Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 3417 |
1. Le disposizioni della presente legge si applicano esclusivamente ai territori delle province colpite da eventi meteorologici calamitosi nei mesi di dicembre 2009 e gennaio 2010, per le quali è stato decretato dal Consiglio dei ministri lo stato di emergenza.
1. Fino al 31 dicembre 2014 le opere di sistemazione e di manutenzione dei corsi d'acqua, conseguenti a calamità naturali o dirette a prevenire situazioni di pericolo, comprendenti anche la rimozione di materiali litoidi dagli alvei, previste in appositi piani di intervento da sottoporre a parere, secondo le rispettive competenze, delle autorità di bacino di rilievo nazionale, interregionale o regionale, da esprimere anche in riferimento alle valutazioni preventive e agli studi di impatto di cui all'articolo 5 della legge 5 gennaio 1994, n. 37, in quanto rivolti alla rimessa in pristino di una situazione preesistente alla situazione prevista dagli strumenti pianificatori vigenti, costituiscono interventi di sistemazione e di manutenzione che non alterano lo stato dei luoghi ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.
1. Nell'esecuzione delle opere di sistemazione e di manutenzione di cui all'articolo 2 i relativi progetti, che possono riguardare anche più tratti fluviali, possono prevedere la compensazione, nel rapporto con gli appaltatori, dell'onere della sistemazione dei tronchi fluviali con il
valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutare, ai fini della compensazione dell'onere per l'esecuzione dei lavori, sulla base dei canoni demaniali vigenti.1. Gli interventi di rimozione di materiali litoidi dagli alvei possono prevedere la compensazione di cui all'articolo 3 fino al concorrere del 50 per cento del materiale estratto. La parte eccedente deve essere movimentata in alveo o destinata al ripascimento delle spiagge nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.