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CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 6 luglio 2010
348.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante misure per la maggior concorrenzialità nel mercato del gas naturale e il trasferimento dei benefici risultanti ai clienti finali. Atto n. 213.

ULTERIORE PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La X Commissione Attività produttive, commercio e turismo,
esaminato lo schema di decreto legislativo di attuazione della delega di cui all'articolo 30, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante misure per la maggior concorrenzialità nel mercato del gas naturale e il trasferimento dei benefici risultanti ai clienti finali (Atto n. 213);
rilevato che il provvedimento presentato alle Camere costituisce un primo passo, come richiesto dalla legge n. 99 del 2009, verso un mercato del gas maggiormente concorrenziale attraverso l'individuazione di meccanismi di promozione di investimenti nella realizzazione di nuova capacità di stoccaggio;
valutati gli importanti elementi informativi emersi dalle audizioni svolte congiuntamente con l'omologa Commissione del Senato della Repubblica,
delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
a) sopprimere la previsione di cui al comma 1 dell'articolo 12, data l'estrema necessità di prevedere tempestivi decreti di attuazione del decreto legislativo recanti anche l'immediata esecutività delle disposizioni contenute, eventualmente precisando la natura non regolamentare dei singoli decreti previsti dal decreto legislativo che entreranno in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione;
b) al fine di contenere l'impatto delle misure nei confronti dei clienti finali del mercato del gas, prevedere di estendere nel decreto legislativo ad un volume pari al 50 per cento dei volumi relativi ai complessivi diritti di utilizzo di stoccaggio per cui è previsto l'anticipazione dei benefici ai clienti industriali investitori la previsione di cui all'articolo 5 comma 1, lettera c), ampliando altresì a 200 milioni di euro l'importo a titolo di compensazione di cui al medesimo articolo, comma e lettera;
c) al fine di garantire maggiore concorrenzialità al mercato, prevedere espressamente il divieto per il soggetto che si impegna a realizzare la nuova capacità di stoccaggio ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo (di seguito: soggetto ex articolo 5) di acquisire diritti di utilizzazione dei servizi di stoccaggio in qualità di investitore ai sensi dell'articolo 6 del medesimo decreto legislativo;
d) al fine di assicurare l'invarianza economica per i clienti finali domestici, prevedere che gli oneri netti rivenienti dalla disponibilità dei servizi di cui all'articolo 9, comma 3, posti come anticipazione sui corrispettivi per i servizi di trasporto e bilanciamento applicati alla generalità dei clienti finali del mercato del gas, siano a questi integralmente restituiti per il tramite della riduzione dei medesimi corrispettivi entro tempi certi e comunque non oltre il periodo di tre anni;
e) al fine di limitare i rinvii ad interventi amministrativi successivi, in

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luogo del rimando ad espresso decreto ministeriale, definire nel decreto legislativo i parametri di elevato prelievo di gas naturale caratterizzanti i clienti finali industriali ammessi a partecipare in qualità di investitori;
f) al fine di promuovere la concorrenzialità anche nel mercato elettrico, massimizzando le ricadute positive sulla generalità dell'utenza elettrica e del gas, consentire la partecipazione dei produttori termoelettrici, quali specifici clienti industriali, e definire nel decreto legislativo, anche per limitare i rinvii ad interventi amministrativi successivi, che il soggetto di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), consenta la partecipazione di soggetti terzi alle iniziative di sviluppo di nuova capacità, per 1 miliardo di metri cubi a produttori termoelettrici e per 3 miliardi di metri cubi a clienti finali industriali di cui all'articolo 6, riservando fino ad un terzo di tale ultimo quantitativo alle aggregazioni di piccole e medie imprese, fatta salva la possibilità di destinare al mercato eventuali quantitativi non allocati. In tale ambito, prevedere che le piccole e medie imprese possano partecipare autonomamente, senza intermediazione di un cliente finale industriale caratterizzato da elevati consumi a condizione che si presentino come consorzio di imprese caratterizzato da uguali soglie di consumi e che tra i consorziati vi siano soggetti sia riconducibili alla natura di cliente industriale;
g) definire nel decreto legislativo, in luogo del rimando ad espresso decreto ministeriale, la metodologia per determinare la quota di mercato all'ingrosso del singolo operatore nel mercato nazionale, sulla base dei volumi di gas naturale che possono incidere effettivamente sul potere di mercato del singolo operatore nel mercato nazionale e comprendendo anche gli autoconsumi;
h) al fine di monitorare gli effetti delle misure definite nel presente provvedimento sul mercato del gas naturale, prevedere nel decreto legislativo che, anche tramite l'esercizio della delega già conferita con la legge comunitaria 2009 al Governo per il recepimento della direttiva europea 2009/73/CE, possano essere disposte delle correzioni del decreto legislativo in funzione degli andamenti del mercato del gas naturale negli anni successivi al 2011, come rilevati dal monitoraggio sul medesimo mercato appositamente effettuato dal dipartimento per l'energia del Ministero dello sviluppo economico che può avvalersi dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas;
i) al fine di assicurare certezza normativa, prevedere sin dall'emanazione dei decreti legislativi che l'avvio delle misure di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo non possa essere operativo anteriormente al 1o ottobre 2011;
j) al fine di assicurare una rapida approvazione del programma di cui all'articolo 5, comma 4, nonché una più corretta attribuzione dei ruoli delle Autorità, prevedere che l'approvazione del programma medesimo avvenga sentita la sola Autorità di regolazione competente in materia di definizione dei corrispettivi legati ai costi di realizzazione delle capacità di stoccaggio, lasciando all'Autorità garante la vigilanza sul programma stesso;
k) all'articolo 6, comma 2, venga riconosciuta in capo alle aggregazioni di piccole e medie imprese la facoltà di scegliere di affidarsi alternativamente ad un soggetto operante nel mercato del gas o ad un cliente finale industriale;
l) all'articolo 10, comma 1, chiarire che l'applicazione del meccanismo transitorio abbia durata di almeno un anno potendosi, di conseguenza, prolungare anche oltre tale scadenza;
m) prevedere che il valore soglia di cui all'articolo 3, comma 3, sia elevato al 50 per cento (in luogo del 60 per cento previsto dall'articolo 3, comma 5) coerentemente con i limiti vigenti;
n) con riferimento all'articolo 5, comma 3, aggiungere alla fine del comma le parole: «comunque entro 5 anni dall'adesione all'attuazione delle misure previste

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all'articolo 5, comma 1, lettera a), prevedendo in caso di ulteriore ritardo una penale di 15 milioni di euro al mese;
o) ampliare a 4 miliardi di metri cubi la quota massima delle capacità incrementali di stoccaggio di cui all'articolo 8, comma 1, sviluppate da soggetti diversi da quello ex articolo 5, tenendo conto di limitare comunque l'onere della misura in capo alla generalità dei clienti finali, facendo in modo che la regolazione a salvaguardia della remunerazione di tali capacità, fatto salvo i ricavi rivenienti dalle procedure concorsuali per l'allocazione della medesima al mercato, preveda specifici criteri a copertura degli eventuali costi ulteriori rispetto a quelli degli stoccaggi esistenti in ragione delle performance avanzate delle citate capacità incrementali in termini di volume/punta, durata di invaso/svaso;

e con le seguenti osservazioni:
a) valuti il Governo l'opportunità di prevedere, in caso di superamento dei valori soglia individuati dal decreto legislativo, che i volumi del programma di gas release di cui all'articolo 5, comma 2, dello stesso decreto legislativo siano superiori ai 4 miliardi di metri cubi previsti ovvero che abbiano una durata pluriennale; ciò in ragione della dinamica delle condizioni di mercato del gas naturale negli anni a venire;
b) valuti il Governo la possibilità di introdurre opportune forma consortili tra i soggetti che sviluppano la nuova capacità di stoccaggio, ai fini della realizzazione di 4 miliardi di metri cubi, previsti all'articolo 5 quale misura per la maggiore concorrenzialità dei mercato del gas, con cui i clienti industriali investitori stipulano il contratto per l'utilizzo dei diritti di stoccaggio, in relazione alle assegnazioni avvenute, valutando la possibilità di introdurre prestazioni medie di punta nell'erogazione degli stessi servizi di stoccaggio;
c) valuti il Governo la possibilità di intervenire con l'esercizio della delega già conferita con la legge comunitaria 2009 al Governo per il recepimento della direttiva europea 2009/73/CE ovvero tramite le disposizioni di cui all'articolo 30 della legge n. 99 del 2009 in materia di efficienza del mercato del gas naturale ai fini di bilanciare la disparità di effetti introdotta con il decreto legislativo tra clienti finali industriali, piccole e medie imprese e clienti domestici;
d) valuti il Governo la necessità di fare in modo che il dipartimento per l'energia del Ministero dello sviluppo economico, anche avvalendosi dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, assista tecnicamente le valutazioni dell'Autorità garante della concorrenza ed il mercato in materia di verifica degli impegni assunti dai soggetti ai sensi del decreto legislativo.

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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante misure per la maggior concorrenzialità nel mercato del gas naturale e il trasferimento dei benefici risultanti ai clienti finali. Atto n. 213.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione Attività produttive, commercio e turismo,
esaminato lo schema di decreto legislativo di attuazione della delega di cui all'articolo 30, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante misure per la maggior concorrenzialità nel mercato del gas naturale e il trasferimento dei benefici risultanti ai clienti finali (Atto n. 213);
rilevato che il provvedimento presentato alle Camere costituisce un primo passo, come richiesto dalla legge n. 99 del 2009, verso un mercato del gas maggiormente concorrenziale attraverso l'individuazione di meccanismi di promozione di investimenti nella realizzazione di nuova capacità di stoccaggio;
valutati gli importanti elementi informativi emersi dalle audizioni svolte congiuntamente con l'omologa Commissione del Senato della Repubblica
delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
a) sopprimere la previsione di cui al comma 1 dell'articolo 12, data l'estrema necessità di prevedere tempestivi decreti di attuazione del decreto legislativo recanti anche l'immediata esecutività delle disposizioni contenute, eventualmente precisando la natura non regolamentare dei singoli decreti previsti dal decreto legislativo che entreranno in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione;
b) al fine di contenere l'impatto delle misure nei confronti dei clienti finali del mercato del gas, prevedere di estendere nel decreto legislativo ad un volume pari al 50 per cento dei volumi relativi ai complessivi diritti di utilizzo di stoccaggio per cui è previsto l'anticipazione dei benefici ai clienti industriali investitori la previsione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), ampliando altresì a 200 milioni di euro l'importo a titolo di compensazione di cui al medesimo articolo, comma e lettera;
c) al fine di garantire maggiore concorrenzialità al mercato, prevedere espressamente il divieto per il soggetto che si impegna a realizzare la nuova capacità di stoccaggio ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo (di seguito: soggetto ex articolo 5) di acquisire diritti di utilizzazione dei servizi di stoccaggio in qualità di investitore ai sensi dell'articolo 6 del medesimo decreto legislativo;
d) al fine di assicurare l'invarianza economica per i clienti finali domestici, prevedere che gli oneri netti rinvenienti dalla disponibilità dei servizi di cui all'articolo 9, comma 3, posti come anticipazione sui corrispettivi per i servizi di trasporto e bilanciamento applicati alla generalità dei clienti finali del mercato del gas, siano a questi integralmente restituiti per il tramite della riduzione dei medesimi corrispettivi entro tempi certi e comunque non oltre il periodo di tre anni;
e) al fine di limitare i rinvii ad interventi amministrativi successivi, in

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luogo del rimando ad espresso decreto ministeriale, definire nel decreto legislativo i parametri di elevato prelievo di gas naturale caratterizzanti i clienti finali industriali ammessi a partecipare in qualità di investitori;
f) al fine di promuovere la concorrenzialità anche nel mercato elettrico, massimizzando le ricadute positive sulla generalità dell'utenza elettrica e del gas, consentire la partecipazione dei produttori termoelettrici, quali specifici clienti industriali, e definire nel decreto legislativo, anche per limitare i rinvii ad interventi amministrativi successivi, che il soggetto di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), consenta la partecipazione di soggetti terzi alle iniziative di sviluppo di nuova capacità, per 1 miliardo di metri cubi a produttori termoelettrici e per 3 miliardi di metri cubi a clienti finali industriali di cui all'articolo 6, riservando fino ad un terzo di tale ultimo quantitativo alle aggregazioni di piccole e medie imprese, fatta salva la possibilità di destinare al mercato eventuali quantitativi non allocati. In tale ambito, prevedere che le piccole e medie imprese possano partecipare autonomamente, senza intermediazione di un cliente finale industriale caratterizzato da elevati consumi a condizione che si presentino come consorzio di imprese caratterizzato da uguali soglie di consumi e che tra i consorziati vi siano soggetti sia riconducibili alla natura di cliente industriale;
g) definire nel decreto legislativo, in luogo del rimando ad espresso decreto ministeriale, la metodologia per determinare la quota di mercato all'ingrosso del singolo operatore nel mercato nazionale, sulla base dei volumi di gas naturale che possono incidere effettivamente sul potere di mercato del singolo operatore nel mercato nazionale e comprendendo anche gli autoconsumi;
h) al fine di monitorare gli effetti delle misure definite nel presente provvedimento sul mercato del gas naturale, prevedere nel decreto legislativo che, anche tramite l'esercizio della delega già conferita con la legge comunitaria 2009 al Governo per il recepimento della direttiva europea 2009/73/CE, possano essere disposte delle correzioni del decreto legislativo in funzione degli andamenti del mercato del gas naturale negli anni successivi al 2011, come rilevati dal monitoraggio sul medesimo mercato appositamente effettuato dal dipartimento per l'energia del Ministero dello sviluppo economico che può avvalersi dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas;
i) al fine di assicurare certezza normativa, prevedere sin dall'emanazione dei decreti legislativi che l'avvio delle misure di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo non possa essere operativo anteriormente al 1o ottobre 2011;
j) al fine di assicurare una rapida approvazione del programma di cui all'articolo 5, comma 4, nonché una più corretta attribuzione dei ruoli delle Autorità, prevedere che l'approvazione del programma medesimo avvenga sentita la sola Autorità di regolazione competente in materia di definizione dei corrispettivi legati ai costi di realizzazione delle capacità di stoccaggio, lasciando all'Autorità garante la vigilanza sul programma stesso;
k) all'articolo 6, comma 2, venga riconosciuta in capo alle aggregazioni di piccole e medie imprese la facoltà di scegliere di affidarsi alternativamente ad un soggetto operante nel mercato del gas o ad un cliente finale industriale;
l) all'articolo 10, comma 1, chiarire che l'applicazione del meccanismo transitorio abbia durata di almeno un anno potendosi, di conseguenza, prolungare anche oltre tale scadenza;
m) prevedere che il valore soglia di cui all'articolo 3, comma 3, sia elevato al 55 per cento (in luogo del 60 per cento previsto dall'articolo 3, comma 5);
n) con riferimento all'articolo 5, comma 3, aggiungere alla fine del comma le parole: «comunque entro 5 anni dall'adesione all'attuazione delle misure previste all'articolo 5, comma 1, lettera a),

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prevedendo in caso di ulteriore ritardo una penale di 15 milioni di euro al mese;
o) ampliare a 4 miliardi di metri cubi la quota massima delle capacità incrementali di stoccaggio di cui all'articolo 8, comma 1, sviluppate da soggetti diversi da quello ex articolo 5, tenendo conto di limitare comunque l'onere della misura in capo alla generalità dei clienti finali, facendo in modo che la regolazione a salvaguardia della remunerazione di tali capacità, fatto salvo i ricavi rivenienti dalle procedure concorsuali per l'allocazione della medesima al mercato, preveda specifici criteri a copertura degli eventuali costi ulteriori rispetto a quelli degli stoccaggi esistenti in ragione delle performance avanzate delle citate capacità incrementali in termini di volume/punta, durata di invaso/svaso;

e con le seguenti osservazioni:
a) valuti il Governo l'opportunità di prevedere, in caso di superamento dei valori soglia individuati dal decreto legislativo, che i volumi del programma di gas release di cui all'articolo 5, comma 2, dello stesso decreto legislativo siano superiori ai 4 miliardi di metri cubi previsti ovvero che abbiano una durata pluriennale; ciò in ragione della dinamica delle condizioni di mercato del gas naturale negli anni a venire;
b) valuti il Governo la possibilità di introdurre opportune forma consortili tra i soggetti che sviluppano la nuova capacità di stoccaggio, ai fini della realizzazione di 4 miliardi di metri cubi, previsti all'articolo 5 quale misura per la maggiore concorrenzialità dei mercato del gas, con cui i clienti industriali investitori stipulano il contratto per l'utilizzo dei diritti di stoccaggio, in relazione alle assegnazioni avvenute, valutando la possibilità di introdurre prestazioni medie di punta nell'erogazione degli stessi servizi di stoccaggio;
c) valuti il Governo la possibilità di intervenire con l'esercizio della delega già conferita con la legge comunitaria 2009 al Governo per il recepimento della direttiva europea 2009/73/CE ovvero tramite le disposizioni di cui all'articolo 30 della legge n. 99 del 2009 in materia di efficienza del mercato del gas naturale ai fini di bilanciare la disparità di effetti introdotta con il decreto legislativo tra clienti finali industriali, piccole e medie imprese e clienti domestici;
d) valuti il Governo la necessità di fare in modo che il dipartimento per l'energia del Ministero dello sviluppo economico, anche avvalendosi dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, assista tecnicamente le valutazioni dell'Autorità garante della concorrenza ed il mercato in materia di verifica degli impegni assunti dai soggetti ai sensi del decreto legislativo.

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ALLEGATO 3

«Verso una Comunità europea dell'energia per il XXI secolo?» svoltosi a Bruxelles il 7 e 8 giugno 2010.

COMUNICAZIONI SULL'INCONTRO PARLAMENTARE

L'evento, intitolato «Verso una Comunità europea per l'energia per il 21o secolo?» è stato organizzato dal Parlamento europeo e dal Parlamento spagnolo (Cortes Generales), ed è stato presieduto congiuntamente dal Presidente del Parlamento europeo, Jerzey Buzek, e dal Presidente del Senato spagnolo, Javier Rojo Garcia.
Un mercato unico dell'energia, un ciclo produttivo sostenibile e la sicurezza dell'approvvigionamento energetico sono stati gli argomenti principali di discussione, in continuità con l'iniziativa lanciata a maggio 2010 dal Presidente Buzek e dall'ex Presidente della Commissione europea, Jacques Delors, per la costruzione di una Comunità europea per l'energia.
Nel discorso di apertura, il Presidente Buzek ha espresso il suo sostegno alla creazione di una nuova Comunità europea, dotata di un mercato unico per l'energia, di una rete di distribuzione integrata, con un sistema di stabilizzazione dei prezzi e con un'enfasi sulle strategie d'innovazione. I punti principali della proposta sono l'interconnessione delle reti di distribuzione nazionali e la creazione di un fondo comune per la ricerca e lo sviluppo di fonti alternative, nonché la definizione di un approccio comune europeo per negoziare più efficacemente con i Paesi terzi, sia produttori sia di transito.
Il Presidente Rojo Garcia nel suo intervento ha sottolineato che la politica energetica dell'Unione sarà «sicura e pulita per il benessere dell'Ue e dei cittadini europei», grazie a reti di distribuzione interconnesse e meccanismi di controllo di mercato più efficaci.
In seguito agli interventi di apertura, i rappresentanti dei Parlamenti nazionali, presenti all'incontro in più di 250, si sono divisi in tre gruppi di lavoro per discutere, rispettivamente, la questione della sicurezza energetica, la possibilità di creare un mercato unico per l'energia e lo sviluppo delle energie rinnovabili. Le relazioni conclusive dei gruppi di lavoro sono state presentate nella sessione di martedì 8 giugno, co-presieduta da Buzek e dal Segretario di stato per l'energia del Governo spagnolo, Pedro Luis Marin Uribe.
Sintetizzando gli esiti del primo gruppo di lavoro in materia di sicurezza energetica, l'eurodeputato Jacek Saryusz-Wolski (PPE, Polonia) ha sottolineato che la diversificazione delle fonti e i meccanismi di solidarietà costituiscono i due pilastri per evitare nuove crisi energetiche. A tale fine, tutti gli interventi hanno condiviso l'auspicio di migliorare i sistemi di interconnessione, con particolare riferimento alle reti di fornitura del gas naturale. Tra i partecipanti sono invece emerse divergenze sull'opportunità di puntare, nell'ambito del mix energetico, sull'energia nucleare, che alcuni ritengono non sufficientemente sicura e onerosa sul piano dello smaltimento delle scorie.
Felix Lavilla Martinez (Senato spagnolo), relatore per il secondo gruppo di lavoro sul mercato unico dell'energia, ha ricordato che il completamento delle reti di connessione rappresenta il presupposto per una compiuta realizzazione del mercato unico che, grazie ai recenti processi di liberalizzazione messi in atto dagli Stati membri, ha già prodotto effetti positivi sul livello medio dei prezzi dell'energia. Dagli

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interventi è emersa una diffusa consapevolezza del fatto che gli Stati membri hanno approcci differenti al tema dell'unbundling, ovvero la separazione della proprietà dei mezzi produzione, trasmissione e distribuzione dell'energia, che pure sarebbe essenziale per garantire parità di condizioni nella competizione intra-UE. È stato infine sottolineato che un mercato unico dell'energia costituisce la pre-condizione per incrementare gli investimenti nel settore delle energie rinnovabili, in particolare quella eolica e quella solare.
Nell'esporre i risultati del terzo gruppo di lavoro in materia di energia e ambiente, Jesus Alique Lopez (deputato al Congreso spagnolo) ha evidenziato che un uso più accorto delle risorse energetiche può contribuire alla lotta contro il cambiamento climatico, tenendo presente che la riduzione delle emissioni di anidride carbonica deve essere accompagnata da un analogo impegno contro altri fattori inquinanti, in particolare quelli chimici. È altresì condivisa l'opinione che una maggiore efficienza energetica contribuisce a ridurre la dipendenza dai combustibili fossili. Parallelamente, lo sviluppo delle energie rinnovabili (energia solare concentrata, eolico offshore, biomassa, eccetera), anche attraverso opportuni investimenti nella ricerca e incentivi fiscali, può consentire all'Unione europea in prospettiva - di assumere la leadership mondiale nelle «tecnologie verdi», fermo restando che tale processo di innovazione non deve andare a scapito della competitività del sistema industriale europeo.
In conclusione del dibattito, il Commissario alla Concorrenza, Joaquin Almunia, ha sottolineato che la politica energetica europea, che può giovarsi della nuova base giuridica introdotta con l'articolo 194 del Trattato di Lisbona, deve essere costituita su tre pilastri: sicurezza dell'approvvigionamento, competitività, sostenibilità. Tali obiettivi saranno anche alla base della nuova strategia per la crescita «UE 2020» che il Consiglio europeo ha recentemente approvato, e che prevede, tra le altre cose, una serie di iniziative per rendere l'economia europea più efficiente sotto il profilo delle risorse, più verde e più competitiva.
I partecipanti all'incontro per l'Italia sono stati per la Camera dei deputati, Roberto Tortoli e Margherita Angela Mastromauro; per il Senato, Francesco Casoli, Andrea Fluttero, Salvatore Tomaselli e Simona Vicari.
A margine della riunione interparlamentare, si è svolto un incontro della delegazione del Parlamento italiano con le eurodeputate Amalia Sartori, componente della Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, e Patrizia Toia, vicepresidente della Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, con la partecipazione del dott. Gaetano Andrea Lopresti (responsabile del settore energia presso la Rappresentanza permanente italiana a Bruxelles) e di alcuni funzionari della delegazione di Confindustria a Bruxelles. La riunione ha consentito di fare il punto sui principali dossier legislativi all'esame delle istituzioni europee nei settori dell'energia e dell'ambiente ed ha evidenziato l'opportunità di rafforzare le sinergie tra tutti i soggetti coinvolti (rappresentanti del Parlamento nazionale, rappresentanti italiani al Parlamento europeo, Governo, parti sociali) al fine di sostenere con più efficacia l'interesse nazionale a livello europeo.