INTERROGAZIONI
Martedì 17 gennaio 2012. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il viceministro del lavoro e delle politiche sociali Michel Martone.
La seduta comincia alle 12.
Variazione nella composizione della Commissione.
Mario VALDUCCI, presidente, avverte che il deputato Olga D'Antona, appartenente al gruppo Partito Democratico, ha cessato di far parte della Commissione ed è entrato a farne parte il deputato Sandra Zampa, appartenente al medesimo gruppo.
5-04524 Meta: Attuazione delle misure di tutela sanitaria per i dipendenti di Alitalia-Cai che operano sui voli diretti verso il Giappone, a seguito della catastrofe nucleare di Fukushima.
Il viceministro Michel MARTONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).
Dario GINEFRA (PD), in qualità di cofirmatario dell'interrogazione in titolo testé sottoscritta, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta resa dal viceministro, dal momento che emergono alcune gravi divergenze tra i dati riportati in modo puntuale e articolato dal rappresentante del Governo, che si riserva in ogni caso di verificare, e quanto invece risulta alle rappresentanze sindacali sulla questione Pag. 296oggetto dell'interrogazione. Nel ricordare che gli incontri tra azienda e rappresentanze sindacali si sono tenuti in assenza del medico aziendale, osserva che la scarsa informazione che è stata data ai lavoratori da parte dell'azienda reca, a suo giudizio, un nocumento all'azienda medesima, che si pone nei confronti dei lavoratori in modo poco trasparente, senza dare loro elementi di rassicurazione relativamente agli effettivi livelli di inquinamento. Nel sottolineare infine l'opportunità che gli aeromobili interessati dal fenomeno non vengano utilizzati per compiere tragitti diversi, al fine di mantenerne integra la tracciabilità, auspica che il Governo verifichi le motivazioni della scarsa informazione resa ai lavoratori.
5-05707 Ginefra: Progressivo ridimensionamento del servizio ferroviario notturno da parte di Trenitalia e conseguente avvio della procedura di mobilità per dipendenti della Servirail Italia.
Il viceministro Michel MARTONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).
Dario GINEFRA (PD), replicando, nel ringraziare il viceministro per la puntualità e l'articolazione dei dati resi nella risposta, che si riserva di valutare nel dettaglio, si dichiara tuttavia insoddisfatto, evidenziando come il processo di ristrutturazione della società FS ed alcune scelte strategiche compiute da questa azienda vadano nell'unica direzione del potenziamento dell'alta velocità ferroviaria, trascurando del tutto gli impegni che da questa ci si aspetterebbe in virtù del contratto di servizio pubblico sottoscritto con lo Stato. Sottolinea, infatti, come la società ferroviaria rappresenti un operatore monopolista sulla quasi totalità delle tratte, motivo per cui ha beneficiato e ancora oggi continua a beneficiare di indiscutibili vantaggi di posizione rispetto ai concorrenti, e sia anche intestataria di un contratto di servizio pubblico, ricevendo quindi compensazioni statali per la mancata redditività di alcuni servizi prestati. Nel rammentare che mentre si sta svolgendo il presente atto di sindacato ispettivo è in corso un difficile incontro tra il Governo e i governatori del Sud, che testimonia, alla fine dell'anno in cui si è celebrato il 150o anniversario dell'unità d'Italia, quanto il Paese risulti ancora profondamente diviso e disuguale, osserva che sono state ribaltate sulle regioni le difficoltà economiche per lo svolgimento dei servizi ferroviari tradizionali. Infatti, ricorda che l'amministratore delegato delle Ferrovie fa costantemente presente ai governatori delle regioni, e in particolare di recente al governatore della Puglia, che alcuni servizi ferroviari, e in particolare quelli che riguardano pendolari e studenti, ossia a maggiore impatto per l'utenza, possono essere garantiti soltanto se le regioni contribuiscono al loro finanziamento. Sottolineando che la scelta di favorire le sole regioni attraversate dall'alta velocità penalizza il diritto alla mobilità, auspica che la problematica dei trasporti ferroviari possa essere affrontata dal Governo nella sua collegialità, con un approccio metodologico complessivo, che permetta di affrontare gli anni che mancano alla completa infrastrutturazione del Paese con la rete ad alta velocità in modo tale da garantire che i collegamenti ferroviari tradizionali vengano svolti in modo efficiente e adeguato. In ultimo, fa presente che il criterio adoperato dalle Ferrovie dello Stato per procedere alla razionalizzazione dei collegamenti ferroviari, ossia la redditività delle tratte, non sembra peraltro rispettato, dal momento che sono stati soppressi un gran numero di collegamenti proprio alla vigilia delle vacanze natalizie, ossia nel periodo in cui questi registrano la maggiore frequenza da parte dell'utenza. In conclusione, nel chiedere maggiore rigore al Governo nell'affrontare la questione, conferma la sua disponibilità e quella della Commissione a svolgere un ruolo positivo e costruttivo, come da sempre avvenuto su questioni di grande rilievo come quella oggetto dell'interrogazione.
Pag. 297Mario VALDUCCI, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.
La seduta termina alle 12.25.
SEDE CONSULTIVA
Martedì 17 gennaio 2012. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.
La seduta comincia alle 12.25.
DL 216/2011: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
C. 4865 Governo.
(Parere alle Commissioni I e V).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.
Antonio MEREU (UdCpTP), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere alle Commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio il parere sul decreto-legge n. 216 del 2011, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Rileva che il provvedimento reca alcune disposizioni di specifico interesse della Commissione ossia quelle contenute all'articolo 11, che detta la proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti, nonché agli articoli 21, commi 2 e 3, e 27, comma 1, in materia, rispettivamente, di tariffe postali e di trasporto pubblico locale.
Passando ad illustrare brevemente il contenuto delle citate disposizioni, osserva che l'articolo 11, in particolare, dispone la proroga di termini concernenti le tasse marittime, le concessioni aeroportuali, i diritti aeroportuali, il servizio di noleggio con conducente e l'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali.
Per quanto riguarda le tasse marittime, ricorda che il decreto del Presidente della Repubblica n. 107 del 2009 – emanato in attuazione dell'articolo 1, comma 989, della legge finanziaria 2007 – ha riformulato la normativa in materia di tasse e diritti marittimi, nell'ottica di un riordino e di una razionalizzazione della disciplina tramite l'accorpamento di alcuni tributi – ossia la tassa e la soprattassa d'ancoraggio, la tassa erariale e la tassa cosiddetta «portuale» sulle merci imbarcate e sbarcate – perseguendo l'obiettivo dello snellimento del sistema della tassazione portuale e della semplificazione delle procedure di accertamento e riscossione. Con regolamento, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107, si è provveduto ad accorpare le citate quattro categorie di tributi in materia di tasse e diritti marittimi in sole due tasse. In particolare, l'articolo 4 del regolamento ha previsto le modalità di adeguamento delle tasse e dei diritti aeroportuali marittimi sulla base del tasso di inflazione, da calcolare a partire dalla data dell'ultima determinazione (1o gennaio 1993). La concreta determinazione dell'adeguamento, invece, come stabilito dalla citata legge finanziaria 2007, è affidata ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Segnala che – come si evince dalla relazione illustrativa che accompagna il presente provvedimento – tale decreto interministeriale a tutt'oggi non è stato ancora adottato in quanto, con il decreto-legge n. 194 del 2009 si è ritenuto necessario far slittare al 2012 il meccanismo di adeguamento delle tasse e diritti marittimi, rispetto all'originaria previsione normativa che fissava nel 2009 l'inizio della procedura, per fronteggiare la crisi di competitività dei porti nazionali. Lo stesso decreto-legge n. 194 del 2009 ha quindi consentito alle Autorità portuali, in via sperimentale, per gli anni 2010 e 2011, di aumentare, fino al doppio, e diminuire, fino all'azzeramento, la tassa di ancoraggio e la tassa portuale.
Con il comma 1 dell'articolo 11 del provvedimento in esame quindi si proroga, dal 1o gennaio 2012 al 1o gennaio 2013, il termine per l'adeguamento delle tasse e dei diritti marittimi in relazione al tasso di Pag. 298inflazione; conseguentemente si proroga fino a tutto il 2012 la possibilità per le Autorità portuali di aumentare o ridurre la tassa di ancoraggio e la tassa portuale, nel rispetto del proprio equilibrio di bilancio.
Con riferimento alle concessioni aeroportuali, ricorda che il decreto legislativo n. 96 del 2005, recante revisione della parte aeronautica del codice della navigazione, ha introdotto il nuovo titolo III del codice della navigazione, novellandone l'articolo 704, che disciplina la procedura per l'assegnazione della concessione della gestione degli aeroporti di rilevanza nazionale, prevedendo altresì che il provvedimento di concessione – da adottarsi con decreto interministeriale – venga emanato, per un periodo massimo di durata di quaranta anni, su proposta dell'ENAC, all'esito di selezione effettuata tramite procedura di gara ad evidenza pubblica secondo la normativa comunitaria e non più attraverso le generiche «procedure concorrenziali». Osserva che alla nuova disciplina sono sottratte, a norma del comma 2 dell'articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 96, oltre che le concessioni già rilasciate (anche in base a legge speciale) quelle il cui procedimento di rilascio risulti in itinere: si tratta in particolare dei procedimenti pendenti al 23 giugno 2005. Rileva che tale termine, più volte prorogato, viene ora ulteriormente prorogato ai sensi del comma 2 dell'articolo 11 del provvedimento in esame, dal 31 dicembre 2011 al 30 giugno 2012. Evidenzia come la relazione illustrativa che accompagna il presente provvedimento rilevi che la proroga si rende necessaria al fine di non interrompere i procedimenti di dismissione di beni demaniali militari per la loro riconversione in demanio civile, all'esame del gruppo di lavoro di vertice istituito presso il Ministero della difesa, e di consentire l'eventuale riformulazione dei suddetti decreti interministeriali da sottoporre alla firma del Ministro dell'economia e delle finanze.
Riguardo ai diritti aeroportuali, sottolinea che il comma 3 proroga dal 31 dicembre 2011 al 31 dicembre 2012 il termine previsto per l'aggiornamento, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della misura dei diritti aeroportuali. Osserva inoltre che il medesimo comma, correlativamente, proroga per lo stesso periodo il termine previsto per la decadenza dal diritto all'aggiornamento della misura dei diritti aeroportuali in caso di mancata presentazione, da parte dei concessionari aeroportuali, dell'istanza di stipula del contratto di programma.
Rammenta altresì che la relazione governativa che accompagna il presente decreto-legge segnala che il complesso iter istruttorio previsto per l'emanazione dei decreti di approvazione dei contratti di programma tra l'ENAC e la società di gestione aeroportuale, di cui all'articolo 11-nonies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, ha comportato ritardi nel perfezionamento dei contratti di programma. Si ravvisa quindi la necessità di procrastinare al 31 dicembre 2012 il termine per l'aggiornamento dei diritti aeroportuali al tasso d'inflazione programmata, non essendo ancora stati sottoscritti alcuni contratti di programma, che rappresentano l'unico strumento per fissare la dinamica tariffaria negli aeroporti. Rileva, per altro, che la citata relazione illustrativa segnala che solo alcuni concessionari hanno presentato istanza di stipula del contratto di programma (ad oggi sono operativi solo quelli delle società di gestione SAB – Bologna, GESAC – Napoli, SAT – Pisa, ADP – Bari e Brindisi)
In ordine al servizio di noleggio con conducente, ricorda che il comma 4 proroga dal 31 dicembre 2011 al 30 giugno 2012 il termine di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 40 del 2010, in materia di regolamentazione dei servizi di trasporto taxi e noleggio con conducente. Evidenzia che il termine prorogato è quello fissato per l'emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che dovrà dettare disposizioni per la rideterminazione dei principi fondamentali di cui alla legge n. 21 del 1992 – recante la disciplina Pag. 299degli autoservizi pubblici non di linea – con riferimento sia al servizio di taxi che di noleggio con conducente, allo scopo di assicurare omogeneità di applicazione di tale disciplina in ambito nazionale. Osserva, in particolare, che il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza Unificata, dovrà recare disposizioni attuative, tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente o, comunque, non rispondenti ai principi ordinamentali che regolano la materia. Rileva che con il medesimo decreto dovranno essere anche definiti gli indirizzi generali per l'attività di programmazione e di pianificazione delle regioni, ai fini del rilascio, da parte dei comuni, dei titoli autorizzativi.
Per quanto concerne l'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali, segnala che i commi 5 e 6 dell'articolo 11 prorogano taluni termini riguardanti la predetta Agenzia, istituita dall'articolo 36 del decreto-legge n. 98 del 2011. In particolare, il citato comma 5 prevede che, fino alla data di adozione dello statuto dell'Agenzia, e comunque non oltre il 31 marzo 2012, i compiti e le funzioni ad essa trasferiti continuino ad essere svolti dai competenti uffici delle amministrazioni statali, dall'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali e dagli altri uffici di ANAS SpA. Nel sottolineare come la relazione tecnica precisi che ciò consente lo svolgimento di talune funzioni, quali ad esempio la vigilanza sui cantieri, sull'esecuzione dei lavori di costruzione delle opere in concessione, l'approvazione dei progetti relativi ai lavori inerenti la rete stradale ed autostradale di interesse nazionale, evidenzia come, nel caso in cui lo statuto dell'Agenzia e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – relativo all'individuazione delle unità di personale da trasferire all'Agenzia stessa – non vengano adottati entro il 31 marzo 2012, si procederà alla soppressione dell'Agenzia e al trasferimento, a decorrere dal 1o aprile 2012, delle relative attività e funzioni al Ministero delle infrastrutture e trasporti, che rimane titolare delle risorse finanziarie previste per tale personale e a cui vengono contestualmente trasferite le risorse finanziarie, umane e strumentali relative all'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali.
Osserva che il comma 6 dispone quindi che il subentro dell'Agenzia ad Anas SpA nelle funzioni di concedente per le convenzioni in essere avvenga entro il 31 marzo 2012, anziché a decorrere dal 1o gennaio 2012, come previsto nel testo previgente del comma 4 dell'articolo 36 del citato decreto-legge n. 98 del 2011.
In proposito, ritiene opportuno ricordare che questa Commissione, in sede di espressione del proprio parere sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 201 del 2011 aveva rilevato la necessità di includere anche il settore stradale e autostradale tra quelli che dovrebbero rientrare nelle competenze dell'istituenda Autorità di regolazione nel settore dei trasporti, al fine di assicurare una regolazione unitaria del settore medesimo. Rammenta che in quella sede la Commissione aveva pertanto posto un'apposita condizione al proprio parere favorevole – peraltro non recepita dalle Commissioni riunite Bilancio e Finanze – volta ad estendere anche al settore stradale e autostradale le misure previste per la liberalizzazione del settore ferroviario, aereo e marittimo, dall'articolo 37 del citato decreto-legge. Sottolinea pertanto come in questo quadro il presente provvedimento potrebbe quindi rappresentare l'occasione per far confluire nella predetta Autorità di regolazione del settore dei trasporti le funzioni di regolazione svolte dall'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali, quali ad esempio quelle riferite alle proposte di regolazioni tariffarie per le concessioni autostradali di cui alla lettera e) dell'articolo 36 del menzionato decreto-legge n. 98 del 2011. Ritiene, conseguentemente, Pag. 300che si potrebbe valutare l'opportunità di sopprimere, fin d'ora, l'Agenzia medesima, a prescindere dal mancato rispetto del citato termine del 31 marzo 2012, assegnando al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le funzioni residue.
Con riferimento alle tariffe postali agevolate, ricorda che l'articolo 21, ai commi 2 e 3, interviene in materia di tariffe postali per la spedizione dei prodotti editoriali. In particolare, il comma 2 proroga, dal 31 dicembre 2012 al 31 dicembre 2013, la scadenza del periodo durante il quale le tariffe postali agevolate non si applicano alle spedizioni di prodotti editoriali effettuate dalle imprese editrici di quotidiani e periodici e dalle imprese editrici di libri. Osserva che durante il periodo di sospensione delle tariffe postali agevolate si applicano le tariffe massime fissate dal decreto ministeriale 21 ottobre 2010. Evidenzia che il comma 3 autorizza i gestori dei servizi postali ad applicare apposite tariffe per le spedizioni di prodotti editoriali da parte delle associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro e alle associazioni d'arma e combattentistiche, iscritte al Registro degli operatori di comunicazione (ROC). L'autorizzazione è valida per il periodo compreso tra il 29 dicembre 2011 (data di entrata in vigore del decreto-legge in esame) e il 31 dicembre 2013.
In materia di trasporto locale, rammenta che l'articolo 27, comma 1, dispone che il Governo, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, definisca gli obiettivi di efficientamento e razionalizzazione del trasporto pubblico locale e provveda alla ripartizione del Fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, sulla base del piano di ripartizione predisposto dall'Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale.
Osserva che la norma interviene sull'articolo 21, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011, che attribuiva il potere di individuare i criteri di ripartizione del Fondo ad un'apposita struttura paritetica nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni, chiamata anche a svolgere compiti di monitoraggio sulle spese e sull'organizzazione del settore, e prevedeva la possibilità di attribuire il 50 per cento delle risorse del Fondo a favore degli enti più virtuosi. Sottolinea che con l'articolo 1, comma 13, del decreto-legge n. 138 del 2011, è stata poi disciplinata la ripartizione del Fondo, prevedendo che, dall'anno 2012 il Fondo sia ripartito, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sulla base di criteri premiali individuati dalla citata struttura paritetica. Rileva come l'articolo in esame sopprima queste ultime disposizioni, introdotte dal citato decreto-legge n. 138 del 2011, e preveda che sia direttamente il Governo – d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni – a definire, entro il mese di febbraio 2012 gli obiettivi di efficientamento e di razionalizzazione del trasporto pubblico locale nel suo complesso per il periodo 2012-2014, le misure da adottare entro il primo trimestre 2012, le modalità di monitoraggio, i criteri di riparto del Fondo nonché i compiti dell'Osservatorio sul trasporto pubblico locale. Ricorda che il piano di ripartizione del Fondo, predisposto dall'Osservatorio sul trasporto pubblico locale, verrà approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Nell'esprimere una valutazione complessivamente favorevole sul provvedimento in esame, si riserva quindi di formulare una proposta di parere all'esito della discussione.
Mario VALDUCCI, presidente, nel fare presente che è pervenuta una richiesta da parte del gruppo del Partito democratico volta a sospendere i lavori all'interno delle Commissioni parlamentari, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 12.35.
Pag. 301AUDIZIONI INFORMALI
Martedì 17 gennaio 2012.
Audizione del dottor Giuseppe Bono, amministratore delegato di Fincantieri – Cantieri Navali Italiani SpA, sulla situazione della medesima società.
L'audizione informale è stata svolta dalle 19 alle 20.25.
AVVERTENZA
Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:
INDAGINE CONOSCITIVA
Sul settore del trasporto ferroviario di passeggeri e merci: seguito esame del documento conclusivo.
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