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Regolamento di amministrazione e contabilità

TITOLO V - PROCEDURE DI SELEZIONE DEI CONTRAENTI - CONTRATTI - COLLAUDI
Capo I - Disposizioni comuni
Articolo 50

(Certificati di regolare esecuzione)

  1. Quando la prestazione abbia ad oggetto forniture o servizi il cui importo complessivo sia pari o inferiore a euro 200.000, è predisposto un certificato di regolare esecuzione.
  2. Il certificato di regolare esecuzione attesta che la prestazione dedotta in contratto è stata regolarmente eseguita, secondo le indicazioni fornite nelle clausole negoziali. Ad esso è allegato ogni documento utile alla verifica dell'esecuzione della prestazione.
  3. Il certificato di regolare esecuzione è redatto e sottoscritto dal dipendente responsabile per l'esecuzione del contratto, anche nel caso in cui abbia diretto o sorvegliato l'esecuzione della prestazione o abbia comunque partecipato a tali attività. È sottoscritto altresì dal Capo del Servizio competente, la cui firma determina la liquidazione del credito a favore del contraente.
  4. Il certificato di regolare esecuzione non necessita della sottoscrizione per accettazione della ditta contraente.