzati.

[85] Attualmente al vaglio della Corte dei Conti.

[86] Cfr. Resoconto sedute della Commissione Bilancio della Camera dei deputati del 14 e del 19 luglio 2010.

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