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Regolamento di amministrazione e contabilità

TITOLO VI - VIGILANZA E CONTROLLI
Articolo 72

(Controllo di risultato)

  1. Il controllo di risultato è svolto dal Servizio per il Controllo amministrativo ed è esercitato sulle attività dell'Amministrazione ricomprese nei programmi settoriali di cui all'articolo 7, comma 2, al fine di verificarne l'attuazione, in coerenza con gli obiettivi indicati negli strumenti di programmazione.
  2. Con circolare del Segretario generale sono individuati le modalità e i tempi con i quali i Servizi competenti trasmettono al Servizio per il Controllo amministrativo le informazioni e i dati necessari allo svolgimento del controllo di risultato.