V Commissione - Mercoledì 19 novembre 2008


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ALLEGATO

Piano programmatico di interventi volti alla razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali del sistema scolastico (Atto n. 36).

DOCUMENTAZIONE DEL GOVERNO

Si rappresenta quanto segue.
In via preliminare, va evidenziato che il piano in esame costituisce una «programmazione degli interventi» da adottare per il conseguimento degli obiettivi di cui al citato articolo 64, comma 6, della legge n. 133 del 2008 ed i relativi effetti finanziari non possono che essere stimati in linea di massima; con i successivi regolamenti, previsti dalla norma di riferimento, saranno individuati i criteri e le modalità di applicazione delle iniziative specifiche, per i quali dovrà essere effettuata la quantificazione dei conseguenti effetti finanziari che saranno puntualmente verificati dallo scrivente.
1. Con riferimento alla richiesta di chiarimenti in ordine ai criteri applicativi degli interventi indicati ai punti 1) (Innalzamento rapporto alunni/classe), 2) (Determinazione dell'organico della scuola primaria), 3) (Graduale eliminazione dei posti di specialista di lingua inglese nella scuola primaria) e 4) (Determinazione dell'organico della scuola di primo grado) della relazione tecnico-finanziaria, non si può che rinviare all'Amministrazione competente, facendo in ogni caso presente che si tratterebbe di iniziative oggettivamente realizzabili, in quanto correlate alla modifica di criteri e parametri non di rilevante entità, per quanto concerne l'innalzamento del rapporto alunni/classe (0,40 in 3 anni), e, negli altri casi, già in sostanza previsti o avviati con precedente normativa - decreto legislativo n. 59 del 2004 per gli interventi di cui ai punti 2) e 4) e legge finanziaria n. 296 del 2006 per l'intervento di cui al punto 3); nel contempo, va evidenziato che la loro efficacia non potrà che essere verificata in sede regolamentare, allorché saranno puntualmente individuati i criteri e le modalità di applicazione delle iniziative previste. A tal riguardo, si ricorda inoltre che l'effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio previsti dall'articolo 64, comma 6, citato in premessa, è garantito dall'attività di monitoraggio del processo attuativo dei vari interventi (articolo 64, comma 7) e dalla prescritta clausola di salvaguardia finanziaria (articolo 64, comma 8).
2. In merito alle perplessità manifestate circa le economie stimate a fronte dell'intervento di cui al punto 2 della R.T. (organico scuola primaria), si precisa che la stima delle stesse è stata effettuata sulla base dell'opzione relativa alle 27 ore settimanali, comportanti una riduzione di 3 ore per classe. In applicazione di tale modello didattico-organizzativo, come indicato nella parte illustrativa del piano, verrà determinata la consistenza dell'organico docente; le singole istituzioni scolastiche, in relazione alla dotazione organica assegnata, e nel rispetto della propria autonomia, potranno costituire anche classi funzionanti a 30 ore. Per quanto concerne, poi, il modello del maestro unico, nel piano viene specificato che le conseguenti economie, «risultano allo stato non quantificabili» e che le stesse, allorché conseguite, ridurranno «l'incidenza degli altri interventi». In proposito


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va evidenziato che la norma è prevista in un decreto-legge attualmente in corso di conversione e comunque già modificato dalla Camera (A.C. 1634-A).
Si fa, inoltre, presente che, per la stima delle predette economie, per motivi prudenziali, non si è peraltro tenuto conto dei risparmi di spesa conseguenti alla «revisione delle attuali forme di compresenza» da attuare in applicazione del piano programmatico (vedasi paragrafo «Revisione dei quadri orario nei diversi ordini di scuola»), in quanto l'entità degli stessi costituisce una variabile correlata alle effettive modalità attuative di tale modello didattico, da definire in sede regolamentare.
3. Circa le perplessità rappresentate in merito alla correttezza del dato relativo alle riduzioni di personale previste per effetto della graduale eliminazione di specialista di lingua inglese nella scuola primaria, si precisa che l'insegnamento della lingua inglese in tale ordine di scuola, in base alla normativa vigente, non può che essere impartito dagli insegnanti della scuola primaria in possesso della specifica qualificazione; pertanto non sarebbe possibile utilizzare per tale insegnamento docenti di inglese appartenenti ad altro ordine e grado di istruzione. Relativamente poi alla congruità delle risorse finanziarie disponibili in relazione all'attività di formazione linguistica obbligatoria, prevista dal piano, si fa presente che, in base alla vigente normativa, il Ministro dell'istruzione, dell'università e ricerca provvede a ripartire annualmente, con apposito decreto, le risorse finanziarie destinate allo scopo, sulla base delle esigenze di formazione esistenti al momento.
Per quanto concerne i risparmi di spesa conseguibili per effetto della riconduzione a 18 ore settimanali di tutte le cattedre di istruzione secondaria, gli ulteriori elementi richiesti non possono che essere forniti dal MIUR, ricordando in ogni caso quanto evidenziato in premessa circa la natura programmatica del documento in esame.
4. Ulteriori chiarimenti sono stati richiesti circa il raccordo tra l'innalzamento del rapporto alunni/classe pari a 0,40 e l'incremento di un punto del rapporto alunni/docente di cui all'articolo 64, comma 1, della citata legge n. 133 del 2008. Al riguardo si precisa che il predetto innalzamento del rapporto alunni/classe costituisce uno degli interventi previsti dal piano medesimo per il conseguimento dell'obiettivo finale di aumento di un punto del rapporto alunni/docente che, si sottolinea, è da realizzare nell'arco di un triennio, considerata la rilevanza dello stesso.
Il lieve scostamento rilevato tra i dati indicati nella tabella relativa all'innalzamento del rapporto alunni/classe e quelli riportati in recenti pubblicazioni del MIUR è da imputarsi ad un aggiornamento degli stessi, rilevati in tempi diversi.
5. Con riguardo alle previsioni relative alla scuola dell'infanzia, si precisa che eventuali economie potrebbero scaturire da una differente articolazione dell'orario delle attività educative da intendersi come una razionalizzazione della stessa, considerati i criteri indicati nel piano medesimo (parte illustrativa); gli eventuali risparmi verrebbero comunque utilizzati per una progressiva generalizzazione del servizio. In merito, poi, alle perplessità segnalate circa l'inconciliabilità della configurazione di un diritto all'anticipo ed il limite di spesa indicato «nei limiti delle disponibilità finanziarie esistenti», si ritiene che le stesse siano superabili, considerato che si tratta di offerta educativa non obbligatoria e pertanto attuabile solo nell'ambito delle risorse disponibili. Giova ricordare, a tal riguardo, che analoghe modalità di copertura finanziaria erano state già individuate nella legge delega n. 53 del 2003 (articolo 7, comma 4), ove era stata originariamente prevista la possibilità di iscrizioni anticipate nella scuola dell'infanzia.
6. Con riferimento, poi, al carattere oneroso della norma concernente «il maestro unico» di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 137 del 2008 (peraltro modificato ed integrato in sede di approvazione da parte della Camera dei Deputati A.C.


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1634-A), che apparirebbe in contrasto con l'indicazione contenuta nel piano circa le economie recate da tale intervento, sebbene non quantificabili, si precisa che la riconduzione dell'attuale modulo didattico (tre docenti ogni due classi) a classi funzionanti con un unico insegnante (per 24 ore settimanali) è evidente che comporti un minor fabbisogno di personale correlato, peraltro, a cattedre intere; la maggiore spesa, di natura contrattuale, è relativa all'incremento di due ore di insegnamento aggiuntive, prestate dal maestro unico, rispetto all'orario cattedra previsto dalle disposizioni vigenti (22 ore settimanali). Tale onere, per i motivi innanzi esposti, non può che essere inferiore ai risparmi realizzabili in applicazione del nuovo modello didattico-organizzativo.
7. Infine, in ordine alle riduzioni di personale ATA, si fa presente che la prevista «costituzione dell'organico dell'area C» costituirebbe una eventualità da realizzarsi, in ogni caso, «nell'ambito delle risorse finanziarie e di organico come sopra definite» ovvero dopo il completo conseguimento delle economie di spesa previste dal citato articolo 64 della legge n. 133 del 2008.