Camera dei deputati Dossier TR0254A [data]

Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento trasporti
Titolo: Modifiche all'articolo 173 del Codice della strada, in materia di uso di apparecchi radiotelefonici durante la guida - A.C. 3901 - Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 3901/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 422
Data: 13/01/2011
Descrittori:
APPARECCHI TELEFONICI   CODICE E CODIFICAZIONI
DIRITTO DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE     
Organi della Camera: XII-Affari sociali

SIWEB

 

13 gennaio 2011

 

n. 422/0

 

Modifiche all'articolo 173 del Codice della strada, in materia di uso di apparecchi radiotelefonici durante la guida

A.C. 3901

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

 

Numero del progetto di legge

3901

Titolo

Modifiche all'articolo 173 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di uso di apparecchi radiotelefonici durante la guida

Iniziativa

Parlamentare

Iter al Senato

Si

Numero di articoli

1

Date:

 

trasmissione alla Camera

24 novembre 2010

assegnazione

29 novembre 2010

Commissione competente

IX Commissione (Trasporti)

Sede

Referente

Pareri previsti

I, II e V Commissione

 

 



Contenuto

La proposta di legge, approvata in sede deliberante dalla 8 Commissione, lavori pubblici e comunicazioni, del Senato, reca una modifica dell’art. 173 del d.lgs. n. 285/1992 (Codice della strada), finalizzata a ridurre l’ambito della deroga al divieto di utilizzo di apparecchi telefonici durante la guida. Il comma 2 dell’articolo 173 prevede infatti il divieto per i conducenti di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore; sono sottratti al divieto i conducenti dei veicoli delle Forze armate, della polizia, dei vigili del fuoco, della protezione civile, nonché i conducenti dei veicoli adibiti ai servizi delle strade, delle autostrade ed al trasporto di persone in conto terzi. È consentito l'uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare, purché il conducente abbia adeguata capacità uditiva ad entrambe le orecchie, che non richiedono per il loro funzionamento l'uso delle mani.

L’articolo unico della proposta in esame dispone la soppressione della deroga prevista per i conducenti dei veicoli adibiti ai servizi delle strade, delle autostrade ed al trasporto di persone in conto terzi.

Come sottolineato dalla relazione illustrativa, l’intervento normativo, che non intende costituire un fattore punitivo a carico di determinate categorie di lavoratori, quali autotrasportatori, conducenti di autobus e vetture per il trasporto di persone, è tuttavia finalizzato ad aumentare il livello di sicurezza sulle strade e sulle autostrade del Paese e di eliminare una delle possibili cause di distrazione alla guida che possono recare pregiudizio non solo a chi le utilizza in modo improprio, ma anche a terzi. La relazione sottolinea, in proposito, che in base ai dati dell’Istat riferiti al 2009, la maggior parte degli incidenti stradali avviene tra due o più veicoli (76,0 per cento), mentre il restante 24,0 per cento dei casi vede coinvolti veicoli isolati. Nell’ambito degli incidenti tra veicoli, la tipologia di incidente più diffusa è lo scontro frontale-laterale, seguita dal tamponamento. Tra gli incidenti a veicoli isolati la fuoriuscita o sbandamento del veicolo rappresenta il caso più diffuso. L’investimento di pedone rappresenta l’8,5 per cento degli incidenti.     L’analisi delle circostanze accertate o presunte di incidente mette in luce che, nel novero dei comportamenti errati di guida, il mancato rispetto delle regole di precedenza, la guida distratta, la velocità troppo elevata sono le cause più diffuse di incidente e costituiscono da sole il 44 per cento dei casi. Nell’ambito della guida distratta, l’utilizzo del telefono durante la guida rappresenta uno dei fattori di più alta incidentalità.

La tecnologia consente peraltro di sostituire i cellulari ed altri strumenti di radiotelefonici attraverso apparecchi a viva voce, il cui utilizzo alla guida è espressamente consentito dallo stesso art. 173 del codice della strada, sopra illustrato.

 

Relazioni allegate

E’ allegata la relazione illustrativa.

 

Necessità dell’intervento con legge

La proposta interviene a modificare una norma di rango legislativo.

 

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La circolazione stradale, pur non espressamente menzionata tra le materie attribuite dall’art. 117 della costituzione allalegislazione esclusiva dello Stato, è riconducibile all’ambito materiale, demandato alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, “ordine pubblico e sicurezza”, inteso il termine “sicurezza” come comprensivo di aspetti che riguardano la tutela della sicurezza delle persone, anche non direttamente afferenti l’ordine pubblico. In questo senso si è pronunciata la Corte costituzionale,  con sentenza n. 428 del 2004, che ha sottolineato  come, in relazione ai vari profili sotto i quali essa può venire in esame, considerazioni di carattere sistematico inducono a ritenere che la circolazione stradale sia riconducibile, sotto diversi aspetti - con particolare riguardo a quello della sicurezza - a competenze statali esclusive, ai sensi dell’art. 117, secondo comma.

 

Compatibilità comunitaria

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

Non si rilevano profili problematici con riferimento alla normativa comunitaria.

 

 

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Coordinamento con la normativa vigente

La proposta interviene con la tecnica della novella su una disposizione del codice della strada.

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Trasporti                                                                                                                        ( 2614 - *st_trasporti@camera.it

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