Commissione parlamentare per le questioni regionali - Marted́ 29 luglio 2008


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ALLEGATO 1

Ratifica del Trattato di Lisbona (C. 1519 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il testo del disegno di legge di ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull'Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Lisbona il 13 dicembre 2007, approvato dal Senato, su cui si è già espressa la Commissione parlamentare per le questioni regionali con parere reso in data 2 luglio 2008 alla 3a Commissione del Senato; preso atto che non sono state apportate modifiche al testo del disegno di legge nel corso dell'esame del provvedimento al Senato;
rilevato che l'oggetto del provvedimento, la ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona, rientra nell'ambito di materia dei «rapporti internazionali dello Stato» che la lettera a) del comma secondo dell'articolo 117 della Costituzione riconduce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
evidenziati, quali principi ispiratori del Trattato di Lisbona, in particolare, il rafforzamento della partecipazione dei cittadini ai processi decisionali dell'Unione, come si evince dalle previsioni del titolo secondo del Trattato sull'Unione europea, ed il potenziamento del ruolo dei parlamenti nazionali che, attraverso il cosiddetto meccanismo di «allerta precoce» previsto dal Protocollo sul rispetto del principio di sussidiarietà, potranno esprimere i propri indirizzi ed orientamenti nei confronti della Commissione europea, a partire dalla prima fase di formazione degli atti normativi dell'Unione;
considerata la garanzia riconosciuta ai Parlamenti nazionali di poter invocare dinanzi alla Corte di giustizia europea il rispetto del principio di sussidiarietà;
evidenziato il riconoscimento del ruolo istituzionale del Comitato delle regioni nel Trattato sull'Unione europea ed il rilievo accordato ai valori e ai diritti fondamentali, specialmente per quanto riguarda il rispetto dell'autonomia locale e regionale e il riconoscimento della diversità culturale e linguistica; nonché l'attribuzione al Comitato delle Regioni del diritto di proporre ricorso per difendere le proprie prerogative e in caso di violazione del principio di sussidiarietà;
rilevati i progressi promossi dal Trattato di Lisbona in ordine alla dimensione locale e regionale delle politiche europee, anche con riferimento al ruolo ed al potere discrezionale degli enti locali e regionali riguardo ai servizi di interesse generale (SIG),
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
la Commissione competente valuti la necessità di definire, con la modifica della procedura legislativa ordinaria col passaggio alla codecisione con voto a maggioranza qualificata in Consiglio europeo, una norma di salvaguardia e di coordinamento con le autonomie regionali affinché la posizione del Governo italiano in sede di Consiglio europeo sia concordata o definita con le regioni nelle materie concorrenti ovvero in quelle esclusive.


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ALLEGATO 2

DL 112/08: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria (S. 949 Governo, approvato dalla Camera).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, approvato dalla Camera, su cui si è già espressa la Commissione parlamentare per le questioni regionali con parere reso in data 9 luglio 2008 alle Commissioni V e VI della Camera; valutate altresì le modifiche apportate al testo originario del decreto-legge nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera;
evidenziato che all'articolo 5 del decreto-legge, che apporta modifiche alla normativa relativa al Garante per la sorveglianza dei prezzi istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 199 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), viene soppressa la previsione secondo cui la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, può disciplinare, d'intesa con l'Unioncamere, l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e i Ministeri competenti, la convenzione tipo e le procedure standard per lo svolgimento delle attività di verifica delle dinamiche dei prezzi sottraendo di conseguenza al sistema delle autonomie territoriali, un profilo di competenza di non marginale rilievo;
considerate le previsioni di cui all'articolo 6-ter, che istituisce la «Banca del Mezzogiorno S.p.A.» che avrà come soci fondatori regioni ed enti locali meridionali, nonché le previsioni di cui all'articolo 6-quater in materia di concentrazione strategica degli interventi del Fondo per le aree sottoutilizzate;
rilevato che, ai sensi dell'articolo 13 del provvedimento, con cui sono introdotte misure tese a valorizzare il patrimonio residenziale pubblico, si stabilisce che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro per i rapporti con le regioni promuovano la conclusione di accordi con regioni ed enti locali aventi ad oggetto la semplificazione delle procedure di alienazione degli immobili residenziali costituenti il patrimonio degli Istituti autonomi per le case popolari;
valutate le previsioni di cui all'articolo 23-bis, che disciplina il settore dei servizi pubblici locali di rilevanza economica prevedendo il principio generale della gara e regolando le situazioni in deroga che «non permettono un efficace ed utile ricorso al mercato», al fine di garantire il diritto di tutti gli utenti all'universalità e accessibilità dei servizi pubblici locali ed al livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) e m), della Costituzione; segnalato che la Corte costituzionale non considera la materia strettamente riconducibile alla predetta competenza legislativa statale in tema di «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali», in quanto attiene a servizi di rilevanza economica, né a quella in tema


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di «funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane», bensì ascrive la materia afferente ai servizi pubblici locali alla competenza statale sulla «tutela della concorrenza»;
considerato l'articolo 38 del decreto-legge sulla costituzione di nuove imprese, che, in conformità ai principi generali che attengono ai livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, rinvia ad uno specifico regolamento il riordino della disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 447 del 1998 fissando criteri di semplificazione;
considerato altresì quanto statuito dalle disposizioni che introducono il piano industriale della pubblica amministrazione, ed in particolare sulla riduzione delle collaborazioni e consulenze nella pubblica amministrazione, nella parte in cui modifica le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
preso atto delle previsioni di cui all'articolo 58 del decreto-legge che introduce misure volte ad assicurare il riordino, la gestione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni ed enti locali, ai fine della redazione di un apposito piano delle alienazioni immobiliari in esito alla classificazione del patrimonio immobiliare disponibile con specifica destinazione urbanistica;
considerate le disposizioni in materia di stabilizzazione della finanza pubblica, ed in particolare le norme che recano riduzioni delle dotazioni delle missioni di spesa di ciascun Ministero, per ciascun anno del triennio 2009-2011, nonché la riduzione delle risorse relative ai trasferimenti in favore degli enti territoriali;
preso atto della soppressione, nel corso dell'esame alla Camera, delle disposizioni che prevedevano il controllo della Corte dei conti sulle gestioni pubbliche delle amministrazioni regionali, nonché, all'articolo 81, delle norme in tema di coltivazioni petrolifere che introducevano una ulteriore aliquota di produzione (royalty), da corrispondere esclusivamente allo Stato, a carico dei titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi;
evidenziati gli articoli 77-bis e 77-ter, recanti norme, rispettivamente, in materia di Patto di stabilità degli enti locali e Patto di stabilità interno per le regioni, nonché le previsioni di cui all'articolo 77-quater, recante modifiche della tesoreria unica ed eliminazione della rilevazione dei flussi trimestrali di cassa; valutato che le disposizioni di cui ai commi da 2 a 27 dell'articolo 77-bis sono qualificate «principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica»,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di riformulare l'articolo 5 del testo affinché sia fatta salva la competenza della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi delle previsioni di cui all'articolo 2, comma 198, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di prevedere, all'articolo 13, una clausola di salvaguardia delle prerogative regionali anche nei casi in cui le regioni abbiano approvato leggi regionali sull'edilizia pubblica che contemplino criteri diversi in ordine alle modalità di cessione delle unità immobiliari;
b) valutino altresì l'opportunità di precisare che le previsioni recate dall'articolo 38 sulla costituzione di nuove imprese, dall'articolo 64 in materia di organizzazione scolastica e dall'articolo 79 in materia di programmazione delle risorse per la spesa sanitaria si applicano compatibilmente al rispetto delle competenze riconosciute alle regioni e agli enti locali ai sensi del Titolo V, Parte II, della Costituzione e garantendo altresì adeguati livelli


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di finanziamento delle funzioni esercitate dagli enti locali nel comparto scuola e sanità;
c) le Commissioni valutino l'opportunità, in relazione alle disposizioni del decreto-legge che introducono il Piano industriale della pubblica amministrazione, di prevedere misure atte a promuovere, in tale ambito, forme di collaborazione, intese o meccanismi di coordinamento con il sistema delle regioni e delle autonomie locali;
d) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di definire, in relazione alle norme recanti riduzione delle risorse relative ai trasferimenti in favore degli enti territoriali, congrui criteri di calcolo affinché, nel contesto di una progressiva attuazione dei principi dell'articolo 119 della Costituzione in materia di federalismo fiscale, siano consentite politiche fiscali anche territorialmente differenziate e maggiormente conformi alle diverse situazioni socio-economiche delle realtà amministrate;
e) valutino altresì l'opportunità di prospettare, in relazione agli articoli 77-bis e 77-ter, una impostazione flessibile delle nuove regole sul patto di stabilità interno, tale da renderle condivise e garantendo la continuità triennale dello stesso patto di stabilità.