Commissione parlamentare per le questioni regionali - Mercoledì 27 luglio 2011


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ALLEGATO

Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria (Nuovo testo C. 4274 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato, per i profili di propria competenza, il nuovo testo del disegno di legge C. 4274, in corso di esame presso la XII Commissione della Camera, recante delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria;
considerato che il testo in esame, che reca norme in ordine a materie eterogenee, regola profili di discipline riconducibili alla competenza legislativa concorrente, ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione, quali la tutela della salute, la ricerca scientifica, le professioni;
rilevata l'esigenza della compatibilità finanziaria del provvedimento rispetto all'attuale contesto economico e nel quadro delle previsioni dei piani di rientro adottati dalle regioni commissariate in materia sanitaria;
considerata la necessità di coordinare la disciplina recata dal disegno di legge con i provvedimenti in corso di esame in materia di riforma delle professioni e con i decreti legislativi delegati di attuazione del federalismo fiscale, con specifico riferimento al decreto in materia di spese sanitarie;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) sia prevista l'intesa tra lo Stato e la Conferenza unificata in ordine alle previsioni di cui agli articoli 6 e 13 relativi, rispettivamente, alla riforma degli ordini delle professioni sanitarie di medico chirurgo, di odontoiatra, di medico veterinario e di farmacista ed all'istituzione e regolamentazione di sistemi di sorveglianza e registri di mortalità, di patologia e di impianti protesici;
2) sia precisato che le disposizioni recate dal testo in esame debbano far salve le competenze costituzionalmente riconosciute alle Regioni ai sensi delle previsioni del titolo V, parte seconda, della Costituzione, prevedendosi in particolare forme di più ampia concertazione e intesa con le autonomie regionali in ordine all'attuazione del provvedimento medesimo.