Commissione parlamentare per le questioni regionali - Resoconto di marted́ 25 novembre 2008


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SEDE CONSULTIVA

Martedì 25 novembre 2008. - Presidenza del presidente Davide CAPARINI.

La seduta comincia alle 13.30.

DL 154/08: Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali.
C. 1891 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla V Commissione della Camera).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).


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La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il deputato Nicolò CRISTALDI (PdL) relatore, riferisce sui contenuti del testo in esame, approvato dal Senato e su cui la Commissione ha espresso parere alla 5a Commissione della Senato il 21 ottobre 2008. Evidenzia che il testo reca disposizioni in materia di attuazione dei piani di rientro dai deficit sanitari; salvaguardia degli equilibri di bilancio degli enti locali; trasferimenti erariali in favore degli enti subentranti alle comunità montane disciolte; scioglimento dei consigli comunali nei casi di mancata approvazione del bilancio; determinazione dei trasferimenti erariali agli enti locali per l'anno 2009; proroga al 2009 della compartecipazione provinciale al gettito IRPEF; definizione dei piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche; proroga di termini entro cui i comuni devono aderire ad una forma associativa tra quelle consentite e riprogrammazione delle risorse di cui alla delibera CIPE del 30 settembre 2008. In ordine agli specifici profili di competenza della Commissione, segnala che l'articolo 1, al comma 1, apporta alcune modifiche al comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. In particolare, la lettera a) sopprime la facoltà del commissario ad acta di proporre la sostituzione dei direttori generali delle aziende sanitarie locali ovvero delle aziende ospedaliere; la lettera b) prevede la possibilità di nomina di uno o più sub commissari e consente al commissario ad acta di disporre la sospensione dalle funzioni dei direttori generali delle aziende sanitarie. Rileva che il comma 2 consente l'erogazione totale o parziale del maggior finanziamento, condizionato alla verifica positiva degli adempimenti, a quelle regioni nelle quali è stato nominato il commissario ad acta, in deroga a quanto sottoscritto negli accordi previsti, purché siano rispettate specifiche condizioni; il comma 3 precisa che le somme sono erogate a titolo di anticipazione e possono essere recuperate qualora la regione non attui nelle modalità stabilite il piano di rientro. Fa notare che il comma 5 dispone sulla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni relative all'abolizione del ticket di 10 euro di cui all'articolo 61, comma 19, del decreto-legge n. 112 del 2008, incrementando, per il 2009, il livello di finanziamento del SSN cui concorre ordinariamente lo Stato. Si sofferma quindi sull'articolo 2, che reca disposizioni dirette a garantire, per l'anno 2008, la compensazione, attraverso la misura dei trasferimenti erariali, delle variazioni di gettito dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) spettante ai comuni in conseguenza della iscrizione in catasto dei c.d. fabbricati ex-rurali dell'aggiornamento delle rendite catastali per i fabbricati iscritti alle categorie B ed E dell'abolizione dell'ICI sull'abitazione principale. Rileva che i commi da 1 a 5 riguardano la riduzione dei trasferimenti erariali in favore dei comuni operata in compensazione degli incrementi di gettito ICI, conseguenti alle modifiche del tributo apportate con il decreto-legge n. 262 del 2 ottobre 2006, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; i commi 6 e 7 si riferiscono alle certificazioni previste ai sensi dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93 (legge n. 126/2008), relativamente al rimborso ai comuni dei minori introiti derivanti dalla abolizione dell'ICI sull'abitazione principale. Sottolinea che il comma 8 prevede che in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali sono stabiliti criteri e modalità per il riparto tra i comuni dell'importo di 260 milioni di euro, a titolo di regolazione contabile pregressa, per i minori introiti conseguenti all'abolizione dell'ICI sulla prima casa, disposta ai sensi del decreto-legge n. 93/2008. In relazione all'articolo 2-quater, evidenzia che il comma 1 conferma per l'anno 2009 l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge n. 314 del 2004 (convertito dalla legge n. 26/2005), concernenti l'ipotesi di scioglimento dei consigli comunali, ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali e della verifica della salvaguardia degli equilibri


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di bilancio: il comma 2 provvede alla determinazione dei trasferimenti erariali spettanti agli enti locali per l'anno 2009 il comma 3 conferma, per l'anno 2009, la compartecipazione delle province al gettito dell'IRPEF. Riferisce che l'articolo 3 dispone che per l'anno scolastico 2009/2010 le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, realizzano il dimensionamento delle istituzioni scolastiche autonome, sulla base di un'intesa promossa dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, da adottare in sede di Conferenza unificata entro il 15 giugno 2009. Osserva che in tale sede devono essere definiti i criteri per la riqualificazione del sistema scolastico ed il contenimento della spesa pubblica, nonché i tempi e le modalità di realizzazione, attraverso appositi protocolli d'intesa tra le regioni e gli uffici scolastici regionali; alla Conferenza unificata è attribuito altresì il monitoraggio sull'attuazione della disciplina. Evidenzia che l'articolo 4 al 1o gennaio 2009 l'applicazione della norma che sanziona la permanenza dell'adesione da parte dei comuni a più di una forma associativa tra quelle previste dal Testo unico sugli enti locali. Si sofferma infine sull'articolo 5, che reca l'attribuzione al comune di Roma di un contributo di 500 milioni per l'anno 2008, volto al rimborso alla cassa depositi e prestiti della somma erogata a titolo di anticipazione finanziaria ai sensi dell'articolo 78, comma 8, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112. Per quanto concerne i futuri trasferimenti statali in favore del comune di Roma, nonché per il ripiano dei disavanzi correnti relativi al comune di Catania, la norma prevede che possono essere utilizzate le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, assegnate con delibera del CIPE del 30 settembre 2008.
Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 1).

Il deputato Mario PEPE (PD) in relazione all'articolo 3, che impone a regioni ed enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, di procedere al dimensionamento delle istituzioni scolastiche per l'anno scolastico 2009/2010, apprezza le indicazioni che si evincono dalla proposta di parere del relatore, tese a salvaguardare le specificità territoriali. Rileva tuttavia che gli oneri della riforma del sistema scolastico ricadranno inevitabilmente sui bilanci degli enti locali. Esprime quindi perplessità sulla possibilità per gli enti locali di raggiungere una condizione virtuosa di equilibrio di bilancio, in considerazione dell'entità delle riduzioni degli stanziamenti di risorse previste nei confronti delle autonomie territoriali.

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD) ritiene poco incisiva l'osservazione contemplata dalla proposta di parere in ordine all'opportunità di chiarire se l'importo di 260 milioni previsti a titolo di regolazione contabile pregressa quale ristoro delle minori entrate connesse all'ICI sia effettivamente adeguato alle esigenze di bilancio degli enti locali. In relazione all'articolo 5, ravvisa l'opportunità che i trasferimenti di risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate in favore del comune di Roma, nonché volti al ripiano dei disavanzi correnti relativi al comune di Catania, possano configurarsi quali prestiti e non mere concessioni ai predetti enti locali. Esprime quindi rilievi critici sulla previsione di cui all'articolo 2-ter, comma 2, secondo cui le regioni confinanti con la Confederazione elvetica possono disporre la riduzione del prezzo del gasolio e delle benzine per autotrazione e sulla applicazione della predetta norma anche a regioni a statuto speciale.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP) dichiara di concordare con la proposta di parere predisposta dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.


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Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile.
S. 1082 Governo, approvato dalla Camera.
(Parere alle Commissioni riunite 1a e 2a del Senato).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizione e osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il deputato Remigio CERONI (PdL), relatore, riferisce sul provvedimento in esame, approvato dalla Camera e su cui la Commissione ha espresso parere alle Commissioni riunite I e V della Camera il 23 settembre 2008. In ordine agli specifici profili di competenza della Commissione, si sofferma sull'articolo 2, che modifica il codice dei contratti pubblici relativamente alle procedure gestite dalle centrali di committenza regionali e da CONSIP spa, della cui qualificazione tecnica potranno avvalersi gli enti territoriali di minori dimensioni. Osserva che il comma 3-bis dispone che le amministrazioni regionali e CONSIP spa, al fine di assicurare più effettivi strumenti di controllo a tutela della trasparenza e della legalità dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, possono svolgere le attività di centrali di committenza, su richiesta degli enti locali diversi dai comuni metropolitani, anche avvalendosi delle province. Rileva che il comma 3-sexies dispone che, in sede di programmazione degli interventi infrastrutturali a carico del bilancio dello Stato, una quota premiale delle risorse finanziarie vada a quelle regioni che abbiano introdotto, nella loro legislazione, norme volte a rendere effettivo il ricorso alle procedure gestite da centrali di committenza per gli enti locali siti all'interno del territorio regionale, al fine di assicurare minori oneri in termini di fabbisogno e di indebitamento netto rispetto all'anno precedente. Sottolinea che il comma 3-septies prevede un obbligo di trasmissione degli atti alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ed il comma 3-octies disciplina l'eventualità di un contratto stipulato dagli enti locali senza il ricorso alle procedure con le centrali di committenza. Fa notare che il comma 3-novies dispone che, qualora non si faccia ricorso alle procedure con le centrali di committenza, i trasferimenti ordinari a carico del bilancio dello Stato sono stabilmente ridotti di un importo pari al maggiore onere sostenuto dalle amministrazioni, mentre il comma 3-decies dispone che le amministrazioni locali che non si avvalgono delle procedure gestite dalle centrali di committenza non possono fare ricorso, per il relativo finanziamento, all'imposta di scopo di cui all'articolo 1, commi 145-151, della legge finanziaria 2007. Osserva che, ai sensi del comma 3-undecies, le disposizioni dell'articolo in esame costituiscono principi di coordinamento della finanza pubblica: tale previsione legittima la competenza legislativa dello Stato, con specifico riferimento alle disposizioni che interessano le regioni e gli enti locali; ai sensi dell'articolo 117, comma terzo, della Costituzione, il coordinamento della finanza pubblica è materia di legislazione concorrente ed è quindi riservata alla legislazione dello Stato la determinazione dei principi fondamentali. In ordine all'articolo 5, che apporta modifiche alla legge n. 241 del 1990, recante norme generali che regolano l'attività amministrativa, osserva che le autonomie territoriali si adeguano entro un anno ai termini ivi previsti per la conclusione del procedimento amministrativo. Evidenzia che l'articolo 8 eleva il diritto di accesso ai documenti amministrativi a principio generale dell'attività amministrativa e lo riconduce tra i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che, in base all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, spetta alla potestà legislativa esclusiva dello Stato garantire uniformemente su tutto il territorio nazionale. Rileva che la norma definisce l'ambito delle disposizioni della predetta legge n. 241 del 1990 la cui applicazione è estesa a tutte le amministrazioni pubbliche, comprese regioni ed enti locali: trattasi delle norme concernenti le conseguenze per il ritardo dell'amministrazione


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nella conclusione del procedimento; gli accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento; gli accordi fra pubbliche amministrazioni; le modalità di ricorso al giudice amministrativo contro le determinazioni concernenti il diritto di accesso; l'efficacia e le ipotesi di invalidità del provvedimento amministrativo, nonché gli istituti della revoca e del recesso; sono quindi precisate le disposizioni della legge che attengono ai livelli essenziali delle prestazioni e pertanto sono vincolanti anche per le regioni e gli enti locali e viene altresì individuato un gruppo di disposizioni ritenute indispensabili per garantire i livelli essenziali delle prestazioni, la cui applicazione può essere però oggetto di intesa tra Stato e Regioni: si tratta dell'istituto del silenzio assenso e di quello di dichiarazione di inizio attività. Illustra l'articolo 9, che reca una delega al Governo concernente l'individuazione, per la farmacie pubbliche e private, di nuovi servizi e funzioni, nonché la revisione dei requisiti di ruralità. Riferisce sui commi da 3 a 5, che recano una serie di disposizioni volte a semplificare la disciplina contabile per i comuni di piccole dimensioni, nonché sul comma 6, recante una delega al Governo per la razionalizzazione del ruolo del segretario comunale nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. Si sofferma sull'articolo 11, che regola le modalità e procedure necessarie a garantire l'effettiva tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dall'impiego delle risorse dei Fondi strutturali comunitari e del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), nonché sull'articolo 16, che innova le procedure previste per il conferimento delle funzioni amministrative agli enti territoriali nonché per il trasferimento dei beni e risorse finanziarie necessarie per l'esercizio di dette funzioni: il trasferimento avviene in base ad accordi tra Stato ed enti territoriali. Osserva che il comma 3 reca una norma di principio in materia di servizi pubblici locali, prevedendo che i comuni con meno di 20.000 abitanti debbano gestirli in modo associato. Segnala che la Corte costituzionale ha chiarito che la materia dei servizi pubblici locali appartiene alla competenza residuale delle regioni e l'intervento statale in materia trova titolo per i soli servizi pubblici locali di rilevanza economica in ragione della tutela della concorrenza. Evidenzia quindi i contenuti dell'articolo 18, che promuove l'individuazione e la diffusione delle buone prassi in uso presso gli uffici delle pubbliche amministrazioni pubbliche statali, prescrivendo che, in sede di Conferenza unificata, siano conclusi accordi tra lo Stato, le regioni e gli enti locali per promuovere l'individuazione e la diffusione delle buone prassi tra gli enti territoriali. Richiama i contenuti dell'articolo 45, che stanzia risorse per lo studio delle problematiche connesse all'effettiva attuazione della riforma federalista, e dell'articolo 46, per il quale le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai principi contenuti nella legge nell'esercizio delle potestà loro attribuite dallo Statuto di autonomia.

Il deputato Mario PEPE (PD), nel richiamare i contenuti del dibattito svoltosi sul testo in esame in occasione del parere espresso dalla Commissione alle Commissioni riunite I e V della Camera il 23 settembre 2008, avanza rilievi critici sulle previsioni dell'articolo 45, che impegna risorse per lo studio delle problematiche connesse all'effettiva attuazione della riforma federalista. Considera paradossale disporre, all'articolo 11, che sia garantita l'effettiva tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dall'impiego delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) al fine di prevenire un indebito utilizzo delle suddette risorse. Evidenzia, in ordine all'articolo 1 sul programma di interventi infrastrutturali nelle aree sottoutilizzate necessari per facilitare l'adeguamento delle reti di comunicazione elettronica, che un ruolo decisivo sarà assunto dalle regioni nel corretto utilizzo delle risorse stanziate.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP) esprime rilievi critici sulla portata dei commi 3-novies e 3-decies dell'articolo 2,


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che sembrano attenuare decisamente l'autonomia riconosciuta a regioni ed enti locali.

Il deputato Remigio CERONI (PdL), relatore, rileva che le risorse assegnate allo studio delle problematiche connesse all'attuazione della riforma federalista potrebbero essere destinate anche a promuovere e diffondere, presso l'opinione pubblica, i principi ispiratori della riforma. In merito all'articolo 11, reputa opportuno predisporre idonee modalità di verifica dell'effettivo e corretto utilizzo dei richiamati fondi FAS. Condivide le perplessità avanzate dal senatore Vaccari sul contenuto dei commi 3-novies e 3-decies dell'articolo 2. Formula quindi una proposta di parere favorevole con condizione e osservazioni (vedi allegato 2).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 172/08: Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale.
C. 1875 Governo.
(Parere alla VIII Commissione della Camera).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il senatore Maurizio SAIA (PdL), relatore, illustra il contenuto del provvedimento in esame, volto a garantire la definizione di misure specifiche in relazione all'emergenza nella regione Campania, anche mediante l'individuazione di forme di vigilanza nei confronti degli enti locali finalizzate a garantire l'osservanza della normativa ambientale nei propri ambiti di pertinenza, con la possibile adozione di atti sanzionatori nei confronti delle amministrazioni inadempienti. In ordine agli specifici profili di competenza della Commissione, segnala che l'articolo 1 prevede disposizioni tese ad evitare l'abbandono nelle strade di rifiuti ingombranti e di imballaggi; a tal fine si autorizza, fino alla cessazione dello stato di emergenza, la raccolta e il trasporto occasionale o saltuario di singole tipologie di imballaggi usati e rifiuti di imballaggio per il relativo conferimento presso aree di raccolta attrezzate e l'esenzione dal pagamento degli oneri di trasporto e di smaltimento per chi conferisce rifiuti ingombranti a soggetti autorizzati a svolgere il servizio di raccolta a domicilio. Riferisce che l'articolo 2 attribuisce ai soggetti pubblici competenti il compito di disporre in merito alla rimozione e al trasporto dei rifiuti nonché all'individuazione di appositi siti di stoccaggio provvisorio e di smaltimento: i soggetti pubblici competenti sono chiamati ad individuare, anche in deroga alla normativa vigente, siti di stoccaggio provvisorio per una prima selezione e caratterizzazione dei rifiuti, nonché per l'attribuzione dei codici CER. Rileva che il comma 3 prevede che le autorità competenti autorizzino l'attivazione e la gestione dei predetti siti entro quindici giorni dalla richiesta, decorsi i quali sono attribuito al Ministero dell'ambiente i poteri sostitutivi, su proposta del Sottosegretario per l'emergenza rifiuti nella regione Campania e che il comma 4 autorizza il Sottosegretario a disporre la progettazione, la realizzazione e la gestione, con il sistema della finanza di progetto, di un impianto di recupero dei rifiuti già prodotti e stoccati per la produzione di energia mediante l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a salvaguardia della salute della popolazione e dell'ambiente, nonché ad individuare un sito idoneo nel territorio della regione Campania. In merito all'articolo 3, evidenzia la disciplina che consente la rimozione, con decreto del Ministro dell'interno, del sindaco, del presidente della provincia o dei componenti dei consigli e delle giunte nel caso di inosservanza della normativa in materia di gestione di rifiuti. Sottolinea quindi chel'articolo 4 detta norme volte a perfezionare il processo avviato dal decreto-legge n. 90 del 2008 sullo scioglimento


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dei consorzi di bacino delle Province di Napoli e Caserta e sulla loro riunione in un unico consorzio; dispone che i comuni che si avvalgono del Consorzio unico di bacino delle province di Napoli e di Caserta, limitatamente alla raccolta dei rifiuti urbani differenziati, sono tenuti ad affidare tale servizio alle società che svolgono il servizio di raccolta dei rifiuti urbani, trasferendo ad esse anche il personale dipendente del consorzio utilizzato presso i medesimi comuni. Osserva che nel caso in cui i comuni non provvedano ad indire le gare entro i termini fissati è previsto un potere sostitutivo dei prefetti competenti che, previa diffida, nominano un commissario ad acta per i necessari adempimenti.

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD) valuta negativamente il contenuto dell'articolo 3, che ammette la rimozione, con decreto del Ministro dell'interno, del sindaco, del presidente della provincia o dei componenti dei consigli e delle giunte nel caso di inosservanza della normativa in materia di gestione di rifiuti. Ravvisa altresì l'opportunità che le suddette revoche siano disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il deputato Mario PEPE (PD), nel condividere le osservazioni del deputato Pizzetti, ritiene incongruo prevedere una disciplina sanzionatoria per l'illecito smaltimento dei rifiuti circoscritta ad una sola regione.

Il senatore Maurizio SAIA (PdL), relatore, nel rilevare che le sanzioni recate dal decreto-legge, pur particolarmente pesanti, assolvono ad una finalità di dissuasione rispetto al dilagare di illeciti nella gestione dello smaltimento di rifiuti nella regione Campania, formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazione (vedi allegato 3).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2009).
S. 1209 Governo, approvato dalla Camera.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011.
S. 1210 Governo, approvato dalla Camera.

(Parere alla 5a Commissione del Senato).
(Esame congiunto e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione avvia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

Il deputato Remigio CERONI (PdL), relatore, riferisce sul contenuto dei documenti di bilancio in titolo, approvati dalla Camera e su cui la Commissione ha espresso parere alla V Commissione della Camera il 14 ottobre 2008. Segnala che la portata innovativa del quadro legislativo vigente del disegno di legge finanziaria risulta sensibilmente ridotta rispetto al passato, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 1, comma 1-bis, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008, ai sensi del quale la legge finanziaria per l'anno 2009 può contenere esclusivamente disposizioni strettamente attinenti al suo contenuto tipico, con l'esclusione di disposizioni finalizzate direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, nonché di carattere ordinamentale, microsettoriale e localistico. In ordine agli specifici profili di competenza della Commissione sul disegno di legge finanziaria, evidenzia che l'articolo 2, al comma 30, dispone che per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2008-2009, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo. Osserva che il comma 41 della medesima norma, apportando


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modificazioni all'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, esclude dal patto di stabilità interno le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza: la norma dispone che le risorse originate dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali e le risorse relative alla vendita del patrimonio immobiliare non sono conteggiate nella base assunta per l'individuazione degli obiettivi e dei saldi utili per il rispetto del patto di stabilità interno, se destinate alla realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito. Fa notare che il comma 42, apportando modificazioni all'articolo 77-ter del predetto decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, dispone che a decorrere dall'anno 2008, le spese in conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea non sono computate nella base di calcolo e nei risultati del patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome, mentre il comma 43 impone al Governo di indicare, con apposita relazione annuale trasmessa alle Commissioni parlamentari permanenti competenti per i profili di carattere finanziario e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base del costante monitoraggio delle modalità di utilizzo delle relative risorse finanziarie a cura del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), l'ammontare delle risorse finanziarie disponibili e di quelle utilizzate in forza di apposite delibere del CIPE ovvero di provvedimenti normativi che recano variazioni della dotazione complessiva del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, specificando l'incidenza delle citate utilizzazioni rispetto al principio di ripartizione territoriale delle stesse secondo la seguente ripartizione: 85 per cento in favore delle aree sottoutilizzate del Mezzogiorno e 15 per cento in favore delle aree sottoutilizzate del Centro-Nord. Si sofferma quindi sul disegno di legge recante il bilancio annuale di previsione dello Stato e il bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011. Rileva che sul processo di formazione del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente ha infatti inciso in maniera sostanziale la disciplina introdotta dal predetto decreto legge n. 112 del 2008, con cui è stata realizzata una manovra di stabilizzazione della finanza pubblica riferita al triennio 2009-2011: il processo di programmazione economico-finanziaria è stato dunque anticipato nella tempistica ed impostato su base triennale.

Il deputato Mario PEPE (PD) rileva che i documenti di bilancio in titolo si limitano prevalentemente ad effettuare una regolazione di poste economiche senza evidenziare una linea strategica chiara di politica economica. Auspica che sia rispettata la prevista ripartizione del Fondo per le aree sottoutilizzate, 85 per cento in favore delle aree sottoutilizzate del Mezzogiorno e 15 per cento in favore delle aree sottoutilizzate del Centro-Nord. Esprime voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Il deputato Remigio CERONI (PdL), relatore, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 4).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.20.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 25 novembre 2008. - Presidenza del presidente Davide CAPARINI.

La seduta comincia alle 14.20.


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Indagine conoscitiva sull'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione in relazione al nuovo assetto di competenze riconosciute alle regioni ed alle autonomie locali in materia di federalismo fiscale.

Audizione del Vice Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Carlo Alberto Tesserin.
(Svolgimento e conclusione).

Davide CAPARINI, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.
Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
Introduce, quindi, l'audizione.

Carlo Alberto TESSERIN, Vice Presidente vicario del Consiglio regionale del Veneto, riferisce sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Mario PEPE (PD) e i senatori Alberto FILIPPI (LNP) e Gianvittore VACCARI (LNP).

Carlo Alberto TESSERIN, Vice Presidente del Consiglio regionale del Veneto, fornisce ulteriori precisazioni.

Davide CAPARINI, presidente, ringrazia il Vice Presidente del Consiglio regionale del Veneto, i colleghi intervenuti e conclude l'audizione.

La seduta termina alle 15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.