Camera dei deputati Dossier TR0311A [data]

Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento trasporti
Titolo: Modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, concernente la disciplina dell'attività di autoriparazione A.C. 4574 Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 4574/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 562
Data: 02/11/2011
Descrittori:
CIRCOLAZIONE STRADALE   L 1992 0122
RIPARAZIONI     
Organi della Camera: IX-Trasporti, poste e telecomunicazioni

 

2 Novembre 2011

 

n. 562/0

 

Modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, concernente la disciplina dell'attività di autoriparazione

A.C. 4574

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

 

Numero del progetto di legge

4574

Titolo

Modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, concernente la disciplina dell'attività di autoriparazione

Iniziativa

Parlamentare

Iter al Senato

No

Numero di articoli

3

Date:

 

presentazione alla Camera

2 agosto 2011

assegnazione

11 ottobre 2011

Commissione competente

IX Commissione (Trasporti)

Sede

Referente

Pareri previsti

I, V, X e della Commissione parlamentare per le questioni regionali

 

 



Contenuto

La proposta di legge in esame è diretta a modificare le tipologie nelle quali si distingue l’attività di autoriparazione, accorpando in una nuova categoria, denominata meccatronica, le attuali categorie di meccanica e motoristica e di elettrauto.

 

La legge 5 febbraio 1992, n. 122, recante “Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione”, disciplina l'attività di manutenzione e di riparazione di tutte le tipologie di veicoli adibiti al trasporto su strada di persone e di cose.

L’articolo 1, comma 3, distingue le attività di autoriparazione in quattro categorie:

a)         meccanica e motoristica;

b)         carrozzeria;

c)          elettrauto;

d)         gommista.

Le imprese che intendono esercitare l'attività di autoriparazione presentano denuncia di inizio di attività ai fini dell’iscrizione nel registro delle imprese o nell’albo delle imprese artigiane, specificando le attività che intendono esercitare e dichiarando di essere in possesso delle attrezzature e strumentazioni prescritte per le suddette attività.[1] E’ ammesso lo svolgimento di più di una delle attività previste (articolo 10 del D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558[2]).

Per ciascuna impresa deve essere designato un responsabile tecnico il quale deve possedere i requisiti personali e tecnico-professionali, indicati nell’articolo 7 della legge n. 122/1992.

L’esercizio dell’attività di autoriparazione da parte di una impresa non iscritta è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire diecimilioni (pari a 5.164,57 euro) a lire trentamilioni (pari a 15.493,71 euro) e con la confisca delle attrezzature e delle strumentazioni utilizzate. L'esercizio di attività di autoriparazione diversa da quella per la quale l'impresa ha richiesto l’iscrizione, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquemilioni (pari a 2.582,28 euro) a lire quindicimilioni (pari a 7.746,85 euro) e con la confisca delle attrezzature e delle strumentazioni utilizzate (articolo 10 della legge n. 122/1992).

L’articolo 6 della legge n. 122/1992 impone inoltre ai proprietari e possessori di veicoli di avvalersi, per la manutenzione e riparazione dei suddetti veicoli, di imprese iscritte. La violazione comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100.000 (pari a 51,65 euro) a lire 500.000 (pari a 258,23 euro).

 

L’articolo 1 della proposta in esame novella l’articolo 1, comma 3, della legge n. 122/1992, il quale distingue le tipologie di attività nelle quali si articola l’attività di autoriparazione. In particolare le attività di meccanica e motoristica da una parte e di elettrauto dall’altra sono accorpate in una nuova attività definita meccatronica.

Secondo la relazione illustrativa, l’evoluzione tecnologica dei veicoli ha determinato un intreccio progressivo e sempre più intenso tra funzionamento del motore e delle parti meccaniche e funzionamento degli impianti e delle dotazioni elettriche degli autoveicoli. Sarebbe pertanto inimmaginabile lo svolgimento di interventi di manutenzione e di riparazione su motore e parti meccaniche, senza la contemporanea verifica delle connessioni con la parte elettrica e viceversa. Verrebbe quindi meno la possibilità di tenere separate, se non per interventi minori e marginali, l'attività meccanico-motorista da quella di elettrauto.

 

L’articolo 2 detta norme transitorie per consentire alle imprese di autoriparazione di adeguarsi alla riforma introdotta dalla presente proposta di legge. Per un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, le imprese che sono state abilitate, prima della suddetta data, allo svolgimento delle attività accorpate ai sensi del precedente articolo 1 (meccanica e motoristica ed elettrauto) possono proseguire lo svolgimento delle medesime attività.

Allo scadere dei cinque anni tali imprese dovranno assumere la nuova denominazione di meccatronica e dovranno dotarsi dei necessari requisiti, ovvero delle occorrenti attrezzature e strumentazioni, secondo le indicazioni fornite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con il decreto di cui all’articolo 2, comma 3-bis, della legge n. 122/1992.

 

L’articolo 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall’attuazione della legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Relazioni allegate

Alla proposta è allegata la relazione illustrativa.

Necessità dell’intervento con legge

L’intervento con legge sui rende necessario in quanto la proposta in esame è diretta a modificare una norma di legge.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La disciplina dell’attività di autoriparazione recata dalla legge n. 122/1992, novellata dalla proposta di legge in esame, è prevalentemente finalizzata alla sicurezza della circolazione stradale. La proposta in esame appare pertanto rientrare nell’ambito della materia “ordine pubblico e sicurezza”, di competenza statale esclusiva ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione.

 

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Coordinamento con la normativa vigente

L’articolo 1 sostituisce un comma dell’articolo 1 della legge n. 122/1992.

 

Impatto sui destinatari delle norme

La soppressione di due delle attuali tipologie di attività di autoriparazione e la contemporanea introduzione di una nuova tipologia comporterà per i titolari delle officine la necessità di svolgere la nuova attività di meccatronica e di dotarsi delle attrezzature e strumentazioni occorrenti, che saranno stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

 



 

 

 

 

 

Dipartimento Trasporti                                                                                                              ( 2614 - *st_trasporti@camera.it

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[1]    L’art. 2, co. 3-bis, della legge n. 122/1992 prevede che il Ministro dei trasporti e delle infrastrutture stabilisca ed aggiorni, con decreto, la dotazione delle attrezzature e delle strumentazioni occorrenti per l'esercizio dell'attività di autoriparazione.

      Attualmente tali dotazioni sono contenute nel D.M. 30 luglio 1997 n. 406, “Regolamento recante le dotazioni delle attrezzature e delle strumentazioni delle imprese esercenti attività di autoriparazione”, il quale distingue le dotazioni a seconda del tipo di attività esercitato e del tipo di veicolo nei confronti del quale si svolge l’attività di riparazione.

[2]    Recante “Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonché per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici.”

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