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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 18 maggio 2011
480.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Sulla missione svolta a Bruxelles il 19 aprile 2011.

COMUNICAZIONI

Il 19 aprile 2011 si è svolto a Bruxelles, presso il Parlamento europeo, un incontro interparlamentare sul cambiamento climatico.
All'incontro, promosso dalla Commissione Ambiente, sanità pubblica e sicurezza alimentare del Parlamento europeo, hanno partecipato rappresentanti dei Parlamenti nazionali degli Stati membri dell'Unione, il Commissario Connie Hedegaard, responsabile per il cambiamento climatico, rappresentanti di organismi europei ed internazionali, tra i quali Jacqueline McGlade, direttore esecutivo dell'Agenzia europea per l'ambiente, Christiana Figueres, Segretario esecutivo dell'UNFCCC, rappresentanti del mondo delle imprese, come Bruno Lafont, amministratore delegato del gruppo Lafarge ed esperti e rappresentanti di organizzazioni non governative.
L'incontro interparlamentare si è articolato in due sessioni dedicate, rispettivamente allo stato di applicazione del pacchetto clima ed energia ed alle priorità dell'UE nell'ambito dei negoziati internazionali in vista della Conferenza delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico COP17 che si svolgerà a Durban, nella Repubblica del Sudafrica, dal 28 novembre al 9 dicembre 2011.
Nel corso della prima sessione gli interventi si sono indirizzati all'illustrazione dello stato di raggiungimento degli obiettivi previsto dal pacchetto clima ed energia nei rispettivi Stati membri. A tale proposito molti interventi hanno segnalato che in molti Stati membri gli obiettivi previsti in termini di limiti di emissione sono stati raggiunti anche grazie al rallentamento della produzione industriale dovuto alla crisi economica e finanziaria. Alcuni interventi hanno sottolineato come la crisi del nucleare in Giappone impone un ripensamento anche a livello europeo, a vantaggio di una maggior incentivazione delle energie rinnovabili. Molti interventi hanno sottolineato come, mentre si sta procedendo secondo gli obiettivi prefissati per quanto riguarda la riduzione delle emissioni, più limitati progressi sono stati compiuti sul versante dell'efficienza energetica, in particolare per quanto riguarda il settore edilizio. Alcuni interventi hanno ricordato come vi siano settori non ancora sottoposti alla regolamentazione ETS che pure hanno un grosso impatto sul livello delle emissioni, come ad esempio il settore dell'aviazione ed hanno invitato la Commissione europea a promuovere una inclusioni di tali settori nel sistema degli ETS, in vista della nuova fase che si aprirà nel 2013.
Intervenendo in rappresentanza della Commissione ambiente della Camera l'onorevole Foti ha rappresentato che l'Italia ha fatto un grosso passo in avanti nella riduzione delle emissioni di CO2, fornendo il suo contributo con una riduzione di 4,8 milioni tonnellate di emissioni nel settore dell'autotrasporto su strada anche grazie al ricorso a biocarburante ecologici. Ha poi indicato che il Governo italiano ha recentemente deciso di sospendere l'applicazione delle disposizioni vigenti relative alla costruzione di nuove centrali nucleari. Ha indicato però la necessità di trovare delle soluzioni alternative al nucleare, ricordando in proposito la recente proposta del Ministro delle finanze italiano Giulio Tremonti in merito alla possibilità di finanziare un piano straordinario per la

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promozione delle energie alternative e rinnovabili attraverso lo strumento finanziario degli Eurobond.
Il Commissario europeo Hedegaard ha sottolineato in particolare l'importante ruolo dei Parlamenti nazionali nel processo di attuazione degli obiettivi previsti dal pacchetto clima e energia. Rispondendo ad alcuni interventi che denunciavano il non corretto funzionamento del mercato degli ETS ed i rischi di frode ed abusi, il Commissario ha annunciato che la Commissione europea sta valutando la possibilità di adottare delle proposte legislative. Il Commissario ha invitato a promuovere, per quanto possibile, in sede di definizione delle priorità di bilancio, sia a livello nazionale che a livello europeo, azioni a favore del cambiamento climatico. In merito alle azioni per il risparmio e l'efficienza energetica, la Commissione sta valutando il passaggio da un approccio basato su un sistema fondato su una sostanziale autoregolazione da parte degli Stati membri, ad un sistema più stringente, basato su obiettivi vincolanti e entro due anni la Commissione europea presenterà delle proposte in merito.
Per quanto riguarda la seconda sessione, la maggior parte degli interventi ha sottolineato l'importanza del ruolo guida svolto dall'UE nell'ambito dei negoziati internazionali sul cambiamento climatico ed ha posto la questione della definizione della posizione dell'UE in vista della prossima conferenza delle parti COP 17 prevista a Durban, in Sudafrica, nel prossimo autunno. In particolare, molti interventi hanno posto la questione di come procedere ulteriormente senza l'impegno di Stati Uniti e Cina. Molti interventi hanno, inoltre, indicato la necessità che l'azione dell'UE nell'ambito dei prossimi negoziati sia in grado di coinvolgere il maggior numero di paesi e in particolare i paesi emergenti su obiettivi comuni. Alcuni interventi hanno posto la questione di come gestire la transizione verso il secondo periodo di impegno post-Kyoto che si aprirà dopo il 2012, indicando la necessità di formule passerella per prolungare la validità dell'accordo oltre il 2012.
Infine, il Presidente della Commissione ambiente del Parlamento europeo, Jo Leinen, ha annunciato l'intenzione di organizzare, dopo lo svolgimento della Conferenza di Durban, un altro incontro interparlamentare per fare il punto sui risultati conseguiti.

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ALLEGATO 2

Modifiche all'articolo 27 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e all'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di determinazione delle somme dovute per l'uso o l'occupazione delle strade e delle loro pertinenze, nonché disposizioni concernenti l'utilizzazione dei relativi proventi. (C. 4242 Montagnoli).

NOTA DEPOSITATA DAL GOVERNO

La proposta di legge si prefigge di intervenire nella materia dei canoni dovuti ai gestori delle strade per i passi carrai.
Nel merito la proposta di legge in oggetto dispone:
all'articolo 1, la modifica dell'articolo 27 del Codice della Strada, che interessa la procedura per la determinazione della somma dovuta per l'uso o l'occupazione della strada, prevedendo l'introduzione dell'intesa con la Regione territorialmente competente;
all'articolo 2, le modalità di approvazione da parte dell'ANAS dell'aggiornamento dei canoni e la previsione che l'eventuale aumento dei canoni non possa superare, per l'anno di riferimento, il tasso di inflazione rilevato dall'ISTAT;
all'articolo 3, l'introduzione del vincolo di spesa per l'ANAS dei proventi dei canoni per gli accessi all'interno della medesima Regione, per interventi di manutenzione e di sostegno della mobilità locale nella Regione interessata;
all'articolo 4, norme transitorie.

Osservazioni

Articolo 1.
La previsione dell'articolo determinerebbe, per gli enti proprietari o gli eventuali concessionari delle strade, considerata la necessità di raggiungere intese con le Regioni, un potenziale aggravamento nel processo di definizione delle somme da corrispondere per l'uso o l'occupazione delle strade e delle loro pertinenze, con conseguente appesantimento del processo decisionale. Al riguardo, si evidenzia che potrebbero sorgere contenziosi, tra gli enti proprietari delle strade e le Regioni stesse, relativamente alla definizione delle suddette somme.
Inoltre la misura proposta non sembra risolvere il problema delle eventuali forme di sperequazione attualmente presenti e denunciate nella relazione di accompagnamento al testo della proposta di legge; in tal senso l'obbligo di raggiungere un'intesa con ogni Regione da parte degli enti proprietari sulle suddette somme potrebbe accentuare maggiormente il fenomeno. Dalla proposta potrebbe pertanto derivare una disparità di trattamento ancora più marcata rispetto a quella che è negativamente additata dalla stessa proposta di legge. Infatti l'intesa con la Regione territorialmente competente, se è vero che costituisce una garanzia per i soggetti destinatari dei canoni ed una limitazione della discrezionalità dell'ANAS, è altrettanto vero che, a causa della validità generale dell'articolo 27 del CdS, determinerebbe, non solo per gli accessi, ma per tutte le altre somme dovute a diverso titolo per le varie occupazioni e usi della sede stradale, una differenziazione dei canoni

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dell'ente gestore della rete di interesse nazionale, variabile da Regione a Regione.

Articolo 2.
La previsione dell'articolo andrebbe limitata solamente agli accessi e non estesa a tutte le concessioni e autorizzazioni. Infatti, mentre per, questi ultimi sembra legittimo limitare l'aumento all'inflazione perché i canoni degli accessi non possono e non devono rispondere a logiche di mercato in quanto rappresentativi di un corrispettivo a favore dell'ente proprietario o gestore della strada per la concessione del diritto fondamentale di accedere alla propria abitazione, fondo agricolo e attività commerciale o industriale, al contrario altri tipi di canoni, quali ad esempio quelli relativi alla pubblicità stradale, possono essere determinati in base a valutazioni di tipo commerciale.
Inoltre non risulta specificato il tasso di inflazione rilevato dall'ISTAT al quale fare riferimento; tale tasso potrebbe essere individuato nell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, in luogo del tasso generico d'inflazione rilevato dall'ISTAT, coerentemente agli aggiornamenti previsti dal Nuovo Codice della Strada nei suoi disposti, nonché alle disposizioni del vigente articolo 55, comma 23, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Articolo 3.
Per quanto riguarda la previsione dell'articolo la stessa sembra rispondere alla logica del federalismo fiscale, ma presenta sicuramente delle difficoltà applicative e gestionali. L'ANAS dovrebbe corrispondere parte dei proventi derivanti dai canoni e dai corrispettivi dovuti per le concessioni e le autorizzazioni, per nuovi investimenti a sostegno della mobilità locale nella medesima Regione. A tal proposito è noto che le risorse disponibili per ANAS non risultano neppure sufficienti per la gestione e la manutenzione delle strade alla stessa concesse; si evidenzia inoltre che la sottrazione di parte dei proventi alla disponibilità di ANAS, potrebbe portare la suddetta società a richiedere una revisione del rapporto di concessione. Infine nel disposto dell'articolo 3 del testo non risulta quantificata percentualmente la misura del trasferimento a favore della mobilità locale, che, si presume, dovrebbe essere definita d'intesa con le Regioni, secondo quanto richiamato all'articolo 1 della proposta di legge, con le medesime problematiche già evidenziate.
Si sottolinea peraltro che nel titolo dell'articolo si fa riferimento agli «accesi autostradali», espressamente vietati.
Si rappresenta, infine, a titolo informativo che nel corso del 2010, anche a seguito delle sollecitazioni e delle istanze provenienti dal territorio in merito alla presunta impropria determinazione dei canoni ANAS, la Direzione Generale per le infrastrutture stradali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha costituito il 21 ottobre del 2010 uno specifico Gruppo di Lavoro, con la partecipazione dell'ANAS, al fine di procedere alla ridefinizione dei criteri per la determinazione dei canoni degli accessi sulle strade in concessione ANAS, sulla base delle norme vigenti, nonché proporre eventuali modifiche normative al fine di armonizzare i canoni dei diversi enti proprietari.
Il Gruppo di Lavoro ha elaborato una proposta di rideterminazione dei canoni ANAS, a legislazione vigente, che sinteticamente si può così riassumere:
armonizzazione dei criteri di calcolo, improntati a principi di ragionevolezza e proporzionalità;
eliminazione dei picchi (minimi e massimi) dell'attuale sistema;
ridefinizione delle tipologie di accesso e dei loro coefficienti;
depurazione, per alcune tipologie di accesso, del coefficiente Ki (importanza della strada) che risulta consono alle sole tipologie di accessi commerciali e industriali;

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ridefinizione dei parametri fondamentali di calcolo (larghezza dell'accesso, numero dei potenziali transiti, ...);
semplificazione delle formule.
La proposta del Gruppo di Lavoro, dal punto di vista tecnico, si è concretizzata e definita alla fine del 2010 ma, ai fini della preventiva valutazione dell'impatto della sua eventuale applicazione, è stata richiesta all'ANAS una serie di verifiche e simulazioni sulla base dei dati in suo possesso, prima della definitiva adozione.
Si segnala a tale proposito che l'adeguamento dei canoni per l'anno 2011 è stato differito proprio in attesa delle citate verifiche.
Sulla base delle risultanze dell'attività del Gruppo di Lavoro il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si riserva di presentare proprie proposte normative finalizzate all'armonizzazione dei canoni fra i diversi enti proprietari.
Per tutti i motivi sopra esposti si esprime parere contrario alla proposta di legge in oggetto, essendo la portata della stessa non risolutiva delle attuali criticità del sistema di determinazione dei canoni per gli accessi stradali in genere e di quelli su strade in gestione dell'ANAS in particolare.

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ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23, concernente attuazione della direttiva 2006/11/Euratom, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito. (Atto n. 356).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive allo schema di decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23, concernente attuazione della direttiva 2006/117/Euratom, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito;
considerate le criticità - rilevate da più parti - delle modifiche apportate dal decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23, all'articolo 157 del decreto legislativo n. 230 del 1995, in ordine all'estensione dell'obbligo di sorveglianza radiometrica anche sui prodotti semilavorati metallici oltre che sui rottami e altri materiali metallici di risulta;
condivisa quindi la necessità dell'intervento di cui allo schema di decreto legislativo in esame per garantire un'applicazione chiara e uniforme delle nuove norme dettate dal citato decreto legislativo n. 23 del 2009;
preso atto del parere espresso dalla Conferenza Stato-Regioni,
esprime

PARERE FAVOREVOLE.