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CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 5338 |
1. Dopo l'articolo 90 del codice civile è inserito il seguente:
«Art. 90-bis. – (Matrimonio egualitario). – Il matrimonio può essere contratto tra persone di sesso diverso o dello stesso sesso con i medesimi requisiti ed effetti».
1. Agli articoli 107, primo comma, e 108, primo comma, del codice civile, le parole: «in marito e in moglie» sono sostituite dalle seguenti: «come coniugi».
2. All'articolo 143, primo comma, del codice civile, le parole: «il marito e la moglie» sono sostituite dalle seguenti: «i coniugi».
3. L'articolo 143-bis del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 143-bis. – (Cognome dei coniugi). – Ciascuno dei coniugi aggiunge al proprio cognome quello dell'altro e lo conserva durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze».
4. L'articolo 156-bis del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 156-bis. – (Cognome dei coniugi). – Il giudice può vietare a un coniuge l'uso del cognome dell'altro, quando tale uso sia a lui gravemente pregiudizievole, e può parimenti autorizzare un coniuge a non utilizzare il cognome dell'altro, qualora dall'uso possa derivargli grave pregiudizio».
5. Fatto salvo quanto diversamente disposto dalle disposizioni di cui alla presente legge, i figli, anche adottivi, assumono il cognome di entrambi i genitori nell'ordine alfabetico stabilito dagli stessi,
ma trasmettono ai propri figli solo il primo dei loro cognomi. Art. 249-bis. – (Riconoscimento della genitorialità). – Il coniuge dello stesso sesso è considerato genitore del figlio dell'altro coniuge fin dal momento del concepimento in costanza di matrimonio, anche quando il concepimento avviene mediante il ricorso a tecniche di riproduzione medicalmente assistita. Il ricorso a tecniche di riproduzione medicalmente assistita da parte di coppie coniugate dello stesso sesso non costituisce reato o illecito amministrativo».
7. All'articolo 294, secondo comma, del codice civile, le parole: «marito e moglie» sono sostituite dalle seguenti: «coniugi».
8. All'articolo 299 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo comma, le parole: «del marito» sono sostituite dalle seguenti: «dei coniugi»;
b) il quarto comma è sostituito dal seguente:
«Se l'adozione è compiuta da uno dei coniugi, l'adottato, che non sia figlio dell'altro, assume il solo cognome della famiglia del coniuge adottante».
9. All'articolo 51, primo comma, numeri 2) e 3), del codice di procedura civile, le parole: «o la moglie» sono sostituite dalle seguenti: «o il coniuge».
1. Le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia di matrimonio e di adozione si applicano indipendentemente
dal sesso dei contraenti il matrimonio medesimo.