Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 2670 |
1. All'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
«b-bis) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno è legalmente soggiornante in Italia, senza interruzioni, da almeno cinque anni e attualmente residente;
b-ter) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno è nato in Italia e vi risiede legalmente, senza interruzioni, da almeno un anno»;
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«2-bis. Nei casi di cui alle lettere b-bis) e b-ter) del comma 1 la cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione obbligatoria di volontà in tale senso di un genitore da sottoscrivere contestualmente alla registrazione anagrafica e da inserire nell'atto di nascita. Entro un anno dal raggiungimento della maggiore età il soggetto può rinunciare, se in possesso di un'altra cittadinanza, alla cittadinanza italiana.
2-ter. Qualora sia stato espresso esplicito rifiuto nella dichiarazione obbligatoria di volontà di cui al comma 2-bis, i soggetti di cui alle lettere b-bis) e b-ter) del comma 1 acquistano la cittadinanza, senza ulteriori condizioni, se ne fanno richiesta entro due anni dal raggiungimento della maggiore età».
1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dai seguenti:
«2. Lo straniero nato o entrato in Italia entro il quinto anno di età, che vi abbia risieduto legalmente fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino italiano a meno che non esprima esplicito rifiuto. Qualora la legislazione del Paese di origine non lo consenta, è richiesta al soggetto un'opzione.
2-bis. Il figlio minore di genitori stranieri acquista la cittadinanza italiana su istanza dei genitori o del soggetto esercente la potestà genitoriale secondo l'ordinamento del Paese di origine se ha completato un corso di istruzione primaria o secondaria di primo grado ovvero secondaria di secondo grado presso istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 10 marzo 2000, n. 62, ovvero un percorso di istruzione e formazione professionale idoneo al conseguimento di una qualifica professionale. Entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, il soggetto può rinunciare, se in possesso di un'altra cittadinanza, alla cittadinanza italiana.
2-ter. Il soggetto di cui al comma 2-bis, alle medesime condizioni ivi indicate, diviene cittadino italiano al raggiungimento della maggiore età o comunque una volta completato il percorso scolastico o professionale a meno che non esprima esplicito rifiuto. Qualora la legislazione del Paese di origine non lo consenta è richiesta al soggetto un'opzione».
1. L'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:
«Art. 5. - 1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano acquista la
cittadinanza italiana, quando, dopo il matrimonio, risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero, qualora, nel suddetto periodo, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi ovvero quando sia già in essere un precedente vincolo matrimoniale nel Paese di origine.1. Dopo l'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge, è inserito il seguente:
«Art. 5-bis. - 1. Acquista la cittadinanza italiana, su propria istanza e alle condizioni di cui all'articolo 5-ter, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno:
a) lo straniero che da almeno cinque anni soggiorna legalmente nel territorio della Repubblica, senza interruzioni, e
attualmente vi risiede e che è in possesso di un requisito reddituale non inferiore a quello richiesto per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi dell'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come da ultimo sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3;b) il cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea che risiede legalmente da almeno tre anni nel territorio della Repubblica;
c) lo straniero regolarmente soggiornante in Italia da almeno tre anni a cui è stato riconosciuto lo status di rifugiato».
1. Dopo l'articolo 5-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotto dall'articolo 4 della presente legge, è inserito il seguente:
«Art. 5-ter. - 1. L'acquisizione della cittadinanza italiana nell'ipotesi di cui all'articolo 5-bis, comma 1, lettera a), è condizionata alla verifica della reale integrazione linguistica e sociale dello straniero nel territorio della Repubblica, riscontrata:
a) da una conoscenza della lingua italiana parlata equivalente al livello A2, di cui al quadro comune europeo di riferimento delle lingue, approvato dal Consiglio d'Europa;
b) dalla conoscenza soddisfacente della vita civile dell'Italia e della Costituzione italiana.
2. Lo straniero che risultasse inidoneo alla verifica di cui al comma 1 ha diritto a ripeterla senza limitazioni a condizione che siano passati almeno quattro mesi dalla comunicazione dell'esito della stessa. Il provvedimento di acquisizione della cittadinanza rimane pendente fino all'accertamento
delle condizioni di cui alle lettere a) e b) del citato comma.1. L'articolo 6 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:
«Art. 6 - 1. Precludono l'attribuzione della cittadinanza ai sensi degli articoli 4, comma 2-bis, 5 e 5-bis:
a) la condanna per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale;
b) la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge prevede una
pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione; c) la condanna per un reato non politico a una pena detentiva superiore a un anno da parte di un'autorità giudiziaria straniera, quando la sentenza è stata riconosciuta in Italia;
d) la dichiarazione di delinquenza abituale;
e) la condanna per uno dei crimini o delle violazioni previsti dallo Statuto del Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia, adottato a New York il 25 maggio 1993, o dallo Statuto del Tribunale penale internazionale per il Ruanda, firmato a New York l'8 novembre 1994, o dallo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, adottato a Roma il 17 luglio 1998, reso esecutivo dalla legge 12 luglio 1999, n. 232.
2. L'attribuzione della cittadinanza non è preclusa quando l'istanza riguarda un minore condannato a una pena detentiva non superiore ai due anni.
3. Il riconoscimento della sentenza straniera, anche ai soli fini ed effetti di cui al comma 1, lettere c) ed e), del presente articolo è richiesto dal procuratore generale del distretto dove ha sede l'ufficio dello stato civile in cui è iscritto o trascritto il matrimonio, nei casi di cui all'articolo 5, ovvero dal procuratore generale del distretto nel quale è compreso il comune di residenza dell'interessato, nei casi di cui agli articoli 4, comma 2-bis, e 5-bis.
4. La riabilitazione o l'estinzione del reato fanno cessare gli effetti preclusivi della condanna.
5. L'ordinanza che dispone una misura cautelare personale, ovvero l'inizio dell'azione penale per uno dei reati indicati nelle lettere a) e b) del comma 1, ovvero l'apertura del procedimento di riconoscimento della sentenza straniera indicata nella lettera c) del citato comma 1, ovvero
1. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dai seguenti:
«1. Ai sensi dell'articolo 5, la cittadinanza si acquista con decreto del Ministro dell'interno, a istanza dell'interessato.
1-bis. Le istanze proposte ai sensi degli articoli 5, 5-bis e 9 si presentano al Prefetto competente per territorio in relazione alla residenza dell'istante o alla competente autorità consolare».
1. L'articolo 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:
«Art. 8. - 1. Con decreto motivato, il Ministro dell'interno respinge l'istanza presentata ai sensi dell'articolo 4, comma 2-bis, dell'articolo 5-bis, comma 1, e dell'articolo 7, comma 1, ove sussistano le cause ostative indicate all'articolo 6».
1. Dopo l'articolo 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come sostituito dall'articolo 8 della presente legge, è inserito il seguente:
«Art. 8-bis. - 1. Qualora sussistano motivi tali da far ritenere il richiedente pericoloso per la sicurezza della Repubblica, il Ministro dell'interno, su parere conforme del Consiglio di Stato, respinge con decreto motivato l'istanza presentata ai sensi dell'articolo 7, comma 1-bis, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri.
2. Qualora risulti necessario acquisire ulteriori informazioni in ordine alla pericolosità del richiedente per la sicurezza della Repubblica, il Ministro dell'interno sospende il procedimento per l'attribuzione della cittadinanza per un periodo massimo di tre anni, informandone il Presidente del Consiglio dei ministri.
3. L'istanza respinta ai sensi del presente articolo può essere riproposta decorsi due anni dalla data del decreto di reiezione».
1. All'articolo 9, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) al minore straniero o apolide che ha frequentato integralmente un ciclo scolastico in Italia, al raggiungimento della maggiore età»;
2) la lettera d) è abrogata;
3) alla lettera e) la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «tre»;
4) la lettera f) è abrogata;
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. Ai fini della concessione della cittadinanza ai sensi dei commi 1 e 2, l'interessato non è tenuto a dimostrare alcun requisito di reddito».
1. L'articolo 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:
«Art. 10. - 1. Il decreto di attribuzione o di concessione della cittadinanza acquista efficacia dal giorno successivo alla sua emanazione.
2. Il nuovo cittadino viene convocato per la cerimonia di giuramento entro un anno dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 1. Il rifiuto a prestare giuramento o l'ingiustificata assenza alla cerimonia è motivo per la revoca del provvedimento di attribuzione o di concessione della cittadinanza.
3. Il nuovo cittadino presta giuramento pronunciando la seguente formula: "Giuro di osservare la Costituzione della Repubblica italiana, di rispettarne i princìpi fondamentali e di riconoscere i diritti e i doveri dei cittadini e la pari dignità sociale di tutte le persone".
4. In occasione del giuramento è consegnata al nuovo cittadino copia della Costituzione».
1. Dopo l'articolo 11 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è inserito il seguente:
«Art. 11-bis. - 1. Ai fini dell'acquisizione della cittadinanza non è richiesta la rinuncia alla cittadinanza straniera».
1. Il comma 2 dell'articolo 16 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è abrogato.
1. All'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge» sono soppresse;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Possono altresì riacquistare o acquistare la cittadinanza:
a) la donna che, già cittadina italiana per nascita, ha perduto la cittadinanza per effetto del matrimonio con cittadino straniero, quando il matrimonio è stato contratto prima del 1o gennaio 1948;
b) il figlio della donna di cui alla lettera a), ancorché nato anteriormente al 1o gennaio 1948, anche qualora la madre sia deceduta;
c) i soggetti, ancorché nati anteriormente al 1o gennaio 1948, figli di padri o di madri cittadini»;
c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. Il diritto al riacquisto o all'acquisto della cittadinanza ai sensi dei commi 1 e 2 è esercitato dagli interessati mediante presentazione di una dichiarazione resa al sindaco del comune di residenza dell'istante, oppure alla competente autorità consolare previa produzione di idonea documentazione ai sensi di quanto disposto con decreto del Ministro dell'interno emanato di concerto con il Ministro degli affari esteri».
1. All'articolo 23 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «e la prestazione del giuramento» sono soppresse;
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. La prestazione del giuramento di cui all'articolo 10 è resa dinanzi al sindaco del comune di residenza dell'istante, ovvero, in caso di residenza all'estero, dinanzi all'autorità diplomatica o consolare del luogo di residenza, secondo modalità stabilite ai sensi dell'articolo 25.
1-ter. La prefettura-ufficio territoriale del Governo provvede a convocare l'interessato per il giuramento secondo modalità che garantiscono il rispetto del termine di cui all'articolo 10, comma 1».
1. Dopo l'articolo 23 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come modificato dall'articolo 15 della presente legge, è inserito il seguente:
«Art. 23-bis. - 1. Ai fini della presente legge, per il computo del periodo di residenza legale, se prevista, si calcola come termine iniziale la data di presentazione della relativa dichiarazione anagrafica resa dal soggetto interessato al competente ufficio comunale, qualora ad essa consegua la registrazione nell'anagrafe della popolazione residente».
1. Il Governo provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a riordinare e ad accorpare in un unico regolamento le disposizioni di natura regolamentare vigenti in materia di cittadinanza.
2. Il regolamento di cui al comma 1 del presente articolo è emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, con le modalità di cui all'articolo 25 della legge 5 febbraio 1992, n. 91.
3. Il regolamento di cui al comma 1 reca le disposizioni di attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 91, disciplina i procedimenti amministrativi per la concessione e per l'attribuzione della cittadinanza e stabilisce, per la conclusione dei medesimi procedimenti, un termine improrogabile, non superiore a ventiquattro mesi dalla data di presentazione dell'istanza, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come sostituto dall'articolo 3 della presente legge.
1. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno già maturato i requisiti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b-bis) e b-ter), e all'articolo 4, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, inseriti, rispettivamente, dagli articoli 1 e 2 della presente legge, acquistano la cittadinanza italiana se effettuano una dichiarazione in tale senso entro tre anni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17 della presente legge.