II Commissione - Resoconto di mercoledì 11 febbraio 2009

TESTO AGGIORNATO AL 12 FEBBRAIO 2009


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SEDE REFERENTE

Mercoledì 11 febbraio 2009. - Presidenza del vicepresidente Carolina LUSSANA, indi del presidente Giulia BONGIORNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 13.50.

Disposizioni in materia di violenza sessuale.
C. 611 Caparini, C. 666 Lussana, C. 817 Angela Napoli, C. 924 Pollastrini, C. 688 Prestigiacomo, C. 574 De Corato, C. 952 Pelino e C. 1424 Governo.
(Seguito esame e rinvio - Adozione testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 febbraio 2009.

Carolina LUSSANA, presidente e relatore, avverte di aver presentato una ulteriore nuova proposta di testo unificato (vedi allegato 1) che tiene conto del dibattito svoltosi sulla sua precedente proposta. Auspica che la nuova proposta possa essere adottata già oggi dalla Commissione come testo base per poi fissare un congruo termine per la presentazione degli emendamenti. Assicura che questi saranno esaminati con attenzione al fine di approdare ad un testo condiviso che sia in grado di contrastare efficacemente la il fenomeno della violenza sessuale. Conclude sottolineando come la maggioranza non abbia alcuna intenzione di blindare il testo che verrà adottato.

Beatrice LORENZIN (PdL), dopo aver sottolineano l'esigenza di reintervenire, dopo la riforma del 1996, sulla disciplina della violenza sessuale, dichiara di accogliere favorevolmente la proposta di testo unificato del relatore, pur ritenendo che il dibattito parlamentare possa migliorarlo ulteriormente.

Cinzia CAPANO (PD), pur ribadendo il proprio apprezzamento per lo sforzo


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compiuto dal relatore nella formulazione di un testo che tenga conto dei diversi spunti emersi in Commissione, dichiara di non condividere alcune parti del testo ed, in particolare, quelle relative all'innalzamento dei minimi edittali di pena ed all'introduzione del reato di molestie sessuale.

Manlio CONTENTO (PdL), dopo aver preannunciato il proprio voto favorevole sulla nuova proposta di testo unificato del relatore, esprime alcune perplessità su particolari disposizioni del testo medesimo, che saranno da lui trasformate in emendamenti.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) concordando con l'onorevole Contento, preannuncia la presentazione di alcuni emendamenti volti a migliorare il testo.

La Commissione, su proposta del relatore, adotta come testo base per l'ulteriore corso dell'esame la ulteriore nuova proposta di testo unificato del relatore (vedi allegato 1).

Carolina LUSSANA, presidente, fissa il termine per la presentazione degli emendamenti al testo unificato alle ore 16 di mercoledì 4 marzo. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.20.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 11 febbraio 2009. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 14.20.

Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali.
C. 1415 Governo, C. 406 Contento, C. 1510 Tenaglia, C. 1555 Vietti, C. 290 Jannone e C. 1977 Bernardini.
(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 10 febbraio 2009.

Giulia BONGIORNO, presidente, ricorda che la scorsa seduta è stata sospesa mentre era in corso l'esame dell'emendamento Ferranti 1.3.

Francesco Paolo SISTO (PdL), intervenendo sull'emendamento 1.3, ritiene che i presentatori nel formulare l'emendamento abbiano confuso la posizione dell'indagato con quella dell'imputato, senza tenere conto che la ratio del testo del Governo è quella di evitare una situazione di obiettiva incompatibilità del magistrato rispetto al procedimento affidatogli. Ritiene che la previsione secondo la quale deve essere sentito il capo dell'ufficio che indaga sul magistrato che potrebbe essere sostituito sia una garanzia per evitare i rischi paventati dall'opposizione di una strumentalizzazione della norma.

Federico PALOMBA (IdV) dichiara di condividere la ratio dell'emendamento 1.3 che peraltro è la medesima del suo emendamento 1.20. Entrambi gli emendamenti si ispirano ad un'esigenza di garantismo volta ad evitare che una semplice denuncia, dalla quale consegue l'iscrizione nel registro degli indagati, possa determinare la rimozione di un magistrato. Sottolinea come tutto ciò possa essere strumentalizzato per poter rimuovere i magistrati «scomodi».

Alfonso PAPA (PdL) ritiene che l'emendamento 1.3, così come gli altri emendamenti volti a modificare le novità introdotte dal testo del Governo all'articolo 53 del codice di procedura penale, debbano essere respinti. A tale proposito, osserva


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come tali novità riprendano una tematica a tutti nota. In particolare, si vuole garantire l'economia procedurale su vicende connesse all'esecuzione di procedimenti disciplinari in relazione alle cause di astensione e ricusazione dei magistrati. La ratio della disposizione proposta dal Governo è la medesima che ispira tutta la disciplina della giurisdizione domestica del CSM in materia disciplinare. Da tale disciplina emerge chiaramente una valorizzazione del ruolo di chi riveste una posizione apicale nell'ufficio al quale appartiene il magistrato con funzioni requirenti sottoposto a procedimento disciplinare ovvero nell'ufficio ove viene disposta una ispezione ministeriale. Sottolinea quindi come dalla nuova formulazione dell'articolo 53 si possano cogliere elementi di garanzia a favore del magistrato indagato nonché di coerenza con l'intero sistema.

Anna ROSSOMANDO (PD) sottolinea l'esigenza di approvare l'emendamento 1.3, al fine di modificare una disposizione che qualora venisse approvata pregiudicherebbe fortemente l'autonomia giurisdizionale, in quanto attraverso la presentazione di una denuncia nei confronti di un magistrato si potrebbe strumentalmente creare la condizione per una sostituzione automatica del medesimo sottraendogli il procedimento affidatogli. Contesta pertanto la tesi dell'onorevole Papa secondo la quale il testo del Governo si limiterebbe unicamente ad applicare un principio di economia processuale. Non condivide neanche la scelta di valorizzare il ruolo apicale del capo dell'ufficio, secondo una visione paternalistica del tutto estranea alla cultura liberale. Inoltre non risulta neanche quali debbano essere i criteri ai quali il capo dell'ufficio dovrebbe fare riferimento nel valutare la fondatezza della iscrizione nel registro degli indagati del magistrato da sostituire. Ritiene inoltre che non sia opportuno confondere i profili amministrativi della funzione ispettiva con quelli costituzionali dell'autonomia della magistratura.

Manlio CONTENTO (PdL) rileva come alcune delle argomentazioni dell'opposizione meritino di essere valutate al fine di migliorare la disposizione in esame, specie per quanto attiene alla parte in cui si prevede che il titolare del potere di sostituzione del magistrato debba sentire il capo dell'ufficio che indaga sul magistrato medesimo. Non ritiene tuttavia che possano essere approvati gli emendamenti dell'opposizione, in quanto non rispondono all'esigenza di evitare che un soggetto che potrebbe aver commesso il reato di rivelazione di segreti inerenti ad un procedimento penale possa continuare a svolgere le proprie funzioni nell'ambito del medesimo procedimento. Auspica pertanto che la Commissione ed il Governo possano trovare una soluzione su tale questione in occasione dell'esame dell'Assemblea.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, condividendo le osservazioni dell'onorevole Contento, conferma il proprio parere contrario agli emendamenti volti a modificare il comma 2 dell'articolo 1, salvo che per gli emendamenti 1.600 e 1.601 del Governo. Ritiene tuttavia che possa essere trovata una soluzione volta a consentire di tenere conto di alcune esigenze condivisibili che hanno ispirato parte degli emendamenti dell'opposizione.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP), intervenendo a titolo personale, ritiene che le argomentazioni sulle quali si fondano gli emendamenti dell'opposizione siano condivisibili. Tali emendamenti,infatti, considerato che sono diretti ad evitare il rischio di approvare una norma che possa consentire alla criminalità organizzata di far sostituire i magistrati «scomodi».

Roberto RAO (UdC) auspica che la Commissione possa trovare una soluzione per risolvere tutti i dubbi emersi nel corso del dibattito sulla disposizione in esame.

Matteo BRIGANDÌ (LNP) precisa che l'onorevole Paolini nel proprio intervento non ha enunciato la posizione del gruppo della Lega Nord, ma si è limitato a


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svolgere delle considerazioni di natura personale.

Elio Vittorio BELCASTRO (Misto-MpA) pur ritenendo che la disposizione in esame sia condivisibile nella sua ratio, sottolinea l'esigenza che in occasione dell'esame da parte dell'Assemblea si trovino delle soluzioni idonee ad evitare possibili strumentalizzazioni della medesima.

La Commissione respinge l'emendamento Ferranti 1.3.

Federico PALOMBA (IdV) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 1.20 del quale è cofirmatario.

La Commissione respinge l'emendamento Di Pietro 1.20.

Matteo BRIGANDÌ (LNP) ritira l'emendamento il suo emendamento 1.5.

La Commissione respinge l'emendamento Di Pietro 1.21.

Lanfranco TENAGLIA (PD), intervenendo sull'emendamento del Governo 1.600 evidenzia la situazione paradossale nella quale si trova la Commissione, considerato che, da un lato, tutti sono d'accordo nel ritenere fondate le argomentazioni dell'opposizione in merito alla nuova disciplina della sostituzione dei magistrati inquirenti e, dall'altro, si respingono gli emendamenti che si ispirano a tali argomentazioni auspicando tuttavia una modifica del testo del Governo in Assemblea. Invita pertanto il Governo a tenere conto del dibattito che si sta svolgendo in maniera critica sul testo ed i deputati della maggioranza a votare secondo coscienza, accogliendo quindi anche gli emendamenti dell'opposizione qualora siano condivisi nel contenuto.

Manlio CONTENTO (PdL) dichiara di non condividere assolutamente il tenore dell'intervento dell'onorevole Tenaglia, che non tiene conto che i lavori della Commissione si stanno svolgendo così come spesso avviene quando si esaminano testi tecnicamente complessi che necessitano scelte oltre che ponderate nel contenuto anche corrette sotto il profilo tecnico. Spesso accade che la soluzione tecnica viene rimessa all'esame dell'Assemblea.

La Commissione approva l'emendamento del Governo 1.600.

Rita BERNARDINI (PD) raccomanda l'approvazione del suo subemendamento 0.1.601.1.

La Commissione respinge il subemendamento Bernardini 0.1.601.1.

Federico PALOMBA (IdV) raccomanda l'approvazione del subemendamento 0.1.601.51.

La Commissione respinge il subemendamento Palomba 0.1.601.51.

Lanfranco TENAGLIA (PD) ritiene che l'emendamento del Governo 1.601 sia del tutto in contrasto con le disposizioni dell'ordinamento giudiziario che attribuiscono al procuratore della Repubblica la facoltà di rappresentare la procura medesima nei rapporti con la stampa. Tutto ciò dimostra la schizofrenia legislativa del Governo.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO replica all'onorevole Tenaglia evidenziando come l'emendamento 1.601 si riferisca ad una disposizione che non riguarda assolutamente i comunicati stampa della procura.

Federico PALOMBA (IdV) ritiene che l'emendamento del Governo 1.601 non sia di facile comprensione in quanto sopprime la parte in cui si prevede che debba essere sentito il capo dell'ufficio che indaga sul magistrato da sostituire solamente in relazione all'articolo 53 del codice e di procedura penale e non anche all'articolo 36, che comunque viene modificato dal Governo.


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La Commissione approva l'emendamento del Governo 1.601 (vedi allegato 1).

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, avverte che a seguito dell'approvazione dell'emendamento del Governo 1.601, gli identici emendamenti Brigandì 1.6 e Di Pietro 1.23 non saranno posti in votazione.

Federico PALOMBA (IdV) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 1.23 del quale è cofirmatario. Non condivide assolutamente la scelta di rimettere all'esame in Assemblea la soluzione di tutti i problemi che stanno emergendo dal dibattito in Commissione.

La Commissione con distinte votazioni respinge gli emendamenti Di Pietro 1.23 e 1.24, Ferranti 1.4, Di Pietro 1.25, Ferranti 1.1 e Di Pietro 1.27 e 1.26.

Manlio CONTENTO (PdL) ritira il suo emendamento 1.28, auspicando che la questione sottesa a tale proposte emendative sia affrontata attentamente sia pure in separata sede.

Federico PALOMBA (IdV) fa proprio l'emendamento Contento 1.28, rilevando come questo evidenzi la mancata sistematicità del testo in esame.

La Commissione respinge l'emendamento Contento 1.28, fatto proprio dall'onorevole Palomba, nonché l'emendamento Di Pietro 2.17.

Donatella FERRANTI (PD) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 2.1 volto a sopprimere le modifiche che il Governo intende apportare al comma 2 dell'articolo 114 del codice di procedura penale. In particolare ritiene inaccettabile vietare, sia pure fino al termine delle indagini preliminari, la pubblicazione del contenuto di atti giudiziari, in quanto in questo modo viene leso il diritto di cronaca ed il diritto di ogni cittadino di essere informato su indagini giudiziarie che possono avere una rilevanza pubblica. Sottolinea come il suo gruppo sia a favore della tutela del diritto di riservatezza dei soggetti coinvolti nelle indagini. Tuttavia, ciò non può significare un totale azzeramento del diritto di cronaca. Qualora dovesse essere approvata senza modifiche la norma proposta dal Governo, l'opinione pubblica non sarebbe più in grado di conoscere indagini anche di estremo interesse pubblico, determinandosi così un passo indietro per la democrazia del Paese. Invita la maggioranza a cercare delle soluzioni che consentano di evitare che le indagini giudiziarie si trasformino in gogne mediatiche o in altre forme di strumentalizzazione da parte dei mass-media.

Anna ROSSOMANDO (PD) evidenzia che il suo gruppo non si limita a chiedere la soppressione delle modifiche all'attuale comma 2 dell'articolo 114, ma propone anche delle soluzioni propositive, distinguendo tra ciò che è strettamente inerente alle indagini e non può essere pubblicato senza mettere in pericolo le indagini stesse e ciò che non lo è. Tutti gli emendamenti del suo gruppo comunque sono rispettosi del diritto di cronaca.

Antonino LO PRESTI (PdL) esprime forti perplessità sulle critiche alla nuova formulazione del comma 2 dell'articolo 114, in quanto, in realtà, ciò che è vietato è la pubblicazione degli atti processuali e non la notizia dell'indagine.

Lanfranco TENAGLIA (PD) sottolinea come la previsione del divieto di pubblicare il contenuto degli atti di indagine non coperti da segreto sia un punto nevralgico del disegno di legge del Governo. Ciò non solo perché di imbavaglia la stampa, ma perché si sottrae la magistratura ad ogni forma di controllo da parte dell'opinione pubblica. Ricorda, a tale proposito, come in più occasioni le strategie difensive si siano basate proprio sull'impatto negativo che alcuni atti di indagine hanno avuto sull'opinione pubblica. Il Governo, come avviene in tutti gli Stati autoritari, non tiene in alcun conto né dell'opinione pubblica né delle esigenze di difesa, interessandosi


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solo dell'interesse dello Stato a svolgere il processo.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) ritiene che i rischi paventati dall'onorevole Tenaglia siano infondati, in quanto la normativa attuale ha già dato prova di non garantire assolutamente la riservatezza dei soggetti coinvolti in procedimenti penali.

Cinzia CAPANO (PD), dopo aver dichiarato di non condividere le osservazioni dell'onorevole Lo Presti, sottolinea la contrarietà del testo del Governo ai principi sanciti nella convenzione europea dei diritti dell'uomo ed in particolare al principio secondo cui la pubblicazione di notizie rilevanti per il pubblico interesse non può essere compressa dal legislatore.

Matteo BRIGANDÌ (LNP) rileva che le osservazioni dell'onorevole Paolini questa volta appaiono conformi alla posizione del gruppo della Lega Nord. Condivide inoltre l'intervento dell'onorevole Tenaglia nella parte in cui questi afferma che la magistratura dovrebbe essere sottoposta al controllo dell'opinione pubblica. Tuttavia, ritiene che a tal fine sia assolutamente necessario che la magistratura sia eletta dal popolo.

Alfonso PAPA (PdL) sottolinea come la norma in esame non faccia altro che ribadire e rinforzare principi di garanzia e di civiltà giuridica che in altri Paesi sono rigorosamente rispettati. Pur esprimendo ferma contrarietà ai processi segreti, ritiene necessario un complessivo recupero di civiltà giuridica e di immagine del magistrato, per scongiurare che si ripetano in futuro ulteriori strumentalizzazioni.

Francesco Paolo SISTO (PdL) rileva come la nuova disciplina dell'articolo 114 del codice di procedura penale sia idonea a contrastare gli intollerabili processi mediatici e i condizionamenti che ne derivano. Ricorda peraltro che l'articolo 114 già oggi prevede divieti di pubblicazione e che l'intervento normativo in esame si limita a posticipare il momento della pubblicazione.

Federico PALOMBA (IdV) ritiene che il comma 1 dell'articolo 2 debba essere soppresso perché prevede una nuova disciplina del comma 2 dell'articolo 114 del codice di procedura penale che appare contraria tanto all'articolo 21 della Costituzione quanto all'articolo 10 della Convenzione europea del diritti dell'uomo.

Giancarlo LEHNER (PdL) ritiene opportuno prevedere una normativa che blocchi la fuga di notizie alla fonte poiché è da ritenersi che, per quanto severe siano le norme nei confronti dei giornalisti, questi ultimi pubblicheranno comunque le notizie delle quali verranno a conoscenza.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Ferranti 2.1 e Di Pietro 2.18.

Luigi VITALI (PdL) ritira l'emendamento 2.14.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Di Pietro 2.21 e 2.22.

Donatella FERRANTI (PD) illustra il suo emendamento 2.2 e ne raccomanda l'approvazione. Precisa come l'emendamento, nell'ottica di impedire l'oscuramento informativo delle indagini, voglia consentire che, una volta caduto il segreto processuale, sia possibile la pubblicazione nel contenuto degli atti di indagine preliminare, nonché di quanto acquisito al fascicolo del pubblico ministero.
Rileva inoltre che dalla formulazione della norma in esame, che fa riferimento al «contenuto» degli atti di indagine, risulta che non possa essere pubblicata neanche la notizia di un sequestro o di un arresto in flagranza. Tale divieto assoluto appare sproporzionato ed eccessivo, essendo invece necessario distinguere e graduare diverse ipotesi. Ritiene inoltre che le notizie sui procedimenti penali continueranno comunque ad essere divulgate, ad esempio perché acquisite dal giornalista


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che ha intervistato i testimoni di un determinato fatto, ma saranno più imprecise e vi sarà una maggiore difficoltà di smentita o di rettifica.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) ritiene che i giornalisti dovrebbero limitarsi a fare delle inchieste, dalle quali potranno anche trarre fatti processuali. Tuttavia, finchè le indagini preliminari sono in corso non vi sarà più il crisma di veridicità attribuito dagli atti processuali.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ferranti 2.2, Palomba 2.23, gli identici emendamenti Ferranti 2.3 e Vietti 2.10, nonché l'emendamento Ferranti 2.4.

Federico PALOMBA (IdV) illustra l'emendamento 2.24 e ne raccomanda l'approvazione, sottolineando come non vi sia alcuna ragione per vietare la pubblicazione degli atti quando non sussiste più il segreto. Si tratta quindi di eliminare un intollerabile bavaglio alla stampa.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, rileva che per quanto la ratio dell'emendamento 2.24, come illustrata dall'onorevole Palomba, appaia del tutto chiara, tuttavia la sua formulazione sembrerebbe comportare un ampliamento del divieto di pubblicazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Di Pietro 2.24 e 2.25.

Antonino LO PRESTI (PdL) ritira il proprio emendamento 2.38.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Di Pietro 2.19 e 2.20.

Luigi VITALI (PdL) ritira il suo emendamento 2.15, riservandosi di ripresentarlo in Assemblea. Ritiene infatti che la pubblicazione degli atti del procedimento debba essere vietata a maggior ragione se è stata disposta l'archiviazione del procedimento medesimo.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, nel replicare all'onorevole Vitali, rileva che talvolta la pubblicazione di atti processuali dopo l'archiviazione può essere un rimedio a favore dell'imputato. Ritiene comunque necessario che si rifletta ulteriormente sul punto, nel corso dell'esame in Assemblea.

Francesco Paolo SISTO (PdL) ritiene che la prospettazione dell'onorevole Vitali potrebbe essere considerata, in via interpretativa, come ricompresa nella nuova formulazione dell'articolo 114.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, ricorda che sull'emendamento 2.39 Lo Presti vi è il parere favorevole del Governo e del relatore a condizione che lo stesso venga riformulato come periodo aggiuntivo al nuovo comma 7 dell'articolo 114 del codice di procedura penale. Avverte che qualora fosse riformulato, l'emendamento in questione sarebbe posto in votazione dopo l'emendamento 5.37 volto ad introdurre nel codice di procedura penale una disposizione alla quale l'emendamento 2.39 fa riferimento.

Antonino LO PRESTI (PdL) accoglie l'invito a riformulare l'emendamento secondo quanto indicato dal relatore e dal Governo (vedi allegato 2.).

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Di Pietro 2.26, 2.27. 2.28. 2.29 e 2.30.

Donatella FERRANTI (PD) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 2.5, volto a riscrivere una parte del comma 7 del nuovo articolo 114 del codice di procedura penale, prevedendo una norma speciale per quanto concerne la pubblicazione delle intercettazioni. In particolare si stabilisce che qualsiasi divieto di pubblicare le intercettazioni cada nel momento in cui si sia proceduto allo stralcio, e cioè quando sia stata effettuata dal


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giudice la selezione delle conversazioni rilevanti per il procedimento. Una volta che le intercettazioni rilevanti siano state individuate, il segreto permane solo per le registrazioni irrilevanti.

Manlio CONTENTO (PdL) pur comprendendo l'intento alla base dell'emendamento 2.5, tuttavia esprime talune perplessità sulla sua correttezza dal punto di vista tecnico.

Lanfranco TENAGLIA (PD) sottolinea, al di là delle osservazioni tecniche dell'onorevole Contento, come gli emendamenti Ferranti 2.5 e Tenaglia 2.6 pongano in luce una delle più gravi carenze del provvedimento in esame, che non prevede adeguate operazioni di scrematura tra fatti rilevanti e irrilevanti per il processo. A questi ultimi dovrebbe essere connesso l'obbligo di stralcio e il divieto assoluto di pubblicazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ferranti 2.5 e Tenaglia 2.6.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, ricorda che l'emendamento Bergamini 2.13 è stato illustrato dalla presentatrice nel corso della seduta del 5 febbraio scorso e che su tale emendamento vi è il parere favorevole del Governo e del relatore.

Lanfranco TENAGLIA (PD) chiede chiarimenti sull'emendamento Bergamini 2.13, che sembra porre dei seri problemi di coordinamento con l'articolo 684 del codice penale.

Francesco Paolo SISTO (PdL) ritiene che i problemi di coordinamento indicati dall'onorevole Tenaglia non sussistano, giacchè l'articolo 684 del codice penale e l'articolo 167 del decreto legislativo n. 196 del 2003 costituiscono fattispecie completamente distinte, che tutelano diversi beni giuridici e che quindi concorrono tra loro. Inoltre la formulazione dell'emendamento 2.13 fa riferimento al reato edi cui al predetto articolo 167 e non alla pena. Ciò significa che questo troverà applicazione in caso di intercettazioni solo qualora ricorrano i diversi presupposti dell'articolo medesimo.

Manlio CONTENTO (PdL) pur ritenendo condivisibile la ratio dell'emendamento Bergamini 2.13, riterrebbe opportuna una ulteriore riflessione sulla coerenza del quadro sanzionatorio che deriverebbe dall'approvazione di tale emendamento. Ritiene quindi che tale proposta emendativa potrebbe essere accantonata.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, ritiene che eventualmente l'onorevole Bergamini potrebbe riformulare il suo emendamento riducendo l'entità della sanzione. Avverte quindi che alla luce degli interventi svoltisi, l'emendamento 2.13 dovrebbe essere accantonato.

Lanfranco TENAGLIA (PD) esprime ferma contrarietà nei confronti dell'emendamento Bergamini 2.13, anche se eventualmente riformulato.

Federico PALOMBA (IdV) esprime la sua contrarietà all'emendamento Bergamini 2.13.

La Commissione, su proposta del relatore, accantona l'emendamento 2.13

Manlio CONTENTO (PdL) ritira il suo emendamento 2.11.

Rita BERNARDINI (PD) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 2.9, volto a sopprimere il comma 3 dell'articolo 2, che prevede una disciplina che potrebbe porre dei seri problemi di coordinamento con la normativa che regola la professione di giornalista, con particolare riferimento alle norme sul procedimento disciplinare.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO ricorda che il comma 3 dell'articolo 2 non fa riferimento alla sola professione di giornalista, ma si riferisce a tutte le professioni


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regolamentate e anche al rapporto di pubblico servizio.

Anna ROSSOMANDO (PD) si dichiara favorevole alla soppressione del comma 3 dell'articolo 2, non condividendo, tra l'altro, che la mera iscrizione nel registro degli indagati possa far scattare il procedimento disciplinare.

Cinzia CAPANO (PD) esprime la sua contrarietà al comma 3 dell'articolo 2 ricordando come la sospensione cautelare dal servizio o dall'esercizio della professione debba consentire a chi istruisce il procedimento disciplinare di accertare i fatti, indipendentemente dal giudizio penale. Nella norma in questione si ha quindi una indebita confusione fra piani diversi e valutazioni che dovrebbero essere tra loro indipendenti, con conseguente alterazione del procedimento disciplinare.

Federico PALOMBA (IdV) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 2.36 soppressivo del comma 3 dell'articolo 2, che appare essere una norma confusa e mal formulata.

Francesco Paolo SISTO (PdL) ritiene che le critiche mosse alla formulazione del comma 3 dell'articolo 2 siano prive di fondamento.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Di Pietro 2.36 e Bernardini 2.9.

Luigi VITALI (PdL) ritira il suo emendamento 2.16.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Di Pietro 2.32, 2.31 e 2.33, approva l'emendamento Brigandì 2.7 (vedi allegato 2) e respinge gli emendamenti Di Pietro 2.34 e 2.35.

Matteo BRIGANDÌ (LNP) ritira il suo emendamento 2.8.

Michele Giuseppe VIETTI (UdC) rileva che il suo articolo aggiuntivo 2.01 sembra in linea con il complessivo impianto del provvedimento ed insiste pertanto per la sua approvazione.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO ricorda che il parere contrario del Governo sull'articolo aggiuntivo Vietti 2.01 deriva dal fatto che la disciplina in esso prevista crea dei problemi di coordinamento con quella dell'articolo 240 del codice di procedura penale, come modificata dal decreto-legge n. 259 del 2006. Ritiene peraltro che tale articolo aggiuntivo possa essere accantonato, per valutare una eventuale riformulazione che consenta i superare i predetti problemi di coordinamento.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, ritiene quindi che alla luce degli interventi svolti, l'articolo aggiuntivo Vietti 2.01 dovrebbe essere accantonato.

La Commissione, su proposta del relatore, accantona l'emendamento 2.01

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, con riferimento all'articolo aggiuntivo Sisto 2.02, ricorda come sullo stesso sia stato espresso parere favorevole del relatore e del Governo con richiesta di riformulazione. In particolare si invita il presentatore a sopprimere le parole «e dell'immagine» poiché non sembra essere sempre possibile o opportuno evitare la pubblicazione e diffusione di riprese televisive che ritraggano l'immagine di magistrati con riferimento a processi e procedimenti penali loro affidati.

Francesco Paolo SISTO (PdL) fa presente che la riformulazione richiesta finirebbe sostanzialmente per privare di contenuto il suo articolo aggiuntivo.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO invita l'onorevole Sisto a riformulare il suo articolo aggiuntivo 2.02, impegnandosi ad approfondire la questione nel corso dell'esame in Assemblea.


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Cinzia CAPANO (PD) sottolinea che per contrastare il protagonismo nell'ambito dei procedimenti penali bisognerebbe vietare la pubblicazione anche dei nominativi e delle immagini dei difensori.

Manlio CONTENTO (PdL) ricorda che in base al testo in esame, le riprese televisive sono consentite solo con il consenso delle parti. Una eventuale riformulazione dell'articolo aggiuntivo in questione dovrà tener conto anche di questo dato.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) intervenendo a titolo personale, esprime la sua contrarietà all'articolo aggiuntivo Sisto 2.02., ritenendo eccessivo non poter pubblicare i nominativi dei magistrati in un Paese dove si consente a soggetti condannati di fare campagne pubblicitarie.

Matteo BRIGANDÌ (LNP) ritiene che l'articolo aggiuntivo 2.02 possa essere riformulato sopprimendo le parole «e la diffusione». In tal modo si otterrebbe una norma perfettamente coerente.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, ritiene che, alla luce degli interventi svoltisi, l'articolo aggiuntivo Sisto 2.02 dovrebbe essere accantonato.

La Commissione, su proposta del relatore, accantona l'articolo aggiuntivo Sisto 2.02.

Lanfranco TENAGLIA (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, rileva che vi siano fin troppi emendamenti accantonati, tutti vertenti su punti decisivi della disciplina, nonché molte questioni lasciate in sospeso e rinviate ad un approfondimento che dovrebbe essere effettuato nel corso dell'esame in Assemblea. Sottolinea come da questa circostanza si desuma un importante dato politico, a conferma di una maggioranza molto divisa sul provvedimento in esame. Rileva inoltre come molte delle questioni che hanno condotto all'accantonamento di emendamenti o al rinvio di questioni ad un successivo approfondimento in Assemblea, abbiano registrato una forte convergenza fra l'opposizione e taluni esponenti della maggioranza.

Antonino LO PRESTI (PdL) ritiene che l'intervento dell'onorevole Tenaglia sia fuori luogo, poiché tre emendamenti accantonati non possono far desumere l'esistenza di una questione politica ma, anzi, testimoniano l'esistenza di un reale dibattito parlamentare finalizzato ad una migliore formulazione del testo.

Marilena SAMPERI (PD) illustra il suo emendamento 3.1, volto a sopprimere l'articolo 3 che, pur mantenendo apparentemente intatto il novero dei reati per cui è consentita l'intercettazione, in realtà irrigidisce le regole delle intercettazioni ambientali, prevedendo che anche per le operazioni effettuate fuori dal domicilio sia necessario che vi sia il fondato motivo che l'attività criminosa sia in corso nel luogo captato. La disciplina in esame prevede inoltre una anomala possibilità per la persona offesa di richiedere l'effettuazione di conversazioni sulle proprie utenze o nei luoghi di cui abbia la disponibilità.

Federico PALOMBA (IdV) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Di Pietro 3.50 soppressivo dell'articolo 3 e quindi volto ad eliminare una disciplina dannosa ed ipocrita che riduce in modo inaccettabile la possibilità di ricorrere alle intercettazioni quale mezzo di ricerca della prova.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Samperi 3.1 e Di Pietro 3.50.

Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che, in considerazione dell'imminenza dell'inizio delle votazioni in Assemblea, la seduta della Commissione dovrà essere sospesa entro pochi minuti. Come concordato nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la seduta riprenderà al termine delle votazioni dell'odierna seduta pomeridiana dell'Assemblea.


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Donatella FERRANTI (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, fa presente che, per quanto le risulti, la Conferenza dei Presidenti dei gruppi ha stabilito che le Commissioni non possono svolgere seduta notturna nella giornata del mercoledì.

Giulia BONGIORNO, presidente, rileva che la Conferenza dei Presidenti dei gruppi ha individuato uno schema di ripartizione del lavoro tra Assemblea e Commissioni, secondo il quale le Commissioni possono lavorare il martedì fino alle 14, il mercoledì dalle 13.30 fino all'inizio dei lavori pomeridiani dell'Assemblea, il giovedì fino alle 14 e, in generale, negli spazi in cui l'Assemblea non è riunita con votazioni.

Carolina LUSSANA (LNP) ricorda che, come è emerso dalla riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la Commissione dovrà concludere l'esame degli emendamenti entro la giornata di domani. A tal fine sarà necessaria la fattiva collaborazione di tutti i gruppi. Dichiara quindi la totale disponibilità del proprio gruppo a partecipare in qualsiasi momento ai lavori della Commissione.

Giulia BONGIORNO, presidente, sospende quindi la seduta, avvertendo che la stessa riprenderà al termine delle votazioni dell'odierna seduta pomeridiana dell'Assemblea

La seduta, sospesa alle 17.25, riprende alle 20.35.

Luigi VITALI (PdL) ritira tutti gli emendamenti e subemendamento da lui presentati all'articolo 3, riservandosi di ripresentarli in Assemblea.

La Commissione respinge il subemendamento Di Pietro 0.3.600.54.

Manlio CONTENTO (PdL), alla luce del chiarimento fornito dal rappresentante del Governo nella seduta del 10 febbraio scorso circa l'interpretazione della giurisprudenza della nozione di riprese visive, ritira il proprio subemendamento 0.3.600.40, in quanto, proprio sulla base di tale chiarimento, sembrerebbe che le riprese visive non captative di conversazioni non rientrerebbero nella nuova disciplina della intercettazioni e quindi continuerebbero ad essere effettuate senza autorizzazione da parte del giudice.

Donatella FERRANTI (PD), intervenendo sul proprio subemendamento 0.3.600.21, avendo sostanzialmente medesimo contenuto del subemendamento appena ritirato, dichiara di non condividere assolutamente l'intervento svolto dal rappresentante del Governo nella seduta del 10 febbraio 2009 in relazione all'interpretazione da parte della giurisprudenza delle riprese visive non captative. Tale interpretazione sarebbe totalmente superata dalla modifica legislativa che il Governo intende introdurre nella disciplina delle intercettazioni, assoggettandovi, senza alcuna precisazione, le riprese visive. È del tutto evidente che non potranno certo essere i lavori preparatori della legge ed, in particolare, il citato intervento del rappresentante del Governo a condizionare l'applicazione della nuova normativa. Questa espressamente prevede che le riprese visive possano essere effettuate per i reati di cui all'articolo 266 e sulla base dei presupposti indicati dall'articolo 267, tra i quali vi è quello dei gravi indizi di colpevolezza che rende sostanzialmente le intercettazioni un vano strumento di ricerca della prova.

Lanfranco TENAGLIA (PD), condividendo l'intervento dell'onorevole Ferranti, sottolinea l'esigenza di affrontare attentamente la questione della formulazione e della chiarezza delle disposizioni in esame, al fine di evitare dubbi interpretativi in fase applicativa. In particolare, il nuovo comma 1 dell'articolo 266 parifica senza alcuna precisazione e distinzione le riprese visive alle intercettazioni. Rivolgendosi ai deputati del gruppo della Lega nord, sottolinea come tutto ciò significa che le riprese visive che oggi sono disposte da


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sindaci di città del nord, al fine di contrastare la criminalità, non saranno più ammesse. Il subemendamento 0.3.600.21 presentato dal suo gruppo è diretto proprio a recepire la giurisprudenza costituzionale e di legittimità in materia di riprese visive al fine di evitare qualsiasi dubbio interpretativo. Non ritiene quindi comprensibili la contrarietà del Governo a tale subemendamento che, in realtà, sembrerebbe tradurre in norma i principi enunciati dal rappresentante del governo in merito alla distinzione tra riprese visive captative e riprese visive non captative di conversazioni.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO ricorda di non aver dato alcuna interpretazione personale diretta a precisare il contenuto della nozione di ripresa visiva, ma di essersi limitato a ricordare come la giurisprudenza equipari le riprese visive alle intercettazioni nei soli casi in cui le prime abbiano una valenza captativa di conversazione.

Donatella FERRANTI (PD) ribadisce che la interpretazione giurisprudenziale alla quale si riferisce il rappresentante del Governo si basa sulla disposizioni attualmente vigenti, mentre la Commissione sta esaminando le modifiche che si intendono apportare a tali disposizioni.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Di Pietro 0.3.600.51 e Ferranti 0.3.600.21

Federico PALOMBA (IdV) raccomanda l'approvazione del subemendamento 0.3.600.50, del quale è cofirmatario, che si ispira alla medesima ratio degli altri subemendamenti volti a escludere l'assoggettamento delle riprese visive alla disciplina delle intercettazioni. Dichiara di non comprendere le ragioni per le quali il Governo sia contrario ad approvare emendamenti volti meramente a scongiurare dubbi interpretativi sulla reale portata dell'inserimento delle riprese visive nella disciplina delle intercettazioni che si intendono approvare.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Di Pietro 0.3.600.50 e 0.3.600.52.

Donatella FERRANTI (PD) raccomanda l'approvazione del suo subemendamento 0.3.600.22 volto a sottrarre dalla disciplina delle intercettazioni l'acquisizione dei tabulati telefonici. Tale esigenza è resa ancora più pressante dalla previsione dei gravi indizi di colpevolezza quale presupposto per disporre le intercettazioni e, quindi, l'acquisizione dei tabulati telefonici. Osserva che la parificazione dei tabulati telefonici alle intercettazioni determina un grave problema di coordinamento con l'articolo 132 del codice sulla privacy, oltre a non tener conto che la materia dei tabulati telefonici non è riconducibile all'area di applicazione dell'articolo 15 della Costituzione, in quanto da tali tabulati non si evince il contenuto delle conversazioni.

La Commissione respinge il subemendamento Ferranti 0.3.600.22.

Federico PALOMBA (IdV) raccomanda l'approvazione del subemendamento 0.3.600.53, ritenendo inaccettabile l'equiparazione dei tabulati telefonici alle intercettazioni.

La Commissione respinge il subemendamento Di Pietro 0.3.600.53.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, avverte che la Commissione procederà ora all'esame di una serie di subemendamento volti ad ampliare la lista dei reati per i quali, secondo l'emendamento 3.600 del Governo, sarebbe possibile disporre le intercettazioni. Dopo avere rilevato che alcuni di questi reati sarebbero intercettabili sulla base della lettera e) del comma 1 dell'articolo 266 di cui all'emendamento del Governo, che peraltro riproduce senza alcuna modifica la lista di reati prevista dalla legislazione vigente, dichiara che potrebbe porre in votazione il principio che accomuna i diversi emendamenti in questione, da rinvenire nella scelta di


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ampliare l'attuale lista dei reati. In tal caso i singoli emendamenti verrebbero posti in votazione solamente qualora venisse approvato il principio. Tuttavia ritiene di non procedere a votazioni di principio al fine di consentire comunque alla Commissione di valutare specificamente ciascuno di tali reati.

Federico PALOMBA (IdV) raccomanda l'approvazione del subemendamento 0.3.600.56 sulle false comunicazioni sociali, trattandosi di un reato il cui accertamento è spesso funzionale alla scoperta di più gravi reati.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, i subemendamenti Di Pietro 0.3.600.56, 0.3.600.57, 0.3.600.58, 0.3.600.59, 0.3.600.60, 0.3.600.61, 0.3.600.62 e 0.3.600.63.

Federico PALOMBA (IdV) raccomanda l'approvazione del subemendamento 0.3.600.64 che prevede l'assoggettabilità dell'aggiotaggio al regime delle intercettazioni.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, i subemendamenti Di Pietro 0.3.600.64, 0.3.600.65, 0.3.600.67 e 0.3.600.68.

Federico PALOMBA (IdV) raccomanda l'approvazione del subemendamento 0.3.600.69 che prevede il primo di una serie di reati fiscali che non possono certo essere considerati bagatellari e quindi, come tali, meritevoli di essere esclusi dalle intercettazioni, come dimostra il caso Parmalat.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, dopo aver rilevato che alcuni su emendamenti in realtà non sembrerebbero innovare quanto previsto dall'emendamento 3.600, ribadisce come tale emendamento riproduca fedelmente l'attuale elencazione dei reati pei q quali sono ammesse le intercettazioni. Sulla scelta di Italia dei valori di modificare comunque l'attuale lista dei reati, ricorda che questa non fu adottata dal medesimo gruppo nella scorsa legislatura quando la Camera dei deputati approvò il disegno di legge sulle intercettazioni.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, i subemendamenti Di Pietro 0.3.600.69, 0.3.600.70, 0.3.600.170, sul reato di occultamento o distruzione di documenti contabili e 0.3.600.71.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, constatata l'assenza dei presentatori, avverte che si intende che questi abbiano rinunciato ai subemendamenti 0.3.600.11 e 0.3.600.10. Passando all'esame dei subemendamenti al comma 2 ricorda di aver formulato parere favorevole sul subemendamento Contento 0.3.600.41, qualora venisse riformulato quale disposizione contenuta nel comma 3-bis dell'articolo 267, così come modificato dall'emendamento del Governo 4.600. tale scelta è dettata dalla circostanza di natura del tutto sistematica che il subemendamento amplia i casi di intercettazioni ambientali in relazione a reati di particolare allarme sociale, quali tra l'altro quelli di mafia e terrorismo. Considerato che, in un'ottica di doppio binario le intercettazioni relative ai predetti reati sono disciplinate a parte nel comma 3-bis dell'articolo 267, ritiene opportuno inserire in tale contesto il subemendamento in esame. Avverte che qualora venisse accolta la riformulazione il subemendamento Contento verrebbe posto in votazione quando saranno esaminati gli altri subemendamenti all'emendamento 4.600, volto a modificare l'articolo 267.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO dichiara di condividere la richiesta di formulazione appena avanzata dal relatore.

Manlio CONTENTO (PdL) riformula il suo subemendamento 0.3.600.41 nel senso proposto dal relatore e dal rappresentante del Governo (vedi allegato 2) e ritira il suo subemendamento 0.3.600.42.

Lanfranco TENAGLIA (PD) ritiene che proprio a seguito della riformulazione del


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subemendamento 0.3.600.41 e, in particolare, dell'inserimento di esso nell'ambito della disciplina particolare prevista per i reati di mafia e terrorismo, risulta chiaro come non sia possibile fare riferimento alla interpretazione giurisprudenziale per confermare il principio emerso in tale sede circa l'assoggettabiltà delle riprese visive captative alla disciplina delle intercettazioni.

Federico PALOMBA (IdV) raccomanda l'approvazione del suo subemendamento 0.3.600.72, volto a confermare la disciplina attualmente prevista per le intercettazioni ambientali. Ritiene inaccettabile la scelta del Governo di consentire, anche per la criminalità organizzata, tale intercettazioni solo nei luoghi in cui vi sia il fondato timore di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa, con una limitazione che attualmente è prevista solo nel caso in cui l'intercettazione ambientale sia disposta in un luogo di privata dimora.

Anna ROSSOMANDO (PD) ricorda che il suo gruppo ha presentato il subemendamento 0.3.600.20 anch'esso diretto a confermare l'attuale disciplina delle intercettazioni ambientali, le quali sostituiscono un imprescindibile strumento di indagine.

La Commissione respinge gli identici subemendamenti Di Pietro 0.3.600.72 e Ferranti 0.3.600.20.

Rita BERNARDINI (PD) raccomanda l'approvazione del suo subemendamento 0.3.600.1 diretto a dare effettività alla scelta di limitare le intercettazioni ambientali nei soli luoghi ove si stia svolgendo l'attività criminosa. Rispetto al testo del Governo, si richiedono elementi espressamente e analiticamente indicati in relazione ai motivi per i quali si ritiene che nel luogo si stia svolgendo l'attività criminosa.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, i subemendamenti Bernardini 0.3.600.1 e Di Pietro 0.3.600.78, 0.3.600.80, 0.3.600.79, 0.3.600.81, 0.3.600.82, 0.3.600.73, 0.3.600.74, 0.3.600.76, 0.3.600.77, 0.3.600.75 e 0.3.600.74.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, avverte che verrà posto in votazione l'emendamento 3.600 del Governo al quale si sono riferiti i subemendamenti appena respinti.

Donatella FERRANTI (PD) esprime la contrarietà del suo gruppo all'emendamento 3.600 del Governo, che modifica la disciplina vigente arrecando un grave vulnus allo strumento di indagine delle intercettazioni. In primo luogo tale emendamento parifica senza alcuna ragione le riprese visive e i tabulati telefonici alle intercettazioni. In secondo luogo, riduce sensibilmente l'applicabilità delle intercettazioni ambientali, che invece costituiscono uno strumento fondamentale per le indagini. Invita il Governo a chiarire quali siano le ragioni di tali scelte. Per quanto sia necessario approvare le proposte emendative che almeno per i reati di mafia e terrorismo consentono le intercettazioni ambientali senza alcuna limitazione, evidenzia come sia irragionevole circoscrivere tale scelta ad alcuni reati, quanto gravi questi possano essere. Conclude evidenziando come la scelta compiuta dal Governo con l'emendamento in esame di tornare indietro rispetto a quella effettuata nel disegno di legge, che limitava l'applicazione delle intercettazioni ad alcuni reati, sia del tutto vanificata da quella del tutto irragionevole di subordinare l'autorizzazione delle intercettazioni al presupposto della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.

Matteo BRIGANDÌ (LNP) chiede all'onorevole Ferranti se il suo ultimo intervento si riferisse anche al reato di rivelazione di segreto istruttorio e, in tal caso, se essa possa fornirci il numero di magistrati condannati per tale reato.

Lanfranco TENAGLIA (PD) invita l'onorevole Brigandì ad evitare inutili provocazioni.


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Donatella FERRANTI (PD) auspica che l'onorevole Brigandì voglia contribuire in modo più costruttivo al dibattito che si sta svolgendo in Commissione.

Federico PALOMBA (IdV) esprime la ferma e totale contrarietà del gruppo dell'Italia dei valori all'emendamento 3.600 del Governo. Mentre il primo comma sembrerebbe ampliare la possibilità di ricorrere alle intercettazioni, rispetto al testo originario del disegno di legge, il secondo comma pone un limite assolutamente intollerabile alle intercettazioni di comunicazioni tra presenti, alle quali non si potrà ricorrere nemmeno per i reati di mafia e terrorismo.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, ricorda all'onorevole Palomba che l'onorevole Contento ha presentato il subemendamento 0.3.600.41 volto ad ampliare la possibilità di ricorrere alle intercettazioni ambientali, nella logica del cosiddetto «doppio binario». Su tale emendamento è stato espresso un parere favorevole del relatore e del Governo, subordinatamente ad una riformulazione, di carattere meramente sistematico, volta a riferire la modifica al comma 3-bis dell'articolo 267.

Federico PALOMBA (IdV) ritiene che in ogni caso l'articolo in esame determini un gravissimo vulnus nell'ordinamento e ribadisce la ferma contrarietà all'introduzione di una simile disciplina.

La Commissione approva l'emendamento 3.600 del Governo (vedi allegato 2).

Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che in conseguenza dell'approvazione dell'emendamento 3.600 del Governo, non saranno posti in votazione gli ulteriori emendamenti all'articolo 3. Avverte inoltre che, in considerazione dell'assenza dei presentatori degli articoli aggiuntivi 3.02 e 3.01, si intende che gli stessi vi abbiano rinunziato.

Federico PALOMBA (IdV) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Di Pietro 4.35, soppressivo dell'articolo 4. Tale articolo infatti crea una inaccettabile barriera alla concreta possibilità di disporre le intercettazioni, prevedendo, una volta modificato dall'emendamento 4.600, come presupposto i gravi indizi di colpevolezza. Si tratta, in realtà, di una inaccettabile beffa poiché, come è noto, le intercettazioni sono un mezzo per la ricerca degli indizi di colpevolezza e qualora siano stati acquisiti gravi indizi di colpevolezza sarà possibile disporre una misura cautelare o addirittura il rinvio a giudizio.

La Commissione respinge l'emendamento Di Pietro 4.35.

Donatella FERRANTI (PD) illustra il suo subemendamento 0.4.600.20, volto ad eliminare l'introduzione dei presupposti dei gravi indizi di colpevolezza e le conseguenze che ne derivano sul piano sia pratico che normativo.
Sottolinea, preliminarmente, che questa modifica assolutamente sostanziale all'impostazione del testo del Governo è intervenuta dopo che si sono svolte le audizioni degli operatori della giustizia e della pubblica sicurezza presso la Commissione. Non si può sostenere pertanto che sul punto la Commissione abbia svolto una adeguata istruttoria.
Rileva quindi come i gravi indizi di colpevolezza implichino che ci si trovi in una fase avanzata di indagine, tale da poter disporre una misura cautelare o il rinvio a giudizio. Prima dell'acquisizione dei gravi indizi di colpevolezza, pertanto, secondo la nuova disciplina proposta dal Governo, vi sarebbe una sorta di «buio investigativo», nel quale non sarebbe possibile disporre intercettazioni per una serie estesa e rilevante di reati particolarmente gravi.
Pone quindi a disposizione della Commissione una raccolta di agenzie di stampa dalle quali risultano dei casi concreti nei quali l'uso delle intercettazioni quale mezzo di ricerca della prova hanno consentito, in base alla disciplina ancora vigente,


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di perseguire delle manifestazioni particolarmente gravi e pericolose di criminalità, sottolineando altresì come, in base alla nuova disciplina, nei casi citati non sarà più possibile disporre le intercettazioni.
Dà quindi lettura delle agenzie di stampa raccolte, che riportano, tra gli altri, vari casi di spaccio di droga, usura ed estorsione che è stato possibile perseguire grazie allo strumento investigativo delle intercettazioni.

Giuseppe CONSOLO (PdL), interrompendo l'onorevole Ferranti, la invita a concludere rapidamente l'intervento sostenendo l'inutilità di una puntuale lettura di tutte le agenzie di stampa raccolte.

Giulia BONGIORNO, presidente, invita tutti i componenti della Commissione a non interrompere i colleghi che stanno svolgendo i propri interventi, assicurando che in ogni caso a tutti sarà consentito di replicare, purchè ne facciano richiesta.

Donatella FERRANTI (PD), dopo aver sottolineato come al comportamento corretto e responsabile del suo gruppo non sempre faccia riscontro un comportamento altrettanto rispettoso da parte di taluni colleghi della maggioranza, riprende il proprio intervento. Ribadisce quindi che il contenuto delle agenzie di stampa poste a disposizione dei colleghi della Commissione fornisce una serie di esempi concreti di criminalità individuati con intercettazioni disposte in base al presupposto dei «gravi indizi di reato». Se il presupposto delle intercettazioni fossero invece i «gravi indizi di colpevolezza», queste ipotesi di criminalità non potrebbero più essere individuate e perseguite.
Proseguendo nell'esame della disciplina dell'articolo 4, sottolinea la situazione di totale impotenza degli inquirenti nelle frequentissime ipotesi di indagini contro ignoti, in considerazione dei presupposti assolutamente restrittivi previsti dalla lettera c) del comma 1, che vanificano qualsiasi utilità delle operazioni di intercettazione. Sottolinea come le stesse argomentazioni valgano sostanzialmente per l'acquisizione dei tabulati del traffico telefonico.

Giulia BONGIORNO, presidente, ricorda che nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, tenutosi prima della ripresa della seduta in sede referente, si è raggiunto un accordo che prevede che i lavori della Commissione oggi terminino alle ore 22, per riprendere domani mattina, alle ore 10. Assicura quindi all'onorevole Ferranti che potrà proseguire e concludere il suo intervento nella seduta convocata per domani.

Antonino LO PRESTI (PdL), intervenendo sull'ordine dei lavori, rileva come interventi lunghi ed articolati come quello dell'onorevole Ferranti sull'articolo 4, per quanto pregevoli e molto interessanti nel merito, tuttavia finiscono per sottrarre del tempo ad ulteriori interventi su aspetti altrettanto importanti del provvedimento. Sottolinea quindi come proseguendo in tal modo non sarà possibile approfondire tutti i temi afferenti al provvedimento in esame e come ciò non potrà essere certamente imputato ad un presunto atteggiamento di chiusura da parte della maggioranza e del Governo.

Matteo BRIGANDÌ (LNP) ritiene che interventi caratterizzati dalla lettura di una copiosa raccolta di notizie di stampa abbiano certamente una connotazione ostruzionistica. Ribadisce quindi la totale disponibilità del suo gruppo a partecipare alle sedute della Commissione in qualunque momento convocate ed anche se notturne, affinché si possa concludere l'esame del provvedimento come concordato nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Giulia BONGIORNO, presidente, rileva che l'esigenza di concludere l'esame del provvedimento secondo i tempi programmati potrà certamente essere contemperato con l'interesse dell'opposizione a svolgere i propri interventi, soprattutto sui


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punti particolarmente qualificanti della disciplina in esame.

Marilena SAMPERI (PD) ricorda che l'intervento dell'onorevole Ferranti oggetto delle critiche della maggioranza, riguarda la norma più importante di tutto il provvedimento. Con la disciplina dell'articolo 4 e la previsione del presupposto dei gravi indizi di colpevolezza diventeranno sostanzialmente inutili le intercettazioni. Se quindi occorre intervenire in modo ampio ed articolato, occorre farlo proprio sull'articolo 4.

Donatella FERRANTI (PD) ritiene che i rilievi della maggioranza relativi alla presunta natura ostruzionistica del suo ultimo intervento siano evidentemente strumentali.

Lanfranco TENAGLIA (PD) evidenzia come i deputati del gruppo del Partito democratico stiano facendo semplicemente il proprio dovere senza alcun intento ostruzionistico. Sono stati infatti svolti solo interventi di merito su taluni emendamenti qualificanti. Ritiene quindi che sia una falsità affermare il contrario. Il gruppo del Partito democratico ha pertanto tenuto comportamento estremamente responsabile, nonostante l'atteggiamento di chiusura da parte del Governo.

Enrico COSTA (PdL) ritiene che il dibattito sia stato sino ad ora proficuo e ricco di spunti interessanti che sono stati anche oggetto di dialogo e di confronto tra maggioranza e opposizione. Rileva, peraltro, che se da un lato vi è il diritto dell'opposizione di esprimere le proprie argomentazioni, dall'altro sussiste il diritto della maggioranza di prevedere un percorso di approvazione degli emendamenti e quindi del provvedimento. Auspica che tale percorso possa essere stabilito in maniera condivisa. Invita quindi i colleghi dell'opposizione a comunicare quali siano i temi salienti che intendono affrontare in modo che nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si possano organizzare in modo efficace i lavori della Commissione.

Giulia BONGIORNO, presidente, fa presente all'onorevole Costa che il percorso per concludere l'esame del provvedimento è stato già identificato nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Rileva che non vi è stato un comportamento ostruzionistico da parte dell'opposizione, riconoscendo che l'intervento più articolato è stato svolto sulla norma che effettivamente appare essere la più qualificante dell'intero provvedimento. Invita in ogni caso i colleghi dell'opposizione a gestire i tempi degli interventi in modo che possa essere rispettato il programma concordato per i lavori della Commissione.

Federico PALOMBA (IdV) sottolinea come il gruppo dell'Italia dei valori abbia dato prova di non aver alcun intento ostruzionistico. Si è scelto infatti di intervenire soltanto su alcuni emendamenti che appaiono particolarmente qualificanti.

Giulia BONGIORNO, presidente, dà atto all'onorevole Palomba di avere tenuto un comportamento estremamente corretto.

Matteo BRIGANDÌ (LNP), nel replicare all'onorevole Tenaglia, ribadisce che la lettura di una copiosa raccolta di notizie di stampa appare un comportamento ostruzionistico e precisa di essere persona non avvezza ad affermare il falso.

Giulia BONGIORNO, presidente, rinvia il seguito dell'esame alla seduta convocata per domani, alle ore 10.

La seduta termina alle 22.15.