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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 25 luglio 2012
690.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 79/2012: Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile. Differimento di termine per l'esercizio di delega legislativa. C. 5369 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La XII Commissione,
   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 5369 Governo, approvato dal Senato, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, recante «Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile. Differimento di termine per l'esercizio di delega legislativa»,
   premesso che si deve ritenere che la modifica approvata dal Senato all'articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto-legge in oggetto, volta a differire al 30 settembre 2012 il termine di esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 24 febbraio 2012, n. 14, riguarda una delega che, allo stato, risulta già scaduta;
   ritenuto che tale differimento integri una violazione del limite posto dall'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge n. 400 del 1988, come costantemente interpretato dal Comitato per la legislazione, oltre ad andare in senso palesemente contrario rispetto a quanto chiesto dal Presidente della Repubblica il quale, nella sua lettera ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio del 23 febbraio 2012, rifacendosi alla sentenza n. 22 del 2012 della Corte costituzionale, aveva richiamato la necessità di mantenere il carattere omogeneo dei decreti-legge previsto dalla Costituzione, anche in sede di conversione;
   rilevato altresì che l'articolo 6 del decreto-legge, nel disporre la trasformazione della Fondazione Gerolamo Gaslini da ente pubblico vigilato in ente privato, implicitamente abroga l'articolo 1 della legge 21 novembre 1950, n. 897;
   considerato che non appare chiara la natura dell'ente nel periodo di tempo intercorrente tra la trasformazione disposta dall'articolo 6 – efficace con la pubblicazione del decreto-legge in esame – e l'effettiva iscrizione nel registro delle persone giuridiche private;
   esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
   sia soppresso il comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione;
e con le seguenti osservazioni:
   a) all'articolo 6, valuti la Commissione di merito l'opportunità di disporre Pag. 169espressamente l'abrogazione dell'articolo 1 della legge 21 novembre 1950, n. 897;
   b) all'articolo 6, valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che la fondazione «Gerolamo Gaslini» subentra nei diritti e nei rapporti attivi e passivi dell'ente, in essere alla data di trasformazione e che, in assenza di specifica disciplina legislativa, la fondazione è disciplinata dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo.

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ALLEGATO 2

DL 79/2012: Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile. Differimento di termine per l'esercizio di delega legislativa. C. 5369 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XII Commissione,
   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 5369 Governo, approvato dal Senato, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, recante «Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile. Differimento di termine per l'esercizio di delega legislativa»,
   rilevato che l'articolo 6 del decreto-legge, nel disporre la trasformazione della Fondazione Gerolamo Gaslini da ente pubblico vigilato in ente privato, implicitamente abroga l'articolo 1 della legge 21 novembre 1950, n. 897;
   considerato che non appare chiara la natura dell'ente nel periodo di tempo intercorrente tra la trasformazione disposta dall'articolo 6 – efficace con la pubblicazione del decreto-legge in esame – e l'effettiva iscrizione nel registro delle persone giuridiche private;
   esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
   a) all'articolo 6, valuti la Commissione di merito l'opportunità di disporre espressamente l'abrogazione dell'articolo 1 della legge 21 novembre 1950, n. 897;
   b) all'articolo 6, valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che la fondazione «Gerolamo Gaslini» subentra nei diritti e nei rapporti attivi e passivi dell'ente, in essere alla data di trasformazione e che, in assenza di specifica disciplina legislativa, la fondazione è disciplinata dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo.

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ALLEGATO 3

Disposizioni concernenti la donazione di medicinali non utilizzati e la loro utilizzazione e distribuzione da parte di organizzazioni senza fini di lucro e modifica all'articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in materia di raccolta di medicinali non utilizzati o scaduti. Nuovo testo C. 4771 Di Virgilio.

NUOVI EMENDAMENTI DEL RELATORE

ART. 1.

  All'articolo 1, capoverso Art. 157, comma 1, sostituire le parole: previo parere della con le seguenti: d'intesa con la.
1. 50. Il relatore.
(Approvato)

ART. 4.

  All'articolo 4, comma 1, sostituire le parole: erogazione liberale con le seguenti: erogazioni liberali.
4. 50. Il relatore.
(Approvato)