Commissione parlamentare per le questioni regionali - Mercoledì 25 gennaio 2012


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ALLEGATO

Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici (Nuovo testo unificato C. 3461 e C. 3605).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato, per i profili di propria competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 3461 e C. 3605, in corso di esame presso la VII Commissione della Camera, recante «Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici»;
considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione contempla la «tutela dei beni culturali» tra le materie di competenza esclusiva dello Stato, mentre il terzo comma della medesima disposizione include la «valorizzazione dei beni culturali e la promozione e organizzazione di attività culturali» tra le materie di legislazione concorrente; preso atto, altresì, che la Corte costituzionale ha sancito in più occasioni che lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale, il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni, anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e regioni;
evidenziate le specifiche funzioni riconosciute alla Conferenza unificata in ordine alla rappresentanza nel Consiglio nazionale delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici, nonché alle regioni in materia di istituzione e gestione dell'albo regionale delle predette manifestazioni; rilevato l'articolo 2, comma 2, che statuisce che sono fatte salve le competenze in materia spettanti alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
i piani relativi alla programmazione, organizzazione, gestione e valorizzazione delle manifestazioni culturali di interesse storico, nonché gli organismi di coordinamento delle medesime, siano previsti e disciplinati con norme legislative di competenza dei consigli regionali.