Commissione parlamentare per le questioni regionali - Giovedì 15 marzo 2012


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ALLEGATO 1

DL 1/12: Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività (C. 5025 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, approvato dal Senato e in corso di esame presso le Commissioni riunite VI e X della Camera, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, su cui la Commissione ha espresso parere alla 10a Commissione del Senato in data 8 febbraio 2012;
considerato che il decreto-legge in oggetto reca norme riconducibili alla competenza legislativa statale, volte prioritariamente alla tutela della concorrenza ed all'attuazione di discipline poste dall'Unione europea;
rilevato che il provvedimento contempla altresì previsioni che afferiscono alla competenza regionale in ordine alle misure riconducibili alle professioni, al sostegno all'innovazione per i settori produttivi, alla distribuzione dell'energia;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) sia stabilito, all'articolo 25, comma 2, che le modalità attraverso cui le aziende speciali sono assoggettate al patto di stabilità interno siano definite d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali;
2) sia prevista, ferma restando la contrarietà sull'articolo 35, la cui ratio si giustifica esclusivamente per esigenze di tenuta dei conti pubblici nell'attuale fase di emergenza economica, una sensibile riduzione del periodo di sospensione del sistema di tesoreria unica fissato al 31 dicembre 2014, nonché la possibilità di adottare provvedimenti che consentano anche il pagamento dei crediti vantati dalle imprese per la fornitura di beni e servizi agli enti locali e territoriali;
e con le seguenti osservazioni:
a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, all'articolo 1, comma 3, che i regolamenti del Governo volti ad individuare le attività per le quali permane l'atto preventivo di assenso delle amministrazioni, nonché a disciplinare i requisiti per l'esercizio delle attività economiche, siano adottati previo parere della Conferenza unificata;
b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, all'articolo 2, che l'istituzione del tribunale delle imprese sia estesa anche ad Aosta e Bolzano;
c) valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che l'attuazione delle previsioni di cui agli articoli 9 e 12, relativi, rispettivamente, alle professioni regolamentate ed all'incremento del numero dei notai, sia definita mediante accordi e intese con il sistema delle autonomie regionali e nel rispetto delle previsioni statutarie delle regioni e province autonome;


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d) valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare la portata delle previsioni di cui all'articolo 17 e di prevedere la salvaguardia dei diritti acquisiti dai gestori degli impianti in ordine alla liberalizzazione della distribuzione dei carburanti;
e) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che il piano strategico delle infrastrutture sia definito d'intesa con la Conferenza unificata;
f) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere una rimodulazione della disciplina del patto di stabilità interno affinché sia consentito agli enti locali di destinare risorse agli investimenti senza incorrere nelle penalizzazioni poste a salvaguardia dei rigidi vincoli del patto di stabilità interno;
g) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere un più incisivo coinvolgimento del sistema delle regioni in ordine alla definizione delle procedure di utilizzazione delle risorse destinate dall'Unione europea alle autonomie locali.


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ALLEGATO 2

Modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, concernente la disciplina dell'attività di autoriparazione (C. 4574).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato, per i profili di propria competenza, il testo della proposta di legge C. 4574, in corso di esame presso la IX Commissione della Camera, recante modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, concernente la disciplina dell'attività di autoriparazione;
rilevato che la disciplina dell'attività di autoriparazione recata dalla proposta di legge in esame appare finalizzata prevalentemente alla sicurezza della circolazione stradale e sembra quindi afferire alla materia «sicurezza», di competenza statale esclusiva ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, all'articolo 2, un coinvolgimento delle regioni in ordine ai profili relativi all'attuazione della norma transitoria ed alla verifica dei requisiti richiesti per l'esercizio delle attività ivi richiamate.