Commissione parlamentare per le questioni regionali - Marted́ 11 novembre 2008


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ALLEGATO 1

Istituzione della Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia (C. 1493 Barbareschi).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminata, per i profili di competenza, la proposta di legge C. 1493, in corso di esame presso la I Commissione della Camera, recante l'istituzione della Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia;
considerato che l'istituzione di una nuova solennità civile della Repubblica richiede, per sua natura, una disciplina unitaria a livello nazionale con legge dello Stato, e rilevato che la specifica previsione sulle iniziative di sensibilizzazione che regioni ed enti locali sono tenuti a promuovere, anche nelle istituzioni scolastiche, afferisce a materia di competenza legislativa concorrente, quale la «promozione e organizzazione di attività culturali e istruzione» di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione; preso atto al riguardo che, in ordine alle menzionate iniziative di promozione e sensibilizzazione, viene salvaguardata l'autonomia e le specifiche competenze di regioni ed enti locali,
esprime

PARERE FAVOREVOLE.


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ALLEGATO 2

Abrogazione dell'articolo 1-septies del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, in materia di equipollenza di diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia. (S. 572 Caforio).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge S. 572, in corso di esame presso la 7a Commissione del Senato, recante abrogazione dell'articolo 1-septies del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, in materia di equipollenza di diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia;
considerato che il testo appare riconducibile alle «norme generali sull'istruzione», di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione, e che presenta profili di attinenza con la materia «professioni», che il terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione demanda alla competenza legislativa concorrente; valutato altresì che l'articolo 33 della Costituzione prevede il superamento di un esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni e che l'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, che fissa il profilo dei laureati in scienze motorie, non ne dispone l'abilitazione all'esercizio dell'attività sanitaria,
esprime

PARERE FAVOREVOLE.


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ALLEGATO 3

Nuove norme in materia di difficoltà specifiche d'apprendimento (S. 1006 Vittoria Franco e S. 1036 Asciutti).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il testo degli identici disegni di legge S. 1006 e S. 1036, in corso di esame presso la 7a Commissione del Senato, recanti nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento;
considerato che i provvedimenti in esame recano norme riconducibili alle materie «tutela della salute» e «istruzione» che, ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, rientrano in ambiti di competenza regionale concorrente; preso atto, con particolare riferimento all'istruzione, che il secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, alla lettera m), assegna alla competenza esclusiva statale la «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale», e rilevato che il terzo comma del medesimo articolo 117 rinvia alla competenza concorrente Stato-Regioni la materia «istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale»,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di stabilire, all'articolo 7, che i decreti ministeriali ivi richiamati, riguardanti, rispettivamente, la definizione di linee guida per la predisposizione di protocolli regionali finalizzati all'identificazione precoce delle DSA, e modalità di formazione specifiche dei docenti e forme di verifica e di valutazione finalizzate ad evitare condizioni di svantaggio degli alunni con DSA, siano adottati previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, affinché siano salvaguardate le competenze costituzionalmente riconosciute alle regioni.