II Commissione - Luned́ 16 febbraio 2009

TESTO AGGIORNATO AL 17 FEBBRAIO 2009


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ALLEGATO

Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. C. 1415 Governo, C. 406 Contento, C. 1510 Tenaglia, C. 1555 Vietti, C. 290 Jannone e C. 1977 Bernardini.

EMENDAMENTI

ART. 2.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. Dopo il comma 6-bis dell'articolo 114 del codice di procedura penale, è aggiunto il seguente: 6-ter: È vietata la pubblicazione e la diffusione dei nominativi e dell'immagine dei magistrati relativamente ai procedimenti e processi penali loro affidati. Il divieto relativo alle immagini non si applica all'ipotesi di cui all'articolo 147, primo comma, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, nonché quando, ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca, la rappresentazione dell'avvenimento non possa essere separata dall'immagine del magistrato».
2. 700. (ex 2.02) Sisto, Torrisi, Costa, Cassinelli, Paniz, Papa, Vitali, Lo Presti, Lehner, Scelli.
(Approvato)

Al comma 2, capoverso, aggiungere il seguente periodo:
«È altresì vietata la pubblicazione anche parziale o per riassunto della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni telematiche riguardanti fatti, circostanze e persone estranee alle indagini di cui sia stata disposta l'espunzione ai sensi dell'articolo 268, comma 7-bis».
2. 39. (nuova formulazione) Lo Presti.
(Approvato)

ART. 4.

Al comma 1, alla lettera a), dopo le parole: pubblico ministero, inserire le seguenti: con l'assenso scritto del Procuratore della Repubblica, ovvero del procuratore aggiunto o del magistrato appositamente delegati.
4. 611. (ex 0. 4. 600. 11) Vietti, Rao, Romano.
(Approvato)

ART. 5.

Al comma 1, lettera c), capoverso, comma 4, secondo periodo, dopo le parole: pubblico ministero aggiungere le seguenti: comunque non inferiore a cinque giorni.
5. 26. Contento, Angela Napoli.
(Approvato)

Al comma 1, lettera c), capoverso, comma 5, dopo le parole: il tribunale autorizza inserire la seguente: motivatamente.
5. 20. Vietti, Rao, Romano.
(Approvato)

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 6, dopo le parole: ovvero di prendere,


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aggiungere le seguenti: visione delle videoregistrazioni o.
5. 7. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.
(Approvato)

Al comma 1, lettera e), capoverso, dopo il comma 7 inserire il seguente:
7-bis. È vietata in ogni caso la trascrizione delle parti di conversazioni riguardanti fatti, circostanze e persone estranee alle indagini. Il Tribunale in ogni caso dispone che i nominativi o i riferimenti identificativi di soggetti estranei alle indagini siano espunti dalle trascrizioni delle conversazioni.
5. 37. Lo Presti.
(Approvato)

ART. 9.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifica all'articolo 293 del codice di procedura penale).

1. All'articolo 293 del codice di procedura penale, al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso i difensori possono prendere visione del contenuto integrale dell'intercettazione richiamata per contenuto nell'ordinanza per l'applicazione delle misure».
9. 01. (nuova formulazione) Brigandì.
(Approvato)

ART. 10.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
«Art. 10-bis.». (Introduzione dell'articolo 329-bis in relazione all'obbligo del segreto per le intercettazioni). «Dopo l'articolo 329 del codice di procedura penale è introdotto il seguente:
"Art. 329-bis. Obbligo del segreto per le intercettazioni. 1. I verbali, le registrazioni e i supporti relativi alle conversazioni o ai flussi di comunicazioni informatiche o telematiche custoditi nell'archivio riservato previsto dall'articolo 269, non acquisiti al procedimento, nonché la documentazione comunque ad essi inerente, sono sempre coperti dal segreto.
2. I documenti che contengono dati inerenti a conversazioni o comunicazioni telefoniche, informatiche o telematiche, illecitamente formati o acquisiti e i documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni ove non acquisiti al procedimento, sono sempre coperti dal segreto; i medesimi documenti, se acquisiti al procedimento come corpo del reato sono coperti dal segreto fino alla chiusura delle indagini preliminari"».
* 10. 02. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.
(Approvato)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente: «Art. 10-bis». Introduzione dell'articolo 329-bis (Obbligo del segreto per le intercettazioni). «Dopo l'articolo 329 del codice di procedura penale è introdotto il seguente:
«Art. 329-bis. Obbligo del segreto per le intercettazioni. 1. I verbali, le registrazioni e i supporti relativi alle conversazioni o ai flussi di comunicazioni informatiche o telematiche custoditi nell'archivio riservato previsto dall'articolo 269, non acquisiti al procedimento, nonché la documentazione comunque ad essi inerente, sono sempre coperti dal segreto.
2. I documenti che contengono dati inerenti a conversazioni o comunicazioni telefoniche, informatiche o telematiche, illecitamente formati o acquisiti e i documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni ove non acquisiti al procedimento,


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sono sempre coperti dal segreto; i medesimi documenti, se acquisiti al procedimento come corpo del reato sono coperti dal segreto fino alla chiusura delle indagini preliminari"».
* 10. 010. (ex 10.3) Contento.
(Approvato)

ART. 12.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 147 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.271, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è abrogato;
b) al comma 3 le parole: «dei commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «del comma 1».
12. 600. Il Governo.
(Approvato)

Dopo l'articolo 12, è aggiunto il seguente:

«Art. 12-bis.

All'articolo 103 del Codice di procedura penale sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 5, è aggiunto il seguente periodo: «il divieto opera anche nel caso di intercettazione eseguita su utenza diversa da quella in uso al difensore o agli altri soggetti incaricati;
b) Dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: «5-bis- - Ferma l'eventuale responsabilità penale costituiscono illecito disciplinare l'annotazione, l'informativa, anche verbale, e l'utilizzo delle conversazioni o comunicazioni di cui al comma 5.
12. 011. Contento, Consolo.
(Approvato)


ART. 13.

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
0a)
All'articolo 617 del codice penale, dopo il terzo comma, è inserito il seguente: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la pubblicazione di intercettazioni in violazione dell'articolo 114, comma 7, è punito con la reclusione da 1 a 3 anni.
13. 700.(ex 2.13)Bergamini.
(Approvato)

Al comma 1, lettera a), al capoverso «Art. 379-bis», primo comma, dopo le parole: inerenti ad atti aggiungere le seguenti: e a documentazione.
13. 9. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.
(Approvato)

Al comma 1, lettera a), capoverso articolo 379-bis, al terzo comma, sono inserite le seguenti parole: Per i reati di cui al presente articolo la competenza è determinata ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale
13. 300 (ex. 13.01) Brigandì.
(Approvato)

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:
d-bis). All'articolo 684 del codice penale è aggiunto il seguente comma: «La stessa pena di cui al primo comma si applica alla violazione dei divieti previsti dall'articolo


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114, comma 6-ter, del codice di procedura penale».
13. 100 (nuova formulazione) Sisto, Torrisi, Costa, Cassinelli, Paniz, Papa, Vitali, Lo Presti, Lehner, Scelli, Contento, Consolo, Angela Napoli, Siliquini, Brigandì.
(Approvato)

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente: e-bis) dopo l'articolo 685-bis è inserito il seguente: Art. 685-ter (Omesso controllo in relazione alle operazioni di intercettazione). I soggetti di cui agli articoli 268, comma 3-ter, del codice di procedura penale e 89, comma 2-bis, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, che omettono di esercitare il controllo necessario ad impedire la indebita cognizione di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche, di altre forme di telecomunicazione, di immagini mediante riprese visive e della documentazione del traffico della conversazione o comunicazione stessa di cui all'articolo 266, comma 1, del codice di procedura penale, sono puniti con l'ammenda da 500 a 1.032 euro.
13. 10 (nuova formulazione) Costa, Sisto, Torrisi, Cassinelli, Siliquini.
(Approvato)

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: fino a sei mesi e con l'ammenda da euro 250 a euro 750, con le seguenti: fino a trenta giorni o con l'ammenda da euro 1000 a euro 5000.
13. 600. Il Governo.
(Approvato)

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 500 a euro 1032, con le seguenti: fino a trenta giorni o dell'ammenda da euro 2000 a euro 10000.
13. 601. Il Governo.
(Approvato)

ART. 14.

Al comma 1, sostituire la parola: cento, con la seguente: duecentocinquanta.
14. 600. Il Governo.
(Approvato)

ART. 15.

Dopo l'articolo 15 inserire il seguente: Articolo 15-bis. - 1. Dopo l'articolo 90 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale è aggiunto il seguente: Articolo 90-bis - (Spese di gestione e di amministrazione in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali). - 1. Entro il 31 marzo di ogni anno ciascun procuratore della Repubblica trasmette al Ministro della giustizia una relazione sulle spese di gestione e di amministrazione avente ad oggetto le intercettazioni telefoniche e ambientali effettuate nell'anno precedente. Ai fini del controllo sulla gestione amministrativa di cui alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, la relazione è trasmessa dal Ministro della giustizia al procuratore generale della Corte dei conti.
15. 03. Costa, Contento, Cassinelli, Siliquini.
(Approvato)


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ART. 16.

Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:
Articolo 16-bis. - Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio Superiore della Magistratura, è stabilito annualmente lo stanziamento complessivo massimo di spesa per il servizio riguardante le operazioni di intercettazione ripartito per ciascun distretto di Corte di Appello. Il procuratore generale della Corte di Appello provvede alla ripartizione dello stanziamento tra le singole procure. Il limite di spesa può essere derogato su richiesta del procuratore capo al procu ratore generale per comprovate sopravvenute esigenze investigative.
16. 02. Vietti, Rao, Romano.
(Approvato)

ART. 18.

Al comma 2 sopprimere le parole: entrano in vigore il 1o gennaio 2009.
18. 200. Il relatore.
(Approvato)