XIV Commissione - Marted́ 10 novembre 2009


Pag. 165


ALLEGATO

Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito. Nuovo testo C. 2424 Antonino Foti.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),
esaminato il nuovo testo C. 2424 Antonino Foti recante «Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito»;
visto l'articolo 5 del provvedimento che prevede l'esonero in via transitoria, per le imprese interessate, da alcuni obblighi previsti dal codice ambientale in materia di rifiuti (in particolare dagli obblighi di cui agli articoli 189, 190 e 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni);
considerato che tale esonero è previsto in considerazione della «scarsa rilevanza dell'inquinamento che può derivare dall'attività delle imprese costituite ai sensi dell'articolo 6» del provvedimento medesimo;
valutato che l'esenzione dall'obbligo di cui all'articolo 190 del codice ambientale, in materia di tenuta del registro di carico e scarico rifiuti, appare esplicitamente contrastare con l'articolo 14 della direttiva 2006/12/CE che richiede di «tenere un registro in cui siano indicati la quantità, la natura, l'origine, nonché, se opportuno, la destinazione, la frequenza della raccolta, il mezzo di trasporto e il modo di trattamento dei rifiuti»;
rilevato altresì che anche gli obblighi di cui agli articoli 189 e 212 del codice dell'ambiente, rispettivamente riferiti alla segnalazione al catasto dei rifiuti e all'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori, di cui pure l'articolo 5 prevede la deroga, appaiono in contrasto con l'obbligo, di cui all'articolo 12 della direttiva 2008/98/CE (entrata in vigore il 12 dicembre 2008 ma non ancora recepita dall'Italia), di iscrizione presso le competenti autorità delle imprese che operano nell'ambito del ciclo dei rifiuti;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
modifichi la Commissione di merito le disposizioni recate dall'articolo 5 del provvedimento al fine di garantire il rispetto delle direttive 2006/12/CE e 2008/98/CE, anche in considerazione del fatto che le deroghe ivi previste inciderebbero quasi esclusivamente sui rifiuti pericolosi, per i quali peraltro non vengono definiti criteri certi rispetto ai limiti oltre i quali la rilevanza dell'inquinamento non dovrebbe essere più considerata scarsa.