Camera dei deputati

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

Cerca nel sito

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Per visualizzare il contenuto multimediale è necessario installare il Flash Player Adobe

Resoconti delle Giunte e Commissioni

Vai all'elenco delle sedute >>

CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 14 dicembre 2011
580.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giunta delle elezioni
COMUNICATO
Pag. 3

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE

  Mercoledì 14 dicembre 2011.

  Il Comitato, che si è riunito dalle 14.35 alle 14.55, ha concluso l'istruttoria sulle cariche di sindaco di comune con popolazione superiore a 20 mila abitanti, ricoperte da deputati, proponendo alla Giunta l'accertamento dell'incompatibilità.

GIUNTA PLENARIA

  Presidenza del presidente Maurizio MIGLIAVACCA.

  La seduta comincia alle 15.

Esame delle cariche, ricoperte da deputati, di sindaco di comune con popolazione superiore a 20 mila abitanti, ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare.

  Maurizio MIGLIAVACCA, presidente, avverte che l'ordine del giorno della seduta odierna reca l'esame delle cariche di sindaco di comune con popolazione superiore ai 20 mila abitanti, ricoperte da deputati, ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare.
  Avverte che, con lettera pervenutagli in data 12 dicembre 2011, il Presidente della Camera informa la Giunta – trasmettendo copia delle relative lettere – che, in data 6 e 7 dicembre, i deputati Ettore Pirovano e Luciano Dussin, i quali ricoprono anche, rispettivamente, la carica di presidente della provincia di Bergamo e di sindaco di Castelfranco Veneto, hanno rassegnato le dimissioni dal mandato parlamentare al fine di poter espletare in modo pieno ed esclusivo le cariche assunte nelle suddette amministrazioni locali.
  A tale proposito, fa presente che il Presidente della Camera gli chiede di comunicargli le conclusioni cui la Giunta è pervenuta nel procedimento di esame delle cariche di sindaco di comune con popolazione superiore a 20 mila abitanti e di presidente di provincia, trattandosi di un procedimento che riguarda anche i suddetti deputati dimissionari. Ciò, in particolare – scrive il Presidente della Camera – «al fine di definire la procedura da seguire su tali dimissioni alla luce di quanto previsto dall'articolo 17-bis, comma 2, del Regolamento della Camera, che impone la presa d'atto da parte dell'Assemblea, senza votazioni, delle dimissioni dal mandato Pag. 4parlamentare motivate in relazione alla volontà di optare per una carica con esso incompatibile».
  Sulla base degli esiti della seduta odierna, potrà quindi fornire alla Presidenza della Camera gli elementi di informazione richiesti.
  Avverte, altresì, che con lettera in data 7 dicembre il Presidente della Camera gli ha trasmesso, per le valutazioni di competenza della Giunta, una lettera con la quale Daniele Galli, candidato primo dei non eletti della lista Popolo della Libertà nella II circoscrizione Piemonte 2 e già firmatario di un reclamo presentato in Giunta, sollecita, alla luce della sentenza n. 277/2011 della Corte costituzionale, la dichiarazione di incompatibilità delle cariche di sindaco di comune con popolazione superiore a 20 mila abitanti e di presidente di provincia, contestando che la Giunta stia procrastinando un accertamento reso obbligatorio dalla predetta sentenza.
  Invita il Vicepresidente, onorevole Pisicchio, coordinatore del Comitato per i profili attinenti alle incompatibilità, a riferire sull'istruttoria svolta dal Comitato.

  Pino PISICCHIO (Misto-ApI), coordinatore del Comitato per i profili attinenti alle incompatibilità, ricorda che, alla luce della sentenza n. 277/2011 della Corte costituzionale, nella seduta del 26 ottobre 2011 la Giunta ha deliberato di riaprire l'istruttoria sulle cariche di sindaco di comune con popolazione superiore a 20 mila abitanti e di presidente di provincia, ricoperte da deputati.
  Ricorda di aver già ampiamente dato conto, nella seduta del 6 dicembre scorso, dell'andamento dei lavori istruttori del Comitato al riguardo.
  In esito alla seduta del 6 dicembre, il Comitato si è nuovamente riunito il 7 dicembre scorso, deliberando di avviare, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera c), del regolamento della Giunta, l'istruttoria in contraddittorio con i deputati che ricoprono la carica di presidente di provincia, trattandosi di una tipologia di carica non direttamente contemplata dal dispositivo della declaratoria di incostituzionalità e in ordine alla quale, pertanto, potrebbero sussistere taluni margini di dubbio meritevoli di approfondimento.
  Il termine regolamentare di quindici giorni a disposizione dei deputati che ricoprono la carica di presidente di provincia per la trasmissione di controdeduzioni scadrà giovedì 22 dicembre. Poiché, come già comunicato dal presidente, il deputato Pirovano, che ricopre la carica di presidente della provincia di Bergamo, ha nel frattempo rassegnato, con lettera in data 6 dicembre, le proprie dimissioni dal mandato parlamentare, allo stesso non è stata inviata la richiesta di controdeduzioni.
  Il Comitato si è, poi, nuovamente riunito nella giornata odierna. In pendenza del decorso del termine per lo svolgimento dell'istruttoria in contraddittorio con i deputati che ricoprono la carica di presidente di provincia, il Comitato – che non ha accolto la richiesta di audizione del deputato Zacchera, sindaco di Verbania, non essendo stata aperta l'istruttoria in contraddittorio con riferimento alla carica da lui ricoperta – ha concluso l'istruttoria sulle cariche di sindaco di comune con popolazione superiore a 20 mila abitanti.
  Il Comitato, conformemente alla sua proposta originaria, ha convenuto che la sentenza n. 277/2011 della Corte costituzionale, trattandosi di una sentenza additiva che ha direttamente introdotto nella legge n. 60 del 1953 la previsione della incompatibilità parlamentare della carica di sindaco di comune con popolazione superiore a 20 mila abitanti, non lasci alcun margine di controvertibilità, imponendo alla Giunta di prendere semplicemente atto di una incompatibilità ormai inequivocabile e provvista di un indubbio rilievo costituzionale.
  Propone, pertanto, a nome del Comitato, che la Giunta accerti l'incompatibilità con il mandato parlamentare delle seguenti cariche:
   sindaco di Mazara del Vallo, ricoperta dal deputato Nicolò CRISTALDI;Pag. 5
   sindaco di Castelfranco Veneto, ricoperta dal deputato Luciano DUSSIN;
   sindaco di Viterbo, ricoperta dal deputato Giulio MARINI;
   sindaco di Brescia, ricoperta dal deputato Adriano PAROLI;
   sindaco di Catanzaro, ricoperta dal deputato Michele TRAVERSA;
   sindaco di Verbania, ricoperta dal deputato Marco ZACCHERA.

  Maurizio BIANCONI (PdL), premesso che sulla questione della incompatibilità fra le cariche di sindaco e di presidente di provincia e quella di parlamentare non vi sono problemi di sorta – e di ciò vi è la prova inequivocabile nella norma ad efficacia differita già in vigore introdotta dal decreto legge n. 138 del 2011 –, essendo tutti d'accordo sulla incompatibilità, fa presente tuttavia che esiste a suo giudizio un problema di rispetto delle regole a fronte del quale non dovrebbe, a suo avviso, prevalere l'esigenza di non penalizzare i parlamentari ai fini della percezione del vitalizio.
  Ritiene che in questa sede debba essere concentrata l'attenzione sul percorso più giusto da seguire per rispettare il ruolo proprio della Giunta.
  Osserva, anzitutto, che le sentenze additive della Corte costituzionale rappresentano una species del genus delle sentenze manipolative. In via generale, una sentenza additiva, per avere immediata applicazione, deve possedere due requisiti: integrare il frammento di norma mancante e presupporre l'esistenza di un'unica soluzione idonea a rendere la norma incostituzionale compatibile con la Costituzione. Non deve cioè sussistere alcuna possibilità di discrezionalità del legislatore ordinario in ordine ai modi con cui dare seguito alla sentenza. Nel caso non ricorrano entrambi i suddetti requisiti, ci si trova in presenza di una sentenza additiva di principio la quale si limita ad indicare appunto i principi cui riferirsi per riempire il vuoto normativo. La sentenza n. 277/2011 della Corte costituzionale enuncia il principio della incompatibilità per la carica di sindaco di comune con popolazione superiore a 20 mila abitanti ma non indica il frammento di norma da inserire. Non a caso il dispositivo della sentenza è riferito a tutti e quattro gli articoli della legge n. 60 del 1953, sulla base evidentemente del presupposto che non sia chiaro in quale disposizione – di una legge peraltro non riguardante cariche elettive, ma solo amministrative – il frammento di norma debba essere collocato. Ne deriva che dalla sentenza n. 277/2011 della Corte non si può desumere che l'incompatibilità dei sindaci sia costituzionalmente obbligata. In teoria, infatti, il legislatore potrebbe disciplinare la materia nel senso di stabilire la compatibilità tra la carica parlamentare e quella di sindaco, fermo restando che, invece, sarebbe costituzionalmente illegittimo, alla luce della pronuncia del giudice costituzionale, che l'incompatibilità resti disciplinata esclusivamente a senso unico. Non v’è dubbio, peraltro, che la sentenza della Corte debba avere – come ha effettivamente avuto – immediata e indiscutibile applicazione per il caso concreto che ha originato la pronuncia, relativo al senatore Stancanelli, peraltro superato dall'autonoma decisione di quest'ultimo di dimettersi dal mandato parlamentare. Si sofferma, poi, sull'aspetto concernente la validità ex tunc della sentenza della Corte, in merito al quale osserva come il limite dei rapporti esauriti – contrariamente a quanto affermato dal Vicepresidente Pisicchio, che lo ritiene inapplicabile nel caso di specie essendo le precedenti pronunce della Giunta a suo avviso non equiparabili a pronunce giurisdizionali – debba viceversa ritenersi applicabile anche alle decisioni parlamentari, dal momento che – come chiarito dalla Corte costituzionale con l'ordinanza n. 117 del 2006, confermata dalla sentenza n. 9151 del 2008 della Cassazione – la Giunta delle elezioni è un organo avente natura giurisdizionale. Ricorda, in particolare, come la citata pronuncia giurisprudenziale precisi che la funzione di Pag. 6autodichia svolta dalle Camere del Parlamento attraverso i propri organi è innegabilmente una funzione giurisdizionale non in senso stretto. Le decisioni della Giunta delle elezioni sono dunque decisioni di un organo dotato di funzioni giurisdizionali, il che induce a concludere che, nel caso di specie, si verta in tema di rapporti esauriti.
  In conclusione, ritiene che sia in atto un'operazione, peraltro legittima, non collimante con i presupposti da cui la procedura in esame muove, in base alla quale, sotto l'incalzo di una pretesa cogenza della sentenza della Corte, si vuol far apparire come atto dovuto, da assumere rapidamente, quel che in realtà è un tentativo di mutare i presupposti della consolidata giurisprudenza parlamentare inaugurata con il cosiddetto «caso Cammarata». A tale percorso si dichiara sicuramente contrario, manifestando viceversa piena disponibilità a gestire percorsi di altra natura rispettosi delle regole.

  Donata LENZI (PD) osserva che il decreto legge n. 138 del 2011 già stabilisce l'incompatibilità con il mandato parlamentare dei sindaci dei comuni sopra i 5 mila abitanti. Pertanto, l'orientamento nel senso della incompatibilità è stato già pienamente assunto dal Parlamento, con le cui più recenti decisioni la sentenza della Corte e le determinazioni che la Giunta si appresta oggi ad assumere si pongono in una evidente linea di continuità. Quanto alla giurisprudenza parlamentare richiamata dal collega Bianconi, sottolinea come essa vada correttamente ricondotta alle sole XIV e XVI legislatura, posto che nella XV la Giunta non ebbe modo di affrontare la questione.

  Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL) ricorda di aver segnalato nel corso dell'esame taluni aspetti sui quali, a suo giudizio, sarebbe stata necessaria una istruttoria approfondita. Osserva altresì come i temi sollevati oggi dal deputato Bianconi non siano privi di fondamento. Constata tuttavia come ci si trovi oggi in presenza di azioni popolari promosse nei confronti di diversi sindaci che sono anche deputati le quali rendono necessaria una decisione tempestiva da parte della Giunta, al fine di evitare che future determinazioni dell'autorità giudiziaria privino amministrazioni locali dei propri vertici politici dichiarandone la decadenza. La deliberazione che la Giunta si appresta ad assumere oggi è, dunque, imposta da esigenze concrete piuttosto che fondata su convinzioni dottrinarie e giuridiche. Si augura, in ogni caso, che gli approfondimenti da lui ritenuti opportuni possano essere effettuati nel corso dell’iter istruttorio sulle cariche di presidente di provincia.

  Pino PISICCHIO (Misto-ApI), coordinatore del Comitato per i profili attinenti alle incompatibilità, intervenendo in replica, riconosce che l'intervento del deputato Bianconi è ricco di spunti dottrinali e sarebbe degno pertanto di una risposta ben più articolata di quella che potrà fornire. Quanto alla questione relativa al rispetto delle regole, nella quale si intravede una gelosa tutela dell'autodichia parlamentare facente leva sulla presunta natura giurisdizionale della Giunta delle elezioni, si limita a far notare come su tale ultimo punto la dottrina sia abbastanza divisa. Propendendo personalmente per la tesi che la Giunta non abbia funzioni giurisdizionali, visto che non emette sentenze, osserva come nella letteratura costituzionalistica il tema della natura giuridica della Giunta delle elezioni sia stato affrontato in termini diversi, avendo alcuni accolto la tesi secondo cui la Giunta è organo politico, altri quella della Giunta come organo amministrativo ed altri ancora l'assunto per il quale la Giunta sarebbe un organo giurisdizionale soltanto in senso lato. Dopo aver ricordato come la giurisprudenza parlamentare avviata con il «caso Cammarata» fosse stata preceduta da una giurisprudenza parlamentare di segno opposto seguita dalla I fino all'inizio della XIV legislatura, esprime sincero apprezzamento per la passione del collega Bianconi nella difesa delle prerogative parlamentari. Osserva, sotto tale profilo, Pag. 7come il Parlamento viva una terribile stagione nella quale monta un sentimento di antipolitica che trova, a partire dagli anni ’70 del secolo scorso, l'impatto dei tardi epigoni della cultura schumpeteriana, la quale tende ad esaltare il rapporto diretto capo-popolo, deprivando il Parlamento del suo ruolo ed esaltando i mercati. Tuttavia, nel caso di specie, proprio per tutelare l'autorevolezza parlamentare conviene, a suo avviso, percorrere il solco che la Giunta sta decidendo di seguire, tornando ad affermare il principio che l'attività parlamentare va esercitata in modo esclusivo.
  Ringrazia, in conclusione, tutti i componenti della Giunta intervenuti nel dibattito e, in particolare, il Presidente Migliavacca che, con grande senso di equilibrio, riesce sempre a rendere non conflittuale il clima in cui la Giunta si trova ad operare.

  Maurizio MIGLIAVACCA, presidente, come ha già avuto occasione di sottolineare nella seduta del 26 ottobre scorso, considerata la fonte da cui promana l'integrazione della legge n. 60 del 1953, ritiene che alla proposta del Comitato di accertamento della incompatibilità delle cariche di sindaco di comune con popolazione superiore a 20 mila abitanti si possa applicare la procedura per prassi seguita dalla Giunta a partire dalla XV legislatura per l'accertamento delle cause di incompatibilità stabilite dalla Costituzione, ossia quelle relative a consiglieri e assessori regionali, secondo cui la Giunta non procede a votazioni (bensì ad una mera presa d'atto) su proposte di accertamento di incompatibilità fondate su una previsione di rango o avente rilievo costituzionale.
  Tale procedura consente, infatti, alla Giunta di evitare esiti contraddittori e contrastanti con la sentenza della Corte costituzionale – che ha, appunto, conferito alla nuova causa di incompatibilità un rilievo indubbiamente costituzionale – quali potrebbero derivare se si rimettesse a deliberazioni a maggioranza la proposta di incompatibilità.
  Pertanto – non essendovi obiezioni e avendo registrato il solo dissenso nel merito del deputato Bianconi – avverte che si intende approvata la proposta del Comitato di accertare l'incompatibilità con il mandato parlamentare delle cariche di sindaco di comune con popolazione superiore a 20 mila abitanti, ricoperte dai deputati Cristaldi, Luciano Dussin, Marini, Paroli, Traversa e Zacchera.
  Avverte che provvederà ad effettuare immediatamente la comunicazione al Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del regolamento della Giunta, ai fini dei conseguenti inviti ad optare.
  Nella lettera comunicherà altresì al Presidente della Camera che, conformemente alla odierna delibera, delle dimissioni del deputato Luciano Dussin potrà essere dato immediato annuncio all'Assemblea affinché questa ne prenda atto ai sensi dell'articolo 17-bis, comma 2, del Regolamento della Camera.
  Sempre ai fini dell'annuncio in Assemblea delle dimissioni del deputato Luciano Dussin e della proclamazione del relativo subentrante, comunicherà altresì al Presidente della Camera che nella VIII circoscrizione Veneto 2 il candidato primo dei non eletti in tale circoscrizione per la lista n. 8 Lega Nord risulta essere Sabina Fabi, e non già – come precedentemente accertato dalla Giunta il 5 novembre 2008 – Liviana Scattolon, la quale, come confermato oggi dal gruppo Lega Nord, è nel frattempo deceduta.
  Con riferimento, invece, alle cariche di presidente di provincia, comunicherà al Presidente della Camera che la Giunta non è ancora pervenuta a deliberazioni conclusive e che, pertanto, alle dimissioni dal mandato parlamentare del deputato Pirovano non sembrerebbe applicabile il comma 2 dell'articolo 17-bis del Regolamento della Camera ai fini della mera presa d'atto da parte dell'Assemblea. Segnalerà, peraltro, al Presidente della Camera come appaia evidente che, qualunque dovesse essere l'esito di una votazione sull'accettazione delle dimissioni del deputato Pag. 8Pirovano, esso non potrà in ogni caso pregiudicare le future determinazioni della Giunta.
  In ogni caso, in vista dell'eventuale accettazione da parte dell'Assemblea delle dimissioni del deputato Pirovano, propone che, conformemente alla prassi, la Giunta accerti fin d'ora in via preventiva che il candidato primo dei non eletti che gli subentrerebbe per la lista n. 6 Lega Nord nella medesima III circoscrizione Lombardia 1 risulta essere Fabio Meroni.

  La Giunta concorda.

  La seduta termina alle 15.50.