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Regolamento di amministrazione e contabilità

TITOLO V - PROCEDURE DI SELEZIONE DEI CONTRAENTI - CONTRATTI - COLLAUDI
Capo I - Disposizioni comuni
Articolo 49

(Certificati di collaudo)

  1. Si procede a collaudo quando la prestazione abbia ad oggetto forniture di beni e servizi il cui importo complessivo sia superiore a euro 200.000, nonché negli altri casi in cui l'Amministrazione lo ritenga necessario.
  2. Il collaudo è effettuato da uno o più soggetti nominati dal Capo del Servizio Amministrazione su proposta del Capo del Servizio competente, scelti discrezionalmente all'esterno o anche all'interno dell'Amministrazione, incaricati di eseguire le relative attività di verifica e riscontro e che non abbiano diretto o sorvegliato l'esecuzione delle forniture o comunque partecipato a tali atti e non abbiano avuto parte nella conclusione del contratto.
  3. Nel caso di servizi o forniture oggetto di contratti di manutenzione o di somministrazione, qualora sia richiesto dalla natura della prestazione o dalle modalità occorrenti per la verifica dell'esatto adempimento, il Capo del Servizio competente può proporre di incaricare del collaudo il dipendente responsabile per l'esecuzione del contratto stesso.
  4. Il certificato di collaudo attesta che la fornitura è stata eseguita a perfetta regola d'arte e secondo le prescrizioni tecniche ed amministrative previste dal capitolato, dal contratto e dagli eventuali atti aggiuntivi. Esso attesta altresì che i dati risultanti dai conti e dai documenti giustificativi sono corrispondenti tra loro e con la dimensione, la forma, la qualità e la quantità delle forniture.
  5. Il certificato di collaudo è redatto e sottoscritto dal soggetto incaricato a norma dei commi precedenti. Esso è altresì sottoscritto dal Capo del Servizio competente nel merito, la cui firma determina la liquidazione del credito a favore del contraente. Resta a carico dell'esecutore materiale della verifica la responsabilità per le affermazioni afferenti al merito tecnico-amministrativo della prestazione eseguita. Il certificato di collaudo è sottoscritto per accettazione dalla ditta contraente, che può ivi aggiungere le domande che creda di avanzare nel proprio interesse.
  6. Al certificato di collaudo è allegato ogni documento utile alla verifica dell'esecuzione della prestazione.