Commissione parlamentare per le questioni regionali - Mercoledì 24 novembre 2010


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ALLEGATO 1

Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori (Testo unificato C. 2011 e abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato, per i profili di competenza, il nuovo testo unificato della proposta di legge C. 2011 e abb., in corso di esame presso la II Commissione della Camera, recante disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori;
considerato che il provvedimento reca norme in materia di ordinamento penale, di competenza legislativa statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;
rilevato che, ai sensi dell'articolo 4, il Ministro della giustizia, con proprio decreto, può individuare strutture gestite da enti pubblici e privati idonee ad espletare le funzioni di casa-famiglia protetta e stipulare con tali strutture apposite convenzioni;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
sia previsto che il decreto del Ministro della giustizia di cui all'articolo 4 sia adottato d'intesa con la Regione nei casi in cui le caratteristiche tipologiche delle case-famiglia da individuare contemplino anche il ricorso a strutture gestite da enti pubblici o privati.


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ALLEGATO 2

Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia (Testo unificato C. 60 e abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato, per i profili di propria competenza, il nuovo testo unificato della proposta di legge C. 60 e abb., in corso di esame presso la VIII Commissione della Camera, recante la disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura edilizia;
considerato che il testo in esame reca norme in materia di professioni, afferenti alla competenza concorrente Stato-Regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nonché in materia di «tutela della concorrenza», attribuita dall'articolo 117 della Costituzione, secondo comma, lettera e), alla esclusiva competenza statale;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
sia semplificata la disciplina di cui all'articolo 8 in relazione ai profili della organizzazione dei corsi di apprendimento e dei programmi di studio ivi contemplati, in conformità all'articolo 117 della Costituzione che riserva alla legislazione dello Stato la determinazione dei princìpi fondamentali nelle materie a legislazione concorrente.


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ALLEGATO 3

Disposizioni in materia di sicurezza degli impianti protesici mammari (C. 3703 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato, per i profili di propria competenza, il testo del disegno di legge C. 3703 Governo, in corso di esame presso la XII Commissione della Camera, recante disposizioni in materia di protesi mammari;
valutato l'impianto del testo in esame che, nel prescrivere disposizioni a garanzia dei requisiti di sicurezza delle protesi mammarie e a tutela del diritto all'informazione delle pazienti, valorizza il ruolo delle regioni, in una materia che appare riconducibile all'ambito della «tutela della salute», oggetto di competenza legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
esprime

PARERE FAVOREVOLE