XIV Commissione - Resoconto di marted́ 10 novembre 2009


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SEDE CONSULTIVA

Martedì 10 novembre 2009. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.15.

DL 135/09: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee.
C. 2897 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.


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Isidoro GOTTARDO (PdL), relatore, ricorda che il decreto legge all'esame, approvato dal Senato il 4 novembre, reca disposizioni urgenti per l'adempimento di obblighi comunitari derivanti da procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia o da sentenze emesse dalla Corte di Giustizia CE. Nel corso dell'esame parlamentare al testo originario, composto di 20 articoli, sono state apportate ampie modifiche. Inoltre sono stati inseriti 13 articoli aggiuntivi, mentre è stato soppresso l'articolo 14.
Di seguito esaminerà i profili di più diretto interesse della XIV Commissione, soffermandosi dapprima sulle disposizioni recanti misure volte a sanare procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea.
In particolare, l'articolo 1 apporta alcune modifiche al decreto legislativo n. 209/2003, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, specificando tra le altre cose che le imprese di autoriparazione tenute all'obbligo di consegna dei pezzi usati adempiranno a tale obbligo direttamente, qualora iscritte all'Albo nazionale dei gestori ambientali ovvero avvalendosi di un operatore autorizzato alla raccolta ed al trasporto di rifiuti. Al riguardo, ricordo che il 19 marzo 2009 la Commissione europea ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora, ai sensi dell'articolo 228, del Trattato istitutivo della Comunità europea (TCE) per non completa esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 24 maggio 2007 (causa C-394/05). La Commissione ritiene, in particolare, che la nuova disciplina in materia di gestione di rifiuti costituiti da veicoli fuori uso, dai loro componenti e materiali e dai pezzi di ricambio, ci cui al decreto legislativo n. 209/03, attuativo della direttiva 2000/53/CE, come modificato dal decreto legislativo n. 149/2006 e dalla legge 6 giugno 2008, n 101, non consentirebbe di considerare adempiuti gli obblighi di esecuzione della medesima sentenza.
L'articolo 2 modifica le disposizioni relative all'organismo di regolazione della concorrenza nei mercati dei servizi ferroviari, di cui all'articolo 37 del decreto legislativo n. 188/2003: viene stabilita l'indipendenza dell'organismo da qualsiasi autorità competente preposta all'aggiudicazione di un contratto di servizio pubblico, assegnate risorse umane e finanziarie adeguate allo svolgimento dei compiti ad esso affidati, e attribuiti all'organismo stesso specifici poteri sanzionatori. Al riguardo, il 26 giugno 2008 la Commissione ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora per la non corretta trasposizione delle direttive 91/440/CEE, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, e 2001/14/CE, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza.
L'articolo 5-bis reca una serie di modifiche alla Parte sesta (Norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente) del decreto legislativo 152/2006 (cosiddetto «Codice dell'ambiente») al fine di un ulteriore adeguamento a quanto previsto dal punto 1.2.3 dell'Allegato II alla direttiva 2004/35/CE in materia di danno ambientale ed in particolare al fine di determinare meglio le modalità di riparazione del danno. Al riguardo, il 31 gennaio 2008 la Commissione ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora ritenendo che il codice ambientale di recepimento della 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, non attuerebbe correttamente agli obblighi previsti dagli articoli 1, 3, 4, 6, 7 e dall'Allegato II della medesima direttiva
L'articolo 7 intende porre rimedio alle carenze del quadro normativo metrologico-legale applicabile ai sistemi di misura installati nell'ambito delle reti di trasporto del gas naturale. Sono inoltre previste disposizioni necessarie a rendere conformi alle norme di metrologia legale i sistemi di misura utilizzati dai clienti finali industriali del sistema del gas naturale, e differito al 2012 (anziché 2011) il termine dal quale decorrerà il calcolo della quota obbligatoria di energia da fonti rinnovabili


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in base al consumo anziché in base alla produzione e all'import. Al riguardo, la Commissione europea ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora (procedura d'infrazione 2007/4915) con la quale contesta l'incompatibilità dell'attuale quadro normativo metrologico-legale applicabile ai sistemi di misura industriali con gli articoli 28 e 30 TCE, che vietano espressamente la possibilità per uno Stato membro di porre in essere restrizioni che costituiscano un mezzo di discriminazione arbitraria, o una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri.
L'articolo 8 autorizza la spesa di 42 milioni di euro nel 2009 per interventi connessi all'implementazione del numero di emergenza unico europeo. Al riguardo, il 14 maggio 2009 la Commissione ha inviato all'Italia, ai sensi dell'articolo 228 del Trattato CE una lettera di messa in mora per non aver dato seguito alla sentenza della Corte di giustizia del 15 gennaio 2009 (causa C-539/07) con la quale si contestava all'Italia la violazione della direttiva 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica.
L'articolo 10 elimina l'obbligo delle imprese assicurative degli Stati membri di nominare un rappresentante fiscale residente in Italia per il pagamento dell'imposta sui premi relativi ai contratti conclusi. Al riguardo, il 19 febbraio 2009 la Commissione ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora con la quale contesta la violazione dell'articolo 49 del Trattato CE relativo alla libera prestazione dei servizi da parte dell'articolo 4-bis della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, recante nuove disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi.
L'articolo 12 elimina l'obbligo della residenza in Italia per le stabili organizzazioni di società estere, che svolgano in via prevalente l'attività di locazione immobiliare, le quali vogliano avvalersi del regime fiscale proprio delle SIIQ (Società d'Investimento Immobiliare Quotate). Al riguardo, il 27 novembre 2008 la Commissione ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora nella quale sostiene che il regime fiscale per le Società di Investimento Immobiliare Quotate (SIIQ) e non Quotate collegate (SIINQ) violerebbe il principio della libertà di stabilimento, di cui agli articoli 43 e 48 del Trattato CE.
L'articolo 13 modifica il regime fiscale in materia di oli lubrificanti rigenerati. Al riguardo, il 22 dicembre 2008 la Commissione ha deferito l'Italia dinanzi alla Corte di giustizia sostenendo che la concessione di una agevolazione fiscale agli oli lubrificanti rigenerati prodotti da oli usati raccolti in Italia e non anche a quelli prodotti da oli usati raccolti in altri Paesi membri, violerebbe il divieto di applicare direttamente o indirettamente ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne, di qualsivoglia natura, superiori a quelle applicate direttamente o indirettamente ai prodotti nazionali similari, di cui all'articolo 90 del Trattato CE.
Altre disposizioni del provvedimento dispongono invece l'adeguamento dell'ordinamento interno a sentenze pronunciate dalla Corte di Giustizia CE.
L'articolo 3 reca una serie di modifiche al decreto legislativo n. 163/2006 (»Codice dei contratti pubblici») volte ad abrogare quelle norme che prevedono l'esclusione automatica dalle gare delle offerte provenienti da concorrenti legati tra loro da rapporti di controllo che, non permettendo alle imprese di dimostrare che le offerte non sono collegate tra di loro, contrastano con i principi del diritto comunitario. Al riguardo, il 19 maggio 2009 la Corte di giustizia ha emesso una sentenza di condanna nei confronti dell'Italia (causa 538/07), ritenendo incompatibile con l'art 29, primo comma, della direttiva 92/50/CEE (sull'aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi) la disciplina di cui all'articolo 10, comma 1-bis, della legge n. 109/94, laddove vieta in assoluto la partecipazione alla medesima gara di appalto di imprese che sono tra loro in una situazione di collegamento.
L'articolo 4-bis riscrive il comma 4 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 182/2003, al fine di integrare le disposizioni per l'elaborazione dei piani per la


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raccolta nei porti dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico, attraverso l'attribuzione alle regioni di una serie di compiti in materia. Al riguardo, il 14 maggio 2009 la Commissione ha inviato all'Italia un parere motivato ex articolo 228 TCE per non aver dato completa esecuzione alla sentenza del 25 settembre 2008 (causa C-368/07) con cui la Corte di giustizia ha condannato l'Italia per non aver adottato, per ciascun porto italiano, piani di raccolta e gestione dei rifiuti, come imposto dagli artt. 5, n. 1, e 16, n. 1, della direttiva 2000/59/CE, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico.
L'articolo 19-quater modifica l'articolo 47 della legge n. 428/1990 (legge comunitaria per il 1990), in materia di trasferimento d'azienda.
Ulteriori disposizioni riguardano poi il recepimento di direttive, regolamenti e decisioni comunitarie.
L'articolo 3-bis dispone un ulteriore finanziamento del programma pluriennale di dotazione infrastrutturale del Corpo della Guardia di finanza e della componente aeronavale e dei sistemi di comunicazione del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, al fine di garantire la piena attuazione della normativa comunitaria in materia di monitoraggio del traffico navale e di informazione, con particolare riferimento al controllo e alla vigilanza sull'attività di pesca, in attuazione della decisione-quadro 2001/500/GAI, concernente il riciclaggi di denaro, l'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato.
L'articolo 3-ter introduce alcune modifiche al comma 289 dell'articolo 2 della legge finanziaria 2008 in materia di realizzazione e gestione di infrastrutture autostradali, volte a limitare la costituzione di società miste Anas-regioni da una parte, alla sola realizzazione di infrastrutture autostradali di esclusivo interesse regionale, interamente ricadenti nel territorio di competenza di una singola regione e, dall'altra, alle sole funzioni di concedente escludendo quelle di concessionario.
L'articolo 3-quater interviene in materia di commercializzazione di lampadine ad incandescenza, di elettrodomestici e motori elettrici adeguando, a decorrere dal 1o gennaio 2011, la normativa alla regolamentazione e alle limitazioni graduali definite a livello comunitario e abolendo i divieti introdotti in materia dalla legge finanziaria 2008 (L. 244/2007, articolo 2, co. 162 e 163). Al riguardo, segnalo che per quel che concerne le lampadine ad incandescenza, che il regolamento di attuazione della direttiva 2005/32/CE (regolamento CE 244/2009) prevede un'attuazione graduata dei requisiti previsti in sei fasi delle quali le prime due partono rispettivamente dal 1o settembre 2009 e dal 1o settembre 2010. Andrebbe quindi valutata la compatibilità comunitaria del rinvio dell'applicazione di tutti i requisiti tecnici al 1o gennaio 2011. Segnalo poi che la direttiva 2005/32/CE è stata recentemente abrogata e sostituita dalla direttiva 2009/125/CE che dovrà essere recepita entro il 20 novembre 2010.
L'articolo 4 prevede misure volte a ridefinire la collocazione amministrativa e la governance del Comitato di gestione della direttiva 2003/87/CE e dell'attività di gestione del protocollo di Kyoto; inoltre per consentire, nelle more del suo recepimento, l'immediata applicazione della direttiva 2008/101/CE (che ha esteso l'estensione alle attività di trasporto aereo del sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra) per quel che concerne la presentazione da parte degli operatori aerei di un piano di monitoraggio delle misure di controllo e comunicazione delle emissioni si individua nel Comitato nazionale di gestione l'autorità nazionale competente a ricevere il piano. Viene inoltre prevista, mediante apposito decreto, la promozione di investimenti per l'innovazione delle tecnologie ambientali e, nel contempo, l'accelerazione e lo snellimento delle procedure previste dal decreto legislativo n. 59/2005 per l'autorizzazione integrata ambientale (AIA).
L'articolo 5, riproducendo l'articolo 7-ter del disegno di legge comunitaria 2009, nel testo licenziato dalla Camera dei


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deputati e ora all'esame del Senato, prevede, in capo ai produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), l'obbligo - entro il 31 dicembre 2009 - di comunicazione al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) dei dati relativi alle quantità ed alle categorie di AEE immesse sul mercato negli anni 2007-2008. I produttori sono tenuti contestualmente a conformare o rettificare il dato relativo all'anno 2006.
L'articolo 6 opera correzioni materiali alle norme che individuano alcune esclusioni dall'elenco degli ingredienti classificati come allergeni alimentari.
L'articolo 8-bis vincola a favore del Centro Nazionale Trapianti le risorse del fondo istituito dall'articolo 22 del decreto-legge n. 78/2009 per la realizzazione di interventi nel settore sanitario; le risorse vincolate devono essere utilizzate per attuare la disciplina in materia di cellule riproduttive e di tessuti e cellule umani, di cui alle direttive n. 2006/17/CE e n. 2006/86/CE, in corso di recepimento (schema di decreto legislativo n. 129 attualmente all'esame del Parlamento).
L'articolo 9 dispone in materia di controlli di sicurezza sulle forniture alimentari destinate ai contingenti militari impiegati nelle missioni all'estero, riconoscendo la specialità della Difesa in materia sanitaria.
L'articolo 11 modifica la disciplina IVA in riferimento ai soggetti non residenti che non abbiano stabile organizzazione in Italia.
L'articolo 15 concerne l'affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. La rubrica dell'articolo evidenzia l'intendimento di operare l'»adeguamento alla disciplina comunitaria» dell'attuale regolamentazione; la nuova disciplina esclude la distribuzione di energia elettrica, il trasporto ferroviario regionale e la gestione delle farmacie comunali dalla disciplina di carattere generale sull'affidamento dei servizi pubblici locali; prevede, quali modalità ordinarie di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, oltre alla gara e all'attribuzione in house (senza gara) nei soli casi in cui non sia possibile un utile ricorso al mercato e comunque nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di controllo di tale attribuzione, l'affidamento a società «miste», purché il socio privato venga selezionato attraverso procedure pubbliche e partecipi con non meno del 40 per cento. Viene poi introdotto un silenzio assenso sul parere che l'Antitrust è chiamato a dare sulle ipotesi «straordinarie» di affidamento in house. Si detta infine direttamente il regime transitorio degli affidamenti non conformi, sopprimendo la previgente previsione che lo affidava ad un emanando regolamento governativo. Al riguardo, rilevo che le disposizioni dell'articolo 15 appaiono coerenti con i principi del diritto comunitario in materia, che mirano in particolare a garantire il rispetto degli articoli del trattato CE 12 (divieto di discriminazione), 43 (libertà di stabilimento) e 49 (libertà di prestazione di servizi). In particolare, alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia in materia il principio dell'affidamento attraverso gara può essere derogato, attraverso la procedura in house, nel caso in cui l'ente locale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e questa società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o con gli enti locali che la controllano (da ultimo la sentenza 10 settembre 2009, causa C-573/07). Inoltre il giudice comunitario distingue l'affidamento in house da quello a società miste per il quale non vale quindi la possibilità di deroga al principio della gara (sentenza 6 aprile 2006, causa C-410/04); in tal senso la disposizione prevede che l'affidamento a società miste sia subordinato all'espletamento di gare per l'attribuzione della qualifica di socio.
L'articolo 17 autorizza la spesa di euro 128.580.000 per l'anno 2010 in favore dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per l'esecuzione del 6o Censimento generale sulla struttura delle aziende agricole e all'indagine sui metodi di produzione agricola.


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L'articolo 17-bis integra le disposizioni relative al contenuto obbligatorio del fascicolo aziendale per le imprese di pesca.
L'articolo 18 introduce disposizioni sugli obblighi, relativi al prelievo supplementare delle quote-latte, eseguiti dagli acquirenti esclusivamente per le aziende che non superano nel 2009-2010 il livello produttivo conseguito nel periodo precedente.
L'articolo 19 interviene sulle modalità di recupero delle agevolazioni fiscali introdotte in favore delle cosiddette società ex-municipalizzate, risultanti dalla trasformazione in società per azioni a prevalente capitale pubblico delle aziende municipalizzate. Al riguardo, il 31 gennaio 2008 la Commissione europea ha inviato all'Italia un parere motivato ai sensi dell'articolo 228 del TCE per non completa esecuzione della sentenza della Corte di giustizia nella causa C-207/05. La sentenza ha accertato la mancata adozione da parte dell'Italia, entro i tempi prescritti, dei provvedimenti necessari per recuperare presso i beneficiari gli aiuti sotto forma di esenzioni fiscali e prestiti agevolati concessi a favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico, e dichiarati illegittimi con decisione della Commissione n. 2003/193/CE.
L'articolo 19-ter prevede il trasferimento gratuito dalla Tirrenia S.p.a. alle regioni Campania, Sardegna e Toscana rispettivamente del 100 per cento del capitale della Caremar, della Saremar e della Toremar e dispone la cessione gratuita dalla Campania al Lazio del ramo d'azienda di Caremar relativo ai collegamenti con l'arcipelago pontino, prevede altresì la privatizzazione delle società mediante procedure di gare aperte e non discriminatorie. Al riguardo ritengo che l'articolo risulti compatibile con la disciplina comunitaria in materia, ed in particolare con l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra gli Stati membri, nella misura in cui il trasferimento del capitale delle società regionali Caremar, Saremar e Toremar è preliminare alla privatizzazione della società mediante procedure di gare aperte e non discriminatorie.
L'articolo 20-bis proroga sino al termine di sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge la possibilità per coloro che prima del 1o agosto 2005 avevano costituito banche dati sulla base di elenchi telefonici pubblici di utilizzare i dati personali contenuti nei medesimi elenchi per fini promozionali. Entro la medesima data dovrà essere istituito un registro pubblico delle opposizioni, sotto la vigilanza del Garante della privacy. Sulla base della novella apportata dalla disposizione al codice della privacy, attraverso l'iscrizione del numero di telefono in tale registro, potrà essere esercitato il diritto di opposizione al trattamento dei dati mediante l'impiego del telefono per finalità commerciali. Al riguardo, ritengo che debba essere valutata la compatibilità con la normativa comunitaria sulla protezione dei dati (in particolare con la direttiva 2002/58/CE) della proroga del regime transitorio previsto dall'articolo 44, comma 1-bis, del decreto-legge n. 207 del 2008.
L'articolo 20-ter modifica la legge 1185/1967 stabilendo che il passaporto spetti ad ogni cittadino, indipendentemente dall'età, mentre per i minori di età inferiore ai quattordici anni l'uso del documento sarà subordinato alla condizione che i minori viaggino accompagnati o con l'indicazione dell'affidatario. Contestualmente, in conformità del principio «una persona-un passaporto» viene eliminata la possibilità dell'iscrizione del minore sul passaporto del genitore. La validità generale del passaporto viene confermata a dieci anni, con delle eccezioni relativamente alla validità del passaporto dei minori.
Indico infine brevemente le disposizioni di carattere eterogeneo, approvate nel corso dell'esame al Senato, non espressamente riconducibili ad obblighi comunitari.
L'articolo 3-quinquies reca misure per la trasparenza e la libera concorrenza


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nella realizzazione delle opere e degli interventi connessi allo svolgimento dell'Expo Milano 2015.
L'articolo 16 reca poi disposizioni a tutela del made in Italy. Viene regolamentato l'uso delle indicazioni di vendita che presentino il prodotto come interamente realizzato in Italia, quali «100 per cento made in Italy», «100 per cento Italia», «tutto italiano» o simili, prevedendo una sanzione penale per l'uso indebito di tali indicazioni. Viene inoltre sanzionata in via amministrativa la condotta del produttore e del licenziatario che maliziosamente omettano di indicare l'origine estera dei prodotti pur utilizzando marchi naturalmente riconducibili a prodotti italiani.
Al riguardo, segnalo che le disposizioni in materia di made in Italy appaiono compatibili con il diritto comunitario nella misura in cui, come argomenta la relazione illustrativa, non si impone un obbligo di indicazione geografica ma si stabilisce una disciplina sanzionatoria in caso di indicazione errata della provenienza geografica. Su questa materia segnalo peraltro che è in corso di discussione presso le istituzioni comunitarie la proposta di regolamento relativa all'indicazione del paese di origine di alcuni prodotti importati da paesi terzi, presentata il 16 dicembre 2005 (COM(2005)661). La proposta - che segue la procedura di codecisione - non è mai stata discussa dal Consiglio mentre il Parlamento europeo, l'11 dicembre 2007, ha adottato una dichiarazione nella quale si ribadiva il diritto dei consumatori europei ad un accesso immediato alle informazioni relative agli acquisti. Il 20 ottobre il Commissario europeo per il commercio ha preannunciato poi un programma pilota in materia di denominazioni d'origine, in base al quale, in modo facoltativo, alcuni prodotti porterebbero etichette «made in» che designano il loro paese di fabbricazione. Inizialmente, saranno interessati i settori tessile, delle calzature e delle ceramiche. Infine, il 30 gennaio 2009 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento relativo alle denominazioni tessili e all'etichettatura dei prodotti tessili (COM(2009)31) volta a semplificare il quadro regolamentare esistente apportandovi delle modifiche, tra le quali il riconoscimento esplicito della responsabilità degli operatori economici di fornire l'etichetta e le informazioni in essa contenute.
Nel corso dell'esame al Senato è stato poi introdotto all'articolo 16 il comma 8-bis, il quale modifica l'articolo 1 del decreto legislativo n. 297/2004, sulle produzioni DOP e IGP, escludendo la sanzionabilità in caso di «smarchiatura» del prodotto se questa è stata autorizzata dal Consorzio ed in presenza di specifiche norme regolamentari. Tale disposizione suscita dubbi in ordine alla compatibilità comunitaria in quanto l'esclusione di alcune fattispecie da quelle sanzionabili per violazione dell'indicazione di provenienza geografica per i prodotti a denominazione protetta potrebbe risultare incompatibile con la disciplina comunitaria in materia.
L'articolo 19-bis prevede che le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano debbano trasmettere alla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, i dati relativi ad entrate e spese risultanti dai rendiconti degli esercizi 2006, 2007 e 2008 entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame.
L'articolo 20 reca una norma transitoria sulla disciplina della compatibilità tra l'attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali e quella di gestione di farmacie.
Infine, per quel che concerne l'articolo 14, in materia di armonizzazione del trattamento fiscale dei fondi di investimento, soppresso durante l'esame al Senato, ricordo che il 19 marzo 2009 la Commissione ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora (procedura n. 2008/4145) ritenendo che il regime fiscale più oneroso applicato in Italia ai proventi di capitale derivanti da partecipazioni ad organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero rispetto a quello applicabile ad analoghi proventi derivanti da investimenti in fondi non armonizzati situati in Italia nonché il diverso regime


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adottato per la determinazione della base imponibile e del momento dell'imposizione tra l'imposta applicata ai proventi dei fondi di diritto estero rispetto a quelli italiani determinerebbero la potenziale discriminazione a danno degli investitori e dei fondi di diritto estero provocata dalla normativa italiana vigente in materia. Tali previsioni violerebbero, pertanto, l'articolo 56 del Trattato CE che vieta tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra gli Stati membri e tra questi ultimi e i paesi terzi, e dell'articolo 40 dell'Accordo sullo Spazio economico europeo che estende l'applicazione di tale divieto anche ai paesi aderenti all'Accordo, vale a dire Norvegia, Liechtenstein e Islanda. Rimane pertanto l'esigenza di intervenire in materia.

Enrico FARINONE (PD) osserva che appare quantomeno curioso che un provvedimento recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee sia assegnato alla XIV Commissione in sede consultiva. Ritiene che, sul punto, la Commissione dovrebbe prendere posizione, affinché siano salvaguardate il suo ruolo e le sue prerogative.

Isidoro GOTTARDO (PdL) condivide quanto osservato dal collega Farinone.

Luca BELLOTTI (PdL) ricorda come sia già avvenuto, in passato, che la XIV Commissione sia coinvolta unicamente in sede consultiva su materie che ne investono direttamente le competenze.

Nunziante CONSIGLIO (LNP) riterrebbe opportuno rivendicare formalmente il ruolo della Commissione.

Mario PESCANTE, presidente, valuta senz'altro giustificate le osservazioni dei colleghi, che si riserva di segnalare alla Presidenza della Camera.
Nessun'altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito.
Nuovo testo C. 2424 Antonino Foti.
(Parere alla XI Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con condizione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 28 ottobre 2009.

Maurizio DEL TENNO (PdL), relatore, formula una proposta di parere favorevole con una condizione, volta a modificare le disposizioni recate dall'articolo 5 del provvedimento al fine di garantire il rispetto delle direttive 2006/12/CE e 2008/98/CE, anche in considerazione del fatto che le deroghe al codice ambientale ivi previste inciderebbero quasi esclusivamente sui rifiuti pericolosi, per i quali peraltro non vengono definiti criteri certi rispetto ai limiti oltre i quali la rilevanza dell'inquinamento non dovrebbe essere più considerata scarsa (vedi allegato).

Enrico FARINONE (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nunziante CONSIGLIO (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale.
Testo unificato C. 799 Angela Napoli e abb.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.


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Benedetto Francesco FUCCI (PdL), relatore, ricorda che la XIV Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza alla XII Commissione sul testo unificato delle proposte di legge in titolo, recante principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche, in ordine al quale la XII Commissione ha concluso l'esame degli emendamenti nella seduta del 27 ottobre 2009, inviando un nuovo testo risultante dall'approvazione degli stessi. Segnala, al riguardo, che tale provvedimento, intervenendo in materie riconducibili alla competenza legislativa concorrente, di cui all'articolo 117, comma 3, della Costituzione - tutela della salute e delle professioni - mira ad introdurre alcuni principi fondamentali in materia di Servizio Sanitario Nazionale, volti a migliorare la funzionalità delle aziende sanitarie attraverso un potenziamento del ruolo del medico nelle scelte strategiche e gestionali delle Aziende sanitarie regionali, nonché attraverso la previsione di una maggiore trasparenza ed equità nel sistema di valutazione e selezione delle risorse umane.
In linea generale, con il termine clinical governance ci si riferisce ad un modello organizzativo idoneo a rispondere efficacemente alle esigenze degli utenti e di tutti i professionisti impegnati nel Servizio Sanitario Nazionale, attraverso una integrazione degli aspetti clinico-assistenziali e di quelli gestionali implicati nell'assistenza al cittadino-malato. Il governo delle attività cliniche consiste, pertanto, nella programmazione, organizzazione e valutazione delle attività tecnico-sanitarie da garantire mediante il diretto coinvolgimento del collegio di direzione, inserito tra gli organi dell'azienda.
Il provvedimento si compone di 11 articoli.
L'articolo 1 affida alle regioni il compito di disciplinare il governo delle attività cliniche nel rispetto di alcuni principi relativi alla partecipazione del Collegio di direzione e alla garanzia di soluzioni efficienti ed eque. Vengono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.
Gli articoli da 2 a 8 - ad esclusione dell'articolo 5 - dettano modifiche al decreto legislativo n. 502 del 1992 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421).
L'articolo 2 introduce alcune modifiche agli articoli 3 e 17 del citato decreto legislativo n. 502/199. Viene inserito il collegio di direzione tra gli organi dell'azienda. La disposizione ridefinisce parzialmente i compiti del Collegio medesimo, rafforzandone il ruolo e la funzione e attribuendo ad esso, in particolare la competenza ad esprimere al direttore generale un parere obbligatorio sugli atti riguardanti le materie ad esso spettanti: le decisioni del direttore in contrasto con tale parere devono essere adottate con provvedimento motivato. Viene poi rimessa alle regioni la disciplina dei poteri del Collegio nonché della sua attività e composizione salva la partecipazione di diritto di alcuni soggetti individuati espressamente.
L'articolo 3, che modifica l'articolo 3-bis del decreto legislativo 502/1992, interviene in tema di pubblicità e trasparenza delle procedure per la copertura delle vacanze dei posti di direttore generale. Vengono introdotti obblighi di pubblicità e trasparenza da parte delle regioni, integrati i requisiti richiesti valutati da una commissione regionale, arricchiti i criteri di valutazione e verifica dell'attività dei direttori. Vengono anche dettate disposizioni sul rapporto di lavoro del direttore generale demandando alle regioni la definizione delle cause di risoluzione e del trattamento economico spettante.
L'articolo 4, modificando l'articolo 15-ter del decreto legislativo n. 502/1992, introduce una nuova disciplina per l'attribuzione dell'incarico di direzione di struttura complessa, improntata ad una maggiore trasparenza. A tale scopo il direttore generale nomina una commissione di cui è specificamente disciplinata la composizione.
L'articolo 5 attiene agli strumenti di valutazione dei dirigenti medici di strut-tura


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complessa e dei direttori di dipartimento, la cui disciplina è demandata alle regioni nel rispetto di alcuni principi.
L'articolo 6 sostituendo l'articolo 17-bis del decreto legislativo n. 502/1992, dispone in tema di organizzazione dipartimentale, mentre l'articolo 7, introducendo un nuovo articolo 17-ter nel citato decreto legislativo, attribuisce ai direttori di dipartimento responsabilità in merito alle attività clinico-assistenziali e tecnico-sanitarie finalizzate a garantire che ogni assistito abbia accesso ai servizi secondo i princìpi di ottimizzazione dell'uso delle risorse assegnate, di appropriatezza clinica, di efficacia delle prestazioni, di minimizzazione del rischio di effetti indesiderati e di soddisfazione dei cittadini.
L'articolo 8, sostituendo il comma 1 dell'articolo 15-nonies del decreto legislativo n. 502/1992, porta a settanta anni il limite massimo di età (attualmente stabilito a sessantacinque) per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale. Norme particolari vengono poi dettate per i professori universitari. Infine viene esclusa l'applicazione ai dirigenti medici, veterinari e sanitari - invece che, come attualmente stabilito, ai soli dirigenti medici responsabili di struttura complessa - del Servizio sanitario nazionale della facoltà attribuita alle pubbliche amministrazioni (cfr. articolo 72, comma 11, decreto-legge 112/2008) di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro dopo quaranta anni di anzianità contributiva.
L'articolo 9 affida alle regioni la disciplina dell'attività libero professionale dei dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale nel rispetto di alcuni principi. Si ribadisce che tale attività è compatibile con il rapporto unico d'impiego, purché espletata fuori dell'orario di lavoro all'interno delle strutture sanitarie o all'esterno delle stesse, con esclusione di strutture private convenzionate con il SSN. Sono poi dettagliatamente indicate le forme con le quali il dirigente può svolgere l'attività libero-professionale.
L'articolo 10 detta alcuni principi per l'esercizio dell'attività libero-professionale per gli infermieri, e per tutti gli operatori sanitari non medici.
L'articolo 10-bis prevede che le regioni attivino, presso le rispettive strutture sanitarie, una funzione dedicata al servizio di ingegneria clinica che garantisca l'uso sicuro ed efficiente dei dispositivi medici. L'articolo 11 dispone l'applicazione delle nuove norme anche ad alcuni enti espressamente elencati nonché agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici.
Ritiene, in conclusione, che il provvedimento non presenti profili problematici in ordine alla compatibilità comunitaria delle disposizioni ivi contenute.

Mario PESCANTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Nuova disciplina del commercio interno del riso.
Nuovo testo C. 1991 Governo.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Luca BELLOTTI (PdL), relatore, rileva che il disegno di legge, che abroga la normativa in vigore, definita con la legge 18 marzo 1958, n. 325, stabilisce una nuova disciplina per il commercio del riso sul territorio nazionale, modificando la classificazione e le denominazioni di vendita in modo da renderle, secondo quanto afferma la relazione illustrativa, maggiormente aderenti alle molteplici varietà di riso coltivate in Italia.
Il nuovo testo del progetto di legge è stato approvato dalla Commissione Agricoltura il 3 novembre scorso: la modifica introdotta nel corso dell'iter parlamentare riguarda solo il richiamo, all'articolo 2, del regolamento (CEE) n. 2081/1992, relativo


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alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari.
Il provvedimento stabilisce con l'articolo 1 quali siano le definizioni del prodotto «riso» sulla base della lavorazione o del trattamento subito (riso greggio, integrale, il parboiled, il riso ceroso e quello aromatico, pigmentato o ostigliato).
L'articolo 2 definisce l'ambito di applicazione della legge, che riguarda le varie tipologie di riso confezionato, venduto, posto in vendita o comunque immesso al consumo sul territorio nazionale. Sono sottratti all'applicazione della legge i prodotti protetti da una IGP o una DOP riconosciuta in base al reg. (CE) n. 510/2006 (per i quali le modalità di etichettatura sono definite all'interno dei relativi disciplinari) e quelli destinati ad essere esportati. Le varietà presenti sul mercato sono attualmente classificate (articolo 2 della legge n. 325/1958) entro le quattro tipologie del riso comune o originario (a grani piccoli e tondi); semifino (chicchi tondeggianti di media lunghezza), fino (a chicchi lunghi e affusolati), superfino (con chicchi grossi e molto lunghi); l'articolo 3 del disegno di legge, al comma 1, riconduce invece la classificazione del riso ai seguenti tre gruppi sulla base delle caratteristiche del grano: riso tondo, medio e lungo, sulla base dei parametri biometrici previsti dalle norme UE.
Le denominazioni di vendita sono elencate (articolo 3, comma 3) nell'allegato 4 riprendendo quelle storicamente presenti sul territorio nazionale e tradizionalmente note al consumatore interno. Tali denominazioni peraltro si applicano esclusivamente al riso, al riso integrale, a quello parboiled e all'integrale parboiled, restandone esclusi (articolo 3, comma 6) i risi cerosi, aromatici, pigmentati e ostigliati, nonché qualunque altra varietà, che potranno essere classificati solo, in base ai parametri biometrici come risi tondi, medi o lunghi. Il prodotto per essere commercializzato con una delle denominazioni dell'allegato 4 deve in ogni caso presentare le caratteristiche qualitative stabilite con l'allegato 1; tali parametri, che fissano i valori massimi di grani difettati e di materie estranee ammesse, sono resi più severi dal comma 7 dell'articolo 3 consentendo in tal caso al prodotto di fregiarsi della indicazione extra. Viceversa con la indicazione sottotipo, che è ammessa solo in associazione alle denominazioni di cui all'articolo 3, comma 4, possono essere commercializzati i prodotti con valori più alti di quelli stabiliti nell'all. 1, purché inferiore al loro doppio (co. 8 dell'articolo 3).
Ai sensi dell'articolo 5, le denominazioni di vendita di cui all'articolo 3 possono essere integrate, per il riso che utilizza marchi collettivi, con le indicazioni previste nei relativi regolamenti d'uso.
L'articolo 4, comma 1, vieta di immettere al consumo per l'alimentazione umana e con il nome «riso» un prodotto non rispondente alle caratteristiche qualitative di cui all'allegato 1; alla definizione dei difetti individuati nell'allegato 1 provvede l'allegato 2 e l'allegato 4 individua i metodi di analisi ammessi.
Per le sanzioni (articolo 6) il disegno di legge rimanda all'articolo 18 del decreto legislativo n. 109 del 1992 sull'etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari, che oltre a quantificarne gli importi in relazione alla fattispecie individua anche i soggetti competenti alla loro irrogazione che sono, per quanto di rispettiva competenza, le regioni e province autonome e l'ICRF (ora ICQ - Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari).
La revisione delle analisi, qualora sia necessario ripeterle nell'ambito di un procedimento giudiziario, deve essere eseguita (articolo 7), su un campione minimo di 800 grammi di riso, dai seguenti istituti: Istituto sperimentale per la cerealicoltura - sezione specializzata per la risicoltura di Vercelli - per le analisi eseguite dal Ministero delle politiche agricole; Istituto superiore di sanità, per le analisi eseguite dai laboratori provinciali di igiene e profilassi.
L'articolo 8 detta disposizioni transitorie per consentire alle aziende produttrici


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l'adeguamento alle nuove disposizioni: per i dodici mesi successivi all'entrata in vigore della legge è consentito il confezionamento in conformità alla legge n. 325/1958, ed il riso così confezionato potrà essere venduto sino ad esaurimento delle scorte.
L'articolo 9 contiene infine le disposizioni finali (abrogazione della legge n. 325/1958 e clausola di invarianza degli oneri per la finanza pubblica).
Con riferimento ai profili di interesse della nostra Commissione, ricorda che il disegno di legge stabilisce il divieto di immettere al consumo per l'alimentazione umana e con il nome «riso» un prodotto non rispondente alle caratteristiche qualitative specificate nell'allegato I, e detta inoltre disposizioni sulla denominazione di vendita e l'etichettatura del prodotto. Sembrerebbero pertanto rendersi applicabili le specifiche procedure di verifica della compatibilità comunitaria, tramite notifica preventiva alla Commissione U.E., previste rispettivamente dagli artt. 4 e 9 della legge 21 giugno 1986, n. 317, che ha recepito la direttiva n. 98/34 sulle regolamentazioni tecniche, e dagli artt. 4 e 19 del decreto legislativo n. 109 del 1992, che ha recepito la direttiva 2000/13/CE in materia di indicazioni da riportare obbligatoriamente sui prodotti alimentari preconfezionati.
Segnala inoltre che il regolamento (CEE) n. 2081/1992 del 14 luglio 1992 è stato abrogato dall'articolo 19 del regolamento (CE) n. 510/2006 del 20 marzo 2006 che, peraltro, stabilisce che le denominazioni già registrate ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 devono continuare a beneficiare della protezione prevista e figurare automaticamente nell'apposito registro tenuto dalla Commissione (Considerando n. 19).

Mario PESCANTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 10 novembre 2009 - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 15.

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1523/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che vieta la commercializzazione, l'importazione nella Comunità e l'esportazione fuori della Comunità di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono.
Atto n. 123.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 4 novembre 2009.

Mario PESCANTE, presidente, ricorda che il termine per l'espressione del parere è scaduto lo scorso 8 novembre, ma che il Governo ha acconsentito ad attendere ancora qualche giorno il parere delle Commissioni competenti, anche in considerazione del fatto che non era stato ancora trasmesso il parere della Conferenza Stato-Regioni. Essendo pervenuto tale documento, che reca parere favorevole, la Commissione può senz'altro procedere alla conclusione del suo esame. Invito pertanto il relatore, on. Castiello, a formulare una proposta di parere.

Giuseppina CASTIELLO (PdL), relatore, formula una proposta di parere favorevole.

Enrico FARINONE (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.


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Nunziante CONSIGLIO (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE che attuano la direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani nonché per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani.
Atto n. 129.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Benedetto Francesco FUCCI (PdL), relatore, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame è diretto a recepire contestualmente due direttive della Commissione europea, la 2006/17/CE e la 2006/86/CE che attuano la direttiva 2004/23/CE del 31 marzo 2004, sulla definizione di norme di qualità e sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani. Peraltro la direttiva da ultimo citata è stata già attuata, nel nostro Paese, con l'emanazione del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191. Il provvedimento viene adottato sulla base della delega contenuta nella legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008) che include entrambe le direttive nell'Allegato B (e quindi nell'elenco delle direttive da attuare mediante decreto legislativo). La relazione illustrativa evidenzia che si è scelto di recepire con un unico atto normativo due diverse direttive che risultano, da un lato, entrambi essenziali per recepire la citata normativa europea in tema di tessuti e cellule umani, e che, dall'altro, si trovano tra loro in un rapporto di stretta complementarietà.
Ricorda altresì che nel giugno 2008 era stato già predisposto e trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti uno schema di decreto legislativo (n. 10) per il recepimento delle direttive citate. Tuttavia, mentre in riferimento alla direttiva 2006/86 la delega era contenuta nella legge comunitaria 2007 (L. 25 febbraio 2008, n. 34), che la includeva nell'Allegato B, la direttiva 2006/17 era inclusa nelle direttive da attuare in via amministrativa dalla legge comunitaria 2006 (legge 6 febbraio 2007, n. 13). In sede di espressione del parere sul provvedimento, nella seduta del 24 luglio 2008, la XII Commissione affari sociali della Camera, anche tenendo conto delle osservazioni formulate dal Comitato per la legislazione, condizionava la sua pronuncia favorevole alla circostanza che venissero espunte dal provvedimento le disposizioni relative all'attuazione della direttiva 2006/17/CE in quanto esulanti dagli oggetti definiti dalla disposizione di delega legislativa. Inoltre formulava anche un'osservazione sull'opportunità di un coordinamento con il citato decreto legislativo n.191/2007. La XIV Commissione aveva invece espresso parere favorevole, senza osservazioni né condizioni.
Lo schema di decreto si compone di 18 articoli e di 11 allegati.
L'articolo 1 definisce il campo di applicazione del provvedimento, esteso a comprendere l'ambito di entrambe le direttive. Viene specificato che per l'attuazione delle disposizioni recate in tema di cellule riproduttive dal decreto legislativo n. 191/2007 il Ministero e le regioni si avvalgono della collaborazione del Centro nazionale trapianti (CNT).


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L'articolo 2 ha una portata definitoria, specificando il significato di una serie di termini utilizzati nello schema di decreto.
L'articolo 3 disciplina l'approvvigionamento di tessuti e cellule umani, processo preventivamente soggetto ad autorizzazione, rilasciata soltanto quando sia stata accertata l'osservanza di prescrizioni rigorose, tra le quali quelle relative all'impiego, per le operazioni di prelievo di tessuti e cellule, di personale a tal fine qualificato ed adeguatamente formato. Sono inoltre definite, dal responsabile dell'istituto dei tessuti, in accordo con l'organizzazione per l'approvvigionamento, procedure operative standard (POS) relative ad aspetti, quali quelli della verifica dell'identità del donatore, della valutazione dei criteri di selezione dei donatori, degli esami di laboratorio per essi prescritti etc.
Gli articoli 4-6 pongono alcuni obblighi a carico del responsabile dell'organizzazione per l'approvvigionamento o dell'istituto dei tessuti. L'articolo 4 sancisce l'obbligo del citato responsabile di garantire che la selezione dei donatori sia effettuata in conformità dei criteri di cui all'Allegato I (Criteri di selezione del donatore di tessuti e/o di cellule) e all'Allegato III (Criteri di selezione ed esami di laboratorio richiesti per I donatori di cellule riproduttive). L'articolo 5 enuncia l'obbligo del medesimo responsabile in relazione alla sottoposizione a specifici esami di laboratorio dei donatori, mentre l'articolo 6 pone a carico del medesimo la garanzia della conformità delle procedure di donazione e approvvigionamento di tessuti o cellule nonché di ricevimento degli stessi presso l'istituto dei tessuti alle omonime prescrizioni di cui all'Allegato IV.
L'articolo 7 dà facoltà, al responsabile di cui sopra, di autorizzare la distribuzione diretta di determinati tessuti e cellule dal luogo in cui è effettuato il prelievo a un centro di assistenza sanitaria ai fini di un trapianto immediato, acquisito il parere del Centro nazionale trapianti.
Gli articoli 8 e 9 richiamano le prescrizioni di cui agli Allegati V e VI ai fini dell'autorizzazione e dell'accreditamento degli Istituti dei tessuti e dello svolgimento dei procedimenti di preparazione di tessuti e cellule.
L'articolo 10, in coerenza con quanto già disposto dall'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 191 del 2007, prevede la predisposizione di procedure per la notifica di reazioni avverse gravi, da parte dell'organizzazione per l'approvvigionamento, dell'organizzazione responsabile dell'applicazione sull'uomo di tessuti e cellule e dell'istituto dei tessuti. Destinatari della notifica, oltre alle rispettive autorità regionali, sono il centro nazionale trapianti e il centro nazionale sangue a seconda degli ambiti di competenza rispettivamente interessati. Analoghi adempimenti sono posti dal successivo articolo 11 per quanto attiene alla notifica di eventi avversi gravi.
L'articolo 12 pone a carico del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali l'obbligo di presentare alla Commissione europea, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione annuale sulle notifiche delle reazioni e degli eventi avversi gravi, relative agli anni precedenti, ricevute dalle autorità competenti.
L'articolo 13 disciplina gli scambi di informazione tra gli organismi competenti in relazione a reazioni ed eventi avversi gravi, per l'adozione dei necessari provvedimenti.
L'articolo 14 dopo aver posto a carico dell'istituto dei tessuti l'obbligo di adottare sistemi efficaci per assicurare la rintracciabilità, prevede comunque che questo e l'organizzazione responsabile dell'applicazione sull'uomo conservino per almeno 30 anni i dati di cui all'allegato X.
L'articolo 15 prevede l'attribuzione di un codice d'identificazione unico europeo a ciascun materiale donato all'Istituto dei tessuti.
L'articolo 16 vincola regioni e province autonome ad attuare con proprio provvedimento le disposizioni del decreto legislativo e l'articolo 17 prevede la c.d. clausola di cedevolezza, vale a dire l'applicazione del provvedimento anche in ambiti di competenza esclusiva delle regioni e province autonome nelle quali non sia


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ancora stata adottata la normativa di attuazione regionale o provinciale, salva la perdita di efficacia dello stesso a decorrere dalla data di entrata in vigore di quest'ultima.
L'articolo 18, infine, dispone sulla copertura finanziaria del provvedimento.
Con specifico riferimento ai profili di competenza della XIV Commissione, il provvedimento dà attuazione a due direttive comunitarie, la direttiva 2006/86/CE, e la direttiva 2006/17/CE. Entrambe le direttive, pertanto, si pongono in attuazione della direttiva 2004/23/CE, recepita con il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191.
Per prevenire la trasmissione di malattie attraverso tessuti e cellule umane destinati ad applicazioni sull'uomo e garantire un adeguato livello di qualità e sicurezza, la direttiva 2004/23/CE prevede la fissazione di prescrizioni tecniche specifiche per ciascuna delle fasi del procedimento di applicazione di tessuti e cellule umani, comprese le indicazioni relative a un sistema di qualità per gli istituti dei tessuti. Poiché, in attuazione della citata direttiva del 2004, gli Stati membri sono tenuti ad istituire un sistema di accreditamento, designazione o rilascio di licenza per gli istituti dei tessuti e per i relativi procedimenti di preparazione, è stata adottata la direttiva 2006/86/CE della Commissione, del 24 ottobre 2006, che definisce le prescrizioni tecniche per la realizzazione di tale sistema.
Più nel dettaglio, la nuova direttiva concerne (articolo 1) la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani destinati ad applicazioni sull'uomo. L'allegato I (a cui rinvia l'articolo 3 della direttiva) stabilisce le prescrizioni per l'accreditamento, la designazione, l'autorizzazione o il rilascio di licenza agli istituti dei tessuti, mentre l'allegato II (a cui rinvia l'articolo 4 della direttiva) reca le prescrizioni per l'autorizzazione di procedimenti di preparazione di tessuti e cellule negli istituti summenzionati. La direttiva in esame, inoltre, definisce una procedura di notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e reca prescrizioni specifiche in materia di rintracciabilità. In particolare, le procedure di cui agli articoli 5 e 6 sono dirette a garantire che gli istituti dei tessuti notifichino all'autorità competente i casi di reazioni avverse gravi, nel donatore o nel ricevente, nonché gli eventi avversi gravi che possano influire sulla qualità o la sicurezza di tessuti e cellule: i relativi elementi informativi sono indicati negli Allegati III e IV.
Gli articoli 7 e 8 riguardano lo scambio di informazioni tra gli Stati membri, nonché tra gli Stati membri e l'Unione europea. L'articolo 9 e il relativo allegato VI concernono la rintracciabilità delle cellule e dei tessuti ricevuti dagli istituti dei tessuti o da essi distribuiti. Al fine di agevolare la rintracciabilità e l'accesso alle informazioni sulle caratteristiche e le proprietà fondamentali di tessuti e cellule, l'articolo 10 prevede per tutti i materiali donati ai suddetti istituti un codice unico europeo d'identificazione, i cui elementi necessari sono definiti dall'allegato VII (tale sistema di codifica non si applica alla donazione di cellule riproduttive da parte del partner).
Gli Stati membri sono chiamati a recepire la direttiva in esame entro il 1o settembre 2007, ad eccezione delle norme contenute nel citato articolo 10, che devono essere attuate entro il 1o settembre 2008.
Quanto alla direttiva 2006/17, anch'essa si pone in attuazione della direttiva 2004/23, per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani. Essa, in particolare, definisce le prescrizioni relative all'approvvigionamento di tessuti e cellule umani, i criteri di selezione dei donatori, gli esami di laboratorio per essi richiesti, le procedure di donazione e di approvvigionamento dei tessuti ovvero delle cellule, e la ricezione presso l'istituto dei tessuti, i requisiti di distribuzione diretta al ricevente dei tessuti e delle cellule specifiche.
Nel complesso lo schema di decreto legislativo appare conforme alla normativa comunitaria presupposta. Come evidenziato anche dalla relazione illustrativa il


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contenuto dell'Allegato III, riguardante i criteri di selezione ed esami di laboratorio richiesti per i donatori di cellule riproduttive è stato rimodulato per renderlo compatibile con i limiti posti nel nostro Paese dalla disciplina delle procreazione medicalmente assistita di cui alla legge n. 40 del 2004.
Ricorda infine che il 9 gennaio 2009 la Commissione europea ha presentato presso la Corte di Giustizia delle Comunità europee due ricorsi ex articolo 226 TCE contro l'Italia:
per il mancato recepimento della direttiva 2006/17/CE che attua la direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani. (Causa C-12/09);
per il mancato recepimento della direttiva 2006/86/CE che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani. (Causa 13/09).

Mario PESCANTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE.
Atto n. 130.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Benedetto Francesco FUCCI (PdL), relatore, evidenzia che lo schema di decreto legislativo in esame è stato adottato sulla base della delega contenuta nella legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008), allo scopo di dare attuazione alla direttiva 2005/94/CE, relativa a Misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria, che abroga la direttiva 92/40/CEE. La direttiva citata è contenuta nell'Allegato B della legge comunitaria 2008 (e quindi nell'elenco delle direttive da attuare mediante decreto legislativo). Il provvedimento si compone di 11 titoli, 58 articoli e 10 allegati.
Si limiterà qui a richiamare a grandi linee i contenuti del provvedimento.
Il Titolo I (artt.1 e 2) esplicita l'oggetto, il campo d'applicazione e le definizioni recate dal provvedimento.
Il Titolo II (artt. 3-6) dispone sulla sorveglianza, sulle notifiche e sulle indagini epidemiologiche. Esso affida alle regioni la realizzazione di programmi di sorveglianza predisposti dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, istituisce l'Anagrafe informatizzata delle aziende avicole, qualifica e disciplina gli obblighi di denuncia e di comunicazione e le modalità di effettuazione di indagini epidemiologiche.
Il Titolo III (artt. 7-10) riguarda misure da avviare in caso di sospetti focolai, prevedendo e disciplinando i compiti del veterinario ufficiale e la possibile concessione di deroghe, da parte delle regioni e province autonome, sulla base di una valutazione del rischio.
Il Titolo IV (artt. 11-38) tratta l'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) da virus H5 e H7. Le misure previste da applicare in caso di presenza di tali focolai risultano più dettagliate e approfondite di quelle già disposte nella direttiva 92/40/CEE recepita con il decreto del Presidente della Repubblica n. 656 del 1996. Vengono specificate le misure da adottare nelle diverse tipologie di aziende, viene prevista l'istituzione di zone di protezione e di sorveglianza, vengono applicati una serie di divieti (di trasporto, movimentazione etc.) per evitare la diffusione del virus.
Il Titolo V (artt. 39-46) indica le misure da applicare in caso di influenza aviaria a


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bassa patogenicità. Poiché, come evidenziato nella relazione illustrativa, il virus dell'influenza aviaria a bassa patogenicità può mutare in virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità, anche per tale ipotesi è stata prevista l'adozione di misure di controllo ed eradicazione.
Il Titolo VI (articolo 47) prevede le misure da attuare su animali della specie suina, sensibili al virus influenzale, presenti eventualmente nelle aziende sedi di focolaio.
Il Titolo VII (artt. 48 e 49) detta le istruzioni per le operazioni di pulizia e disinfezione nonché le modalità di ripopolamento delle aziende successivamente all'estinzione del focolaio.
Con il Titolo VIII (artt. 50 e 51) sono dettate le istruzioni riguardanti le procedure diagnostiche che devono essere attuate conformemente al Manuale diagnostico.
Il Titolo IX (artt. 52-54) disciplina gli aspetti relativi alla vaccinazione contro l'influenza aviaria.
Il Titolo X (articolo 55) disciplina i controlli ed il piano di emergenza.
Il Titolo XI (artt. 56-58) detta le disposizioni transitorie e finali. In particolare (articolo 58) viene abrogato il decreto del Presidente della Repubblica n. 656 del 1996, che aveva dato attuazione alla direttiva 92/40/CEE, abrogata, a sua volta dalla direttiva 2005/94/CE.
Quanto al contenuto degli allegati, l'allegato I, richiamato all'articolo 2, reca le definizioni di influenza aviaria.
L'allegato II, richiamato all'articolo 5, descrive la notifica della malattia e le ulteriori informazioni epidemiologiche che gli Stati Membri sono tenuti a trasmettere.
L'allegato III, richiamato all'articolo 8, comma 4, e all'articolo 13, comma 3, reca le condizioni specifiche che devono essere seguite per ottenere l'autorizzazione all'uscita di uova da un'azienda ad uno stabilimento riconosciuto per la fabbricazione di ovoprodotti.
L'allegato IV, richiamato all'articolo 15, comma 2, all'articolo 32, comma 2 e all'articolo 42, comma 2, reca i principali criteri e fattori di rischio da prendere in considerazione ai fini della decisione di applicare misure nelle aziende a contatto o nelle aziende e zone a rischio nelle ulteriori zone di restrizione.
L'Allegato V, richiamato dall'articolo 39, elenca i criteri che devono essere rispettati per l'applicazione delle misure previste per le aziende in caso di influenza aviaria a bassa patogenicità (LPAI).
L'Allegato VI, richiamato dall'articolo 48, detta i principi e le procedure che devono essere seguite nello svolgimento delle operazioni di pulizia, disinfezione e trattamento delle aziende per l'eliminazione dei virus.
L'allegato VII, richiamato dall'articolo 51, comma 3, disciplina le funzioni e i compiti del Laboratorio comunitario di riferimento per l'influenza aviaria (Veterinary Laboratories Agency - VLA).
L'allegato VIII, richiamato dall'articolo 5, comma 3, disciplina le funzioni e i compiti del Centro di Referenza Nazionale (Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie).
L'allegato IX, richiamato dall'articolo 53, comma 2, elenca le prescrizioni per la movimentazione di pollame o altri volatili in cattività e di prodotti avicoli applicabili in caso di vaccinazione di emergenza.
L'allegato X, richiamato dall'articolo 55, comma 1, detta le misure da applicare ai piani di emergenza.
Con specifico riferimento alla normativa comunitaria, ricorda che il provvedimento dà attuazione alla direttiva 2005/94/CE, relativa a Misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria, che abroga la direttiva 92/40/CEE. Quest'ultima era stata recepita, nel nostro ordinamento dal decreto del Presidente della Repubblica n. 656 del 1996, abrogato dal provvedimento in esame.
La direttiva 2005/94/CE, costituita da 12 capi, 69 articoli e 11 allegati, detta una nuova disciplina, sostitutiva della direttiva 92/40/CEE (della quale viene disposta l'abrogazione con decorrenza dal 1o luglio 2007). Essa aggiorna le misure che i singoli Stati membri devono adottare per la prevenzione e l'eliminazione dei rischi di diffusione della malattia, al fine di garantire


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la massima adeguatezza delle misure adottate in rapporto al livello di pericolosità di ciascuna manifestazione infettiva e limitare, al tempo stesso, le probabili ricadute economiche e sociali dei provvedimenti adottati sul comparto agricolo e sugli altri settori interessati. L'oggetto delle misure risulta ampliato rispetto alla normativa precedente.
In particolare, esse riguardano non solo il pollame, ma anche altri volatili in cattività. In presenza di influenza ad alta patogenicità (IAAP) l'autorità competente controlla che vengano applicate le misure seguenti: abbattimento del pollame e degli altri volatili in cattività; eliminazione delle carcasse, sotto sorveglianza ufficiale; sorveglianza del pollame nato prima dell'attuazione delle prime misure; individuazione ed eliminazione della carne del pollame abbattuto e delle uova raccolte prima dell'attuazione delle prime misure; trattamento appropriato delle sostanze che possono essere state contaminate; pulitura e disinfezione del letame, della lettiera, del concime e di tutta l'attrezzatura che può essere stata contaminata; sorveglianza dei movimenti degli animali che entrano ed escono dall'azienda; isolamento del virus, secondo la procedura di laboratorio più appropriata.
Inoltre, vengono adottate misure specifiche nelle zone più vicine all'azienda interessata. Sono altresì previste misure per evitare la trasmissione dei virus dell'influenza aviaria ad altre specie. Altre norme sono intese alla protezione dagli agenti patogeni minori di influenza aviaria - i quali potrebbero mutare geneticamente (e perciò divenire altamente pericolosi) - e ad una maggiore flessibilità nelle provviste nazionali di vaccini. Un'ulteriore innovazione riguarda la costituzione di una banca comunitaria per le riserve di vaccini, cui gli Stati membri possono accedere a richiesta, e di banche nazionali (destinate allo stesso scopo). I piani nazionali di emergenza per la lotta contro l'influenza aviaria, adottati in base alla precedente direttiva 92/40/CEE e in vigore al 1o luglio 2007, restano applicabili. Tuttavia, entro il 30 settembre 2007, gli Stati membri presentano alla Commissione modifiche dei suddetti piani, al fine di renderli conformi alla presente direttiva. Il termine per il recepimento della direttiva 2005/94/CE è scaduto il 1o luglio 2007.
Osserva in conclusione che, nel complesso, lo schema di decreto legislativo appare conforme alla normativa comunitaria presupposta.

Mario PESCANTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.