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Regolamento di amministrazione e contabilità

TITOLO VIII - TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO
Articolo 93

(Misure alternative)

  1. Ove in sede di applicazione di norme a contenuto tecnico emergano profili di incompatibilità con il regolare svolgimento delle attività istituzionali della Camera, il Collegio dei Questori può richiedere al Datore di lavoro di presentare una relazione tecnica sull'intervento che dovrebbe essere effettuato, recante anche l'indicazione di eventuali misure alternative che garantiscano un livello di protezione equivalente.
  2. Le misure alternative di cui al comma 1 sono individuate dal servizio di prevenzione e protezione, che a tal fine, tramite il Responsabile per la sicurezza sul lavoro, acquisisce le necessarie informazioni dai competenti Servizi e sente gli organi di vigilanza competenti. Sulle misure alternative individuate, il Responsabile per la sicurezza sul lavoro consulta i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
  3. Acquisita la relazione tecnica di cui al comma 1, il Collegio dei Questori, ove ritenga sussistente l'incompatibilità, riferisce all'Ufficio di Presidenza le sue valutazioni conclusive ai fini della deliberazione circa la situazione di incompatibilità e l'eventuale adozione delle misure alternative.
  4. Le misure alternative adottate sono comunicate dal Responsabile per la sicurezza sul lavoro ai dirigenti e ai preposti interessati, nonché ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.