Commissione parlamentare per le questioni regionali - Mercoledì 10 dicembre 2008


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ALLEGATO 1

DL 180/08: Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca (C. 1966 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, approvato dal Senato, recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca, in corso di esame presso la VII Commissione della Camera e su cui la Commissione ha espresso parere alla 7a Commissione del Senato in data 18 novembre 2008;
valutato che il decreto-legge, contemplando disposizioni generali in materia di istruzione, interviene sui profili di competenza statale in ordine alle «norme generali sull'istruzione» ed ai «livelli essenziali delle prestazioni», di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e n), della Costituzione; considerato inoltre che la materia relativa al settore universitario afferisce all'articolo 33 della Costituzione medesima, che stabilisce che le istituzioni di alta cultura, università ed accademie hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato; rilevata la competenza regionale in ordine alla materia edilizia residenziale,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che sia richiesta, all'articolo 3, che dispone, per l'anno 2009, lo stanziamento di risorse per la realizzazione di alloggi e residenze per gli studenti universitari, la previa intesa in sede di conferenza Stato - Regioni sulle modalità di attuazione della predetta norma, che incide su materia di competenza regionale;
b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di contemplare, nel testo in esame, previsioni tese a promuovere forme di coordinamento e collaborazione tra le università e le regioni sullo specifico settore della ricerca.


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ALLEGATO 2

DL 171/08: Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare (C. 1961 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, in corso di esame presso la XIII Commissione della Camera, recante misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare, approvato dal Senato e su cui la Commissione ha dato parere alla 9a Commissione del Senato il 18 novembre 2008;
considerato che il provvedimento reca norme riconducibili al «sostegno all'innovazione per i settori produttivi» ed agli «enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale» che, ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, rientrano in ambiti di competenza regionale concorrente;
valutato, in ordine all'articolo 4-ter del testo in esame, che l'articolo 89 del decreto legislativo n. 152 del 2006 ha trasferito alle regioni la gestione del demanio idrico,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che le disposizioni recate dalla testo in esame debbano comunque far salve le competenze costituzionalmente riconosciute alle Regioni ai sensi delle previsioni del titolo V, parte seconda, della Costituzione;
b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di stabilire, all'articolo 4-ter, che il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da adottarsi d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, al fine di semplificare le procedure per il rilascio ed il rinnovo delle concessioni di acqua pubblica ad uso di acquicoltura, non opera nei casi in cui le regioni intervengano in materia con propria specifica disciplina;
c) valuti in particolare la Commissione di merito l'opportunità di stabilire che siano sostenute ed estese nel tempo le risorse e le agevolazioni fiscali a favore dell'agricoltura di montagna.


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ALLEGATO 3

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia (S. 1195 Governo, approvato dalla Camera).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il testo del disegno di legge S. 1195 Governo, in corso di esame presso la 10a Commissione del Senato, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia, approvato dalla Camera e su cui la Commissione ha espresso parere alla X Commissione della Camera;
considerato che le materia «commercio con l'estero» e «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» appartengono alla competenza concorrente Stato-Regioni, ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione; rilevato che specifiche disposizioni del provvedimento incidono in settori di esclusiva competenza statale, quali l'»ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» e «giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale», ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere g) ed l), della Costituzione,
esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) valuti la Commissione di merito, all'articolo 14 del testo, l'opportunità di rimodulare la norma affinché sia garantito un maggiore coinvolgimento del ruolo delle autonomie territoriali in sede di Conferenza unificata nella localizzazione, sul territorio nazionale, di impianti di produzione elettrica nucleare;
b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di promuovere iniziative legislative volte a ricondurre le norme generali in materia di commercio con l'estero e di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia in apposite leggi-quadro di settore che enuncino e determinino i principi fondamentali, afferenti alla competenza statale, atteso che su tali materie spetta alle regioni la potestà legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.