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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 15 dicembre 2010
416.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Comunicazioni del presidente sulla missione svolta a a Bruxelles il 17 e 18 ottobre 2010.

1. La Presidente Aprea ha partecipato alla riunione dei Presidenti delle Commissioni scienza ed innovazione dei Parlamenti nazionali degli Stati membri dell'Unione europea e del Parlamento europeo, svolta a Bruxelles, il 17 e 18 ottobre 2010. Alla riunione ha partecipato il senatore Franco Asciutti, in rappresentanza dell'omologa Commissione cultura del Senato.
Nel pomeriggio di domenica 17 ottobre 2010, ha avuto luogo la visita alla cittadella di Namur e quella al Parlamento Vallone, finalizzata a fornire ai partecipanti alla Conferenza la possibilità di conoscere meglio l'area territoriale circostante a Bruxelles e ad apprezzarne la cultura e la tradizione. I componenti delle delegazioni presenti all'incontro, in rappresentanza delle omologhe Commissioni dei Parlamenti nazionali, hanno potuto così prendere diretto contatto con la cittadella, sia visitando l'esterno della roccaforte che i camminamenti interni, in un clima di interesse e partecipazione, malgrado le avverse condizioni atmosferiche.

2. Nella giornata di lunedì 18 ottobre 2010, si è svolta quindi la Conferenza dei presidenti delle Commissioni scienza e innovazione dei Parlamenti nazionali degli Stati membri dell'Unione europea e del Parlamento europeo che ha fatto registrare la partecipazione dei rappresentanti di Parlamenti di 18 Stati membri dell'Unione europea.
La prima parte dell'incontro è stata dedicata all'approfondimento della tematica della valorizzazione della carriera dei ricercatori. La riunione è stata presieduta dal Presidente del Parlamento della Comunità francofona, Jean-Charles Luperto, che ha introdotto i lavori, rivolgendo un saluto di benvenuto alle delegazioni presenti alla Conferenza. Il presidente Luperto ha evidenziato, in particolare, la dimensione universale della ricerca scientifica, che non conosce frontiere geografiche e deve svilupparsi tenendo conto delle strutture istituzionali europee e internazionali. Ha rimarcato che in Belgio tale settore costituisce un'opera collettiva, nell'ambito della quale la messa in comune delle conoscenze e competenze concorrono a fare il successo individuale e collettivo, divenendo un vettore di progresso della società di fronte alle nuove sfide con cui deve confrontarsi. Il presidente Luperto ha osservato, pertanto, che in un sistema economico fondato sul sapere, la domanda di ricerca richiede personale altamente qualificato; ecco perché ha inteso consacrare la Conferenza ai protagonisti della ricerca, i ricercatori, al fine di promuovere il miglioramento e la valorizzazione della loro carriera.
Sono quindi intervenuti Chantal Kaufmann, direttore generale del Ministero della Comunità francofona per la formazione post-obbligatoria e la ricerca scientifica, e Pierre Feyereisen, presidente di «Obiettivo ricerca» e direttore della ricerca al Fondo della ricerca scientifica (FNRS), che hanno svolto alcune considerazioni sul ruolo del dottorato nella formazione dei ricercatori. È stata evidenziata in particolare l'importanza propria del dottorato quale primo passo verso una completa carriera universitaria, sottolineando la necessità di un'opportuna interfaccia, in termini di tutorato, tra i diversi gruppi di formazione, per il miglioramento formativo nell'economia della conoscenza. È stato altresì posto l'accento sulla necessità di creare collegamenti più stringenti e proficui tra i dottorati e il

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mondo extra-accademico, dall'industria all'impresa, favorendo, inoltre, il fenomeno della mobilità dei ricercatori.

3. Si sono quindi succeduti, in un ampio dibattito sul tema, gli interventi dei rappresentanti delle competenti Commissioni dei Parlamenti nazionali degli Stati membri dell'Unione europea, presenti alla Conferenza.
In particolare, Ruperta Lichtenecker, presidente della Commissione scienza e innovazione del Nationalrat del Parlamento austriaco, ha evidenziato la necessità di avere ricercatori ben formati, anche alla luce della crescente importanza acquisita dai settori dell'innovazione e della ricerca nell'economia dei Paesi. L'onorevole Teresa Rodriguez Barahona, presidente della Commissione scienza e innovazione del Congreso de los Diputados del Parlamento spagnolo, ha quindi evidenziato l'esigenza di rinegoziare l'ottavo programma quadro per trovare maggiori finanziamenti da destinare al settore della ricerca e della formazione in generale. La rappresentante spagnola ha portato l'esempio del proprio Paese che nel 2004 ha raccolto la sfida di cambiare modello produttivo, stimolando ricerca scientifica e innovazione tecnologica, permettendo un aumento di ricercatori pari al 30 per cento. Ha osservato, al riguardo, che la comunità scientifica deve abbracciare un sistema più aperto in ambito internazionale, in cui le scienze siano incorporate in modo più generale.
È quindi intervenuto Piotr Wach, vicepresidente della Commissione scienza, formazione e sport del Senato polacco, il quale ha altresì posto l'accento sul fatto che le lauree in discipline umanistiche non trovino adeguato spazio occupazionale nel campo della ricerca scientifica, da cui la necessità di ripensare il sistema della formazione e dell'occupazione in Europa per preparare i ricercatori a inserirsi nella vita attiva immediatamente nella fase post dottorato. Anna Putnova, presidente della Commissione scienza, formazione, cultura, gioventù e sport della Poslanecká snemovna, la Camera dei deputati del Parlamento della Repubblica Ceca, e Cristian Dumitrescu, presidente della Commissione formazione, scienza e gioventù della Camera Deputatilor del Parlamento rumeno, hanno rilevato inoltre che alcuni ricercatori svolgono ricerca con il solo scopo dell'avanzamento professionale e non perché motivati verso l'attività scientifica propriamente intesa; molte persone arrivano così a quarant'anni senza avere ancora una collocazione effettiva. È intervenuto quindi José Ferreira Gomes, vicepresidente della Commissione educazione e scienza dell'Assembleia da republica del Parlamento portoghese, che ha svolto considerazioni analoghe a quelle dei colleghi che lo hanno preceduto sottolineando in particolare modo l'importanza della riunione.
È quindi intervenuta la presidente Aprea, la quale, dopo aver ringraziato la presidenza belga per la splendida cornice nella quale ha voluto dare inizio alla Conferenza, con la visita alla cittadella di Namur e al Parlamento Vallone, ha evidenziato come il tema fissato per la Conferenza risponda alla finalità principale della politica di favorire lo sviluppo della competitività. Ha ricordato in particolare l'importanza di promuovere azioni di ricerca volte a fare dell'Unione europea un'economia della conoscenza e dell'innovazione di livello mondiale, in un contesto geopolitico che non vede più i Paesi europei leader incontrastati insieme a Stati Uniti e Giappone, stante il sorpasso dei Paesi emergenti asiatici. La presidente Aprea ha osservato pertanto che la ricerca e l'innovazione possono contribuire ad un'inversione di tendenza verso un nuovo benessere individuale e collettivo dei cittadini europei. Ha rilevato, tuttavia, che tale obiettivo sarà perseguibile solo coordinando meglio le politiche europee e nazionali, rafforzando le capacità strutturali e il collegamento in rete delle equipe di ricerca e l'ulteriore sviluppo della mobilità delle persone e delle idee, in modo da assicurare la cosiddetta «quinta libertà», quella relativa alla crescente libera circolazione della conoscenza e del talento individuale.

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La presidente della VII Commissione cultura della Camera ha rilevato quindi che, a tal fine, l'obiettivo del partenariato previsto dalle iniziative strategiche europee dovrà fornire un quadro di riferimento certo per le azioni prioritarie congiunte dei vari Stati membri finalizzati alle assunzioni, alle pensioni e alla protezione sociale dei ricercatori mobili, nonché a condizioni di lavoro allettanti. Ha sottolineato, infatti, che il rischio da scongiurare è che le migliori intelligenze europee continuino ad essere «attratte» da centri di studio e di ricerca non solo statunitensi, ma ormai soprattutto cinesi e indiani; proprio su tali temi si è inserito il recente e proficuo confronto presso la Commissione cultura della Camera dei deputati, nel corso dell'esame del disegno di legge del Governo recante una riforma complessiva del settore dell'università e della ricerca, già approvata dal Senato della Repubblica. La presidente Aprea ha ricordato che proprio in quella sede, in pieno accordo con il Ministro dell'istruzione, università e ricerca, la Commissione cultura della Camera ha approvato una norma finalizzata a dare stabilità e certezza ai ricercatori, introducendo altresì l'istituto del tenure track, volto a conferire maggiore flessibilità all'attività di ricerca. La presidente Aprea ha quindi dichiarato di condividere pienamente la proposta della Commissione europea di voler porre in essere, entro il 2011, strategie volte a formare un numero sempre maggiore di ricercatori, anche tenendo conto di aspetti legati alle pari opportunità e alla dual career, ovvero quelle situazioni in cui entrambi i partner di una coppia sono impegnati in un percorso professionale importante, difficilmente conciliabile con la famiglia. Ha espresso pertanto l'auspicio che simili iniziative possano aiutare a recuperare nel medio periodo maggiore omogeneità culturale, nel rispetto delle differenti tradizioni e identità linguistiche e che, nell'ambito delle strategie comunitarie per la qualità della ricerca e per l'innovazione, possa essere considerata sempre più vicina e feconda di sviluppi anche l'occasione dell'Expo 2015 che si terrà a Milano. In tal senso, ha rivolto un invito agli altri Stati membri dell'Unione a raccordarsi con l'Italia al fine di creare una «generazione Expo» di ricercatori, capaci di segnare una svolta nelle politiche alimentari ed energetiche del futuro.
È quindi intervenuta Nicole Dewandre, Capo dell'Unità per lo sviluppo sostenibile della Commissione europea, che ha presentato un nuovo web-based tool, finalizzato a misurare gli effetti del Settimo Programma Quadro nei settori della Ricerca e dello Sviluppo tecnologico dell'UE sullo Sviluppo sostenibile. La dottoressa Dewandre si è soffermata, in particolare, sull'importanza della ricerca sullo sviluppo sostenibile in ambito energetico e sulla necessità di individuare una governance adeguata in materia.

4. Dopo il pranzo, offerto dalla Presidente del Parlamento della regione di Bruxelles-Capitale, Fran oise Dupuis, nella splendida cornice della sede di quell'Assemblea, il dibattito è proseguito con lo svolgimento di relazioni vertenti sulla tematica delle relazioni tra ricerca di base e ricerca applicata. Sono intervenuti Jean-Luc Gala, professore all'Istituto di ricerca clinica e sperimentale, Centro di tecnologie molecolari applicate, Bruno Van Pottelsberghe, Vice Decano del Solvay Brussel School of Economics and Management, Pierre Wolper, Vice Rettore della Ricerca (Ulg), i quali hanno evidenziato le principali collegate allo sviluppo della ricerca applicata nel settore delle imprese private. Il dibattito, coordinato dal Presidente del Parlamento della Vallonia, Emily Hoyos, è proseguito con lo svolgimento di interventi di altri esperti.
Ha concluso i lavori il presidente Ruperto che ha espresso i più vivi ringraziamenti a tutti i componenti delle delegazioni per la loro partecipazione, dando l'appuntamento a Budapest, nel corso del semestre di presidenza ungherese del Consiglio dell'Unione europea.

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ALLEGATO 2

Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale (nuovo testo C. 2800, approvato in un testo unificato dalla 7a Commissione permanente del Senato, e abbinate)

NUOVO TESTO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO ADOTTATO COME TESTO BASE DALLA COMMISSIONE

Capo I
NORME GENERALI

Art. 1.
(Finalità).

1. La presente legge, attraverso la semplificazione e l'accelerazione delle procedure amministrative, ha lo scopo di favorire e di incentivare, mediante un Piano triennale di intervento straordinario, la realizzazione di nuovi impianti sportivi ovvero la ristrutturazione di quelli già esistenti, secondo criteri di sicurezza, fruibilità e redditività dell'intervento e della gestione economico-finanziaria, in modo che sia garantita, nell'interesse della collettività, la sicurezza degli impianti sportivi, anche al fine di prevenire i fenomeni di violenza all'interno e all'esterno dei medesimi, e sia migliorata, a livello internazionale, l'immagine dello sport in vista della candidatura dell'Italia per l'organizzazione di manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale.

Art. 2.
(Definizioni).

1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) «impianto sportivo»: l'impianto sportivo omologato, purché di almeno 7.500 posti a sedere allo scoperto o di 4.000 posti a sedere al coperto, destinato allo svolgimento dell'evento da parte di società ed associazioni sportive riconosciute dal CONI, comprensivo delle aree tecniche, del campo di destinazione, del campo di gioco e degli spazi circostanti all'interno del recinto di gioco, nonché delle aree correlate, esterne al recinto di gioco, ma situate all'interno dell'impianto sportivo, come gli spalti e le aree interne strettamente connesse, gli spogliatoi, le zone di riscaldamento, e come le aree adibite ai servizi di informazione giornalistica e audiovisiva, e delle parti destinate alle attività culturali e commerciali della società sportiva, fra le quali le attività di vendita dei propri prodotti e dei propri servizi, l'eventuale sede legale e operativa, il museo sportivo ed altri locali destinati ad attività di ristoro, di ricreazione e di commercio e relative pertinenze, nel rispetto della normativa urbanistica vigente;
b) «evento»: l'evento sportivo costituito da una gara singola, disputata da due soggetti in competizione tra loro secondo modalità e durata stabilite dai regolamenti sportivi, anche organizzata dal soggetto che ha la disponibilità dell'impianto sportivo e delle aree riservate e con la partecipazione dell'altro soggetto in qualità di ospite;
c) «complesso multifunzionale»: il complesso di opere comprendente l'impianto

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sportivo, unitamente ad altri impianti tra loro collegati da organicità funzionale, strutturale ed impiantistica, abbinati a una o più strutture funzionali alla fruibilità e alla valorizzazione del complesso medesimo, per consentire la sostenibilità economica dell'investimento e della gestione dell'impianto stesso, nel rispetto della normativa urbanistica vigente;
d) «società o associazione sportiva»: la società o l'associazione sportiva riconosciuta dal CONI;
e) «soggetto proponente»: la società sportiva, ovvero una società di capitali dalla stessa controllata, fruitrice prevalente dell'impianto sportivo, nonché i soggetti privati o pubblici che, al fine di effettuare investimenti sull'impianto sportivo o sul complesso multifunzionale, stipulino un accordo con la medesima società sportiva per la cessione alla stessa del complesso multifunzionale o del solo impianto sportivo ovvero per il conferimento del diritto d'uso, a qualsiasi titolo, per una durata di almeno venti anni e, comunque, proporzionata al periodo necessario ad ammortizzare gli investimenti effettuati. La stipulazione dell'intesa con la società sportiva è condizione necessaria per l'attivazione dell'accordo di programma di cui all'articolo 4, comma 3;
f) «comune»: il comune nel cui territorio deve essere realizzato il nuovo impianto sportivo o il complesso multifunzionale ovvero nel cui territorio è ubicato, alla data di entrata in vigore della presente legge, l'impianto sportivo oggetto di ristrutturazione.

Capo II
INTERVENTI STRAORDINARI

Art. 3.
(Piano triennale di intervento straordinario per l'impiantistica sportiva).

1. Per le finalità di cui alla presente legge, la Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministeri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti e per i beni e le attività culturali, nonché con il Ministro per il turismo, sentito il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, procede alla pianificazione, sulla base delle istanze di cui al comma 5, dei progetti di costruzione di nuovi impianti sportivi o di nuovi complessi multifunzionali, nonché di ristrutturazione, ammodernamento e adeguamento degli impianti sportivi esistenti o per la trasformazione degli impianti sportivi stessi in complessi multifunzionali, e alla conseguente elaborazione del Piano triennale di intervento straordinario necessario per rendere gli impianti sportivi e i complessi multifunzionali idonei al conseguimento di scopi di sicurezza delle manifestazioni sportive nell'interesse della collettività, nonché di scopi di interesse sociale, culturale, sportivo e ricreativo, in ottemperanza a quanto disposto dagli articoli 22, comma 1, 23, comma 9, e 27, comma 7, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, anche avvalendosi della Fondazione di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo.
2. Il Piano triennale di intervento straordinario è definito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro o Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri da lui delegato per la materia, nel rispetto delle disposizioni del decreto del Ministro dell'interno 18 marzo 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 1996, come modificato dal decreto del Ministro dell'interno 6 giugno 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno 2005, nonché delle disposizioni concernenti il programma di cui al decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41.

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3. Il Piano triennale di intervento straordinario prevede, nei limiti delle risorse disponibili, la concessione di contributi destinati all'abbattimento degli interessi sul conto capitale degli investimenti.
4. I soggetti proponenti che intendono accedere ai contributi concessi ai sensi del Piano triennale di intervento straordinario devono presentare alla Presidenza del Consiglio dei ministri, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo studio di fattibilità di cui all'articolo 4, comma 2, comprensivo dell'indicazione dei relativi oneri finanziari complessivi. Gli enti locali che, successivamente alla data del 30 ottobre 2008, abbiano già dato inizio alle attività di individuazione delle aree con la promozione dell'accordo di programma, devono presentare, entro il predetto termine di tre mesi, richiesta scritta contenente l'indicazione degli oneri finanziari complessivi nonché un piano per la realizzazione di impianti sportivi scolastici nel comune dove sorge il nuovo impianto sportivo, nel limite di costo pari al 2 per cento di quello di costruzione.
5. Il Piano triennale di intervento straordinario deve tenere conto, altresì, delle istanze presentate dai soggetti proponenti relativamente a lavori di costruzione di nuovi impianti sportivi o di nuovi complessi multifunzionali, di ristrutturazione, ammodernamento e adeguamento degli impianti sportivi esistenti, nonché di quelle riguardanti la realizzazione di complessi multifunzionali già in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli organi competenti e definite le procedure per la predisposizione e la definizione del Piano triennale di intervento straordinario.

Capo III
REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI SPORTIVI O DI NUOVI COMPLESSI MULTIFUNZIONALI

Art. 4.
(Individuazione di aree per la realizzazione di nuovi impianti sportivi o di nuovi complessi multifunzionali).

1. L'individuazione delle aree nelle quali realizzare un nuovo impianto sportivo ovvero un nuovo complesso multifunzionale può avvenire, mediante la stipula di apposita intesa tra le parti:
a) su iniziativa del soggetto proponente;
b) su iniziativa del comune, tenuto conto del suo specifico interesse alla realizzazione di un impianto sportivo o di un complesso multifunzionale nell'ambito di un progetto di riqualificazione del proprio territorio.

2. L'individuazione delle aree deve essere supportata da uno studio di fattibilità, comprensivo delle valutazioni di ordine sociale, ambientale e infrastrutturale, degli impatti paesaggistici e delle esigenze di riqualificazione paesaggistica, nonché del piano finanziario con l'indicazione delle eventuali risorse pubbliche e degli eventuali finanziamenti per la sua predisposizione.
3. L'autorità comunale competente, entro sessanta giorni dalla presentazione dello studio di fattibilità al comune, promuove, anche al fine di approvare le necessarie varianti urbanistiche e commerciali e per conseguire l'effetto di dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza delle opere, un accordo di programma ai sensi dell'articolo 34 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che deve necessariamente essere concluso non oltre sei mesi dalla presentazione dello studio di

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fattibilità. In deroga a quanto disposto dall'articolo 34, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, nel caso in cui l'accordo di programma comporti variazione degli strumenti urbanistici comunali, vigenti o adottati, l'adesione dell'autorità comunale competente allo stesso deve essere ratificata entro novanta giorni dalla richiesta. All'attuazione dell'accordo di programma si provvede anche mediante i programmi integrati di intervento di cui alla legge 17 febbraio 1992, n. 179, fatta salva la normativa vigente in materia di vincoli storico-artistico-architettonici, archeologici e idrogeologici. Resta ferma, ove prevista, l'applicazione della disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale. In deroga a ogni contraria previsione, alla conferenza convocata al fine di concordare l'accordo di programma di cui al presente comma, nonché alla stipulazione di tale accordo, si applica, anche quanto agli effetti del dissenso espresso nella conferenza suddetta, la disciplina prevista dagli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
4. Nel caso in cui l'area su cui è programmata la realizzazione del nuovo impianto sportivo o complesso multifunzionale sia di proprietà del comune, una volta attribuita l'idonea destinazione urbanistica, l'autorità comunale competente può trasferire a titolo oneroso al soggetto proponente la proprietà dell'area ovvero il diritto di superficie sulla stessa, tramite assegnazione diretta. Il soggetto proponente è tenuto a prestare idonea garanzia per l'effettiva realizzazione e utilizzazione dell'impianto sportivo o del complesso multifunzionale previsto nello studio di fattibilità. Il valore della cessione è individuato sulla base di apposita perizia giurata di stima redatta dall'ufficio comunale competente. Nella procedura di cessione trovano applicazione le previsioni di cui al comma 2 dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Gli oneri derivanti dalle attività di valutazione sono posti a carico dei soggetti cessionari interessati.

Art. 5.
(Contenuto essenziale dei progetti per la realizzazione di nuovi impianti sportivi o complessi multifunzionali).

1. Il soggetto proponente, che intende procedere alla realizzazione degli impianti sportivi, eventualmente inseriti in complessi multifunzionali, ferme restando le disposizioni di cui al citato decreto del Ministro dell'interno 18 marzo 1996, e successive modificazioni, e al decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, nella predisposizione del relativo progetto e dello studio di fattibilità deve attenersi ai seguenti criteri:
a) garantire l'equilibrio economico e finanziario della gestione dell'impianto sportivo o, se inserito, del complesso multifunzionale;
b) garantire le migliori condizioni di visibilità per gli spettatori anche in relazione alla distanza tra le tribune e il campo di gioco;
c) prevedere locali da adibire a palestra, servizi commerciali, spazi destinati ad attività sociali ad uso della cittadinanza, anche mediante convenzioni con istituti scolastici, associazioni sportive dilettantistiche, federazioni sportive nazionali ed enti di promozione sportiva;
d) garantire la massima sicurezza degli impianti sportivi, tenuto conto della normativa vigente.

2. Il progetto per la realizzazione di complessi multifunzionali può prevedere locali e spazi da destinare ad attività residenziali, direzionali, turistico-ricettive e commerciali.

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3. Il soggetto proponente deve tenere conto, tra l'altro, dei seguenti criteri di sicurezza, fruibilità e redditività della gestione economico-finanziaria:
a) diversificazione delle attività all'interno della struttura;
b) previsione di box o palchi per seguire le manifestazioni sportive da una posizione privilegiata;
c) massima adattabilità alle riprese televisive;
d) previsione di un sistema di telecamere a circuito chiuso e di una centrale operativa da cui siano visibili le immagini di tutte le telecamere, situata in un locale all'interno dell'impianto sportivo.

Capo IV
RISTRUTTURAZIONE E PRIVATIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ESISTENTI

Art. 6.
(Cessione di diritti reali a società sportive per la ristrutturazione di impianti sportivi esistenti o per la loro trasformazione in complessi multifunzionali).

1. Al fine di favorire concretamente un'adeguata, efficace e trasparente attività di ristrutturazione degli impianti sportivi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero la loro trasformazione in complessi multifunzionali, il comune, effettuata una apposita perizia di stima da parte dell'ufficio comunale competente, può cedere, con affidamento diretto, i diritti reali di proprietà o di superficie, questi ultimi per periodi non inferiori a cinquant'anni, relativi agli impianti sportivi, alle società sportive che ne abbiano, a qualsiasi titolo legittimo, l'uso prevalente. Gli oneri derivanti dalle attività di valutazione sono posti a carico dei soggetti cessionari interessati, al fine di garantire l'assenza di effetti finanziari negativi sulla finanza pubblica.
2. Possono essere oggetto della cessione ai sensi del comma 1, unitamente all'impianto sportivo, anche le aree e le strutture ad esso funzionali o pertinenziali, quali parcheggi, aree di rispetto, costruzioni adibite a biglietteria, a pronto soccorso o ad accoglienza, eventualmente costituite da fabbricati strutturalmente autonomi.
3. L'acquirente deve garantire, mediante apposita convenzione, l'uso delle strutture di cui ai commi 1 e 2 per lo svolgimento di attività sportive, commerciali e ricettive connesse, ricreative e di spettacolo, nonché per le funzioni sociali e pubbliche cui gli impianti sportivi sono destinati.
4. Nell'atto di cessione dell'impianto sportivo ai fini della ristrutturazione dello stesso o della trasformazione in complesso multifunzionale, il comune deve specificare le destinazioni d'uso, anche in variante alle destinazioni d'uso esistenti, degli impianti sportivi e delle aree funzionali e pertinenziali, al fine di consentire l'utilizzo e lo sfruttamento economico quotidiano e continuativo degli impianti sportivi e delle aree medesime. In tale contesto, il comune può prevedere la possibilità di un ampliamento edificatorio delle cubature che già insistono sull'area interessata, in modo da garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione dell'impianto sportivo o del complesso multifunzionale e la loro redditività.
5. Le opere di ristrutturazione degli impianti sportivi e di trasformazione in complessi multifunzionali, purché conformi alle destinazioni d'uso previste ai sensi del comma 4, sono realizzate nel rispetto della normativa specifica prevista dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni.
6. Nel caso di interventi di ristrutturazione o di trasformazione non conformi agli strumenti urbanistici e per i quali non si possa procedere mediante la deroga prevista dall'articolo 14 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della

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Repubblica n. 380 del 2001, ovvero in ogni altro caso in cui gli interventi richiedano l'ampliamento dell'area su cui gli impianti sportivi e le strutture ad essi funzionali o pertinenziali attualmente insistono, si procede ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e 3, della presente legge.
7. Nel caso di fallimento della società sportiva o di altro soggetto proprietario o superficiario ai sensi del presente articolo, il diritto di proprietà, se il fallimento avviene entro il termine di dieci anni dall'acquisto, e il diritto di superficie, in ogni tempo, si estinguono e il bene rientra nel patrimonio del comune nel cui territorio è ubicato.

Capo V
NORME COMUNI

Art. 7.
(Misure per favorire l'attività di costruzione di nuovi impianti sportivi o complessi multifunzionali e la ristrutturazione di impianti sportivi esistenti).

1. I soggetti proponenti che procedono ad interventi di costruzione di nuovi impianti sportivi o nuovi complessi multifunzionali, ovvero di ristrutturazione e trasformazione di impianti sportivi già esistenti nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge possono accedere, nei limiti delle risorse disponibili, alle agevolazioni erogate dall'Istituto per il credito sportivo ai sensi della disciplina vigente, ivi compresi i fondi assegnati al medesimo Istituto ai sensi dell'articolo 28, comma 4, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, nonché a contributi erogati dalle regioni, dalle aree metropolitane e dai comuni, nel cui territorio sono ubicati gli impianti sportivi, ai fini della loro ristrutturazione e messa in sicurezza.
2. Al fine dell'attribuzione dei contributi di cui all'articolo 3, fra i progetti di costruzione di complessi multifunzionali o di ristrutturazione e di trasformazione di impianti sportivi già esistenti sono preferiti, in linea di massima, i progetti che prevedano la realizzazione di complessi multifunzionali destinati ad essere utilizzati durante l'intero anno e per eventi, anche sociali e culturali, che abbiano capacità di generare processi di riqualificazione urbana e ambientale, che creino nuova occupazione nel territorio e che prevedano l'uso di tecniche innovative di costruzione e la realizzazione di impianti di produzione di energie alternative, con particolare riguardo ai sistemi fotovoltaici idonei a generare energia elettrica a favore del territorio in cui è ubicato l'impianto sportivo.

Art. 8.
(Modifiche al sistema di ridistribuzione delle risorse assicurate dal mercato dei diritti audiovisivi di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9).

1. Anche al fine di agevolare le società sportive calcistiche nella pianificazione dei progetti di realizzazione o ristrutturazione degli impianti sportivi, al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dell'articolo 22, dopo le parole: «una quota» sono inserite le seguenti: «dello 0,5 per cento» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «fermo restando che, in riferimento al solo organizzatore del campionato di serie A, la quota dello 0,5 per cento è quella di cui all'articolo 24»;
b) il comma 2 dell'articolo 22 è abrogato;
b-bis) il comma 7 dell'articolo 23 è sostituito dal seguente:
«7. Il consiglio di amministrazione è composto di sei membri, di cui quattro designati dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dei quali uno con funzione di presidente, e due in rappresentanza dei soggetti che organizzano competizioni

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professionistiche a squadre oggetto del presente decreto e delle relative federazioni sportive nazionali, secondo criteri di rotazione fissati dallo statuto»;
c) l'articolo 24 è sostituito dal seguente:
«Art. 24. - (Mutualità per le categorie inferiori) - 1. L'organizzatore del campionato di calcio di serie A, per valorizzare e incentivare l'attività delle categorie di calcio inferiori e per le finalità di mutualità generale di cui all'articolo 22, destina il 10 per cento delle risorse assicurate dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi del campionato di serie A come segue: 0,5 per cento ai fini della mutualità generale di cui all'articolo 22; 7,5 per cento all'organizzatore del campionato di calcio di serie B; 1 per cento all'organizzatore dei campionati di prima e di seconda divisione; 1 per cento all'organizzatore delle competizioni dilettantistiche»;
d) al comma 5 dell'articolo 27, le parole: «di cui ai commi 1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1, 2, 3 e 4»;
e) al comma 6 dell'articolo 27, dopo le parole: «articoli 22» sono soppresse le parole: «, comma 2,».

Art. 9.
(Norme a sostegno delle attività sportive).

1. Al comma 13 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:
a) al secondo periodo:
1) le parole: «uno sgravio contributivo in forma capitaria pari a un milione di lire» sono sostituite dalle seguenti: «uno sgravio contributivo in forma capitaria pari ad euro 5.165 annui»;
2) le parole: «un credito d'imposta pari al 30 per cento del reddito di lavoro dipendente corrisposto a tali soggetti, con un limite massimo di lire dieci milioni per dipendente» sono sostituite dalle seguenti: «un credito d'imposta pari al 50 per cento del reddito di lavoro dipendente corrisposto a tali soggetti»;
3) le parole: «per ogni preparatore atletico una riduzione del 3 per cento sul totale dei contributi dovuti alle gestioni previdenziali di competenza» sono sostituite dalle seguenti:»per ogni preparatore atletico una riduzione del 30 per cento sul totale dei contributi dovuti alle gestioni previdenziali di competenza»;
b) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «I benefìci devono intendersi riferiti all'intera durata del contratto».

Capo VI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 10.
(Ambito di applicazione).

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome compatibilmente con gli statuti di autonomia e le relative norme di attuazione.

Art. 11.
(Norma transitoria).

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche ai progetti di costruzione o ristrutturazione degli impianti sportivi in corso di esecuzione alla data della sua entrata in vigore.

Art. 12.
(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.