I Commissione - Marted́ 3 novembre 2009


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ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante disposizioni legislative statali anteriori al 1o gennaio 1970 di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore (Atto n. 118)

RILIEVI DELIBERATI DALLA COMMISSIONE

La I Commissione affari costituzionali,
esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni legislative statali anteriori al 1o gennaio 1970 di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore (atto n. 118),
rilevato che:
mentre la disposizione di delega (articolo 14, comma 14, della legge 28 novembre 2005, n. 246) indica otto distinti principi o criteri direttivi per l'individuazione delle disposizioni legislative statali anteriori al 1o gennaio 1970 delle quali è indispensabile la permanenza in vigore, lo schema di decreto in esame espone tali disposizioni in un unico elenco, con la conseguenza che non emerge con chiarezza, per ciascuna singola disposizione elencata, quale sia il criterio di delega cui si è fatto riferimento per deciderne l'indispensabilità;
il comma 17 della disposizione dell'articolo 14 della legge n. 246 del 2005, che elenca direttamente alcune tipologie di disposizioni normative sottratte all'abrogazione cumulativa detta «ghigliottina» (cosiddetti settori esclusi), non costituisce un principio o criterio direttivo della delega, con la conseguenza che non spetta al Governo, bensì all'interprete, stabilire quali disposizioni appartengano ai settori esclusi e rimangano pertanto in vigore ai sensi del citato comma 17;
lo schema di decreto in esame, tuttavia, da una parte elenca tra le disposizioni indispensabili di cui all'allegato 1 alcune disposizioni (peraltro non tutte) riconducibili ai settori esclusi, e quindi non ai principi o criteri direttivi della delega, dall'altra parte, al comma 4 dell'articolo 1, integra - forse opportunamente, ma senza che sussista una delega in tal senso - la clausola di salvaguardia diretta di cui al comma 17 indicando un'ulteriore tipologia di disposizioni da sottrarre alla «ghigliottina»;
potrebbe essere opportuno disporre una nuova delega legislativa, al fine di dirimere le questioni connesse all'attuazione del comma 17 dell'articolo 14 della legge n. 246 del 2005, demandando al Governo di procedere ad una individuazione puntuale degli atti normativi primari o delle singole disposizioni rientranti nei suddetti settori, predisponendo appositi elenchi, settore per settore;
il principio tempus regit actum - cioè che la legge abrogata continua a produrre i suoi effetti rispetto ai fatti verificatisi nel tempo della sua vigenza - non è applicabile nel diritto penale, in quanto l'introduzione di un trattamento normativo più favorevole rispetto al passato produce effetti anche nei confronti di chi sia stato incriminato in forza di una legge penale precedente;
appare quindi necessario, compiere una ricognizione specifica - con la collaborazione del Ministero della giustizia - per stabilire quante e quali figure di reato resteranno abrogate dalla «ghigliottina»;


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è auspicabile il ricorso ai decreti correttivi previsti dall'articolo 14, comma 18, della legge n. 246 del 2005, al fine di individuare ulteriormente - con un supplemento di istruttoria e con altri accertamenti - le disposizioni di legge da mantenere in vigore alla luce dei principi e criteri di delega, in considerazione della delicatezza e dell'imponenza dell'intervento normativo di riordino che si sta svolgendo;
è necessario, infine, valutare con attenzione - ai fini della decisione circa la loro inclusione nell'elenco delle disposizioni da salvare ovvero della loro abrogazione - tutte le disposizioni recanti l'istituzione, la ricostituzione o la modifica della denominazione o del territorio di comuni e province, per evitare, in particolare, che vengano abrogate norme che disciplinano aspetti fondamentali dell'esistenza di singoli enti locali, com'è il caso del decreto legislativo luogotenenziale 1o marzo 1946, n. 48, recante «Ricostituzione dei comuni di Massa, Carrara e Montignoso», che risulta, al momento, compreso tra le fonti che, ai sensi del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, saranno abrogate a partire dal 16 dicembre 2009 e sul quale verte una proposta di modifica attualmente all'esame della I Commissione della Camera dei deputati (C. 2230);

DELIBERA DI ESPRIMERE I SEGUENTI RILIEVI:

a) si rileva l'esigenza di evidenziare con maggiore chiarezza, per ciascuno degli atti legislativi o delle disposizioni di legge di cui allo schema di decreto in esame, sulla base di quale dei principi o criteri direttivi di delega ne sia disposto il mantenimento in vigore;
b) si richiama l'esigenza di svolgere un'ulteriore riflessione in merito all'attuazione da dare alle clausole di salvaguardia diretta indicate nel comma 17 dell'articolo 14 della legge n. 246 del 2005, valutando, eventualmente, anche la possibilità di prevedere una nuova delega legislativa al Governo ai fini della individuazione puntuale delle disposizioni rientranti nei cosiddetti settori esclusi e della predisposizione di appositi elenchi delle stesse, per settore;
c) appare opportuno compiere una ricognizione specifica - con la collaborazione del Ministero della giustizia - per stabilire quante e quali figure di reato resteranno abrogate dalla «ghigliottina»;
d) in considerazione della delicatezza e dell'imponenza dell'intervento normativo di riordino che si sta svolgendo, appare quanto mai opportuno il ricorso ai decreti legislativi correttivi previsti dall'articolo 14, comma 18, della legge n. 246 del 2005 al fine di rivedere - dopo un ulteriore supplemento di istruttoria - l'elenco delle disposizioni di legge da mantenere in vigore alla luce dei principi e criteri direttivi della delega;
e) a questo proposito, utilizzando la delega di cui al citato comma 18 e al fine di migliorare la coerenza dell'impianto normativo complessivo, si invita altresì il Governo a procedere in uno con le abrogazioni esplicite, anche alla codificazione mediante emanazione di testi unici e di codici di settore;
f) appare necessario, infine, valutare con attenzione - ai fini della decisione circa la loro inclusione nell'elenco delle disposizioni da salvare ovvero della loro abrogazione - tutte le disposizioni recanti l'istituzione, la ricostituzione o la modifica della denominazione o del territorio di comuni e province, per evitare, in particolare, che vengano abrogate norme che disciplinano aspetti fondamentali dell'esistenza di singoli enti locali, com'è il caso del decreto legislativo luogotenenziale 1o marzo 1946, n. 48, recante «Ricostituzione dei comuni di Massa, Carrara e Montignoso», che risulta, al momento, compreso tra le fonti che, ai sensi del decreto-legge 22 dicembre 2008 n. 200, saranno abrogate a partire dal 16 dicembre 2009, e sul quale verte una proposta di modifica attualmente all'esame della I Commissione della Camera dei deputati (C. 2230).


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ALLEGATO 2

Relazione concernente l'impatto delle abrogazioni previste dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 200 del 2008, convertito dalla legge n. 9 del 2009, con riferimento ai diversi settori di competenza dei singoli Ministeri (Doc. XXVII, n. 10)

TESTO DELLA RISOLUZIONE APPROVATA

La Commissione Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni,
premesso che:
l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9, recante misure urgenti in tema di semplificazione normativa, ha disposto o confermato l'abrogazione di circa 28.500 atti normativi di rango primario adottati tra il 1861 e il 1947, ritenuti estranei all'ordinamento giuridico attuale;
in sede di conversione in legge del predetto decreto-legge è stato inserito nell'articolo 2 il comma 1-ter, il quale ha previsto che entro il 30 giugno 2009, il Ministro per la semplificazione normativa trasmettesse alle Camere una relazione motivata concernente l'impatto delle suddette abrogazioni sull'ordinamento vigente, con riferimento ai diversi settori di competenza dei singoli Ministeri;
in attuazione del citato comma 1-ter, il 24 giugno 2009 il Ministro per la semplificazione normativa ha trasmesso la relazione di cui al documento XXVII, n. 10;
la Commissione Affari costituzionali ha esaminato la relazione ai sensi dell'articolo 124 del regolamento, a partire dal 29 luglio scorso, approfondendo le diverse questioni attraverso alcune interessanti e utili audizioni informali di esperti della materia (in particolare, prof.ssa Paola Bilancia, cons. Sergio De Felice, prof. Maurizio Fioravanti, prof. Franco Modugno, pres. Alessandro Pajno, prof. Bernardo Sordi e prof. Federico Sorrentino);
osservato, nel merito della relazione, che:
la «ghigliottina» del meccanismo taglia-leggi stabilita dall'articolo 14, comma 14-ter della legge n. 246 del 2005 produrrà - a partire dal 16 dicembre 2010 - l'abrogazione tacita e cumulativa, e non invece espressa e puntuale, di tutte le disposizione di legge precedenti al 1o gennaio 1970 non esplicitamente salvate, ad esclusione di quelle rientranti in alcuni settori espressamente sottratti all'abrogazione ai sensi del comma 18 dell'articolo 14 citato (cosiddetti settori esclusi);
il decreto-legge n. 200 del 2008, nella consapevolezza che questo sistema di abrogazioni tacite comporta troppe incertezze, ha puntualmente individuato gli atti da abrogare, sì che non possano sorgere dubbi circa gli atti vigenti, anche ai fini del loro inserimento nella banca-dati pubblica delle leggi in vigore di prossima costituzione;
gli atti dichiarati abrogati risalgono tutti agli anni tra il 1861 e il 1947, dunque al periodo unitario antecedente la Costituzione repubblicana;
se è pur vero che non tutto quello che è risalente è di per sé obsoleto, è anche vero che il dato temporale è un indice attendibile, seppure non assoluto, di


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«obsolescenza», come dimostra l'elevato numero di atti normativi primari ormai superati e inutili individuati (ed abrogati espressamente) dal decreto-legge n. 200 del 2008: numero che è rimasto elevato anche dopo le modifiche apportate al citato decreto-legge - al fine di salvare alcuni atti dei quali il decreto ha disposto l'abrogazione (a decorrere dal 16 dicembre 2009) - sia dalla legge di conversione del decreto stesso sia dall'allegato 2 dello schema di decreto legislativo (attualmente all'esame del Parlamento) che individua le disposizioni legislative statali anteriori al 1970 delle quali è indispensabile la permanenza in vigore;
gli atti individuati dal decreto-legge n. 200 del 2008 sono infatti per lo più leggi provvedimento ad efficacia temporanea, leggi implicitamente abrogate, leggi formalmente vigenti, ma considerate palesemente obsolete dalle amministrazioni di riferimento;
l'utilità e gli effetti di tali atti restano fermi, in forza del principio tempus regit actum, per il periodo della loro vigenza;
l'intervento disposto dal decreto-legge n. 200 - senza voler sottacere le difficoltà di valutazione degli effetti prodotti dall'abrogazione di un così vasto numero di provvedimenti normativi, molti dei quali di natura intersettoriale - ha apportato un contributo di chiarezza, consentendo di recuperare un miglior grado di conoscibilità della legislazione statale vigente, di circoscrivere le zone d'ombra dell'abrogazione cumulativa tacita prevista dal procedimento «taglia-leggi» di cui alla legge n. 246 e di favorire così le successive operazioni di semplificazione e riassetto normativo dei diversi settori legislativi;
il decreto-legge n. 200, in definitiva, ha apportato un notevole contributo in termini di chiarezza e sistematicità dell'ordinamento, dichiarando espressamente abrogate leggi già abrogate in modo tacito o implicito, leggi a efficacia esaurita e obsolete;
la legge n. 69 del 2009 ha innestato questo criterio di abrogazione espressa nel procedimento «taglia-leggi», inserendo all'articolo 14 il comma 14-quater, ai sensi del quale il Governo è delegato ad adottare decreti legislativi recanti l'abrogazione espressa delle disposizioni che siano già oggetto di abrogazione tacita o implicita, abbiano esaurito la loro funzione o siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete, anche se pubblicate successivamente al 1o gennaio 1970;
tali decreti legislativi consentiranno di portare avanti in modo chiaro ulteriori disboscamenti dell'ordinamento e di evitare la «eliminazione al buio» connessa all'effetto ghigliottina delineato dal testo originario della legge n. 246 del 2005;
le abrogazioni disposte dal decreto-legge n. 200 non hanno impattato immediatamente sulla regolamentazione dei settori coinvolti, dal momento che - grazie alla previsione per cui l'effetto delle abrogazioni previste dal decreto-legge si produrrà solo a far data dal 16 dicembre 2009 - è stata concesso alle amministrazioni il tempo di una più attenta valutazione al fine di segnalare, tra i provvedimenti elencati, quelli ritenuti indispensabili;
espresso infine apprezzamento per la linea assunta dal Governo in questa legislatura, che va nel senso di affiancare all'abrogazione generalizzata del cosiddetto «taglia-leggi» un'opera di più specifica ricognizione delle norme vigenti mediante abrogazioni espresse di gruppi di atti normativi divenuti inattuali e talora di dubbia vigenza, consentendo così di impostare il lavoro di semplificazione su un «doppio binario» che appare più idoneo a garantire la certezza dell'ordinamento giuridico, in attesa di passare alla fase di riordino normativo e codificazione prevista, per rendere più coerente la normativa residua, dal procedimento «taglia-leggi» come ridefinito dalla legge n. 69 del 2009;

impegna il Governo a:

a) portare avanti il lavoro di semplificazione e di riordino della legislazione


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avvalendosi di tutti gli strumenti previsti dalla legge n. 246 del 2005, come modificata dalla legge n. 69 del 2009, continuando a curare innanzitutto il criterio della certezza e della chiarezza delle fonti vigenti;
b) addivenire, nel rispetto dei tempi previsti, al riassetto della normativa per settori, sulla base dei sopra richiamati principi di omogeneità, tematicità e chiarezza.
(8-00053) Bernini Bovicelli.


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ALLEGATO 3

Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito (nuovo testo C. 2424 Antonino Foti)

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 2424 Antonino Foti, recante «Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito»,
considerato che:
all'articolo 5, che prevede l'esonero, in via transitoria, delle nuove imprese da alcuni obblighi previsti dal Codice ambientale in materia di rifiuti, non si precisa quale sia la durata dell'esonero;
la previsione del comma 2 dell'articolo 6-bis, relativa all'estinzione d'ufficio di ogni procedimento in atto che si inquadri nel contenzioso diretto al riconoscimento di un diritto nelle materie per le quali il comma 1 dello stesso articolo attribuisce una posizione soggettiva, ha effetti preclusivi sul diritto di agire per il riconoscimento di analogo diritto con decorrenza anteriore rispetto alla data di entrata in vigore della legge e che alla stessa logica risponde la previsione che impedisce il passaggio in giudicato dei provvedimenti giudiziari già emanati;
la giurisprudenza costituzionale ritiene che il legislatore possa intervenire in via eccezionale su processi in corso in materia di posizioni soggettive, imponendone una definizione ex lege purché l'assetto così conferito alla materia non comporti una sostanziale vanificazione dei diritti azionati,
le disposizioni dell'articolo 6-bis dovrebbero essere valutate nella prospettiva dell'articolo 24 della Costituzione, nonché sotto il profilo della compatibilità con l'articolo 6 (relativo al diritto ad un equo processo) e con l'articolo 13 (relativo al diritto ad un ricorso effettivo) della Convenzione europea per i diritti dell'uomo, che, ai sensi dell'articolo 117, alinea, della Costituzione, costituiscono norme interposte;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 5, si valuti l'opportunità di esplicitare la durata dell'esonero ivi previsto, che la disposizione definisce come transitorio;
b) si valuti il contenuto dell'articolo 6, comma 2-bis, alla luce della giurisprudenza costituzionale in materia nonché alla luce dell'articolo 24 della Costituzione e degli articoli 6 e 13 della Convenzione europea per i diritti dell'uomo.


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ALLEGATO 4

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo marittimo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Araba d'Egitto, fatto a Roma il 3 dicembre 2008 (C. 2851 Governo, approvato dal Senato)

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo del disegno di legge C. 2851, approvato dal Senato, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo marittimo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Araba d'Egitto, fatto a Roma il 3 dicembre 2008»,
considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva la materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea» alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
considerato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
esprime

PARERE FAVOREVOLE


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ALLEGATO 5

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina del 9 dicembre 1987, fatto a Roma il 31 marzo 2003 (C. 2852 Governo, approvato dal Senato)

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo del disegno di legge C. 2852, approvato dal Senato, recante «Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina del 9 dicembre 1987, fatto a Roma il 31 marzo 2003»,
considerato che il provvedimento interviene nell'ambito delle materie politica estera e rapporti internazionali dello Stato, nonché giurisdizione e norme processuali e ordinamento civile e penale, che l'articolo 117, secondo comma, lettere a) e l), della Costituzione, demanda alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
considerato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
esprime

PARERE FAVOREVOLE


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ALLEGATO 6

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare (nuovo testo C. 2260 Governo)

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2260 Governo, recante «Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare»
considerato che:
il provvedimento in esame reca una serie articolata di misure volte a rafforzare la competitività del settore agroalimentare ed è pertanto riconducibile nel suo complesso alla materia della tutela della concorrenza, di competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione);
con riferimento a specifiche disposizioni vengono in rilievo una pluralità di materie riconducibili, in parte, alla competenza esclusiva dello Stato e, in parte, alla competenza concorrente tra Stato e regioni;
l'articolo 7-octies, relativo al contrasto alle frodi in materia di uso di latte in polvere nei prodotti lattiero-caseari, riproduce quanto già previsto nel decreto ministeriale 15-12-2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 febbraio 2001, n. 31;
l'articolo 7-decies modifica una disposizione attinente la semplificazione degli adempimenti amministrativi, dimezzando i termini entro i quali la pubblica amministrazione deve adottare il provvedimento finale riguardante le istanze relative all'esercizio dell'attività agricola presentate per il tramite dei Centri autorizzati di assistenza agricola;
rilevato che non sussistono aspetti di rilievo per quanto attiene ai profili di legittimità costituzionale;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
all'articolo 7-octies, si valuti l'opportunità dell'intervento con norma di legge, considerato che la disciplina è gia integralmente contenuta in un decreto ministeriale;
all'articolo 7- decies, appare opportuna l'introduzione di una disciplina transitoria relativa ai procedimenti in corso.


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ALLEGATO 7

Disciplina delle attività subacquee e iperbariche (nuovo testo unificato C. 344 Bellotti e abb.)

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 344 Bellotti e abbinate, recante «Disciplina delle attività subacquee e iperbariche»,
considerato, da un lato, che:
il provvedimento reca una disciplina articolata che riguarda materie riconducibili alla competenza concorrente tra lo Stato e le regioni di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, quali «professioni», «tutela e sicurezza del lavoro» e «tutela della salute», in relazione alle quali, come dichiarato dall'articolo 1 del testo in esame, sono stabilite disposizioni di principio, restando invece nella competenza delle regioni la disciplina di aspetti che presentano specifico collegamento con la realtà regionale; d'altronde va specificato che, per consolidata giurisprudenza costituzionale, la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle «professioni» deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale;
dal testo emergono anche profili riconducibili a materie per le quali esigenze di uniforme tutela di interessi unitari, come la tutela della concorrenza, richiedono un intervento normativo da parte dello Stato;
il medesimo testo reca, all'articolo 1, un riferimento alla materia dei servizi ricreativo-turistici, la cui disciplina è riconducibile alla competenza legislativa residuale delle regioni, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;
del resto, disposizioni quali quelle contenute negli articoli 21, 22 e 23 - che, nella logica dell'articolo 1, dovrebbero attenere ai servizi ricreativo-turistici - appaiono riconducibili piuttosto ad interessi di carattere unitario, ascrivibili sia a materie di competenza esclusiva, quali la tutela della concorrenza (nel cui quadro possono iscriversi i requisiti richiesti alle lettere a) e b) degli articoli 21 e 22, nonché l'intero articolo 23), sia a materie di competenza concorrente, quali la tutela della salute e della sicurezza del lavoro (cui possono essere ricondotti, per la restante parte, i citati articoli 21 e 22, nonché, nella sua totalità, il medesimo articolo 23);
conseguentemente, alla luce di tutti i precedenti rilievi appare necessaria un'ulteriore riflessione sul testo in sede di merito, al fine di pervenire ad un più chiaro assetto delle competenze regionali e statali coinvolte nella disciplina del settore delle attività subacquee e iperbariche in conformità ai principi costituzionali e agli orientamenti giurisprudenziali citati;
rilevato, inoltre, che:
il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 1 prevede che siano fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e ordinarie e delle province autonome in materia di attività subacquee e


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iperbariche svolte a titolo professionale individuate dai rispettivi statuti,
appare opportuno chiarire la finalità della suddetta disposizione, con particolare riguardo al richiamo agli statuti regionali che non prevedono disposizioni relative alle attività subacquee ed iperbariche,
si ravvisa, inoltre, l'esigenza di valutare le disposizioni di cui agli articoli 5, comma 3, 8, comma 4, e 20, comma 1, alla luce del principio di territorialità della legge, per il quale non è consentito alla legge esplicare, in via generale, effetti in territori non soggetti alla sovranità nazionale,
appare, altresì, opportuno definire con maggiore precisione - agli articoli 2 e 3 - la nozione di «lavori subacquei e iperbarici», tenendo conto del principio di determinatezza della fattispecie penale ricavabile dall'articolo 25 della Costituzione, atteso che il provvedimento reca sanzioni penali per chi trasgredisca le norme ivi previste in materia di lavori subacquei e iperbarici;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) all'articolo 1, comma 1, primo periodo, e all'articolo 23, comma 1, primo periodo, si sopprima il riferimento ai servizi di carattere turistico-ricreativo, in quanto nessun principio può essere stabilito in una materia di competenza legislativa residuale delle regioni ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione; all'articolo 19, comma 1, si sopprima inoltre il primo periodo, in quanto sono non ravvisabili esigenze unitarie giustificatrici di intervento legislativo statale;
2) all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, si chiarisca la portata del richiamo agli statuti regionali, trattandosi di fonti che potrebbero non prevedere disposizioni in materia di attività subacquee ed iperbariche;
3) all'articolo 24, dove si fa menzione della «autorizzazione all'esercizio ottenuta ai sensi della presente legge», si chiarisca quale deve essere la disciplina di riferimento, soprattutto sotto il profilo delle competenze, ai fini dell'attività di autorizzazione richiamata, tenuto conto che nell'articolo 23, dove è previsto l'elenco nazionale delle organizzazioni didattiche, non si fa alcun riferimento espresso all'attività autorizzatoria;
4) all'articolo 26, secondo periodo, si sostituiscano le parole «Agenzie e Federazioni» con la parola «organizzazioni»;
e con le seguenti osservazioni:
a) in merito all'articolo l, comma 1, secondo periodo, si valuti che la salvaguardia delle competenze delle regioni ivi stabilita non comporta salvaguardia degli effetti della legislazione regionale eventualmente già emanata, qualora essa non sia conforme ai principi stabiliti dal provvedimento, non rechi, rispetto a essi, norme di dettaglio e, infine, costituisca ripetizione di disposizioni contenute nel provvedimento stesso, poiché, secondo costante orientamento della Corte costituzionale, da ultimo ribadito con la sentenza n. 271 del 2009, alla legislazione regionale non è consentito ripetere quanto già stabilito in legge statale;
b) agli articoli 2 e 3, si segnala l'esigenza di definire con maggiore precisione la nozione di «lavori subacquei e iperbarici, tenendo conto del principio di determinatezza della fattispecie penale di cui all'articolo 25 della Costituzione», considerata la previsione di sanzioni penali contenuta nell'articolo 15;
c) appare opportuno che la Commissione di merito riconsideri le disposizioni di cui agli articoli 5, comma 3, 8, comma 4, e 20, comma 1, tenendo conto del principio di territorialità della legge, cui non è consentito esplicare, in via generale, effetti in territori non soggetti alla sovranità nazionale;
d) all'articolo 13 appare opportuno chiarire che la limitazione ivi prevista per


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gli operatori tecnici subacquei (OTS) e gli operatori tecnici iperbarici (OTI) allo svolgimento di attività diverse riguarda solo le attività subacquee e iperbariche;
e) all'articolo 19, comma 1, terzo periodo, appare opportuno chiarire, ai fini dell'esclusione dall'applicazione delle disposizioni ivi previste delle attività subacquee di tipo agonistico e di quelle indirizzate alle persone disabili, quale sia la normativa cui dovranno far riferimento le organizzazioni operanti in tali settori;
f) all'articolo 23, comma 2, si valuti l'opportunità di collocare diversamente nel testo la disposizione relativa al brevetto come prerequisito per incarichi e arruolamenti nell'ambito delle forze armate e di polizia.


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ALLEGATO 8

Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio archivistico, librario, artistico e culturale dell'Abbazia di Montecassino e per il recupero e il restauro del Monastero di San Benedetto in Subiaco (Nuovo testo C. 2165 Anna Teresa Formisano)

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 2165 Anna Teresa Formisano, recante «Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio archivistico, librario, artistico e culturale dell'Abbazia di Montecassino e per il recupero e il restauro del Monastero di San Benedetto in Subiaco»;
rilevato che la proposta di legge interviene in tema di «beni culturali», prevedendo, in particolare, l'assegnazione di un contributo da destinare alla valorizzazione del patrimonio archivistico, librario, artistico e culturale dell'Abbazia di Montecassino e al recupero architettonico del Monastero di San Benedetto in Subiaco;
considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, annovera la «tutela dei beni culturali» tra le materie di competenza esclusiva dello Stato, mentre l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, include la «valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali» tra le materie di legislazione concorrente; inoltre, l'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, devolve alla legge statale il compito di disciplinare «forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali» tra Stato e regioni;
ricordato che la Corte costituzionale ha affermato che lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale, «il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (articolo 9 della Costituzione), anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e regioni»;
considerato che, successivamente all'adozione del codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42 del 2004), la Corte costituzionale, nella sentenza n. 232 del 2005, ha richiamato, ai fini del riparto di competenze, le disposizioni in esso contenute e che tale testo legislativo ribadisce l'esigenza dell'esercizio unitario delle funzioni di tutela dei beni culturali (articolo 4, c. 1) e, nel contempo, stabilisce che lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione (articolo 1, c. 3);
rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
esprime

PARERE FAVOREVOLE


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ALLEGATO 9

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno (novo testo C. 2836 Governo)

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo del disegno di legge C. 2836 Governo, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno»,
considerato che:
il contenuto del provvedimento è riconducibile alle seguenti materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione: politica estera e rapporti internazionali dello Stato (lett. a)); ordinamento penale, giustizia amministrativa (lett. l));
esprime

PARERE FAVOREVOLE