TESTI ALLEGATI ALL'ORDINE DEL GIORNO
della seduta n. 664 di Mercoledì 11 luglio 2012

 
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INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

   MOFFA e RUVOLO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
   con la risoluzione in Commissione n. 7-00791 è stato posto al Governo il problema delle ricadute contributive derivanti dall'interpretazione del contratto collettivo provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Agrigento, che prende spunto da una serie di contestazioni di natura formale degli ispettori dell'Inps nei confronti di diverse imprese agricole della predetta provincia di Agrigento, responsabili esclusivamente di aver dato applicazione in tempi rapidi – in pieno rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro – a un contratto provinciale di riallineamento, che è stato, tuttavia, superato da un successivo accordo di rimodulazione, reso necessario dalle oggettive difficoltà economiche di adeguamento salariale incontrate dalle imprese;
   le aziende agricole, ingiustamente sanzionate a seguito dei predetti accertamenti, hanno preferito – nelle more del rinnovo contrattuale provinciale (e della rimodulazione dell'accordo di riallineamento precedentemente stipulato) – assicurare comunque ai lavoratori (peraltro assunti a tempo determinato), sia pure transitoriamente, la retribuzione contrattuale «piena», a fronte di altre aziende che invece, conformemente alle indicazioni delle parti contrattuali, hanno «congelato» il trattamento retributivo in attesa degli sviluppi della negoziazione tra le parti;
   gli ispettori dell'Inps, a quanto consta agli interroganti, hanno addirittura dichiarato le aziende decadute dalle agevolazioni contributive per zone montane e svantaggiate, con pesanti conseguenze economiche;
   è stata, pertanto, sollecitata un'iniziativa del Governo, anche nei riguardi dei competenti enti previdenziali, in vista dell'individuazione di una soluzione adeguata alla problematica in oggetto;
   in una prima discussione della risoluzione, svolta in XI Commissione (9 maggio 2012), il Sottosegretario Guerra ha comunicato che, a seguito dei primi accertamenti svolti dal Governo sull'argomento, l'avvocatura regionale dell'Inps ha espresso un parere negativo sulla clausola; tuttavia, nella successiva seduta (21 giugno 2012), è emerso che l'Inps – dopo l'avvio della discussione della risoluzione in Commissione – ha assunto talune iniziative nei confronti dei soggetti interessati e, in particolare, ha disposto la sospensione delle diffide già inviate nei confronti delle aziende per l'anno 2006;
   pur a fronte di tali iniziative, risulta che siano state recentemente elevate contravvenzioni di significativa entità nei confronti di aziende per le quali avrebbe dovuto operare la predetta sospensione; in particolare, aziende vinicole di assoluto livello internazionale, che rendono lustro e prestigio all'Italia sui mercati europei e americani, hanno dovuto subire multe di enormi proporzioni, per la presunta violazione di una norma che va a totale garanzia dei lavoratori;
   in proposito, nella richiamata seduta della XI Commissione del 21 giugno 2012, il Viceministro Martone ha ribadito che «con messaggio n. 5601 del 30 marzo 2012, avente ad oggetto «Confronto retribuzioni aziende agricole», inviato alle sedi Inps, l'istituto ha informato dell'opportunità di sospendere gli effetti delle diffide inviate alle aziende per contestarle differenze retributive dichiarate sul modello per la dichiarazione della manodopera agricola (dmag) rispetto alle retribuzioni contrattuali, in attesa che fossero completati gli approfondimenti, richiesti anche al Ministero, in ordine alla corretta interpretazione dell'orario contrattuale previsto nel contratto collettivo nazionale di lavoro del settore agricolo: tale richiesta è stata inviata a seguito dell'avviso comune siglato e inviato allo stesso Ministero dalle associazioni datoriali e sindacali sulla fattispecie in esame, anche al fine di scongiurare l'eventuale insorgenza di un contenzioso seriale sulla materia»; lo stesso Viceministro ha informato la Commissione, per completezza, che «l'istituto ha successivamente inviato un ulteriore messaggio nel quale è stata data indicazione alle sedi Inps, nelle more del completamento dei predetti approfondimenti, di inviare gli atti di accertamento per contestare le differenze contributive, vista la necessità di interrompere cautelativamente i termini prescrizionali»;
   alla luce dell'intervento in Commissione del rappresentante del Governo, è evidente come si debba verificare con attenzione se le attività di controllo svolte nei confronti delle imprese abbiano ad oggetto o meno fatti per i quali sia stata disposta la sospensione cautelare, al fine di scongiurare il rischio di produrre un aumento smisurato ed ingiustificato del contenzioso –:
   se il Governo sia a conoscenza della reale portata dei fatti di cui in premessa e se non intenda svolgere i necessari accertamenti, acquisendo, in particolare, dalla sede Inps provinciale interessata puntuali elementi conoscitivi e dettando apposite istruzioni in merito, attesa anche la pesantezza delle sanzioni comminate a importanti aziende agricole dell'area.
(3-02378)
(10 luglio 2012)

   D'ANTONI, LENZI, DAMIANO, BELLANOVA, BERRETTA, BOBBA, BOCCUZZI, CODURELLI, GATTI, GNECCHI, MADIA, MATTESINI, MIGLIOLI, MOSCA, RAMPI, SANTAGATA, SCHIRRU, MARAN, QUARTIANI e GIACHETTI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
   il Governo ha varato una riforma del sistema pensionistico dura e coerente, che ha messo al sicuro i conti previdenziali, garantendo un risparmio «a regime», nel 2020, di circa 20 miliardi di euro l'anno. Tuttavia, secondo quanto reso noto dall'Esecutivo, il risparmio derivante dalla riforma sarebbe nel breve termine assai limitato: esattamente 280 milioni di euro nel 2012 e 315 milioni di euro nel 2013;
   tale indicazione, però, mal si concilia con le cifre diffuse dall'Esecutivo circa l'importo necessario per la salvaguardia dei 110 mila «esodati» coperti dal decreto interministeriale del 1o giugno 2012 e dal decreto sulla revisione della spesa in procinto di essere esaminato dal Parlamento. Secondo quanto riferito, la tutela dei «salvaguardati» impegnerebbe le finanze pubbliche per circa 10 miliardi di euro;
   si configura così una palese contraddizione tra i risparmi annunciati negli anni a venire e le dichiarazioni sulla dote necessaria a ristabilire, almeno parzialmente, l'equilibrio precedente. Questa discrepanza rende evidente la probabilità che i dati sui risparmi nel breve termine siano ampiamente sottostimati;
   la questione dei risparmi derivanti dalla riforma assume una valenza strategica in una fase caratterizzata da una drammatica scarsità di risorse –:
   quale sia l'andamento esatto anno per anno, in base alle uscite previste, del risparmio riferibile alla riforma del sistema previdenziale. (3-02379)
(10 luglio 2012)

   CENTEMERO e BALDELLI. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:
   la Corte costituzionale, con la sentenza 4 giugno 2012, n. 147, ha riconosciuto la fondatezza del ricorso presentato da sette regioni e dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 19, comma 4, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, in tema di dimensionamento scolastico. La sentenza ha, infatti, dichiarato l'illegittimità della riportata disposizione, essendo la programmazione del dimensionamento della rete scolastica, in base all'articolo 138 del decreto legislativo n. 112 del 1998, funzione della regione sulla base dei piani provinciali;
   il titolo V della Costituzione, all'articolo 117, lettera n), dispone che lo Stato ha legislazione esclusiva per quel che riguarda le norme generali dello Stato e l'istruzione è posta, per la parte residuale, come materia di legislazione concorrente, fatte salve l'autonomia delle istituzioni scolastiche e l'istruzione e formazione professionale;
   la sentenza della Corte costituzionale n. 200 del 2009 ha ricostruito il variegato e stratificato quadro normativo in materia. La Corte costituzionale, nel ricordare che le «norme generali sull'istruzione» attengono alla competenza legislativa esclusiva statale, ha richiamato la precedente pronuncia del 2004, n. 13, rammentando che «nel complesso intrecciarsi in una stessa materia di norme generali, principi fondamentali, leggi regionali e determinazioni autonome delle istituzioni scolastiche (...) il prescritto ambito di legislazione regionale sta proprio nella programmazione della rete scolastica. È, infatti, implausibile che il legislatore costituzionale abbia voluto spogliare le regioni di una funzione che era già ad esse conferita nella forma della competenza delegata dall'articolo 138 del decreto legislativo n. 112 del 1998»;
   gli articoli 137, 138, 139 del decreto legislativo n. 112 del 1998 individuano rispettivamente le competenze dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni. Riconoscendo allo Stato, ex articolo 137, comma 1, le funzioni relative alla «determinazione e all'assegnazione delle risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato e del personale scolastico», comprensivo di dirigenti scolastici, docenti, personale ata, e le funzioni «concernenti i criteri e parametri per l'organizzazione della rete scolastica, previo parere della Conferenza unificata»;
   la spending review, il cui obiettivo è iscrivere la spesa pubblica in un piano razionale e di programmazione, non incidendo in modo negativo sulla qualità dei servizi, ma di elevarne l'efficienza, prevede, tra le altre cose, l'istituzione di un servizio di tesoreria unica per le scuole nel quale confluiranno tutte le risorse finanziarie attualmente depositate presso istituti bancari privati;
   l'istruzione rappresenta un livello essenziale di prestazione sociale e civile che deve mantenere un'uniformità a livello nazionale, anche nell'ottica di permettere il raggiungimento ai più meritevoli dei livelli più elevati di istruzione –:
   quali iniziative si intendano assumere per rendere più chiara la distinzione tra quali siano gli ambiti di competenza dello Stato e quali quelli propri delle regioni, in particolare chiarendo il contenuto del termine «concorrente» per l'istruzione, nonché il rapporto tra le norme costituzionali e il decreto legislativo n. 112 del 1998, in relazione alle funzioni attribuite ai diversi organi istituzionali, alla luce della spending review e del principio di gestione centrale della spesa pubblica e degli obiettivi da raggiungere nell'ottica complessiva della sua riduzione e del miglioramento del servizio. (3-02380)
(10 luglio 2012)

   DI PIETRO, PALOMBA, PALADINI e ANIELLO FORMISANO. — Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:
   l’Alcoa, multinazionale americana, è il maggiore produttore mondiale di alluminio primario e semilavorato. In Italia è presente dal 1996 avendo acquistato lo stabilimento ex Alumix dall'Efim. Alcoa, in questi anni, ha sempre ricevuto ingenti fondi pubblici dallo Stato italiano;
   l'ultima volta nel marzo 2010, quando l'Italia ha varato quello che viene indicato «decreto salva Alcoa». In virtù di tale dispositivo, Alcoa ha ritirato l'allora minacciata chiusura dello stabilimento sardo, avviando nel maggio 2010 un piano di investimenti triennale, per gli anni 2010-2011-2012, recepito dagli accordi allora sottoscritti con Governo, Alcoa e sindacati;
   il tutto era finalizzato al miglioramento della posizione competitiva dello stabilimento sulcitano, attraverso il pieno recupero della capacità produttiva e il miglioramento di efficienza. Lo stabilimento Alcoa di Portovesme ha una capacità produttiva di 150.000 tonnellate all'anno, pari al 12 per cento del fabbisogno nazionale. Ha attualmente un organico di 502 lavoratori diretti e 350 lavoratori indiretti, suddivisi in circa 10 imprese appaltatrici;
   il 6 gennaio 2012 Alcoa ha annunciato il proprio piano di riorganizzazione internazionale e il 9 gennaio 2012 ha comunicato la chiusura dello stabilimento sardo di Portovesme, dando l'avvio immediato ai 75 giorni, previsti dalla legge italiana, per la consultazione con le parti sociali indirizzati all'avvio della procedura di mobilità, a partire dal 4 aprile 2012;
   il 27 marzo 2012 al Ministero dello sviluppo economico è stato raggiunto un importante accordo tra le parti (Alcoa/sindacati/Ministero), che ha previsto la sospensione della procedura di mobilità e la continuità produttiva per ulteriori 4/6 mesi, finalizzato al tentativo del Governo italiano di trovare soluzioni strutturali ed economicamente vantaggiose, oltre che sostenibili, per agevolare la possibile cessione dell'impianto per la produzione di alluminio ad altro soggetto industriale e scongiurarne conseguentemente la chiusura;
   Alcoa, oltre ad aver manifestato disponibilità alla cessione dello stabilimento di Portovesme, ha comunicato da parte sua di aver ricevuto da alcuni soggetti industriali, operanti nel settore dell'alluminio, manifestazioni di interesse. Il Ministero dello sviluppo economico ha confermato tale contesto;
   Alcoa si è impegnata a mantenere lo stabilimento in produzione fino al 31 agosto 2012, a fronte della formalizzazione attraverso la presentazione di una «lettera di intenti» da parte di un soggetto industriale. Se Alcoa riceverà formale «lettera di intenti» da parte di altro soggetto industriale, la continuità produttiva sarà garantita sino al 31 ottobre 2012, tempo ritenuto sufficiente da Alcoa per iniziare e concludere una trattativa di acquisto dell'impianto;
   le parti (Alcoa e sindacati) hanno già concordato un piano sociale di salvaguardia del reddito, prevedendo per i dipendenti diretti, qualora la trattativa non andasse a buon fine, il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione attività a decorrere (a seconda dei casi) dal 1o novembre 2012 o dal 1o gennaio 2013;
   va riconosciuta la strategicità della filiera per la produzione di alluminio in Italia, situata nella Sardegna sud occidentale, e del polo industriale di Portovesme;
   si potrebbe esonerare dagli oneri di dispacciamento (costo di trasporto dell'energia per l'utilizzo della rete di Terna) i soggetti energivori che sono situati entro il chilometro dalla fonte di produzione di energia elettrica, visto che lo stabilimento sardo dista a poche decine di metri dalla centrale termoelettrica di Enel;
   alcune notizie sembrerebbero indicare che l'Unione europea autorizzerà, nel corso del mese di luglio 2012, la proroga dell'attuale dispositivo che garantisce tariffe energetiche concorrenziali allo stabilimento sardo, sino a dicembre 2012 («super interrompibilità» e «interrompibilità semplice») per ulteriori 3 anni;
   la soluzione strutturale per la fornitura di energia elettrica a tariffa concorrenziale, per 12 anni (6+6), è stata individuata nello strumento dell'interconnessione alla rete estera (interconnector) –:
   quali iniziative intenda assumere il Governo per dare una soluzione al problema del mantenimento in vita dello stabilimento Alcoa di Portovesme e per salvaguardare l'occupazione. (3-02381)
(10 luglio 2012)

   RAISI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
   l'Aero Club d'Italia è un ente pubblico non economico finanziato con contributi del Coni e dei Ministeri vigilanti, con l'imposizione di tariffe a carico di titolari di attestati e proprietari di apparecchi per il volo da diporto sportivo e con quote a carico di affiliati e altri utenti dell'ente;
   è in corso una modesta e circoscritta revisione statutaria dell'ente, prevista dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 188, limitatamente alla composizione ridotta degli organi collegiali e al contenimento dei centri di spesa. Per questo è stato nominato commissario straordinario il senatore della Lega Nord Giuseppe Leoni, già commissario straordinario dell'ente da novembre 2002 a ottobre 2005 e successivamente presidente dell'ente fino al 16 dicembre 2010, poi di nuovo nominato commissario straordinario con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 17 dicembre 2010 per un periodo di 6 mesi, poi prorogato di nuovo con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dal 18 luglio 2011 al 16 gennaio 2012, poi successivamente prorogato con successivo decreto ministeriale fino al 17 aprile 2012 e, infine, di nuovo prorogato fino al 17 luglio 2012 con ulteriore decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; quanto precede senza che il commissario abbia, ad avviso dell'interrogante, assolto al proprio mandato;
   il Consiglio di Stato, sezione consultiva, con ordinanza interlocutoria del 22 marzo 2012, ebbe a sospendere l'esame dello statuto per il prescritto parere, in quanto:
    a) non risultavano chiare «le modalità di effettivo coinvolgimento degli uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri nell'elaborazione del nuovo statuto»;
    b) evidenziava che «la relazione illustrativa risulta sottoscritta dal solo vice capo di gabinetto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;
    c) mancava «ogni utile chiarimento in ordine alle scelte di fondo compiute attraverso la predisposizione del provvedimento in esame», osservando che lo schema in esame «non si limita “ad apportare modifiche allo statuto” – così come indicato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 188, e in osservanza dei criteri imposti dalla normativa regolamentare – ma lo riscrive ex novo», rendendo, dunque, opportuno «che il Ministero specifichi l'effettiva ed attuale esigenza di sostituire integralmente il vigente statuto»;
   successivamente il Consiglio di Stato, sezione consultiva, con ordinanza definitiva del 19 aprile 2012, preso atto delle note integrative presentate del capo di gabinetto, esprimeva parere negativo sulla bozza di statuto nuovamente proposta, rilevando che:
    a) «sotto l'aspetto sistematico, risulterebbe del tutto improprio assegnare ad una fonte diversa (lo statuto dell'ente) il compito di attuare autonomamente e direttamente le previsioni della legge n. 244 del 2007, poiché la norma primaria risulta assolutamente chiara nell'attribuzione del potere di riordino al regolamento di delegificazione», e questo perché «il commissario straordinario, se è certamente titolare dei poteri attribuiti in via ordinaria e straordinaria agli organi dell'ente, compresi quelli afferenti alle iniziative di riforma dell'ente e del suo statuto, non ha – in ogni caso – il potere di proporre norme in contrasto con le previsioni legislative e regolamentari ’pro tempore’ specificamente applicabili all'ente, dirette a fissare l'ambito entro cui la riorganizzazione dell'ente deve essere effettuata»;
    b) «il provvedimento di nomina del commissario straordinario non sembra perciò lasciare alcuno spazio all'attivazione di ulteriori iniziative di carattere normativo e strutturale più profonde, concernenti la stessa definizione della natura dell'ente, il quale, nel nuovo progetto, assumerebbe, accanto all'originaria caratterizzazione “sportiva”, anche un carattere dichiaratamente “culturale”»;
   appare, quindi, evidente all'interrogante che, a parere del Consiglio di Stato, il commissario straordinario, senatore Leoni, non aveva alcun titolo, né alcun potere per proporre e, soprattutto, insistere nell'articolata e, ad avviso dell'interrogante, illegittima revisione dell'ente;
   sotto altro profilo, il Consiglio di Stato rilevava, inoltre, che «anche le ulteriori modifiche statutarie proposte, strettamente riferite al funzionamento e all'organizzazione dell'ente non risultano giustificate dalle esigenze proprie della gestione commissariale. Pur prescindendo dalle possibili riserve sul merito delle opzioni compiute, resta comunque ferma l'obiezione di fondo secondo cui lo schema interviene in ambiti non considerati dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 188»;
   d'altro canto, tali modifiche, in quanto istituenti ulteriori centri di spesa ed in quanto comportanti notevoli ulteriori esborsi economici, erano state già oggetto di rilievi da parte della Ragioneria generale dello Stato, con parere reso nel novembre 2011;
   va rilevato, infine, che, ai sensi degli articolo 2 e 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, gli organi amministrativi degli enti pubblici svolgono le funzioni loro attribuite sino alla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto ed entro tale termine debbono essere ricostituiti. Gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui all'articolo 2 sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo. Nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità. Gli atti non rientranti fra quelli sopra indicati adottati nel periodo di proroga sono nulli;
   e ancora, in base alla disposizione di cui all'articolo 6 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, recante «Decadenza degli organi non ricostituiti – Regime degli atti – Responsabilità»: «1. Decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla loro ricostituzione, gli organi amministrativi decadono; 2. Tutti gli atti adottati dagli organi decaduti sono nulli»;
   è un fatto storico, accertato dal Consiglio di Stato, che entrambi i suddetti organi siano pertanto rimasti in carica ben oltre il periodo di prorogatio indicato dalla legge (45 giorni) e che i medesimi abbiano continuato a “governare” l'Aero Club d'Italia fino al 17 dicembre 2010, data in cui l'ente in questione è stato finalmente dichiarato commissariato con incarico attribuito (nuovamente e, ad avviso dell'interrogante, paradossalmente) al senatore Giuseppe Leoni;
   la conseguenza di tale, ad avviso dell'interrogante, incredibile ed ingiustificabile inadempimento è che tutti gli atti compiuti successivamente alla scadenza del periodo di proroga sarebbero, alla luce del parere del Consiglio di Stato, inequivocabilmente nulli: quasi un intero anno di gestione di un ente pubblico economico, quale è l'Aero Club d'Italia, sarebbe affetto da radicale ed insanabile nullità, poiché i provvedimenti di governance dell'ente sono stati adottati da un presidente e da un consiglio federale decaduti;
   si aggiungano le valutazioni che il Ministro interrogato dovrà necessariamente porsi a seguito di quanto già segnalato dall'interrogante in precedenti atti di sindacato ispettivo con riferimento ad illeciti amministrativi e a fattispecie apparentemente penalmente rilevanti da parte del commissario straordinario, senatore Leoni;
   si rende ormai imprescindibile la necessità di affidare il delicato incarico di commissario straordinario ad un soggetto competente e, soprattutto, super partes, capace di ricondurre, senza ulteriore dispendio di tempo e di risorse, l'Aero Club d'Italia nell'ambito della corretta funzionalità istituzionale, così adempiendo al preciso incarico individuato nel decreto che ne dispose il commissariamento –:
   se, alla luce di quelli che l'interrogante giudica reiterati, clamorosi e gravissimi inadempimenti del commissario Leoni nel corso della presidenza e del commissariamento dell'ente pubblico Aero Club d'Italia, già stigmatizzati in Parlamento da diverse forze politiche, già evidenziati ai cittadini dalla televisione, dalla stampa nazionale (l'Espresso), dalla stampa specialistica di settore (Volo sportivo e Volare), già denunciati alla procura della Repubblica ed alla Corte dei Conti, il Ministro interrogato non intenda revocare immediatamente la fiducia al commissario straordinario dell'Aero Club d'Italia, senatore Leoni, sollevandolo dall'incarico.
(3-02382)
(10 luglio 2012)

   DOZZO, BOSSI, LUSSANA, FOGLIATO, MONTAGNOLI, FEDRIGA, FUGATTI, ALESSANDRI, ALLASIA, BITONCI, BONINO, BRAGANTINI, BUONANNO, CALLEGARI, CAPARINI, CAVALLOTTO, CHIAPPORI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, D'AMICO, DAL LAGO, DESIDERATI, DI VIZIA, DUSSIN, FABI, FAVA, FOLLEGOT, FORCOLIN, GIDONI, GIANCARLO GIORGETTI, GOISIS, GRIMOLDI, ISIDORI, LANZARIN, MAGGIONI, MARONI, MARTINI, MERONI, MOLGORA, LAURA MOLTENI, NICOLA MOLTENI, MUNERATO, NEGRO, PAOLINI, PASTORE, PINI, POLLEDRI, RAINIERI, REGUZZONI, RIVOLTA, RONDINI, SIMONETTI, STEFANI, STUCCHI, TOGNI, TORAZZI, VANALLI e VOLPI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   il decreto legislativo n. 23 del 2011, recante «Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale», all'articolo 8, aveva previsto, a partire dal 2014, l'entrata in vigore dell'imu, imposta municipale propria, che avrebbe sostituito – per la componente immobiliare – l'irpef e le addizionali sui redditi relativi ai beni non locati, non gravando sull'abitazione principale e le relative pertinenze in quanto esclusa dall'imposizione;
   il decreto-legge n. 201 del 2011, adottato dal Governo attualmente in carica, anticipa al 2012 l'istituzione della medesima imu, precisando anche come la stessa imposta non sostituisca altri tributi, diversamente da quanto previsto dal decreto legislativo sul federalismo fiscale del 2011, e prevedendo come il 50 per cento degli introiti provenienti dal gettito dell'imposta sugli immobili diversi dalla prima abitazione principale sia da versare allo Stato;
   il decreto-legge n. 201 del 2011 dispone anche la proporzionale riduzione delle risorse del fondo sperimentale di riequilibrio destinate agli enti locali, secondo la compensazione dell'imu, ovvero in ragione della differenza tra il gettito incassato dal medesimo ente dall'applicazione dell'imu e il gettito introitato dall'ente stesso con l'ici del 2010;
   l'Ifel, Istituto per la finanza e l'economia locale, ha pubblicato, sulla base delle proiezioni ministeriali, i dati sull'ammontare finale del fondo sperimentale di riequilibrio al netto delle manovre previste, che nel complesso ammonterà a 6,8 miliardi di euro, con una riduzione di 4,2 miliardi di euro rispetto all'ammontare del fondo del 2011, evidenziando come la riduzione sia determinata dalla compensazione dell'imu definita dall'articolo 13, comma 17, del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;
   il decreto-legge n. 16 del 2012 dispone che i comuni iscrivano a bilancio di previsione 2012 il gettito derivante dall'applicazione dell'imu ad aliquote ordinarie, ovvero 0,4 per cento e 0,76 per cento per altri immobili, ad esclusione dei fabbricati rurali ad uso strumentale, e che tale gettito viene determinato dal Ministero dell'interno;
   in alcuni casi, la differenza tra il gettito atteso dal Ministero ed inserito a bilancio e quello considerato dai comuni è estremamente elevata, tanto che sarebbe necessario conoscere sulla base di quali criteri e formule matematiche il Ministero abbia operato le proprie proiezioni sul gettito atteso dall'imposta municipale propria;
   l'attuale normativa consente agli enti locali di poter modificare, entro il 30 settembre 2012, le aliquote dell'imposta sulla base del gettito derivante dalla prima rata della medesima imposta;
   il Governo, in ragione del gettito incassato con il pagamento della prima rata dell'imu del 18 giugno 2012 e che, stando alle prime proiezioni governative, si dovrebbe attestare intorno ai 9,5 miliardi di euro, si riserva la facoltà di rivedere, entro il 10 dicembre 2012, ovvero ad un massimo di una settimana dal termine oggi previsto per il pagamento dell'ultima rata dell'imposta municipale propria, le aliquote di base dell'imu, ovvero l'ammontare delle detrazioni oggi vigenti –:
   quale sia il gettito incassato con la prima rata di giugno 2012 dell'imu, ripartito per ciascuna regione, in quali regioni si siano registrati i maggiori scostamenti rispetto ai gettiti stimati dal Governo e se gli eventuali differenziali si riferiscano maggiormente al gettito atteso dall'imposizione sulle prime o sulle seconde case.
(3-02383)
(10 luglio 2012)

   CAPITANIO SANTOLINI, GALLETTI, VOLONTÈ, RAO, CICCANTI, COMPAGNON, NARO, DELFINO, BINETTI, ENZO CARRA, LUSETTI, CARLUCCI, OCCHIUTO e LIBÈ. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   intervenendo il 27 febbraio 2012 presso la Commissione industria del Senato della Repubblica, nel corso del dibattito sul decreto legge n. 1 del 2012 sulle liberalizzazioni, il Presidente del Consiglio dei ministri, Mario Monti, aveva precisato che le scuole cattoliche esenti dall'ici-imu saranno quelle che «svolgono la propria attività con modalità concretamente ed effettivamente non commerciali», precisando che si trattava di una risposta «chiara e inequivoca»;
   con tale precisazione veniva riaffermato il principio, profondamente laico, della libertà di educazione, un principio costituzionalmente garantito e posto a fondamento della nostra società;
   nei giorni scorsi, tuttavia, molte scuole paritarie, che non hanno versato la prima rata dell'imu, si sono viste recapitare il sollecito di pagamento della tassa;
   l'articolo 1 della legge n. 62 del 2000 stabilisce che il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali;
   è opportuno rammentare che, grazie al servizio offerto dalle scuole paritarie, si realizza un risparmio per lo Stato quantificabile in circa 6 miliardi di euro, pari cioè a quanto spenderebbe lo Stato se tutti gli alunni delle scuole paritarie passassero alla scuola statale –:
   se non ritenga di fornire un chiarimento definitivo su tale vicenda che rischia di creare disagi e difficoltà alle scuole paritarie italiane, che già scontano i pesanti tagli dei contributi statali operati dal Governo. (3-02384)
(10 luglio 2012)

   MELCHIORRE e TANONI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
   il comune di Castellar Guidobono, in provincia di Alessandria, è rimasto dal 2 luglio 2012 sede vacante di segreteria comunale, a seguito della scadenza dell'incarico di reggenza a scavalco svolto dall'ultimo segretario comunale;
   per ovviare a tale mancanza, il comune di Castellar Guidobono, in ragione della propria appartenenza sin dal 2006 all'Unione comunità collinare Basso Grue-Curone, composta, oltre che dallo stesso Castellar Guidobono, dai comuni di Viguzzolo, Sarezzano e Volpedo, ha chiesto alla competente ex agenzia dei segretari comunali presso la prefettura di Torino (nota del 17 aprile 2012) di poter stipulare una convenzione direttamente con la citata unione dei comuni, per poter concentrare in un'unica figura professionale di segretario comunale (dotato dei prescritti requisiti di iscrizione presso l'albo dei segretari comunali e provinciali) la funzione di segreteria, al fine di un evidente e consistente contenimento delle spese del comune relative al personale;
   va premesso che l'Unione comunità collinare Basso Grue-Curone già da anni gestisce in forma associata diverse funzioni, tra cui la riscossione delle entrate comunali, il servizio bibliotecario e i servizi di protezione civile;
   a fronte dell'intendimento del comune di Castellar Guidobono di dare corso alle procedure per la condivisione del servizio di segreteria comunale tra il comune stesso e l'unione dei comuni di cui esso fa parte, l'ex agenzia dei segretari comunali rispondeva (nota del 14 giugno 2012) evidenziando semplicemente l'inadempienza del comune de quo alla nomina di un nuovo segretario comunale e invitando quest'ultimo a provvedere senza ritardo alla pubblicazione di un bando per l'assunzione di un segretario comunale ovvero a provvedere ad una convenzione per tale servizio con altro comune, senza fare menzione alcuna alla richiesta avanzata dal comune di Castellar Guidobono di trasferimento del servizio di segreteria dallo stesso comune di Castellar Guidobono all'Unione comunità collinare Basso Grue-Curone, anche in ragione del fatto che nessun altro ente limitrofo ha inteso stipulare una convenzione relativa al servizio di segreteria con il comune di Castellar Guidobono –:
   se intenda chiarire se vi siano ragioni ostative alla possibilità che un comune con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti, come il comune di Castellar Guidobono (Alessandria), gestisca il servizio di segreteria comunale in forma associata con un soggetto come l'unione di comuni di cui esso fa parte, senza necessità di ulteriore aggravio di spese connesse alla nomina di un nuovo segretario comunale a tempo pieno ad esclusivo carico del comune, in ragione di un evidente contenimento delle spese per l'ente territoriale. (3-02385)
(10 luglio 2012)