Commissione parlamentare per le questioni regionali - Mercoledì 1° luglio 2009


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ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di violenza sessuale (Testo unificato C. 611 e abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato, per i profili di competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 611 ed abb., in corso di esame presso la II Commissione della Camera, recante disposizioni in materia di violenza sessuale;
considerato che il provvedimento reca norme in materia di «norme processuali e ordinamento penale», di competenza legislativa statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione; preso atto che, in ordine alle misure per la informazione e l'assistenza sociale delle vittime di violenza di cui all'articolo 9, vengono salvaguardate le competenze delle autonomie territoriali interessate;

esprime

PARERE FAVOREVOLE.


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ALLEGATO 2

Disciplina della professione di sommelier e delega al Governo per la regolamentazione della materia (S. 720).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge S. 720, in corso di esame presso la 9«sup»a«reset» Commissione del Senato, recante la disciplina della professione di sommelier e delega al Governo per la regolamentazione della materia;
considerato che, in relazione al Titolo V, parte seconda della Costituzione, il testo in esame disciplina materie afferenti alla competenza legislativa regionale;
evidenziate le previsioni dell'articolo 5, che prescrivono il rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in ordine all'esercizio della delega ivi contemplata;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
sia precisato, all'articolo 3, comma 2, che le modalità di attuazione del provvedimento in relazione ai profili inerenti alla formazione professionale sono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.