Commissione parlamentare per le questioni regionali - Marted́ 23 settembre 2008


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ALLEGATO 1

Indagine conoscitiva sull'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione in relazione al nuovo assetto di competenze riconosciute alle regioni ed alle autonomie locali in materia di federalismo fiscale.

PROGRAMMA APPROVATO DALLA COMMISSIONE

Quadro di riferimento.

L'ufficio di presidenza della Commissione parlamentare per le questioni regionali è chiamato a valutare l'opportunità di promuovere un'indagine conoscitiva concernente il nuovo assetto di competenze riconosciute, a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione introdotta dalla legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001, alle Regioni ed alle autonomie locali in materia di federalismo fiscale, nel quadro dell'attività istruttoria connessa all'esame, in sede consultiva, dei progetti di legge in materia di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione. In particolare, si tratta delle proposte di legge C. 692, d'iniziativa del Consiglio regionale della Lombardia, C. 747 Paniz e C. 748 Paniz, assegnate alla Commissione. Si segnala che il Ministro per la semplificazione normativa, Roberto Calderoli, ha preannunciato, nel corso dell'audizione svoltasi lo scorso 22 luglio, l'imminente presentazione di un disegno di legge del Governo sul federalismo fiscale.
La Commissione, nello svolgimento della propria attività istituzionale, è sovente chiamata a rendere pareri su progetti di legge vertenti su materie in cui il riparto di competenze tra Stato e Regioni incide su profili di carattere finanziario e talvolta sull'interpretazione di disposizioni che rientrano nell'ambito normativo di cui all'articolo 119 della Costituzione. L'indagine intende acquisire, al riguardo, elementi informativi e conoscitivi sugli aspetti problematici e sulle criticità che afferiscono alla compiuta attuazione del cosiddetto federalismo fiscale in ordine al ruolo specifico ed alle competenze riconosciute alle Regioni ed alle autonomie locali dalla vigente normativa ed in relazione al contenuto dei provvedimenti assegnati alla Commissione in sede consultiva.

Obiettivi dell'indagine conoscitiva.

La Commissione intende porre particolare attenzione all'analisi delle tematiche attinenti all'evoluzione del ruolo e delle competenze riconosciute alle Regioni in materia: l'indagine conoscitiva rientra quindi in un filone di interesse istituzionale per la Commissione, anche facendo seguito a procedure informative svolte nel corso delle precedenti legislature.
Obiettivo dell'indagine conoscitiva sull'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione nell'ottica regionalistica ed in relazione al profilo di competenza assegnato alle autonomie territoriali è quindi la valutazione del percorso normativo finora intrapreso, del contesto di riferimento e delle prospettive cui accedono le diverse iniziative per una legge di attuazione. Come segnalato, la Commissione è tenuta a svolgere le proprie funzioni consultive rispetto all'iter legislativo dei provvedimenti aventi ad oggetto i profili su cui verte l'indagine, ravvisandosi pertanto l'esigenza di procedere ad un'adeguata attività istruttoria, cui assolve principalmente l'indagine medesima.
In particolare, la Commissione intende approfondire alcuni aspetti connessi all'attuazione del cosiddetto federalismo fiscale.


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Il finanziamento delle funzioni delle Regioni è un profilo di particolare rilievo. Il principio del federalismo implica un riconoscimento della diversità in relazione al finanziamento ed alla gestione di tutte le funzioni che non rientrano nel novero della lettera m) dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione riguardante le funzioni afferenti alla tutela costituzionale dei livelli essenziali di esclusiva competenza dello Stato in materia legislativa. Il tema dell'estensione interpretativa della predetta lettera m) costituisce quindi un punto di rilievo dell'indagine.
Occorre inoltre valutare i profili che attengono alla incidenza della spesa storica ed alla prospettiva del suo superamento, che potrebbe avvenire mediante l'utilizzo di indicatori standardizzati di costo, il che rappresenta un ulteriore profilo di interesse dell'indagine.
Altro profilo da approfondire attiene alla perequazione ed alle modalità attuative della sua traduzione concreta.
Il profilo delle compatibilità finanziarie richiede inoltre un'accurata riflessione: l'assetto definitivo delle relazioni finanziarie tra i livelli di governo dovrà essere coerente con il vincolo di bilancio dell'intero settore pubblico.
Il ruolo delle regioni a statuto speciale rappresenta un ulteriore tema di approfondimento nel quadro delineato dall'indagine.
L'indagine si articolerà nell'audizione dei seguenti soggetti:
Ministro dell'economia e delle finanze;
Ministro per i rapporti con le Regioni;
Rappresentanti del Governo (Ministri e Sottosegretari di Stato) con competenza sulle materie oggetto dell'indagine;
Rappresentanti della Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative regionali;
Rappresentanti della Conferenza dei presidenti delle Regioni;
Presidenti delle giunte regionali e delle giunte delle province autonome di Trento e Bolzano e assessori regionali con competenza sulle materie oggetto dell'indagine;
Presidenti dei consigli regionali e dei consigli delle province autonome di Trento e Bolzano;
Rappresentanti dell'Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI);
Rappresentanti dell'Unione province italiane (UPI);
Rappresentanti dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM);
Rappresentanti di Legautonomie;
Rappresentanti di associazioni di categorie e dei sindacati dei lavoratori;
Istituti di ricerca, studiosi e personalità accademiche e istituzionali che hanno approfondito il tema del federalismo fiscale nell'ottica regionale;

La Commissione, acquisita apposita e specifica autorizzazione da parte dei Presidenti delle Camere, intenderebbe svolgere alcune missioni al fine di incontrare rappresentanti istituzionali con cui effettuare una comparazione sulle tematiche in oggetto, con l'intento di approfondire, qualora sia opportuno, anche la conoscenza del ruolo svolto dalle autonomie regionali e territoriali nei modelli organizzativi federali stranieri.
L'indagine, connessa all'esame in sede consultiva dei provvedimenti attinenti alle materie oggetto dell'indagine, su cui la Commissione è tenuta a rendere il parere alle omologhe Commissioni competenti in sede referente di Camera e Senato, dovrebbe concludersi in tempo utile per l'espressione del predetto parere e, in ogni caso, entro il termine di sei mesi.


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ALLEGATO 2

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria (C. 1441-bis Governo).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il disegno di legge C. 1441-bis Governo, in corso di esame presso le Commissioni riunite I e V della Camera, recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;
valutato che gli articoli 1, 2 e 4 del provvedimento, recanti norme, rispettivamente, in materia di revoca delle assegnazioni effettuate dal CIPE delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) a favore di amministrazioni centrali e regionali, di istituzione di un Fondo per il finanziamento di interventi tesi al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale e di concentrazione, da parte delle regioni, delle risorse del Quadro strategico nazionale per il periodo 2007-2013 su infrastrutture di interesse strategico regionale, nonché in materia di costituzione della società per azioni «Banca del Mezzogiorno», con il riconoscimento della funzione di soci fondatori allo Stato, alle regioni, alle province, ai comuni, aventi sede nelle regioni meridionali, appaiono di contenuto pressoché identico agli articoli 6-ter, 6-quater e 6-quinquies della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del decreto legge n. 112 del 2008, rendendosi pertanto opportuno un coordinamento delle relative previsioni;
considerato l'articolo 19 del testo, che delinea un'articolata disciplina delle centrali di committenza regionali modificando l'articolo 33 del decreto legislativo n. 163/2006, il Codice dei contratti pubblici, stabilendo, al comma 3-undecies, che le disposizioni dell'articolo in oggetto costituiscono principi di coordinamento della finanza pubblica, con specifico riferimento alle previsioni che interessano le regioni e gli enti locali, in adesione all'articolo 117, comma terzo, della Costituzione, secondo cui il coordinamento della finanza pubblica è materia di legislazione concorrente; rilevato altresì che il comma 3-novies dispone che, qualora non si faccia ricorso alle procedure con le centrali di committenza, i trasferimenti ordinari a carico del bilancio dello Stato sono ridotti di un importo pari al maggiore onere sostenuto dalle amministrazioni rispetto a quanto sarebbe derivato dall'affidamento alle centrali di committenza, e considerata l'opportunità di applicare la suddetta previsione ai soli casi in cui gli enti locali non ricorrano alla centrale di committenza regionale ovvero ai capitolati dei lavori della regione;
evidenziato che l'articolo 21 del provvedimento, che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino della disciplina relativa all'affidamento e alla gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, prescrivendo che in deroga alla modalità ordinaria è ammessa una procedura speciale consistente nell'affidamento diretto senza gara nei confronti di società a capitale interamente pubblico, partecipate dall'ente locale, che hanno i requisiti comunitari per


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la gestione in house e delle società miste a partecipazione pubblica e privata, presenta notevoli analogie con l'articolo 23-bis della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del decreto legge n. 112 del 2008, recante il riordino dei servizi pubblici locali; ravvisandosi al riguardo opportuno un coordinamento delle relative disposizioni.
preso atto dei contenuti dell'articolo 29 del provvedimento, che apporta modifiche alla legge 241/1990 sull'azione amministrativa, nella parte in cui si individuano le disposizioni della legge n. 241 del 1990, che, in quanto attinenti alla tutela del cittadino nei confronti dell'azione amministrativa, afferiscono ai livelli essenziali delle prestazioni, la cui disciplina è affidata dalla Costituzione alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera m), vincolando pertanto anche le Regioni e gli enti locali, quali quelle che riguardano la partecipazione dell'interessato al procedimento; l'individuazione del responsabile del procedimento; l'obbligo di conclusione del provvedimento entro il termine prefissato; il diritto di accesso alla documentazione amministrativa; rilevata altresì la definizione di un ambito di disposizioni della predetta legge riferibili ai livelli essenziali delle prestazioni, la cui applicazione può essere oggetto di intesa tra Stato e Regioni, quali l'istituto del silenzio assenso e quello della dichiarazione di inizio attività, per i quali possono delinearsi, in sede di Conferenza unificata, ulteriori casi di non applicazione per le autonomie locali;
considerate le previsioni di cui all'articolo 30 del testo, volte a semplificare la disciplina contabile per i comuni di piccole dimensioni e recanti delega al Governo per la razionalizzazione del ruolo del segretario comunale nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti attraverso l'unificazione delle sedi di segreteria comunale ed il riordino delle funzioni dei segretari comunali in servizio presso le sedi di segreteria unificate; rilevato che, al comma 6, sarebbe opportuno legittimare gli enti locali a procedere, anche in caso di mancato esercizio della delega, a moduli di unificazione delle sedi di segreteria comunale e di riordino delle relative funzioni;
rilevato il contenuto dell'articolo 41 del provvedimento che, introducendo l'articolo 6-bis nel decreto legislativo 165/2001, reca disposizioni volte alla razionalizzazione delle spese per il funzionamento delle pubbliche amministrazioni subordinando il ricorso alle modalità di esternalizzazione della fornitura di servizi alla realizzazione di economie di gestione ed all'adozione di misure di contenimento delle spese di personale; evidenziato al riguardo che la Corte costituzionale, con sentenza n. 17 del 2004, ha ricondotto le previsioni di tale tenore all'ambito della competenza legislativa dello Stato relativa alla determinazione dei principi fondamentali nella materia riconducibile alla «armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario», ai sensi degli articoli 117, terzo comma e 119, secondo comma, della Costituzione;
considerate le previsioni dell'articolo 42 del testo, recanti modifiche all'articolo 7 della legge n. 131 del 2003, sulle modalità di attuazione del conferimento delle funzioni amministrative agli enti territoriali e del trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative necessari per l'esercizio delle medesime funzioni; rilevato altresì il comma 3 dell'articolo 42 predetto, che pone una norma di principio in materia di servizi pubblici locali prevedendo che i comuni con meno di 20.000 abitanti debbano gestirli in forma associata; evidenziato al riguardo che la Corte costituzionale, con la sentenza 272/2004, ha precisato che la disciplina dei servizi pubblici locali «può essere agevolmente ricondotta nell'ambito della materia tutela della concorrenza, riservata dall'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato», qualora si tratti di servizi pubblici locali di rilevanza economica; segnalata inoltre l'opportunità di un coordinamento


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della disposizione in esame con le previsioni dell'articolo 23-bis della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del decreto legge n. 112 del 2008, che reca una riforma di carattere generale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di coordinare il contenuto degli articoli 1, 2, 4 e 21 del provvedimento in esame, recanti norme in materia di revoca delle assegnazioni effettuate dal CIPE delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS); di istituzione di un Fondo per il finanziamento di interventi tesi al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale e di concentrazione delle risorse del Quadro strategico nazionale per il periodo 2007-2013 su infrastrutture di interesse strategico regionale; di costituzione della società per azioni «Banca del Mezzogiorno» e di riordino della disciplina relativa all'affidamento e alla gestione dei servizi pubblici locali, con le previsioni di cui agli articoli 6-ter, 6-quater, 6-quinquies e 23-bis della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del decreto legge n. 112 del 2008, aventi ad oggetto le medesime materie;
b) valutino le Commissioni di merito, in ordine al comma 3-novies dell'articolo 19, per il quale, qualora non si faccia ricorso alle procedure con le centrali di committenza, i trasferimenti ordinari a carico del bilancio dello Stato sono ridotti di un importo pari al maggiore onere sostenuto dalle amministrazioni rispetto a quanto sarebbe derivato dall'affidamento alle centrali di committenza, l'opportunità di applicare la suddetta previsione ai soli casi in cui gli enti locali non abbiano fatto ricorso alla centrale di committenza regionale ovvero ai capitolati dei lavori della regione;
c) valutino le Commissioni di merito, al comma 6 dell'articolo 30, l'opportunità di legittimare gli enti locali a procedere, anche in caso di mancato esercizio della delega nei tempi ivi previsti, a moduli di unificazione delle sedi di segreteria comunale e di riordino delle relative funzioni;
d) valutino le Commissioni di merito, in relazione al comma 3 dell'articolo 42, che dispone che i comuni con meno di 20.000 abitanti debbano gestire i servizi pubblici locali in forma associata, l'opportunità di precisare che tale principio opera in relazione ai servizi pubblici locali di rilevanza economica; sia inoltre attuato un coordinamento normativo tra la previsione suddetta e l'articolo 23-bis della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del decreto-legge n. 112 del 2008, che regola la materia.


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ALLEGATO 3

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria (C. 1441-bis Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il disegno di legge C. 1441-bis Governo, in corso di esame presso le Commissioni riunite I e V della Camera, recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;
valutato che gli articoli 1, 2 e 4 del provvedimento, recanti norme, rispettivamente, in materia di revoca delle assegnazioni effettuate dal CIPE delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) a favore di amministrazioni centrali e regionali, di istituzione di un Fondo per il finanziamento di interventi tesi al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale e di concentrazione, da parte delle regioni, delle risorse del Quadro strategico nazionale per il periodo 2007-2013 su infrastrutture di interesse strategico regionale, nonché in materia di costituzione della società per azioni «Banca del Mezzogiorno», con il riconoscimento della funzione di soci fondatori allo Stato, alle regioni, alle province, ai comuni, aventi sede nelle regioni meridionali, appaiono di contenuto pressoché identico agli articoli 6-ter, 6-quater e 6-quinquies della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del decreto legge n. 112 del 2008, rendendosi pertanto opportuno un coordinamento delle relative previsioni;
considerato l'articolo 19 del testo, che delinea un'articolata disciplina delle centrali di committenza regionali modificando l'articolo 33 del decreto legislativo n. 163/2006, il Codice dei contratti pubblici, stabilendo, al comma 3-undecies, che le disposizioni dell'articolo in oggetto costituiscono principi di coordinamento della finanza pubblica, con specifico riferimento alle previsioni che interessano le regioni e gli enti locali, in adesione all'articolo 117, comma terzo, della Costituzione, secondo cui il coordinamento della finanza pubblica è materia di legislazione concorrente; rilevato altresì che il comma 3-novies dispone che, qualora non si faccia ricorso alle procedure con le centrali di committenza, i trasferimenti ordinari a carico del bilancio dello Stato sono ridotti di un importo pari al maggiore onere sostenuto dalle amministrazioni rispetto a quanto sarebbe derivato dall'affidamento alle centrali di committenza, e considerata l'opportunità di applicare la suddetta previsione ai soli casi in cui gli enti locali non ricorrano alla centrale di committenza regionale ovvero ai capitolati e prezzari dei lavori della regione;
evidenziato che l'articolo 21 del provvedimento, che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino della disciplina relativa all'affidamento e alla gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, prescrivendo che in deroga alla modalità ordinaria è ammessa una procedura speciale consistente nell'affidamento diretto senza gara nei confronti di società a capitale interamente pubblico, partecipate dall'ente locale, che hanno i requisiti comunitari per


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la gestione in house e delle società miste a partecipazione pubblica e privata, presenta notevoli analogie con l'articolo 23-bis della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del decreto legge n. 112 del 2008, recante il riordino dei servizi pubblici locali; ravvisandosi al riguardo opportuno un coordinamento delle relative disposizioni.
preso atto dei contenuti dell'articolo 29 del provvedimento, che apporta modifiche alla legge n. 241 del 1990, sull'azione amministrativa, nella parte in cui si individuano le disposizioni della legge n. 241 del 1990, che, in quanto attinenti alla tutela del cittadino nei confronti dell'azione amministrativa, afferiscono ai livelli essenziali delle prestazioni, la cui disciplina è affidata dalla Costituzione alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera m), vincolando pertanto anche le Regioni e gli enti locali, quali quelle che riguardano la partecipazione dell'interessato al procedimento; l'individuazione del responsabile del procedimento; l'obbligo di conclusione del provvedimento entro il termine prefissato; il diritto di accesso alla documentazione amministrativa; rilevata altresì la definizione di un ambito di disposizioni della predetta legge riferibili ai livelli essenziali delle prestazioni, la cui applicazione può essere oggetto di intesa tra Stato e Regioni, quali l'istituto del silenzio assenso e quello della dichiarazione di inizio attività, per i quali possono delinearsi, in sede di Conferenza unificata, ulteriori casi di non applicazione per le autonomie locali;
considerate le previsioni di cui all'articolo 30 del testo, volte a semplificare la disciplina contabile per i comuni di piccole dimensioni e recanti delega al Governo per la razionalizzazione del ruolo del segretario comunale nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti attraverso l'unificazione delle sedi di segreteria comunale ed il riordino delle funzioni dei segretari comunali in servizio presso le sedi di segreteria unificate; rilevato che, al comma 5, sarebbe opportuno legittimare gli enti locali a procedere, anche in caso di mancato esercizio della delega, ad adottare propri modelli e schemi contabili semplificati;
rilevato il contenuto dell'articolo 41 del provvedimento che, introducendo l'articolo 6-bis nel decreto legislativo 165/2001, reca disposizioni volte alla razionalizzazione delle spese per il funzionamento delle pubbliche amministrazioni subordinando il ricorso alle modalità di esternalizzazione della fornitura di servizi alla realizzazione di economie di gestione ed all'adozione di misure di contenimento delle spese di personale; evidenziato al riguardo che la Corte costituzionale, con sentenza n. 17 del 2004, ha ricondotto le previsioni di tale tenore all'ambito della competenza legislativa dello Stato relativa alla determinazione dei principi fondamentali nella materia riconducibile alla «armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario», ai sensi degli articoli 117, terzo comma e 119, secondo comma, della Costituzione;
considerate le previsioni dell'articolo 42 del testo, recanti modifiche all'articolo 7 della legge n. 131 del 2003, sulle modalità di attuazione del conferimento delle funzioni amministrative agli enti territoriali e del trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative necessari per l'esercizio delle medesime funzioni; rilevato altresì il comma 3 dell'articolo 42 predetto, che pone una norma di principio in materia di servizi pubblici locali prevedendo che i comuni con meno di 20.000 abitanti debbano gestirli in forma associata; evidenziato al riguardo che la Corte costituzionale, con la sentenza 272/2004, ha precisato che la disciplina dei servizi pubblici locali «può essere agevolmente ricondotta nell'ambito della materia tutela della concorrenza, riservata dall'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato», qualora si tratti di servizi pubblici locali di rilevanza economica; segnalata inoltre l'opportunità di un coordinamento


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della disposizione in esame con le previsioni dell'articolo 23-bis della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del decreto legge n. 112 del 2008, che reca una riforma di carattere generale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;

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PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di coordinare il contenuto degli articoli 1, 2, 4 e 21 del provvedimento in esame, recanti norme in materia di revoca delle assegnazioni effettuate dal CIPE delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS); di istituzione di un Fondo per il finanziamento di interventi tesi al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale e di concentrazione delle risorse del Quadro strategico nazionale per il periodo 2007-2013 su infrastrutture di interesse strategico regionale; di costituzione della società per azioni «Banca del Mezzogiorno» e di riordino della disciplina relativa all'affidamento e alla gestione dei servizi pubblici locali, con le previsioni di cui agli articoli 6-ter, 6-quater, 6-quinquies e 23-bis della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del decreto legge n. 112 del 2008, aventi ad oggetto le medesime materie;
b) valutino le Commissioni di merito, in ordine al comma 3-novies dell'articolo 19, per il quale, qualora non si faccia ricorso alle procedure con le centrali di committenza, i trasferimenti ordinari a carico del bilancio dello Stato sono ridotti di un importo pari al maggiore onere sostenuto dalle amministrazioni rispetto a quanto sarebbe derivato dall'affidamento alle centrali di committenza, l'opportunità di applicare la suddetta previsione ai soli casi in cui gli enti locali non abbiano fatto ricorso alla centrale di committenza regionale ovvero ai capitolati e prezziari dei lavori della regione;
c) valutino le Commissioni di merito, all'articolo 30, di sopprimere i commi 1 e 2 affinché sia rinviata la disciplina delle farmacie rurali ad una apposita legge-quadro in materia;
d) valutino le Commissioni di merito, al comma 5 dell'articolo 30, l'opportunità di legittimare gli enti locali, anche in caso di mancato esercizio della delega nei tempi ivi previsti, ad adottare propri modelli e schemi contabili semplificati;
e) valutino inoltre le Commissioni di merito, al comma 6 del medesimo articolo 30, l'opportunità di riformulare la lettera a) prevedendo, quale criterio per l'esercizio della delega, l'istituzione di una sede di segreteria comunale unificata cui fanno riferimento almeno 3 comuni lasciando alla concertazione locale l'estensione fino a 15 mila abitanti;
f) valutino le Commissioni di merito, in relazione al comma 3 dell'articolo 42, che dispone che i comuni con meno di 20.000 abitanti debbano gestire i servizi pubblici locali in forma associata, l'opportunità di precisare che tale principio opera in relazione ai servizi pubblici locali di rilevanza economica; sia inoltre attuato un coordinamento normativo tra la previsione suddetta e l'articolo 23-bis della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del decreto legge n. 112 del 2008, che regola la materia.