| Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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| Autore: | Servizio Studi - Dipartimento trasporti | ||||
| Titolo: | Modifiche all'articolo 173 del Codice della strada, in materia di uso di apparecchi radiotelefonici durante la guida - A.C. 3901 - Elementi per l'istruttoria legislativa | ||||
| Riferimenti: |
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| Serie: | Progetti di legge Numero: 422 | ||||
| Data: | 13/01/2011 | ||||
| Descrittori: |
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| Organi della Camera: | XII-Affari sociali | ||||
SIWEB
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13 gennaio 2011 |
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n. 422/0 |
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Modifiche all'articolo 173 del Codice della strada, in materia di uso di apparecchi radiotelefonici durante la guidaA.C. 3901Elementi per l’istruttoria legislativa |
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Numero del progetto di legge |
3901 |
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Titolo |
Modifiche
all'articolo 173 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. |
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Iniziativa |
Parlamentare |
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Iter al Senato |
Si |
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Numero di articoli |
1 |
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Date: |
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trasmissione alla Camera |
24 novembre 2010 |
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assegnazione |
29 novembre 2010 |
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Commissione competente |
IX Commissione (Trasporti) |
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Sede |
Referente |
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Pareri previsti |
I, II e V Commissione |
La proposta di legge, approvata in sede deliberante dalla 8 Commissione, lavori pubblici e comunicazioni, del Senato, reca una modifica dell’art. 173 del d.lgs. n. 285/1992 (Codice della strada), finalizzata a ridurre l’ambito della deroga al divieto di utilizzo di apparecchi telefonici durante la guida. Il comma 2 dell’articolo 173 prevede infatti il divieto per i conducenti di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore; sono sottratti al divieto i conducenti dei veicoli delle Forze armate, della polizia, dei vigili del fuoco, della protezione civile, nonché i conducenti dei veicoli adibiti ai servizi delle strade, delle autostrade ed al trasporto di persone in conto terzi. È consentito l'uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare, purché il conducente abbia adeguata capacità uditiva ad entrambe le orecchie, che non richiedono per il loro funzionamento l'uso delle mani.
L’articolo unico della proposta in esame dispone la soppressione della deroga prevista per i conducenti dei veicoli adibiti ai servizi delle strade, delle autostrade ed al trasporto di persone in conto terzi.
Come sottolineato dalla relazione illustrativa, l’intervento normativo, che non intende costituire un fattore punitivo a carico di determinate categorie di lavoratori, quali autotrasportatori, conducenti di autobus e vetture per il trasporto di persone, è tuttavia finalizzato ad aumentare il livello di sicurezza sulle strade e sulle autostrade del Paese e di eliminare una delle possibili cause di distrazione alla guida che possono recare pregiudizio non solo a chi le utilizza in modo improprio, ma anche a terzi. La relazione sottolinea, in proposito, che in base ai dati dell’Istat riferiti al 2009, la maggior parte degli incidenti stradali avviene tra due o più veicoli (76,0 per cento), mentre il restante 24,0 per cento dei casi vede coinvolti veicoli isolati. Nell’ambito degli incidenti tra veicoli, la tipologia di incidente più diffusa è lo scontro frontale-laterale, seguita dal tamponamento. Tra gli incidenti a veicoli isolati la fuoriuscita o sbandamento del veicolo rappresenta il caso più diffuso. L’investimento di pedone rappresenta l’8,5 per cento degli incidenti. L’analisi delle circostanze accertate o presunte di incidente mette in luce che, nel novero dei comportamenti errati di guida, il mancato rispetto delle regole di precedenza, la guida distratta, la velocità troppo elevata sono le cause più diffuse di incidente e costituiscono da sole il 44 per cento dei casi. Nell’ambito della guida distratta, l’utilizzo del telefono durante la guida rappresenta uno dei fattori di più alta incidentalità.
La tecnologia consente peraltro di sostituire i cellulari ed altri strumenti di radiotelefonici attraverso apparecchi a viva voce, il cui utilizzo alla guida è espressamente consentito dallo stesso art. 173 del codice della strada, sopra illustrato.
E’ allegata la relazione illustrativa.
La proposta interviene a modificare una norma di rango legislativo.
La circolazione stradale, pur non espressamente menzionata
tra le materie attribuite dall’art. 117 della costituzione allalegislazione esclusiva dello Stato, è riconducibile
all’ambito materiale, demandato alla competenza legislativa esclusiva dello
Stato, “ordine pubblico e sicurezza”,
inteso il termine “sicurezza” come comprensivo di aspetti che riguardano la
tutela della sicurezza delle persone, anche non direttamente afferenti l’ordine
pubblico. In questo senso si è pronunciata
Non si rilevano profili problematici con riferimento alla normativa comunitaria.
La proposta interviene con la tecnica della novella su una disposizione del codice della strada.
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