Commissione parlamentare per le questioni regionali - Marted́ 19 maggio 2009


Pag. 137

ALLEGATO 1

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile (S. 1082-B Governo, approvato dalla Camera, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge S. 1082-B Governo, approvato dalla Camera, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera, recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile, in corso di esame presso le commissioni riunite 1a e 2a del Senato e su cui la Commissione ha espresso parere alle commissioni riunite I e V della Camera il 23 settembre 2008 ed alle commissioni riunite 1a e 2a del Senato il 25 novembre 2009;
preso atto delle modificazioni apportate al testo dalla Camera in terza lettura, oggetto del presente parere e richiamato il contenuto dei pareri precedentemente resi dalla Commissione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE.


Pag. 138

ALLEGATO 2

Incentivi per favorire, nelle regioni dell'arco alpino, il reclutamento di militari volontari nei reparti delle truppe alpine (Testo unificato C. 607 e C. 1897).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato, per i profili di propria competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 607 e C. 1897, in corso di esame presso la IV Commissione della Camera, recante incentivi per favorire, nelle regioni dell'arco alpino, il reclutamento di militari volontari nei reparti delle truppe alpine;
considerato che il testo in esame, che reca disposizioni relative alle modalità di reclutamento dei volontari in ferma prefissata annuale nel Corpo degli alpini, prescrivendo che gli aspiranti volontari residenti nelle zone dell'arco alpino siano destinati nei reparti ubicati nelle località più prossime a quelle di residenza, si colloca nel quadro della previsione di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera d), della Costituzione, che delinea una potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di difesa e Forze armate;
rilevate le previsioni dell'articolo 1 del testo che introducono, all'articolo 9 della legge 23 agosto 2004, n. 226, i commi 2-bis e 2-sexies, con cui, in particolare, si consente a regioni ed enti locali di attivare incentivi al reclutamento alpino nei rispettivi territori e di incorporare il personale cessato dal servizio in apposita riserva mobilitabile in caso di calamità naturale;
valutata l'opportunità che le strutture militari dismesse o in dismissione siano trasferite senza oneri agli enti locali, di concerto con le sezioni territoriali dell'Associazione nazionale alpini per le finalità recate dal testo in esame;

esprime

PARERE FAVOREVOLE.