Commissioni Riunite VIII e IX - Mercoledì 3 dicembre 2008


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ALLEGATO

DL 162/08: Misure urgenti in materia di adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione, sostegno all'autotrasporto, all'agricoltura e alla pesca, interventi per il G8 e per le regioni colpite dagli eventi sismici del 1997. (C. 1936 Governo).

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Sopprimerlo.
1. 1. Libè, Compagnon.

Al comma 1, dopo le parole: e dei trasporti inserire le seguenti: , previo parere dell'autorità di vigilanza dei lavori pubblici.
1. 2. Margiotta, Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Le maggiori eventuali spese sostenute dagli enti locali a fronte dell'adeguamento dei prezzi in aumento, di cui al comma 1, non sono conteggiate, per gli anni del triennio 2009-2011 ai fini del calcolo del saldo finanziario di cui all'articolo 77-bis, comma 5, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.»
1. 3. Montagnoli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Con riferimento alle variazioni che eccedono l'8 per cento relativamente al solo anno 2008, e fino al limite massimo dell'uno per cento, la metà delle risorse delle compensazioni di cui ai precedenti commi confluiscono in un apposito Fondo istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, finalizzato ad iniziative e interventi per la sicurezza nei luoghi di lavoro.»
1. 4. Misiti, Piffari, Favia, Scilipoti.

Sopprimere i commi 10 e 11.
1. 5. Misiti, Piffari, Favia, Scilipoti.

Sopprimere il comma 10-bis.
1. 6. Misiti, Piffari, Favia, Scilipoti.

Sostituire il comma 11 con il seguente:
«11. All'articolo del 81 decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 21, sostituire le parole: «con l'aliquota del 16 per cento», con le seguenti: «con l'aliquota del 23 per cento»;
b) al comma 16, sostituire le parole: «5,5 punti percentuali» con le seguenti: «6,5 punti percentuali».
1. 7. Misiti, Piffari, Favia, Scilipoti.


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Al comma 11 sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente: Alla copertura degli oneri di cui a comma 1, si provvede attraverso corrispondente riduzione in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n 244, per l'anno 2008, per un importo pari a 300 milioni di euro. Il Ministro dell'economia è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 8. Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannacone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 11, secondo periodo, sostituire le parole: riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate con le seguenti: corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009.
1. 9. Margiotta.

Al comma 11, sopprimere il terzo periodo.
1. 10. Misiti, Piffari, Favia, Scilipoti.

Al comma 11, terzo periodo, sostituire le parole: di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, con le seguenti: di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,.
1. 11. Misiti, Piffari, Favia, Scilipoti.

All'articolo 1, dopo il comma 11, inserire il seguente:
«11-bis. Le disposizioni dei commi da 1 a 6, da 8 a 10, e 11 si applicano anche ai lavori affidati nei settori speciali di cui alla parte III del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, ad esclusione degli affidamenti per i quali sia già previsto contrattualmente un meccanismo di adeguamento dei prezzi. Per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni precedenti l'anno 2008, resta fermo quanto contrattualmente previsto».
1. 12. Antonino Foti.

ART. 1-bis.

Aggiungere, in fine le seguenti parole: ; le rimanenti somme sono destinate dall'ANAS ad interventi infrastrutturali da realizzare nei territori interessati dall'autostrada di riferimento.
1-bis. 1. Montagnoli, Guido Dussin, Lanzarin, Togni.

ART. 1-ter.

Sopprimerlo.
* 1-ter. 1. Misiti, Piffari, Favia, Scilipoti.

Sopprimerlo.
* 1-ter. 2. Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

«Art. 1-quater.
(Lotta ai ritardi di pagamento nelle forniture edili).

1. Il committente risponde In solido con l'appaltatore o con il prestatore d'opera del pagamento di quanto dovuto a


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coloro che hanno fornito la materia necessaria a compiere l'opera o a prestare il servizio. La responsabilità solidale viene meno se li committente verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento dei corrispettivo che i pagamenti sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore o dal prestatore d'opera. Il committente può sospendere li pagamento del corrispettivo fino all'esibizione da parte dell'appaltatore o del prestatore d'opera della predetta documentazione. Gli importi dovuti per la responsabilità solidale non possono eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dal committente all'appaltatore o al prestatore d'opera.
1-ter. 01. Libè, Compagnon.

Dopo l'articolo 1-ter inserire il seguente:

«Art. 1-quater.
(Disposizioni in materia di appalti).

1. Allo scopo di fronteggiare la crisi nel settore delle opere pubbliche e semplificare le procedure d'appalto per i lavori sottosoglia, all'articolo 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come modificato dal decreto legislativo 11 settembre 2008, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. La procedura negoziata è ammessa, oltre che nei casi di cui agli articoli 56 e 57, anche per i lavori di importo complessivo non superiore a 500.000 euro, con invito rivolto ad almeno 5 soggetti, ovvero di importo complessivo non superiore a 750.000 curo, con invito rivolto ad almeno 10 soggetti»
b) il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. Le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 1, lettera g) non si applicano alle opere di urbanizzazione, di valore inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma l, lettera c), previste all'interno di piani attuativi.

2. Allo scopo di incentivare la progettualità degli enti locali, il comma 8 dell'articolo 61 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è soppresso.
1-ter. 02. Guido Dussin, Lanzarin, Togni.

ART. 2.

All'articolo 2, sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Il comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dal seguente:
«2. Per fronteggiare la grave crisi dei settori dell'agricoltura, della pesca professionale e dell'autotrasporto, conseguente all'aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi, sono disposte apposite misure di sostegno al credito ed agli investimenti nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, volte a consentire il mantenimento dei livelli di competitività, con decreti dei Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 15 gennaio 2009. Entro il 31 gennaio 2009 sono definite le procedure di attuazione delle misure di cui sopra, attraverso l'emanazione di appositi bandi. Agli oneri connessi all'attuazione di tali misure si provvede nel limite di 230 milioni di euro con le risorse dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., giacenti fuori dalla Tesoreria statale, che, a tale scopo e per tale importo, sono rese immediatamente indisponibili per essere


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versate, nell'anno 2009, entro il 15 gennaio, all'entrata del bilancio dello Stato, per la conseguente riassegnazione alle pertinenti unità previsionali di base del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per 200 milioni di euro, e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'importo di 30 milioni di euro, ed utilizzate entro e non oltre il 31 marzo 2009.».
2. 1. Antonino Foti.

Al comma l, capoverso 2, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo sostituire le parole: 15 novembre 2008» con le seguenti: 15 dicembre 2008»;
b) al secondo periodo sostituire le parole: «30 novembre 2008» con le seguenti: «31 dicembre 2008».
2. 2. Zucchi, Oliverio, Agostini, Sani, Brandolini, Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Servodio, Trappolino.

Al comma 1, capoverso 2, ultimo periodo, sostituire le parole: per 200 milioni di euro con le seguenti: per 180 milioni di euro.
2. 3. Ruvolo, Naro, Libè, Compagnon.

Al comma 1, capoverso 2, ultimo periodo, sostituire le parole: 30 milioni di euro con le seguenti: 50 milioni di euro.
2. 4. Ruvolo, Naro, Libè, Compagnon.

Al comma 1, capoverso 2, ultimo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2008 con le seguenti: 30 Giugno 2009.
2. 5. Ruvolo, Naro, Libè, Compagnon.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. Al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema ittico e il rafforzamento dei distretti di pesca nelle aree sottoutilizzate, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, nel rispetto della programmazione regionale, promuove, nel limite finanziario complessivo fissato con deliberazione del CIPE in attuazione della legge 27 dicembre 2002, n. 289, contratti di filiera e di distretto a rilevanza nazionale con gli operatori delle filiere, ivi comprese le forme associate, finalizzati alla realizzazione di programmi di investimenti aventi carattere interprofessionale, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore della pesca.
1-ter. I criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione delle iniziative di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. 6. Oliverio, Zucchi, Agostini, Sani, Brandolini, Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Servodio, Trappolino.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:
1-bis. All'articolo 10, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis le parole: «anno 2004» sono sostituite con le seguenti: «anno 2009».

Dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:
«1-ter. Destinatari dell'intervento sono i soggetti di cui al comma 3, articolo 4 del decreto legislativo 26 maggio 2004 n. 154


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per la realizzazione di programmi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di cui ai punti d), e), g) e h), comma 1 del medesimo articolo.»
2. 7. Zucchi, Oliverio, Agostini, Sani, Brandolini, Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Servodio, Trappolino.

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
«2. 1. Per fronteggiare la grave crisi conseguente all'aumento del prezzo dei prodotti petroliferi sono disposte apposite misure di sostegno di natura patrimoniale e finanziaria a favore delle imprese di trasporto collettivo di persone su strada, nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, con decreto dei Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 15 gennaio 2009. Entro il successivo 30 gennaio 2009 sono definite le procedure di attuazione delle misure di cui sopra, attraverso l'emanazione di appositi bandi. Agli oneri connessi all'attuazione di tali misure sono stanziati 200 milioni di euro per l'anno 2009.
2. 2. All'articolo 81, comma 16, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita con la seguente: 7,5».».
2. 8. Ghiglia.

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
2. 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono inseriti i seguenti commi:
«1-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2009, per le aziende esercenti servizi di trasporto pubblico locale di passeggeri, l'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è ridotta ad euro 302 per mille litri.
1-ter. Per ottenere il rimborso della maggiore accisa versata, anche mediante la compensazione di cui all'articolo 17 dei decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, i destinatari del beneficio di cui al comma 1-bis del presente articolo presentano, entro il termine dei 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, apposita dichiarazione ai competenti uffici delle dogane, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal regolamento recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto merci a norma dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, di cui al decreto dei Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277. Tali effetti rilevano altresì ai fini delle disposizioni di cui al titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni.»

2. 2. All'articolo 81, comma 16, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita con la seguente: «7,5».
2. 9. Ghiglia.

Sostituire il comma 2-bis con il seguente:
2-bis. Per le inderogabili esigenze conseguenti all'attuazione del comma 1, nonché al fine di potenziare l'azione di tutela e valorizzazione del sistema agroalimentare italiano, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato ad assumere, in deroga alla normativa vigente, i vincitori e gli idonei dei concorsi conclusi alla data del 31 dicembre 2006, nei limiti di un importo massimo fino a 150.000 euro per l'anno 2008 e di


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un importo massimo a regime di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. 10. Ruvolo, Naro, Libè, Compagnon.

Al comma 2-ter aggiungere infine il seguente periodo: tale contributo per gli anni 2009 e 2010 è a totale carico dello Stato.
2. 11. Ruvolo, Naro, Libè, Compagnon.

Al comma 2-quater, lettera c), capoverso 2-bis, dopo le parole: imprenditore agricolo inserire le seguenti: ovvero da una donna imprenditrice agricola.
2. 12. Golfo, Lorenzin.

Al comma 2-quater, lettera c, capoverso 2-bis, sostituire le parole: la maggioranza assoluta numerica e delle quote di partecipazione con le seguenti: anche la maggioranza relativa del pacchetto azionario.
2. 13. Ruvolo, Naro, Libè, Compagnon.

Aggiungere in fine il seguente comma:
2-quinquies Alla copertura delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 135, della legge 24 Dicembre 2007, n. 244 si provvede mediante utilizzo del Fondo di solidarietà nazionale per le calamità naturali in agricoltura di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185 per l'anno 2008.
2. 14. Ruvolo, Naro, Libè, Compagnon.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:
«ART. 2.1 - 1. All'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «50 milioni di lire» sono sostituite dalle seguenti: «50 mila euro»;
b) al comma 2, le parole: «lire 300.000.000«, sono sostituite dalle seguenti: «300 mila euro».
2. 01. Ghiglia.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:
ART. 2.1 - 1. Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, dopo le parole: «in ambito forestale» sono inserite le seguenti: «e di difesa del territorio».
2. 02. Ghiglia.

ART. 2-quater.

Sopprimerlo.
2-quater. 1. Compagnon, Libè.

ART. 2-quinquies.

Dopo l'articolo 2-quinquies, inserire il seguente:

«Art. 2-sexies.
(Modifica all'articolo 2 del decreto-legge 20 marzo 2002, n. 36).

1. All'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 20 marzo 2002, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2002, n. 96, le parole: «quarantotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «novantasei mesi».»
2-quinquies. 01. Iapicca.


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ART. 3.

Sopprimere il comma 1.
3. 1. Libè, Compagnon, Oppi.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:
«1. È autorizzata, in favore della regione Sardegna, la spesa di 233 milioni di euro per far fronte alla realizzazione delle opere contenute nel piano del grande evento relativo alla Presidenza italiana del G8, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 24 settembre 2007.
1-bis. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, si provvede attraverso corrispondente riduzione in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n 244, per l'anno 2008, per un importo pari a 233 milioni di euro. Il Ministro dell'economia è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
3. 2. Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato nella misura di 233 milioni di curo per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009.
3. 3. Margiotta.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: interessati con le seguenti: pubblici e privati che hanno usufruito della sospensione dei termini dei versamenti tributari e dei pagamenti dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi prevista dagli articoli 13 e 14 dell'ordinanza del Ministro dell'Interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 2668 del 28 settembre 1997 e successive proroghe ed integrazioni.

Conseguentemente, dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008 N. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, le parole: «di 5,5 punti percentuali» sono sostituite con le seguenti: «di 5,6 punti percentuali».
3. 4. Bocci.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: al quaranta per cento con le seguenti: al dieci per cento.
Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: pari a 15 milioni di euro per l'anno 2008 e a 3 milioni di euro per l'anno 2009 con le seguenti: pari a 26,25 milioni di euro per l'anno 2008 e a 5,25 milioni di euro per l'anno 2009 e le parole: per un importo di 45 milioni di euro per l'anno 2008 e di 9 milioni di euro per l'anno 2009 con le seguenti: per un importo di 78,75 milioni di euro per l'anno 2008 e di 15,75 milioni di euro per l'anno 2009.
3. 5. Ciccanti, Libè, Compagnon.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: a decorrere da giugno 2009 con le seguenti: a decorrere da giugno 2011.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: pari a 15 milioni di euro per l'anno 2008 e a 3 milioni di euro per l'anno 2009 con le seguenti: pari a 15 milioni di euro per


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ciascuno degli anni 2008-2011 e le parole: per un importo di 45 milioni di euro per l'anno 2008 e di 9 milioni di euro per l'anno 2009 con le seguenti: per un importo di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008-2011.
3. 6. Ciccanti, Libè, Compagnon.

Al comma 2, sopprimere il secondo e terzo periodo.

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. il comma 3-quater, dell'articolo 13, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato.»
3. 7. Misiti, Piffari, Favia, Scilipoti.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma l, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate con le seguenti: riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009.
3. 8. Margiotta.

Al comma 2, sopprimere il terzo periodo.
3. 9. Misiti, Piffari, Favia, Scilipoti.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, con le seguenti: di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,.
3. 10. Misiti, Piffari, Favia, Scilipoti.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
«2-bis. Le disposizioni di cui al precedente comma 2 si applicano anche ai soggetti privati residenti o aventi domicilio nei territori maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002 e individuati con i decreti del Ministro dell'economia e delle Finanze del 14 e 15 novembre 2002 e del 9 gennaio 2003.
2-ter. Ai fini della copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del precedente comma, stimati in 100 milioni di euro, a decorrere dal 1o gennaio 2009, la tassa sui superalcolici, di cui all'Allegato I del D. Lgs. 26 ottobre 1995 n. 504, è aumentata del 20 per cento».
3. 11. Misiti, Di Giuseppe, Piffari, Favia, Scilipoti, De Camillis.

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:
«5-bis. Le Regioni in cui sono ubicati i territori di cui all' articolo 1 del decreto legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito nella legge 16 febbraio 1995 n. 35 e successive modificazioni, possono realizzare opere e progetti per la prevenzione di eventi alluvionali, la messa in sicurezza dei siti a rischio di dissesto idrogeologico e la differenziazione dei sistemi di comunicazione, con particolare riferimento alle reti wireless magliate (mesh) autoconfiguranti e totalmente automatiche e sistemi di comunicazione utilizzabili in caso di eventi calamitosi.
5-ter. Per le finalità di cui al precedente comma sono riservati 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, da destinarsi almeno per il 20 per cento alla differenziazione dei sistemi di comunicazione, a valere sulle risorse derivanti dalle misure tributarie di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 e successive modificazioni.
5-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, i fondi iscritti nello stato di


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previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni finanziari considerati in attuazione del disposto del presente articolo.
3. 12. Fiorio, Lovelli, Esposito, Damiano, Lucà, Rampi, Rossomando.

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:
«5-bis. Le Regioni in cui sono ubicati i territori di cui all'articolo 1 del decreto legge 19 dicembre 1994 n. 691, convertito nella legge 16 febbraio 1995 n. 35 e successive modificazioni, possono realizzare opere e progetti per la prevenzione di eventi alluvionali, la messa in sicurezza dei siti a rischio di dissesto idrogeologico e la differenziazione dei sistemi di comunicazione, con particolare riferimento alle reti wireless magliate (mesh) autoconfiguranti e totalmente automatiche e sistemi di comunicazione utilizzabili in caso di eventi calamitosi.
5-ter. Per il finanziamento delle opere e dei progetti di cui al precedente comma si provvede a valere sulle risorse derivanti dalle misure tributarie di cui all'articolo 11, comma 5 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 e successive modificazioni.
5-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, i fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni finanziari considerati in attuazione del disposto del presente articolo.
3. 13. Fiorio, Lovelli, Esposito, Damiano, Lucà, Rampi, Rossomando.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
«5-bis. Per il completamento degli interventi a carico dello Stato e per la ricostruzione e riparazione edilizia da parte dei privati con il contributo dello Stato nella zona del Belice colpita dal terremoto del 1968 sono autorizzati, ai sensi dell'articolo 36 della legge 7 marzo 1981 n. 36, limiti di impegno quindicennale di 5 milioni di euro a decorrere dal 2009, di 10 milioni di euro a decorrere dal 2010 e di 15 milioni di euro a decorrere dal 2011, a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, che viene ridotto per un importo di 15 milioni di curo per l'anno 2009, 45 milioni per l'anno 2010 e 90 milioni a decorrere dall'anno 2011 al fine di compensare gli effetti, sui saldi di finanza pubblica.
5-ter. Ai fini dell'utilizzazione delle risorse destinate agli interventi di cui al comma 1, i comuni beneficiari, convenzionati ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sono autorizzati a contrarre mutui quindicennali, a totale carico dello Stato, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Il programma degli interventi a carico dello Stato deve essere elaborato da ciascun comune ed approvato dal Ministero delle infrastrutture. La realizzazione delle opere previste nel programma avviene con le modalità di cui all'articolo 18 della legge 7 marzo 1981 n. 64, previa stipula di apposita convenzione tra i comuni interessati ed il provveditorato alle opere pubbliche.
3. 14. Marinello.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. Per l'anno 2009, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente per il programma straordinario di edilizia residenziale pubblica, una quota fino a 50 milioni di euro è destinata alla prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1010, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da realizzare con le modalità di cui al primo comma dell'articolo 18 della legge 7 marzo 1981, n. 64, anche rimodulando gli interventi in base alle esigenze accertate dal Ministero delle infrastrutture. A tal fine le risorse per l'edilizia residenziale pubblica sono integrate per una somma corrispondente a


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valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che viene ridotto di 150 milioni di euro per l'anno 2009, al fine di compensare gli effetti sui saldi di finanza pubblica.
3. 15. Marinello.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 15, comma 5-ter, del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, dopo il comma 5-ter sono aggiunte le seguenti parole: «e con contributi quindicennali di 10 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli esercizi 2009, 2010 e 2011». Al relativo onere pari a 10 milioni di euro per l'anno 2009, a 20 milioni di euro per l'anno 2010 e a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
3. 16. Ciccanti, Libè, Compagnon.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis All'allegato A all'articolo 24 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 sono soppresse le voci n. 2990 e 3309.
3. 17. Marinello.

ART. 3-bis.

Sopprimerlo.
*3-bis. 1. Misiti, Piffari, Favia, Scilipoti, Paladini.

Sopprimerlo.
* 3-bis. 2. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sostituirlo con il seguente:
3-bis. - (Deroghe in materia di imprese in amministrazione straordinaria) - 1. Con riferimento al completamento delle procedure di cessione della Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A., le operazioni adottate ai sensi dei commi 1 e 2, dell'articolo 56, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, effettuate in attuazione dell'articolo 27 del medesimo decreto legislativo, non costituiscono trasferimento di azienda, di ramo o di parti dell'azienda ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile.
3-bis. 3. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

ART. 3-ter.

Sostituire le parole: sei anni con le seguenti: tre anni.
3-ter. 1. Montagnoli.

Dopo l'articolo 3-ter inserire il seguente:

Art. 3-quater.
(Messa in sicurezza degli edifici scolastici).

1. Al fine di realizzare un monitoraggio sul livello di sicurezza di tutti gli edifici scolastici e per avviare un piano straordinario di messa in sicurezza del patrimonio edilizio scolastico è istituito un Fondo per la messa in sicurezza delle scuole con una dotazione di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato nella misura di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante


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corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3-ter. 01. Margiotta, Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Dopo l'articolo 3-ter, aggiungere il seguente:

«Art. 3-quater.
(Collaborazione con la BEI per la realizzazione delle infrastrutture strategiche).

1. Al fine di accedere al finanziamento da parte della Banca europea per gli investimenti (Bei) delle opere di cui al comma 2, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti predispone forme appropriate di collaborazione con la Bei stessa.
2. L'area di collaborazione con la Bei riguarda prioritariamente gli interventi relativi alle opere infrastrutturali identificate nel piano decennale delle infrastrutture strategiche, approvato dal CIPE con delibera n. 121 del 21 dicembre 2001 e supportato finanziariamente dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, ovvero identificate nella direttiva 2004/54/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulle Reti TEN e nella parte II, titolo III, capo IV, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, nel rispetto dei requisiti e delle specifiche necessari per l'ammissibilità al finanziamento da parte della Bei stessa e del principio di sussidiarietà al quale questa è tenuta statutariamente ad attenersi.
3. Ai sensi del comma 2, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica ogni anno alla Bei una lista di progetti, tra quelli individuati dal documento di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, suscettibili di poter beneficiare di un finanziamento da parte della Bei».
3-ter. 02. Iapicca.

Dopo l'articolo 3-ter inserire il seguente:

Art. 3-quater.

1. Al fine di accedere al finanziamento da parte della Banca europea per gli investimenti (Bei) delle opere di cui al comma 2, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti predispone ed adotta forme adeguate di collaborazione con la citata banca.
2. La collaborazione di cui al comma 1 dovrà riguardare gli interventi relativi alla realizzazione, prioritariamente nei territori ricadenti nelle aree individuate dal Regolamento CE n. 1083 dell'11 luglio 2006 (Obiettivo «Convergenza») di opere infrastrutturali, e viarie nonché di ammodernamento e sviluppo delle reti idriche.
3. Ai sensi del comma 2 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le competenti commissioni parlamentari, comunica, con cadenza annuale, alla Banca europea per gli investimenti, la lista dei progetti e delle opere per le quali è richiesto il finanziamento da parte della citata banca.
3-ter. 03. Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.