Commissione parlamentare per le questioni regionali - Mercoledì 23 maggio 2012


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ALLEGATO 1

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione (C. 4434 Governo e abb., approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato, per i profili di propria competenza, il testo del disegno di legge C. 4434, in corso di esame presso le commissioni riunite I e II della Camera, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
valutato che, con riferimento ai diversi aspetti del provvedimento, assumono rilievo materie quali ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato, giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale, organi dello Stato e relative leggi elettorali, riconducibili alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma della Costituzione;
evidenziata l'esigenza di assicurare la conformità alle competenze regionali fissate dal Titolo V della Costituzione delle previsioni di cui all'articolo 6, secondo cui le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché gli enti locali, adeguano, compatibilmente con le disposizioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione in materia, i propri ordinamenti alle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 5 del testo,
esprime

PARERE FAVOREVOLE.


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ALLEGATO 2

DL 57/12: Disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese (C. 5194 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato, per i profili di propria competenza, il testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 57/2012, in corso di esame presso le commissioni XI e XII della Camera, recante disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese;

rilevato che l'articolato interviene con misure di proroga di termine in settori attribuiti alla potestà legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere un più ampio coinvolgimento delle regioni e del sistema delle autonomie locali nei settori e nelle politiche di competenza regionale oggetto del provvedimento in esame.


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ALLEGATO 3

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria (Nuovo testo unificato C. 2744 e abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 2744 ed abb., in corso di esame presso la XIII Commissione della Camera, recante disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria;
rilevato che le materie «agricoltura» e «alimentazione» sono riconducibili alla competenza legislativa regionale, seppur gli interventi previsti risultano strettamente connessi ai profili relativi alla «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», di potestà esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione;
considerato che la disciplina recata dal testo contempla, sotto il profilo applicativo, la partecipazione dei diversi livelli di governo del territorio interessati ed in particolare l'incisivo coinvolgimento della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
preso atto delle previsioni di cui all'articolo 4, ai sensi del quale lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano svolgono le attività di rispettiva competenza volte alla tutela e alla valorizzazione della biodiversità agraria, con riferimento alle linee guida definite in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
richiamata l'esigenza che le regioni promuovano adeguate iniziative e misure volte a garantire l'effettiva attuazione delle linee guida recate dal testo in esame,
esprime

PARERE FAVOREVOLE.


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ALLEGATO 4

Norme in materia di bevande analcoliche a base di frutta (C. 4108 e abb. testo unificato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato, per i profili di propria competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 41 e abb., in corso di esame presso la XIII Commissione della Camera, recante norme in materia di bevande analcoliche a base di frutta;
considerato che, in relazione al Titolo V, parte seconda della Costituzione, il testo in esame contempla disposizioni che incidono su ambiti di competenza legislativa regionale;
evidenziate le previsioni dell'articolo 6, che prevede l'intesa con la Conferenza unificata in merito alla definizione della forma, delle caratteristiche tecniche e della disciplina d'uso del logo nazionale per le bevande analcoliche a base di frutta,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a)
valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare, all'articolo 7, che le campagne di promozione sui principali mercati internazionali e sul mercato nazionale, sono predisposte di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e del Ministero della salute e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che le regioni possono, nell'ambito della loro competenza, emanare specifiche disposizioni in materia di produzione, tracciabilità e specificità territoriale delle bevande analcoliche a base di frutta.