Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento trasporti | ||||
Titolo: | Attuazione della direttiva 2006/22/CE, relativa ai controlli sui conducenti, le imprese e i veicoli di trasporto Schema di D.Lgs. n. 8 (art. 1, c. 1, 3 e 4, L. 25 febbraio 2008, n. 34) | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Atti del Governo Numero: 13 | ||||
Data: | 09/07/2008 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | IX-Trasporti, poste e telecomunicazioni | ||||
Altri riferimenti: |
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Camera dei deputati |
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XVI LEGISLATURA |
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Atti del Governo |
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Attuazione della direttiva 2006/22/CE, Schema di D.Lgs. n. 8 |
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(art. 1, c. 1, 3 e 4, L. 25 febbraio 2008, n. 34) |
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n. 13 |
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9 luglio 2008 |
Dipartimento Trasporti
SIWEB
I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.
INDICE
§ I regolamenti (CEE) 3820/85 e 3821/85
§ Lo schema di decreto legislativo in esame
§ Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE (A cura dell’Ufficio Rapporti con l’Unione europea)
§ Procedure di contenzioso (A cura dell’Ufficio Rapporti con l’Unione europea)
§ D.Lgs. 30-4-1992 n. 285 (artt. 180, 179, 178, 174) Nuovo codice della strada.
§ D.M. 12-7-1995 Attuazione della direttiva del Consiglio 23 novembre 1988, n. 88/599/CEE, sulle procedure uniformi concernenti l'applicazione del regolamento CEE n. 3820/85 relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e del regolamento CEE n. 3821/85 relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada.
§ D.M. 12-7-1995 Attuazione della direttiva del Consiglio 23 novembre 1988, n. 88/599/CEE, sulle procedure uniformi concernenti l'applicazione del regolamento CEE n. 3820/85 relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e del regolamento CEE n. 3821/85 relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada.
§ L. 25 febbraio 2008, n. 34 (art. 1 – all. B) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria 2007).
Normativa comunitaria
§ Reg. (CEE) 20-12-1985 n. 3821/85 Regolamento del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada.
§ Dec. 22-2-1993 n. 93/173/CEE Decisione della Commissione che stabilisce il modello del formulario previsto all'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 3820/85 relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada.
§ Dir. 15-3-2006 n. 2006/22/CE Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio.
§ Reg. (CE) 15-3-2006 n. 561/2006 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio.
§ Dec. 12-4-2007 n. 2007/230/CE DECISIONE DELLA COMMISSIONE relativo ad un modulo in materia sociale nel settore dei trasporti su strada.
Il regolamento (CEE) 3820/85[1] ha disciplinato i tempi di lavoro nel settore dei trasporti su strada, con specifico riferimento alla durata massima giornaliera di guida e alla durata minima dei periodi di riposo. Il regolamento è diretto ad armonizzare le condizioni di concorrenza fra diversi modi di trasporto terrestre, con particolare riguardo al trasporto su strada, e a migliorare le condizioni di lavoro e la sicurezza stradale.
Tale regolamento, in considerazione della genericità di alcune sue disposizioni, si è dimostrato di difficile uniforme interpretazione, applicazione e controllo in tutti gli Stati membri. Per tale ragione è stato abrogato e sostituito dal regolamento (CE) 561/2006[2], emanato nella stessa data della direttiva 2006/22/CE. Il nuovo regolamento si propone di dettare un complesso di regole più semplici e chiare, che possano essere facilmente interpretate e applicate sia dalle imprese del settore, che dalle autorità preposte ai controlli.
Per verificare l’adesione alle prescrizioni del regolamento (CEE) 3820/85, il regolamento (CEE) 3821/85[3] ha imposto l’installazione e l’utilizzazione, sui veicoli adibiti al trasporto su strada di viaggiatori o di merci, immatricolati in uno Stato membro, di un apparecchio di controllo (tachigrafo digitale), che fornisca dati relativi ai tempi di guida e di riposo di ciascun conducente e che registri altri elementi riguardanti la marcia del veicolo, quali velocità e percorso. Il regolamento specifica le caratteristiche tecniche dell’apparecchio di controllo.
La direttiva 88/599/CEE[4], recepita con decreto del Ministro dei trasporti 12 luglio 1995, ha fissato le condizioni minime per il controllo dell'applicazione corretta ed uniforme dei regolamenti (CEE) 3820/85 e 3821/85.
Nel 2001, la Commissione europea, con il libro bianco «La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte», ha sottolineato la necessità di rafforzare i controlli e le sanzioni, in particolare per quanto riguarda la legislazione sociale nel settore dei trasporti su strada, e in modo specifico di aumentare il numero di controlli, di incoraggiare lo scambio sistematico di informazioni tra Stati membri, di coordinare le attività di ispezione e di promuovere la formazione dei funzionari incaricati dell'applicazione di detta legislazione.
A tal fine è stata emanata la direttiva 2006/22/CE[5], diretta a garantire un'applicazione adeguata e un'interpretazione armonizzata dei sopra illustrati regolamenti (CEE) 3820/85 e 3821/85, mediante la definizione di norme minime che consentano agli Stati membri di verificare in modo efficace e uniforme il rispetto di tale normativa. Lo scopo delle attività di controllo dovrebbe essere quello di ridurre e prevenire le infrazioni, aumentando la sicurezza dei trasporti stradali, contribuendo all’armonizzazione delle condizioni di lavoro in ambito comunitario e promuovendo la parità delle imprese di trasporto a livello concorrenziale.
Più in particolare, l’articolo 2 della direttiva prevede che ciascuno Stato membro istituisca un sistema di controlli adeguati e regolari in modo da sottoporre a controllo una determinata percentuale dei giorni di lavoro effettivo dei conducenti dei veicoli che rientrano nel campo di applicazione delle norme in esame. Tale percentuale dovrebbe arrivare almeno al tre per cento a decorrere dal 1° gennaio 2010.
Gli Stati membri devono presentare alla Commissione, ogni due anni, le statistiche relative ai controlli effettuati (articolo 3).
L’articolo 4 disciplina i controlli su strada, indicando i criteri con i quali devono essere organizzati e i punti da verificare, mentre l’articolo 6 disciplina i controlli nei locali delle imprese.
L’articolo 5 dispone l’organizzazione di controlli concertati, svolti contemporaneamente dalle autorità di controllo di due o più Stati membri, che operano ciascuna sul proprio territorio.
Ogni Stato membro deve designare un organismo di collegamento intracomunitario che assicuri il coordinamento con gli analoghi organismi degli altri Stati membri, ai fini dei controlli concertati; provveda alla trasmissione dei dati statistici biennali e funga da organismo principale di riferimento per gli approfondimenti che si rendessero necessari in caso di controlli su strada, effettuati all’estero, di veicoli immatricolati nello Stato membro al quale appartiene l’organismo di collegamento (articolo 7).
L’articolo 8 disciplina lo scambio di informazioni tra organismi di collegamento, relative alle infrazioni, e relative sanzioni, commesse sul proprio territorio da non residenti e alle sanzioni inflitte ai propri residenti per infrazioni commesse in altri Stati membri.
Si prevede che gli Stati membri introducano un sistema di classificazione del rischio, da applicare alle imprese di trasporto, sulla base delle infrazioni da queste commesse alle disposizioni dei regolamenti (CEE) 3820/85 e 3821/85 (articolo 9). Le imprese che presentano un fattore di rischio più elevato dovranno essere assoggettate a controlli più rigorosi e frequenti.
Gli articoli da 10 a 15 disciplinano le attività della Commissione connesse all’attuazione della direttiva, tra le quali si pongono la presentazione di relazioni, l’adozione di misure di esecuzione, l’avvio di negoziati con paesi terzi, l’aggiornamento degli allegati alla direttiva.
Ai sensi dell’articolo 16 la direttiva avrebbe dovuto essere attuata entro il 1° aprile 2007.
L’articolo 17 infine abroga la direttiva 88/599/CEE, che disciplinava la stessa materia oggetto della direttiva in esame.
L’articolo 1 individua le categorie di trasporto nei confronti delle quali sono effettuati i controlli disciplinati dal decreto legislativo in esame, facendoli coincidere quelle alle quali si applicano il regolamento (CEE) 3821/85 e il regolamento (CE) 561/2006.
Ne consegue che il decreto legislativo si applica al trasporto su strada[6]:
a) di merci, effettuato da veicoli di massa massima ammissibile, compresi eventuali rimorchi o semirimorchi, superiore a 3,5 tonnellate;
b) di passeggeri effettuato da veicoli che, in base al loro tipo di costruzione e alla loro attrezzatura, sono atti a trasportare più di nove persone compreso il conducente e destinati a tal fine.
Sono comunque esclusi dall’ambito di applicazione del decreto in esame[7]:
a) i veicoli adibiti al trasporto di passeggeri in servizio regolare di linea, il cui percorso non supera i 50 chilometri;
b) i veicoli la cui velocità massima autorizzata non supera i 40 chilometri orari;
c) i veicoli di proprietà delle forze armate, della protezione civile, dei vigili del fuoco e delle forze responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico o da questi noleggiati senza conducente, nel caso in cui il trasporto venga effettuato nell'ambito delle funzioni proprie di questi servizi e sotto la loro responsabilità;
d) i veicoli, compresi quelli usati per operazioni di trasporto non commerciale di aiuto umanitario, utilizzati in situazioni di emergenza o in operazioni di salvataggio;
e) i veicoli speciali adibiti ad usi medici;
f) i carri attrezzi specializzati che operano entro un raggio di 100 chilometri dalla propria base operativa;
g) i veicoli sottoposti a prove su strada a fini di miglioramento tecnico, riparazione o manutenzione, e veicoli nuovi o trasformati non ancora messi in circolazione;
h) i veicoli o combinazioni di veicoli, di massa massima ammissibile non superiore a 7,5 tonnellate, adibiti al trasporto non commerciale di merci;
i) i veicoli commerciali che rientrano nella categoria dei veicoli storici a norma della legislazione dello Stato membro nel quale circolano e sono utilizzati per il trasporto non commerciale di passeggeri o di merci.
Per quanto riguarda il paese di immatricolazione dei veicoli, si segnala che il regolamento (CEE) 3821/85, relativo all’apparecchio di controllo, si applica ai veicoli immatricolati in uno Stato membro, mentre il regolamento (CE) 561/2006, relativi ai tempi di lavoro, si applica al trasporto su strada effettuato esclusivamente all'interno della Comunità o fra la Comunità, la Svizzera e i paesi che sono parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo[8], a prescindere dal paese in cui il veicolo è immatricolato.
L’articolo 2 individua nel Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale – Direzione generale per il trasporto stradale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l’Ufficio di coordinamento competente a svolgere le funzioni di collegamento intracomunitario, di cui all’articolo 7 della direttiva 2006/22/CE, con utilizzo delle attuali risorse umane, strumentali e finanziarie.
I compiti attribuiti a tale Ufficio (comma 2) sono quelli elencati dal citato articolo 7:
- coordinamento con gli analoghi organismi degli altri Stati membri, ai fini dei controlli concertati;
- trasmissione di dati statistici;
- costituire l’organismo principale di riferimento per la Commissione e per le autorità competenti degli altri Stati membri.
Spetta inoltre all’Ufficio la definizione degli obiettivi dell’attività nazionale di controllo.
Il comma 3 stabilisce che le attività di controllo su strada, da chiunque effettuate, sono pianificate e coordinate dal Ministro dell’interno, mentre quelle svolte presso i locali delle imprese sono pianificate e coordinate dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
Il comma 4 fa salve le competenze e attribuzioni in materia di controlli su strada e presso la sede delle imprese, con finalità diverse da quelle di cui al presente schema.
L’articolo 3, che recepisce le disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 2006/22/CE, fissa nel due per cento dei giorni di lavoro effettivo il livello minimo di controlli da effettuare ogni anno. Tale percentuale sarà aumentata al tre per cento a decorrere dal 1° gennaio 2010. Un ulteriore aumento al quattro per cento dal 2012 è subordinato a eventuali indicazioni della Commissione europea. Il comma 2 specifica che il trenta per cento dei giorni lavorativi dovrà essere controllato su strada e almeno il cinquanta per cento nei locali delle imprese.
L’articolo 4 detta disposizioni per la determinazione, da parte dell’Ufficio di coordinamento, del numero minimo dei controlli da garantire ai sensi del precedente articolo 3. Tale numero è ottenuto applicando la misura percentuale, fissata dal citato articolo 3, ai giorni di lavoro complessivamente effettuati nell’anno, corrispondenti al prodotto fra i veicoli registrati nel sistema informatico del Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (comma 2) e il numero di giorni di lavoro che ciascun conducente deve effettuare nel periodo di riferimento, comunicato dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (comma 3).
L’articolo 5 pone a carico del Ministero dell’interno e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali l’obbligo di comunicare all’Ufficio di coordinamento, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati e le informazioni di loro competenza, riferiti all’anno precedente, necessari per l’elaborazione, da parte della Commissione, della relazione biennale prevista dall’articolo 3 della direttiva 2006/22/CE.
I dati e le informazioni, da comunicare mediante il formulario approvato con decisione della Commissione 93/173/CEE del 22 febbraio 1993, riguardano il numero dei controlli da effettuare, i controlli effettuati, le infrazioni riscontrate e le sanzioni.
I controlli su strada sono effettuati in conformità alle disposizioni dell’articolo 6, corrispondente agli articoli 3 e 4 della direttiva 2006/22/CE. La norma fornisce indicazioni relative ai luoghi dei controlli e ai punti da sottoporre a verifica, per i quali rinvia all’Allegato I, parte A. I controlli devono essere effettuati senza discriminazioni.
Il comma 6 dell’articolo in esame prevede che, con decreto dirigenziale delle competenti strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell’interno[9], da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, è adottato un modello di lista di controllo, al fine di agevolare le operazioni di controllo su strada.
L’articolo 7 disciplina i controlli nei locali delle imprese, che sono diretti a verificare i punti elencati nella parte A, punto 1), e nella parte B dell’allegato I al presente schema.
A tal proposito si evidenzia che i punti da verificare ai sensi dell’articolo 7 dello schema in esame non esauriscono quelli previsti dall’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2006/22/CE: Quest’ultima disposizione prevede infatti che, nel corso dei controlli nei locali delle imprese, siano verificati, oltre ai punti indicati anche nell’articolo 7 dello schema in esame, gli eventuali superamenti della velocità autorizzata del veicolo e della velocità istantanea durante le ultime ventiquattro ore di uso del veicolo ed il corretto funzionamento dell’apparecchio di controllo (corrispondenti ai punti da 2) a 4) della parte A dell’allegato I alla direttiva).
Per agevolare le operazioni di controllo di cui al presente articolo, il comma 4 dispone l’adozione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, con decreto dirigenziale delle competenti strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali[10], di un modello di lista di controllo.
Per quanto riguarda la formulazione letterale del comma 4 in esame, si segnala che sembrerebbe più corretto fare riferimento ai controlli “di cui al presente articolo”, anziché, come indicato nel testo, “di cui al precedente comma”, poiché il comma 3 riguarda l’obbligo delle imprese di conservare per un anno i verbali, i protocolli e gli altri dati relativi ai controlli effettuati .
I commi 5 e 6 disciplinano i controlli da effettuare nei confronti delle imprese che hanno commesso gravi infrazioni alle prescrizioni del regolamento (CEE) 3821/85 e del regolamento (CE) 561/2006. Per l’individuazione di tali infrazioni si fa riferimento all’allegato III alla direttiva 2006/22/CE[11]. In tali casi l’Ufficio di coordinamento trasmette al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (competente per i controlli nei locali delle imprese) le informazioni sulle infrazioni fornite dal Ministero dell’interno e dagli organismi di collegamento degli altri Stati membri.
Il comma 7 infine pone a carico dell’Ufficio di coordinamento la compilazione dell’elenco delle imprese, stabilite negli altri Stati membri, che hanno commesso gravi infrazioni sul territori nazionale. L’elenco è comunicato, da parte dello stesso Ufficio, alle autorità competenti di tali Stati.
L’articolo 8, corrispondente all’articolo 5 della direttiva, stabilisce che l’Ufficio di coordinamento organizza, almeno sei volte l’anno, operazioni concertate per controllare su strada i conducenti e i veicoli. Tali controlli sono svolti, sulla base di appositi accordi con le corrispondenti autorità competenti degli altri Stati membri, di concerto con le competenti strutture del Ministero dell’interno[12].
L’articolo 9 detta disposizioni per la predisposizione e la conservazione del modulo di controllo delle assenze dei conducenti, previsto dall’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2006/22/CE e il cui schema è riportato in allegato alla decisione della Commissione 2007/230/CE. Il modulo contiene l’indicazione del periodo nel quale il conducente era assente per malattia, per ferie annuali o era alla guida di un veicolo escluso dall’ambito di applicazione del regolamento (CE) 561/2006. Il modulo deve essere conservato dall’impresa di trasporto per un anno dalla scadenza del periodo al quale si riferisce (comma 2), mentre il conducente deve avere con sé il modulo per un periodo di ventotto giorni successivi al termine dell’assenza (comma 3).
I commi 4 e 5 dell’articolo 9 dispongono l’applicazione di un sanzione amministrativa da 143 a 570 euro ai conducenti che non hanno con sé il modulo o lo tengono in modo incompleto o alterato e alle imprese che non conservano il modulo per il periodo indicato dal comma 2. E’ fatta salva l’applicazione della relativa disciplina nel caso in cui il fatto costituisca reato e si conferma l’applicazione delle sanzioni comminate dagli articoli 174, 178, 179 e 180, comma 8, del Codice della strada[13].
I sopra citati articoli del Codice della strada individuano le sanzioni applicabili:
§ alle violazioni delle prescrizioni del regolamento (CE) 561/2006 sulla durata della guida (articolo 174);
§ alle violazioni delle prescrizioni sulla redazione e conservazione dei documenti di viaggio per i trasporti professionali con veicoli non muniti di cronotachigrafo (articolo 178);
§ alle violazioni alle disposizioni relative al cronotachigrafo e al limitatore di velocità (articolo 179).
L’articolo 180, comma 8, commina una sanzione amministrativa, consistente nel pagamento di una somma compresa tra 370 e 1.485 euro, a coloro che, senza giustificato motivo, non ottemperano all’invito dell’autorità di presentarsi, entro il termine stabilito, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti. Alla mancata presentazione consegue inoltre l'applicazione della sanzione prevista per la mancanza del documento da presentare.
L’articolo 10 individua i soggetti responsabili e i dati da comunicare ai fini dello scambio di informazioni, previsto dall’articolo 8 della direttiva 2006/22/CE. Il Ministero dell’interno è tenuto a comunicare, entro i mesi di marzo e di settembre di ciascun anno, i dati relativi alle infrazioni al regolamento (CEE) 3821/85 e al regolamento (CE) 561/2006, e alle relative sanzioni, commesse da vettori non residenti. Sulla base di tali dati, l’Ufficio di coordinamento comunica semestralmente alle autorità competenti degli altri Stati membri le informazioni relative:
§ alle violazioni delle norme relative ai tempi di guida e di riposo del personale di guida, commesse da non residenti, e alle eventuali sanzioni applicate, nonché alle eventuali sanzioni applicate da uno Stato membro ai propri residenti per tale genere di violazioni, commesse in altri Stati membri (articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) 561/2006);
§ alle infrazioni al regolamento (CEE) 3821/85, relativo all’apparecchio di controllo, commesse da non residenti e alle sanzioni inflitte per tali infrazioni, nonché alle sanzioni inflitte da uno Stato membro nei confronti dei propri residenti per le suddette infrazioni, commesse in altri Stati membri (articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (CEE) 3821/85).
L’Ufficio di coordinamento è tenuto a fornire le suddette informazioni a seguito di richiesta specifica, anche relativa a singoli casi, effettuata dalle autorità competenti degli altri Stati membri.
L’articolo 11, corrispondente all’articolo 9 della direttiva 2006/22/CE, stabilisce che un successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno e con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dovrà definire i criteri e le modalità del sistema di classificazione del rischio da applicare alle imprese di autotrasporto, in base al numero relativo e alla gravità delle infrazioni alle disposizioni del regolamento (CEE) 3821/85 e del regolamento (CE) 561/2006 da queste commesse.
Il decreto dovrà essere adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sentito l’apposito Comitato di cui all’articolo 18 del regolamento (CEE) 3821/85[14].
Il sistema verrà utilizzato dall’Ufficio di coordinamento per attribuire alle imprese un indicatore della classe di rischio e per sottoporre le imprese con una classe di rischio più elevata a più rigorosi e frequenti controlli.
L’articolo 12 attribuisce all’Ufficio di coordinamento le funzioni di formazione degli operatori addetti ai controlli disciplinati dal presente schema, da realizzare anche mediante accordi e convenzioni con Enti pubblici e privati. A tal fine l’Ufficio elabora ogni due anni un apposito programma, tenendo conto degli orientamenti contenuti nella relazione biennale della Commissione, relativa alle migliori prassi adottate nell’ambito dell’Unione Europea. L’Ufficio organizza inoltre, almeno una volta l’anno, scambi formativi e scambi di personale con gli organismi di coordinamento degli altri Stati membri.
L’articolo 13 afferma che dall’attuazione del decreto legislativo in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. I controlli e le altre attività disciplinate dal decreto dovranno essere effettuati utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
L’articolo 14 abroga il decreto ministeriale 12 luglio 1995, con il quale è stata recepita nel nostro ordinamento la direttiva 23 novembre 1988, n. 88/599/CEE, sulle procedure uniformi concernenti l'applicazione del regolamento (CEE) n. 3820/85 relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e del regolamento (CEE) n. 3821/85 relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada. Tale direttiva è stata a sua volta abrogata dall’articolo 17 della direttiva 2006/22/CE, la quale contiene la vigente disciplina dei controlli sul trasporto su strada.
Il 23 maggio 2007 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento che stabilisce norme comuni sulle condizioni da osservare per esercitare l'attività ditrasportatore su strada (COM(2007)263).Il regolamento proposto intende sostituire la direttiva 96/26/CE che stabilisce le condizioni minime di onorabilità, idoneità finanziaria eidoneità professionale che le imprese devono soddisfare per essere autorizzate a esercitare laprofessione di trasportatore stradale – il trasporto di merci e persone – a livello nazionale ointernazionale al fine di rimediare alle carenzeriscontrate nell’applicazione della suddetta direttiva sulla base dell'esperienza maturata nel settore.
La proposta, che segue la procedura di codecisione, è stata esaminata dal Parlamento europeo in prima lettura il 21 maggio 2008. Dopo l’esame in prima lettura da parte del Consiglio, il Parlamento europeo dovrebbe esaminare la proposta in seconda lettura il 16 dicembre 2008.
Il 3 aprile 2008 la Commissione europea ha deciso di presentare un ricorso[15]alla Corte di giustizia contro l’Italia per non aver comunicato le misure di attuazione della direttiva 2006/22/CE, oggetto del presente schema di decreto legislativo. Il termine per il recepimento della direttiva era il 1° aprile 2007.
La direttiva figura nell’allegato B alla legge comunitaria per il 2007 (legge 25 febbraio 2008, n. 34).
[1] Regolamento (CEE) 20 dicembre 1985 n. 3820/85, recante Regolamento del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada.
[2] Regolamento (CE) 15 marzo 2006, n. 561/2006, recante Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio.
[3] Regolamento (CEE) 20 dicembre 1985, n. 3821/85, recante Regolamento del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada.
Tale regolamento è stato successivamente novellato, tra gli altri, dal regolamento (CE) 24 settembre 1998, n. 2135/98, e dal regolamento (CE) 15 marzo 2006, n. 561/2006.
[4] Direttiva 23 novembre 1988, n. 88/599/CEE, recante Direttiva del Consiglio sulle procedure uniformi concernenti l'applicazione del regolamento (CEE) n. 3820/85 relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e del regolamento (CEE) n. 3821/85 relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada.
[5] Direttiva 15 marzo 2006, n. 2006/22/CE, recante Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio.
[6] Articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) 561/2006.
[7] Articolo 3 del regolamento (CE) 561/2006.
[8] I paesi che fanno parte dello Spazio economico europeo sono, oltre a quelli della Comunità, l’Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia.
[9] Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del presente schema, le attività di controllo su strada sono pianificate e coordinate dal Ministero dell’interno.
[10] Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del presente schema, le attività di controllo nei locali delle imprese sono pianificate e coordinate dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
[11] Le infrazioni contemplate dall’allegato sono:
- superamento dei tempi limite di guida fissati per un giorno, sei giorni o due settimane;
- inosservanza del periodo minimo di riposo giornaliero o settimanale;
- inosservanza dei periodi minimi di interruzione;
- mancata installazione dell’apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) 3821/85.
[12] Il Ministero dell’interno, ai sensi del precedente articolo 2, comma 3, è competente per i controllo su strada.
[13] D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Si segnala che i commi 4 e 5 dell’articolo 9 in esame dispongono l’applicazione del Titolo VI del Codice della strada, il quale detta la normativa applicabile agli illeciti amministrativi previsti dal Codice e alle relative sanzioni.
[14] Si tratta del Comitato che ha la funzione di assistere la Commissione, ai fini dell’applicazione del regolamento (CEE) 3821/85.
[15] Procedura n. 2007/0786.