XI Commissione - Marted́ 25 ottobre 2011


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ALLEGATO 1

5-04897 Codurelli: Tutela della maternità delle pescatrici autonome.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con la presente interrogazione l'onorevole Codurelli pone nuovamente all'attenzione della Commissione la condizione delle pescatrici autonome in acque interne, categoria che annovera poche lavoratrici, in ragione della peculiare attività svolta, alle quali, ad oggi, non è riconosciuto il diritto all'indennità di maternità.
L'esclusione del beneficio per le pescatrici autonome, come noto, deriva da un duplice limite legislativo:
il decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151 (cosiddetto Testo Unico delle norme in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) che esclude le pescatrici autonome tra i soggetti beneficiari;
l'applicazione, nei loro confronti, della disciplina previdenziale di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250.

Il riconoscimento del diritto all'indennità di maternità è, infatti, previsto per le lavoratrici autonome iscritte alle diverse gestioni INPS (quali: le lavoratrici artigiane; le esercenti attività commerciali; le coltivatrici dirette; le colone; le mezzadre; le imprenditrici agricole a titolo principale) soltanto a condizione, che, a favore delle stesse, sussista l'iscrizione alla relativa gestione previdenziale e la copertura contributiva del periodo indennizzabile per maternità.
L'articolo 66 del decreto legislativo citato, infatti, riconosce il diritto all'indennità di maternità alle seguenti lavoratrici autonome: coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali di cui alle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047, 4 luglio 1959, n. 463, e 22 luglio 1966, n. 613, e alle imprenditrici agricole a titolo principale.
Il regime previdenziale dettato per le pescatrici autonome, inoltre, non prevede una specifica voce contributiva per la maternità mentre riconosce alle lavoratrici medesime il diritto all'assegno per il nucleo familiare, all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, all'indennità di malattia e di tubercolosi, alle prestazioni in caso di infortuni e di malattie professionali.
Per quanto sopra esposto, tenuto conto che, a legislazione vigente, per le esercenti attività di pesca marittima e delle acque interne non è previsto alcun obbligo di versamento di contributi per la maternità, né risulta possibile riconoscere loro il diritto all'indennità di maternità, faccio presente che le lavoratrici in parola non risultano del tutto prive di tutela sotto il profilo della maternità, attesa la possibilità di fruire dell'assegno di maternità di base, erogato dai Comuni, ai sensi dell'articolo 75 del decreto legislativo n. 151 del 2001.
L'assegno di maternità a carico dei Comuni, infatti, spetta se la madre:
non ha diritto ad alcuna indennità di maternità ad altro titolo (se l'importo dell'indennità o della retribuzione è inferiore all'importo dell'assegno, la madre lavoratrice può chiedere al Comune l'assegno


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in misura ridotta ed il Comune in tal caso le riconosce la differenza);
vive in un nucleo familiare con indicatore della situazione economica (ISE) inferiore a determinati tetti. Per il 2011, il valore ISE per un nucleo familiare di tre persone non deve superare i 32.967,39 euro.

Per l'anno 2011, l'importo dell'assegno di maternità del Comune è pari a 316,25 euro mensili per cinque mesi, per complessivi 1.581,25 euro.


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ALLEGATO 2

5-05465 Giammanco: Vincoli normativi relativi al reclutamento di personale della scuola dell'infanzia.

TESTO DELLA RISPOSTA

Nell'atto in discussione viene esposta la situazione in cui versa il Comune di Palermo per la mancata attivazione di 27 sezioni della scuola paritaria dell'infanzia comunale. Secondo quanto rappresentato, ciò si è verificato a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 111 del 2011. L'articolo 20, comma 9, di detto decreto-legge ha introdotto un'aggiunta al testo dell'articolo 76 del decreto- legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, a seguito della quale il Comune di Palermo è impedito a procedere all'assunzione di 44 insegnanti.
Al riguardo, si espone in premessa il quadro normativo di riferimento.
Relativamente alle scuole paritarie, è noto che la legge n. 62 del 2000, concernente le norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione, riconduce al sistema nazionale di istruzione le scuole statali e le scuole paritarie private e degli enti locali. Il funzionamento delle scuole paritarie, comprese quelle degli enti locali, deve corrispondere agli ordinamenti generali dell'istruzione ed essere coerente con la domanda formativa delle famiglie.
Per quanto riguarda in particolare la Sicilia, va in primo luogo rilevato che gli articoli 14 e 17 dello statuto della Regione Siciliana assegnano alla Regione competenza legislativa primaria in materia di istruzione elementare, che ingloba l'istruzione del grado preparatorio (ora scuola dell'infanzia), nonché competenza legislativa concorrente in materia di istruzione media e universitaria.
L'articolo 20 dello statuto attribuisce, poi, alla Regione le funzioni esecutive ed amministrative nelle materie di competenza legislativa regionale.
Inoltre, le norme di attuazione dello statuto in materia di pubblica istruzione assegnano alla Regione «le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di pubblica istruzione» (articolo 1) e, specificamente, «le funzioni di vigilanza e tutela spettanti all'amministrazione dello Stato nei confronti di enti, istituti ed organismi locali, anche a carattere consorziale, che svolgono nella Regione attività nelle materie trasferite a norme del presente decreto» (articolo 3).
E ancora, dal combinato disposto dei richiamati articoli 1 e 8 delle norme di attuazione dello statuto in materia di pubblica istruzione risulta, da un lato, che spetta allo Stato la disciplina della natura giuridica e del riconoscimento degli istituti scolastici non statali e, dall'altro, che spetta alla Regione Siciliana l'emanazione dell'atto di riconoscimento.
Il descritto sistema di ripartizione delle competenze spettanti allo Stato e alla Regione Siciliana in materia di istruzione è stato confermato nella sentenza n. 177 del 2004 della Corte Costituzionale che ha proceduto alla preliminare ricostruzione del quadro normativo delle competenze dello Stato e della Regione in materia chiarendo in particolare che:
l'assetto delle competenze della Regione Siciliana in materia di istruzione deve ritenersi confermato anche dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, stante il disposto dell'articolo 10 della stessa legge, per il


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quale la «nuova disciplina» si applica alle Regioni a statuto speciale solo nella parte in cui prevede forme di autonomia più ampia rispetto a quella attribuita;
l'introduzione nel sistema nazionale di istruzione, istituito dalla legge n. 62 del 2000, della nuova figura della «scuola paritaria» non comporta alcuna modifica all'assetto delle competenze in materia, né può essere intesa quale attribuzione allo Stato di competenza amministrativa sulle scuole paritarie presenti sul territorio della Regione, in quanto anche tale nuova species (scuola paritaria) deve essere ricondotta al genus degli istituti scolastici non statali, previsto e disciplinato dalle norme di attuazione dello statuto regionale in materia di istruzione.

Deve, pertanto, riconoscersi alla Regione la competenza amministrativa, e quindi anche la funzione di riconoscimento, di ispezione e di vigilanza delle scuole paritarie, rimanendo ferma la competenza legislativa dello Stato a disciplinare le norme generali sull'istruzione e i principi dell'assetto ordinamentale del sistema nazionale di istruzione.
Dal descritto quadro di riferimento emerge che la questione rappresentata investe principalmente la competenza della Regione Siciliana e del Ministero dell'economia e delle finanze; spetta infatti allo stesso Dicastero dell'economia di esprimersi sull'applicabilità o meno, nel caso in rassegna, della citata disposizione della legge n. 122, mentre spetta alla Regione Siciliana il riconoscimento e il mantenimento della parità scolastica nonché l'esercizio della vigilanza sulle istituzioni scolastiche paritarie del territorio siciliano.
Ciò preliminarmente chiarito, in merito alla specifica situazione segnalata nell'interpellanza l'Assessore alla pubblica istruzione del Comune di Palermo, gestore della scuola dell'infanzia paritaria in parola, per il tramite dell'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, ha confermato la situazione esposta nell'atto di sindacato ispettivo.
Il medesimo Assessore ha infatti comunicato che l'Ente locale, considerato che la spesa per il personale computata secondo le nuove modalità previste dall'articolo 20, comma 9, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, è ben superiore al 40 per cento delle spese correnti, rientra nel divieto di procedere a nuove assunzioni di personale, a qualunque titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, previsto dall'articolo 14, comma 9, del decreto-legge n. 78 del 2010. Il divieto non consente di procedere all'apertura di tutte le sezioni della scuola dell'infanzia comunale, stante l'impossibilità di sopperire al progressivo collocamento a riposo del personale docente con la nomina di docenti a tempo determinato.
Il numero degli insegnanti di ruolo è infatti insufficiente a ricoprire i posti derivanti dal numero di iscrizioni e per lo svolgimento dell'attività di sostegno.
Da questa situazione deriva l'impossibilità per il Comune di garantire la regolare frequenza a oltre 700 bambini già iscritti nelle scuole dell'infanzia comunale per la mancata apertura di 27 sezioni e il funzionamento a orario ridotto di altre 13.
Il Ministero dell'economia e delle finanze, per quanto di competenza, con nota del 13 ottobre 2011, ha evidenziato come il tenore letterale del disposto normativo non offra margini per un intervento in sede interpretativa che possa superare il richiamato divieto di assunzione previsto dall'articolo 76, comma 7, del decreto-legge n. 112 del 2008, come modificato dai decreti-legge n. 78 del 2010 e n. 98 del 2011, tanto più che il rigore particolarmente accentuato della vigente disciplina è da ricondursi ad una specifica scelta politica nell'ottica di primarie esigenze di finanza pubblica. La questione posta non può pertanto essere superata con un atto di natura amministrativa, in quanto occorre un intervento normativo ad hoc, volto a definire un regime assunzionale differenziato per il settore in esame, prevedendo gli opportuni accorgimenti per evitare l'insorgenza di effetti onerosi attraverso un richiamo al previo rispetto del patto di stabilità interno.


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ALLEGATO 3

5-05122 Lussana: Sul licenziamento di una lavoratrice in gravi condizioni di salute.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'onorevole Lussana - con il presente atto parlamentare - richiama l'attenzione su un caso di licenziamento di un lavoratore, affetto da una grave patologia, per superamento del cosiddetto periodo di comporto.
Il caso prospettato dall'interrogante riguarda, in particolare, una lavoratrice, dipendente della azienda Nuova Termostampi s.p.a. di Lallio (Bergamo), che - a causa di un aneurisma cerebrale - si trova in coma dal gennaio dello scorso anno.
Preliminarmente, è opportuno ricordare - in via generale - che, ai sensi dell'articolo 2120 c.c., l'evento malattia costituisce una delle ipotesi di sospensione del rapporto di lavoro per sopravvenuta impossibilità della prestazione lavorativa.
Il lavoratore, assente giustificato durante la malattia, non può essere licenziato entro i limiti temporali di un periodo di tempo (cosiddetto periodo di comporto) durante il quale lo stesso ha diritto alla conservazione del posto. Allo scadere di tale periodo - la cui durata è generalmente stabilita dalla contrattazione collettiva - il datore di lavoro può procedere al licenziamento del lavoratore.
Il nostro ordinamento giuridico e la stessa contrattazione collettiva prevedono, tuttavia, discipline e istituti particolari per venire incontro alle esigenze di questi lavoratori che si trovano in una situazione particolarmente difficile.
Occorre, infatti, far presente, in primo luogo, che il periodo di comporto è suscettibile di interruzione per effetto della richiesta del lavoratore - accettata dal datore di lavoro - di fruire delle ferie già maturate ma ancora non godute. Tale richiesta deve, comunque, essere presentata prima che il periodo di comporto sia definitivamente scaduto.
In secondo luogo, occorre evidenziare la facoltà demandata alla contrattazione collettiva di prevedere - in capo al lavoratore - il diritto a richiedere al datore di lavoro il godimento di un ulteriore periodo di aspettativa non retribuita. Tale periodo, utilizzabile anche in caso di malattia di durata superiore al periodo di comporto e computato successivamente a quest'ultimo, è previsto al fine di garantire una maggiore tutela del lavoratore limitando il rischio di un licenziamento per superamento del periodo di comporto ai sensi dell'articolo 2110 c.c. (cfr. Circolare Ministero Lavoro e delle politiche sociali n. 40/2005). Durante tale periodo, inoltre, il lavoratore non avrà diritto alla retribuzione ma il rapporto di lavoro si considererà sospeso e potrà dunque essere riattivato normalmente al termine del periodo stesso.
Peraltro, anche nell'ipotesi in cui il contratto collettivo di riferimento nulla preveda al riguardo, si ritiene che, comunque, nulla impedisca alle parti - in ossequio al principio dell'autonomia contrattuale - di accordarsi in modo da consentire al lavoratore di poter fruire di un periodo di aspettativa non retribuita.
Tutto ciò premesso - nel caso di specie - il competente ufficio territoriale della Amministrazione che rappresento, all'esito di tutti gli accertamenti del caso - ha reso noto di non aver riscontrato alcuna irregolarità - sia di natura normativa che contrattuale - nel provvedimento adottato dalla azienda Nuova Termostampi s.p.a. a carico della lavoratrice.


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Infatti, il Contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al caso di specie (Industria della gomma, cavi elettrici ed affini, e materie plastiche) prevede che, superati i limiti di conservazione del posto - pari a 12 mesi - per un continuativo grave evento morboso, il lavoratore possa usufruire - previa richiesta scritta (anche da parte dei famigliari) da presentarsi entro i suddetto limite di tempo - di un periodo di aspettativa, della durata di 5 mesi, durante il quale non decorrerà retribuzione né si avrà decorrenza di anzianità a nessun effetto.
Al riguardo, dalle verifiche effettuate dal competente ufficio territoriale dell'Amministrazione che rappresento, non risulta essere mai stata presentata una richiesta in tal senso neppure da parte dei familiari della lavoratrice.
Nel corso degli accertamenti, inoltre, non sono emerse significative violazioni della normativa lavoristica a carico della Nuova Termostampi s.p.a. né è risultata alcuna segnalazione sindacale o richiesta di intervento da parte di singoli lavoratori da cui sia possibile dedurre la sussistenza di episodi di discriminazione in materia di parità fra uomo-donna, di lavoratrici madri o di lavoratori in situazioni di disagio o di minorazione fisica.
Pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni, non posso che segnalare - una volta accertata la legittimità del provvedimento di licenziamento - la possibilità per i familiari della lavoratrice di ottenere il riconoscimento dello stato di inabilità o di invalidità civile, con i connessi benefici di natura assistenziale ed economica.


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ALLEGATO 4

7-00604 Moffa: Progetti sperimentali di inserimento lavorativo dei disabili.

7-00648 Schirru: Progetti sperimentali di inserimento lavorativo dei disabili.

7-00661 Poli: Progetti sperimentali di inserimento lavorativo dei disabili.

7-00687 Paladini: Progetti sperimentali di inserimento lavorativo dei disabili.

TESTO UNIFICATO DELLE RISOLUZIONI APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XI Commissione,
premesso che:
l'inserimento lavorativo rappresenta un fattore estremamente importante per l'inclusione sociale delle persone con disabilità;
la legislazione italiana in materia ha avuto un'evoluzione significativa con la legge n. 68 del 1999, che sostiene l'inserimento nel mondo del lavoro delle persone con disabilità in base ad un'analisi delle capacità lavorative del singolo soggetto e delle caratteristiche del posto di lavoro;
la richiesta di inserimento lavorativo si è, peraltro, recentemente intensificata anche grazie ai processi di integrazione scolastica delle persone con disabilità, alla crescente offerta formativa, oltre che all'impegno di alcune realtà locali nel rafforzamento del rapporto tra la persona con disabilità ed il mondo del lavoro;
la stessa Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità attribuisce agli Stati membri il compito di riconoscere il diritto al lavoro delle persone con disabilità e, segnatamente, il diritto di potersi mantenere attraverso un lavoro liberamente scelto o accettato in un mercato del lavoro e in un ambiente lavorativo aperto, che favorisca l'inclusione e l'accessibilità alle persone con disabilità;
la Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea, nel vietare qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sulla disabilità, riconosce il diritto delle persone di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale, per una piena partecipazione alla vita comunitaria;
ulteriori, recenti, progetti avviati a livello locale - anche grazie alla meritoria iniziativa di associazioni dei soggetti disabili - hanno dimostrato l'efficacia di una sinergia tra pubblico e privato nel settore dell'inserimento lavorativo dei disabili;
in questo contesto, assumono particolare rilievo i percorsi formativi in cui possono essere utilmente inserite le persone con disabilità grave per favorire l'acquisizione di competenze, anche di carattere artigianale e specialistico, in vista del loro inserimento nei doversi settori del mondo produttivo;
anche le amministrazioni provinciali, attraverso i centri per l'impiego, possono giocare un ruolo fondamentale, istituzionale, di certificazione e di servizio, nella gestione ordinaria di attività di orientamento, tutoraggio e ricerca occupazionale dedicate specificamente alle persone


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disabili, inserite in particolari liste sulla base della normativa vigente, agendo altresì a livello territoriale per sensibilizzare il tessuto imprenditoriale rispetto all'ottemperanza dei doveri prescritti dalla legge n. 68 del 1999 in merito all'assunzione di lavoratori con disabilità;
con l'ordine del giorno Schirru 9/4612/108, approvato dall'Assemblea lo scorso 14 settembre, si è chiesto di monitorare - coinvolgendo a tal fine le parti sociali - l'applicazione dell'articolo 9 del decreto-legge n. 138 del 2011, anche al fine di scongiurare il pericolo di creare possibili discriminazioni nei confronti dei lavoratori disabili;
occorre, dunque, investire con convinzione nelle politiche attive, rafforzando il sistema istituzionale ai vari livelli di governo (statale, regionale e locale), per poter promuovere, favorire e sostenere ogni progetto in grado di incrementare le occasioni di ingresso dei disabili nel mondo del lavoro,

impegna il Governo:

a) a salvaguardare quanto sinora realizzato in materia di inserimento lavorativo delle persone disabili, continuando a dare piena attuazione ai principi della legge n. 68 del 1999 sul collocamento obbligatorio degli invalidi, e a programmare nuove strategie e interventi, anche sperimentali, al fine di creare le migliori opportunità per una reale integrazione delle persone con disabilità nel mondo del lavoro, in coerenza con quanto sancito dalla Convenzione Onu sulla disabilità, anche monitorando l'applicazione dell'articolo 9 del decreto-legge n. 138 del 2011, al fine di contrastare, a tutti i livelli istituzionali, fenomeni di segregazione occupazionale e lavorativa di tali soggetti;
b) a valorizzare - anche con il coinvolgimento degli organismi e delle sedi di concertazione esistenti, in primis l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità - il confronto interistituzionale tra i competenti organismi statali, regionali e locali, con la rete delle organizzazioni private, cooperative e del privato sociale, al fine di rafforzare ogni possibile iniziativa che, tenuto conto della legislazione vigente, sia diretta a favorire una positiva azione di stimolo e sostegno a percorsi di inserimento lavorativo dei disabili, che mirino all'integrazione di tali soggetti nel tessuto produttivo del Paese, costituito prevalentemente da piccole e medie imprese, a tal fine stimolando, in particolare, ogni possibile iniziativa da parte delle amministrazioni provinciali, attraverso i propri centri per l'impiego;
c) a valutare la possibile introduzione, anche in via sperimentale, di sistemi in grado di valorizzare le esperienze lavorative più significative, specialmente nell'ambito delle amministrazioni pubbliche e delle piccole e medie aziende, capaci di premiare l'effettiva integrazione delle persone con disabilità all'interno dei rispettivi progetti lavorativi, nel rispetto di quanto sancito dalla citata legge n. 68 del 1999 e dalla Convenzione Onu sulla disabilità; a tal fine, si raccomanda di attuare azioni positive con la rete dei servizi, in modo da rendere stabile l'inserimento lavorativo e verificare al meglio le prevalenti competenze e abilità professionali di tali lavoratori, oltre che la loro collocazione - ove possibile, valutando un ampliamento delle relative quote di riserva - nei posti nei quali essi dimostrino un migliore rendimento professionale e gradimento.
(8-00152)
«Moffa, Schirru, Poli, Paladini, Antonino Foti, Fedriga, Bellanova, Codurelli, Damiano, Rampi, Berretta, Gnecchi, Gatti, Castagnetti, Marchi, Livia Turco, Capodicasa, Pedoto, Farinone, Bucchino, Brandolini, Strizzolo, Miglioli, Mattesini, Siragusa, Coscia, Laratta, Braga, Murer, Motta, Sbrollini, Bobba, Binetti, Delfino, Ruggeri, Calgaro, Nunzio Francesco Testa, Anna Teresa Formisano, Aniello Formisano, Palagiano, Mura, Borghesi».


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ALLEGATO 5

7-00651 Damiano: Interventi relativi al personale del comparto AFAM.

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO

Con la risoluzione in esame l'interessato intende impegnare il Governo a trasformare il rapporto di lavoro del personale docente e non docente delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale da rapporto a tempo determinato a rapporto a tempo indeterminato.
Viene in particolare richiamato il piano triennale di assunzioni a tempo indeterminato del personale docente educativo ed ATA della scuola per gli anni 2011-2013 previsto dall'articolo 9, comma 17, del decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011 recante «Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia» chiedendo che il personale AFAM venga ricompreso in detto piano triennale.
In merito si rappresenta quanto segue:
Il citato articolo dall'articolo 9, comma 17, prevede che «per garantire continuità nell'erogazione del servizio scolastico e educativo e conferire il maggiore possibile grado di certezza nella pianificazione degli organici della scuola, nel rispetto degli obiettivi programmati di finanza pubblica, in esito ad una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della Scuola, che assicuri il rispetto del criterio di invarianza finanziaria, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica, è definito un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato, di personale docente, educativo ed ATA, per gli anni 2011-2013, (...)».
Si tratta di una disposizione specificamente dettata al fine di regolare il rapporto di lavoro del personale della scuola che non può essere applicata per risolvere il diverso problema della stabilizzazione del personale AFAM. Il piano scuola non dispone infatti alcuna stabilizzazione di rapporti di lavoro a tempo determinato ma prevede, al contrario, l'immissione in ruolo di soggetti già inseriti nelle graduatorie del personale docente educativo ed ATA.
Ciò premesso per quanto riguarda la stabilizzazione del personale non docente in servizio nelle Istituzioni di alta formazione artistica e musicale si rappresenta che con nota del 9 agosto 2011 il Ministero ha richiesto l'autorizzazione a bandire procedure concorsuali per titoli per la copertura dei posti vacanti nella dotazione organica delle stesse.
La richiesta è intesa ad assumere a tempo indeterminato il personale precario con una anzianità di servizio superiore a due anni ed era stata formulata ai sensi dell'articolo 1-quater del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250 convertito dalla Legge 3 febbraio 2006, n. 27, che individua nell'articolo 554 del decreto legislativo n. 297/94 la disciplina di riferimento per il personale del settore, nelle more dell'adozione del regolamento sul reclutamento. Con la citata richiesta è stato in particolare evidenziato che le unità coinvolte hanno già superato procedure concorsuali pubbliche oppure, se appartenenti all'area A, sono state chiamate dalle graduatorie


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dei centri per l'impiego. La copertura finanziaria è assicurata dalle corrispondenti cessazioni dal servizio verificatesi a decorrere dall'anno accademico 2006/07.
Si tratta in particolare della richiesta di autorizzazione all'assunzione a tempo indeterminato di 28 Direttori dell'ufficio di ragioneria, 7 Collaboratori tecnici, amministrativi, di biblioteca, di laboratorio, 149 Assistenti amministrativi e 131 Coadiutori.
Per quanto riguarda invece il personale docente si ricorda che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca richiede ogni anno al Ministero dell'economia e delle finanze ed alla funzione pubblica, l'autorizzazione ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato il personale docente di prima e seconda fascia per incarichi di insegnamento nelle istituzioni in esame a norma dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
La richiesta è formulata sulla base delle vacanze che si determinano, all'inizio di ogni anno accademico, per gli insegnamenti per i quali vi sono ancora candidati iscritti nelle graduatorie nazionali esistenti, utili per le nomine a tempo indeterminato.
Dall'anno accademico 2001-2002 molte di tali graduatorie sono andate però esaurendosi perché tutti gli aventi titolo sono stati individuati e, per la copertura dei posti vacanti o anche solo disponibili, si è proceduto al conferimento di incarichi a tempo determinato attingendo prima, dalle graduatorie di istituto e, a partire dall'anno accademico 2006-2007, dalle graduatorie nazionali costituite ai sensi del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143 (articolo 2-bis secondo il quale «I docenti precari che hanno prestato servizio per 360 giorni nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale sono inseriti in apposite e specifiche graduatorie, previa valutazione dei titoli artistico-professionali e culturali da svolgersi secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca»). Riguardo a tali ultimi incarichi il relativo personale è dunque in servizio continuativo da svariati anni nelle istituzioni AFAM ed è stato inserito nelle predette graduatorie nazionali a seguito di procedure concorsuali o valutative.
Anche per tali soggetti la risoluzione in esame intende impegnare il Governo alla stabilizzazione del rapporto di lavoro.
Tra le iniziative rivolte a questo scopo si ricorda che è stato predisposto lo schema di regolamento attuativo dell'articolo 2, comma 7, della legge 21 dicembre 1999 n. 508 che prevede, tra l'altro, la disciplina concernente l'attribuzione degli incarichi di insegnamento stabilendo la trasformazione in contratto a tempo indeterminato del rapporto di lavoro del personale docente che abbia maturato un triennio accademico di insegnamento nella disciplina ed in relazione alla copertura dei posti vacanti e disponibili nell'organico nazionale. Tale schema di regolamento è stato trasmesso in data 3 marzo 2011 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per iscrizione alla riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri.
Si ricorda anche che la questione è oggetto anche di una serie di iniziative legislative con le quali si è tentato di conseguire la modifica del rapporto di lavoro del personale in esame attraverso la trasformazione delle graduatorie di cui alla citata legge n. 143/2004 in graduatorie ad esaurimento ai fini del conferimento di incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato, così consentendo la stabilizzazione del personale docente precario reclutato dalle suddette graduatorie con almeno tre anni di insegnamento, in analogia a quanto previsto dall'articolo 3, comma 94, della legge 24 dicembre 2009, n. 244.


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ALLEGATO 6

7-00657 Giammanco: Sulla ricostruzione delle carriere del personale ATA e ITP.

7-00659 Fedriga: Sulla ricostruzione delle carriere del personale ATA e ITP.

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO

Le risoluzioni in discussione hanno ad oggetto la problematica relativa al riconoscimento, in favore del personale già appartenente agli enti locali e transitato nei ruoli del personale della scuola ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 124 del 1999, dell'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza.
Su tale problematica si è più volte riferito in VII Commissione (Cultura) in relazione ad atti di sindacato ispettivo.
La questione viene ora portata all'esame della XI Commissione a seguito dell'orientamento recentemente espresso dalla Corte europea dei diritti dell'uomo con sentenza del 7 giugno 2011.
In via preliminare, si ripercorrono sinteticamente le complesse vicende che hanno caratterizzato la questione.
Come è noto, il suddetto articolo 8 ha disposto il trasferimento del personale in parola prevedendone l'inquadramento nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali corrispondenti e demandando la disciplina sulle modalità del trasferimento ad un successivo decreto del Ministro della pubblica istruzione, da emanarsi di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e della funzione pubblica, sentiti l'ANCI, l'UNCEM e l'UPI.
Per l'attuazione della sopra citata norma, in data 20 luglio 2000, è stato siglato un apposito accordo dall'ARAN e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali, accordo poi recepito dal decreto 5 aprile 2001 adottato dal Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica.
Contro i criteri di inquadramento nei ruoli statali, stabiliti dal decreto, dall'anno 2003/2004 è stata esperita una rilevantissima mole di contenzioso, derivante dalla diversa determinazione del trattamento economico prevista per il personale scolastico statale e per quello degli enti locali.
Le principali questioni sollevate in sede di contenzioso - in particolare per quello che concerne le peculiarità del contratto del comparto degli enti locali ed il raffronto con quello del comparto scuola - riguardavano: la disparità di trattamento, l'anzianità di servizio, i rapporti tra l'articolo 8 della legge n. 124 del 1999 e l'accordo collettivo del 20 luglio 2000, il trasferimento allo Stato «a costo zero», la presunta violazione dell'articolo 2112 del codice civile.
È noto che vi sono state pronunce della Corte della Cassazione favorevoli ai lavoratori ricorrenti, tuttavia le statuizioni della Corte di Cassazione del 2005 non avevano risolto in via definitiva ogni questione posta in senso favorevole agli interessati. Ciò si può desumere dalla sentenza 6 settembre 2001, emessa nel procedimento C-108/10, con la quale la Corte di Giustizia ha risolto la questione concernente


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l'applicabilità alla fattispecie in esame della direttiva 77/187 CEE rinviando peraltro al Giudice del rinvio di «esaminare in particolare l'argomento del Ministero, secondo il quale il calcolo definito nel punto 79 della presente sentenza sarebbe tale da garantire che il personale ATA interessato non sia collocato, per il semplice fatto del trasferimento, in una posizione globalmente sfavorevole rispetto a quella immediatamente precedente al trasferimento».
La circostanza che si è resa necessaria statuizione della Corte di Giustizia per chiarire se il passaggio di personale dagli enti locali al comparto scuola, disposto dall'articolo 8 della legge n. 124 del 1999, ha dato luogo a una vicenda rientrante nell'ambito di applicazione della predetta direttiva, nonché - a maggior ragione - la considerazione che è stato affidato al giudice del rinvio il compito di accertare se in ragione delle modalità con le quali il personale interessato transitato è stato destinatario di un trattamento complessivamente più sfavorevole rispetto a quello di cui era originariamente titolare, dimostrano che le statuizioni della Corte di Cassazione del 2005 non avevano risolto in via definitiva ogni questione posta in senso favorevole ai lavoratori interessati; ben poteva quindi il legislatore intervenire al fine di indicare l'esatta interpretazione del menzionato articolo 8.
Ed infatti è intervenuto il legislatore con la legge n. 266 del 2005 (finanziaria 2006) che, al comma 218 dell'articolo 1, ha fornito l'interpretazione autentica della suddetta disposizione della legge 124 del 1999.
La norma interpretativa testualmente recita:
«Il comma 2 dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, si interpreta nel senso che il personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) statale è inquadrato, nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei corrispondenti ruoli statali, sulla base del trattamento economico complessivo in godimento all'atto del trasferimento, con l'attribuzione della posizione stipendiale di importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999 costituito dallo stipendio, dalla retribuzione individuale di anzianità nonché da eventuali indennità, ove spettanti, previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto degli enti locali, vigenti alla data dell'inquadramento. L'eventuale differenza tra l'importo della posizione stipendiale di inquadramento e il trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999, come sopra indicato, viene corrisposta ad personam e considerata utile, previa temporizzazione, ai fini del conseguimento della successiva posizione stipendiale. È fatta salva l'esecuzione dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della presente legge».

Poiché parte della giurisprudenza dubitava della legittimità costituzionale della norma di interpretazione autentica, della questione è stata investita la Consulta.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 234 del 2007, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 218, della legge 266 del 2005 sollevate da vari giudici in riferimento a diversi articoli della Costituzione, riconoscendo la correttezza dell'operato dell'amministrazione.
Poi, la sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo del 7 giugno 2011 ha censurato la menzionata norma di interpretazione autentica ravvisando la violazione dell'articolo 6, comma 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
Va peraltro evidenziato che la problematica dell'inquadramento del personale trasferito dagli enti locali allo Stato, oltre che dalla Corte Costituzionale, è stata esaminata, per altre censure, anche da parte della stessa Corte di Giustizia europea. I due alti consessi, nelle decisioni favorevoli all'amministrazione, non hanno rilevato alcuna violazione dell'articolo 6, comma 1, della Convenzione.
Tutto ciò premesso, si fa presente che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con relazione n. 6559 del


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5 agosto 2011, inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero degli affari esteri e all'Avvocatura generale dello Stato, ha richiesto di interporre appello alla Grande Camera avverso la sentenza della Corte Europea del 7 giugno 2011.
Non è dunque possibile, allo stato, esprimere parere favorevole in ordine agli impegni, previsti nel dispositivo delle risoluzioni in rassegna, volti all'attuazione di una modalità di inquadramento del personale in parola diversa da quella indicata dal comma 218 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2006, di cui la Corte Costituzionale ha riconosciuto la legittimità.
L'avviso è contrario, oltre che per il personale ATA, anche per quanto riguarda gli insegnanti tecnico-pratici (I.T.P.) transitati nei ruoli dello Stato.
Relativamente a questi ultimi, a fronte della invocata non applicabilità ai medesimi della sentenza della Consulta n. 234 del 2007, va sottolineata la «identità di situazioni giuridiche», ai fini che rilevano nel presente contesto, tra la posizione giuridica ed economica del personale ATA ed i medesimi I.T.P. Al riguardo, costituisce un non confutabile parametro di riferimento la considerazione che il trasferimento di tutto il personale degli enti locali allo Stato doveva avvenire a «costo zero», tant'è che anche nella relazione tecnico-finanziaria della medesima legge non è indicato alcun finanziamento finalizzato all'attuazione dell'articolo 8 della legge n. 124 del 1999. L'effettiva intenzione del legislatore è, inoltre, chiaramente desumibile dai verbali dei lavori parlamentari.
La fondatezza dell'orientamento secondo cui il disposto del citato comma 218 è applicabile a tutto il personale trasferito dagli enti locali trova conforto nella constatazione che dopo l'anzidetta decisione della Corte Costituzionale tutto il contenzioso pendente, proposto dagli I.T.P., è stato risolto a favore della amministrazione.