Commissione parlamentare per le questioni regionali - Marted́ 25 novembre 2008


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ALLEGATO 1

DL 154/08: Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali (C. 1891 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato, per i profili di propria competenza, il decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, recante disposizioni per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali, in corso di esame presso la V Commissione della Camera e su cui la Commissione ha espresso parere alla 5a Commissione del Senato il 21 ottobre 2008;
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PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire se l'importo di 260 milioni previsti nel testo dell'articolo 2 del decreto-legge a titolo di regolazione contabile pregressa quale ristoro delle minori entrate connesse all'ICI sia effettivamente adeguato alle necessità di bilancio degli enti locali;
b) valuti inoltre la Commissione di merito l'opportunità di definire più compiutamente, in ordine alle specifiche disposizioni del provvedimento tese a salvaguardare gli equilibri di bilancio delle autonomie territoriali, i profili di certezza e di trasparenza della registrazione dei flussi finanziari e dei meccanismi contabili disciplinati dal decreto-legge in esame;
c) valuti altresì la Commissione di merito, relativamente alle disposizioni recate dall'articolo 3, concernenti i piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche, che siano stabiliti, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, parametri adeguati a garantire la permanenza delle istituzioni scolastiche nelle aree montane, nelle piccole isole, nonché nelle aree geografiche contraddistinte da specificità etniche o linguistiche.


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ALLEGATO 2

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile (S. 1082 Governo, approvato dalla Camera).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge S. 1082 Governo, approvato dalla Camera, recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile, in corso di esame presso le Commissioni riunite 1a e 2a del Senato e su cui la Commissione ha espresso parere alle Commissioni riunite I e V della Camera;
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PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
all'articolo 2 siano riformulati i commi 3-novies e 3-decies nel senso di precisare che nel caso, ivi previsto, di accertato maggiore onere sostenuto dall'amministrazione locale, i trasferimenti ordinari a carico del bilancio dello Stato sono stabilmente ridotti di un importo pari al maggiore onere sostenuto dall'amministrazione rispetto a quanto sarebbe dovuto dall'utilizzo della procedura indicata al comma 3-bis, e nel senso che l'amministrazione locale non può fare ricorso per il relativo finanziamento all'imposta di scopo di cui all'articolo 1, comma 145 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 216 e gli stessi enti non possono procedere a variazioni in aumento di aliquote di tributi e di imposte proprie o di compartecipazioni a tributi statali o regionali per i cinque successivi esercizi;

e con le seguenti osservazioni:
a) valutino le Commissioni di merito, all'articolo 9, l'opportunità di legittimare gli enti locali, anche in caso di mancato esercizio della delega nei tempi ivi previsti, ad adottare propri modelli e schemi contabili semplificati;
b) valutino le Commissioni di merito, al comma 6 del medesimo articolo 9, l'opportunità di riformulare la norma prevedendo, quale criterio per l'esercizio della delega, l'istituzione di una sede di segreteria comunale unificata cui fanno riferimento almeno 3 comuni lasciando alla concertazione locale l'estensione fino a 15 mila abitanti;
c) valutino altresì le Commissioni di merito, in relazione al comma 3 dell'articolo 16 del provvedimento, che dispone che i comuni con meno di 20.000 abitanti debbano gestire i servizi pubblici locali in forma associata, l'opportunità di precisare che tale principio opera in relazione ai servizi pubblici locali di rilevanza economica.


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ALLEGATO 3

DL 172/08: Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale (C. 1875 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato, per i profili di propria competenza, il decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale, in corso di esame presso la VIII Commissione della Camera;
considerato che il provvedimento afferisce alla materia ambientale, assegnata dall'articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione, alla competenza esclusiva dello Stato, nonché ai settori «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato» e «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa», di competenza esclusiva dello Stato ai sensi delle lettere g) ed l) del medesimo comma 2 dell'articolo 117; evidenziato che le materie «protezione civile» e «governo del territorio» risultano assegnate dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione alla competenza concorrente tra Stato e regioni;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che le disposizioni recate dal testo in esame debbano comunque far salve le competenze costituzionalmente riconosciute alle autonomie territoriali ai sensi delle previsioni del titolo V, parte seconda, della Costituzione.


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ALLEGATO 4

Bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2009) (S. 1209 Governo, approvato dalla Camera).

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011 (S. 1210 Governo, approvato dalla Camera).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminati il disegno di legge S. 1209 Governo, approvato dalla Camera, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria per l'anno 2009», ed il disegno di legge S. 1210 Governo, approvato dalla Camera, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011», su cui la Commissione ha già espresso parere alla V Commissione della Camera;
rilevato che la portata innovativa del quadro legislativo vigente del disegno di legge finanziaria risulta sensibilmente limitata rispetto al passato, in coerenza con quanto disposto dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del decreto-legge n. 112 del 2008, ai sensi della quale la legge finanziaria per l'anno 2009 può contenere esclusivamente disposizioni strettamente attinenti al suo contenuto tipico, con «l'esclusione di disposizioni finalizzate direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, nonché di carattere ordinamentale, microsettoriale e localistico»;
preso atto che, in ordine agli effetti sui saldi di finanza pubblica, le linee portanti della manovra di finanza pubblica 2009-2011 sono state definite con il menzionato decreto legge n. 112 del 2008 e che, a legislazione vigente, il disegno di legge finanziaria in titolo non afferisce a specifici ambiti di materia di interesse della Commissione, ad esclusione delle previsioni di cui ai commi 41, 42 e 43 dell'articolo 2, relativi a modificazioni della disciplina del patto di stabilità interno ed al principio di ripartizione territoriale dell'incidenza delle utilizzazioni della dotazione complessiva del Fondo per le aree sottoutilizzate per una percentuale pari all'85 per cento in favore delle aree sottoutilizzate del Mezzogiorno ed al 15 per cento in favore delle aree sottoutilizzate del Centro-Nord;
rilevato che, in ordine al disegno di legge recante il bilancio annuale di previsione dello Stato e il bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011, il predetto decreto legge n. 112 del 2008 ha realizzato una manovra di stabilizzazione della finanza pubblica riferita al triennio 2009-2011 i cui effetti risultano già contabilizzati nel disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per l'esercizio 2009 e nel bilancio pluriennale 2009-2011, apportando talune riduzioni delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di competenza dei Ministeri ad esclusione delle spese di carattere obbligatorio, comprese le regolazioni contabili con le regioni ed i trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria;
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PARERE FAVOREVOLE