Commissione parlamentare per le questioni regionali - Marted́ 27 marzo 2012


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ALLEGATO 1

DL 16/12: Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento (S. 3184 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, in corso di esame presso le commissioni riunite 5a e 6a del Senato, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento;
considerato che il provvedimento reca norme riconducibili alla materia «Sistema tributario e contabile dello Stato», che rientra in ambiti di competenza esclusiva statale e preso atto delle disposizioni di cui all'articolo 4, che incidono su profili di interesse delle autonomie locali,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
all'articolo 4, comma 3, sia previsto che il contributo ivi richiamato dell'1 per mille della quota di gettito dell'imposta municipale propria sia proporzionalmente ridotto in relazione alle maggiori entrate IMU;

e con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare la portata e gli effetti delle previsioni di cui all'articolo 4, con specifico riferimento al comma 4 che elimina, a decorrere dal 2012, la possibilità di sospendere il potere di aumento delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali e regionali.


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ALLEGATO 2

DL 21/12: Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni (C. 5052 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, in corso di esame presso le commissioni V e VI della Camera, recante norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza;
considerato che il provvedimento in esame investe taluni ambiti materiali riconducibili alla competenza esclusiva dello Stato, quali i «rapporti con l'Unione Europea» e la «difesa e sicurezza dello Stato», e rilevato che incide altresì sulle materie «energia, comunicazione e grandi reti di trasporto», oggetto di competenza legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
sia previsto che i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 3, con i quali sono individuati le reti e gli impianti, i beni e i rapporti di rilevanza strategica per il settore dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, siano adottati, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e le province autonome interessate.


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ALLEGATO 3

Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche statali (Testo unificato C. 953 e abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il testo unificato della proposta di legge C. 953 e abb., in corso di esame presso la VII Commissione della Camera, recante Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche statali;
valutato che il testo interviene sui profili di competenza esclusiva statale in ordine alle «norme generali sull'istruzione» di cui all'articolo 117, comma 2, lettera n), della Costituzione; considerato altresì che la materia «istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale» appartiene alla competenza concorrente Stato-Regioni, ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione e rilevato che specifiche disposizioni del provvedimento incidono, altresì, in settori di competenza legislativa esclusiva statale, quale l'»ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione;
preso atto che appare salvaguardata, nel testo, l'autonomia delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione e le prerogative costituzionali delle regioni,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 3, comma 2, siano chiarite le finalità della disposizione che attribuisce al dirigente scolastico la proposta sul piano dell'offerta formativa elaborato dal consiglio dei docenti e adottato dal consiglio dell'autonomia;
b) sia precisata la portata delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 5, lettera c), di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g) e di cui all'articolo 6, comma 2.


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ALLEGATO 4

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale (Ulteriore nuovo testo unificato C. 278 e abb./A).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato, per i profili di propria competenza, l'ulteriore nuovo testo unificato della proposta di legge C. 278 ed abb., in corso di esame presso la XII Commissione della Camera, recante principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale;
rilevato che il testo reca norme in materia di «tutela della salute» e di «professioni», oggetto di legislazione concorrente tra Stato e regioni, ai sensi dell'articolo 117, comma 3 della Costituzione;
considerato che il provvedimento in esame appare contraddire le previsioni del Titolo V della Costituzione, in quanto enuncia prescrizioni eccessivamente dettagliate in ordine a profili di programmazione, indirizzo e regolamentazione afferenti a competenze regionali,
esprime

PARERE CONTRARIO.


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ALLEGATO 5

Nuove norme in materia di animali d'affezione, di prevenzione e controllo del randagismo e di tutela dell'incolumità pubblica (Testo unificato C. 1172 e abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato, per i profili di propria competenza, il testo unificato della proposta di legge C. 1172 e abb., in corso di esame presso la XII Commissione della Camera, recante nuove norme in materia di animali d'affezione, di prevenzione e controllo del randagismo e di tutela dell'incolumità pubblica;
considerato che il testo in esame reca norme che appaiono riconducibili ad un ambito differenziato, potendosi individuare specifici profili di natura igienico-sanitaria, di ordine pubblico, di assetto del territorio e di tutela dell'ambiente;
pur evidenziando l'articolata e dettagliata regolamentazione della disciplina e preso atto delle specifiche funzioni riconosciute alla Conferenza unificata ed alle regioni in materia di gestione delle anagrafi degli animali d'affezione e di costituzione della banca dati regionale, nonché di definizione dei requisiti tecnico-strutturali e gestionali dei canili e gattili sanitari e dei rifugi,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
sia precisato che le disposizioni recate dal testo in esame debbano far salve le competenze costituzionalmente riconosciute alle regioni ai sensi delle previsioni del Titolo V, parte seconda, della Costituzione.