VII Commissione - Marted́ 25 novembre 2008


Pag. 120

ALLEGATO 1

5-00471 Siragusa: Eventuali provvedimenti del Provveditore agli studi di Messina per prevenire fenomeni di bullismo e vandalismo nelle scuole.

TESTO DELLA RISPOSTA

Il direttore dell'ufficio scolastico regionale per la Sicilia è intervenuto presso il dirigente dell'ufficio scolastico provinciale di Messina invitandolo ad evitare, per il futuro, circolari che possano sembrare adesioni ad iniziative, sia pure legittime, ma con interessi commerciali.
La circolare inviata alle scuole di pertinenza dal dirigente dell'ufficio scolastico provinciale di Messina, ha suscitato gravi polemiche ma, pur discutibile, non poteva comunque ledere l'autonomia delle situazioni scolastiche in una materia che è compiutamente disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 21 novembre 2007 con quale sono state apportate sostanziali modifiche al regolamento concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado (decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249).
Le norme in esso contenute, infatti, consentono alle istituzioni scolastiche di rispondere adeguatamente al crescente diffondersi nelle comunità scolastiche di fenomeni, talvolta gravissimi, di violenza, bullismo o comunque di offesa alla dignità ed al rispetto della persona umana.
L'autonomia scolastica, inoltre, consente alle singole istituzioni di programmare e condividere, con gli studenti, con le famiglie, con le altre componenti scolastiche e le istituzioni del territorio, il percorso educativo da seguire per la crescita umana e civile dei giovani al fine, di formare cittadini che abbiano senso di identità, appartenenza e responsabilità.


Pag. 121

ALLEGATO 2

5-00487 Zazzera: Riassetto degli orari di lezione, in particolare negli istituti tecnici industriali ad indirizzo chimico.

TESTO DELLA RISPOSTA

La specifica questione che riguarda l'istruzione tecnica e professionale è stata costantemente al centro del dibattito che si è sviluppato nell'ambito della riforma complessiva che interessa da diversi anni la riforma del nostro sistema scolastico.
Una risposta è stata data dalla legge n. 40 del 2007 che all'articolo 13 ha previsto misure di riassetto dell'istruzione tecnica e professionale quali la riduzione del numero degli attuali indirizzi e il loro ammodernamento, la previsione di un monte ore annuale di lezione sostenibile per gli allievi nei limiti del monte ore complessivo annuale già previsto per i licei economico e tecnologico dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e del monte ore complessivo annuale da definire ai sensi dell'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La stessa norma prevede l'avvio del processo di innovazione dall'anno scolastico 2009-2010.
Successivamente, l'articolo 64 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008, ha individuato un quadro organico di interventi e misure strettamente correlati ed interdipendenti secondo una logica unitaria. In particolare, la norma prevede che si provveda a dare attuazione a tali interventi, con appositi regolamenti relativi, tra l'altro, alla razionalizzazione delle classi di concorso, alla ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola, ivi compresi piani di studio e quadri orario, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali.
Come precisato nella relazione presentata dal Governo alla Commissione Cultura ove è all'esame il suddetto piano programmatico di interventi, lo schema di regolamento, riguardante il riordino degli istituti tecnici disciplinerà solo aspetti essenziali dell'istruzione tecnica quali:
il nuovo profilo educativo, culturale e professionale degli istituti tecnici, atto a formare giovani alle professioni tecniche con competenze, abilità e conoscenze, secondo il quadro europeo dei titoli e delle qualifiche, anche per favorirne la spendibilità in ambito europeo;
l'impianto dei singoli indirizzi e i relativi quadri orario;
la confluenza tra gli attuali e i nuovi ordinamenti.

Tutti gli altri aspetti saranno disciplinati con successivi provvedimenti non aventi carattere regolamentare in modo più flessibile nell'ottica di coinvolgimento diretto delle scuole, delle parti sociali, dei collegi e degli ordini professionali.
Il numero di ore annuali previsto per questi istituti è di 1056, corrispondente a 32 ore settimanali ed è articolato in un'area di istruzione generale comune e un'area di indirizzo.
Lo schema di regolamento - da emanare secondo le procedure previste dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1998 - è allo stato attuale in fase di istruttoria preliminare.
I profili ed i quadri orario saranno allegati ai regolamenti dei quali faranno parte integrante.


Pag. 122


Qualsiasi valutazione in merito a quanto richiesto dall'onorevole interrogante potrà essere espressa solo dopo la conclusione del procedimento suddetto, che prevede l'assunzione dei pareri delle competenti assemblee parlamentari.
Infine si fa presente che il documento, al quale fa riferimento l'onorevole interrogante, elaborato dalla Commissione tecnico scientifica - istituita nella precedente legislatura e confermata nell'attuale - proposto per l'esame e la discussione, ai sindacati, alle parti datoriali ed agli organi e ai collegi professionali nelle audizioni svoltesi presso il Ministero nel settembre 2008; è un documento di base che non contiene né piani di studio né quadri orario.


Pag. 123

ALLEGATO 3

5-00527 Lorenzin: Chiarimenti relativi alla recita scolastica preparata presso la scuola elementare «Tittoni» di Bracciano (Roma).

TESTO DELLA RISPOSTA

In ordine ai fatti oggetto dell'interrogazione parlamentare è stato interessato il direttore dell'ufficio scolastico regionale per il Lazio.
Dalla documentazione acquisita - relazione del dirigente scolastico della scuola elementare «Titttoni» di Bracciano, dichiarazioni rese dalle insegnanti e lettera aperta di tutti i genitori della classe VB al sindaco - si rileva che gli allievi sono stati in alcun modo coinvolti dalle insegnanti, direttamente o indirettamente, nella cosiddetta «recita a sfondo politico»; agli alunni non è stato chiesto di imparare il «cosiddetto copione»; non sono state fatte prove per alcuna recita né alcuna ha mai avuto luogo; non è dato alle famiglie alcun volantino tramite i bambini che invitasse i genitori a partecipare al corteo di protesta.
Il dirigete scolastico, intervistato in data 28 ottobre 2008, dai giornalisti circa una presunta recita che sarebbe stata preparata nella scuola, ha immediatamente aperto una inchiesta nei confronti delle insegnanti coinvolte, le quali hanno risposto negando l'accaduto; il brogliaccio in questione, predisposto per gli adulti e impropriamente finito nelle mani di un genitore, era, come dichiarato dalle insegnanti, «l'ipotesi di una rappresentazione all'interno di una manifestazione relativa ad una notte bianca riservata ad insegnanti e genitori». Le stesse insegnanti hanno dichiarato inoltre: «il tutto è rimasto una ipotesi, attesi i numerosi e diversi pareri.
Tutti i genitori degli alunni della classe hanno firmato una lettera aperta al sindaco di Bracciano nella quale smentiscono le notizie pubblicate da alcuni quotidiani con grande ridondanza e ribadiscono la loro solidarietà alle insegnanti stigmatizzando l'uso strumentale di tali azioni.
Con riguardo al caso dell'istituto «Boccaccio» di Firenze, il direttore dell'ufficio scolastico regionale per la Toscana, appena venuto a conoscenza degli episodi a mezzo stampa, ha disposto appositi accertamenti ispettivi, dai quali è emerso che effettivamente gli episodi medesimi sono accaduti.
Essendo stati ravvisati comportamenti integranti violazione dei doveri, il medesimo direttore ha disposto affinché fossero avviati i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili.


Pag. 124

ALLEGATO 4

5-00534 Centemero: Sull'adozione di libri di testo scolastici ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge n. 137 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008.
5-00559 Centemero: Armonizzazione della disciplina legislativa in materia di libri di testo scolastici.
5-00560 Centemero: Chiarimenti sulla disciplina legislativa in materia di libri di testo scolastici.

TESTO DELLA RISPOSTA

Rispondo congiuntamente alle interrogazioni n. 5-00534, n. 5-00559 e n. 5-00560 dell'onorevole interrogante riguardanti l'adozione dei libri di testo con particolare riguardo alle novità introdotte dal decreto legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008 e dal decreto legge n. 137 del 2008, convertito dalla legge n. 169 del 2008.
In merito all'interrogazioni n. 5-00534 e 5-00560 faccio presente che l'articolo 15 della legge n. 133 del 2008 prevede l'adozione di testi scolastici disponibili, in tutto o in parte, sulla rete internet e che i libri di testo devono sviluppare i contenuti essenziali dei piani di studio, come rimodulati ai sensi dell'articolo 64 della legge n. 133 sopra citata.
Nel medesimo articolo 15 si precisa, altresì, che con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dovranno essere determinate le caratteristiche tecniche dei libri a stampa e le caratteristiche tecnologiche dei testi in versione on line o mista, il prezzo dei libri di testo della scuola primaria e i tetti di spesa della dotazione libraria per ciascun anno di corso della scuola secondaria di I e II grado.
L'articolo 5 della legge n. 169 del 2008 prevede la cadenza quinquennale delle adozioni dei testi scolastici per la scuola primaria e ogni sei anni per la scuola secondaria di I e di II grado.
Allo stato, il Ministero sta predisponendo, come previsto dalle norme sopra indicate, il decreto relativo alla materia in argomento unitamente alle istruzioni operative da trasmettere alle scuole per le adozioni dei testi per il prossimo quinquennio (scuola primaria) e sessennio (scuola secondaria di I e di II grado) a decorrere dall'anno scolastico 2009-2010.
Ricordo che i libri di testo di prossima adozione dovranno sviluppare i contenuti essenziali dei piani di studio, come rimodulati ai sensi dell'articolo ai sensi dell'articolo 64 della legge di conversione n. 133 del 2008.
In merito alla interrogazione n. 5-00559 faccio presente che il suddetto articolo 15 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito nella legge n. 133 del 2008 prevede che, a partire dall'anno scolastico 2011-2012, i collegi dei docenti adottino esclusivamente libri utilizzabili nelle versioni on line scaricabili da internet o mista.
L'articolo 5 della legge n. 169 del 2008 prevede che i competenti organi scolastici adottino libri di testo in relazione ai quali l'editore si è impegnato a mantenere in


Pag. 125

variato il contenuto nel quinquennio, salvo che per la pubblicazione di eventuali appendici di aggiornamento da rendere separatamente disponibili.
Preciso, infine, che già nelle istruzioni trasmesse con circolare, n. 9 del 15 gennaio 2008, concernente le adozioni dei testi scolastici per il corrente anno, era prevista la possibilità di aggiornamenti solo in caso di obbiettive necessità determinate da sostanziali innovazioni scientifiche o didattiche, mediante aggiunta, eliminazione, sostituzione o riedizione di singole parti o sezioni.


Pag. 126

ALLEGATO 5

5-00581 Giulietti: Chiarimenti sulle competenze attribuite all'Ente Roma Capitale.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'onorevole Giulietti riferisce di notizie di stampa, diffuse all'indomani dell'approvazione in Consiglio dei Ministri del disegno di legge sul federalismo fiscale, secondo le quali il Governo avrebbe in quella sede previsto la devoluzione della tutela dei beni storici artistici ambientali e fluviali al Comune di Roma. Chiede, al riguardo, «quali siano i reali intendimenti del Governo in relazione alla questione ... e in particolare quale sia la posizione del Ministro per i beni e le attività culturali circa la possibilità che le competenze sopra indicate siano attribuite all'Ente Roma Capitale».
Come giustamente riferito dallo stesso onorevole interrogante, il disegno di legge A.S. 1117, recante Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione sul federalismo (scale, presentato dal Governo il 15 ottobre 2008, non contiene traccia alcuna della previsione normativa, oggetto dell'interrogazione, con la quale sarebbe stato disposto il trasferimento al Comune di Roma delle funzioni statali di tutela del patrimonio culturale.
La posizione del Ministro per i beni e le attività culturali è al riguardo di ferma contrarietà a una siffatta ipotesi devolutiva. E ciò sia per ragioni di incostituzionalità di una diversa soluzione, sia per ragioni sostanziali, consistenti nella necessità di mantenere le funzioni di tutela a un livello di governo, quello statale, adeguato per strutture ed esperienza storica degli uffici (soprintendenze) e differenziato rispetto ad altre e potenzialmente confliggenti funzioni, quali quelle facenti capo all'ente locale (ancorché dotato di speciale rilievo e autonomia, quale la città di Roma capitale).
Al riguardo è agevole osservare, sotto il primo profilo, che la Costituzione, nel combinato disposto degli articoli 116, 117, secondo comma e 118, definisce chiaramente i modi e i limiti - piuttosto stretti - di una potenziale devoluzione delle competenze di tutela alle autonomie territoriali.
L'articolo 116, terzo comma, della Costituzione ci dice che ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, anche (tra l'altro) nella materia della tutela dei beni culturali e paesaggistici, possono essere attribuite ad altre Regioni (diverse da quelle dotate di autonomia speciale), con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 119, approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.
L'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, come è noto, assegna allo Stato la competenza legislativa esclusiva nella materia della tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
Infine l'articolo 118 della Costituzione, in tema di funzioni amministrative, dopo aver previsto il principio di sussidiarietà verticale, bilanciato però dai contrapposti principi della differenziazione ed adeguatezza, stabilisce, al terzo comma, che «La legge statale disciplina forme di intesa e coordinamento fra Stato e Regione nella materia della tutela dei beni culturali». Questo quadro di previsioni costituzionali riceve puntuale applicazione, a livello di


Pag. 127

legge ordinaria, nella previsione dell'articolo 5 (Cooperazione delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali in materia di tutela del patrimonio culturale) del codice dei beni culturali e del paesaggio, introdotto con il decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modificazioni.
Discende evidente, da questa ricostruzione normativa, che la Costituzione esclude la trasferibilità di funzioni di tutela direttamente alle autonomie locali, essendo prevista espressamente solo la possibilità di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia (normativa e amministrativa) - articolo 116 -, ovvero l'attribuzione di ulteriori competenze amministrative di tutela - articolo 118 - solo in favore delle Regioni, e sulla base (rispettivamente) di una legge «rinforzata», approvata dalle Camere a maggioranza assoluta, ovvero di apposite forme di intesa e coordinamento fra Stato e Regione disciplinate dalla legge statale.
In conclusione, un'ipotesi, quale quella paventata dall'onorevole interrogante, e che sarebbe stata ipotizzata in seno a disegno di legge sul federalismo fiscale, si rivelerebbe palesemente incostituzionale.
La posizione del Ministro per i beni e le attività culturali «circa la possibilità che le competenze sopra indicate siano attribuite all'Ente Roma Capitale» è dunque una posizione di netta contrarietà. E non solo per le enunciate ragioni di non conformità alla Costituzione di un'ipotesi diversa, ma anche e soprattutto per ragioni sostanziali di adeguatezza e differenziazione del livello di governo adatto a garantire idonei livelli di tutela del patrimonio, livello di governo che, conformemente alla ormai secolare tradizione del diritto italiano, deve individuarsi nello Stato.
Naturalmente la posizione del Ministro per i beni e le attività culturali e del Governo resta del tutto favorevole a valutare ipotesi di intese e accordi con gli enti territoriali, ivi incluso, ovviamente, il Comune di Roma, volti a dare efficienza ed efficacia allo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, in un'ottica di leale cooperazione e nel quadro della generale previsione dell'articolo 15 della legge n. 241 del 1990.


Pag. 128

ALLEGATO 6

5-00502 Ghizzoni: Richiesta di chiarimenti sull'esercizio del libero confronto nelle scuole della provincia di Bologna.

TESTO DELLA RISPOSTA

Appare fuor dubbio che l'esercizio della critica è una espressione di responsabilità personale. Gli studenti possono esprimere le loro critiche leggittimamente, purché in forma pacifica, negli appropriati spazi assegnati loro come le assemblee di classe, di istituto e le Consulte.
In tale contesto gli studenti, infatti, hanno diritto di esprimere le proprie opinioni, possono elaborare proposte, in virtù del decreto del Presidente della Repubblica n. 567/96 e successive modifiche ed integrazioni, possono ricorrere allo Statuto degli studenti e delle studentesse, che riconosce loro molteplici diritti quali la libertà di pensiero, di riunione ed altri ancora, hanno diritto di essere informati sulle decisioni e le norme che regolano la vita della scuola, possono, qualora vi fossero inadempienze o torti nei loro confronti, appellarsi agli appositi organi di garanzia operanti all'interno delle istituzioni scolastiche e a livello regionale presso ogni ufficio scolastico regionale.
Infatti lo Statuto delle studentesse e degli studenti delle scuole secondarie rappresenta uno strumento fondamentale per l'affermazione di una cultura dei diritti e dei doveri tra le giovani generazioni di studenti.
L'insieme di tali diritti, e dei connessi doveri, è oggetto da anni di iniziative da parte del Ministero che ha inteso sviluppare, nel contesto dei progetti di educazione alla cittadinanza rivolti alla popolazione studentesca, la consapevolezza dei limiti degli stessi diritti e dei corretti modi di espressione del dissenso.
Per gli studenti, come per ogni cittadino, il principio costituzionale di libera espressione del proprio dissenso ed anche della legittima protesta, trova, infatti, un limite invalicabile nel rispetto del diritto altrui.
Ricordo che in questi giorni è stato convertito nella legge n. 169 il decreto legge 30 ottobre 2008 n. 137 il quale all'articolo 1 reca disposizioni in merito all'acquisizione di conoscenze e competenze relative a cittadinanza e Costituzione.
La disciplina «Cittadinanza e Costituzione» introdotta dalla legge, mira all'acquisizione di conoscenze e alla messa in pratica di comportamenti individuali e collettivi civilmente e socialmente responsabili.
Per quanto riguarda le altre componenti scolastiche (personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario) le norme di riferimento sono contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola.
Quanto all'incarico ispettivo conferito dal direttore generale dell'ufficio scolastico regionale per l'Emilia Romagna, il testo dell'incarico è il seguente: «Si incarica la signoria vostra di svolgere funzioni di vigilanza, assistenza, consulenza e supporto alle istituzioni scolastiche della provincia di Bologna, con particolare riferimento alle procedure di corretto utilizzo dei locali scolastici per iniziative ed attività che riguardino componenti della comunità scolastica».
Per quanto sopra detto, l'incarico ispettivo è indirizzato squisitamente al rispetto della normativa che, del resto, lascia ampio margine all'esercizio della critica e della espressione delle proprie opinioni.


Pag. 129

ALLEGATO 7

DL 154/2008 Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali (C. 1891 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),
esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 1891 di conversione in legge del decreto-legge n. 154 del 2008, recante disposizioni per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali;
rilevato che l'articolo 3, recante misure in materia di dimensionamento delle istituzioni scolastiche, è stato oggetto di dibattito in Commissione VII nel corso dell'esame del Piano programmatico di interventi volti alla razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali del sistema scolastico (atto n. 36) e che sul tema del dimensionamento scolastico la proposta di parere favorevole con condizioni del relatore relativa al piano in questione, presentata nella seduta del 18 novembre 2008, rileva che «i parametri per il dimensionamento delle istituzioni scolastiche, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998 n. 233 e le disposizioni per l'istituzione, la soppressione o l'aggregazione delle scuole, previsti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 risultano tuttora vigenti» e pone, come specifica condizione, che «si dia attuazione al parere della unificata Stato regioni e autonomie locali, espresso nella riunione del 13 novembre 2008»;
considerato in particolare che, ai sensi del comma 4-sexies del medesimo articolo 3, alla Conferenza unificata è attribuito il monitoraggio sull'attuazione della disciplina di cui ai commi 4-quater e 4-quinquies del medesimo articolo e che, in specie, in relazione agli adempimenti di cui al citato comma 4-quater il monitoraggio è finalizzato anche all'adozione, entro il 15 febbraio 2009, di eventuali interventi necessari per garantire il conseguimento degli «obiettivi di finanza pubblica»;
sottolineato che il comma 4-sexies, secondo periodo, dell'articolo 3 fa riferimento agli «obiettivi di finanza pubblica», mentre il comma 6 dell'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008 richiama le «economie lorde di spesa», per cui non appare chiaro a chi facciano capo gli eventuali interventi necessari per garantire il conseguimento degli «obiettivi di finanza pubblica» e con quali strumenti saranno disposti i medesimi interventi;
tenuto conto altresì che oltre al monitoraggio svolto ai sensi del comma 4-sexies dell'articolo 3 è previsto dal comma 7 dell'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008 un monitoraggio effettuato da un comitato di verifica tecnico-finanziaria;
evidenziato inoltre che il comma 8 dell'articolo 64 prevede una «clausola di salvaguardia» differente da quella contenuta nel comma 4-sexies dell'articolo 3 del provvedimento in esame;


Pag. 130


esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) con riferimento al comma 4-sexies dell'articolo 3, si ritiene necessario chiarire se con l'espressione «obiettivi di finanza pubblica» si intenda far riferimento alle economie lorde di spesa di cui al comma 6 dell'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, precisando inoltre a chi facciano capo gli eventuali interventi necessari per garantire il conseguimento degli «obiettivi di finanza pubblica» e con quali strumenti saranno disposti i medesimi interventi;
2) sempre in ordine al medesimo comma 4-sexies citato, occorre chiarire come si raccordi il monitoraggio ivi previsto con quello effettuato dal comitato di verifica tecnico-finanziaria previsto dal comma 7 dell'articolo 64 del decreto-legge 112 del 2008;
3) occorre infine chiarire come si raccordi la «clausola di salvaguardia» prevista dal comma 4-sexies dell'articolo 3 con la clausola di salvaguardia prevista dal comma 8 dell'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008.