Camera dei deputati Dossier TR0285 servizio studi

Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento trasporti
Titolo: Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/18/CE in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo Schema di D.Lgs. n. 375
Riferimenti:
AC N. 375/XVI     
Serie: Atti del Governo    Numero: 325
Data: 05/07/2011
Descrittori:
DIRETTIVE DELL'UNIONE EUROPEA   INCIDENTI NAVALI
L 2010 0096   TRASPORTI MARITTIMI
Organi della Camera: IX-Trasporti, poste e telecomunicazioni
Altri riferimenti:
L N. 96 DEL 04-GIU-10     

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di

Atti del Governo

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/18/CE in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo

Schema di D.Lgs. n. 375

(art. 1, comma 3, L.4 giugno 2010, n. 96)

Schede di lettura

 

 

 

 

 

n. 325

 

 

 

5 luglio 2011

 



Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Trasporti

( 066760-2614 – * st_trasporti@camera.it

Hanno partecipato alla redazione del dossier i seguenti Servizi e Uffici:

Segreteria Generale – Ufficio Rapporti con l’Unione europea

( 066760-2145 – * cdrue@camera.it

§         La nota di sintesi e le schede di lettura sono state redatte dal Servizio Studi.

§         Le parti relative ai documenti all’esame delle istituzioni dell’Unione europea e alle procedure di contenzioso sono state curate dall'Ufficio rapporti con l'Unione europea.

 

 

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: TR0285.doc







La direttiva 2009/18/CE

La direttiva 2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo modificando la direttiva 1999/35/CE e la direttiva 2002/59/CE, allo scopo di migliorare la sicurezza marittima e di prevenire l’inquinamento causato dalle navi, riducendo in tal modo il rischio di futuri sinistri marittimi.

L’articolo 1 definisce l’oggetto del provvedimento che intende in particolare agevolare l’esecuzione efficiente delle inchieste di sicurezza e l’analisi corretta dei sinistri e degli incidenti marittimi al fine di determinarne le cause, prevedere la presentazione di rapporti precisi e tempestivi sulle inchieste di sicurezza e proporre di interventi correttivi. Le inchieste svolte ai sensi della suddetta direttiva non riguardano la determinazione della responsabilità né l’attribuzione di colpe. Gli Stati membri tuttavia sono chiamati a provvedere affinchè l’organo inquirente non ometta di riferire integralmente sulle cause del sinistro ovvero dell’incidente marittimo dalle quali si possano desumere colpe o responsabilità.

La direttiva si applica ai sinistri ed agli incidenti marittimi che coinvolgono navi battenti la bandiera di uno degli Stati membri o si verificano nel mare territoriale e nelle acque interne, quali definiti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (U.N.C.L.O.S.)[1], degli Stati membri o incidono su altri interessi rilevanti degli Stati membri (articolo 2).

Dopo aver precisato le definizioni ricavate dal codice IMO (International Maritime Organization) per le inchieste sui sinistri e sugli incidenti marittimi (articolo 3) e lo status giuridico dell’inchiesta di sicurezza in modo da consentirne uno svolgimento più efficiente e rapido (articolo 4), la direttiva stabilisce i casi in cui ciascuno Stato membro deve provvedere affinché l’organo inquirente avvii un’inchiesta di sicurezza, vale a dire quando si verifica un sinistro marittimo molto grave con il coinvolgimento di una nave battente la bandiera nazionale, indipendentemente dal luogo del sinistro, oppure nel suo mare territoriale e nelle sue acque interne, quali definiti nell’U.N.C.L.O.S., indipendentemente dalla bandiera della nave coinvolta, oppure quando incide su un interesse rilevante dello Stato membro, indipendentemente dal luogo in cui è avvenuto il sinistro e dalla bandiera della nave coinvolta (articolo 5).

La direttiva richiede inoltre che gli Stati membri prescrivano che le autorità competenti o i soggetti interessati comunichino immediatamente all’organo inquirente qualsiasi sinistro e incidente che rientri nell’ambito di applicazione sopra delineato (articolo 6), che gli stessi si accordino tra loro sulla titolarità e la direzione delle inchieste di sicurezza nel caso di un coinvolgimento di due o più Stati (articolo 7), che assicurino uno svolgimento di tali inchiesti sotto la responsabilità di un organo inquirente permanente ed imparziale, dotato dei necessari poteri di indagine, da personale inquirente adeguatamente qualificato e competente in materia di sinistri ed incidenti marittimi (articolo 8).

Oltre a prevedere specifici obblighi di riservatezza (articolo 9), la direttiva dispone norme riguardanti il sistema di cooperazione permanente affinché i rispettivi organi inquirenti degli Stati membri possano collaborare nella misura necessaria a conseguire gli obiettivo da essa prescritti (articolo 10). Gli articoli da 11 a 16 disciplinano inoltre aspetti di dettaglio riguardanti le spese sostenute, la cooperazione con i paesi terzi titolari di interessi rilevanti, la protezione delle prove, i rapporti sugli incidenti, le raccomandazioni in materia di sicurezza formulate dagli organi inquirenti, nonché l’eventuale sistema di allarme preventivo in caso di necessità volto all’adozione di misure urgenti a livello comunitario al fine di prevenire il rischio di ulteriori sinistri.

Tra le norme da segnalare si sottolinea altresì l’articolo 17 che prevede l’istituzione da parte della Commissione di una banca dati elettronica europea, denominata piattaforma europea d’informazione sui sinistri marittimi (European Marine Casualty Information Platform – EMCIP), ove poter archiviare ed analizzare i dati sui sinistri e gli incidenti marittimi.

Gli articoli da 18 a 27 dettano, infine, talune norme di attuazione della direttiva; in particolare l’articolo 25 dispone che gli Stati membri siano tenuti a conformarsi alla stessa entro il 17 giugno 2011.



Lo schema di decreto legislativo

Articolo 1
(Finalità)

L’articolo 1 riassume in sintesi gli obiettivi del presente schema di decreto in attuazione della direttiva 2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Il comma 1, in particolare, dispone che il provvedimento sia volto a perseguire il miglioramento della sicurezza della navigazione marittima e la prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi, mediante inchieste di sicurezza sui sinistri ed incidenti marittimi.

In ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 5 della predetta direttiva 2009/18/CE riguardo gli obblighi di indagine, si prevede che le inchieste siano affidate ad una struttura investigativa in grado di assicurare, in autonomia ed indipendenza di giudizio, l'efficace esecuzione delle attività di investigazione tecnica di sicurezza e la corretta analisi delle cause e delle circostanze da cui sono derivati sinistri o incidenti marittimi, allo scopo di ridurre potenziali analoghi rischi futuri.

In base alle finalità di cui al precedente comma, compito del presente decreto è inoltre quello di determinare le procedure e le metodologie di esecuzione delle inchieste di sicurezza, prevedendone la tempistica e le relazioni tra tutte le parti coinvolte ovvero interessate, nonché le modalità a cui attenersi per lo studio e lo sviluppo delle tecniche investigative e di valorizzazione delle risultanze delle indagini, al fine di delineare proposte di modifica della normativa tecnica volte ad accrescere e a migliorare le condizioni generali di sicurezza deIla navigazione, di salvaguardia della vita umana in mare nonché di protezione dell'ambiente marino e costiero (comma 2).

Secondo quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 1 della sopra richiamata direttiva, il comma 3 dell’articolo in esame precisa che le inchieste, svolte sulla base della disciplina contenuta nel presente decreto, non riguardano la determinazione di responsabilità[2]. La predetta disposizione aggiunge che l'Organismo investigativo di cui al successivo articolo 4 sia chiamato a riferire all'autorità competente circostanze ed elementi rilevanti sulle cause del sinistro o dell'incidente marittimo qualora dai risultati delle attività di investigazione tecnica di sicurezza si possano desumere responsabilità.

 

 

Articolo 2
(Ambito di applicazione)

L’articolo 2, al comma 1, stabilisce che il decreto legislativo in esame si applica ai sinistri e incidenti marittimi che soddisfino almeno una delle seguenti condizioni:

§      coinvolgono navi di bandiera nazionale;

§      si verificano nel mare territoriale o nelle acque marittime interne dello Stato[3];

§      incidono su interessi rilevanti dello Stato.

 

Il comma 2 esclude dall’applicazione del decreto i sinistri e gli incidenti marittimi che interessano solamente le seguenti tipologie di navi e le unità fisse di perforazione:

a)    navi militari[4] o destinate al trasporto di truppe o altre navi di proprietà o gestite dagli Stati, utilizzate esclusivamente per servizi governativi non commerciali;

b)    navi senza mezzi di propulsione meccanica;

c)    navi di legno di costruzione primitiva;

d)    navi ed imbarcazioni da diporto non adibite al traffico commerciale, salvo che siano dotate di equipaggio[5] e trasportino più di 12 passeggeri a fini commerciali;

e)    navi per la navigazione interna utilizzate nelle acque interne;

f)      navi da pesca di lunghezza inferiore a 15 metri.



 

Articolo 3
(Definizioni)

L’articolo 3 reca le definizioni delle espressioni utilizzate nel decreto legislativo.

 

Per quanto riguarda in particolare l’individuazione delle diverse tipologie di sinistri e incidenti marittimi, il comma 1 dell’articolo in esame, come anche l’articolo 3 della direttiva, rinvia al codice IMO per le inchieste sui sinistri e sugli incidenti marittimi, adottato dall’Assemblea dell’International Maritime Organization il 27 novembre 2007 (risoluzione A.849(20))[6], e alla circolare MSC-MEPC.3/Circ.3 del comitato per la sicurezza marittima e del comitato per la protezione dell’ambiente marino dell’IMO del 18 dicembre 2008.[7]

Il comma 2 dispone che le espressioni definite tramite i suddetti rinvii sono le seguenti:

§      sinistro grave[8] (comma 1, lett. b);

§      sinistro marittimo[9] (comma 2, lett. a);

§      sinistro molto grave[10] (comma 2, lett. b);

§      incidente marittimo[11] (comma 2, lett. c);

§      inchiesta di sicurezza sul sinistro o incidente marittimo[12] (comma 2, lett. d);

§      Stato che dirige l’inchiesta[13] (comma 2, lett. e);

§      Stato titolare di interessi rilevanti[14] (comma 2, lett. f).



 

Articolo 4
(Organismo investigativo)

L’articolo 4 disciplina l’attività e le funzioni e dell’Organismo investigativo, introducendo al comma 1 una disposizione che, allo scopo, pone la Commissione centrale d’indagine sui sinistri marittimi, di cui all’articolo 466-bis del regolamento per la navigazione marittima[15], alle dirette dipendenze del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con la nuova denominazione di Organismo investigativo sui sinistri marittimi.

Al riguardo la relazione tecnica allegata al decreto evidenzia che le disposizioni dell’articolo 4 in esame sono volte ad implementare le funzioni della già esistente Commissione centrale d’indagine sui sinistri marittimi, istituita dall’articolo 15 del D.Lgs. n. 28/2001[16] e che attualmente opera presso il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il suo compito è il monitoraggio dei sinistri marittimi, allo scopo di proporre interventi di modifica delle regole tecniche o normative per il miglioramento della sicurezza della navigazione, di salvaguardia della vita umana in mare e di tutela dell’ambiente marino. E’ composta da quattro ufficiali del Corpo delle Capitanerie di Porto, da due dirigenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e da un espero designato dal Ministero dell’ambiente.

 

Conformemente a quanto previsto dall’articolo 8 della direttiva da attuare, si prevede che l’Organismo investigativo sia indipendente sul piano organizzativo, giuridico e decisionale da qualsiasi soggetto i cui interessi possano entrare in conflitto con il compito affidatogli. L’Organismo investigativo accerta e verifica le cause e le circostanze dei sinistri e degli incidenti marittimi; svolge inoltre funzioni di osservatorio per la raccolta e l’analisi dei dati relativi alla sicurezza marittima e attività di studio e ricerca per lo sviluppo delle tecniche investigative e di valorizzazione dei risultati delle indagini per la delineare nuove proposte di previsioni tecniche dirette all’accrescimento ed al miglioramento della sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo (comma 1).

La struttura organizzativa e la composizione dell’Organismo dovranno essere stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, della legge n. 400/1988, utilizzando unità di personale già in servizio e le strutture esistenti nell’ambito del Ministero, mantenendo fermo il numero massimo degli uffici dirigenziali di livello generale e non generale del Ministero, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato (comma 2).

In base al predetto comma 4-bis dell’articolo 17 della legge 400/1988 che rinvia alla procedura di emanazione dei regolamenti prevista ai sensi del precedente comma 2, si tratterà pertanto di un decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia.

 

Il comma 3 prevede inoltre che il personale dell’Organismo debba avere competenze operative e di esperienza pratica nelle materie attinenti i compiti investigativi, precisando che il personale preposto alle funzioni ispettive non possa avere interessi, diretti o indiretti, con imprese o altri soggetti operanti nel settore della navigazione.

 

Il comma 4 consente all’Organismo di avvalersi, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, di corpi tecnici dello Stato e di altre organizzazioni pubbliche specializzate sulla base di apposite convenzioni, nonché di consulenti, iscritti nell’elenco, istituito dall’Organismo stesso, di esperti in materia di sicurezza e navigazione marittima, indipendenti dalle industrie navali e dalle imprese armatoriali.

In proposito si sottolinea che la relazione tecnica allegata al provvedimento precisa che “il ricorso alla figura dei consulenti esterni potrà avvenire solo in caso di disponibilità di risorse da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, costituendo lo stesso una facoltà e non un obbligo”.

 

Per la conduzione delle inchieste da parte dell’Organismo investigativo, il comma 5 rinvia al sopracitato codice IMO per le inchieste sui sinistri e sugli incidenti marittimi. Nell’ambito delle attività investigative di propria competenza, l’Organismo dovrà inoltre conformarsi alle procedure comuni di indagine sui sinistri e sugli incidenti marittimi previste in occasione dell’istituzione dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima, ai sensi dell’articolo 2, lett. e), del regolamento n. 1406/2002. Le disposizioni relative a tale procedura sono suscettibili di deroga in casi specifici, ove risulti necessario in base a valutazioni di ordine tecnico e all’esperienza maturata, anche ai fini del raggiungimento degli obiettivi dell’inchiesta.

Si ricorda che in base al regolamento n. 1406/2002 (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio, è stata istituita l’Agenzia europea per la sicurezza marittima con prevalenti compiti di assistenza tecnica alla Commissione europea nello svolgimento delle funzioni ispettive relative al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali. In sostanza l’attività dell’Agenzia è volta a facilitare la cooperazione tra Stati membri e della Commissione per i seguenti compiti:

§       elaborazione di una metodologia comune di indagine sugli incidenti marittimi, conformemente ai principi riconosciuti a livello internazionale;

§       sostegno agli Stati membri nelle attività legate alle indagini relative a gravi incidenti marittimi;

§       analisi dei rapporti esistenti sugli accertamenti relativi ad incidenti.

L’Organismo investigativo deve agire senza ritardo non appena ha notizia del sinistro (comma 6) ed è responsabile della tenuta e dell’aggiornamento della banca dati europea sui sinistri marittimi, ove devono essere inserite, per ogni sinistro o incidente, le informazioni previste dall’allegato II al presente schema (contenente l’elenco dei dati da fornire), e della banca dati sui sinistri ed incidenti marittimi, inserita nel sistema globale integrato di informazione dell’IMO, denominato Global Integrated Shipping Information System – GISIS[17].

Nella banca dati europea sui sinistri marittimi, prevista dall’articolo 17 della direttiva, sono archiviati ed analizzati i dati sui sinistri e gli incidenti marittimi. La banca dati è istituita dalla Commissione ed è denominata piattaforma europea d’informazione sui sinistri marittimi (European Marine Casualty Information Platform – EMCIP). Lo schema della banca dati e il metodo per la notifica dei dati in tempi adeguati sono sviluppati dalla Commissione e degli Stati membri.

 

Si segnala che, al comma 1, la dizione “regolamento per la navigazione marittima” potrebbe essere meglio precisata utilizzando la dizione “regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione - navigazione marittima”.



Articolo 5
(Attività investigativa)

L’articolo 5 disciplina i poteri d’indagine e l’attività dell’Organismo investigativo stabilendo, al comma 1, che, nel rispetto delle esigenze di riservatezza e del segreto delle attività di indagine, tali attività siano condotte in modo tempestivo, senza pregiudizio per la celerità degli accertamenti che sono volti ad acquisire dati, notizie ed informazioni rilevanti per l'inchiesta di sicurezza.

A tale scopo si prevede la possibilità che l'Organismo investigativo possa:

a) accedere liberamente al luogo del sinistro, o a qualsiasi area pertinente, nonché a qualsiasi nave, relitto o struttura, ivi compresi il carico, l'attrezzatura o i rottami;

b) stilare immediatamente l'elenco delle prove e provvedere alla ricerca e alla rimozione controllate del relitto, dei rottami o di altri elementi ai fini dell'esame;

c) richiedere l'esame o l’analisi degli elementi di cui alla precedente lett. b) e avere libero accesso ai corrispondenti risultati;

d) accedere liberamente a qualsiasi pertinente informazione o dato registrato, compresi i dati del VDR (voyage data recorder - dispositivo di registrazione dei dati di viaggio)[18], che si riferiscano alla nave, al viaggio e al carico, potendo farne copia e uso;

e) accedere liberamente ai risultati degli esami effettuati sui corpi delle vittime o su campioni da questi prelevati;

f) richiedere i risultati di esami sulle persone partecipanti coinvolte - ovvero interessate - nell'esercizio della nave, nonché accedere liberamente agli stessi ovvero a campioni di analisi degli stessi;

g)    interrogare testimoni senza la presenza di persone i cui interessi possano presumibilmente pregiudicare il corretto svolgimento dell'inchiesta;

h)    ottenere i verbali delle ispezioni in possesso dello Stato di bandiera, degli armatori o di altri soggetti pertinenti, purchè residenti nello Stato membro;

i) richiedere l'assistenza delle autorità competenti degli Stati coinvolti, compresi gli ispettori dello Stato di bandiera e dello Stato di approdo, i funzionari del servizio guardiacostiero e gli operatori del servizio di traffico marittimo o altro personale portuale o marittimo.

 

Il comma 3 dispone che, in caso di indagini penali in corso, l'Organismo investigativo svolga le attività previste dal precedente comma 2 in collaborazione con l'autorità giudiziaria, la quale assicura che dette attività non siano indebitamente precluse, sospese o ritardate.

 

Il comma 4, richiamando la disposizione di cui al successivo articolo 14, con riferimento ai rapporti redatti secondo il modello conforme all'allegato l del presente decreto (che illustra il contenuto da riportare nei rapporti sulle inchieste di sicurezza), stabilisce che, anche in relazione agli accertamenti di fatto ivi contenuti ed alle conclusioni rappresentate, tali rapporti non costituiscono fonte di prova in un eventuale procedimento amministrativo ovvero penale.



Articolo 6
(Regime delle inchieste di sicurezza)

Il comma 1 è volto ad assicurare che l'inchiesta di sicurezza sulle cause e sulle circostanze tecniche di sinistri ed incidenti marittimi, di cui al precedente articolo 3, la quale deve essere indipendente nelle finalità rispetto alle indagini di polizia giudiziaria o di altro tipo condotte parallelamente per determinare eventuali responsabilità dell'evento, si svolga, nell’ambito del medesimo contesto operativo, senza che la stessa risulti preclusa, sospesa ovvero ritardata a causa delle concomitanti attività investigative, salvo prioritarie esigenze correlate alla conduzione dell'indagini giudiziarie.

La disposizione del successivo comma 2 prevede l’obbligo di segretezza da parte del personale preposto all’attività investigativa in relazione ad ogni informazione che risulti assunta in occasione ed agli effetti dell'inchiesta di sicurezza e, in particolare, sui fatti, stati e condizioni di cui all’articolo 9 a tutela della riservatezza. Ciò al fine di garantire, nel rispetto della normativa vigente, il migliore conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, volti in sostanza ad incrementare la sicurezza delle navigazione marittima.

Si prevede che l'Organismo investigativo collabori con l'Autorità giudiziaria e l'Autorità marittima nello svolgimento delle inchieste correlate ai sinistri ed incidenti marittimi. A tal fine, lo stesso Organismo attiva ogni procedura diretta a garantire idonee forme di collaborazione con le predette autorità per rendere reciprocamente disponibili ogni elemento tecnico noto, nel contesto delle rispettive attribuzioni e senza alcun pregiudizio per il buon esito delle rispettive indagini (comma 3).



Articolo 7
(Obbligo di indagine)

Il comma 1 dell’articolo in esame definisce i casi in cui l'inchiesta di sicurezza deve essere obbligatoriamente avviata nei casi in cui si verifichi un sinistro marittimo molto grave:

a) se vi è il coinvolgimento di una nave battente la bandiera nazionale, indipendentemente dal luogo del sinistro;

b) se il sinistro si verifichi nel mare territoriale e nelle acque marittime interne dello Stato come definite nell'U.N.C.L.O.S (Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare)[19], indipendentemente dalla bandiera della nave o delle navi coinvolte nel sinistro;

c) se il sinistro incida su un rilevante interesse nazionale, indipendentemente dal luogo in cui sia avvenuto e dalla bandiera della nave o delle navi coinvolte.

 

Il comma 2 dispone che in caso di sinistri gravi l'Organismo investigativo effettui una valutazione preliminare dei fatti e delle circostanze dell'evento finalizzata a determinare l'attivazione formale di una inchiesta di sicurezza. Qualora l'Organismo investigativo ritenga di non avviare un'inchiesta di sicurezza, le ragioni di tale decisione sono registrate e notificate presso la banca dati europea per i sinistri marittimi utilizzando, allo scopo, il modello di cui all'allegato II del presente decreto.

In caso di ogni altro sinistro ovvero incidente marittimo l'Organismo investigativo decide se debba essere avviata o meno un'inchiesta di sicurezza con provvedimento motivato in base ai criteri individuati al comma 4, tenendo in sostanza conto della gravità del sinistro o dell’incidente marittimo.

Si precisa inoltre che l'inchiesta di sicurezza deve essere avviata entro il termine più breve possibile dal verificarsi del sinistro o dell'incidente marittimo e, in ogni caso, entro i due mesi successivi (comma 3).

 

Il comma 4 prevede che nelle decisioni di cui al precedente comma 2 l'Organismo investigativo tiene conto della gravità del sinistro o dell'incidente marittimo, del tipo di nave ovvero di carico interessato e della possibilità che i risultati dell'inchiesta di sicurezza consentano un'efficace attività di prevenzione di analoghi futuri sinistri e incidenti.

Fermo restando quanto previsto all'articolo 4, comma 7, ed all'articolo 5, commi 1 e 2, l'Organismo investigativo sui sinistri marittimi determina criteri e modalità pratiche dell'esecuzione delle inchieste di sicurezza, cooperando con gli organi omologhi degli altri Stati che possono vantare un fondato e motivato interesse, concordemente alle finalità proprie del presente provvedimento e all'esclusivo scopo di prevenire futuri sinistri ed incidenti.



Articolo 8
(Coordinamento con organismi investigativi di altri Stati membri)

Il comma 1 dell’articolo 8 dispone l’attivazione da parte dell'Organismo investigativo di specifiche procedure di collaborazione gratuite tra Stati, al fine di evitare che per uno stesso sinistro o incidente marittimo siano avviate dagli Stati membri coinvolti più inchieste parallele. Tali procedure sono volte a definire le modalità di partecipazione di ogni altro Stato che sia titolare di interessi rilevanti l’accordo sull'individuazione dello Stato titolare dell'inchiesta.

L'Organismo investigativo collabora con l'omologo Organismo investigativo, nel caso di inchieste che coinvolgono interessi di altri Stati membri, anche con riferimento allo scambio e al conferimento di ogni elemento probatorio connesso all'evento, assicurando la massima cooperazione per agevolare l'accesso ad ogni fonte di prova disponibile, inclusa l’audizione di testimoni (comma 2).

E’ prevista altresì la stretta collaborazione dell’Organismo investigativo con organismi omologhi in caso dell’attivazione, in via eccezionale, di un'inchiesta parallela presso altro Stato membro, in base della dinamica del sinistro ovvero in relazione agli interessi coinvolti. In tal caso l’Organismo investigativo informa la Commissione europea delle ragioni per le quali si è proceduto all'inchiesta parallela (comma 2).

Il comma 4 prevede inoltre che, fatti salvi gli obblighi in relazione all’avvio dell’inchiesta di sicurezza nei casi indicati all'articolo 7, comma 1, del decreto in esame, l'Organismo investigativo, in base alle circostanze dell'evento, agli interessi coinvolti ovvero nelle ipotesi in cui è opportuno per le finalità e l'efficacia dell'inchiesta, può delegare ad omologhi organismi degli Stati membri la direzione dell'inchiesta o lo svolgimento di specifici atti connessi alla stessa.

 

Nel caso in cui vi siano interessi di altri Stati membri, l'Organismo investigativo procedente coinvolge le istituzioni competenti dello Stato interessato attivando le più idonee forme di collaborazione finalizzate all'acquisizione di dati ed informazioni utili per le finalità proprie dell'indagine nonché per esigenze di conoscenza dirette dello Stato di bandiera della nave coinvolta ovvero dello Stato sostanzialmente interessato alle relative indagini (comma 5).

L'Organismo investigativo, nel caso di sinistro ovvero d'incidente che coinvolga un traghetto Ro-Ro (Roll-on/Roll-off, nave dotata di rampe di carico e ponti mobili per agevolare l'imbarco dei veicoli) o un’unità veloce passeggeri nelle acque marittime interne o nel mare territoriale ovvero in alto mare avvia il procedimento d'inchiesta, e ne diventa il responsabile, qualora dette unità provengano dal proprio mare territoriale o acque marittime interne, salvo intervenuti accordi da parte dell'Amministrazione con le corrispondenti Autorità straniere di affidamento, in regime di delega, dell'attività investigativa ad altro Stato (comma 6).

Il comma 7 stabilisce che l’Organismo investigativo possa richiedere assistenza e collaborazione all'omologo Organismo investigativo di uno Stato membro non coinvolto accordandosi preventivamente sulle modalità di rimborso delle spese sostenute dallo stesso entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.



Articolo 9
(Tutela della riservatezza)

Il comma 1 del presente articolo stabilisce che, fatto salvo quanto disposto all'articolo 6 in relazione alla disciplina delle inchieste di sicurezza e nel rispetto delle previsioni del D. Lgs. n. 196 del 2003, in materia di protezione dei dati personali:

- è fatto divieto di divulgare, per finalità diverse, atti e documenti relativi all'inchiesta quali (lett. a)):

1) prove testimoniali e altre dichiarazioni, relazioni e annotazioni raccolte o ricevute dall'Organismo investigativo;

2) documenti da cui risulti l'identità delle persone che hanno testimoniato nelI’ambito dell'inchiesta;

3) dati sensibili che riguardano persone coinvolte nel sinistro o incidente marittimo;

- nel corso dell'attività d'inchiesta e fino alla conclusione della stessa, i relativi atti e documenti, nonché il contenuto delle relazioni non in versione definitiva, sono sottratti al diritto di accesso di cui all'articolo 24 della legge 241 del 1990[20], prevedendosi altresì che su di essi sia osservato il segreto d'ufficio.

 

Le deposizioni testimoniali relative al sinistro o incidente marittimo, assunte dagli investigatori dell'Organismo investigativo nel quadro delle indagini, non possono essere utilizzate per scopi diversi dalle inchieste di sicurezza e, in ogni caso, il loro trattamento deve avvenire secondo modalità che escludano l'identificazione degli autori al fine di assicurare la riservatezza (comma 2).

 

Il comma 3 dell’articolo in esame, infine, prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in casi eccezionali, con provvedimento motivato, possa derogare in tutto o in parte ai vincoli di riservatezza stabiliti al precedente comma 1, nel caso in cui la divulgazione si renda necessaria per l'attuazione di un interesse pubblico dello Stato ritenuto prevalente rispetto alle finalità proprie del decreto.



Articolo 10
(Sistema di cooperazione permanente)

Il comma 1 precisa che l'Organismo investigativo partecipa alla realizzazione di un sistema di cooperazione permanente con i corrispondenti organismi degli altri Stati membri per l’individuazione dei metodi e delle procedure diretti a migliorare le attività di investigazione, favorendo il perseguimento degli obiettivi del presente decreto.

 

Per attuare un sistema di cooperazione permanente, è previsto che l'Organismo investigativo svolga la necessaria attività di raccordo con le istituzioni dell'Unione europea e con i corrispondenti organismi degli altri Stati membri. Tale attività è finalizzata in particolare a delineare le migliori procedure e modalità allo scopo di consentire (comma 2):

a)    la condivisione di impianti, di dispositivi e attrezzature per l'indagine tecnica sui relitti e sull'attrezzatura delle navi o su altri oggetti rilevanti ai fini dell'inchiesta di sicurezza, nonché l'estrazione e la valutazione delle informazioni contenute nei dispositivi di registrazione dei dati di viaggio VDR (Voyage data recorder) e in altri dispositivi elettronici:

b)    la cooperazione tecnica o lo scambio di conoscenze tecniche per l'esecuzione di compiti specifici;

c)    l'acquisizione e la condivisione di informazioni utili per analizzare i dati relativi ai sinistri ed elaborare opportune raccomandazioni in materia di sicurezza a livello comunitario;

d) la redazione di principi comuni per monitorare l'attuazione delle raccomandazioni di sicurezza e per adeguare i metodi di indagine al progresso tecnico e scientifico;

e)    la fissazione di norme sulla riservatezza applicabili ai fini della condivisione, nel rispetto delle norme nazionali, delle prove testimoniali e del trattamento dei dati e degli altri documenti di cui all'articolo 9, anche nel corso di relazioni con i paesi terzi;

f) l'organizzazione, qualora opportuno, di attività di formazione utili per gli inquirenti;

g)    la promozione della cooperazione con gli organi inquirenti di Paesi terzi e con le organizzazioni internazionali incaricate delle inchieste sugli incidenti marittimi nei settori disciplinati dal presente decreto;

h)    la fornitura di tutte le informazioni pertinenti agli organi inquirenti che conducono le inchieste di sicurezza;

i) l'uso adeguato degli avvisi urgenti di cui al successivo articolo 15, comma 2, al fine di prevenire il rischio di ulteriori sinistri.



Articolo 11
(Cooperazione con i Paesi terzi titolari di interessi rilevanti)

Il comma 1 dispone che, ai fini dello svolgimento delle inchieste, l'Organismo investigativo coopera con i Paesi terzi, titolari di interessi rilevanti, i quali, previo accordo, sono ammessi, in qualsiasi fase del procedimento a partecipare all'inchiesta condotta ai sensi del presente decreto.

 

Si precisa inoltre la cooperazione dell'Organismo investigativo in una inchiesta di sicurezza svolta da un Paese terzo titolare di interessi rilevanti lascia impregiudicato l'obbligo di svolgere l'inchiesta di sicurezza e di redigere il relativo rapporto. Qualora un Paese terzo titolare di interessi rilevanti stia conducendo una inchiesta di sicurezza che coinvolge unità ovvero interessi nazionali, l'Organismo investigativo può decidere di non condurre un'inchiesta di sicurezza parallela, a condizione che l'inchiesta di sicurezza condotta dal Paese terzo sia conforme al codice IMO per le inchieste sui sinistri[21] e sugli incidenti marittimi (comma 2).



Articolo 12
(Obbligo di collaborazione)

Il comma 1 dell’articolo in esame dispone l’obbligo degli armatori e dei comandanti di unità navali, comprese quelle di bandiera estera, di non intralciare e di collaborare con gli investigatori durante l'attività d'indagine, di rendere disponibile qualunque fonte di potenziale prova nonché favorire l'accesso a qualunque locale della nave ed al relativo armamento.

 

Viene imposto il rispetto di tale  obbligo altresì:

a)        agli interessati a qualunque titolo alla nave, al carico o al viaggio;

b)        al cantiere navale che ha costruito la nave;

c)        alle imprese che hanno realizzato o partecipato all'armamento della nave;

d)        ai componenti l'equipaggio e gli eventuali passeggeri;

e)        a qualunque altro soggetto che, a giudizio dell'investigatore, possa essere in possesso di informazioni utili all'inchiesta.



Articolo 13
(Protezione delle prove)

Il comma 1 dell’articolo in esame stabilisce che il comandante della nave, l'equipaggio e gli altri soggetti di cui all'articolo 12, comma 2, vale a dire i soggetti che soggiacciono all’obbligo di collaborazione con gli investigatori, nonché chiunque sia venuto a contatto con fonti di prova rilevanti ai fini della individuazione delle cause dell'evento, hanno l'obbligo, per quanto possibile secondo l'ordinaria diligenza, di:

a) preservare le informazioni provenienti da carte nautiche, libri di bordo, registrazioni elettroniche, magnetiche e cassette video nonché le informazioni provenienti dai dispositivi di registrazione dei dati di viaggio (VDR) e da altri apparecchi elettronici, riguardanti il periodo precedente, concomitante e successivo all'evento;

b) impedire che tali informazioni siano cancellate o, comunque, alterate;

c) prevenire l'alterazione di qualsiasi altra dotazione, attrezzatura, dispositivo o di locali della nave rilevanti ai fini deIl’inchiesta;

d) agire tempestivamente per raccogliere e conservare gli elementi di prova o favorire la raccolta e la conservazione degli elementi di prova da parte dell’investigatore.

Ai sensi del comma 2, inoltre, l'Autorità marittima o consolare di cui all'articolo 578 del codice della navigazione, quando abbia notizia di un sinistro o incidente marittimo ovvero valuti che sussistono ragionevoli motivi per ritenere che una nave sia perduta o scomparsa, ne dà immediato avviso all'Organismo investigativo, adottando i provvedimenti occorrenti per impedire la dispersione degli elementi utili per gli ulteriori accertamenti.

Si precisa che copia del verbale di cui all'articolo 578 del codice della navigazione[22] è trasmessa all'Organismo investigativo nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla notizia del sinistro o dell'incidente marittimo.



Articolo 14
(Rapporti sugli incidenti)

Il comma 1 dell’articolo in esame dispone che le inchieste effettuate danno luogo alla pubblicazione di un rapporto redatto secondo un modello conforme all'allegato l del presente decreto.

Con riferimento alle inchieste che non riguardano sinistri marittimi molto gravi o, secondo il caso, gravi e i cui risultati potenzialmente non incidono sulle finalità di prevenzione di cui al comma 2 dell'articolo 1, l'Organismo investigativo procede, dopo averne valutato i presupposti, alla pubblicazione di un rapporto semplificato (comma 2).

L'Organismo investigativo entro 12 mesi dalla data del sinistro pubblica i rapporti di cui al comma 1, includendovi le relative conclusioni e le raccomandazioni a fini preventivi.  Nel caso in cui non sia possibile redigere il rapporto finale entro tale termine di un anno, è chiamato a pubblicare un rapporto a carattere provvisorio entro analogo termine di 12 mesi dalla data del sinistro (comma 3).

 

Il comma 4 prevede che l'Organismo investigativo invii alla Commissione europea copia del rapporto finale ovvero di quello a carattere provvisorio o semplificato.

Inoltre, si prevede che, senza che ne risultino inficiate le risultanze, al fine di migliorare la qualità del rapporto in relazione alle finalità dell'attività d'inchiesta, l'Organismo investigativo tiene conto comunque delle osservazioni tecniche diffuse dalla Commissione europea sulle modalità dì redazione dei rapporti finali (comma 5).



Articolo 15
(Attuazione delle raccomandazioni in materia di sicurezza e diffusione di avvisi urgenti ai fini della prevenzione)

Il comma 1 dell’articolo in esame dispone che l'Organismo investigativo trasmetta le proprie raccomandazioni di sicurezza al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti affinché lo stesso adotti i provvedimenti necessari a garantire l'osservanza delle citate raccomandazioni, ivi compresa l'emanazione di avvisi urgenti ai fini del successivo comma 2.

Si prevede altresì che, ferma restando la facoltà del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di emettere un avviso urgente destinato ai soggetti nazionali interessati, al fine di prevenire il rischio di ulteriori sinistri, l'Organismo investigativo sia chiamato ad informare tempestivamente la Commissione europea della necessità di emettere un avviso urgente qualora ritenga necessaria, in qualsiasi fase dell'inchiesta, l'adozione di misure urgenti a livello comunitario (comma 2).



Articolo 16
(Disposizioni finanziarie)

Il comma 1 del presente articolo inserisce la clausola di salvaguardia finanziaria stabilendo che dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In particolare si prevede che l'amministrazione provveda all'adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie che sono disponibili ai sensi della legislazione vigente.



Articolo 17
(Sanzioni)

L’articolo 17 in esame dispone circa le sanzioni amministrative pecuniarie, salvo che il fatto non costituisca reato, previste per coloro che contravvengono a talune disposizioni del presente decreto.

In particolare le predette sanzioni variano:

-       da un importo di 500 euro fino a 3.000 euro, a carico di coloro che contravvengano ai divieti ovvero non rispettino gli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 9, comma 1 (comma 1);

-       da un importo di 1.500 euro fino a 10.000 euro, a carico di coloro che vìolino gli obblighi di collaborazione di cui all'articolo 12 (comma 2);

-       da un importo di 750 euro fino a 6.000 euro, a carico di coloro che contravvengano agli obblighi di protezione delle prove di cui all'articolo 13 (comma 3).

Le predette violazioni vengono accertate dall’Organismo investigativo che provvede ad irrogare le corrispondenti sanzioni in conformità a quanto previsto dalle modifiche al sistema penale previste dalla legge n. 689 del 1981.



Articolo 18
(Norme finali e transitorie)

Il comma 1 dell’articolo in esame dispone che, fino all'emanazione del decreto previsto all'articolo 4, comma 2, del presente schema di decreto, che stabilisce la struttura organizzativa e la composizione dell’Organismo investigativo, la Commissione centrale d'indagine sui sinistri marittimi di cui all'articolo 466-bis[23] del regolamento per la navigazione marittima di cui al D.P.R. n. 328 del 1952, e successive modificazioni, opera con la composizione individuata dal medesimo articolo 466-bis, al comma 3, del richiamato regolamento per la navigazione marittima.

Successivamente all’emanazione del predetto decreto, il richiamato comma 3 dell'articolo 466-bis del regolamento per la navigazione marittima verrà abrogato (comma 2).

Si ricorda che il comma 3 del predetto articolo 466-bis prevede che la Commissione centrale di indagine sui sinistri marittimi sia nominata con decreto interdirigenziale dal Capo del Dipartimento della navigazione marittima ed interna e dal Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto. La stessa Commissione è composta da un ufficiale ammiraglio del Corpo delle Capitanerie di Porto che assume le funzioni di  presidente; da due ufficiali superiori del Corpo delle Capitanerie di Porto e  due dirigenti del Dipartimento della navigazione marittima ed interna, in qualità di membri, nonché da un esperto designato dal Ministero dell'ambiente e da un ufficiale inferiore del Corpo delle Capitanerie di Porto, in qualità di segretario.

 

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, possono essere modificati ovvero integrati gli allegati, le definizioni e i riferimenti agli atti comunitari e agli strumenti dell'IMO contenuti nel presente decreto, per adeguarli ai nuovi provvedimenti dell'Unione europea o dell'IMO, di natura tecnica, che siano nel frattempo entrati in vigore e che siano stati integrati dalla Commissione europea nella direttiva 2009/18/CE (comma 3).

 

Si prevede infine l’abrogazione di specifiche norme, quali:

-       l’articolo 11 del D.Lgs. n. 196 del 2005 di attuazione della direttiva 2002/59/CE per l'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale, in materia di indagini sui sinistri (comma 4);

In proposito si ricorda che la disposizione del sopra richiamato articolo 11, facendo salvo quanto previsto dal Capo II del D. Lgs. n. 28 del 2001[24] in materia di sinistri marittimi, ha stabilito che le indagini sui sinistri e sugli incidenti marittimi in cui sia rimasta coinvolta una nave individuata secondo le norme del richiamato decreto legislativo n. 28, vengano eseguite osservando le disposizioni del codice IMO in materia di inchieste sugli incidenti e i sinistri marittimi. Il predetto Capo II ha inoltre previsto che l'amministrazione collabori alle indagini sui sinistri e sugli incidenti marittimi condotte all'estero, allorché sia coinvolta una nave italiana.

-       i commi 2 e da 4 a 10 dell'articolo 466-bis del regolamento per la navigazione marittima di cui al D.P.R. n. 328 del 1952, e successive modificazioni (comma 5).

 

In base alle disposizioni dell’articolo 18 in esame pertanto risulterebbe abrogato l’intero articolo 466-bis del regolamento per la navigazione marittima, ad eccezione del comma 1 che prevede l’istituzione della Commissione centrale di indagine sui sinistri marittimi presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti – Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, la quale, in base all’articolo 4 dello schema di decreto in esame (v. scheda) assume la nuova denominazione di “Organismo investigativo sui sinistri marittimi, nonché del sopra illustrato comma 3, fino all’emanazione del decreto previsto ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, della legge 400/1988, che disciplinerà la struttura organizzativa e la composizione del nuovo Organismo investigativo.

 




[1]     La Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, è un trattato internazionale che definisce i diritti e le responsabilità degli Stati nell'utilizzo dei mari e degli oceani, definendo le linee guida che regolano le trattative, l'ambiente e la gestione delle risorse naturali. Al momento 155 Stati hanno firmato la Convenzione. La Comunità europea ha firmato e ratificato; l'Italia ha ratificato la convenzione a mezzo della legge del 2 dicembre 1994, n. 689. Ai sensi della cit. Convenzione, per acque interne s’intende lo spazio di mare all'interno della linea di base (una linea spezzata che unisce i punti notevoli della costa ), per acque territoriali lo spazio di mare compreso dalla linea di base alle 12 miglia nautiche.

[2]    Si sottolinea che la disposizione non riporta altresì le parole “né l’attribuzione di colpe”, come previsto dal citato comma 2 dell’articolo 1 della direttiva 2009/18/CE.

[3]     La norma rinvia, per la definizione del mare territoriale e delle acque marittime interne, alla citata Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS). Ai sensi della relativa legge di ratifica:

-          le acque situate verso terra rispetto alla linea di base (linea di bassa marea lungo la costa) fanno parte delle acque interne dello Stato;

-          il limite del mare territoriale può essere fissato dallo Stato fino a un limite massimo di 12 miglia marine, misurate a partire dalle linee di base.

[4]    Nella direttiva 2009/18/CE alla lett. a) del comma 2, articolo 2, si fa riferimento invece alla denominazione “navi da guerra”.

[5]    Si segnala che la direttiva 2009/18/CE fa rientrare in tale eccezione (facendo pertanto rientrare nell’ambito di applicazione delle norme da essa previste) anche le navi ed imbarcazioni da diporto che “vengano in futuro dotate di equipaggio” mentre lo schema di decreto si limita a far rientrare nella nuova disciplina sui sinistri e sugli incidenti marittimi quelle già dotate di equipaggio, restringendo pertanto l’ambito di applicazione delle norme.

[6]     Il testo del codice IMO è reperibile al seguente indirizzo internet: http://www5.imo.org/SharePoint/blastData.asp/doc_id=9882/A%20849(20).pdf. Si ricorda che la versione di tale codice è stata aggiornata con la Risoluzione MSC.255(84) del Comitato per la sicurezza marittima dell’IMO, che adotta il Codice degli standard internazionali e delle raccomandazioni per le inchieste sui sinistri marittimi e incidenti marittimi (Codice delle inchieste sui sinistri) in data 16 maggio 2008.

[7]     Il testo della citata circolare è reperibile al seguente indirizzo internet: http://www5.imo.org/SharePoint/blastData.asp/doc_id=13933/MSC-MEPC.3-Circ.3.pdf.

[8]     Serious casualties are casualties to ships which do not qualify as very serious casualties and which involve a fire, explosion, collision, grounding, contact, heavy weather damage, ice damage, hull cracking, or suspected hull defect, etc., resulting in:

-        immobilization of main engines, extensive accommodation damage, severe structural damage, such as penetration of the hull under water, etc., rendering the ship unfit to proceed, or

-        pollution (regardless of quantity); and/or

-        a breakdown necessitating towage or shore assistance.

[9]     Marine casualty means an event that has resulted in any of the following:

1.     the death of, or serious injury to, a person that is caused by, or in connection with, the operations of a ship; or

2.     the loss of a person from a ship that is caused by, or in connection with, the operations of a ship; or

3.     the loss, presumed loss or abandonment of a ship; or

4.     material damage to a ship; or

5.     the stranding or disabling of a ship, or the involvement of a ship in a collision; or

6.     material damage being caused by, or in connection with, the operation of a ship; or

7.     damage to the environment brought about by the damage of a ship or ships being caused by, or in connection with, the operations of a ship or ship.

[10]    Very serious casualty means a casualty to a ship which involves the total loss of the ship, loss of life or severe pollution.

[11]    Marine incident means an occurrence or event being caused by, or in connection with, the operations of a ship by which the ship or any person is imperilled, or as a result of which serious damage to the ship or structure or the environment might be caused.

[12]    Marine casualty or incident safety investigation means a process held either in public or in camera conducted for the purpose of casualty prevention which includes the gathering and analysis of information, the drawing of conclusions, including the identification of the circumstances and the determination of causes and contributing factors and, when appropriate, the making of safety recommendations.

[13]    Lead investigating State means the State that takes responsibility for the conduct of the investigation as mutually agreed between the substantially interested States.

[14]    Substantially interested State means a State:

1.     which is the flag State of a ship that is the subject of an investigation; or

2.     in whose internal waters or territorial sea a marine casualty has occurred; or

3.     where a marine casualty caused, or threatened, serious harm to the environment of that State, or within those areas over which the State is entitled to exercise jurisdiction as recognised under international law; or

4.     where the consequences of a marine casualty caused, or threatened, serious harm to that State or to artificial islands, installations, or structures over which it is entitled to exercise jurisdiction; or

5.     where, as a result of a casualty, nationals of that State lost their lives or received serious injuries; or

6.     that has at its disposal important information that may be of use to the investigation; or

7.     that for some other reason establishes an interest that is considered significant by the lead investigating State.

[15]    Il citato articolo 466-bis è quasi integralmente abrogato dai commi 2 e 5 dell’articolo 18 dello schema in esame (si veda la relativa scheda di lettura).

[16]    Decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28, recante “Attuazione della direttiva 1999/35/CE relativa a un sistema di visite obbligatorie per l'esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti roll-on/roll-off e di unità veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea, nonché disciplina delle procedure di indagine sui sinistri marittimi”.

[17]   Si veda anche http://gisis.imo.org/Public/.

[18]   I sistemi VDR sono registratori dei dati di viaggio secondo le definizioni contenute nelle risoluzioni IMO A.861(20) e MSC.163(78).

[19]    Si ricorda che la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare è un trattato internazionale che definisce i diritti e le responsabilità degli Stati nell'utilizzo dei mari e degli oceani, definendo le linee guida che regolano le trattative, l'ambiente e la gestione delle risorse naturali.

[20]   Si ricorda che tale norma prevede espressamente i casi di esclusione dal diritto di accesso, tra i quali quelli relativi a documenti coperti dal segreto di Stato, a procedimenti tributari, all'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione ovvero ai procedimenti selettivi per l’accesso alla PA.

[21]   In proposito si veda scheda di lettura articolo 3.

[22]   Si ricorda che tale articolo è inserito tra le disposizioni processuali del codice della navigazione e disciplina i casi dell’inchiesta sommaria da svolgersi in merito all’istruzione preventiva qualora giunga notizia di un sinistro. In tale caso, l’autorità marittima o consolare deve procedere a sommarie indagini sulle cause e sulle circostanze del sinistro stesso e prendere i provvedimenti occorrenti per impedire la dispersione degli elementi utili per gli ulteriori accertamenti. L’autorità competente è quella del luogo di primo approdo della nave o dei naufraghi, o, se la nave è andata perduta e tutte le persone imbarcate sono perite, l’autorità del luogo nel quale si è avuta la prima notizia del fatto. Si prevede la compilazione di un processo verbale, del quale l’autorità inquirente, se non è competente a disporre l’inchiesta formale, trasmette copia all’autorità, che di tale competenza è investita.

[23]   Si ricorda che la Commissione centrale d’indagine sui sinistri marittimi è istituita presso il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto nell’ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il compito di monitorare i sinistri, proporre interventi di modifica delle regole tecniche e normative e per la salvaguardia della vita umana in mare e la tutela dell’ambiente marino.

[24]   Al riguardo si ricorda che tale decreto legislativo è stato approvato in attuazione della direttiva 1999/35/CE relativa al sistema di visite obbligatorie per l'esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti roll-on/roll-off e di unità veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea, nonché per la disciplina delle procedure di indagine sui sinistri marittimi.

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