Organo inesistente

XVI LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 5256-A


DISEGNO DI LEGGE
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 31 maggio 2012 (v. stampato Senato n. 3249)
presentato dal ministro del lavoro e delle politiche sociali
(FORNERO)
Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita
Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 1o giugno 2012
(Relatori: CAZZOLA e DAMIANO)

NOTA: Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione e dalle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), II (Giustizia), VI (Finanze), VII (Cultura, scienza e istruzione), VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni), XII (Affari sociali), XIII (Agricoltura) e XIV (Politiche dell'Unione europea). L'XI Commissione (Lavoro pubblico e privato), il 21 giugno 2012, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge nel testo trasmesso dal Senato. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo del disegno di legge si rinvia al relativo stampato.
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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il disegno di legge n. 5256 e rilevato che:

        sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

            esso presenta un contenuto omogeneo, in quanto reca disposizioni volte a riformare il quadro giuridico relativo al mercato del lavoro nell'ambito della Strategia per la crescita e l'occupazione Europa 2020, che delinea gli obiettivi e gli strumenti dell'Unione europea e degli Stati membri in materia di crescita e occupazione per il decennio 2011-2020. Coerentemente con tale obiettivo, il provvedimento, insieme ad alcune norme di principio o indicanti le finalità dell'intervento legislativo (articolo 1, commi 1-8), prevede disposizioni finalizzate a procedere ad una razionalizzazione delle tipologie contrattuali esistenti, configurando il contratto a tempo indeterminato come contratto prevalente e disincentivando il ricorso ai contratti a tempo determinato (articolo 1, commi da 9 a 13), delineando l'apprendistato quale contratto tipico per l'accesso al mercato del lavoro (articolo 1, commi 16-19), intervenendo in materia di tutele dell'impiego, contrastando l'uso improprio degli elementi di flessibilità relativi a talune tipologie contrattuali (articolo 1, commi 21-33) e modificando la disciplina dei licenziamenti, collettivi ed individuali (articolo 1, commi 37-69). Il disegno di legge reca altresì (all'articolo 2) disposizioni volte ad effettuare un'ampia revisione degli strumenti di tutela del reddito e degli ammortizzatori sociali e (all'articolo 3) disposizioni finalizzate a definire una cornice giuridica per l'istituzione di fondi di solidarietà settoriali, mentre (all'articolo 4) interviene sulle politiche attive del lavoro ridefinendo il ruolo dei servizi per l'impiego e prevedendo incentivi per accrescere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro, mediante l'introduzione di norme di contrasto alle c.d. dimissioni «in bianco» e l'adozione di misure per il sostegno della genitorialità e dei lavoratori anziani;

        sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:

            nel procedere a numerose modifiche della disciplina vigente, il provvedimento in esame ricorre generalmente alla tecnica della novellazione; in alcuni casi, si registra tuttavia un insufficiente coordinamento con le preesistenti fonti normative, in ragione del fatto che talune disposizioni intervengono su di esse mediante modifiche non testuali; in altri casi, invece, il difetto di coordinamento con la normativa vigente è imputabile all'introduzione di numerose misure di carattere organico che, nell'ambito delle partizioni del testo nelle quali sono inserite, appaiono decontestualizzate e, in molti casi, fanno sistema con quelle oggetto di altri provvedimenti, all'interno dei quali dovrebbero essere opportunamente collocate al fine di definire in modo ordinato le materie che ne formano oggetto. Le anzidette modalità di produzione normativa,

che mal si conciliano con lo scopo di semplificare e riordinare la legislazione vigente, si riscontrano in più disposizioni, ad esempio:

                all'articolo 1, comma 11, lettera a), che reitera una modifica non testuale alla disciplina recata dalla legge n. 604 del 1966 in materia di licenziamenti individuali, intervenendo – piuttosto che su tale provvedimento – sulla legge n. 183 del 2010 che, a sua volta, non aveva proceduto alla novellazione della legge n. 604;

                all'articolo 1, comma 21, lettera b), che incide in via non testuale sull'articolo 13 del decreto legislativo n. 124 del 2004;

                all'articolo 1, comma 24 e comma 27, che, pur essendo formulati in termini di disposizioni di interpretazione autentica, rispettivamente, dell'articolo 69, comma 1, del decreto legislativo n. 276 del 2003 in relazione agli elementi essenziali di validità del contratto di collaborazione coordinata e continuativa e dell'articolo 61 del medesimo decreto legislativo in relazione alle professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in albi professionali, introducono modifiche non testuali alle succitate disposizioni, con efficacia pro futuro;

                all'articolo 1, comma 30, che interviene sulla disciplina dei rapporti di associazione in partecipazione, senza inserire la normativa introdotta in un adeguato contesto normativo;

                all'articolo 2, comma 24, che, piuttosto che modificare l'articolo 7, comma 3, del decreto-legge n. 86 del 1988, prevede che le «prestazioni» da esso disciplinate si considerino «assorbite»;

                all'articolo 2, comma 39, che incide in via non testuale sull'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 276 del 2003;

                all'articolo 2, comma 49, che, pur facendo sistema con le novelle apportate dai commi 47 e 48 in materia di riscossione dell'addizionale comunale sui servizi aeroportuali, non viene inserito in un idoneo contesto normativo;

                all'articolo 2, comma 58, che interviene in materia di sanzioni accessorie, incidendo sull'ambito applicativo di numerose disposizioni contenute nel codice penale e definendo i contenuti della sentenza di condanna in relazione a specifiche fattispecie, senza inserire tuttavia la disciplina introdotta in un appropriato contesto normativo;

                all'articolo 2, commi 59 e 62, che intervengono, al di fuori di un appropriato contesto normativo, rispettivamente, in materia di effetti della condanna e sulla disciplina degli obblighi informativi cui è tenuto il pubblico ministero nel corso delle indagini;

                all'articolo 3, comma 3, che estende in maniera non testuale l'obbligo contributivo di cui all'articolo 9 della legge n. 407 del 1990 ad ulteriori categorie di imprese e agenzie;

                all'articolo 4, che, ai commi da 24 a 26, introduce delle misure di sostegno alla genitorialità, senza introdurle in un idoneo contesto normativo;

                all'articolo 4, ove i commi 34 e seguenti sembrano fare sistema con il precedente comma 33, che novella il decreto legislativo n. 181 del 2000, recante disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, senza tuttavia novellarlo;

                all'articolo 4, comma 75, che modifica in via non testuale l'articolo 2, comma 11, della legge n. 350 del 2003, nella parte relativa all'importo dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco;

                all'articolo 4, comma 76, che interviene in maniera non testuale sul contributo di cui all'articolo 334 del codice delle assicurazioni private;

            taluni difetti di coordinamento con la normativa vigente si riscontrano, più in generale, tra le disposizioni introdotte dal disegno di legge in oggetto e la legge n. 604 del 1966 e la legge n. 300 del 1970 da un lato e il decreto legislativo n. 276 del 2003 dall'altro, nonché con le disposizioni contenute nel codice di procedura civile agli articoli 409 e seguenti, nella parte in cui si disciplina il rito del lavoro; ad esempio, l'articolo 1, comma 41, laddove interviene in materia di termine iniziale di efficacia del licenziamento, incide sull'ambito applicativo sia della legge n. 604 che della legge n. 300 sopra citate, senza tuttavia modificarle; l'articolo 1, comma 2, laddove introduce un sistema permanente di monitoraggio e valutazione del mercato del lavoro, si sovrappone ad analogo istituto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 276 del 2003; analogamente, con riferimento all'articolo 1, commi 47 e seguenti, che introducono un procedimento speciale per le controversie aventi ad oggetto l'impugnativa dei licenziamenti nelle ipotesi regolate dall'articolo 18 della legge n. 300 del 1970, da un lato, non è chiaro il rapporto di tali disposizioni con la disciplina contenuta nel codice di procedura civile agli articoli 409 e seguenti che disciplinano il rito del lavoro, e, dall'altro, non è presente una clausola di chiusura che disponga l'applicabilità delle norme contenute nel codice di rito per tutto ciò che non è disciplinato dal provvedimento all'esame;

            in termini ancor più generali, inoltre, il provvedimento, talvolta, innova l'ordinamento previgente senza tuttavia coordinarsi con esso in modo compiuto ma ad esso sovrapponendosi: a mero titolo esemplificativo, si segnala l'articolo 4, che, al comma 12, introduce princìpi chiamati a presiedere all'applicazione della (già) vigente normativa in materia di incentivi all'assunzione, senza tuttavia precisare in modo puntuale quali siano le norme cui ci si intende riferire;

            il disegno di legge si rapporta inoltre alla normativa vigente procedendo perlopiù mediante richiami effettuati in forma generica o imprecisa, in relazione ai quali sarebbe invece opportuno, ove possibile, specificare o indicare correttamente la normativa oggetto del rinvio; al riguardo, si segnalano, a mero titolo esemplificativo, l'articolo 1, comma 40, che novella l'articolo 7 della legge n. 604 del 1966, inserendovi un rinvio atecnico all'articolo 3, «seconda parte», della medesima legge; l'articolo 2, comma 37, che richiama in termini generali le disposizioni agevolative che rimandano alla contribuzione

nella misura prevista per gli apprendisti; l'articolo 2, comma 49, che, in materia di sanzioni comminabili nel caso di mancata osservanza di oneri di comunicazione, prevede che si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge n. 689 del 1981 recante modifiche al sistema penale; l'articolo 3, comma 25, che, genericamente, richiama le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria; l'articolo 4, comma 23, che, in relazione alla fattispecie dell'abuso da parte del datore di lavoro del foglio firmato in bianco dal lavoratore al fine di simularne le dimissioni o la risoluzione del contratto, prevede che si applichino in quanto compatibili le disposizioni di cui alla legge n. 689 del 1981 recante modifiche al sistema penale; nonché, infine, l'articolo 4, comma 27, lettera a), ultimo periodo, che, in materia di assunzione di disabili, richiama le ulteriori esclusioni previste dalle discipline di settore;

            si rinvengono altresì nel testo numerosi rinvii all'ordinamento europeo effettuati in forma generica; in proposito, si segnalano l'articolo 1, comma 1, lettera h), che fa riferimento alla «conformità agli indirizzi assunti in sede europea» con riguardo alle modalità partecipative di relazioni industriali; l'articolo 4, comma 51, che dà una definizione dell'apprendimento permanente «In linea con le indicazioni dell'Unione europea», nonché, infine, l'articolo 4, comma 62, lettera a), che, in materia di obblighi informativi e consultivi nei confronti dei lavoratori, prevede che gli accordi collettivi debbano operare nel rispetto dei livelli minimi fissati a livello europeo;

            il provvedimento contiene numerose disposizioni che appaiono meramente descrittive in quanto: di principio (si veda, ad esempio, l'articolo 1, comma 1, che enuncia le finalità della legge con una formula che appare di natura meramente programmatica, «ribadendo» alla lettera a) «il rilievo prioritario del lavoro subordinato», meramente ricognitive della normativa vigente, che viene spesso richiamata ricorrendo ad espressioni quali «fermo restando», «salva» (si vedano, l'articolo 1, comma 7; l'articolo 1, comma 10, lettera b); l'articolo 1, comma 23, lettera a), che fa salva «la disciplina degli agenti e rappresentanti di commercio» senza peraltro effettuare alcun rinvio alla fonte della suddetta disciplina; l'articolo 1, comma 33; l'articolo 1, comma 40; l'articolo 3, comma 25); ovvero in quanto prive di qualsiasi portata innovativa dell'ordinamento (si veda, per tutte, l'articolo 1, comma 8, che «prevede» che il Ministro per la pubblica amministrazione abbia poteri di iniziativa normativa, ovvero l'articolo 4, che, al comma 11, prevede che le disposizioni in materia di agevolazioni contributive contenute ai commi da 8 a 10, si applichino «nel rispetto del regolamento (CE) della Commissione n. 800/2008»);

            il provvedimento contiene numerose disposizioni delle quali appare dubbia o incerta la portata normativa, tra le quali si segnalano, in particolare:

                l'articolo 1, comma 42, lettera b), che, ai fini della determinazione dell'ammontare dell'indennità risarcitoria spettante al lavoratore che sia stato illegittimamente licenziato, individua, tra gli altri, i criteri della deduzione di quanto il lavoratore «avrebbe potuto

percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione», nonché della valutazione delle «iniziative assunte dal lavoratore per la ricerca di una nuova occupazione», utilizzando espressioni delle quali appare incerta la portata normativa;

                l'articolo 4, comma 1, che, laddove reca disposizioni volte ad incentivare l'esodo dei «lavoratori più anziani» – definiti dal comma 2 come quelli cui manchino 4 anni per raggiungere i requisiti minimi per il pensionamento, di vecchiaia o anticipato, nei quattro anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro – prevedendo che ad essi venga corrisposta «una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti», reca una disposizione di incerta portata normativa, tenuto conto che sembrerebbe che i lavoratori interessati non abbiano ancora acquisito i requisiti minimi per il trattamento pensionistico;

                l'articolo 4, comma 18, che, laddove stabilisce che le modalità per accertare la veridicità delle dimissioni del lavoratore debbano essere determinate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali «in funzione dello sviluppo dei sistemi informatici e della evoluzione della disciplina in materia di comunicazioni obbligatorie», utilizzando un'espressione alquanto generica;

                l'articolo 4, comma 19, che, laddove prevede che, in caso di mancata convalida delle dimissioni, il rapporto di lavoro si intende risolto se il lavoratore o la lavoratrice non effettua la revoca delle dimissioni stesse entro il termine fissato nel comma medesimo, reca una disposizione della quale appare dubbia portata;

            il provvedimento si connota per il ricorso ad una peculiare tecnica normativa – già utilizzata nei più recenti provvedimenti – consistente nell'introduzione, nell'ambito di numerosi articoli, formulati per lo più in termini di novella, di una sorta di preambolo esplicativo; tali preamboli, evidentemente privi di qualsiasi portata normativa, si rinvengono, ad esempio, all'articolo 1, comma 2; all'articolo 3, comma 4, primo periodo, all'articolo 3, comma 16; all'articolo 4, comma 12; all'articolo 4, comma 24; all'articolo 4, comma 27, lettera c), e all'articolo 4, comma 62;

            inoltre, secondo una tecnica normativa invalsa nei più recenti provvedimenti, il disegno di legge presenta una peculiare struttura, consistente nell'introduzione di numerose previsioni di carattere generale alle quali seguono disposizioni di carattere derogatorio ovvero condizionante delle prime; da ciò consegue che, nell'ambito di numerose disposizioni, all'enunciazione della regola segue l'individuazione della deroga. Tale fenomeno si riscontra, ad esempio, all'articolo 1, comma 9, lettera c); all'articolo 1, comma 14 (regola) e 15 (eccezione); all'articolo 1, comma 16, lettera c) e lettera d) (il capoverso comma 3-bis contiene la regola e il successivo 3-ter l'eccezione); all'articolo 1, comma 26, capoverso articolo 69-bis (il comma 1 contiene la regola e i commi 2 e 3 l'eccezione); all'articolo 2, comma 2 (regola) e 3 e 5 (eccezione); all'articolo 3, che al comma 17 contiene la regola e, al comma 18, l'eccezione;

            infine, il disegno di legge si caratterizza per l'introduzione, in relazione alla disciplina di numerosi istituti, di discipline a regime, cui si affiancano disposizioni aventi carattere transitorio; peraltro, le suddette discipline non sempre risultano coordinate e appaiono, talvolta, dislocate nell'ambito di partizioni del testo anche parecchio distanziate tra loro, rendendo così ardua per l'interprete la ricostruzione della disciplina in concreto applicabile; in proposito, si segnalano, ad esempio, l'articolo 2, comma 11, che reca la disciplina da applicarsi agli eventi di disoccupazione successivi al 1o gennaio 2016, mentre il comma 45 del medesimo articolo contiene la disciplina relativa agli eventi di disoccupazione verificatisi tra il 1o gennaio 2013 e il 31 dicembre 2015; l'articolo 2, comma 56, introduce una disciplina transitoria relativa all'indennità una tantum per i collaboratori coordinati e continuativi disoccupati per gli anni 2013, 2014 e 2015, mentre, a norma del comma 51, la disciplina a regime per i suddetti soggetti decorre a partire dall'anno 2013; da ultimo, l'articolo 2, ai commi 1, 2 e 4, istituisce – a decorrere dal 1o gennaio 2013 – l'Assicurazione sociale per l'impiego e ne definisce l'ambito di applicazione, individuando, già al comma 3, alcune esclusioni. Il comma 19 del medesimo articolo reca una disciplina sperimentale dell'indennità limitata al triennio 2013, 2014 e 2015, relativa alla liquidazione cumulativa degli importi non ancora percepiti; l'articolo 3, comma 17, introduce una ulteriore disciplina sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015, che subordina la corresponsione dell'indennità all'intervento integrativo dei fondi bilaterali cui si fa riferimento nel comma 14 del medesimo articolo 3;

        sotto il profilo dell'efficacia temporale delle disposizioni:

            il disegno di legge contiene numerose disposizioni formulate in termini di interpretazione autentica di previgenti normative, alcune delle quali (come quelle, già richiamate, contenute all'articolo 1, commi 24 e 27) si atteggiano, in realtà, a modifiche non testuali poiché prevedono espressamente che la suddetta «interpretazione» abbia efficacia pro futuro; in altri casi, diversamente, (si veda, ad esempio, l'articolo 1, comma 13, che fissa l'entità dell'indennità spettante al lavoratore nel caso di conversione del contratto a tempo determinato), appare dubbio il rispetto della prescrizione della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi secondo cui «deve risultare comunque chiaro se ci si trovi in presenza di una disposizione di interpretazione autentica ovvero di una disposizione di modifica sostanziale alla quale si vuole dare effetto retroattivo»;

            sempre in relazione al profilo dell'efficacia temporale, il provvedimento contiene disposizioni destinate a dispiegare i propri effetti in periodi estremamente distanziati rispetto al momento dell'entrata in vigore del provvedimento (si vedano, ad esempio, l'articolo 2, commi 11, 35 e 47, applicabili a decorrere dagli anni 2016 e 2017); altre disposizioni intervengono invece sull'efficacia della normativa previgente: ad esempio, l'articolo 1, al comma 32, riforma la disciplina dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio; tuttavia, il comma 33 dispone che resta fermo secondo la previgente disciplina l'utilizzo dei

buoni già richiesti alla data di entrata in vigore della legge e comunque non oltre il 31 maggio 2013; infine, all'articolo 4, i commi 28 e 29, in materia di sgravi contributivi, hanno invece efficacia retroattiva (rispettivamente per il 2012 e per il 2011);

            numerose disposizioni (si vedano, tra le tante, l'articolo 1, commi 25, 39 e 67; l'articolo 3, comma 49) precisano – con norme che appaiono prive di portata normativa, in quanto ribadiscono un principio generale dell'ordinamento – che talune novelle o nuove disposizioni si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge ovvero, in altri casi (si vedano, per tutti, l'articolo 1, commi 15, 18 e 22), invece, il provvedimento definisce la decorrenza dell'efficacia di alcune novelle ed abrogazioni a partire da un momento presumibilmente successivo rispetto a quello dell'entrata in vigore della legge, ma intervenendo «fuori» dalla novella o dalla norma che dispone l'abrogazione;

        in relazione alle procedure di delega:

            il disegno di legge, all'articolo 4, reca due nuove deleghe al Governo, in materia di apprendimenti non formali e informali (in relazione alla quale si prevede anche la possibilità di adottare disposizioni integrative e correttive) e in materia di partecipazione dei dipendenti agli utili e al capitale delle imprese, nonché la riapertura, con introduzione di ulteriori princìpi e criteri direttivi, della delega al riordino della normativa in materia di servizi per l'impiego, incentivi all'occupazione e apprendistato, in relazione alle quali, si segnala, in primo luogo, che né il titolo del provvedimento, né la rubrica dell'articolo ne danno conto;

            con specifico riferimento alla riapertura della delega al riordino della normativa in materia di servizi per l'impiego, incentivi all'occupazione e apprendistato, disposta dai commi 49 e 50, si segnala che i suddetti commi modificano in maniera non testuale la disposizione che originariamente la conferiva (si tratta dell'articolo 1, comma 30, della legge n. 247 del 2007), sia con riguardo al termine di esercizio che all'ambito della delega stessa;

            in relazione, invece, alla delega in materia di apprendimenti non formali e informali, il provvedimento, ai commi 58 e 60, individua un termine breve per l'adozione del decreto legislativo (sei mesi) ed un termine molto più lungo (ventiquattro mesi) per l'adozione di eventuali disposizioni integrative e correttive; inoltre, i princìpi e criteri direttivi della delega e l'ambito della delega risultano disciplinati, nell'ambito del disegno di legge, in due commi significativamente distanziati tra loro (rispettivamente, ai commi 58 e 68), tra i quali è inserita, a partire dal comma 62, la disciplina della seconda delega, risultando conseguentemente difficile ricostruire il complessivo quadro normativo che si introduce; infine, il comma 58, lettera g), indica, tra i princìpi e criteri direttivi, la effettuazione di riscontri e prove «sulla base di quadri di riferimento e regole definiti a livello nazionale», senza tuttavia specificare quali siano le modalità con le quali effettuare tale definizione;

            con riferimento alla delega in materia di partecipazione dei dipendenti agli utili e al capitale delle imprese, il provvedimento reca talvolta princìpi e criteri direttivi eccessivamente generici, che finiscono quasi per confondersi con l'oggetto della delega (si vedano, in particolare, le lettere a) e b) del comma 62); inoltre, con riguardo all'esercizio della delega, il comma 63 richiama l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 90 dell'articolo 1 della legge n. 247 del 2007, «in quanto compatibili», condizionando altresì l'adozione del decreto legislativo di cui alla lettera e) del comma 62 alla previsione (nella legge di stabilità relativa all'esercizio in corso al momento della sua adozione, cioè, presumibilmente nella legge di stabilità per il 2013) delle risorse necessarie per far fronte agli oneri derivanti dal decreto stesso;

        sul piano dei rapporti con altre fonti:

            il provvedimento, in taluni casi, individua la necessità di adempimenti successivi, necessari ai fini dell'attuazione delle disposizioni introdotte, senza tuttavia precisare a quale organo competa la suddetta attività, ovvero mediante quale strumento l'organo designato debba procedere; a mero titolo esemplificativo, si segnalano: l'articolo 1, comma 9, che, alla lettera h), assegna compiti attuativi al Ministro del lavoro in materia di successione di contratti a termine, senza tuttavia precisare con quale strumento giuridico debba provvedervi; l'articolo 1, comma 32, lettera a), l'articolo 2, comma 7, e l'articolo 2, comma 51, lettera b), che prevedono la rivalutazione dei compensi sulla base dell'indice ISTAT, senza tuttavia precisare quale sia il soggetto chiamato ad effettuare l'anzidetta rivalutazione; nonché, infine, l'articolo 3, comma 7, che prevede che il superamento dell'eventuale soglia dimensionale fissata per la partecipazione al fondo «si verifica mensilmente» con riferimento alla media del semestre precedente, senza precisare il soggetto competente alla verifica;

            il disegno di legge demanda l'attuazione delle disposizioni da esso recate a numerosi decreti ministeriali dei quali viene specificata la natura non regolamentare; ciò si riscontra, segnatamente, all'articolo 1, comma 9, lettera f), capoverso 2-bis, secondo periodo; all'articolo 1, comma 21, lettera b), capoverso 3-bis, secondo periodo (laddove si precisa, inoltre che con il decreto di natura non regolamentare in questione «possono» essere individuate modalità applicative); all'articolo 2, comma 19; all'articolo 3, comma 16 (laddove, peraltro, non viene previsto alcun termine per l'emanazione del decreto in oggetto); all'articolo 3, comma 19, che assegna ad un decreto ministeriale di natura non regolamentare del Ministro del lavoro l'istituzione di un fondo di solidarietà residuale, al quale il successivo comma 22 affida altresì il compito di determinare le aliquote di contribuzione ordinaria, nonché all'articolo 4, comma 25; in relazione a tutte le disposizioni succitate, si ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 116 del 2006, con riferimento ad un decreto ministeriale del quale si esplicitava la natura non regolamentare (contenuto all'articolo 3 del decreto-legge n. 279 del 2004), lo

qualificava come «un atto statale dalla indefinibile natura giuridica» e che, recentemente, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza 4 maggio 2012, n. 9, sulla natura giuridica dell'articolo 4 del decreto ministeriale 6 febbraio 2006, ha osservato che: «deve rilevarsi che, nonostante la crescente diffusione di quel fenomeno efficacemente descritto in termini di “fuga dal regolamento” (che si manifesta, talvolta anche in base ad esplicite indicazioni legislative, tramite l'adozione di atti normativi secondari che si autoqualificano in termini non regolamentari) deve, in linea di principio, escludersi che il potere normativo dei Ministri e, più in generale, del Governo possa esercitarsi mediante atti “atipici”, di natura non regolamentare»;

            il provvedimento, all'articolo 3, comma 37 (che attribuisce a un decreto ministeriale la possibilità di indicare un diverso termine di durata del comitato amministratore, stabilito in quattro anni dal medesimo comma), all'articolo 3, comma 42 (che attribuisce a un decreto interministeriale la potestà di adeguare alla normativa introdotta dal provvedimento all'esame, la disciplina dei fondi di solidarietà istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), e all'articolo 4, comma 18 (che attribuisce al Ministro del lavoro e delle politiche sociali la potestà di prevedere – mediante l'adozione di un decreto del quale viene specificata la natura non regolamentare – ulteriori modalità semplificate per l'accertamento della veridicità delle dimissioni del lavoratore o della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro), prevede che decreti ministeriali possano incidere su disposizioni disciplinate da fonti primarie del diritto, affidando così ad una fonte di rango subordinato il compito di modificare disposizioni di rango legislativo, secondo una procedura difforme da quella prevista dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, che non offre quindi le medesime garanzie individuate da tale procedura;

            infine, all'articolo 3, commi 44 e 45, che prevede che la disciplina di due fondi istituiti per legge (ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 1-ter del decreto-legge n. 249 del 2004 e dell'articolo 59, comma 6, della legge n. 449 del 1997) sia adeguata mediante decreto ministeriale a quella introdotta dal provvedimento all'esame, non appare chiaro il rapporto tra gli atti in questione e gli accordi collettivi, tenuto conto che la normativa previgente affidava ai soli strumenti dell'autonomia collettiva la disciplina dei fondi de quibus;

        sul piano della corretta formulazione, del coordinamento interno e della tecnica di redazione del testo:

            il provvedimento adotta talune espressioni di cui non appare chiara la portata normativa, ovvero dal significato tecnico-giuridico impreciso o di non immediata comprensione: tra di esse si segnala, ad esempio, l'articolo 1, comma 9, che, laddove introduce la regola generale per cui «Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro», reca un evidente errore sul piano della formulazione giuridica, in quanto confonde l'atto costitutivo (il contratto di lavoro) con l'effetto giuridico (il rapporto di lavoro) che ne consegue; l'articolo 1, comma 20, lettera

a), che contiene un riferimento al concetto, certamente consolidato in dottrina ma non presente in testi normativi, delle «clausole flessibili ed elastiche»; l'articolo 1, comma 26, numero 1), lettera b), che fa riferimento al «medesimo centro d'imputazione di interessi», utilizzando una formula di cui andrebbe precisato il significato; l'articolo 1, comma 42, lettera b), che richiama la categoria – definita in dottrina – delle «sanzioni conservative»; l'articolo 1, che, laddove ai commi 66 e 68, attribuisce ai «capi degli uffici giudiziari» il potere di vigilare sull'osservanza delle disposizioni di cui, rispettivamente, ai commi 65 e 67, da un lato contiene un'inutile ripetizione e, dall'altro, richiederebbe che si chiarisse il riferimento ai capi degli uffici giudiziari; l'articolo 2, comma 6, che, nella determinazione dell'indennità di cui al comma 1, include gli «elementi continuativi e non continuativi», utilizzando un'espressione della quale non appare chiara la portata normativa; l'articolo 2, comma 24, che, nel riferirsi alle prestazioni di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge n. 86 del 1988 prevede, in termini atecnici, che «si considerano assorbite» in quelle della mini-ASpl,; l'articolo 2, comma 58, che omette di specificare che ci si riferisce a sentenze definitive; l'articolo 3, comma 14, che utilizza l'espressione, al fine di riconnettervi rilevanti effetti sul piano della disciplina applicabile, «settori nei quali siano operanti consolidati sistemi di bilateralità», la quale non presenta un significato tecnico-giuridico di immediata e univoca comprensione; l'articolo 3, comma 15, lettera c), che, laddove utilizza l'espressione «tra l'altro tenendo presente in via previsionale gli andamenti del relativo settore in relazione anche a quello più generale dell'economia e l'esigenza dell'equilibrio finanziario del fondo medesimo», utilizza criteri applicativi generici e meramente esplicativi; l'articolo 3, che, ai commi 17, 20 e 31, contiene un riferimento al «biennio mobile», dal significato tecnico-giuridico di non immediata e univoca comprensione; l'articolo 3, comma 28, che prevede l'obbligo di redigere bilanci di previsione a otto anni basati su uno scenario macroeconomico coerente con il DEF (che tuttavia contempla, di regola, previsioni triennali); l'articolo 3, comma 30, che pone il divieto in capo all'INPS di erogare «le prestazioni in eccedenza», senza precisare di quali prestazioni in eccedenza si tratti; l'articolo 3, comma 41, che, per effetto di un richiamo normativo inesatto (all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479), reca un contenuto di non immediata comprensione; l'articolo 3, comma 48, lettera f), capoverso articolo 479, lettera c), nell'ambito del quale andrebbe precisato se gli eventi morte e handicap grave ivi menzionati si riferiscano o meno alla sola persona del lavoratore mutuatario; nonché, infine, l'articolo 4, comma 17, che condiziona l'efficacia delle dimissioni della lavoratrice o del lavoratore e della risoluzione consensuale del rapporto «alla convalida effettuata presso la Direzione territoriale del lavoro o il Centro per l'impiego territorialmente competenti», non risultando chiaro che è il lavoratore il soggetto chiamato ad effettuare la convalida, come emerge, invece, chiaramente, dal comma 19 del medesimo articolo;

            il provvedimento, all'articolo 1, comma 1, alinea, laddove si riferisce alla creazione di occupazione «in quantità e qualità», alla

lettera c) laddove si riferisce alla ridistribuzione «in modo più equo» delle tutele dell'impiego, nonché alla lettera d), laddove si riferisce ad un assetto «più efficiente, coerente ed equo» degli ammortizzatori sociali, utilizza delle formule che contengono una vera e propria «auto qualificazione»;

            sul piano del coordinamento interno al testo, il provvedimento, all'articolo 3, commi 43 e 47, lettera b), dispone l'abrogazione del regolamento recante norme in materia di ammortizzatori per le aree non coperte da cassa integrazione guadagni di cui al decreto ministeriale n. 477 del 1997 senza fissare un univoco termine di decorrenza (rispettivamente, dall'entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma 43, e dal 1o gennaio del 2014);

            sempre in relazione al coordinamento interno al testo, l'articolo 1, comma 2, introduce un sistema di monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi e delle misure introdotti dal provvedimento in esame: la disposizione in questione non appare coordinata con quella recata dall'articolo 4, comma 48, che riapre la delega in materia di politiche attive e servizi per l'impiego, contenuta nella legge n. 247 del 2007, nella quale è incluso il potenziamento di sistemi di monitoraggio del mercato del lavoro; peraltro, la disposizione contenuta al comma 2 in questione non appare coordinata neanche con il successivo comma 4 che introduce un analogo sistema di monitoraggio indipendente affidato però a soggetti diversi (INPS e ISTAT, in luogo di ISTAT e Sistan, come prevede invece il comma 2); l'articolo 3 reca al comma 11 e al comma 32 due disposizioni di identico contenuto che si sovrappongono (in quanto la seconda disposizione riproduce pressoché integralmente il contenuto della prima) e che andrebbero, quindi, coordinate in un unico comma; l'articolo 4, comma 65, in materia di certificazione delle competenze acquisite nei contesti formali, informali e non formali, tratta un argomento già affrontato nei commi 51 e seguenti, ai quali dovrebbe quindi essere accostato; analogamente, all'articolo 4, commi da 8 a 11, che introduce la disciplina da applicare, in caso di assunzione o trasformazione di un contratto di lavoro dipendente a tempo determinato in indeterminato, ai contributi a carico del datore di lavoro, sembrerebbe necessario effettuare un adeguato coordinamento tra le norme che individuano le tre categorie di lavoratori ai quali si applica la suddetta disciplina;

            infine, il disegno di legge, nel testo presentato al Senato, non è provvisto della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), senza che nella relazione di accompagnamento al disegno di legge di conversione si riferisca in merito all'eventuale esenzione dall'obbligo di redigerla, in difformità dunque da quanto statuito dall'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 170 del 2008;

            ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

        sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

            all'articolo 1, comma 9, lettera f), capoverso 2-bis, secondo periodo; all'articolo 1, comma 21, lettera b), capoverso 3-bis, secondo

periodo; all'articolo 2, comma 19; all'articolo 3, comma 16; all'articolo 3, comma 19, nonché all'articolo 4, comma 25 – che demandano compiti attuativi a decreti ministeriali dei quali viene specificata la natura non regolamentare – tenuto conto anche della sentenza della Corte costituzionale n. 116 del 2006 e della sentenza 4 maggio 2012, n. 9, dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, richiamate in premessa, siano riformulate le anzidette disposizioni nel senso di prevedere che la disciplina attuativa sia introdotta da regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;

            per quanto detto in premessa, le disposizioni contenute all'articolo 1, comma 24 e comma 27 – che, pur essendo scritte in termini di disposizioni di interpretazione autentica, rispettivamente, dell'articolo 69, comma 1, e dell'articolo 61 del decreto legislativo n. 376 del 2003, introducono in realtà modifiche non testuali alle succitate disposizioni, con efficacia pro futuro – siano riformulate in termini di novella al decreto legislativo n. 376 del 2003;

            all'articolo 1, comma 35, che stabilisce che la mancata corresponsione dell'indennità di cui al comma 34 costituisce un illecito amministrativo, sanzionato a norma della legge n. 689 del 1981 e tenuto conto che il comma 34 in questione demanda la definizione di tale indennità a linee-guida individuate mediante un accordo tra Governo e regioni in sede di Conferenza Stato-regioni, si verifichi la coerenza della previsione di una sanzione correlata al mancato rispetto di linee guida – che, in quanto tali, non hanno contenuto precettivo – con il principio di legalità richiamato anche dall'articolo 1 della legge n. 689 del 1981;

            all'articolo 1, commi 47 e seguenti – che introducono un procedimento speciale per le controversie aventi ad oggetto l'impugnativa dei licenziamenti nelle ipotesi regolate dall'articolo 18 della legge n. 300 del 1970 – si chiarisca il rapporto tra la normativa in questione e quella contenuta nel codice di procedura civile agli articoli 409 e seguenti che disciplinano il rito del lavoro; si provveda altresì ad inserire una clausola di chiusura che disponga l'applicabilità delle norme contenute nel codice di rito per tutto ciò che non è disciplinato dal provvedimento all'esame;

            si provveda ad inserire le disposizioni contenute all'articolo 2, comma 58 (che interviene in materia di sanzioni accessorie) e commi 59 e 62 (che intervengono in materia di effetti della condanna e sulla disciplina degli obblighi informativi cui è tenuto il pubblico ministero nel corso delle indagini), in un appropriato contesto normativo;

            all'articolo 3, commi 6, 29 e 30, che attribuiscono all'atto di un organo amministrativo (mediante lo strumento del decreto direttoriale) la potestà di determinare il quantum dell'aliquota contributiva relativa ai fondi di solidarietà, si verifichi la compatibilità della procedura in questione con la riserva di legge contenuta all'articolo 23 della Costituzione, tenuto conto che la norma non definisce una cornice entro la quale la discrezionalità amministrativa possa essere esercitata;

            all'articolo 3, comma 37, all'articolo 3, comma 42, e all'articolo 4, comma 18, – che conferiscono a decreti ministeriali o interministeriali la potestà di incidere su disposizioni oggetto di fonti primarie del diritto – sia verificata la congruità dello strumento normativo in questione rispetto al sistema delle fonti del diritto;

        sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

            in relazione alle disposizioni indicate in premessa, che contengono rinvii normativi generici, errati o imprecisi, si provveda a specificare o indicare correttamente la normativa oggetto del rinvio;

            si provveda ad inserire, sia nel titolo del disegno di legge, che nella rubrica dell'articolo 4, il riferimento alle due deleghe che si conferiscono al Governo, rispettivamente, in materia di apprendimenti non formali e informali e in materia di partecipazione dei dipendenti agli utili e al capitale delle imprese.

        Il Comitato osserva altresì quanto segue:

        sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

            si dovrebbero riformulare le disposizioni indicate in premessa che incidono in via non testuale su previgenti disposizioni legislative, in termini di novella alle medesime, nonché inserire in un idoneo tessuto normativo le disposizioni indicate in premessa che appaiono collocate fuori da un appropriato contesto;

            si dovrebbero altresì espungere dal testo quelle disposizioni, indicate in premessa, aventi efficacia meramente ricognitiva o descrittiva;

            si dovrebbe inoltre chiarire il significato tecnico-giuridico di quelle disposizioni, indicate in premessa, delle quali appare dubbia o incerta la portata normativa;

            si dovrebbero riformulare le disposizioni indicate in premessa, che definiscono la decorrenza dell'efficacia di alcune novelle ed abrogazioni a partire da un momento presumibilmente successivo rispetto a quello dell'entrata in vigore della legge, introducendo la decorrenza temporale in questione direttamente nella novella e prevedendo l'efficacia delle abrogazioni dalla data individuata, successiva a quella presumibile di entrata in vigore della legge;

            per quanto detto in premessa, all'articolo 1, comma 9, lettera h), all'articolo 1, comma 32, lettera a), all'articolo 2, comma 7, all'articolo 2, comma 51, lettera b), e all'articolo 3, comma 7, che prevedono adempimenti ai fini dell'attuazione delle disposizioni recate dal provvedimento, si dovrebbe specificare, nel primo caso, mediante quale strumento l'organo designato debba dare attuazione alla normativa in oggetto e, nei casi successivi, quale sia l'organo competente alla suddetta attività;

            per quanto detto in premessa, sia all'articolo 2, commi 11 e 45, che all'articolo 2, commi 51 e 56, si dovrebbe coordinare l'efficacia temporale delle discipline introdotte dalle norme in questione;

            all'articolo 3, commi 44 e 45, che prevedono che la disciplina di due fondi istituiti per legge sia adeguata, mediante decreto ministeriale, a quella introdotta dal provvedimento all'esame, si dovrebbe specificare il rapporto tra gli atti in questione e gli accordi collettivi, tenuto conto che la normativa previgente affidava ai soli strumenti dell'autonomia collettiva la disciplina dei fondi in oggetto;

            all'articolo 4, comma 62 – che conferisce una delega al Governo in materia di partecipazione dei dipendenti agli utili e al capitale delle imprese – siano meglio esplicitati i princìpi e criteri direttivi contenuti alle lettere a) e b) del medesimo comma, distinguendoli conseguentemente dall'oggetto della delega in questione;

            in relazione alla medesima delega, all'articolo 4, comma 63, che richiama l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 90 dell'articolo 1 della legge n. 247 del 2007, «in quanto compatibili», si dovrebbero esplicitare le procedure della delega, senza ricorrere ad un richiamo di incerta portata normativa;

        sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

            per le ragioni indicate in premessa, all'articolo 2, commi 1, 2, 4 e 19, da un lato, e all'articolo 3, commi 14 e 19, dall'altro, che istituiscono l'Assicurazione sociale per l'impiego e disciplinano le modalità di corresponsione dell'indennità, si dovrebbero coordinare le disposizioni in questione (anche in relazione alla loro efficacia temporale) al fine di fornire organicità e sistematicità al testo;

            si dovrebbero correggere o sostituire quelle espressioni indicate in premessa delle quali non risulta chiaro o appare inesatto il significato tecnico-giuridico;

            all'articolo 4, si dovrebbero coordinare e unificare in un unico contesto, il comma 58, che reca princìpi e criteri direttivi della delega in materia di apprendimenti, e il comma 68, che definisce l'ambito della delega in questione;

            in relazione alle disposizioni indicate in premessa, si dovrebbe effettuare un adeguato coordinamento interno al testo.


PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

            esaminato il testo del disegno di legge n. 5256 Governo, recante «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita»;

            rilevato che il provvedimento reca disposizioni che rientrano, nel complesso, nella materia «ordinamento civile», che la lettera l) del secondo comma dell'articolo 117 riconduce ad ambiti di potestà legislativa esclusiva statale;

            evidenziato altresì che specifiche disposizioni del testo sono riconducibili alle seguenti materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione: «giurisdizione e norme processuali», «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», «sistema tributario e contabile dello Stato», «previdenza sociale»;

            rilevato che ulteriori disposizioni sono riconducibili alla materia di potestà esclusiva regionale «formazione professionale», con particolare riguardo a quelle riguardanti l'apprendimento permanente (articolo 4, commi 51-61 e 64-68), i servizi per l'impiego (articolo 4, commi 48-50) e i tirocini formativi (articolo 1, commi 34-36), le quali prevedono il coinvolgimento del livello regionale attraverso l'intesa in sede di Conferenza unificata;

            preso atto che l'articolo 1, comma 7, stabilisce che le disposizioni contenute nell'articolato costituiscono princìpi e criteri per la regolazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni;

            ricordato che alla materia dell'assetto del lavoro pubblico presiedono i princìpi dettati dall'articolo 97 della Costituzione, che, quanto al momento genetico del relativo rapporto, stabilisce la regola del concorso pubblico;

            evidenziato che l'articolo 1, comma 13, reca una norma di interpretazione autentica dell'articolo 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010 (c.d. collegato lavoro), in merito al risarcimento del danno subìto dal lavoratore nei casi di conversione del contratto a termine in rapporto a tempo indeterminato;

            ricordato, in relazione a tale disposizione, il costante orientamento della Corte costituzionale riguardo l'articolo 4 della Costituzione, secondo il quale «resta affidata alla discrezionalità del legislatore la scelta dei tempi e dei modi di attuazione della garanzia del diritto al lavoro» (tra le altre, sentenza n. 419 del 2000 della Corte costituzionale);

            preso atto che l'articolo 4, commi 62-63, recante una delega al Governo in materia di informazione e consultazione dei lavoratori, nonché per la definizione di misure per la democrazia economica, è volto a dare attuazione all'articolo 46 della Costituzione che stabilisce che «ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in

armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende,

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PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

        La II Commissione,

            esaminato il disegno di legge in oggetto,

            rilevato che:

                con riferimento ai licenziamenti individuali è rimasta inalterata la disciplina dei licenziamenti discriminatori, mentre si è modificato il regime dei licenziamenti disciplinari e dei licenziamenti economici introducendo un regime sanzionatorio, differenziato a seconda della gravità dei casi in cui sia accertata l'illegittimità del licenziamento, che si concretizza nella reintegrazione (casi più gravi) o nel pagamento di un'indennità risarcitoria (casi meno gravi), definita in termini certi nel suo ammontare massimo;

                nel caso di licenziamento inefficace per violazione del requisito di motivazione, della procedura disciplinare o della procedura di conciliazione, non trova più applicazione la reintegrazione nel posto di lavoro (tutela reale) salvo che il giudice, sulla base della domanda del lavoratore, accerti che vi sia anche un difetto di giustificazione del licenziamento;

                quest'ultima fattispecie suscita delle perplessità sotto il profilo dell'ampiezza del potere discrezionale del giudice e della scelta di spostare l'onere della prova sul lavoratore, in quanto nel caso del licenziamento inefficace, proprio in ragione dell'inversione dell'onere della prova, si potrebbe provocare un ricorso preferenziale dei datori a questa forma di licenziamento che consente loro di tacere le ragioni del licenziamento sottraendosi alla tutela reale;

                potrebbe dimostrarsi eccessivo il margine di discrezionalità riconosciuto al giudice nella determinazione dell'indennità spettante al lavoratore laddove si prevede che questi debba dedurre quanto eventualmente percepito dal lavoratore, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative (nuovo comma 2) e quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione (nuovo comma 4), nonché valutare

il comportamento delle parti nell'ambito della procedura di conciliazione (nuovo comma 7);

                in relazione alle disposizioni che introducono un rito speciale per le controversie relative all'impugnativa dei licenziamenti, non è prevista, nelle disposizioni sul nuovo rito speciale d'impugnazione dei licenziamenti, una disposizione di chiusura che, al fine di evitare lacune normative, rinvii, per quanto non previsto dalle nuove disposizioni processuali, alla sezione II del capo I del titolo IV del libro II del codice di procedura civile, relative al rito del lavoro, comportando alcuni elementi di incertezza e confusione che non possono essere risolti con l'ampliamento dei poteri istruttori ai sensi dell'articolo 421 del codice di procedura civile;

                condivisa la scelta di seguire la falsariga del procedimento previsto dall'articolo 28 della legge n. 300 del 1970 per la repressione della condotta antisindacale, anche considerato che il ricorso a provvedimenti anticipatori si è pienamente sviluppato in materia di licenziamenti, nel tentativo di ottenere provvedimenti giurisdizionali in tempi accettabili;

                espresse talune perplessità sulla disciplina della fase processuale prevista per l'opposizione all'ordinanza che chiude la fase sommaria, la quale viene interamente disciplinata ex novo, senza essere assoggettata al rito del lavoro, neanche per le parti non regolamentate attraverso una norma di chiusura;

                rilevato che il provvedimento riconosce un ambito esteso al potere discrezionale del giudice che potrebbe suscitare delle perplessità nella fase di opposizione ove invece sarebbe opportuno mantenere la disciplina del rito del lavoro, quantomeno per le parti non modificate, anche per evitare confusioni ed incertezze ad esempio nel regime di decadenza dalla prova, ovvero tra strumenti diversi di impugnazione tra reclamo ed appello o diversa decorrenza di termini per impugnare;

                ritenuto che, per quanto il provvedimento offra lo spunto ad una serie di riflessioni su alcune disposizioni specifiche di competenza della Commissione Giustizia, appare comunque opportuno che esso si trasformi quanto prima in legge, rinviando tali riflessioni ad una fase successiva alla prima fase applicativa dello stesso,

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PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

        La VI Commissione,

            esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di

legge n. 5256, approvato dal Senato, recante «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita»,

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NULLA OSTA


PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

        La VII Commissione,

            esaminato il testo del disegno di legge n. 5256, recante «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita», approvato dal Senato;

            considerato che il provvedimento in esame valorizza l'apprendistato quale contratto tipico per l'accesso al mercato del lavoro dei giovani e per l'instaurazione di rapporti a tempo indeterminato, valorizzandone il ruolo formativo;

            ritenuto che si introduce una revisione della disciplina dei tirocini formativi e di orientamento, ai fini della valorizzazione di altre forme contrattuali a contenuto formativo, con la individuazione di criteri, modalità e regole per assicurare la effettiva riuscita di tale istituto;

            rilevato infine che l'articolo 4, commi da 51 a 54, individua gli aspetti essenziali delle politiche in materia di apprendimento permanente, da determinare a livello nazionale in sede di Conferenza unificata, in linea con le indicazioni dell'Unione europea, quale attività di apprendimento intrapresa dalle persone in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale,

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PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) nella definizione delle linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento di cui alla lettera d) del comma 34 dell'articolo 1, in relazione al riconoscimento di una congrua indennità, appare opportuno tenere conto della differenziazione tra tirocini inseriti nei percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui alla legge n. 77 del 2005, al decreto legislativo n. 226 del 2005, al decreto del Presidente della Repubblica n. 87 del 2010, al decreto del Presidente

della Repubblica n. 88 del 2010 e al decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2010, per il sistema di istruzione e di istruzione e formazione professionale, e i tirocini «non curricolari», di cui all'articolo 11 del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, in legge n. 148 del 2011;

            b) per quanto riguarda l'apprendimento permanente si evidenzia l'opportunità di individuare strumenti più idonei alla validazione e alla certificazione delle competenze, degli apprendimenti non formali ed informali, anche sulla base di procedure individuate dalle istituzioni scolastiche e formative e sulla base delle Raccomandazioni europee per l'apprendimento permanente e del Quadro europeo delle qualifiche (EQF);

            c) si consideri anche l'esigenza di assicurare adeguate forme di tutela per i lavoratori e le lavoratrici dello spettacolo, con particolare riferimento all'introduzione di una normativa quadro per il riconoscimento di misure adeguate di tutela previdenziale e del mercato del lavoro.


PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

        La VIII Commissione,

            esaminato il disegno di legge n. 5256 Governo, approvato dal Senato, recante «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita»;

            formulato l'auspicio che vi possano essere margini per futuri interventi normativi sulle disposizioni che investono più direttamente la competenza della Commissione,

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PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)
PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

        La XII Commissione,

            esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 5256 Governo, approvato dal Senato, recante «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita»;

            considerato che la competenza della Commissione sul provvedimento in oggetto è decisamente limitata, riguardando soprattutto alcune disposizioni contenute nell'articolo 4, rispettivamente in materia di: incentivi all'occupazione per lavoratori anziani e donne in aree svantaggiate (commi 8-11), tutela della maternità e paternità e contrasto del fenomeno delle dimissioni in bianco (commi 16-23), sostegno alla genitorialità (commi 24-26), attuazione del diritto al lavoro dei disabili (comma 27), sicurezza dei luoghi di lavoro e salute dei lavoratori (comma 62);

            ritenuto condivisibile il contenuto delle suddette disposizioni,

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PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)

        La XIII Commissione,

            esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 5256 Governo, approvato dal Senato, recante «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita»;

            considerato che il progetto di riforma in esame rappresenta un tassello importante, se non decisivo, per avviare quelle riforme strutturali di cui il Paese ha bisogno per far ripartire l'economia interna e per raccordarsi in modo omogeneo con i mercati dei paesi dell'area euro;

            ritenuto, in particolare, che il provvedimento in esame, attraverso la razionalizzazione delle tipologie contrattuali, la ridistribuzione delle tutele dell'impiego, la revisione degli strumenti di tutela del reddito, nonché l'ammodernamento delle politiche attive del lavoro e del ruolo dei servizi per l'impiego, dovrebbe agevolare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro;

            considerato che occorre arrivare alle nuove scadenze europee di fine giugno con la riforma del lavoro approvata;

            preso atto del dibattito svoltosi al Senato e delle modifiche in tale sede apportate;

            rilevato che il provvedimento contiene disposizioni particolarmente rilevanti per il comparto primario, considerato che l'occupazione in tale settore rappresenta una quota considerevole del mercato del lavoro, sia in termini quantitativi che qualitativi;

            considerate le osservazioni prospettate dalle organizzazioni sindacali agricole nel corso delle audizioni svolte presso la XI Commissione (Lavoro);

            ritenuto che, in tal modo, le stesse organizzazioni agricole hanno avuto la possibilità, non concretizzatasi nella fase iniziale di trattativa con il Governo, di rappresentare le peculiarità del modello produttivo agricolo e della relativa organizzazione del lavoro;

            rilevato che la Commissione Agricoltura ha svolto un'indagine conoscitiva sui fenomeni di illegalità in agricoltura che, partendo dai gravi fatti occorsi a Rosarno nel 2010, ha inteso approfondire, in particolare, le caratteristiche del lavoro in agricoltura. Dagli approfondimenti svolti è emerso con chiarezza che il mercato del lavoro in agricoltura risente di numerosi condizionamenti, alcuni legati alle caratteristiche stesse della produzione, alla stagionalità e ai cambiamenti climatici, altri connessi all'esposizione del settore nei confronti di massicce immissioni di prodotti provenienti da paesi extracomunitari, al fenomeno della contraffazione, all'oscillazione del costo delle materie prime, al ricarico dei prezzi lungo la filiera, tutti elementi che in parte concorrono a far sì che il costo del lavoro sia tra i più alti in Europa a detrimento sia dell'imprenditore che del lavoratore agricolo;

            considerato che il provvedimento in esame, seppur animato da una logica di riforma organica complessiva, non sembra riuscire a dare risposte specifiche ed esaustive a tale complessità;

            ritenuto, in particolare, che il lavoro accessorio in agricoltura, è stato introdotto per favorire l'emersione di alcune forme di lavoro nero, semplificando l'assunzione di manodopera nei periodi intensivi di lavoro, difficilmente programmabili e prevedibili, dato il variare delle condizioni climatiche;

            considerato, altresì, che le modifiche apportate dal Senato sul tema hanno pressoché confermato la normativa vigente con alcune limitazioni;

            valutato positivamente quanto richiesto con gli ordini del giorno G/3249/28/11 (Sbarbati ed altri) e G/3249/14/11 (Mongiello ed altri), presentati presso l'11a Commissione del Senato, con i quali si chiede al Governo di: verificare l'opportunità di elevare da 25 a 28 anni l'età massima per usufruire dei voucher per gli studenti regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l'università e di riconsiderare la

disciplina del trattamento breve di assicurazione sociale per l'impiego (mini-aspi), al fine di riconoscere ai soggetti ammessi a tale prestazione, ai soli fini del conseguimento del diritto ai trattamenti pensionistici, la contribuzione figurativa per un numero di settimane pari a quello delle settimane lavorate negli ultimi dodici mesi;

            rilevato, in ordine alla riduzione delle spese di funzionamento dell'INPS e dell'INAIL, che con l'articolo 25 del decreto-legge n. 2 del 2012 è stato già disposto che diversi soggetti pubblici, tra i quali l'INPS, possano entrare in connessione tra loro;

            considerato che nel comparto ittico si rileva una grave carenza in ordine alle tutele sociali dei lavoratori, nonostante l'interruzione delle attività sia spesso dovuta a cause indipendenti dalla volontà del datore di lavoro (avverse condizioni meteomarine, fermo biologico),

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            valuti la Commissione di merito l'opportunità di meglio definire le disposizioni riguardanti il lavoro accessorio in agricoltura in modo che esse siano capaci di rispondere alle specifiche esigenze del mondo lavorativo agricolo;

            valuti la Commissione di merito l'opportunità che siano specificatamente inclusi i lavoratori agricoli tra i soggetti beneficiari delle misure per l'apprendimento permanente e per i tirocini formativi e di orientamento;

            valuti la Commissione di merito l'opportunità che siano estese ai lavoratori imbarcati su navi adibite alla pesca marittima, ivi compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca e gli armatori della piccola pesca, gli ammortizzatori sociali e le forme di sostegno al reddito previste in tutti i casi di disoccupazione involontaria;

            consideri la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, ai commi 4-13 dell'articolo 3, recante disposizioni in merito ai fondi di solidarietà bilaterali, forme di facilitazione all'adesione dei fondi interprofessionali per la formazione continua da parte delle aziende del settore primario.


PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

        La XIV Commissione,

            esaminato il testo del disegno di legge recante «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita» (n. 5256 Governo, approvato dal Senato);

            considerato che sussistono elementi di connessione tra la materia oggetto del provvedimento in esame e numerose procedure di infrazione aperte dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia;

            preso atto che, in materia di contratti a tempo determinato, la Commissione europea ha aperto due procedure di infrazione (proc. n. 2010/2045 e proc. 2010/2124), per la non corretta trasposizione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato. In particolare, nell'ambito della procedura d'infrazione 2010/2124, la Commissione europea ritiene che la prassi italiana di impiegare personale ausiliario tecnico amministrativo nella scuola pubblica per mezzo di una successione di contratti a tempo determinato, senza misure atte a prevenirne l'abuso, non ottempera gli obblighi della clausola 5 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE;

            tenuto conto che, secondo informazioni raccolte dalla Rappresentanza permanente dell'Italia presso l'UE, i servizi della Commissione europea si appresterebbero a proporre l'adozione di una lettera di messa in mora complementare, poiché si riterrebbe che la successione di contratti a tempo determinato non sia più circoscritta al solo personale ausiliario tecnico-amministrativo, bensì ai diversi ruoli del personale della scuola;

            visto che – nell'ambito di una razionalizzazione delle tipologie contrattuali esistenti – il provvedimento in esame configura il contratto a tempo indeterminato quale contratto prevalente, disincentivando il ricorso ai contratti a tempo determinato;

            visto che l'articolo 1, commi da 9 a 3, che interviene sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato (cosiddetto contratto a termine) e del contratto di somministrazione, modificando in più parti la normativa di cui al decreto legislativo 2001 n. 368, attuativo alla direttiva 1999/70/CE, potrebbe consentire di rispondere alle contestazioni mosse dalla Commissione europea;

            preso atto che in materia di licenziamenti collettivi, la Commissione ha aperto la procedura di infrazione n. 2007/4652, con l'invio di una lettera di messa in mora nei confronti dell'Italia per la non corretta attuazione della direttiva 98/59/CE del 20 luglio 1998, in quanto l'Italia con la legge n. 223 del 1991, avrebbe esteso, ben oltre le previsioni della direttiva, l'ambito dei lavoratori esclusi dall'applicazione delle garanzie procedurali previste dalla direttiva 98/59/CE, escludendo la categoria dei dirigenti, che sarebbero conteggiati nel calcolo della forza lavoro dello stabilimento, ai fini dell'applicazione della procedura di licenziamento collettivo, ma non sarebbero considerati nel computo del numero dei lavoratori interessati dal licenziamento;

            tenuto conto che, a tale proposito, il Governo italiano è in attesa del riscontro dai servizi della Commissione europea alla nota inoltrata in data 21 dicembre 2011, in cui viene illustrato il sistema complessivo di tutela previsto dall'ordinamento italiano per i dirigenti in caso di licenziamento;

            preso atto che, in materia di diritto al lavoro dei disabili, la Commissione europea ha presentato un ricorso alla Corte di giustizia per il non corretto recepimento della direttiva 2000/78/CE che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro (causa C-312/11);

            considerato che risultano tuttora aperte due procedure d'infrazione per mancato recepimento di direttive: la prima per mancato recepimento, entro il termine previsto del 20 luglio 2011, della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (lettera di messa in mora, procedura d'infrazione n. 2011/1073); la seconda per mancato recepimento, entro il termine previsto del 6 giugno 2011, della direttiva 2009/38/CE relativa all'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura di informazione e consultazione dei lavoratori nelle imprese di dimensioni comunitarie (parere motivato, procedura d'infrazione n. 2011/0842);

            sottolineato che le Commissioni della Camera e del Senato hanno reso i rispettivi pareri parlamentari sugli schemi di decreto legislativo del Governo atto n. 466, relativo alla direttiva 2009/52/CE e atto n. 465, relativo alla direttiva 2009/38/CE, finalizzati a dare attuazione alle due direttive scadute;

            ribadito che le finalità del provvedimento in esame non sono direttamente orientate alla soluzione delle richiamate procedure;

            sottolineata, tuttavia, l'esigenza di intervenire quanto prima nelle materie oggetto di procedure di infrazione, con particolare riferimento al giudizio pendente nei confronti dell'Italia in materia di diritto al lavoro dei disabili, in relazione al quale la Commissione europea contesta che le disposizioni della legge n. 68 del 1999 «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» indicano obiettivi per i quali si renderebbe necessaria l'adozione di misure di implementazione, e che, comunque, la norma nazionale non si estende alla totalità delle persone disabili, non è azionabile nei confronti di tutti i datori di lavoro e non riguarda tutti gli aspetti del rapporto di lavoro,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            valuti la Commissione di merito l'opportunità di segnalare al Governo l'esigenza di procedere alla pronta emanazione dei decreti legislativi di attuazione delle direttive 2009/52/CE e 2009/38/CE, su cui le Commissioni parlamentari hanno già reso i pareri, per consentire il rapido superamento delle procedure di infrazione n. 2011/1073 e n. 2011/0842.