Commissione parlamentare per le questioni regionali - Giovedì 30 settembre 2010


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ALLEGATO

Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario (C. 3687 Governo, approvato dal Senato e abbinate).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge C 3687, recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario, in corso di esame presso la VII Commissione della Camera;
valutato che il provvedimento contempla disposizioni in materia di istruzione e che l'articolo 117, secondo comma, lettere m) e n), della Costituzione; riconosce la competenza statale in ordine alle «norme generali sull'istruzione» ed ai «livelli essenziali delle prestazioni»; preso atto altresì che le disposizioni relative alle procedure di reclutamento dei docenti universitari appaiono riconducibili alla materia «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi della lettera g) del secondo comma della predetta disposizione costituzionale;
considerato inoltre che la materia relativa al settore universitario afferisce all'articolo 33 della Costituzione, che stabilisce che le istituzioni di alta cultura, università ed accademie hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) sia richiesta la previa intesa in sede di conferenza Stato - Regioni sulle modalità di attuazione delle disposizioni contenute nel Titolo II del provvedimento in esame (»Norme e delega legislativa in materia di qualità ed efficienza del sistema universitario»), che incide su profili di competenza concorrente;
2) all'articolo 1, comma 5, sia prevista una più accurata definizione del concetto di università svantaggiate, anche in considerazione del fatto che gli indicatori di contesto relativi alle condizioni di sviluppo regionale non tengono conto delle quote di finanziamento derivanti dal Fondo sociale europeo;
3) siano previste nel testo forme e modalità di più stretta collaborazione e di coordinamento tra le regioni ed il complessivo


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sistema della ricerca e dell'innovazione;
4) siano previste nell'articolato specifiche previsioni volte a definire un più incisivo radicamento delle università sul territorio, anche attraverso la nomina di rappresentanze delle autonomie territoriali negli organismi universitari;

e con la seguente osservazione:
valuti la commissione di merito, all'articolo 5, comma 1, l'opportunità di ridurre a sei mesi il termine di scadenza della delega ivi prevista in materia di interventi per la qualità e l'efficienza del sistema universitario.